DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.1.2019
COM(2018) 854 final 2018/0430 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Xxxxx, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma di un protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Xxxxx, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea.
Conformemente agli atti di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e della Repubblica di Croazia, i tre Stati membri aderiscono agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri tramite un protocollo agli accordi stessi.
Il 23 ottobre 2006 e il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati sui pertinenti protocolli per l'adesione, rispettivamente, della Repubblica di Bulgaria e della Romania e della Repubblica di Croazia.
L'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Xxxxx, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 9 settembre 2006 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
I negoziati con la Repubblica di Xxxxx si sono conclusi positivamente con lo scambio di note verbali.
La Commissione giudica soddisfacente l'esito dei negoziati e propone al Consiglio di firmare il protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Dopo la firma, il protocollo dovrebbe essere concluso dal Consiglio a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
La proposta di protocollo include la Repubblica di Bulgaria, la Romania e la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'accordo e impegna l'UE a fornire una versione facente fede dell'accordo in bulgaro, rumeno e croato.
La Commissione propone al Consiglio di autorizzare la firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Xxxxx, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea.
Dopo la firma del protocollo, il Consiglio procederà a tempo debito all'esame di una seconda proposta, relativa alla conclusione del protocollo.
2018/0430 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Xxxxx, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visti gli atti di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, e della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) L'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Xxxxx, dall'altra ("l'accordo"), è stato firmato il 9 settembre 2006 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
(2) La Bulgaria e la Romania sono diventate Stati membri dell'Unione il 1º gennaio 2007 e la Croazia il 1º luglio 2013.
(3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, degli atti di adesione, rispettivamente, della Bulgaria e della Romania, e della Croazia, l'adesione all'accordo deve essere approvata tramite un protocollo all'accordo stesso ("il protocollo"). A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati.
(4) Il 23 ottobre 2006 e il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli agli accordi internazionali conclusi dall'Unione e dai suoi Stati membri.
(5) I negoziati con la Corea si sono conclusi positivamente con lo scambio di note verbali.
(6) È opportuno pertanto che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Xxxxx, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania è approvata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di detto protocollo.
Il testo del protocollo da firmare è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente