CONTRATTO DI OSPITALITA’
CONTRATTO DI OSPITALITA’
Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:
- L’Istituto Salesiano SS Redentore con sede in Bari alla via Martori d’Xxxxxxx x. 00 (P.IVA 00847930724), ente gestore del Collegio Universitario – CUSMIR (Collegio Universitario Salesiano Xxxxxxx Xxx) con sede in Bari alla via Martiri d’Otranto 65 , rappresentato ai fini del presente atto da Direttore del medesimo, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx , nato 11. 09. 1977, e residente in Potenza, via Pienza 44 (di seguito denominato Collegio)
e
- , nato a
prov.
il / /
di nazionalità
, residente a
prov. in via
c.a.p. tel. cell. indirizzo di posta elettronica documento di identità n.
autorità e luogo di rilascio
data del rilascio / / codice fiscale - iscritta alla facoltà
di corso di laurea anno di
iscrizione (di seguito denominato Convittore)
nonché
- il Sig. /Sig.ra , nato/a a
prov. il / /
, residente a
prov. in via
c.a.p. tel.
cell. codice fiscale
- genitore del sopra menzionato Convittore
(di seguito denominato Genitore).
PREMESSO
che il Convittore come sopra identificato è stata ammesso in questo Collegio per usufruire di un posto letto alla stanza singola numero ;
che la stessa ha prodotto tutta la documentazione necessaria all’ammissione come da regolamento, assumendosi piena responsabilità relativamente a quanto dichiarato;
TENUTO CONTO
che il Convittore dichiara di accettare integralmente il Regolamento interno di cui ha preso visione e che dichiara di ricevere unitamente alla presente scrittura;
che il Convittore si impegna a rispettare le finalità dell’Ente e di partecipare alle attività formative da esso proposte;
che il Convittore dichiara di attenersi rigorosamente a quanto di seguito disposto nonché alle direttive impartite dalla Direzione del Collegio;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1 – Il posto letto meglio precisato in premessa viene concesso, per l’Anno Accademico …..… - ……..
dal 1° ottobre al 30 giugno;
2 – Le parti si danno atto che il Collegio è determinato a concludere il presente contratto in quanto il Convittore ha escluso qualsiasi destinazione diversa dalle finalità del Collegio, con il divieto assoluto di sublocare o cedere ad altri il contratto.
3 – Il contratto ha validità per un periodo fisso di dieci mesi, comprensivo di giorni di vacanza o di assenza. Per l’eventuale permanenza nei mesi di luglio e settembre è possibile concordare con la Direzione la tariffa mensile o giornaliera. Il collegio rimane chiuso nel mese di agosto.
4 - La retta stabilita è pari ad € 300,00 (trecento euro/00) mensili da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese indipendentemente dalla continuità di permanenza presso il Collegio; pertanto si conviene che i giorni di assenza dal Collegio non costituiscono alcun titolo di rimborso.
5 – La quota di iscrizione al Collegio, pari ad € 100,00= (centoeuro/00), viene versata contestualmente alla sottoscrizione del presente atto. Essa non è restituibile in nessun caso.
6 – Il Genitore è obbligato, in solido con il Convittore, al puntuale pagamento della retta mensile nonché al pagamento della quota di iscrizione.
7 – La risoluzione anticipata, volontaria e unilaterale del contratto da parte del Convittore deve essere comunicata almeno con un mese di anticipo. Inoltre va indennizzata, dopo la partenza del convittore, con il versamento di una ulteriore mensilità (se il preavviso avviene con più di un mese di anticipo) o di due ulteriori mensilità (se il preavviso avviene con meno di un mese di anticipo).
8 – Il Convittore, al suo arrivo, riceve in consegna la camera con le suppellettili esistenti, le chiavi e l’eventuale ulteriore materiale in dotazione, e si obbliga a restituire il tutto nelle medesime condizioni in cui le è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso, assumendo la responsabilità personale e solidale con gli altri eventuali assegnatari per i danni arrecati alle parti comuni dell’edificio che si riferiscono al pieno godimento dell’alloggio. Esso è responsabile degli ammanchi riscontrati: l’amministrazione del Collegio le addebiterà il corrispondente valore. Per qualsiasi atto dannoso gli sarà addebitata una somma pari al valore corrispondente al costo previsto per l’immediata riparazione o sostituzione sulla base della stima degli organi tecnici salvo conguaglio a costo sostenuto. 9 – Il Convittore ed il Genitore prendono atto che la violazione grave e/o ripetuta del Regolamento interno dà facoltà al Collegio di risoluzione unilaterale del presente contratto.
Il Convittore Il Direttore
Il Genitore
Bari,