ATTO INTEGRATIVO
ATTO INTEGRATIVO
ALL’ACCORDO PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI ABITATIVI DA PARTE DEI SOGGETTI ACCREDITATI
TRA
l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - ARDIS, di seguito denominata anche “ARDIS”, rappresentata dal Direttore generale, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx, nato a Trieste il 13 aprile 1961 rappresentante legale, nominato con D.G.R. n. 852 del 12/06/2020
E
l’Università degli studi di Trieste, di seguito denominata anche “Università”, in persona del Magnifico Rettore prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Udine il 17 giugno 1965, domiciliato per la funzione presso la sede legale dell’Università medesima, Xxxxxxxx Xxxxxx x. 0, il quale interviene in qualità di rappresentante legale autorizzato alla stipula del presente atto con decreto rettorale n. rep. 1228/2021 prot. N. 160939 del 16/12/2021;
E
Rtmliving S.r.l.u., di seguito denominata anche “Rtmliving”, in persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Grottaglie (TA) il 26 aprile 1979, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante,
PREMESSO
1. che tra ARDIS e Università è stato sottoscritto, in data 8 ottobre 2019, un Accordo per l’erogazione dei servizi abitativi da parte dei soggetti accreditati ai sensi delle normative ivi riportate, che si considerano integralmente richiamate;
2. che all’art. 6 di detto Accordo è previsto che «L’ARDISS provvede all’erogazione di un anticipo nella misura del 40% delle somme spettanti alla Struttura, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8, che verrà liquidato entro il 30 aprile di ciascun anno. La liquidazione del saldo, da effettuarsi da parte dell’ARDISS entro il 31 ottobre, verrà corrisposta ad avvenuta presentazione del rendiconto da parte della struttura che dovrà pervenire entro il 31 luglio. Qualora lo studente alloggi presso la Struttura per un periodo inferiore ai 10 mesi, la Struttura stessa deve darne comunicazione all’ARDISS nel rendiconto finale; in tal caso l’importo del sostegno verrà ridotto in proporzione all’effettivo periodo di permanenza dello studente.»
3. che all’art. 8 di detto Accordo è previsto che «Le somme spettanti alla Struttura sono pari alla differenza tra il costo netto unitario per studente a carico della stessa e il costo della tariffa mensile degli alloggi applicata dalla Struttura, calcolato per un periodo massimo di 10 mesi per anno accademico. La tariffa applicata dalla Struttura agli studenti aventi i requisiti per l’accesso a tale beneficio non può essere superiore del 30% rispetto a quella dell’ARDISS, riferita allo standard minimo di servizio. Il costo netto unitario per studente si ottiene dalla sommatoria dei costi diretti e indiretti riferiti all’erogazione degli standard minimi di servizio rapportati a dieci mesi e suddivisi per il numero complessivo di studenti nel periodo considerato. Sono esclusi dal conteggio del costo netto unitario gli eventuali costi dei servizi aggiuntivi offerti dalla Struttura rispetto allo standard minimo di servizio. Sono altresì escluse dal conteggio della tariffa minima, le maggiorazioni richieste per l’offerta di servizi aggiuntivi rispetto allo standard
minimo di servizi. Le risorse assegnate dall’ARDISS in ogni caso non possono essere superiori all’importo di euro 1.200,00 per anno accademico per studente.»
4. che all’art. 12 di detto Accordo è previsto che «Su specifica richiesta della Struttura, ARDISS potrà corrispondere direttamente alla Struttura medesima l’importo delle tariffe base per l’alloggio indicate annualmente nel bando di concorso a carico degli studenti. La corresponsione di detto importo avverrà in due tranche, la prima entro il 31 dicembre e la seconda entro il 30 giugno, in corrispondenza ai tempi previsti per l’erogazione delle borse di studio stesse, e avverrà mediante trattenuta degli importi dalla borsa di studio spettante agli studenti fino a concorrenza dell’importo delle relative rette alloggio per i servizi abitativi a gestione diretta applicate dall’ARDISS .In tal caso gli studenti saranno tenuti a versare mensilmente alla Struttura solo la maggiorazione di prezzo pari al 30% della tariffa base, prevista dal precedente art. 8 del presente Accordo».
5. che con il termine “struttura” le parti dell’Accordo citato facevano riferimento all’Università;
6. che tra Università ed Rtmliving è stato sottoscritto, in data 20 ottobre 2015, un contratto di concessione di durata quinquennale per la gestione del Complesso ex Ospedale Militare di Trieste, concessione prorogata per ulteriori 5 anni con atto aggiuntivo siglato in data 19 ottobre 2020, e che le premesse e il contenuto di detti atti si intendono qui integralmente richiamati;
7. che appare opportuno, a fini di semplificazione amministrativa procedere alle erogazioni citate in seconda premessa da ARDIS direttamente al soggetto gestore Rtmliving anziché all’Ente concedente,
Tutto quanto ciò premesso, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Le Parti convengono che, a decorrere dall’anno accademico 2021/2022 e fino alla scadenza dello stesso ARDIS provvederà ad erogare le somme dovute per i posti letto occupati dagli studenti occupanti i posti letto da essa riservati presso la struttura dell’ex Ospedale Miliare di Trieste direttamente a Rtmliving, nei termini previsti dai richiamati articoli 6 e 8 e 12, con ciò manlevando l’Università da qualsiasi responsabilità o contenzioso dovesse nascere tra ARDIS e Rtmliving in merito alla liquidazione e/o all’erogazione delle somme citate.
Con riferimento al rinvio al citato articolo 6, si precisa che per «rendiconto finale» si intende la presentazione da parte di Rtmliving ad ARDIS delle fatture emesse e quietanzate a carico degli studenti ospitati presso la struttura.
Articolo 2
Rrmliving si impegna ad applicare agli studenti una tariffa maggiorata, non superiore al 30% rispetto a quella dell’ARDIS, riferita allo standard minimo di servizio. La quota aggiuntiva rispetto alla tariffa XXXXX xxxx versata, con cadenza mensile, dagli studenti direttamente a Rtmliving.
Articolo 3
Tutte le comunicazioni tra Ardis e Rtm Living relative al servizio dovranno essere inviate per conoscenza all’Università degli Studi di Trieste.
Articolo 4
Per eventuali controversie non definite in via stragiudiziale relative al presente addendum, sarà competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Trieste.
Articolo 5
Spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.
Per ARDIS e per l’Università l’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014.
La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti, non ha contenuto economico e sarà registrata solo in caso d’uso; le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Date e luoghi delle firme digitali
Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
Il Direttore Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx
- sottoscritto digitalmente -
Università degli Studi di Trieste Il Rettore
Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx
- sottoscritto digitalmente -
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT
Data:16/12/2021 18:14:30
Rtmliving S.r.l.
Il Legale rappresentante xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
- sottoscritto digitalmente -
Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704
c.c. e l’art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.