CONTRATTO DI INGRESSO
POSTO ORDINARIO IN
Sig./Sig.ra
CONTRATTO DI INGRESSO
Il presente contratto è redatto ai sensi della DGR 1185/2013 Regione Lombardia
Art. 1. Parti contraenti
TRA
la FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS (C.F. n. 03034530158 – partita IVA n.
00795470152), iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al numero d’ordine 277 pag. 532 vol. 2, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx (XX) xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 0, di seguito indicata come Fondazione;
E
❑ il/la Sig./Sig.ra
C.F.
nato/a a , il
residente a , CAP
in via
diretto/a interessato/a all’ammissione, di seguito per brevità indicato come “Ospite”;
E
❑ il/la Sig./Sig.ra
C.F.
nato/a a , il
residente a , CAP
in via
grado di parentela
o di seguito indicato per brevità come “Terzo obbligato in solido”,
che sottoscrive il presente atto in qualità di obbligato in solido alle obbligazioni contrattuali dell’Ospite interessato/a all’ammissione Sig./Sig.ra (inserire nome dell’ospite)
o di seguito indicato per brevità come “Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno/Procuratore/Familiare”, che in qualità di tutore/curatore/amministratore di sostegno/Procuratore/Familiare dell’Ospite interessato/a all’ammissione, Sig./Sig.ra (inserire nome dell’ospite)
in conformità al provvedimento del Tribunale / Atto notarile che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 2. Oggetto del contratto
A seguito della domanda presentata, unitamente alla documentazione clinica, con il presente atto: La Fondazione accetta il ricovero presso l’Unità di Offerta:
,
dell’Ospite interessato/a all’ammissione Sig./Sig.ra
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
, a fronte della richiesta presentata in qualità di:
Ospite, ovvero diretto/a interessato/a,
Xxxxx, assumendone contestualmente l’obbligazione economica in solido;
Tutore Curatore
Amministratore di Sostegno in nome e per conto dell’Ospite
Procuratore Familiare
L’ammissione presso la predetta Unità d’Offerta è stabilita a decorrere dal giorno _
La Fondazione ha verificato al momento dell’ingresso che l’Ospite possiede le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per l’UdO; la Fondazione assicura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale, e precisa che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ATS o al Comune.
Art. 3. Obblighi dell’Ente Gestore
La Fondazione si impegna a erogare tutte le prestazioni previste dalla vigente Carta dei Servizi dell’UdO, che costituisce parte integrante del presente contratto.
La retta comprende i servizi espressamente indicati nella Carta dei Servizi, di seguito elencati:
- Servizio medico, servizio infermieristico e servizio di riabilitazione;
- Servizio farmaceutico, forniture di ausili per incontinenti ed attrezzature;
- Servizio di animazione;
- Servizio assistenziale;
- Servizio di ristorazione;
- Servizio di pulizie;
- Servizio parrucchiere e barbiere;
- Servizio di segretariato sociale;
- Assistenza spirituale.
Nella Carta dei Servizi sono indicati i servizi non compresi nella retta, per i quali sono specificati i costi a carico del contraente; le relative variazioni saranno affisse alle bacheche presenti nelle singole unità e pubblicate sul sito internet dell’Ente (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx).
A fronte del pagamento della retta la Fondazione si impegna, ai sensi della normativa vigente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
⮚ alla stipula e al mantenimento dell’assicurazione per la responsabilità civile conforme alla normativa vigente nazionale e regionale;
⮚ al rispetto della privacy dell’ospite ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE 679/2016;
⮚ alla predisposizione e aggiornamento della documentazione sanitaria e socio-sanitaria;
⮚ alla diffusione della carta dei servizi.
Art. 4. Obblighi del contraente
L’Ospite e/o il Terzo obbligato in solido e/o il Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno, Familiare, questi ultimi in nome e per conto dell’ospite, si obbliga/obbligano al pagamento della retta di ricovero, come da allegata Tabella (che viene controfirmata). L’Ospite e/o il Terzo obbligato in solido e/o il Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno, Familiare, in nome e per conto dell’Ospite, dichiara/dichiarano di farsi carico inoltre delle eventuali spese non comprese nella retta giornaliera (es. visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR) e delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari,…)
L’Ospite e/o il Terzo obbligato in solido e/o il Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno, Familiare, in nome e per conto dell’ospite, si impegna/impegnano altresì:
• al pagamento della somma di € pari ad una mensilità a titolo di deposito
cauzionale, che sarà restituito al termine del ricovero, salvo quanto previsto dai successivi articoli 7 e 8;
• al rispetto del Regolamento di ospitalità dell’unità d’offerta individuata, che è parte integrante del
presente contratto, allegato e sottoscritto;
• ad accettare eventuali trasferimenti di nucleo/unità in presenza di variazioni della situazione clinica, assistenziale e comportamentale dell’ospite ad altro nucleo/unità più rispondente alle sue necessità, con eventuale conseguente adeguamento della retta.
• In particolare il Terzo obbligato in solido, assume il ruolo di fideiussore di tutti gli impegni economici ex artt. 1936 e ss. del Codice Civile, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
L’Ospite e/o il Terzo obbligato in solido e/o il Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno, Familiare, prende/prendono atto del fatto che nel corso del ricovero la retta possa subire delle variazioni. La Fondazione si riserva la facoltà di aumentare la retta sulla base dell’aumento dell’indice ISTAT, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. Dette variazioni devono essere comunicate per iscritto, ai sensi del successivo art. 11, all’Ospite e/o al Terzo obbligato in solido e/o al Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno, Familiare per iscritto, prima dell’applicazione delle nuove tariffe, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all’art. 8.
Art. 5. Assenze
Le assenze temporanee sono disciplinate dal Regolamento allegato che costituisce parte integrante del presente contratto.
Nei periodi di assenza dovuti a ricoveri ospedalieri, rientri in famiglia, vacanze organizzate da altre strutture/associazioni…, per la conservazione del posto dovrà essere corrisposto un importo pari al 100% della retta giornaliera.
Le assenze per vacanze o rientri in famiglia non potranno comunque superare i 15 giorni consecutivi (ad eccezione delle CSS). Dal 16° giorno in poi (46° per le CSS), la Fondazione Istituto Sacra Famiglia si riserva la facoltà di valutare la dimissione ove non sussistano ulteriori accordi con gli interessati.
Sono considerate presenze effettive i soggiorni di vacanza trascorsi in presidi della Fondazione ISF e gestititi dalla stessa; pertanto la retta a carico dell’utente e/o obbligati per legge sarà pari al 100% oltre alla quota di partecipazione richiesta per il soggiorno (spese alberghiere, di trasporto, di personale aggiuntivo…).
Art. 6. Oggetti e beni personali
Ai sensi dell’art. 1783-1786 c.c. la Fondazione risponde:
- quando le cose dell’Ospite gli sono state consegnate in custodia;
- quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l’obbligo di accettare.
La Fondazione ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’unità in cui l’Ospite è accolto, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. La Fondazione può esigere che la cosa consegnata sia contenuta in un involucro chiuso e sigillato.
La Fondazione si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare la certificazione della retta ai fini fiscali, su richiesta degli interessati, per i servizi che prevedono la compartecipazione al costo da parte dell’utente, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
La Fondazione si impegna altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino da leggi regionali e/o dalla normativa vigente.
Art. 7. Modalità di pagamento
Il pagamento della retta mensile dovrà avvenire tramite addebito in conto corrente (RID). Il modulo relativo all’autorizzazione per addebito in conto corrente dovrà essere restituito, debitamente compilato, il giorno dell’ingresso.
Ogni altra modalità di pagamento diversa da quelle ordinarie predette deve essere preventivamente concordata con la Fondazione.
Il calcolo della retta decorre dalla data d’ingresso dell’ospite in struttura e fa fede quella riportata nel fascicolo socio assistenziale e sanitario;
E’ possibile, su richiesta dell’Ospite o del Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno, Familiare, posticipare l’effettivo ricovero fino ad un massimo di 7 giorni dalla data prevista (prenotazione posto letto) previo pagamento della retta giornaliera per il periodo compreso tra la data fissata per l’ingresso e quella di effettivo ricovero . Oltre il settimo giorno il presente contratto è da intendersi risolto.
In caso di mancato pagamento nei termini sopra stabiliti, l’Ospite e/o il Terzo obbligato in solido e/o il Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno, Familiare, in nome e per conto dell’Ospite, è tenuto/sono tenuti a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento nella misura del tasso legale vigente. Comunque, in caso di mancato pagamento entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento, il contratto si intende risolto di diritto e l’Ospite ha l’obbligo di lasciare la struttura entro 15 giorni, fatto salvo il diritto della Fondazione di trattenere l’eventuale deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale di eventuali suoi crediti nei confronti dell’Ospite e/o del Terzo obbligato in solido e/o del Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno, Familiare ed eventualmente di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi.
Qualora l’Ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, la Fondazione si attiva affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dalla ATS:
Art. 8 Recesso - risoluzione del contratto - dimissioni
Qualora l’Ospite e/o il Terzo obbligato in solido e/o il Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno, Familiare intenda/intendano recedere dal presente contratto, dovrà/dovranno dare preavviso alla Fondazione con comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della data determinata ed entro il medesimo termine l’Ospite dovrà lasciare la struttura.
Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l’esposizione della retta relativa ai giorni di mancato preavviso.
In caso di decesso, la retta viene calcolata fino al giorno del decesso.
Resta fermo l’obbligo da parte dell’Ospite e/o del Terzo obbligato in solido e/o del Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno, Familiare, in nome e per conto dell’Ospite, di corrispondere le eventuali rette arretrate e maturate fino alla data indicata nella disdetta come termine del ricovero o, in caso di ritardo nell’allontanamento dell’Ospite, fino al giorno della dimissione dello stesso.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. la Fondazione ha la facoltà di recedere dal presente contratto e di dimettere l’Ospite qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
✓ in caso di insolvenza del pagamento della retta, trascorsi 15 giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento;
✓ nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l’Ospite e/o i suoi familiari/legali rappresentanti e gli operatori della Fondazione, in qualsiasi modo determinatosi, ad insindacabile giudizio di quest’ultima, nonché in caso di inosservanza dei Regolamenti;
✓ nel caso di sopravvenuta inidoneità dell’Ospite con evoluzione psico-fisica che richieda un trattamento sanitario e/o socio-assistenziale che la Fondazione non è in grado di garantire.
L’avvio della procedura di dimissione dell’Ospite dovrà previamente essere comunicata al Comune di residenza dell’Ospite interessato e all’ATS, al fine di garantire la dimissione in forma protetta.
Art. 9 Modifiche al contratto
Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte dalle parti.
Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.
Art. 10 Durata del contratto
Il presente contratto rimane valido fino alla sua risoluzione/cessazione o per recesso di una delle parti.
Art. 11 Divieto di cessione
Il presente contratto non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto delle parti stesse
Art. 12 Normativa applicabile e Foro competente
In caso di controversie sull’interpretazione, contenuto, esecuzione e sull’eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporto di natura economica, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Art. 13 Rinvii
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l’interesse dell’intera comunità, disporre con atti e regolamenti, condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi. Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti.
Allegati:
- Carta dei servizi
- Regolamento
- Tabella Rette
- Provvedimento del Tribunale / Atto notarile (eventuale)
- Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale.
Cesano Boscone,
L’Ospite
(eventualmente inserire Impossibilitato a firmare)
Il/I Terzo/i obbligato/i in solido
Il/la Tutore/trice
Il/La Curatore/trice
L’Amministratore/trice di Sostegno
Il/La/I Familiare/i Il Procuratore in nome e per conto dell’Ospite
La Fondazione: DIREZIONE SOCIALE
Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
Le clausole indicate ai nn. 2 – 4 – 5 – 7 – 8 – 11 – 12 - 13 del presente atto devono intendersi conosciute ed espressamente approvate per iscritto dalle parti, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del c.c.
Cesano Boscone,
L’Ospite
(eventualmente inserire Impossibilitato a firmare)
Il/I Terzo/i obbligato/i in solido
Il/la Tutore/trice
Il/La Curatore/trice
L’Amministratore/trice di Sostegno
Il/La/I Familiare/i Il Procuratore in nome e per conto dell’Ospite
La Fondazione: DIREZIONE SOCIALE
Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 Bis della tabella allegata al D.P.R.
n. 642 del 26 ottobre 1972, ed ai sensi dell’art. 82 co. 5 D.Lgs n. 117/2017