Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. “TUTTI I RISCHI PER GIOIELLIERI, OREFICI, OROLOGIAI, BANCHI DI METALLI PREZIOSI E ARGENTIERI 01/19”
Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019 ed è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx – Italia, Codice Fiscale e numero d’iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. x0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell’impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a
€ 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.
Sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx nella Sezione Investor Relations al seguente link (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/XxxxXxxx.xxxx?xxXxxxx00&xxXxxx000&xxXxxx000) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l’indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.
Che cosa è assicurato? | |
TUTTI I RISCHI | Le coperture assicurative previste nella presente polizza proteggono l’Assicurato dai danni materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate anche se di proprietà di terzi, da un qualunque danneggiamento o perdita, salvo quanto specificatamente escluso. |
AVVERTENZA: L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza). | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONI DI PAGAMENTO | |
SCONTO POLIENNALITÀ | Il premio del presente contratto tiene conto dello sconto per poliennalità. |
PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ACCORDO | Non prevista. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
TUTTI RISCHI | Con riferimento alla presente garanzia è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio: • rapina: copre la sottrazione di cose mobili altrui effettuata con la violenza o con minacce; • gioielli/preziosi: l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti a gioielli e preziosi; |
• xxxxxxxx/preziosi in mostre/esposizioni: l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti a gioielli e preziosi presso mostre ed esposizioni; • xxxxxxxx/preziosi presso terzi: l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti a gioielli e preziosi presso terzi; • xxxxxxxx/preziosi spediti: l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti a gioielli e preziosi spediti; • guasti ladri; • destrezza: copre la sottrazione dei beni assicurati con destrezza; • portavalori: l’Impresa indennizza la perdita di valori dell’Assicurato; • mobilio/arredi; • contenuto incendio; • eventi sociopolitici - scioperi, tumulti popolari sommosse. |
Che cosa NON è assicurato? | |
RISCHI ESLCUSI | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Sono previste le seguenti Esclusioni | Tutti Rischi Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente polizza sono esclusi i danni derivanti da danneggiamenti o perdite: a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave: - dell’Assicurato, dei suoi familiari o di coabitanti; - di dipendenti dell’Assicurato o di altre persone che agiscono per lui; - di chi detiene le cose assicurate per essergli state esse affidate per lavoro, per custodia, per vendita o per qualsiasi altro motivo; b) dovuti a truffa od estorsione; c) consistenti nella rottura di cose assicurate verificatasi durante la lavorazione per effetto della medesima; d) avvenuti in occasione di: uragani, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura; atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo o sabotaggio organizzato, e) confische, requisizioni, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto; esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive. Tutto ciò a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi; f) per ammanchi riscontrati in sede di qualsiasi inventario, verifica o controllo, a meno che l’Assicurato provi che gli eventi che hanno determinato gli ammanchi stessi rientrano, in relazione al tempo ed al modo del loro verificarsi, nelle garanzie di polizza; g) di cose assicurate mentre le stesse sono detenute, a scopo di uso personale, dall’Assicurato, suoi familiari, parenti, dipendenti o terzi; h) di cose assicurate mentre si trovano in mostra presso alberghi, locali di pubblico spettacolo, circoli e simili, oppure in pubbliche esposizioni, fiere, oppure in vetrinette, anche fisse poste esternamente ai locali dell’esercizio assicurato e non comunicanti con i medesimi; i) dipendenti da furto o smarrimento di cose trasportate da persone per le quali è operante la garanzia di cui alle partite 8, 9 e 12, mentre tali cose si trovano su veicoli, a meno che: - trattandosi di autovettura privata, le cose siano portate sulla persona oppure si trovino a portata di mano della persona stessa, all’interno dell’autovettura, purché quest’ultima abbia i cristalli rialzati o bloccati e le portiere chiuse a chiave o bloccate dall’interno oppure racchiuse nel bagagliaio munito di due coperchi metallici chiusi con serrature di cui almeno una di particolare sicurezza, e la persona vettrice si trovi nell’interno dell’autovettura. Se, per qualsiasi motivo, la persona vettrice è costretta a scendere dall’autovettura, essa dovrà chiudere quest’ultima nel modo più efficace e rimanerne sempre a contatto, salvi i casi d’improvviso malore od infortunio gravi; |
- trattandosi di veicolo diverso dall’autovettura privata, la persona vettrice porti su di sé o abbia a portata di mano le cose assicurate od usi per l’efficace custodia di esse ogni opportuna cautela, quale richiesta dalle circostanze, dalla natura e dal valore delle cose stesse, e si trovi sul veicolo medesimo, o ne sia scesa per improvviso malore od infortunio gravi; j) di cose date da terzi al portavalori in consegna o in custodia, per il solo loro trasporto; k) da alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati presenti nel sistema informatico dell’assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’assicurato. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Denunciare tempestivamente il sinistro all’Agenzia cui è assegnata la polizza (24 ore. da quando si è venuti a conoscenza) nonché farne denuncia all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo. Allegare alla denuncia l’indicazione della data dell’evento. - Fornire all’Impresa entro 5 gg successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità; - Conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro, dare la dimostrazione della quantità, della qualità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno. |
Assistenza diretta / in convenzione Non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione. | |
Gestione da parte di altre imprese Non previste. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell’art. 2952 C.C. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. |
Obblighi dell’Impresa | Pagamento del sinistro L’indennizzo viene pagato entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché siano trascorsi trenta giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria il pagamento può essere effettuato dalla Società soltanto quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi di dolo o colpa grave del Contraente o dall’assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata, truffa o estorsione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale. |
Rimborso | In caso di recesso anticipato da parte dell’Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premi non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell’Impresa. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. |
Sospensione | Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 1901 del Codice Civile. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. |
Destinato a tutti coloro che svolgono attività di orefici gioiellieri, banchi metalli che desiderano assicurarsi contro tutti i tipi di rischi legati alle loro attività.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 26,35%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxx (fax 02/00.00.00.00 – email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link xxx.xxxx.xx/XXXXXXXXXXX/Xxxxxxxxxx.xxxx. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. |
Negoziazione assistita | È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. - Commissione per la tutela dei diritti dei clienti di Vittoria Assicurazioni S.p.A. La presente Commissione è stata istituita da Vittoria Assicurazioni S.p.A. al fine di tutelare i diritti degli interessati connessi ai contratti stipulati con la compagnia. Possono presentare ricorso alla Commissione tutti gli assicurati di Xxxxxxxx Assicurazioni S.p.A. che abbiano stipulato un contratto per una qualsiasi copertura assicurativa, i quali ritengano non corrispondente al contenuto del contratto stipulato l’attuazione fattane da parte dell’Impresa. Il ricorso può essere presentato alla Commissione solo dopo che, esperite tutte le procedure previste dal contratto assicurativo, l’assicurato abbia fatto presente per iscritto la propria doglianza all’Impresa e questa abbia fatto conoscere per iscritto la sua decisione, oppure non abbia dato alcuna risposta scritta entro i termini previsti dalla normativa di settore. Il ricorso, redatto in forma scritta e sottoscritto dall’assicurato o da un suo rappresentate, deve essere presentato alla Commissione completo della eventuale documentazione a supporto. La Commissione, esaminato il ricorso e valutata la sua ammissibilità, decide nel rispetto dei patti contrattuali e nell’osservanza delle norme di diritto, ricorrendo, se del caso, ai principi di equità, dando comunicazione della decisione per iscritto al ricorrente, il quale avrà 60 giorni di tempo per comunicare la sua accettazione. La decisione, se accettata dal ricorrente, è vincolante per l’Impresa. La decisione non è vincolante per il ricorrente, il quale, qualora non intenda accettarla, ha la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria o, se esistenti, altri mezzi alternativi di risoluzione della controversia. • Per maggiori dettagli relativi al procedimento avanti alla Commissione e per conoscere il Regolamento della stessa si rimanda al sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. |
Reclami IVASS | Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e della quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Xxx X.X. Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxx; |
d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00000 Xxxx – Italia. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATAAL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LASOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.