LOTTO 3
LOTTO 3
Capitolato di Polizza All Risks Property
CIG 71656766E5
AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0168251.01-09-2017-U
Pag. 1 a 41
Tra: | Agenzia delle Entrate |
Partita IVA / C.F. | 06363391001 |
Con sede in: | Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 C/D – 00000 XXXX |
e la Spett. le Compagnia Assicuratrice: | |
si stipula la presente: |
POLIZZA ALL RISKS Numero
Contraente: | Agenzia delle Entrate |
Sede Legale: | Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 C/D – 00000 XXXX |
Broker: | Xxxxxx Italia Spa |
Decorrenza della Copertura: | Ore 24:00 del XX/XX/XXXX |
Scadenza della Copertura: | Ore 24:00 del XX/XX/XXXX |
Frazionamento: | Annuale |
Tacito Rinnovo ( SI / NO – indicare): | NO |
Indice | ||
Definizioni | Pag. 5 | |
Definizioni di settore | Pag. 7 | |
Caratteristiche del rischio | Pag. 11 | |
Art. 1 - Condizioni Generali di Assicurazione | ||
Art. 1.1 | Prova del contratto | Pag. 11 |
Art. 1.2 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | Pag. 11 |
Art. 1.3 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | Pag. 11 |
Art. 1.4 | Aggravamento del rischio | Pag. 11 |
Art. 1.5 | Diminuzione del rischio | Pag. 12 |
Art. 1.6 | Buona fede | Pag. 12 |
Art. 1.7 | Durata del contratto | Pag. 12 |
Art. 1.8 | Oneri fiscali | Pag. 12 |
Art. 1.9 | Foro competente | Pag. 12 |
Art. 1.10 | Rinvio alle norme di legge – interpretazione del contratto | Pag. 12 |
Art. 1.11 | Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese | Pag. 12 |
Art. 1.12 | Assicurazioni presso diversi assicuratori | Pag. 13 |
Art. 1.13 | Clausola broker | Pag. 13 |
Art. 1.14 | Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio | Pag. 13 |
Art. 1.15 | Forma delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate alla Società | Pag. 14 |
Art. 1.16 | Elementi per il calcolo del premio | Pag. 14 |
Art. 1.17 | Tracciabilità dei flussi finanziari | Pag. 14 |
Art. 1.18 | Disposizione finale - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte | Pag. 15 |
Art. 2 - Condizioni Speciali di Assicurazione | ||
Art. 2.1 | Estensione territoriale | Pag. 16 |
Art. 2.2 | Facoltà di recesso della Società | Pag. 16 |
Art. 2.3 | Facoltà di recesso del Contraente | Pag. 16 |
Art. 3 - Norme che regolano l’assicurazione All Risks | ||
Art. 3.1 | Oggetto dell’assicurazione | Pag. 17 |
Art. 3.2 | Somme assicurate e limite massimo d’indennizzo | Pag. 17 |
Art. 3.3 | Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni | Pag. 17 |
Art. 3.4 | Universalità | Pag. 18 |
Art. 3.5 | Colpa grave e dolo | Pag. 19 |
Art. 3.6 | Rinuncia al diritto di surroga | Pag. 19 |
Art. 3.7 | Diritto di ispezione | Pag. 19 |
Art. 4 – Condizioni particolari e delimitazioni di garanzia | ||
Art. 4.1 | Spese di demolizione e sgombero | Pag. 20 |
Art. 4.2 | Spese per rimuovere i beni mobili non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati | Pag. 20 |
Art. 4.3 | Spese per la ricerca dei guasti e per la riparazione della rotture determinanti fuoriuscita di liquido | Pag. 20 |
Art. 4.4 | Onorari architetti, ingegneri, consulenti e periti | Pag. 20 |
Art. 4.5 | Fenomeno elettrico | Pag. 20 |
Art. 4.6 | Fuoriuscita di acqua | Pag. 21 |
Art. 4.7 | Rottura lastre | Pag. 21 |
Art. 4.8 | Acqua piovana | Pag. 21 |
Art. 4.9 | Atti socio - politici | Pag. 21 |
Art. 4.10 | Sabotaggio e Terrorismo | Pag. 21 |
Art. 4.11 | Inondazione, alluvione, allagamento | Pag. 22 |
Art. 4.12 | Evento sismico | Pag. 22 |
Art. 4.13 | Eruzioni vulcaniche | Pag. 23 |
Art. 4.14 | Eventi atmosferici | Pag. 24 |
Art. 4.15 | Sovraccarico neve | Pag. 24 |
Art. 4.16 | Ricorso Terzi – Ricorso Locatari | Pag. 25 |
Art. 4.17 | Spese extra | Pag. 25 |
Art. 4.18 | Copertura automatica per nuovi enti/partite, aumenti del valore assicurato e traslochi | Pag. 26 |
Art. 4.19 | Garanzie furto, rapina, estorsione | Pag. 26 |
Art. 4.20 | Recupero cose rubate | Pag. 28 |
Art. 4.21 | Ricostruzione Archivi | Pag. 28 |
Art. 4.22 | Indennizzo separato per partita | Pag. 28 |
Art. 4.23 | Crollo e collasso strutturale | Pag. 28 |
Art. 4.24 | Differenziale storico e artistico | Pag. 29 |
Art. 4.25 | Franamento, cedimento e smottamento | Pag. 29 |
Art. 5 - Norme che regolano la gestione sinistri | ||
Art. 5.1 | Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro | Pag. 30 |
Art. 5.2 | Obblighi della Società in caso di sinistro | Pag. 30 |
Art. 5.3 | Esagerazione dolosa del danno | Pag. 31 |
Art. 5.4 | Valore delle cose assicurate e determinazione del danno | Pag. 31 |
Art. 5.5 | Valore a nuovo (assicurazione per costo di ricostruzione o rimpiazzo) | Pag. 31 |
Art. 5.6 | Procedura per la valutazione del danno | Pag. 32 |
Art. 5.7 | Mandato dei Periti | Pag. 33 |
Art. 5.8 | Anticipo indennizzo | Pag. 33 |
Art. 5.9 | Pagamento dell’indennizzo | Pag. 34 |
Art. 5.10 | Reintegro dei limiti di indennizzo/risarcimento | Pag. 34 |
Art. 5.11 | Franchigia per sinistro | Pag. 34 |
Art. 5.12 | Limite massimo dell’indennizzo | Pag. 34 |
Art. 5.13 | Deroga alla regola proporzionale | Pag. 34 |
Art. 5.14 | Assicurazione in nome e per conto di chi spetta | Pag. 35 |
Art. 5.15 | Penali | Pag. 35 |
Art. 5.16 | Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) | Pag. 35 |
Art. 6 | Accettazione | Pag. 36 |
Art. 7 | Consenso al trattamento dei dati personali | Pag. 36 |
Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo | Pag. 37 | |
Art. 8 | Conteggio del premio | Pag. 41 |
Definizioni
CONTRAENTE: | L’Agenzia delle Entrate o più brevemente l’Agenzia. |
ASSICURATO: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
SOCIETA’: | L’Impresa assicuratrice. |
ASSICURAZIONE: | Il contratto di assicurazione. |
ATTIVITA’: | Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. |
BROKER: | Il Broker vigente Xxxxxx Italia S.P.A (di seguito denominata Broker). |
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
DOLO DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO: | Il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o dell’Assicurato. |
DANNO LIQUIDABILE: | Danno determinato in base alle condizioni tutte della presente polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo. |
POLIZZA: | Il documento contrattuale che prova e regola l’assicurazione. |
PREMIO: | La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente alla Società per la copertura assicurativa. |
RISCHIO: | La probabilità del verificarsi del sinistro. |
SCOPERTO: | La percentuale del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell’Assicurato. |
FRANCHIGIA: | La parte prestabilita del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in cifre, che resta a carico dell’Assicurato. |
SINISTRO: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. |
SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI: | Il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca un danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall’Agenzia, o di altra posizione assimilabile. |
UBICAZIONI: | Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati nella polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga una attività dell’Assicurato/Contraente o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell’Assicurato/Contraente. Si intendono comprese le porzioni del domicilio destinate a postazione lavorativa del dipendente in telelavoro. |
La Società | L’Agenzia delle Entrate |
Definizioni di settore
ACQUA PIOVANA: | I danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti. |
ALLAGAMENTI: | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione. |
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE: | Qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all’aperto per loro destinazione d’uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant’altro è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo. |
ATTI DI SABOTAGGIO: | Le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l’intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività. |
ATTI DI TERRORISMO: | Le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse. |
ATTI SOCIO-POLITICI: | Xxxxx occorsi a seguito o in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla. |
BENI DI DIPENDENTI E UTENTI: | I beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell’Agenzia nonché agli utenti dei servizi erogati dall’Agenzia, da essi indossati e/o presenti all’interno delle strutture della e/o in uso all’Agenzia. |
BENI IMMOBILI: | Fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell’Agenzia o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant’altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di |
costruzione. Salvo diversa pattuizione restano invece esclusi dall’assicurazione boschi, coltivazioni e piante ed il terreno su cui sorgono i Beni Immobili, nonché le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno. | |
BENI MOBILI: | Tutto quanto di proprietà dell’Agenzia o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi le Apparecchiature Elettroniche), contenuto all’interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all’Agenzia, o ad altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Agenzia o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso all’Agenzia se iscritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati con specifica polizza, gli animali e gli aeromobili, nonché le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno. Non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, di proprietà dell’Agenzia o di terzi e di valore singolo superiore ad € 15.000,00. Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant’altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d’uso all’aperto (c.d. Beni all’aperto). Non rientrano invece in tale definizione i beni e manufatti in rame. |
CROLLO – COLLASSO STRUTTURALE: | Il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori. |
DANNO CONSEQUENZIALE: | Il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza. |
DENARO, TITOLI E VALORI IN GENERE: | Denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, carte valori, buoni pasto, valuta, metalli preziosi e/o rari, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, buoni carburante e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà dell’Agenzia o di terzi. |
ESPLOSIONE: | lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
EVENTO SISMICO O TERREMOTO: | Un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. |
FENOMENI ATMOSFERICI: | I danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi. |
FENOMENI ELETTRICI: | L’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi. |
FRANAMENTO: | Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni. |
FUORIUSCITA DI ACQUA: | La fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o dell’Attività. |
FURTO: | Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene. |
IMPLOSIONE: | Il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna. |
INCENDIO: | La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
INONDAZIONI, ALLUVIONI: | La fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
LASTRE: | Le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno. |
MAREMOTO: | Anomalo moto ondoso marino conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, frane o impatti meteoritici o di altro evento che provochi spostamento improvviso di grandi masse d’acqua marina. |
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: | La forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale. |
RAPINA: | La sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona. |
REGOLA | Quanto normato dall’art.1907 del C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una |
PROPORZIONALE: | parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte. |
RICORSO DEI LOCATARI: | Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto. |
SCOPPIO: | Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna. |
SMOTTAMENTO: | Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi. |
SOVRACCARICO DI NEVE: | Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni. |
VALORE INTERO: | La forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale. |
La Società | L’Agenzia delle Entrate |
Caratteristiche del rischio
(Informazioni riportate a titolo esemplificativo e non limitativo)
La presente copertura ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato, leasing, custodia, concessione e deposito o in uso, o per i quali l’Agenzia delle Entrate, abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l’Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant’altro inerente l’espletamento delle attività dell’Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle due partite (art. 3.2 – Somme assicurate e limite massimo d’indennizzo) della presente polizza o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuite alla partita beni mobili/contenuto.
Resta inteso che per l’individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.
Art. 1 – Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Agenzia delle Entrate relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, salvo il caso di dolo della stessa.
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’Agenzia, anche in deroga all’art.1901 del Codice Civile, pagherà alla Società:
• entro 60 giorni dalla decorrenza, la prima rata del premio convenuto per il primo periodo assicurativo;
• entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
• entro 60 giorni dalla presentazione delle appendici, l’eventuale regolazione e/o aggiornamento premio;
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno dalla trasmissione dell’ordinativo di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria - Banca d’Italia), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
La Società accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio di cui all’art. 1898 Codice Civile, rinunciando quindi ad avvalersi della facoltà di recesso prevista dal citato articolo e riservandosi in ogni caso di definire in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate il conseguente incremento di premio.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.
Art. 1.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 - Buona fede
L’omissione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ovvero le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Agenzia delle Entrate all’atto della stipulazione del contratto o nel corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo).
Resta inteso che l’Agenzia delle Entrate avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
In tal caso la Società dovrà immediatamente notificare tali circostanze all’Agenzia delle Entrate ed effettuare, in contraddittorio con questa, le necessarie valutazioni al fine di rideterminare il livello di rischio e l’incremento del premio.
Art. 1.7 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata triennale dalle h. 24.00 del XX/XX/XXXX alle h. 24.00 del XX/XX/XXXX con scadenza della prima annualità assicurativa alle h. 24.00 del XX/XX/XXXX.
Art. 1.8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Agenzia delle Entrate.
Art. 1.9 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge – interpretazione del contratto
Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.
In caso di discordanza o di più interpretazioni attribuibili ad una medesima disposizione, prevarrà quella più estensiva o maggiormente favorevole all’Assicurato e/o Agenzia.
Art. 1.11 - Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Società assicuratrici componenti l’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Società mandataria
⇒ Società mandante
⇒ Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite della mandataria, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Società … Quota xx%
⇒ Società … Quota xx%
⇒ Società … Quota xx%
Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
L’Agenzia e/o l’Assicurato è esonerata dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni dalla stessa stipulate per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l’Agenzia deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.13 - Clausola broker
L’Agenzia dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Xxxxxx Italia SpA - Sede legale Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306 ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Agenzia e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
La Società prende atto che tra l’Agenzia e il sopraindicato Xxxxxx è in corso un contratto di brokeraggio in base al quale non viene posto a carico della Società alcun onere provigionale, in quanto la remunerazione del Broker resta per intero ad esclusivo carico dell’Agenzia stessa. Inoltre, si prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dall’Agenzia alla Società, senza transitare per il broker.
Si conviene espressamente quanto segue:
– che il Broker nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali, nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
– di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.
Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
Con periodicità semestrale, la Società si impegna a fornire all’Agenzia delle Entrate, tramite broker, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza del semestre, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 60 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:
a) sinistri denunciati con indicazione: data di apertura sinistro;
N° repertorio assegnato dalla Società;
b) sinistri aperti con riserva (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione della data e della motivazione).
In ogni caso la Società si impegna a fornire i dati afferenti all’andamento del rischio entro 10 (dieci) giorni dall’eventuale richiesta effettuata dall’Agenzia delle Entrate e/o dal Broker.
Rimane fermo l’obbligo della Società di fornire tali dati anche dopo la scadenza definitiva del contratto e fino al termine della chiusura definitiva dei sinistri denunciati.
In caso di mancato rispetto dei termini temporali di cui al presente articolo, si applicheranno le penali previste all’art. 5.15 – Penali.
Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni dell’ Agenzia delle Entrate alla Società
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax, posta elettronica e/o PEC - avverranno per il tramite del Broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
Dette comunicazioni al Broker devono essere effettuate presso il seguente indirizzo/recapiti: Xxxxxx Italia S.p.A., Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, x. 00 - 00000 Xxxx -Tel. 00 000000 - Fax 00 00000000 indirizzo PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell’Allegato “Dichiarazione di offerta economica”; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell’Allegato “Dichiarazione di offerta economica”.
Art. 1.17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 1.18: Disposizione finale – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Rimane convenuto che si intendono operanti le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dall’Agenzia su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese (se esistente).
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Art. 2 - Condizioni Speciali di Assicurazione
Art. 2.1 - Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito del territorio dell’Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e concerne stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali il Contraente svolga la propria attività.
Art. 2.2 – Facoltà di recesso della Società
La Società si riserva la facoltà di recedere dall’assicurazione, annualmente, con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla scadenza anniversaria, da notificarsi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’Agenzia delle Entrate e al Broker.
Nell’ipotesi in cui la Società si avvalga della facoltà di recesso di cui al presente articolo, l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere e la Società sarà tenuta ad accettare, una proroga della polizza - fino ad un massimo di 180 giorni ed alle medesime condizioni normative ed economiche in corso - al fine di predisporre la gara per la nuova aggiudicazione del servizio.
In tal caso, il premio di proroga sarà conteggiato in pro-rata (1/360) per ogni giorno di copertura.
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione la Società può recedere dal contratto previa comunicazione all’Agenzia con lettera raccomandata A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 180 (centottanta) giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall’Agenzia); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all’Agenzia il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Qualora, nel periodo di preavviso, il contratto preveda una scadenza intermedia, la Società emetterà una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che l’Agenzia dovrà corrispondere (nei termini di cui all’art.1.3 Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
Art. 2.3 – Facoltà di recesso del Contraente
Nel caso in cui la Società si rendesse inadempiente agli obblighi inerenti l’esecuzione del servizio di assicurazione discendenti dal contratto, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento, manifestando tale volontà mediante lettera raccomandata indirizzata alla Società ed al Broker.
Il recesso avrà effetto dal trentesimo giorno successivo al ricevimento da parte della Società, della raccomandata con la quale l’Agenzia delle Entrate ha manifestato la volontà di recesso unilaterale.
Nell’ipotesi in cui il recesso unilaterale fosse esercitato dall’Agenzia delle Entrate nel corso dell’annualità assicurativa, la Società provvederà, per il periodo di rischio non corso, al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto.
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Art. 3 - Norme che regolano l’assicurazione All Risks
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare e/o le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all’Agenzia delle Entrate e/o agli Assicurati.
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato/Agenzia delle Entrate, tutti i danni materiali, diretti e/o conseguenziali, totali e/o parziali, perdite e/o deterioramenti, causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso.
Art. 3.2 – Somme assicurate e limite massimo d’indennizzo
Le somme assicurate, riportate nell’allegato prospetto d’offerta, sono le seguenti:
• Partita/Enti 1) BENI IMMOBILI: Euro 3.160.252.700,00
• Partita/Enti 2) BENI MOBILI: Euro 325.592.470,00 di cui Apparecchiature Elettroniche Euro 177.730.370,00
Xxxxx i suddetti valori assicurati, si conviene tra le parti che la Società non sarà tenuta ad indennizzare per ogni sinistro e per annualità assicurativa un importo superiore a Euro 30.000.000,00
Si precisa che i valori sopra indicati comprendono i Beni Immobili e Mobili utilizzate dai Telelavoratori.
Art. 3.3 - Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni
Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, e salvo diversa pattuizione, la Società’ non è obbligata per i danni:
I. verificatisi in occasione di:
a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
x. xxxxxxxxxx, bradisismo, valanghe e slavine;
d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza dell’Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell’Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l’attività istituzionale svolta;
e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall’Accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.
II. causati da o dovuti a:
f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
g. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
h. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato;
i. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
j. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
k. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
l. montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione;
m. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
n. difetti noti all’Agenzia all’atto della stipulazione della polizza;
o. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;
p. la cui riparazione e’ prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall’Agenzia;
q. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura;
r. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto di seguito normato;
s. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto di seguito normato;
t. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;
si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;
III. nonché:
u. la perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;
v. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
w. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato;
x. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
y. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni
z. i danni di natura estetica verificatisi in occasione di eventi socio-politici.
Art. 3.4 – Universalità
Tutto quanto costituisce l’attività descritta viene assicurato con la presente polizza.
In caso di sinistro, quanto contenuto nell’area del complesso dell’attività esercitata deve ritenersi assicurato. Qualora un determinato oggetto o cosa non trovassero precisa assegnazione in una delle due partite (art. 3.2), o in caso di dubbio o controversia, l’oggetto o la cosa verranno attribuite alla partita beni mobili.
Art. 3.5– Colpa grave e dolo
Ai sensi dell’art. 1900 C.C., le Parti concordano che la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da:
- colpa grave dell'Assicurato;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. Sono comunque esclusi i danni determinati da dolo dell'Assicurato.
Art. 3.6– Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto.
Art. 3.7 – Diritto di ispezione
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, previa richiesta scritta inoltrata all’Agenzia tramite il broker con un preavviso di 15 giorni, e quest’ultima ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
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Art. 4 – Condizioni particolari e delimitazioni di garanzia
Art. 4.1 – Spese di demolizione e sgombero
Le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, distruggere, trattare, trasportare e scaricare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza sono indennizzate dalla Società fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno.
I residui rientranti nella categoria “Tossico-nocivi” di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
Art. 4.2 – Spese per rimuovere i beni mobili non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati
Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare – comprese quelle di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono indennizzate dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del contenuto danneggiato, fino alla concorrenza dell’importo di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno.
Art. 4.3 – Spese per la ricerca dei guasti e per la riparazione della rotture determinanti fuoriuscita di liquido
Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, termici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 1.000,00;
- il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno è previsto in Euro 100.000,00.
Art. 4.4 – Onorari architetti, ingegneri, consulenti e xxxxxx
La Società rimborserà fino alla concorrenza di Euro 150.000,00, per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per stime, planimetrie, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, nonché a titolo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entità dei danni subiti,
La Società rimborserà altresì le spese sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, comunque nell’ambito dell’importo sopra indicato.
Art. 4.5 – Fenomeno elettrico
Relativamente ai danni determinati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, con esclusione dei danni:
• di usura o di carente manutenzione;
• direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o collaudi e prove;
• dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto;
fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o
per il contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato;
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 5.000,00;
- il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno è previsto in Euro 150.000,00.
Art. 4.6 – Fuoriuscita di acqua
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti/partite assicurate da fuoriuscita di acqua:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 5.000,00;
- il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno è previsto in Euro 150.000,00.
Art. 4.7 - Rottura lastre
La Società si obbliga a rimborsare il Contraente/Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, vetro e altri simili o analoghi materiali che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne istallate all’esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese per il trasporto e l’istallazione.
La garanzia è prestata, previa detrazione di una franchigia di Euro 250,00 per sinistro con il limite di Euro 2.500,00 per lastra ed Euro 50.000,00 per anno.
Art. 4.8 – Acqua piovana
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da “acqua piovana”. Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione:
- i danni che si verificassero al fabbricato e/o contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe;
- i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie. Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ogni singolo sinistro, di un importo pari a Euro 5.000,00;
- la Società non corrisponderà somma superiore ad Euro 150.000,00 per sinistro e per anno.
Art. 4.9 – Atti socio - politici
Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi:
- il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% dell’ammontare dell’indennizzo, con il minimo di Euro 20.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro;
- la Società indennizza fino al 80% della somma assicurata per ciascuna ubicazione colpita da sinistro;
- il limite massimo di indennizzo per sinistro e per la totalità dei sinistri che dovessero accadere nel corso della stessa annualità assicurativa indipendentemente da quante o quali siano le ubicazioni colpite viene fissato in Euro 5.000.000,00.
Art. 4.10 – Sabotaggio e Terrorismo
La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio.
Per quanto riguarda la garanzia sabotaggio, a parziale deroga dell'art. 1.7 "Durata del contratto", la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 1 percento del premio. In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
Per quanto riguarda la garanzia terrorismo, a parziale deroga dell'art. 1.7 "Durata del contratto" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 3 percento del premio. In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% dell’ammontare dell’indennizzo, con il minimo di Euro 20.000,00;
- il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno è previsto in Euro 5.000.000,00.
Art. 4.11 – Inondazione, alluvione, allagamento
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamento in genere e mareggiate, anche se tali eventi sono causati da evento sismico.
Nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non indennizza i danni causati da
− franamento, smottamento e cedimento del terreno,
− mareggiata, marea, maremoto,
− umidita’, stillicidio, trasudamento,
− infiltrazione (salvo che per il caso di Xxxxxxxxxxx),
− guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
− mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all’effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
− nonche’ quelli subiti da enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.
A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali diretti e conseguenziali causati da xxxxxxxx.
Agli effetti della presente garanzia:
− il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% minimo Euro 20.000,00;
− la Società indennizza fino al 40% della somma assicurata per ciascuna ubicazione colpita da sinistro;
− il limite massimo di indennizzo per sinistro e per la totalità dei sinistri che dovessero accadere nel corso della stessa annualità assicurativa indipendentemente da quante o quali siano le ubicazioni colpite viene fissato in Euro 3.000.000,00.
Art. 4.12 – Evento sismico
La Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell’art. 1.7 “Durata del contratto” che precede, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa
comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso “prorata” del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 percento del premio.
In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall’intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:
− causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
− da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
− da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all’effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi
connessi,
− da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi. Agli effetti della presente garanzia:
− il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del
20% minimo Euro 20.000,00;
− il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno è previsto in Euro 3.000.000,00.
Art. 4.13 - Eruzioni vulcaniche
La Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di Eruzioni Vulcaniche ancorché derivanti da Evento Sismico.
Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:
− causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da Eruzioni Vulcaniche;
− da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto dell'eruzione vulcanica sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi;
− da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.
A parziale deroga dell'art. 1.7 "Durata del contratto", la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "pro rata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 percento del premio.
In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
Agli effetti della presente garanzia:
− il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, di uno scoperto del 20% con il minimo Euro 20.000,00 per singola ubicazione colpita da sinistro;
− la Società indennizza fino al 40% della somma assicurata per ciascuna ubicazione colpita da sinistro;
− il limite massimo di indennizzo per sinistro e per la totalità dei sinistri che dovessero accadere nel corso della stessa annualità assicurativa indipendentemente da quante o quali siano le ubicazioni colpite viene fissato in Euro 2.000.000,00.
Art. 4.14 – Eventi atmosferici
Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici si intendono esclusi dalla garanzia:
− alberi, cespugli, coltivazioni, gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei e insegne;
− enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione;
− fabbricati o tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.
− serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
− manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.
I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sottotetto dei fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:
− i danni materiali e diretti a beni immobili e impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati;
− i danni materiali e diretti agli enti/partite assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:
− fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
− mareggiate o penetrazione di acqua marina;
− formazione di xxxxxxxx;
− accumulo esterno di acqua;
− umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione.
Agli effetti della presente garanzia:
− il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000,00;
− la Società indennizza fino al 80% della somma assicurata per ciascuna ubicazione colpita da sinistro;
− il limite massimo di indennizzo per sinistro e per la totalità dei sinistri che dovessero accadere nel corso della stessa annualità assicurativa indipendentemente da quante o quali siano le ubicazioni colpite viene fissato in Euro 20.000.000,00.
A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento- amianto (x.x. xxxxxxxx su fragili).
− il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000,00;
− con il limite di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno.
Art. 4.15 – Sovraccarico neve
Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli da bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso, la Società non indennizzerà i danni causati:
− ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
− a fabbricati non conformi alle norme vigenti all’epoca della loro progettazione relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
− ai capannoni pressostatici e tensostatici ed al loro contenuto;
− ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.
Agli effetti della presente garanzia:
− il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo Euro 20.000,00 per singola ubicazione colpita da sinistro;
− la Società indennizza fino al 80% della somma assicurata per ciascuna ubicazione colpita da sinistro;
− il limite massimo di indennizzo per sinistro e per la totalità dei sinistri che dovessero accadere nel corso della stessa annualità assicurativa indipendentemente da quante o quali siano le ubicazioni colpite viene fissato in Euro 1.000.000,00.
Art. 4.16 – Ricorso Terzi – Ricorso Locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l’Agenzia delle Entrate, fino alla concorrenza di Euro 7.500.000,00 per sinistro e per anno, delle somme che la stessa sia tenuta a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi , compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la presente garanzia.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Agenzia abbia in consegna o custodia o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
L’Agenzia deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro la stessa, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Agenzia.
L’Agenzia deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 Codice Civile.
Art. 4.17 – Spese extra
La Società assicura le spese sostenute dall’Agenzia per mantenere in funzione servizi e/o attivita’ che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purchè tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni.
La presente garanzia viene prestata con un massimo risarcimento pari al 10% dell’importo indennizzabile a termine di polizza, con il limite massimo per sinistro e per anno pari a Euro 1.000.000,00.
Art. 4.18 – Copertura automatica per nuovi enti/partite, aumenti del valore assicurato e traslochi
I capitali assicurati vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno in aumento fino ad un massimo del 20% delle rispettive somme assicurate.
La Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 20%.
L’Agenzia si impegna a comunicare entro 90 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l’ammontare dei nuovi valori da assicurare che saranno oggetto di conguaglio di premio.
L’Agenzia s’impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d’assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.
Si conviene che, ove l’Agenzia abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Si precisa inoltre che in caso di trasloco, la copertura è prestata sia per la località originaria, sia per la nuova località per tutta la durata del trasloco, dopodiché continua solo per la nuova località sempreché non sussista più alcun interesse dell’Agenzia presso quella originaria.
Art. 4.19 – Garanzie furto, rapina, estorsione
La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:
a) beni mobili,
b) denaro, titoli e valori in genere: b1) riposti e custoditi sottochiave
b2) ovunque posti, durante l’orario di apertura al pubblico dei locali
b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori;
per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l’esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:
◊ furto come definito dall’art. 624 del Codice Penale, nonche’ il furto con strappo e il furto con destrezza;
◊ rapina come definita dall’art. 628 C.P., anche se iniziata all’esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate;
◊ estorsione come definita dall’art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.
La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dall’Agenzia per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente
e/o Assicurato, nonche’ da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell’Agenzia.
1) La garanzia furto e’ operante:
I. per i beni lett. a), b1) e b2) posti all’interno di immobili, se l’autore del reato:
◊ Si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici;
c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
◊ Si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purche’ abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.
II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
III. per i beni lett. a) quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant’altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché per ogni altro Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d’uso all’aperto (c.d. Beni all’aperto), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale.
IV. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall’esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell’apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all’apparecchiatura stessa;
V. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all’interno dell’immobile.
2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:
◊ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
◊ il furto con strappo;
◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano;
ed e’ operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
3) La copertura assicurativa opera anche:
◊ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave.
Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni di cui al punto 1.I che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
− serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
− inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
A deroga di quanto precede, l’assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 20% minimo 5.000,00 - anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto.
Per gli scoperti, le franchigie e massimali di risarcimento si rinvia alla tabella "SCOPERTI, FRANCHIGIE, E/0 SOTTOLIMITI Dl INDENNIZZO".
Art. 4.20 - Recupero cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Agenzia ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l’assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell’importo dell’indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società e’ obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Art. 4.21 - Ricostruzione Archivi
La Società risponde, nei limiti di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno, delle spese sostenute dall’Agenzia per il rimpiazzo e/o la ricostruzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi, informazioni, istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant’altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. La presente garanzia è prestata purché tale ricostruzione/rimpiazzo sia effettuato entro 18 mesi dalla data del sinistro.
Art. 4.22 - Indennizzo separato per partita
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di Polizza separatamente considerata.
Art. 4.23 – Crollo e collasso strutturale
Anche se non connesso o conseguente a fatti assicurati dalla presente polizza, la Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati dovuti a cedimento di parti e/o strutture delle costruzioni.
Ai fini della presente garanzia sono esclusi i danni:
- dovuti a difetto di costruzione e/o errori di progettazione;
- ai fabbricati in corso di costruzione o in fase di modifica e/o ristrutturazione per i quali debba rispondere per legge o per contratto l’impresa di costruzione.
La presente garanzia opera previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto dei 20% con il minimo di Euro 20.000,00. In nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro e per anno somma superiore ad Euro 1.000.000,00.
Art. 4.24 - Differenziale storico e artistico
Ad integrazione della somma assicurata per la partita “Immobili”, la Società presta la propria garanzia fino all’importo di Euro 500.000,00 per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato/Contraente per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato/Contraente per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.
Art. 4.25 – Franamento, cedimento e smottamento
La Società indennizza i danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, cedimento o smottamento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.
Agli effetti della presente garanzia:
− il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola ubicazione, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000,00;
− il limite massimo di indennizzo è pari Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno.
La Società | L’Agenzia delle Entrate |
Art. 5 - Norme che regolano la gestione sinistri
Art. 5.1 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Agenzia deve:
1. fare quanto gli è possibile per diminuire o evitare il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile;
2. darne avviso alla Società per il tramite del Broker entro trenta giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, in deroga all'art. 1913 Codice Civile.
L’Agenzia deve altresì, per quanto possibile:
a. qualora non ci sia stato intervento dei Vigili del Fuoco o altra autorità, presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in cui è avvenuto il sinistro precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;
Si precisa che il suddetto tale iter è da riferirsi ai danni di rilevante entità, fermo restando, comunque, che in tutte le ipotesi di sinistro l’Agenzia dovrà presentare al Broker la denuncia, contenente la descrizione dell’evento, della presunta causa e l’entità approssimativa del danno.
b. conservare, ove possibile, le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
c. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui al punto 2), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all’indennizzo; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Agenzia di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Qualora il sinistro riguardi la garanzie furto, rapina, estorsione, l’Agenzia dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.
Art. 5.2 – Obblighi della Società in caso di sinistro
La Società deve:
1) dare comunicazione in forma scritta al Contraente, per il tramite del Broker, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia del sinistro:
o dell’apertura del sinistro;
o del numero di rubricazione assegnato;
o della nomina del perito con il relativo recapito;
o dell’indicazione dell’ulteriore documentazione di cui avesse necessità per l’istruttoria della pratica;
2) comunicare la proposta di indennizzo in forma scritta, per il tramite del Broker, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia del sinistro e/o dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta;
3) liquidare il danno e trasmettere copia della quietanza di pagamento entro 20 giorni lavorativi dall’accettazione della proposta d’indennizzo;
4) liquidare il danno esclusivamente su conto corrente intestato all’Agenzia o ad altro beneficiario indicato in termini di polizza.
In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento dell’indennizzo, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 5.15 – Penali.
Art. 5.3 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 5.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I. – Beni immobili – si stima la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene, escludendo soltanto il valore dell’area, al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, e al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II. – Beni mobili– si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina:
- per i “beni immobili” (punto I) – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per “beni mobili” (punto II) – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Relativamente alle garanzie furto, rapina, estorsione, l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Xxxxxx intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonche’ per gli eventuali collaudi, prove di idoneita’ e quant’altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata.
Art. 5.5 – Valore a nuovo (assicurazione per costo di ricostruzione o rimpiazzo)
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
- per i beni immobili il costo dell’integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per i beni mobili il costo della riparazione comprensivo della sostituzione, della mano d’opera e degli oneri fiscali di legge, se dovuti, al netto del valore di preesistenza delle parti sostituite ovvero, qualora le riparazioni risultassero antieconomiche, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
A parziale deroga dell’Art. 5.4 le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
a) In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:
- l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo”
non esistesse;
- il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui al capoverso precedente, determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
b) Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o - qualora ciò non fosse possibile per legge e/o norme e/o direttive delle autorità preposte - su altra area del territorio nazionale.
c) L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto Patrimonio Immobiliare e Patrimonio Mobiliare (partita beni mobili/contenuto). In caso di sinistro ai beni di utilizzo, attribuiti come valore alla partita beni mobili/contenuto, l’indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.
Relativamente ai danni di “Fenomeno elettrico e/o Elettronico” ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l’ammontare del danno e’ determinato intendendo per tale:
1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
− per i beni con vetusta’ non superiore a 5 (cinque) anni, come anche per i beni di maggior vetusta’ se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori piu’ prossime prestazioni;
− negli altri casi, il valore del bene xxxx’ determinato tenendo conto del grado di vetusta’, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.
Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti contrattualmente previsti.
Art. 5.6 – Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico (“perizia formale”).
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 5.7 – Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 5.1 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 5.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Agenzia abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che cio’ costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Agenzia di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 5.6 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 5.8 – Anticipo indennizzo
L’Agenzia ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)
Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro e per anno
Art. 5.9 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 20 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 20 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.
L’indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l’impegno per l’Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l’indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall’Agenzia avverrà anche se non è stato raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite.
Art. 5.10 – Reintegro dei limiti di indennizzo/risarcimento
In caso di sinistro, i limiti di indennizzo/risarcimento previsti per sinistro e per anno, si intendono ridotti con effetto immediato, e fino al termine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile/risarcibile al netto di franchigie e scoperti.
In tale caso, la Contraente potrà richiedere, e la Società si impegna sin d’ora ad accettare, il reintegro dei limiti di indennizzo/risarcimento previsti per sinistro e per anno.
Il premio per il reintegro verrà calcolato applicando alla somma da reintegrare il tasso dichiarato dalla Società in sede di gara, ed il rateo di premio, calcolato in 365esimi, dovrà essere pagato alla Società entro 60 giorni dalla richiesta di reintegro effettuata dal Contraente.
Art. 5.11 – Franchigia per sinistro
Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta, limitatamente agli Immobili e se non diversamente precisato, pari ad Euro 30.000,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.
Art. 5.12 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del codice civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 5.13 – Deroga alla regola proporzionale
Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società’ non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.
Le altre partite di polizza sono assicurate a 1’ rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.
Art. 5.14 - Assicurazione in nome e per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest’ultimo si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, e la Società effettuerà il pagamento del risarcimento, fermo quanto altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 5.15 – Penali
In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento dell’indennizzo indicati nell’Art. 5.2 terzo comma, la Società è tenuta a pagare all’Agenzia delle Entrate, a titolo di penale, ai sensi dell’art. 1382 C.C. e fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subito, un importo pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Tale penale si applicherà anche qualora la Società non adempia agli obblighi di fornire i dati dell’andamento del rischio di cui all’ 1.14.
Art. 5.16 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
La Società | L’Agenzia delle Entrate |
Art. 6 - Accettazione
La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP (ora IVASS) o D.M. n. …….. del ……....… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. .......) n del
................... , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
Art. 7 – Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
La Società | L’Agenzia delle Entrate |
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
(tutti valori si intendono espressi in Euro)
Valido per tutte le sezioni In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di: | |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per sinistro ed anno | 30.000.000,00 |
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto | Franchigia | Limite di indennizzo | |
in % sul danno | con il minimo/massimo | |||
Per sinistro sugli immobili, se non diversamente previsto Art. 5.11 | ===== | ===== | 30.000,00 | ===== |
Spese di demolizione e sgombero Art. 4.1 | ===== | ===== | ===== | 1.000.000,00 per sinistro e per anno |
Spese per rimuovere i beni non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati – Art. 4.2 | ===== | ===== | ===== | 150.000,00 per sinistro e per anno |
Spese per la ricerca dei guasti Art. 4.3 | ===== | ===== | 1.000,00 | 100.000,00 per sinistro e per anno |
Onorari architetti, ingegneri, consulenti e periti Art. 4.4 | ===== | ===== | ===== | 150.000,00 per sinistro e per anno |
Fenomeno Elettrico Art. 4.5 | ===== | ===== | 5.000,00 | 150.000,00 per sinistro e per anno |
Fuoriuscita di acqua Art. 4.6 | ===== | ===== | 5.000,00 | 150.000,00 per sinistro e per anno |
Rottura lastre Art. 4.7 | ===== | ===== | 250,00 | 50.000,00 per anno col limite di 2.500,00 per singola lastra |
Acqua piovana Art- 4.8 | ===== | ===== | 5.000,00 | 150.000,00 per sinistro e per anno |
Atti socio-politici Art. 4.9 | 20% per singola ubicazione | 20.000,00 per singola ubicazione | ===== | 80% della somma assicurata per ubicazione con limite massimo di 5.000.000,00 per sinistro e per anno |
Sabotaggio e terrorismo Art. 4.10 | 20% | 20.000,00 | ===== | 5.000.000,00 per sinistro e per anno |
Inondazione, alluvione, allagamento Art. 4.11 | 20% per singola ubicazione | 20.000,00 per singola ubicazione | ===== | 40% della somma assicurata per ubicazione con limite massimo di 3.000.000,00 per sinistro e per anno |
Evento sismico Art. 4.12 | 20% | 20.000,00 | ===== | 3.000.000,00 per sinistro e per anno |
Eruzioni Vulcaniche Art. 4.13 | 20% per singola ubicazione | 20.000,00 per singola ubicazione | ===== | 40% della somma assicurata per ubicazione con limite massimo di 2.000.000,00 per sinistro e per anno |
Eventi atmosferici Art. 4.14 | 10% per singola ubicazione | 10.000,00 per singola ubicazione | ===== | 80% della somma assicurata per ubicazione con limite massimo di 20.000.000,00 per sinistro e per anno |
Grandine su fragili (nell’ ambito di fenomeni atmosferici) Art. 4.14 | 10% | 10.000,00 | ===== | 500.000,00 per sinistro e per anno |
Sovraccarico Neve Art. 4.15 | 20% per singola ubicazione | 20.000,00 per singola ubicazione | ===== | 80% della somma assicurata per ubicazione con limite massimo di 1.000.000,00 per sinistro e per anno |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari Art. 4.16 | ===== | ===== | ===== | 7.500.000,00 per sinistro e per anno |
Spese extra Art. 4.17 | ===== | ===== | ===== | 10% dell’indennizzo con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno |
Ricostruzioni Archivi Art. 4.21 | ===== | ===== | ===== | 100.000,00 per sinistro e per anno |
Crollo e collasso strutturale Art. 4.23 | 20% | 20.000,00 | ===== | 1.000.000,00 per sinistro e per anno |
Differenziale storico e artistico Art. 4.24 | ===== | ===== | ===== | 500.000,00 per sinistro e per anno |
Franamento, cedimento e smottamento Art. 4.25 | 10% | 10.000,00 per singola ubicazione | ===== | 1.000.000,00 per sinistro e per anno |
SEZIONE FURTO ART. 4.19
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx risarcimento per sinistro ed anno | |
in % sul danno | con il minimo | |||
Franchigia frontale - per sinistro, se non diversamente previsto | ===== | ===== | 2.500,00 | ===== |
Beni all’ aperto | 20% | 5.000,00 | ===== | 30.000,00 |
Beni mobili | ===== | ===== | Frontale | 250.000,00 |
Denaro e valori custoditi sotto chiave | ===== | ===== | Frontale | 100.000,00 |
Denaro e valori ovunque posti | ===== | ===== | Frontale | 50.000,00 |
Denaro e valori trasportati | ===== | ===== | Frontale | 50.000,00 |
Beni di dipendenti/utenti | ===== | ===== | Frontale | 5.000,00 |
Furto con destrezza (eccetto portavalori) | ===== | ===== | Frontale | 5.000,00 |
Guasti dei ladri | ===== | ===== | Frontale | 50.000,00 |
Beni mobili su veicoli | ===== | ===== | Frontale | 25.000,00 |
La Società | L’Agenzia delle Entrate |
Art. 8 – Conteggio del premio
Partite assicurate | Capitali Assicurati in Euro | Aliquota promille | Premio imp.le totale |
Beni immobili | 3.160.252.700,00 | NON COMPILARE.. | NON COMPILARE.. |
Beni mobili | 325.592.470,00 | NON COMPILARE | NON COMPILARE.. |
di cui: Apparecchiature elettroniche | 177.730.370,00 | premio incluso in Beni mobili |
TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO DI POLIZZA | euro | NON COMPILARE.. |
IMPOSTE | euro | NON COMPILARE.. |
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO DI POLIZZA | euro | NON COMPILARE.. |
La Società | L’Agenzia delle Entrate |
PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI GARA
Per il dirigente ad interim Xxxxxxxx Xxxxxxx Il funzionario delegato
Xxxxxxxxx Xxxxx
firmato digitalmente
L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente