CONTRATTO DI ORMEGGIO TEMPORANEO
CONTRATTO DI ORMEGGIO TEMPORANEO
Nome e Cognome:
Indirizzo: CAP: Città: Prov.: Naz.:
In proprio ovvero quale legale rappresentante della Società:
Indirizzo: CAP: Città: Prov.: Naz.:
Codice fiscale: Partita IVA :
Tel.: Cell.: Fax:
e-mail: PEC
Proprietario ovvero dell’unità da diporto di seguito descritta
Nome dell’unità da diporto:
Marca e tipo: N. Immatricolazione:
A motore
A vela
Multiscafo
Bandiera: UE
Extra UE
Lunghezza Fuori tutto m:
Larghezza m:
Pescaggio m:
CHIEDE
di ormeggiare temporaneamente l’unità da diporto sopra descritta, in un posto barca contrassegnato con il
n. della consistenza dello specchio acqueo di mq , e precisamente della
lungh. di m e largh. di m
▪ dalle ore 13:00 del
fino alle ore 12:00 del
▪ per Euro ( /00), Iva compresa, da corrispondersi con le seguenti modalità: a saldo ns. fattura nr.
del effettuato mediante
ARTICOLO 1 – SERVIZI E MODALITA’ DI RINNOVO
1.1 La Società, per il periodo sopra individuato, mette a disposizione del Cliente gli impianti e le attrezzature di ormeggio (specchio acqueo protetto come sopra individuato, rive e banchine attrezzate, colonnine erogatrici di acqua ed energia elettrica, illuminazione area portuale) ed il Cliente, oltre ad accettarle per averle trovate di suo gradimento, garantisce di usarle esclusivamente per la propria unità da diporto, come
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sopra descritta, nei modi e tempi riportati nel presente contratto, nel Regolamento di Gestione e secondo le indicazioni della Società e dei suoi addetti.
1.2 I corrispettivi per la fornitura dei servizi e le modalità di pagamento sono fissati nel presente contratto e dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. I servizi portuali, erogati a favore del Cliente, si intendono inscindibilmente inerenti alla unità da diporto come sopra individuata e connessi con il Posto Barca assegnato al Cliente.
1.3 Il Cliente non può rinunciare, neppure in parte, ad usufruire dei Servizi Portuali, che saranno erogati dalla Società in via esclusiva, secondo le previsioni di cui all’Art. 1567 del Codice Civile, né potrà in alcun modo rifiutare il pagamento, anche parziale, dei corrispettivi sopra riportati, neppure adducendo il mancato godimento o diminuito utilizzo delle strutture del Porto Turistico o di porzioni dello stesso o di alcuni dei Servizi. I corrispettivi per i consumi idrici ed energetici sono inclusi in quelli stabiliti per l’ormeggio.
1.4 Il presente contratto cessa i propri effetti nella data sopra riportata senza necessità alcuna di preventiva disdetta e potrà essere rinnovato su richiesta del Cliente. I Clienti che ne abbiano interesse potranno chiedere il rinnovo del rapporto contrattuale rispettando la tempistica di cui al successivo art. 1.5. La Società non garantisce che a seguito della richiesta di rinnovo avanzata dal Cliente venga concessa la disponibilità di un Posto Barca. Per clausola espressa è escluso il rinnovo tacito.
L’eventuale rinnovo dovrà essere reso per iscritto, previo accordo, accettazione e sottoscrizione delle Parti. Nelle ipotesi in cui, in assenza di rinnovo e/o per qualsivoglia motivo, l’unità da diporto del Cliente, protragga la propria presenza presso il Porto oltre il termine di durata sopra riportato, la Società applicherà, inderogabilmente, le tariffe di ormeggio giornaliero di cui al listino tempo per tempo vigente. In caso di indisponibilità dell’ormeggio la Società è sin d’ora autorizzata, con spese a carico del Cliente, a spostare l’imbarcazione ovvero alla sua messa a terra in deposito anche presso terzi.
1.5. Nelle ipotesi in cui il Cliente chieda di rinnovare il presente contratto di ormeggio temporaneo la richiesta del Cliente alla Società dovrà essere proposta con la seguente tempistica:
▪ contratto di durata superiore ai tre mesi: richiesta di rinnovo almeno un mese prima della scadenza;
▪ contratto di durata compresa tra uno e tre mesi: richiesta di rinnovo sette giorni prima della scadenza;
▪ contratto di durata compresa tra i due ed i trentuno giorni: richiesta di rinnovo un giorno prima della scadenza;
▪ contratto di durata non superiore alle 24 ore: richiesta di rinnovo entro le ore 18.00 del giorno medesimo.
ARTICOLO 2 RINUNCE – RIMBORSI – TERMINI – ARRIVO POSTICIPATO E PARTENZA ANTICIPATA
2.1 Nel caso di comunicazione da parte del cessionario di rinuncia all’utilizzazione temporanea del Posto Barca entro un termine antecedente a trenta giorni dalla data di inizio del periodo prenotato, la Società tratterrà il 10% della tariffa.
2.2 Nel caso di comunicazione da parte del cessionario di rinuncia all’utilizzazione temporanea del Posto Barca entro un termine successivo a trenta giorni e antecedente a quindici giorni dalla data di inizio del periodo prenotato, la Società tratterrà il 30%.
2.3 Nel caso di comunicazione da parte del cessionario di rinuncia all’utilizzazione temporanea del Posto Barca entro un termine successivo a quindici giorni ed inferiore a tre giorni dalla data di inizio del periodo prenotato, la Società tratterrà il 50% della tariffa.
2.4 Nel caso di comunicazione da parte del cessionario di rinuncia all’utilizzazione temporanea del Posto Barca entro un termine inferiore a tre giorni dalla data di inizio del periodo prenotato, la Società tratterrà l’intera tariffa.
2.5 Gli eventuali rimborsi, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, saranno effettuati esclusivamente a favore dell’intestatario della prenotazione.
2.6 Il Cliente, in caso di rinuncia all’utilizzazione temporanea del Posto Barca, qualora non abbia versato alcun anticipo sulla tariffa all’atto della prenotazione ovvero abbia versato un anticipo sulla tariffa medesima dovrà comunque corrispondere alla Società la differenza tra quanto anticipato e quanto effettivamente dovuto entro 7 giorni dalla comunicazione di disdetta.
2.7 Le comunicazioni di rinuncia s’intendono valide solo se effettuate in forma scritta da inoltrarsi a mezzo postale o fax.
Il Cliente dovrà indicare nella comunicazione di rinuncia le proprie coordinate bancarie al fine di consentire alla Società il versamento dei rimborsi. In assenza di tale indicazione le somme dovute saranno rese
disponibili presso gli uffici del Porto e potranno essere ritirate dal Cliente o da persona dal medesimo espressamente delegata.
2.8 L’arrivo posticipato e la partenza anticipata dal Porto non danno diritto a rimborso alcuno per i giorni non fruiti.
2.9 Il Cliente che si assenti con l’imbarcazione per un periodo superiore a tre giorni deve darne comunicazione alla Società indicando la data di partenza e di previsto ritorno, nonché la località che intende raggiungere.
ARTICOLO 3 - CESSIONE DEL CONTRATTO – INTERESSI MORATORI – PRIVILEGIO – SEQUESTRO CONSERVATIVO
3.1 Il presente contratto è stipulato "intuitu personae". Il Cliente, pertanto, non può cedere a terzi i diritti derivanti dal presente Contratto di ormeggio né sostituire altri nel godimento e nei diritti derivanti dal medesimo, essendo espressamente vietata la cessione del contratto, nonché il subaffitto o la sub-assegnazione del Posto barca di cui sopra, salvo quanto stabilito dall’articolo 13 del Regolamento di Gestione.
Nelle ipotesi in cui il Cliente si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13 del Regolamento di Gestione, il compenso che la Società percepirà per l’espletamento del mandato è definito nella misura del 20%.
3.2 In caso di mancato pagamento, entro i termini di scadenza pattuiti, il Cliente non potrà allontanare la propria unità da diporto dalle aree del Porto Turistico e la Società potrà, a suo discrezionale giudizio, emettere tratta maggiorata di spese ed interessi e dichiarare risolto il presente contratto. Su tutti i pagamenti effettuati dal Cliente, in ritardo rispetto alle scadenze contrattualmente previste, verranno applicati interessi moratori a norma del D. Lgs. 9 /10/2002, n. 231.
3.3 I crediti della Società derivanti dal presente contratto sono assistiti dal privilegio speciale di cui all’articolo 552 del Codice della Navigazione e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2769 del Codice Civile, la Società potrà chiedere all’Autorità Giurisdizionale il sequestro conservativo dell’unità da diporto.
ARTICOLO 4 – MODIFICHE ALLE STRUTTURE, ESECUZIONE DI LAVORI
4.1 La Società si riserva la facoltà, per esigenze organizzative, commerciali e/o di gestione del Porto ovvero per la realizzazione di interventi di ristrutturazione o ampliamento, di modificare una o più volte l'ubicazione del Posto Barca e di spostare conseguentemente l’unità da diporto del Cliente. La Società si impegna ad evitare, per quanto possibile, il ricorso a tale facoltà, fermo restando che la Società si impegna a comunicare al Cliente, con almeno due giorni di preavviso (tranne i casi di emergenza), la necessità dello spostamento dell’unità da diporto e che tale spostamento, anche solo temporaneo, potrà avvenire solo in altro Posto Barca di classe dimensionale almeno pari a quella contrattualmente assegnata.
4.2 Nel caso di esecuzione di lavori nel Porto, per cause indipendenti dalla volontà della Società, ovvero in ossequio ad eventuali prescrizioni impartite dalle Autorità competenti, nessun diritto a restituzioni o risarcimenti potrà essere vantato dal Cliente per l’eventuale mancato godimento temporaneo del Posto Barca e dei Servizi Portuali.
ARTICOLO 5 – REGOLAMENTO DI GESTIONE. DIVIETI E PRESCRIZIONI
5.1 Le norme in materia di Divieti e Prescrizioni sono contenute nel Regolamento di Gestione che forma parte integrante del presente Contratto.
5.2 Il Cliente si obbliga ad osservare ed a far osservare il Regolamento di Xxxxxxxx, che dichiara di aver letto, compreso e di accettare sin d’ora, come accetta sin d’ora le eventuali modifiche dello stesso che fossero ritenute necessarie od opportune dalla Società, anche in conseguenza dell’adozione di nuove norme o disposizioni e comunque salva l’approvazione delle competenti Autorità.
5.3 Il Regolamento di Gestione è pubblico ed affisso presso gli Uffici del Porto. Il Cliente potrà richiederne copia in qualunque momento recandosi presso il front office del Porto Turistico o inviando un’email di richiesta al seguente indirizzo: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
5.4 La mancata osservanza delle norme contenute nel Regolamento di Gestione, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione del contratto senza indennizzo alcuno e fatti salvi i risarcimenti per eventuali danni prodotti dal Cliente a causa del suo comportamento.
ARTICOLO 6 – ONERI FISCALI
6.1 Qualsiasi onere fiscale, o imposta o tassa, comunque inerente, conseguente o connesso al presente contratto è ad esclusivo carico del Cliente, anche qualora dovesse essere applicato dopo la conclusione del contratto stesso o anche a seguito di diversa interpretazione delle norme tributarie. Eventuali sopravvenienze attive e rimborsi relativi ad oneri fiscali, imposte o tasse comunque inerenti, conseguenti o connessi al contratto, versati dal Cliente, che dovessero pervenire nelle casse della Società in dipendenza di diversa interpretazione delle norme tributarie, saranno restituite al Cliente.
ARTICOLO 7 – SOSTITUZIONE UNITA' DA DIPORTO E VARIAZIONE DATI
7.1 Il Cliente è tenuto a comunicare alla Società, con almeno dieci giorni di anticipo ed a mezzo lettera raccomandata (o PEC), l’intenzione di sostituire l’unità da diporto sopra descritta con altra unità. Nel caso in cui quest’ultima avesse caratteristiche dimensionali diverse da quelle adeguate per l’occupazione del Posto Barca oggetto del contratto, la Società potrà, su richiesta del Cliente e sulla base delle disponibilità esistenti, assegnare al Cliente un diverso Posto Barca adeguato alla nuova unità, previa novazione del presente Contratto e conseguente nuova determinazione dei corrispettivi secondo le tariffe ed i canoni vigenti al momento della nuova assegnazione. E’ fatto espresso divieto al Cliente, in assenza della novazione del presente contratto, di ormeggiare nel Porto un’unità da diporto avente caratteristiche dimensionali diverse da quelle relative al Posto Barca oggetto del presente contratto.
7.2 Il Cliente si obbliga, altresì, a comunicare per iscritto alla Società, entro 10 giorni dall’avvenuta variazione, ogni modifica relativa a dati personali o alle caratteristiche dell'unità da diporto, precedentemente dichiarati e contenuti nel presente contratto. La Società si riserva, in caso di inadempimento, la facoltà di risolvere il presente contratto, senza indennizzo alcuno.
ARTICOLO 8 – RESPONSABILITA' – MANLEVA – RISOLUZIONE
8.1 Il Cliente è l’unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti di Legge inerenti la propria unità da diporto nonché per i danni provocati a terzi ed alle attrezzature portuali dalla propria unità da diporto o da persone ospitate a qualsiasi titolo. La Società non assume alcun obbligo di "custodia" delle unità da diporto ormeggiate o comunque presenti nell’ambito del Porto e, conseguentemente, ad essa non può essere addossata responsabilità alcuna per eventuali danni alle persone, alle unità da diporto o alle cose, derivanti o connessi con la presenza, in ambito portuale, dell’unità da diporto sopra descritta. Quanto sopra anche nel caso in cui la Società sia in possesso di copia delle chiavi dell’imbarcazione, da essa accettate per mera comodità del Cliente (ad es. quale copia di rispetto, eventuale consegna a terzi, etc.).
8.2 La Società non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi ritardo o inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto per il caso in cui tale ritardo o inadempimento sia causato da eventi al di fuori di ogni suo ragionevole controllo che impediscano l’adempimento, inclusi a solo titolo di esempi non limitativi: mareggiate, trombe d’aria, alluvioni, incendi, fulmini, esplosioni, guerre, scioperi, richieste di organismi governativi, civili o militari, causa di forza maggiore o caso fortuito, azioni od omissioni di qualsiasi Autorità governativa.
8.3, la Società non avrà alcuna responsabilità sulle cose di proprietà del Cliente immesse nel Porto, né per infortuni, furti o danni a persone o cose che possano essere subiti dal Cliente nel Porto stesso. In relazione a quanto sopra, ogni Cliente è tenuto a porre in atto le opportune cautele ed a coprirsi con adeguate polizze assicurative. Al riguardo il Cliente dichiara che l’unità da diporto sopra descritta è coperta da congrua e idonea polizza per la Responsabilità Civile danni a terzi e si impegna a mantenere tale copertura assicurativa per tutta la durata del presente contratto.
8.4 Il Cliente, con assunzione di ogni responsabilità, dichiara di essere in regola con la documentazione relativa all’imbarcazione, al motore, alla patente nautica eventualmente necessaria e di avere a bordo tutte le dotazioni previste dalle vigenti normative.
8.5 Il Cliente, prima di allontanarsi dal Porto, deve assicurarsi del perfetto stato degli ormeggi e, in particolare, che le cime siano in perfette condizioni e correttamente fissate secondo la buona regola marinaresca. In caso di emergenza, il personale dipendente della Società o altri addetti incaricati dalla medesima, potrà sostituire le cime di ormeggio o i parabordi che dovessero risultare usurati, carenti o comunque non efficienti, con conseguente
addebito delle spese al Cliente. In ogni caso il Cliente è responsabile del modo in cui la propria unità da diporto è stata ormeggiata e risponderà degli eventuali danni causati alla Società ed a terzi per incuria, imperizia e/o colpa.
8.6 Con riferimento ad eventuali lavori, anche di lieve entità, che dovessero essere effettuati sull’unità da diporto sopra descritta da parte di prestatori d’opera incaricati dal Cliente, quest’ultimo si assume la responsabilità della verifica degli adempimenti di cui alla Legge 81/2008 da parte dei Suoi incaricati, sollevando e tenendo indenne la Società da qualsivoglia responsabilità in ordine all’operato di tali prestatori d’opera.
8.7 Nel caso di accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alle dimensioni dell’unità da diporto descritta la Società avrà la facoltà, espressamente riconosciuta dal Cliente, di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, salvo il risarcimento di eventuali danni.
ARTICOLO 9 – ACCORDI PRECEDENTI
9.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni pattuizione precedentemente intervenuta tra la Società ed il Cliente - verbale o scritta - avente ad oggetto la cessione al Cliente del godimento diretto o indiretto di Posto Barca, di qualsiasi dimensione e comunque ubicati nel Porto Turistico.
ARTICOLO 10 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D. LGS. 196/03
10.1 Titolare del trattamento è Porto delle Grazie Srl. La Società tratta i dati anagrafici e fiscali e di natura economica del Cliente, necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il trattamento avviene, da parte di personale incaricato, mediante l’utilizzo di strumenti elettronici e manuali con procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla Legge. I dati non verranno diffusi e potranno essere comunicati a terze parti solo per lo svolgimento di incarichi previsti per Xxxxx.
Ai sensi dell’art.7 D. Lgs. 196/2003 commi 1.2.3.4., il Cliente può esercitare il diritto di accedere ai propri dati personali.
10.2 Trattamento dei dati per finalità commerciali: la Società informa che, nel corso del rapporto contrattuale, potrà comunicare i dati personali del Cliente ad aziende italiane o straniere, nell’ambito di partnership di ITALIA NAVIGANDO S.p.A. con queste ultime. Lo scopo è di comunicare al Cliente informazioni commerciali su convenzioni e servizi legati alla navigazione da diporto ed al turismo nautico. Il consenso per tale tipo di trattamento dovrà essere esplicitamente espresso dal Cliente.
ARTICOLO 11 – SPESE
11.1 Tutte le spese postali necessarie per comunicazioni inerenti il rapporto che scaturisce dal presente contratto saranno addebitate al Cliente. Il presente contratto rientra nel campo di applicazione IVA, risultando applicabile, secondo la Circolare del Ministero delle Finanze 23.11.88 n. 66, l'ordinaria aliquota del 22%.
ARTICOLO 12 – RINVIO
12.1 Le Parti espressamente convengono di rimettersi, per tutto quanto non previsto nel presente contratto, alle norme in materia contenute nel Codice Civile o desumibili da altra disciplina generale e/o speciale vigente.
ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE
13.1 Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto è competente il Foro di Locri.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
, lì
lL RICHIEDENTE Per la SOCIETA'
Porto delle Grazie Srl
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli:
1) SERVIZI E MODALITA’ DI RINNOVO
2) RINUNCE – RIMBORSI – TERMINI – ARRIVO POSTICIPATO E PARTENZA ANTICIPATA
3) CESSIONE DEL CONTRATTO – INTERESSI MORATORI – PRIVILEGIO – SEQUESTRO CONSERVATIVO
4) MODIFICHE ALLE STRUTTURE, ESECUZIONE DI LAVORI
5) REGOLAMENTO DI GESTIONE. DIVIETI E PRESCRIZIONI
6) ONERI FISCALI
7) SOSTITUZIONE UNITA’ DA DIPORTO E VARIAZIONE DATI
8) RESPONSABILITA’ – MANLEVA – RISOLUZIONE
11) SPESE
13) FORO COMPETENTE
Ed i seguenti articoli del Regolamento di gestione del porto:
5) RISOLUZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI
6) DIVIETO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ COMMERCIALI
8) OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
9) EFFICIENZA DELLE IMBARCAZIONI
10) PIANO ORMEGGI
30) ESONERO DA RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ PER FURTI E/O DANNI
32) FORO COMPETENTE
lL RICHIEDENTE Per la SOCIETA'
Porto delle Grazie Srl
Si autorizza Porto delle Grazie Srl ad utilizzare e comunicare i dati personali per scopi commerciali ai sensi dell’art. 10) Comma 2.
lL RICHIEDENTE Per la SOCIETA'
Porto delle Grazie Srl