REPUBBLICA ITALIANA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Repertorio n. Fasc. n.
REPUBBLICA ITALIANA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DEDICATA ALLA GIUDITTA DI XXXXXXXXX NEL MUSEO MEDICEO DI PALAZZO MEDICI XXXXXXXX
CIG 6721855A37
Premesso:
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “Il 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46…”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16 dicembre
2014, ed in particolare l’art. 8, comma 2, lettera c) secondo cui la Città metropolitana “valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme, ampliando anche il collegamento informatizzato dei poli museali e delle biblioteche civiche di tutto il territorio metropolitano…”;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo cui “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, ad in particolare il Capo II avente ad oggetto i Principi della valorizzazione dei beni culturali;
- la Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali ed il Regolamento di attuazione 6 giugno 2011, n. 22/R;
- La Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 7 aprile 2016, avente ad oggetto “Progetto museologico e di valorizzazione del Palazzo Medici Xxxxxxxx della Città metropolitana di Firenze proposto dall’associazione MUS.E. Determinazioni”;
- L’Atto del Direttore Generale n. 708 del 14/04/2016, recante “Restauro degli spazi interni funzionali alla riorganizzazione del percorso museale di Palazzo Medici Xxxxxxxx. Approvazione del progetto di fattibilità ai sensi dell’art 14 dpr 207/2010”.
- La Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45/2016 recante “Determinazione delle tariffe del biglietto ordinario di accesso al
percorso museale di Palazzo Medici Xxxxxxxx per l’anno 2016. Istituzione del biglietto integrato per l'ingresso al Palazzo Medici Xxxxxxxx in occasione della realizzazione della mostra temporanea dedicata al ritorno della Giuditta di Xxxxxxxxx”;
TRA
- Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx nata a Firenze il 30/09/1966 la quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale e Sport, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. del , per la quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e dall’art. 7 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
E
- Dott. , nato il in qualità di dell'Impresa
, con sede legale in , via , (CAP ), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , in seguito “Concessionario”;
Premesso che:
a) Con Determina Dirigenziale n. del , con procedura negoziata, svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, preceduta da Avviso pubblico, è stata affidata la “Concessione del servizio di progettazione, organizzazione e allestimento della mostra dedicata
alla Giuditta di Donatello nel Museo Mediceo di Palazzo Medici Xxxxxxxx” aggiudicata solo in base a criteri qualitativi, come previsto dall’art. 95, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, all’Impresa , con sede legale in (CAP ), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , per l’importo presunto di € 202.240,50 esente IVA ai sensi dell’art. 10, punto 22), del D.P.R. 633/1972, stimato ai soli fini della determinazione degli elementi legati alla procedura di gara;
b) La spesa è finanziata con risorse derivanti dagli incassi della mostra temporanea dedicata al “ritorno” della Giuditta di Xxxxxxxxx in Palazzo Medici Xxxxxxxx, secondo le modalità specificate nel capitolato speciale e nel presente contratto, con assunzione del rischio gestionale da parte del concessionario;
c) Nei confronti dell’impresa aggiudicataria sono state effettuate le verifiche ai fini dell’accertamento dei requisiti di ordine generale ex art.80 del Codice, come risulta dai documenti agli atti del fascicolo;
d) Dal controllo effettuato in data non risulta attiva per la Regione Toscana, nessuna convenzione da parte della Società Consip di cui all’art.26 della L.23/12/1999 n. 488 e s.m., relativa al servizio oggetto del presente contratto di concessione;
e) Le parti dichiarano inoltre che, in conseguenza della tipologia del servizio sussistono, per la presente concessione, rischi di interferenze per i quali è stato redatto il Documento di valutazione dei rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
f) ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, trattandosi di concessione in materia di beni culturali, è stata data esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara in data da verbale del re sponsabile del procedimento, sottoscritto dal Concessionario.
Ciò premesso ed essendo intenzione delle parti stipulare apposito contratto che regoli la concessione fra le medesime, le Parti confermano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 31 del Codice è, per il presente contratto, la sottoscritta.
ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto e corrispettivo
La Stazione Appaltante affida al Concessionario , che accetta, la Concessione del servizio di progettazione, organizzazione e allestimento della mostra dedicata alla Giuditta di Xxxxxxxxx nel Museo Mediceo di Palazzo Medici Xxxxxxxx, alle condizioni stabilite nel Capitolato (allegato parte integrante al presente contratto sotto la lettera “A” e nell’offerta (allegata sotto la lettera “B”) per la durata pari a sette mesi non continuativi, suddivisi nelle seguenti fasi:
- I fase: con decorrenza dal 10 agosto 2016 e conclusione il 10 ottobre (ultimo giorno),
- II fase: con decorrenza dal 10 marzo 2017 e conclusione il 10 agosto 2017 (ultimo giorno).
La mostra temporanea si terrà negli gli spazi espositivi situati al piano terreno di Palazzo Medici Xxxxxxxx, in xxx Xxxxxx 0, individuato catastalmente al Foglio 161, Numero 19, Sub. 3, denominato Museo Mediceo.
Gli spazi sono concessi a titolo gratuito ai sensi dell’art. 6, comma 6, del “Regolamento per la concessione in uso delle sale e degli ambienti monumentali di proprietà della Città metropolitana di Firenze”, approvato con Deliberazione C.M. n. 89 del 28/10/2015.
I locali saranno disponibili per le fasi di allestimento a conclusione della Mostra attualmente in essere, e precisamente a decorrere dal 29 luglio p.v.
Il periodo di apertura della mostra potrà subire variazioni non sostanziali, in relazione agli adempimenti logistici e organizzativi conseguenti il coordinamento con gli eventi previsti per la celebrazione del “50° Anniversario dell’alluvione di Firenze 4 novembre 1966/2016”, fermo restando la durata complessiva della Mostra temporanea, dedicata al “ritorno” della Giuditta, pari a sette mesi.
Il corrispettivo per l'attività svolta dal concessionario del servizio, come de scritta nel capitolato speciale di appalto, è determinato dalla riscossione del la tariffa di ingresso alla Mostra temporanea in oggetto, con esclusione di ogni altro corrispettivo.
Le tariffe per l’accesso alla mostra temporanea sono stabilite come segue:
- € 3 biglietto intero
- € 2 biglietto ridotto
Nel caso in cui gli incassi del concessionario risultassero superiori all’importo presunto del presente contratto di concessione, il Concessionario
dovrà versare alla Città metropolitana, una percentuale pari al 65% calcolata sulla parte eccedente.
L'amministrazione per l'evento adotta la bigliettazione integrata, come da Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45/2016, per tutta la durata pari a sette mesi non continuativi, come di seguito specificato:
- Biglietto integrato visita Palazzo Medici Xxxxxxxx/Mostra € 10,00: di cui € 7,00 di competenza della Città Metropolitana di Firenze ed € 3,00 di competenza del concessionario;
- Biglietto integrato ridotto visita Palazzo Medici Xxxxxxxx/Mostra € 6,00: di cui € 4,00 di competenza della Città Metropolitana di Firenze ed € 2,00 di competenza del concessionario.
ART. 4 – Durata e decorrenza
L’affidamento del servizio è concesso con decorrenza dal , data del verbale di avvio del servizio, e scadenza il .
Per ragioni di urgenza in data si è provveduto all’avvio delle attività oggetto dell’appalto nelle more della stipulazione del contratto, a norma di quanto consentito dall’art 32 c. 8 del D.lgs 50/2016.
ART. 5 – Certificazione dei titoli di accesso emessi e versamento
Versamento giornaliero, per ciascun biglietto emesso, fino a con correnza dell'importo stimato della concessione pari ad € 202.240,50 | ||
TARIFFA | Somma spettante alla Città metro politana | Somma spettante al concessionario |
La Biglietteria del Museo provvederà alla certificazione mediante titoli di accesso emessi, attraverso apposito misuratore fiscale o biglietteria automa tizzata fornita dal Concessionario ed effettuerà, giornalmente, il versamento dell’incasso, con le seguenti modalità per ciascun Biglietto intero e ridotto emesso:
Percorso museale | Mostra | |||
Biglietto integrato INTERO | € 10,00 | € 7,00 | € 0,00 | € 3,00 |
Biglietto integrato RIDOTTO | € 6,00 | € 4,00 | € 0,00 | € 2,00 |
Nel caso in cui la somma versata dalla Città metropolitana al concessionario, sulla base del rendiconto della Biglietteria del Museo, superasse l’importo presunto del presente contratto, a decorrere dalla data in cui si verifica tale superamento, il Concessionario dovrà alla Città metropolitana, una percentuale pari al 65% calcolata su tutta la somma eccedente il valore presunto della concessione.
Versamento giornaliero, per ciascun biglietto emesso, nel caso di superamento dell'importo stimato della concessione pari ad € 202.240,50 | ||||
TARIFFA | Somma spettante alla Città metro politana | Somma spettante al concessionario | ||
Percorso museale | Mostra | |||
Biglietto integrato INTERO | € 10,00 | € 7,00 | € 1,95 | € 1,05 |
Biglietto integrato RIDOTTO | € 6,00 | € 4,00 | € 1,30 | € 0,70 |
Al verificarsi di tale ipotesi, la Biglietteria provvederà pertanto ad effettuare, giornalmente e fino alla conclusione della Mostra temporanea, il versamento dell’incasso, con le seguenti modalità, per ciascun Biglietto integrato intero e ridotto emesso:
Il Concessionario, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del con l’impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.
Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del
contratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della xxxxxxxx Xxxxx.
ART. 6 – Cessione contratto e crediti, cause di risoluzione.
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione, totale o parziale, ad altra impresa del servizio oggetto di concessione.
Si dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 10.
Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice e del Capitolato speciale.
Ai sensi dell’art. 115, comma 8, del D.Lgs. 42/2004, la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività perde efficacia, senza inden nizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.
ART. 7 – Assicurazioni e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Il concessionario ha depositato copia della Polizza n. del rilasciata dalla Compagnia Filiale a tutela dell’opera d’arte, per il valore di , con copertura “All risks” prestata “da chiodo a chiodo”.
Il concessionario ha prestato idonea garanzia per responsabilità civile verso terzi, compresa la Città metropolitana di Firenze, con massimale per sinistro
di € 3.000.000,00 (eurotremilioni) e comprensiva della copertura dei danni ai beni della Città metropolitana di Firenze, ancorché cagionati da utenti del servizio, e di apposita estensione a danni da interruzione/sospensione delle attività/servizi prestati dal Concedente, mediante polizza n. del ri lasciata dalla Compagnia Filiale
Il Concessionario, ad impegno dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ha prestato garanzia fidejussoria di € (euro ) mediante polizza fidejussoria n. del rilasciata da filiale di
con le previsioni espresse di cui al comma 4, dell’art.103.
ARTICOLO 8 – Norme regolatrici
Il Concessionario dichiara di aver preso esatta conoscenza ed accettato senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato speciale, si obbliga a realizzare la concessione nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori nonché le disposizioni e le prescrizioni che potranno essere impartite dal RUP.
ARTICOLO 9 – Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Concessionario, che espressamente dichiara di assumere.
L’imposta di bollo sugli allegati “A” e “B” al presente contratto è stata assolta tramite F23.
ARTICOLO 10 – Controversie
In caso intervengano controversie nell’esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte IV, Titolo I “Contenzioso” del Codice D.Lgs. 50/2016 con esclusione dell’arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.
ARTICOLO 11 - Codici di comportamento
Il Concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice adottato dalla Città Metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città Metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.
ART. 12 – Tutela dati personali
La Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
ARTICOLO 13 - Elenco Allegati
Allegati parte integrante:
- “A” Capitolato Speciale di Appalto, corredato dei relativi allegati;
- “B” Offerta tecnica.
Allegati al contratto depositati agli atti:
- Copia della polizza n. in data rilasciata dalla Compagnia
- Polizza n. in data rilasciata della Compagnia
- Polizza fideiussoria n. in data rilasciata della Compagnia
Per la Città Metropolitana di Firenze : X.xx
Per l'Impresa : X.xx
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Concessionario dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 3, 5, 6, 10 e 11 del presente contratto.