COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
COMUNE DI SAN XXXXXX XXXXXXX
Provincia di NOVARA
C.A.P. 28060 - Xxx Xxxxxxxx x. 00
Codice Fiscale o Partita IVA 00000000000 Tel. 0321/530124 - Fax 0321/530144
xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019
CAPITOLATO SPECIALE INDICE
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO
ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ART. 5 – ITINERARI DEL TRASPORTO SCOLASTICO - VARIAZIONI ART. 6 – AUTOVEICOLI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ART. 7 – RICOVERO AUTOMEZZI
ART. 8 – COMUNICAZIONE INCIDENTI E DANNI CAUSATI DALL’APPALTATORE
ART. 9 – PERSONALE – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO ART. 10 – DUVRI E OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA APPALTATRICE ART. 11 – ONERI A CARICO DEL COMUNE – CORRISPETTIVI –
FATTURAZIONE- PAGAMENTI
ART. 12 – RISPETTO DELLE NORME SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 13 – CONTROLLI ED ISPEZIONI ART. 14 – CONTESTAZIONI
ART. 15 – INADEMPIMENTI E PENALITA’ ART. 16 – ASSICURAZIONI
ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E PER DECADENZA, FALLIMENTO O MORTE DELTITOLARE
ART. 19 – RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, AI SENSI DELL’ART. 2 C. 3 DEL DPR 62/2013
ART. 20 - RISPETTO DELLE NORME SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 21 - CONTROVERSIE
ART. 22 - ADEMPIMENTO PREVISTO DA SRT. 2 DEL D.LGS. N. 39/2014 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/93/UE RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO L'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI E LA PORNOGRAFIA MINORILE, CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI"
ART. 23- ONERI CONTRATTUALI ART. 24 - RINVIO
INDICAZIONI DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE A ORARI E PERCORSI CARTOGRAFIE TERRITORIO
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
a) Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico con autobus riservato agli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria presenti sul territorio del Comune di San Xxxxxx Xxxxxxx e agli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado ubicata nel territorio del Comune di Biandrate. Il servizio consiste nel prelievo dell’utenza lungo il percorso concordato con la Stazione Appaltante ed il trasporto della stessa alle rispettive sedi scolastiche e successivo percorso inverso.
b) Il servizio per la natura della sua istituzione, non rientra nei trasporti effettuati su linee di concessione regionale.
c) Le zone da servire indicativamente sono:
- X.Xxxxxx Xxxxxxxxx – Frazione Nibbia – Xxxxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxxxx Xxxxx – Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx – Zona Industriale S.Xxxxxx - nonché le seguenti Cascine: Bonuga, Burlotta, Ca Bianca, Xxxxxx, Carmelitana, Cascinazza, Cascinetta, Xxxxxxxxxx, Cornelia, Xxxxxx, Molino Nuovo, Molino Restello, Motta, Nuova, Obiadino, Obiarello, Obiate, Posta, X.Xxxxxxxx, Vacca, Visconta, Zottico.
d) Il chilometraggio settimanale di riferimento, definito sulla base dei precedenti affidamenti del servizio, è di circa 610 Km/settimana.
e) La media di utenti del triennio precedente è pari a 32 per la scuola dell’Infanzia, 13 per la scuola Primaria e 19 per la Scuola Secondaria.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto che il Comune stipulerà con l’Aggiudicatario avrà una durata di 2 anni scolastici e precisamente 2017/2018 – 2018/2019, con inizio e scadenza fissati dal calendario previsto dalle Autorità Scolastiche. L’attivazione del servizio potrà essere ordinata per motivi di urgenza sotto riserva di successiva stipula del contratto. Nel caso in cui emergano elementi ostativi alla stipulazione contrattuale si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione e agli adempimenti consequenziali e alla nuova aggiudicazione al secondo classificato.
Alla scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti.
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo annuo a base d’asta viene determinato in €. 70.909 oltre iva, e per un importo complessivo di €. 141.818 oltre I.V.A. riferito all’intera durata contrattuale di cui all’art. 2 del presente capitolato.
ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
1- Il servizio dovrà essere svolto dall’Impresa appaltatrice con propri capitali, con proprio personale ed a suo rischio, secondo le esigenze dell’Amministrazione Comunale.
2- L’Impresa dovrà svolgere il servizio oggetto del presente capitolato con propri automezzi in numero sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio ed essere pronta in caso di imprevisti ad integrare il parco macchine onde non comportare interruzioni e ritardi.
3- Gli automezzi dell’Impresa appaltatrice dovranno essere omologati ai sensi della vigente legislazione e risultare idonei alle strade da percorrere ed agli alunni da trasportare, nonché in perfetto stato di efficienza. Essi, inoltre, dovranno essere dotati di apposita cassetta di Pronto Soccorso e di un estintore così come previsto dalle leggi vigenti in materia di sicurezza.
4- Non potranno in nessun caso essere utilizzati veicoli che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.
5- La Ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire, in caso di necessità, il trasporto di alunni portatori di handicap mettendo a disposizione uno scuolabus adibito al trasporto dei carrozzati.
6- In caso di inadempienze a queste disposizioni si provvederà, previa contestazione scritta, all’applicazione delle penali contenute al successivo art. 15 del presente capitolato.
7- Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità Scolastiche; dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. Il servizio va pertanto organizzato dalla Ditta appaltatrice in collaborazione con l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di San Xxxxxx Xxxxxxx, tenendo conto che l’arrivo degli autobus presso ogni sede scolastica deve avvenire in tempo utile al fine di consentire il regolare ingresso degli alunni. La partenza degli autobus deve avvenire dopo l’uscita di tutti gli alunni e dopo che tutti i fruitori del servizio abbiano preso posto sui mezzi di trasporto. Spetta all’Amministrazione Comunale comunicare all’appaltatore gli orari esatti dell’inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell’anno.
8- L’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di San Xxxxxx Xxxxxxx, in collaborazione con la Ditta appaltatrice, in base alle richieste di fruizione dell’utenza ed alla diversa articolazione dell’attività scolastica (modulo con n. 2 rientri) definirà di anno in anno, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, indicando le località e le scuole interessate, nonché le fermate individualizzate ed i punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.
9- La Ditta appaltatrice dovrà conformare il servizio alle prescrizioni di tale piano annuale di trasporto alunni.
10- Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l’adempimento della frequenza scolastica.
11-La Ditta appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l’anno scolastico nei singoli
plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall’Amministrazione appaltante.
12-La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali l’Amministrazione appaltante declina fin d’ora ogni responsabilità. Al momento della raccolta e al ritorno i genitori devono essere presenti personalmente o mediante persona munita di delega. Resta inteso che è compito dell’autista assicurarsi che il bambino venga consegnato a persona autorizzata.
13-La Ditta appaltatrice acconsente a far viaggiare sui propri automezzi, qualora l’Amministrazione lo ritenga opportuno, del personale addetto alla sorveglianza. In tale caso il personale della Ditta dovrà collaborare con lo stesso, soprattutto nei momenti di discesa degli utenti in maniera da evitare ogni possibilità di pericolo.
14-La Ditta appaltatrice dovrà dare immediata comunicazione all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di tutti gli inconvenienti in cui è incorsa durante l’espletamento del servizio appaltato, come sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato.
15-La Ditta appaltatrice deve garantire un recapito del responsabile del servizio attivo per tutta la durata di espletamento del servizio.
16-Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico” e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. In caso di sciopero del personale, quindi, la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Qualora la Ditta agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l’Amministrazione appaltante potrà procedere all’applicazione delle penali contrattuali, di cui al successivo art. 15 e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.
ART. 5 – ITINERARI DEL TRASPORTO SCOLASTICO – VARIAZIONI
Negli allegati A-B-C sono riportate le planimetrie del territorio del Comune di San Xxxxxx Xxxxxxx dalle quali si possono rilevare le zone interessate al servizio (Centri abitati: X.Xxxxxx, Nibbia, Mosezzo, Cesto – Cascine - Zone industriali S.Xxxxxx e Nibbia). Poiché gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta ed il numero degli utenti potranno essere modificati come previsto dal comma 10) del precedente articolo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di variare le percorrenze chilometriche giornaliere in aumento e in diminuzione.
L’Amministrazione si riserva, in conseguenza di sostanziali modifiche dei percorsi, la facoltà di chiedere la riduzione del numero dei mezzi da utilizzare per il servizio oggetto dell’appalto; in tal caso il costo del servizio sarà rideterminato previo accordo tra le parti.
Quando, per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza la Ditta sia costretta a modificare il percorso o non possa espletare il servizio, deve darne immediata comunicazione.
Nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la ditta è tenute, oltre al pagamento della penale contrattuale, di cui al successivo art. 15, al risarcimento dei danni. In tale ipotesi l’ente potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Ditta appaltatrice.
Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione o per causa di forza maggiore (es. lavori stradali) che dovranno essere immediatamente comunicate agli uffici comunali. Parimenti non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio. Sono a carico dell’appaltatore i costi derivanti da percorrenze, estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.
E’ vietata la raccolta e la consegna degli utenti al di fuori delle fermate previste per ciascun tragitto.
ART. 6 - AUTOVEICOLI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Per l’espletamento del servizio la ditta appaltatrice dovrà avere piena disponibilità dei mezzi, attrezzature e personale; impiegare un numero di mezzi, comunque non inferiore a 2 (due), oltre a 1 (uno) di scorta, adeguati alla quantità e alla qualità dell’utenza, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e pertanto adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.
Il Comune di San Xxxxxx Xxxxxxx si riserva altresì di procedere, prima dell’aggiudicazione definitiva della gara, alla verifica dello stato di funzionalità e conservazione dei mezzi da adibire al servizio di cui trattasi.
La ditta aggiudicataria dovrà disporre materialmente di tutti i mezzi necessari, compresi quelli da utilizzare per le eventuali sostituzioni, entro la data d’inizio del servizio, pena la revoca dell’affidamento dello stesso.
La disponibilità giuridica e materiale dei mezzi richiesti per l’effettuazione del servizio di cui trattasi costituisce presupposto essenziale ai fini dell’aggiudicazione alla gara. Tutti gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” ed alla successiva circolare n. 23 del 1 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, dal Codice della Strada.
Il prestatore dovrà comunque garantire la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli utilizzati, per sostituzioni degli stessi in caso di guasto meccanico o incidente.
Gli autobus, idonei alle caratteristiche degli itinerari, dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere e, comunque, non superiore al numero di persone indicato sulla carta di circolazione.
La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 6 del D.M. n. 448/1991.
A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti.
Dovranno, inoltre, essere osservate eventuali prescrizioni o limitazioni derivanti dalla concessione di linea o dall'autorizzazione al noleggio con conducente per quei veicoli in possesso di tali titoli autorizzativi, nonché quelle derivanti dalla disciplina sulla limitazione della circolazione emanata dall’Autorità Locale.
Durante l’espletamento del trasporto scolastico, l’aggiudicatario ha l’obbligo di apporre sul mezzo di trasporto, in modo visibile, la dicitura “Comune San Xxxxxx Xxxxxxx - Servizio Trasporto Scolastico”.
La ditta appaltatrice non può sostituire i mezzi destinati al servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione.
La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione e quindi impiegare, se necessario, un adeguato numero di mezzi idonei al trasporto di alunni disabili.
ART. 7 - RICOVERO AUTOMEZZI
La ditta aggiudicataria, per il ricovero dei mezzi, utilizzerà apposita autorimessa, provvista di agibilità per l’uso specifico, in proprietà o in affitto o altro titolo di possesso legittimo.
ART. 8 - COMUNICAZIONE INCIDENTI E DANNI CAUSATI DALL’APPALTATORE
La ditta aggiudicataria è tenuta a dare al Comune di San Xxxxxx Xxxxxxx, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.
Tutti gli eventuali danni provocati dall’appaltatore nei confronti di persone, cose ed animali, derivanti dalla circolazione degli automezzi destinati al servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico, sono a totale carico dello stesso. Non è ammesso alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune di San Xxxxxx Xxxxxxx.
Per i danni provocati dagli utenti l’appaltatore potrà rivalersi direttamente ed esclusivamente sulle famiglie degli stessi, dandone comunicazione all’Ufficio Istruzione del Comune.
ART. 9 - PERSONALE – TRATTAMENTO SALARIALE E ASSICURATIVO - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del Capitolato, l’appaltatore si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.
L’appaltatore è obbligato ad applicare a tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nel servizio oggetto dell’appalto le norme che regolano il rapporto di lavoro ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore con riferimento alla qualifica corrispondente alle mansioni svolte.
Dovrà essere altresì garantito regolare versamento, da certificarsi a richiesta dell’Ente, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nel rispetto delle vigenti normative in materia, nonché il puntuale pagamento dei salari mensili a detto personale.
La mancata applicazione dei contratti sopraccitati,il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi (questi ultimi due anche per una sola mensilità) per qualsiasi ragione, sarà motivo di rescissione, con effetto immediato, del contratto di appalto.
In quest’ultimo caso, il Comune si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, dopo aver provveduto all’incameramento della cauzione in qualsiasi forma costituita.
L’Impresa appaltatrice deve osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione,assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.
L’Impresa appaltatrice deve osservare tutte le norme a tutela della salute e dell’integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed essere in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008.
L’appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. E‘ onere dell’appaltatore fornire all’Amministrazione Comunale l’elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente e del CAP (certificato di abilitazione professionale) ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 e al D.P.R. n. 495/92, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione.
L’appaltatore è responsabile della verifica, nei confronti del personale impiegato per il servizio oggetto del presente capitolato, dell’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi del D.Lgs n. 39/14.
Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva inoltre il diritto di richiedere alla Ditta appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le Parti. Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l’età degli utenti e la necessità di garantirne l’incolumità.
Il personale deve essere munito di distintivo riportante le generalità dell’autista e della Ditta. Durante lo svolgimento del servizio è pertanto fatto divieto al conducente di far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio fatta eccezione per il personale accompagnatore autorizzato.
In caso di comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso del telefono personale per motivi non di emergenza o legati al servizio) segnalata dall’Amministrazione appaltante e da questa accertato, l’Amministrazione potrà applicare la sanzione pecuniaria prevista al successivo art. 15 e, alla terza infrazione accertata verso lo stesso autista nell’anno scolastico, potrà essere richiesta la sua rimozione dal servizio.
Al personale impiegato nei servizi dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge contrattuali e regolamentari, i contratti di lavoro nazionali e provinciali, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene sul lavoro, anche nel caso che l’impresa non aderisca al alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.
ART. 10 – DUVRI E OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA APPALTATRICE:
L’amministrazione appaltante ha condotto accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto attestando che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, del d.lgs. n. 81/2008, supportato dalla determinazione n. 3 del 2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (AVCP), per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI.
Resta comunque l’obbligo per l’Impresa aggiudicataria dell’appalto di trasmettere quanto segue:
1. Nominativo del datore di lavoro;
2. Nominativo del R.S.P.P.;
3. Nominativo del Medico competente;
4. Attestazioni per squadra d’emergenza;
5. Documento di valutazione dei rischi;
6. Autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
ART. 11 - ONERI A CARICO DEL COMUNE – CORRISPETTIVI – FATTURAZIONI
– PAGAMENTI
Il corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato e non potrà variare in aumento per tutta la durata del contratto.
A fronte del servizio prestato il Comune erogherà l’importo annuo a base d’asta, al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, suddiviso in dieci rate mensili corrispondenti al periodo scolastico settembre-giugno. Tale importo sarà decurtato delle eventuali penalità inflitte.
Alla fine di ogni mese la Ditta appaltatrice provvederà alla fatturazione delle prestazioni erogate, secondo normativa vigente (fatturazione elettronica) e, previo visto di liquidazione delle fatture da parte dell’Ufficio competente, il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato a mezzo mandato in rate mensili posticipate, entro un tempo massimo di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle fatture, previa acquisizione del D.U.R.C.(Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolare posizione dell’appaltatore.
ART. 12 – RISPETTO DELLE NORME SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore si impegna al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al presente contratto, conti correnti bancari o postali “dedicati”, anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all’Amministrazione in sede di stipulazione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Amministrazione, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall’art. 3, comma 3, della L. 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi; pagamenti di tributi; spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro). Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale ed in particolare il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporta, ai sensi della L.136/2010, la nullità assoluta del contratto.
ART. 13 - CONTROLLI E ISPEZIONI
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale. Si riserva inoltre il diritto di richiedere alla Ditta appaltatrice di predisporre, nei confronti del personale dipendente dalla stessa, i provvedimenti di cui all’art. 9 del presente Capitolato.
La Ditta appaltatrice accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli degli Ispettori del Comune e di tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte obbligandosi ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi, per quanto riguarda l’esame degli automezzi.
La ditta aggiudicataria si obbliga a presentare all'Amministrazione Comunale copia del certificato di revisione annuale dei mezzi, ove necessaria, di sua proprietà ed in uso e di ogni eventuale altra verifica o ispezione degli stessi resa obbligatoria dalle norme vigenti.
La Ditta è obbligata all’osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare all’osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza degli autobus, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.
La Ditta dovrà fornire, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo dei mezzi debitamente compilati al fine di consentire un controllo periodico del servizio svolto.
ART. 14 – CONTESTAZIONI
Ad esito dei controlli effettuati, il Comune farà pervenire alla Ditta eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi entro 8 giorni con possibilità, entro tale termine, di presentare giustificazioni scritte e documentate in relazione alle contestazioni mosse.
In mancanza di tali giustificazioni, o nel caso in cui le stesse non possano essere accolte, il comune applicherà le penali previste dal presente capitolato.
ART. 15 - INADEMPIMENTI E PENALITA’
Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio l’Amministrazione ha facoltà di risolvere “ipso facto e de jure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A/R.
In casi meno gravi l’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità sopraindicate quando, dopo aver intimato almeno due volte all’aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R. una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli.
In caso di negligenze o inadempienze di minore gravità l’Ente procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’Aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni.
In caso di singole inadempienze contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro
1.000,00 in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale la Xxxxx appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità ed applicazione di una sanzione o se, ripetute, a risoluzione sono:
€ 200,00.= per ogni singola fermata giornaliera non effettuata per propria negligenza;
€.500,00.= per ogni singolo percorso giornaliero non effettuato per propria negligenza;
€ 1.000,00.= per trasporto non effettuato, senza giustificato motivo, su tutti i percorsi, nella stessa giornata;
€ 200,00.= per trasporto effettuato con mezzo non idoneo rispetto al numero dei posti disponibili ed il numero degli utenti da trasportare;
€ 100,00.= per l’inosservanza degli orari e/o percorsi segnalata per iscritto o anche verbalmente da famiglia utente che si qualifica.
€.100,00.= per comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell’autista;
Le inadempienze sopradescritte non precludono all’Amministrazione Comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.
Il pagamento delle penali deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dal termine della procedura di contestazione. In caso di mancato pagamento il Comune potrà incamerare la somma avvalendosi della cauzione definitiva. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza.
L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
Nel caso vengano rilevate omissioni tali da incorrere nella prescrizione del diritto alla riscossione, le somme non riscosse saranno poste a carico dell’appaltatore, fatta salva l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti.
ART. 16 - ASSICURAZIONI
L’Impresa si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, che deriva ai sensi di legge dall’ espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.
L’appaltatore, nell’esecuzione dell’appalto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
Inoltre, l’appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente appalto.
È obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune, al personale del Comune ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’appaltatore nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme
L’ Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti, durante l’ esecuzione del servizio. L’
impresa assumerà a proprio carico l’ onere di manlevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni e/o danni arrecati a terzi e/o a dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.
Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere tra l'atro, la copertura dei rischi da eventuali intossicazioni alimentari o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione, nonchè ogni altro danno agli utenti conseguente alla somministrazione dei pasti.
La polizza deve prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’ Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio o per danni a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio o per danni a qualsiasi titolo usati dall’ impresa aggiudicataria.
L’ Assicurazione dovrà essere prestata, sino alla concorrenza di massimali non inferiori ad euro 2.000.000,00 ( euro duemilioni,00) per sinistro e per ogni anno assicurativo esclusa ogni franchigia e con validità a decorrere dalla data di attivazione del servizio fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore.
L’ Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’ impresa appaltatrice durante l’ esecuzione del servizio. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni,00) per sinistro e per anno assicurativo esclusa ogni franchigia e con validità a decorrere dalla attivazione del servizio per la copertura
di tutti i rischi per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore.
Dette polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata dell’ appalto, nel caso di scadenza durante la prestazione del servizio l’ aggiudicatario dovrà produrre all’ Amministrazione Comunale quietanza dell’ avvenuto pagamento del premio e/o copia di rinnovo annuale.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la concessione si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall’appalto all’atto della
stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice ( D. Lgs. 50/2016), che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell’appalto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione dell’appalto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte
del’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Il Comune ha diritto a valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e nei casi di risoluzione.
ART. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E PER DECADENZA, FALLIMENTO O MORTE DELTITOLARE
Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, il Comune potrà risolvere di diritto l’appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
b. nei casi di seguito elencati:
• per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
• per inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo capitolato d’oneri;
• per non aver prestato, adeguato o mancato reintegro della cauzione stabilita per l’effettuazione
del servizio;
• per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione, o comunque in caso di abituale
deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, quando la gravità e la frequenza delle
infrazioni, accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a insindacabile giudizio del Comune;
• per mancato versamento delle eventuali somme dovute alle prescritte scadenze;
• per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e per mancata applicazione dei contratti collettivi;
• per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97;
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Il Comune ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice, ovvero per cancellazione dall’albo (art. 11 D.M. 289/2000).
In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
Il Comune può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
Il fallimento dell’appaltatore comporta lo scioglimento ope legis dell’appalto.
Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di fallimento dell’impresa mandataria, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
L’appaltatore, decaduto dall’appalto, cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle attività di cui al presente capitolato.
ART. 19 RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, AI SENSI DELL’ART. 2 C. 3 DEL DPR 62/2013
La ditta affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2
c. 3 del DPR62/2013 e dal codice di comportamento del Comune di San Xxxxxx Xxxxxxx.
La ditta affidataria si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 e di cui al codice al codice di comportamento adottato dal Comune può costituire causa di risoluzione del contratto.
ART. 20 - RISPETTO DELLE NORME SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Impresa Appaltatrice si impegna al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al presente contratto, conti correnti bancari o postali “dedicati”, anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all’Amministrazione in sede di stipulazione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, contestualmente alle generalità a al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Amministrazione, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall’art. 3, comma 3, della L. 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi; pagamenti di tributi; spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro). L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; l’Appaltatore si impegna ad esibire, a semplice richiesta dell’Amministrazione, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L’Appaltatore si impegna altresì a comunicare l’eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l’Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale ed in particolare il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporta, ai sensi della L.136/2010, la nullità assoluta del contratto.
E' a carico dell’aggiudicataria l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 (art. 3, comma 8).
ART. 21 CONTROVERSIE
Il contenzioso è regolato dalle vigenti norme di legge.
Ogni eventuale controversia in ogni modo nascente dall’interpretazione, dall’esecuzione o dalla cessazione del presente contratto sarà devoluta esclusivamente alla competenza del Foro di Novara. Non è ammessa la clausola compromissoria
ART.22 ADEMPIMENTO PREVISTO DA SRT. 2 DEL D.LGS. N. 39/2014 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/93/UE RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO L'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI E LA PORNOGRAFIA MINORILE, CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI"
La ditta affidataria si impegna all'osservanza di quanto previsto dall'art. 2 del D.lgs. 39/2014 che introduce l'art. 25 bis secondo il quale " chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quinquiens e 609-undecies del codice penale" deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne di cui agli articoli citati.
la ditta fornirà idonea documentazione atta ad attestare l'avvenuta osservanza di quanto sopra prescritto per il personale impiegato nel servizio di cui trattasi.
ART. 23 ONERI CONTRATTUALI
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla gara. nel caso in cui l'appaltatore non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà risolto con comunicazione scritta al Comune che porrà a carico della ditta le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.
L'impresa Affidataria prima della stipula del contratto , all'uopo formalmente invitata dovrà:
- presentare la cauzione definitiva di cui al presente capitolato
-sottoscrivere e presentare polizza RCT/RCO di cui al presente capitolato
-versare l'importo delle eventuali spese contrattuali
-presentare la documentazione prevista dal presente capitolato o richiesta dall'amministrazione Comunale
ART. 24 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia.
INDICAZIONI DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE A ORARI E PERCORSI
La scuola funziona su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. In modo esemplificativo si riportano i percorsi settimanali:
al mattino: 3 percorsi tutti i giorni:
il primo con partenza dalle ore 7,10 per la scuola secondaria sita in Biandrate
il secondo ed il terzo con partenza dalle ore 8,00 alle ore 8,25 per gli alunni delle scuole primaria ed infanzia su due distinti percorsi;
per il ritorno gli orari potranno essere i seguenti:
Lunedì: 2 percorsi – 13,35 scuola secondaria - ore 16,25 scuola primaria e infanzia; Martedì: 3 percorsi - 13,35 scuola secondaria - ore 13,00 primaria - ore 16,15 scuola infanzia;
Mercoledì: 2 percorsi – 13,35 scuola secondaria - ore 16,25 scuola primaria e infanzia
Giovedì: 3 percorsi - 13,35 scuola secondaria - ore 13,00 primaria - ore 16,15 scuola infanzia;
Venerdì: 3 percorsi - 13,35 scuola secondaria - ore 13,00 primaria - ore 16,15 scuola infanzia;
Per i percorsi destinati al trasporto dei bambini delle scuole dell’infanzia e primaria sarà presente un accompagnatore incaricato dall’Amministrazione comunale.
I percorsi di massima per le tre tratte saranno i seguenti:
• Secondaria:partenza da piazza Monte Rosa a Nibbia – xxx X.Xxxxx – Xxx Xxxxxx Xxxxxxx via Roma(poste) – via A.di Savoia intersezione via XI Febbraio (Mosezzo) - eventuali Cascine come da art.1 lett. c) – BIANDRATE (arrivo pressi Scuola Secondaria);
• Infanzia e primaria 1: partenza da San Xxxxxx Xxxxxxx via Marinone – Cesto via Valsesia – Nibbia Piazza XxxxxXxxx – Nibbia via Fungo 16 – via De Gasperi – eventuali Cascine come da art.1 lett. c) - San Xxxxxx Xxxxxxx Scuole;
• Infanzia e primaria 2: partenza da Xxx Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx - xxx X.xx Xxxxxx intersezione xxx XX Xxxxxxxx (Xxxxxxx) – xxx Xxxxxxx x xxx Xxxxx (Xxxx Xxxxxxxxxxx) - eventuali Cascine come da art.1 lett. c) - San Xxxxxx Xxxxxxx Scuole;
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C