CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova
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N. di Registro 14 del 08/04/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RATIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI PADOVA, IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA E LA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA AI
OGGETTO: SENSI DELL’ARTICOLO 7 L.R. 11/2004 PER “L’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA DA DESTINARE AD EDIFICI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 12/2016”.
L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di aprile alle ore 20:50 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.
Presenti | Assenti |
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Eseguito l’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:
1. ZIN XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
2. XXXXXXX XXXXX
3. XXXXXXX XXXXX
4. XXXXXXXX XXXXXXXXXX
5. XXXXXXXX XXXXXXXX
6. XXXXXX XXXXXXX
7. XXXXXXXXX XXXXXX
8. DIDONÈ’ XXXX
9. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
10. XXXXX XXXXX
11. XXXXXX XXXXXXX
12. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
13. XXXXXX XXXXXXXX
14. XXXXXX XXXXXX XXXXX
15. PIN XXXXXXXX
16. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
17. XXXXXXXXXX XXXXXXX
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, che cura la verbalizzazione ai sensi dell’art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
Il Presidente Xxxx. Xxxx Xxxxxx, ai sensi dell’art. 16/bis dello Statuto, assume la presidenza, e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio di scrutatori i sigg. Xxxxxxx Xxxxx – Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.
Sono presenti gli assessori esterni: Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx.
PROPOSTA DI DELIBERA:
Premesso che:
- la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova con nota in data 9.06.2017 prot. 9193, successivamente integrata in data 4.06.2018 prot. 8683 (Suap – rep-prov-pd 73195 del 1.06.2018)
– rep-prv-pd 77411 del 8.06.2018 ha manifestato il proprio interesse a realizzare un intervento da destinare a luogo di culto denominato “Xxxx xxx Xxxxx” xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx, proponendo un possibile accordo amministrativo ai sensi della L. 241/1990;
- con delibera di Giunta n. 46 del 14.06.2017 l’Amministrazione Comunale ha consentito l’avvio del procedimento amministrativo relativo all’iniziativa in oggetto;
- la proposta prevede la modifica delle previsioni urbanistiche di PAT e PI per consentire l’individuazione di un’area da destinare ad edifici ed attrezzature di interesse religioso ai sensi della X.X. 00/0000;
- xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, appositamente interpellata in via preliminare, con nota pervenuta in data 9.05.2018 prot. 7257, ha condiviso la possibilità di procedere alla modifica contestuale di PAT e PI mediante Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 7 L.R. 11/2004;
- con delibera di Consiglio n. 36 del 27.06.2018 il Comune di Piazzola sul Brenta ha approvato le linee guida per la definizione dell’Accordo di Programma nonché lo schema unilaterale d’obbligo ai sensi dell’articolo 7, comma 1, L.R. 11/2004 (documento proposto dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova per disciplinare i rapporti tra la stessa ed il Comune) ritenendo l’iniziativa:
• coerente con gli indirizzi generali di sviluppo e tutela del territorio contenuti nel PAT e con le nuove disposizioni della Regione Veneto;
• di interesse collettivo incrementando la dotazione di servizi presente mediante la realizzazione di un nuovo luogo di incontro religioso nonché attraverso la prevista corresponsione di un contributo che consentirà di riattivare/riqualificare con opportuni interventi manutentivi la funzionalità dell’ex “Scuola Mantegna” al fine di dotare la frazione di una “sala civica”;
- con la medesima delibera il Consiglio Comunale ha altresì conferito mandato al Sindaco di procedere alla definizione dei contenuti dell’accordo di programma;
Considerato che il contenuto dell’Accordo di Programma prevede in sintesi i seguenti interventi:
a) la realizzazione di una nuova sala di culto;
b) l’eliminazione di un elemento detrattore presente nel territorio (stalla);
c) il contributo a favore dell’Amministrazione Comunale da impegnare per la sistemazione dell’edificio “ex Scuola Mantegna”;
d) l’impegno a cedere l’area che sarà interessata dal percorso ciclo pedonale al momento della realizzazione dell’opera da parte del Comune.
Visto che in data 17.10.2018 con atto pubblico amministrativo rogato dal Segretario Generale al repertorio n. 4526 è stato sottoscritto da parte del rappresentante della Congregazione Testimoni di Geova, l'atto unilaterale d'obbligo per la realizzazione di un luogo di culto denominato "Sala del Regno" nella frazione di Isola Mantegna.
Sulla scorta della proposta concertata e relative istruttorie, il Sindaco del Comune di Piazzola sul Brenta ha dato seguito al procedimento convocando la Conferenza servizi ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 11/2004 per il giorno 20.09.2018 (provvedimento di indizione prot. 11814 del 31.07.2018).
Valutata la possibilità di pervenire ad un consenso unanime da parte dei soggetti interessati, è stato effettuato il deposito della proposta presso la segreteria del Comune ai sensi dell’art. 7 comma 3 L.R. 11/2004.
Dell’avvenuto deposito è stato dato avviso sull’Albo Pretorio online del Comune (con nota prot 1288 dal 28.09.2018 e mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici) e della Provincia (con nota prot. 72836 dal 4.10.2018) e che fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque poteva presentare osservazioni.
Nel termine temporale stabilito dall’art. 7 comma 3 L.R. 11/2004 è stato accertato che NON sono pervenute osservazioni in merito, né al Comune di Piazzola sul Brenta né alla Provincia di Padova;
Preso atto
• del parere espresso dalla Commissione Regionale per la VAS in data 6.12.2018 di non assoggettare l’intervento alla procedura Vas (nota prot. 514457 del 18.12.2018);
• del parere VTR n. 102 del 18.12.2018 favorevole all’approvazione dell’Accordo di Programma in Variante al PAT e PI acquisito dalla Provincia di Padova;
• del parere del Consorzio di Bonifica Brenta acquisito in conferenza di servizi del 20.09.2018 ed il successivo parere del 19.03.2019 prot. 4832;
• del parere del Genio Civile acquisito in conferenza di servizi del 20.09.2018; Visti:
• Il verbale e determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 26.03.2019 (in atti prot. 5626 del 27.03.2019) per la sottoscrizione dell’accordo di Programma ai sensi dell’articolo 7
della L.R. 11/2004;
• L’Accordo di Programma sottoscritto dalla Provincia di Padova, Comune di Piazzola sul Brenta e Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova del 26.03.2019 (in atti prot. 5627 del 27.03.2019);
Fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi
Visti:
• Lo Statuto comunale
• D. Lgs. 267/2000;
• il D.P.R. n. 380/2001;
• la L.R. n.11/2004 e s.m.i.;
• gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art.50, comma 1, della LR n.11/2004;
• la L.R. n. 14/2017 in particolare l’articolo 12 comma lettera c);
• il Decreto Legislativo n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio la competenza in materia di piani territoriali ed urbanistici, in particolare del citato Decreto, l’art.78, commi 2 e 4, che testualmente dispone:
• “2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”;
• “4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.”;
PROPONE
1. per quanto in premessa esposto, di ratificare l’Accordo di Programma tra la Provincia di Padova, il Comune di Piazzola sul Brenta e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, ai sensi dell’articolo 7 L.R. 11/2004 per “l’individuazione di un’area da destinare ad edifici ed attrezzature di interesse religioso in applicazione della L.R. 12/2016” corredato degli elaborati grafici richiamati nell’atto medesimo;
2. di dare atto che l’efficacia dell’Accordo di Programma in argomento avverrà trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 7 comma 6 lett. b) L.R. 11/2004;
3. di dare atto che l’approvazione dell’Accordo di Programma, di competenza del Presidente della Provincia di Padova, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. 11/2004 comporta la variazione degli strumenti urbanistici generali senza necessità di ulteriori adempimenti;
4. di dare atto altresì che:
- l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000;
- tutte le spese inerenti all’iniziativa sono e rimangano a carico della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, così i successivi atti, documenti, analisi, valutazioni e quant’altro dovuto per l’espletamento del procedimento amministrativo;
- il termine di validità per completare l’intervento è stabilito in anni 5 decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto di approvazione del Presidente della Provincia di Padova; nel termine indicato dovranno concretizzarsi tutte le opere
previste, come precisato nell’Accordo di Programma sottoscritto. L’inutile decorso del termine citato comporta la decadenza della variante urbanistica ai sensi dell’art. 7 comma 7 della L.R. 11/2004;
5. di demandare al responsabile del settore urbanistica ed edilizia l’osservanza degli ulteriori adempimenti conseguenti ai sensi dell’articolo 7 L.R. 1172004;
6. di procedere, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente deliberazione e degli elaborati tecnici con la stessa adottati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione; Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale; Accertata la propria competenza;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
Uditi gli interventi di seguito riportati:
SINDACO XXX
Questa ratifica è l’epilogo di un lungo percorso partito tanti anni fa e che vedeva la richiesta della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova che è una religione molto presente nel nostro territorio, chiedere la possibilità di individuare un’area dove edificare il loro Tempio e luogo di ritrovo per le loro cerimonie religiose.
Inizialmente negli anni era stata individuata da ultimo in via Dalmazia e poi proprio l’intervento fatto dalla Regione con l’identificazione degli ambiti PAT ha inibito questo tipo di trasformazione. All’inizio del mandato era nato un problema a Isola con la possibilità prevista tra l’altro di riapertura di una vecchia stalla e quindi anche con l’insediamento di un allevamento di suini a pochi metri dal centro abitato, con una negoziazione credo proficua per tutti invece questa area diventerà il luogo ove sorgerà il Tempio della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.
Passerei la parola al Dott. Bozza.
DOTT. BOZZA (RESPONSABILE AREA TECNICA / EDLIZIA PRIVATA / URBANISTICA)
Si è giunti alla conclusione di un procedimento amministrativo attivato attraverso un accordo di programma ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 2000 articolo 34, che consente di dare alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova la possibilità di realizzare questo luogo per la loro sede religiosa nella frazione di Isola Mantegna. L’iniziativa è articolata su quattro punti come ha detto il Sindaco e riguarda la costruzione della sede di culto, la demolizione di una ex stalla bovini collocata a sud rispetto all’area interessata, la corresponsione di un contributo che servirà a riqualificare l’ex scuola primaria Mantegna, l’impegno da parte della Congregazione Cristiana di cedere l’area parallela a via Isola nel momento in cui l’amministrazione procederà alla realizzazione della pista ciclabile.
Questa iniziativa è collocata su un sito che l’attuale Piano regolatore classificava come area agricola. Per quanto disposto dalla legge 12 del 2016 le attrezzature di carattere religioso devono essere insediate su aree destinate a servizi, quindi necessariamente si doveva procedere a una modifica del Piano regolatore generale. A seguito di più incontri con i responsabili della Provincia di Padova, Rizzolo e Arch. Xxxxxx, si è ritenuto che fosse attinente alla circostanza lo strumento
amministrativo dell’accordo di programma.
L’accordo di programma consente per programmi di intervento di opere pubbliche o di interesse pubblico che comportano una attività integrata tra Regione, Provincia, Comune la possibilità di concludere accordi per finalità di interesse pubblico, il Comune di Piazzola ha attivato quindi il procedimento con delibera di Giunta Comunale nel giugno 2017, a febbraio 2018 ha comunicato il nulla osta della Provincia di Padova sulle modalità del procedimento da seguire e quindi l’accordo di programma.
Giugno 2018 sono state approvate le linee guida dell’accordo ed è stato conferito mandato al sindaco per convocare la Conferenza dei servizi, la prima riunione si è tenuta a settembre 2018 e riscontrata la possibilità di concludere positivamente il procedimento il verbale è stato pubblicato per il periodo previsto dall’articolo 7 della legge 11 del 2004 dieci più venti giorni. Non sono pervenute osservazioni né alla provincia né al comune e quindi si è proseguito nell’iter, si sono acquisiti i pareri dal punto di vista idraulico del genio civile e del consorzio di bonifica Brenta, parallelamente è stata attivata la procedura di verifica preliminare di Vas che la commissione regionale ha reputato non assoggettare alla valutazione effettiva.
E la Provincia ha acquisito per conto proprio la valutazione tecnica regionale. Quindi il 26 marzo si è concluso il procedimento con la Conferenza dei servizi, è stato sottoscritto l’accordo e l’adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, perché poi l’accordo sarà approvato con decreto da parte del Presidente della Provincia.
Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la suesposta proposta.
In conformità dell’esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 14 consiglieri presenti e n. 14 votanti che dà il seguente risultato:
Favorevoli: unanimità
DELIBERA
1. di ratificare l’Accordo di Programma tra la Provincia di Padova, il Comune di Piazzola sul Brenta e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, ai sensi dell’articolo 7 L.R. 11/2004 per “l’individuazione di un’area da destinare ad edifici ed attrezzature di interesse religioso in applicazione della L.R. 12/2016” corredato degli elaborati grafici richiamati nell’atto medesimo;
2. di dare atto che l’efficacia dell’Accordo di Programma in argomento avverrà trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 7 comma 6 lett. b) L.R. 11/2004;
3. di dare atto che l’approvazione dell’Accordo di Programma, di competenza del Presidente della Provincia di Padova, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. 11/2004 comporta la variazione degli strumenti urbanistici generali senza necessità di ulteriori adempimenti;
4. di dare atto altresì che:
• l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000;
• tutte le spese inerenti all’iniziativa sono e rimangano a carico della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, così i successivi atti, documenti, analisi, valutazioni e quant’altro dovuto per l’espletamento del procedimento amministrativo;
• il termine di validità per completare l’intervento è stabilito in anni 5 decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto di approvazione del Presidente della Provincia di Padova; nel termine indicato dovranno concretizzarsi tutte le opere previste, come precisato nell’Accordo di Programma sottoscritto. L’inutile decorso del termine citato comporta la decadenza della variante urbanistica ai sensi dell’art. 7 comma 7 della L.R. 11/2004;
5. di demandare al responsabile del settore urbanistica ed edilizia l’osservanza degli ulteriori adempimenti conseguenti ai sensi dell’articolo 7 L.R. 1172004;
6. di procedere, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente deliberazione e degli elaborati tecnici con la stessa adottati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
OGGETTO: RATIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI PADOVA, IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA E LA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 L.R. 11/2004 PER “L’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA DA DESTINARE AD EDIFICI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 12/2016”.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
Il Presidente Xxxx. Xxxx Xxxxxx
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)
Il Segretario Generale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)