PROTOCOLLO DI INTESA DISCIPLINANTE L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO, IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E I RELATIVI CONTINGENTI MINIMI DI PERSONALE
Protocollo di Intesa
PROTOCOLLO DI INTESA DISCIPLINANTE L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO, IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E I RELATIVI CONTINGENTI MINIMI DI PERSONALE
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Xxxxxxx X° - G.M. Xxxxxxx - X. Xxxxxx” di Ancona e le Organizzazioni Sindacali del Comparto ospedaliero e universitario del Servizio Sanitario Nazionale, della Dirigenza Professionale Tecnico Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Area della Sanità ospedaliera e universitaria del Servizio Sanitario Nazionale
preso atto
che la Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000 detta le norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; preso atto altresì degli “Accordi sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero”, valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n.01/155 del 13 dicembre 2001, stipulati tra l’ARAN e le Aree contrattuali del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale e della Dirigenza
Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritti rispettivamente in data 20, 25, 26 settembre 2001;
considerato che
è emersa l’esigenza di rivedere il precedente Protocollo di Intesa aziendale, stipulato in data 10 ottobre 2007 ad oggi tutt’ora vigente, al fine di meglio attualizzarne i contenuti e migliorare l’operatività e l’efficienza dell’Azienda in caso di sciopero;
inteso che
l’accordo in esame persegue in particolare l’obiettivo di contemperare, per quanto possibile, l’esercizio del diritto di sciopero da parte del personale con la necessità di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili previste nell’ambito dei servizi essenziali già codificate ex lege;
ritenuto
quindi opportuno, in aderenza ai principi e alle motivazioni sopra esposte, ed altresì in applicazione della Legge n. 146/1990 e s.m.i. e degli Accordi stipulati tra l’ARAN e le Aree contrattuali sopra richiamate in materia di servizi pubblici essenziali e di procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, avviare la negoziazione per la ridefinizione, a livello decentrato, delle modalità di individuazione dei contingenti in caso di sciopero:
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
ART. 1
(Campo di applicazione e finalità)
1. In considerazione del fatto che il diritto di sciopero è garantito dall’art.
40 della Costituzione Italiana e tutelato e disciplinato da norme e accordi trasversali, nel pieno rispetto di quanto affermato nella Carta Costituzionale, quanto convenuto nel presente accordo si applica perentoriamente a tutto il personale dell’area contrattuale del Comparto, della Dirigenza P.T.A. e dell’Area della Sanità, dipendente dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
2. Tenendo presente che la Legge n. 146/90, così come modificata e integrata dalla Legge n. 83/2000 e successive integrazioni e modificazioni e gli “Accordi sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n.1/155 del 13 dicembre 2001, stipulati tra l’ARAN e le aree contrattuali rispettivamente del Comparto, della Dirigenza P.T.A. e dell’Area della Sanità in data 20, 25 e 26 settembre 2001, indicano le fondamenta in materia di sciopero dei servizi pubblici essenziali, con il presente accordo vengono fissati i criteri e le modalità da attuare per l’articolazione dei contingenti a livello di Struttura Organizzativa e vengono individuate le categorie e i profili professionali per il personale del Comparto, della Dirigenza P.T.A. e dell’Area della Sanità che andranno a formare i contingenti minimi in caso di astensione collettiva, per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili nell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.
3. Le parti convengono sulla necessità che l’Azienda adotti ogni iniziativa utile ad informare in modo adeguato l’utenza e a facilitare l’adozione, presso le varie strutture organizzative della stessa, di modalità operative tali da garantire le prestazioni indispensabili. Le prestazioni prenotate e non erogate saranno riprogrammate a cura dell’Azienda alla prima data utile, avendo cura che non si crei un aggravio nello svolgimento ordinario delle prestazioni.
4. Le parti sottoscriventi si obbligano ad incontrarsi per discutere nuove disposizioni, nell’eventualità che vengano stipulati da ARAN e XX.XX. nuovi accordi in ambito di astensione collettiva dei servizi pubblici essenziali.
5. Le parti sottoscriventi convengono l’eventuale modifica del presente accordo qualora si verifichi una riorganizzazione strutturale all’interno dell’Azienda. Le ipotetiche variazioni che verranno apportate saranno soggette a rinegoziazione ed accettazione da parte degli organi partecipanti al tavolo negoziale, conseguentemente andando a costituire parte integrante e sostanziale del presente accordo.
6. Quanto contenuto nel presente accordo si applica alle azioni sindacali rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato.
ART. 2
(Norme di garanzia)
1. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso non inferiore a 10 giorni.
2. Con specifico e circoscritto riferimento all’Area della Sanità, ai sensi dell’Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della Dirigenza Medica e Veterinaria del servizio Sanitario Nazionale del 26 settembre 2001, l’articolo 4, comma 3, lett. e), prevede che nel caso in cui l’astensione collettiva si svolga con forme di sciopero “virtuale” che prevedono la regolare prestazione lavorativa, la trattenuta di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell’astensione programmata è destinata a finalità sociali indicate dall’organizzazione sindacale che
indice l’azione di sciopero. Qualora tale forma di sciopero volesse essere attivata dalle Organizzazioni Sindacali, seguirà apposito Protocollo operativo da stipulare tra l’Azienda e le parti sottoscriventi il presente Protocollo e da accludere allo stesso. Resta fermo l’obbligo per l’Azienda di destinare effettivamente al soggetto individuato dalle Organizzazioni Sindacali proclamanti le trattenute correlate all’adesione all’azione collettiva e di informare l’utenza dello scopo sociale connesso, attraverso gli organi di stampa.
3. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
4. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
5. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
ART. 3
(Servizi Pubblici Essenziali)
1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000 e s.m.i., sono da considerarsi essenziali i servizi individuati dall’ Allegato n.1.
2. Nell’ambito dei servizi essenziali previsti di cui al comma precedente, la legge individua le “prestazioni indispensabili” che devono essere
garantite in caso di sciopero, per poter assicurare il rispetto dei diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione Italiana. La determinazione delle prestazioni indispensabili è rimessa, dal legislatore, all’autonomia collettiva che deve concordare le misure necessarie per consentire l’erogazione delle soglie minime di servizio. Esse, all’interno del servizio essenziale sanitario sono:
Assistenza sanitaria:
- D’urgenza: pronto soccorso, medico e chirurgico; rianimazione e terapia intensiva; unità coronariche; assistenza ai grandi ustionati; emodialisi; prestazioni di ostetricia connesse ai parti; medicina neonatale; servizio ambulanze (compreso eliambulanze); servizio trasporto infermi.
- Ordinaria: servizi di area chirurgica per l’emergenza; terapia sub- intensiva e attività di supporto ad esse relative; unità spinali; prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; assistenza a persone portatrici di handicap mentali; trattamenti sanitari obbligatori; assistenza ad anziani e diversamente abili, anche domiciliare e in casa protetta; nido e assistenza neonatale; attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali,
necessari al loro espletamento.
- Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo: servizio di portineria; servizi di cucina; raccolta e allontanamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi secondo la legislazione vigente; servizi della direzione sanitaria.
ART.4
(Prestazioni indispensabili e contingenti
minimi di personale )
1. Allo scopo di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili ai fini di cui al precedente art. 3, vengono individuate nell’ Allegato n. 2 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento
- le strutture organizzative aziendali e i relativi contingenti minimi di personale, esonerati dall’astensione collettiva. I contingenti minimi indicati numericamente in detto allegato potranno essere aggiornati periodicamente, conseguentemente a riorganizzazioni che incidano sull’assetto delle strutture.
2. Le Aziende Ospedaliere che erogano prestazioni sanitarie indispensabili relative all’ “Assistenza sanitaria d’urgenza/emergenza”, sono obbligate a mantenere in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno di lavoro in cui è effettuato lo sciopero, facendo riferimento ai contingenti impiegati nei giorni feriali.
Per le prestazioni sanitarie relative all’ “Assistenza sanitaria ordinaria” e le “Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo”, debbono essere impiegati i contingenti minimi idonei a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, senza che i diritti inviolabili della persona, costituzionalmente previsti, vengano lesi in seguito all’esercizio del diritto di scioperare da parte dei dipendenti. Quindi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in giorni festivi, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi; ove si tratti invece, di prestazioni che normalmente sono sospese durante le giornate festive, i contingenti sono comunque definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
3. Per i servizi di turno e reperibilità, qualora sovrapponibili a quelli ordinari, va considerato esonerato dallo sciopero il dipendente per il quale era già previsto, lo svolgimento del turno o della reperibilità. Andranno esclusi dalla individuazione:
- i dipendenti per i quali, nell’ambito dell’organizzazione della attività dell’Unità Operativa di riferimento, sia stato programmato il giorno di riposo compensativo coincidente con il giorno di sciopero.
ART. 5
(Modalità e criteri da attuare per l’articolazione dei contingenti minimi)
1. Al fine di individuare il personale che, secondo i principi sopra indicati, deve essere esonerato dallo sciopero per garantire le prestazioni indispensabili, le parti concordano di seguire la seguente procedura.
2. In occasione di ogni sciopero, la S.O. Gestione del Personale – Ufficio Relazioni Sindacali, si attiva tempestivamente per diffondere la comunicazione dell’astensione collettiva alla Direzione Medica Ospedaliera (di seguito D.M.O.), all’Area Professioni Sanitarie (di seguito A.P.S.) e ai Direttori delle S.O. Amministrative e Tecniche, inviando, con mezzi idonei (es. posta elettronica), circolare informativa a firma del Direttore della S.O. Gestione del Personale. L’Azienda ha l’obbligo di diffondere l’informativa circa l’indizione dello sciopero (data di inizio, modi e tempi di erogazione dei servizi durante tutto il periodo dello sciopero) dieci giorni prima dell’inizio, e comunque appena a conoscenza dello stesso, allo scopo di rendere completamente edotti in merito alla questione il personale e gli utenti.
3. Alla D.M.O. – Ufficio Personale Laureato (di seguito D.M.O.), all’A.P.S. per il tramite dei Coordinatori di Dipartimento e di
S.O.D/Servizi, e ai Direttori delle S.O. Amministrative e Tecniche, spetta l’individuazione del personale (sia i professionisti in turno che in pronta disponibilità) che verrà esonerato dallo sciopero, ed è pertanto tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie, sulla base dei contingenti minimi previsti nell’Allegato n. 2. La selezione del personale esonerato dallo sciopero da parte della D.M.O., dell’A.P.S. per il tramite dei Coordinatori di Dipartimento e di S.O.D/Servizi e dei Direttori delle S.O. Amministrative e Tecniche, dovrà avvenire seguendo determinati criteri:
- relativamente all’assistenza sanitaria d’urgenza, va precettato il personale normalmente presente in turno (organico pieno);
- relativamente all’assistenza sanitaria ordinaria, va precettato il personale previsto per i giorni festivi;
- per coloro che sono assegnati ai servizi con turni e con pronta disponibilità, vanno esonerati dall’astensione coloro che avevano già il turno o la pronta disponibilità programmata.
- per tutte le casistiche differenti da quelle sopra riportate, va applicato il criterio della rotazione.
4. E’ responsabilità della D.M.O., dell’A.P.S. per il tramite dei Coordinatori di Dipartimento e di S.O.D./Servizi e dei Direttori delle
S.O. Amministrative e Tecniche, rispettivamente per il personale gestito, la consegna almeno entro 5 giorni antecedenti lo sciopero, a ciascun dipendente interessato, della nota nominativa di comunicazione di esonero dallo sciopero indicando il giorno e l’ora in cui dovrà prestare il servizio o la pronta disponibilità (Allegato n. 3 e Allegato n. 3 bis), avendo cura di conservare agli atti dell’Azienda il relativo documento per l’apposizione delle firme che attesti l’effettiva ricezione della precettazione da parte del dipendente. La D.M.O., l’A.P.S. per il tramite dei Coordinatori di Dipartimento e di
S.O.D./Xxxxxxx e i Direttori delle S.O. Amministrative e Tecniche, dovranno poi comunicare – a mezzo mail -, per quanto di rispettiva competenza, il personale contingentato all’Ufficio Relazioni Sindacali almeno 2 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.
5. Il personale contingentato ha diritto di esprimere tramite apposito modulo (Allegato n. 4) di voler aderire allo sciopero entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione di precettazione. In tal caso, la D.M.O., i Coordinatori e Direttori di afferenza porranno in essere tutte le possibili azioni al fine di soddisfare la volontà espressa dal lavoratore. La sostituzione verrà effettuata con personale appartenente allo stesso profilo professionale e appartenente alla stessa unità operativa o, in ultima istanza, a reparti dello stesso Dipartimento. Qualora sia stato possibile provvedere alla sostituzione, i Direttori di S.O.D., i Coordinatori di Dipartimento e di S.O.D./Servizi trasmettono comunicazione ufficiale alla D.M.O. e all’A.P.S, sottoscritta dai dipendenti interessati, in cui viene esplicitato l’accoglimento della richiesta di sostituzione per volontà di aderire allo sciopero da parte del lavoratore originariamente precettato (Allegato n. 5). Diversamente, ove non sia stato possibile provvedere alla sostituzione, i Direttori di S.O.D., i Coordinatori di Dipartimento e di S.O.D./Servizi ne danno tempestiva comunicazione – tramite Allegato n.6 -, alla D.M.O e all’A.P.S., i quali, provvederanno a notificare al dipendente interessato l’obbligo di svolgere la prestazione lavorativa (Allegato n.7). Per ciò che concerne le S.O. Amministrative e Tecniche la procedura verrà svolta dallo stesso Direttore di afferenza il quale provvederà a notificare ai dipendenti interessati la sostituzione o, in caso contrario, l’impossibilità di questa mediante l’Allegato n.7. Qualora non pervenga alcuna richiesta di adesione allo sciopero da parte dei dipendenti, si riterrà valida la regola del silenzio-
assenso.
Almeno entro il secondo giorno antecedente la data fissata per l’astensione collettiva, la Direzione Generale, per quel che riguarda l’Area Amministrativa e Tecnica, e, per il tramite della Direzione Medica Ospedaliera e dell’Area Professioni Sanitarie, pubblica gli elenchi dei nominativi di coloro che sono esonerati dallo sciopero mediante esposizione in apposite bacheche, allo scopo di informare il personale, l’utenza e le XX.XX., alle quali verrà inviata, in aggiunta, apposita informativa. Una volta pubblicati gli elenchi, il personale dipendente non potrà più effettuare richiesta di cambi turni per la giornata di proclamazione dello sciopero.
6. Coloro che non intendono partecipare all’astensione collettiva possono essere impiegati al posto di chi invece ha deciso di esercitare il proprio diritto a scioperare purché appartenenti allo stesso profilo professionale e appartenenti alla stessa unità operativa o, in ultima istanza, a reparti dello stesso Dipartimento; pertanto, il personale non contingentato risultante in servizio, è posto a disposizione dell’Azienda per eventuali necessità di sostituzione anche del personale contingentato che, per sopravvenuti eventi, non sia in grado di assicurare la prestazione lavorativa in occasione dello sciopero. Tuttavia, tenuto conto che durante le giornate di sciopero non sono consentiti carichi di lavoro aggiuntivi a fronte di una possibile assenza di personale (D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29), resta fermo il divieto a carico dell’Azienda di impiegare tale quota di dipendenti al di fuori delle proprie unità operative qualora queste non siano ritenute essenziali. Le prestazioni indispensabili, in caso di sciopero, non devono superare il 50% delle prestazioni abitualmente erogate.
ART. 6
(Modalità di registrazione della presenza e dell’assenza dal servizio nella giornata di sciopero)
1. Il personale che risulti assente non giustificato nella giornata di sciopero sarà considerato come aderente allo stesso. Non saranno accettati giustificativi d’assenza con causali diverse dallo sciopero presentati successivamente alla giornata di sciopero. Il giorno successivo (e/o non oltre le 24 ore successive) alla conclusione dello sciopero, al fine esclusivo di dare opportuna comunicazione istituzionale, l’Ufficio della D.M.O., i Coordinatori di Dipartimento e di S.O.D/Servizi e i Direttori delle S.O. Amministrative e Tecniche, hanno il compito di segnalare agli Uffici Rilevazione Presenze della S.O. Gestione del Personale, l’elenco del personale assente dal posto di lavoro a qualsiasi titolo e coloro che hanno aderito, invece, all’astensione.
2. Le ferie ed i recuperi orari devono essere integralmente riconosciuti nel caso in cui la richiesta di fruizione sia stata presentata in data antecedente la proclamazione dello sciopero, qualora coincidenti con lo stesso; non possono invece essere concessi nel caso in cui la richiesta di fruizione sia stata presentata in data successiva alla proclamazione dello sciopero stesso.
3. Bisogna tenere presente, infine, che:
- i contingenti identificati nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa, valgono anche per gli scioperi superiori alle 24 ore;
- nel caso in cui lo sciopero indetto coincida con un corso di aggiornamento obbligatorio, il medesimo corso dovrà essere recuperato a fronte della sua sospensione; l’Azienda si impegna a disdire e riprogrammare il corso in oggetto, se il corso riguarda un
cospicuo numero di professionisti;
- il personale assente per ferie o riposo rimarrà comunque assente a tale titolo qualora contattati per eventuali sostituzioni di personale aderente allo sciopero, se non disponibili a rientrare in servizio;
- lo sciopero si protrarrà fino all’ora di cessazione prevista e comunicata all’atto della proclamazione dello sciopero. Al termine dell’astensione tutte le attività devono riprendere regolarmente.
ART. 7
(Modalità di effettuazione dello sciopero)
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art. 3 sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, dalla data fissata per la manifestazione, tramite lettera raccomandata o pec al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. La suddetta comunicazione dovrà contenere:
- il giorno dell’evento;
- le motivazioni dell’astensione;
- la durata dell’astensione.
- il personale coinvolto, se lo sciopero non è di carattere generale.
- la/le sigla/e delle XX.XX. che hanno indetto lo sciopero.
2. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all’utenza, l’Amministrazione provvederà a trasmettere agli organi di stampa dell’area geografica interessata dallo sciopero, un comunicato stampa circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero al fine di garantire all’utenza un’informazione chiara, esauriente e tempestiva. Inoltre, l’Azienda si impegna a rendere all’utenza
specifica e tempestiva (di norma 48 ore prima) comunicazione dello sciopero sul portale del sito aziendale e tramite avvisi da affiggere all’interno dell’Ospedale. A tal fine, appositi spazi saranno predisposti nei luoghi visibili all’utenza dell’Ospedale.
ART. 8
(Procedura straordinaria nelle ipotesi di mancata tempestiva comunicazione dell’azione di sciopero)
1. Il mancato rispetto, da parte delle XX.XX., dei termini di comunicazione dell’azione di sciopero di cui all’art. 7.1 del presente Protocollo (10 giorni antecedenti alla data fissata per la manifestazione), impedisce l’attivazione della procedura ordinaria prevista per la precettazione del personale.
2. Pertanto, al verificarsi della fattispecie in oggetto, l’Ufficio Relazioni Sindacali dell’Azienda trasmette circolare informativa a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del lavoro, ossia Direzione Medica Ospedaliera, Area Professioni Sanitarie e Direttori di S.O. Amministrative e Tecniche. A loro volta, la Direzione Medica Ospedaliera e l’Area Professioni Sanitarie trasmettono apposita nota ai Direttori e Coordinatori di Dipartimento e di S.O.D./Servizi in cui viene riportato l’assetto organizzativo minimo del personale, così come stabilito nel rispetto della normativa vigente, degli accordi sindacali vigenti in materia di sciopero e garanzia dei servizi pubblici essenziali nonché in base alle indicazioni della Direzione Generale aziendale.
3. Una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, sarà onere posto a carico dei Direttori di S.O.D., con riferimento alla Dirigenza Medica e dei Coordinatori di Dipartimento e di
S.O.D./Servizi, per l’Area del Comparto, e dei Direttori delle S.O. Amministrative e Tecniche per quel che riguarda la Dirigenza P.T.A, attivarsi al fine di assicurare la presenza minima di personale in servizio finalizzata alla copertura assistenziale, secondo quanto indicato nella suindicata nota trasmessa dalla Direzione Medica Ospedaliera e dall’Area Professioni Sanitarie.
ART. 9
(Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
1. Qualora l’astensione collettiva si svolga esclusivamente in ambito aziendale risulterà obbligatorio un tentativo preventivo di conciliazione tra le parti attrici, da tenersi prima dei periodi fissati dalla normativa per la comunicazione dello sciopero, mediante (con possibilità di svolgersi in successione):
- procedura contrattuale ovvero tramite incontro tra Direttore Generale e rappresentanti aziendali individuati dallo stesso e rappresentanti di categoria che hanno indetto lo sciopero. Il contenuto di tale incontro ed il risultato conseguito dovranno risultare da apposito verbale.
- procedura amministrativa ovvero tramite incontro da svolgersi presso la Prefettura.
2. Nel rispetto dei principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti, le parti convengono di non assumere iniziative unilaterali o azioni dirette:
- entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa;
- durante il periodo in cui si svolgono la concertazione e la consultazione, relativamente all’oggetto delle stesse.
3. Viene recepito altresì, quanto previsto ed indicato in ordine alle procedure di raffreddamento e conciliazione dagli art. 5 dei rispettivi: “Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale”, “Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale”, “Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale”, che integralmente riportano:
“1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL di area.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro; b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione; c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.
4. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle
organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e
c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla 11 legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di
procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. 10.Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
00.Xx caso di proclamazione di una seconda iniziativa di xxxxxxxx, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all’art. 4, comma 5.”
ART. 10
(Applicabilità, validità e sanzioni)
1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.
2. L’accordo, una volta sottoscritto dalle parti negoziali, non necessita di ulteriori atti di recepimento, è immediatamente esecutivo e si intende tacitamente prorogato sino a modifica della materia attraverso i successivi contratti collettivi nazionali di lavoro del personale, che a loro volta saranno oggetto di opportuna rinegoziazione tra gli organi partecipanti al tavolo negoziale.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni sopracitate e delle norme contenute nella legge n. 146/1990 così come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 (sanzioni amministrative) e 6 (comportamento antisindacale) delle predette leggi. Eventuali comportamenti lesivi del diritto soggettivo di partecipazione allo sciopero, costituiranno fattispecie di comportamento antisindacale.
Il presente Protocollo di Intesa annulla e sostituisce il precedente sottoscritto in data 10/10/2007.