Contract
Convenzione per l’affidamento della fornitura di “Gas Naturale per l’anno termico 2020/2021 ai soggetti di cui all’art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007”
Lotto 1 “Toscana Centro” – CIG 8303406B63 Lotto 2 “Toscana Nord Ovest” - CIG 830341312D Lotto 3 “Toscana Sud Est” - CIG83034206F2
************* L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di agosto
TRA
- REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE, codice fiscale e
partita IVA n. 01386030488 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, n. 10, dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, nata a Firenze il 22/12/1959, Dirigente del Settore Contratti, nominata con Decreto n. 12345 del 29/08/2017, domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Rappresentante della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore autorizzata, ai sensi delle delibere di Giunta regionale 26/01/2015, n. 63, e 14/07/2015, n. 718, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Decreto n. 14275 del 08/08/2019, esecutivo a norma di legge;
E
- Società ESTRA Energie S.r.l., (in seguito per brevità indicata come “Fornitore”) con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx, 0/X XXX 00000 Xxxxx (XX), codice fiscale e partita IVA n. 01219980529 , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Siena, rappresentata dalla Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Prato il 12/10/1968, in qualità di Legale rappresentante e Direttore Generale, domiciliata per il presente atto
presso la sede della società.
PREMESSO
- che, ai sensi del comma 1 dell’art. 42 bis della LR 38/2007, la Regione Toscana è il Soggetto Aggregatore regionale di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;
- che Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, ai sensi del comma 2 dell’art. 42 bis della LR 38/2007, per le gare di Fornitura di Gas Naturale si avvale della Centrale di Committenza CET – Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l. (in seguito per brevità “CET”) in qualità di ente avvalso del soggetto aggregatore;
- che con determina del Direttore del CET n. 74 del 15/05/2020 veniva indetta dalla Regione Toscana tramite la Centrale di Committenza CET, che opera in qualità di ente avvalso del soggetto aggregatore e in adempimento di quanto previsto dal Disciplinare di funzionamento del soggetto aggregatore approvato con la delibera n 1480 del 02.12.2019, e ai sensi degli articoli 3, comma 1 lettera sss), e 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, una gara suddivisa in 3 lotti, mediante procedura aperta da svolgere con modalità telematica, per l’affidamento della convenzione, di cui all’art. 26 della Legge 488/1999, da parte di Regione Toscana- Soggetto Aggregatore per la “Fornitura di Gas Naturale per l’anno termico 2020/2021 ai soggetti di cui all’art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo;
- che con la suddetta determina venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato, lo schema della presente Convenzione e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;
- che con determina n. 104 del 14/06/2020 il CET ha provveduto ad approvare i verbali di gara a aggiudicare ad ESTRA Energie S.r.l. i lotti 1, 2 e 3 ;
- che con determina n. 132 del 24/07/2020 il CET ha provveduto, a seguito dell'esito positivo dei controlli eseguiti sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, e nelle more del rilascio dell’informazione prefettizia antimafia, a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione al Fornitore ESTRA Energie S.r.l. i lotti 1, 2 e 3, prevedendo la stipula della convenzione ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011;
- che Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ed il Fornitore, per motivi di opportunità, convengono di stipulare una unica Convenzione relativa ai 3 (tre) differenti Lotti aggiudicati i quali rimangono, comunque, giuridicamente, economicamente e gestionalmente distinti, restando, pertanto, ferma in capo a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e alle Amministrazioni contraenti, la facoltà di adottare qualsiasi atto limitatamente a ciascun lotto;
- che il Fornitore ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula della presente Convenzione in forma di scrittura privata in modalità elettronica mediante sottoscrizione a distanza, come previsto nella Delibera N 313 del 09-03-2020 della Giunta della Regione Toscana, e nelle Delibere N 422 del 30-03-2020 e N. 836 del 06/07/2020, che prorogano le disposizioni contenute nella precedente delibera 313.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – DEFINIZIONI
1. Nell’ambito della Convenzione, si applicano le Definizioni di cui all’art.2 del Capitolato.
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO
1. La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, nella persona del Dirigente Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx e la società ESTRA Energie S.r.l., rappresentata dalla Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx con il presente atto stipulano una Convenzione ai sensi dell’art. 26 della legge 448/99 per effetto della quale il Fornitore si obbliga a realizzare la prestazione della fornitura di gas naturale, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nei confronti dei soggetti di cui all’art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 che ne abbiano fatto richiesta mediante Ordinativo di fornitura (in seguito per brevità indicate come “Amministrazioni Aderenti”).
2. In adempimento alla presente Convenzione il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni Aderenti nonché ad eseguire gli stessi sulla base ed alle condizioni della presente Convenzione, dei suoi allegati e della documentazione ivi richiamata, sino alla concorrenza del/i Quantitativo/i Massimo/i del/i Lotto/i pari a 21.000.000 Smc per il Lotto n. 1, a
26.000.000 Smc per il Lotto n. 2 a 18.000.000 Smc per il Lotto n. 3.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:
- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (in seguito, per brevità indicato come “Capitolato”) che, in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti, si allega “Allegato A”.
4. L’importo contrattuale è stimato:
- per il Lotto 1 “Toscana Centro”, Euro 10.351.467,00 (diecimilionitrecentocinquantunomilaquattrocentosessantasette/00) oltre IVA nei termini di legge;
- per il Lotto 2 “Toscana Nord Ovest”, Euro 12.816.102,00 (dodicimilioniottocentosedicimilacentodue/00) oltre IVA nei termini di legge;
- per il Lotto 3 “Toscana Sud Est”, Euro 8.872.686,00 (ottomilioniottocentosettantaduemilaseicentottantasei/00) oltre IVA nei termini di legge.
5. Per tutto il periodo di valenza della presente Convenzione, il prezzo P0 di fornitura di gas naturale, come definiti all’art. 11 del Capitolato, omnicomprensivi per il cliente, è quello indicato nelle Offerte Economiche per ciascun lotto, che firmate digitalmente dal Fornitore, così come presentate in sede di gara, si allegano al presente contratto, rispettivamente, quali “Allegato B” , “Allegato C” e “Allegato D”, è pari a 16,2927 c€/smc per tutti e tre i lotti.
6. Per ciascun lotto tale prezzo, denominato P0, è riferito al 2° trimestre 2020 e a un potere calorifico superiore di 38,1 MJ/Smc e sarà aggiornato come previsto all’art. 11 del Capitolato.
7. I quantitativi massimi, di cui al precedente comma 2, esprimono il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Aderenti sulla base del Volume energetico contrattuale per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà fornire gas naturale alle Amministrazioni Aderenti, sulla base dell’effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal Volume di gas contrattuale indicato nell’Ordinativo di Fornitura.
8. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati, di incrementare il Quantitativo massimo di ogni lotto della Convenzione fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. Regione Toscana si riserva il diritto, qualora il quantitativo massimo di un lotto sia in prossimità dell’esaurimento, di poter attingere dai quantitativi dell’altro o degli altri lotti. Il quantitativo verrà prelevato a partire dal Lotto Cedente che, alla data di esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo Massimo del Lotto. Ai fini di quanto sopra, la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore comunicherà a mezzo PEC la volontà di utilizzare tale previsione.
10. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Aderenti, né tanto meno Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, all’acquisto di quantitativi o minimi predeterminati di gas naturale, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.
11. La presente Convenzione è regolata da quanto previsto in essa, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La presente Convenzione decorre dalla data odierna di sottoscrizione sino alle ore 24:00 del 30/09/2021. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascuna tipologia di fornitura, anche eventualmente incrementato.
ART. 4 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE
1. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai
contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di fornitura, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o le Amministrazioni Aderenti da un lato ed il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. In caso della impossibilità di effettuare eventuali modifiche nei presupposti sopra esposti, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore procederà a recedere dalla Convenzione salvo l’obbligo del fornitore di fornire il gas naturale fino a nuova aggiudicazione.
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE
1. Ogni comunicazione inerente la gestione della Convenzione dovrà essere trasmessa tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC). Il Fornitore si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.
La PEC del Fornitore è: xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx;
la PEC di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore è: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx;
le PEC delle Amministrazioni Aderenti verranno fornite in occasione dei rispettivi Atti di adesione.
ART. 6 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
1. Le modalità di adesione alla Convenzione da parte delle amministrazioni aderenti tramite specifici Atti di Adesione, la Data di Attivazione e la durata delle Forniture sono disciplinate dall’Art. 9 del Capitolato.
2. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le
Amministrazioni Aderenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura di cui all’art. 9 del Capitolato.
3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Aderente e/o di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore emetterà/nno trimestralmente il certificato di esecuzione prestazioni. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell’Amministrazione aderente, dell’avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell’appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni della Convenzione e della normativa vigente.
ART. 7 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO
1. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore effettua il monitoraggio e la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali derivanti dalla Convenzione, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Aderente/i, così come previsto e disciplinato all’art. 13 del Capitolato “Monitoraggio della fornitura” che si richiama integralmente, attraverso il CET.
ART. 8 – ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
1. Il Fornitore ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del valore dei singoli contratti di fornitura conclusi tra le Amministrazioni Aderenti ed il Fornitore, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura di cui al precedente art. 6, secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del
D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della singola Amministrazione Aderente,
e riportare la firma di un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.
3. La singola Amministrazione Aderente erogherà al Fornitore l’anticipazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo avvio di esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura.
4. L’anticipazione erogata dalla singola Amministrazione Aderente viene recuperata mediante compensazione sui pagamenti successivi nella misura di un dodicesimo del valore delle prestazioni rese nel periodo di riferimento di cui all’art. 9 “Corrispettivi, Fatturazione e Modalità di pagamento”, fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione. In ciascuna fattura viene evidenziato, in riduzione dell’imponibile, l’importo dell’anticipazione da recuperare.
5. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Amministrazione Aderente, che avverrà con le modalità di cui al comma 4.
6. Il Fornitore decade dall’anticipazione se l’esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla singola Amministrazione Aderente gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
ART. 9 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Aderenti per la prestazione delle forniture di gas naturale, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati come specificato all’articolo 11 del Capitolato, nonché sulla base dei prezzi indicati nell’Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Aderenti al Fornitore in
relazione ai prelievi di gas naturale effettuati a decorrere dalla Data di Attivazione.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del. 202/09 dell’AEEG e s.m.i., e con dettaglio mensile, previo accertamento della prestazione effettuata, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Aderenti nei termini di 30 giorni dalla ricezione della fattura, come indicato all’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d), D. Lgs. 192/2012). I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005
n. 82 e dai successivi decreti attuativi.
4. Per le Amministrazioni Aderenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture tramite posta elettronica certificata (PEC).
5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione aderente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l’applicazione delle penali ivi previste. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione, comunicato dalle Amministrazioni Aderenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Aderenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00, l’Amministrazione aderente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602 del
29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
6. Rimane inteso che l’Amministrazione aderente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D, lgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Fornitore, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione Aderente tratterà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della l’Amministrazione Aderente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 7, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il Fornitore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non venga contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione Aderente pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Società.
9. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione aderente o del
Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000001073877, intestato al Fornitore presso MONTE DEI PASCHI SIENA, Agenzia Prato N. 7, Codice IBAN IT 62V0103021507000001073877. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e che le persone delegate ad operare sullo stesso sono:
- Sig. Xxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx, C.F. DLSMSM73T20F592F
- Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx , C.F. CLSMNC68R52G999D.
10. La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alle Amministrazioni Aderenti e alla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della L. n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.
12. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione aderente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori. Il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti
percentuali, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. Con esclusivo riferimento alle utenze che hanno diritto al servizio di Fornitura di Ultima Istanza (FUI) di cui al TIVG e all’art. 22 del D. Lgs. 164/2000, nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previste dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l’erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l’effettivo passaggio (switching) delle utenze inadempienti dell’Amministrazione al nuovo esercente senza che si verifichi alcuna interruzione del servizio.
14. Il precedente comma trova applicazione anche per le utenze non aventi diritto al FUI esclusivamente qualora intervengano ulteriori meccanismi regolatori, tali da garantire la continuità del servizio anche dopo l’interruzione della fornitura da parte della Società.
1. Le Amministrazioni Aderenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) gg. dall’effettuazione del pagamento, l’elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale del Negozio Elettronico, all’attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.
ART. 10 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA
1. La Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile della fornitura, nominata dal Fornitore
per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Aderenti e di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ART. 11 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DELLA CONVENZIONE
1. Non è ammesso il subappalto in quanto il Fornitore non ne ha fatto richiesta in sede di gara.
2. Il Fornitore, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, è obbligata, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, a comunicare alle Amministrazioni Aderenti e alla Regione Toscana il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del servizio o della fornitura affidata e eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub‐contratto, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. .
3. E’ vietata la cessione totale o parziale della Convenzione ed dei singoli contratti attuativi a pena di nullità della presente Convenzione e/o dei contratti attuativi, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte della Regione Toscana- Soggetto Aggregatore e/o delle Amministrazioni Aderenti per maggior danno arrecato.
ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO
1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs.50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Aderente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore
cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.
3. Il Fornitore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del codice CIG derivato indicato dall’Amministrazione Aderente nell’Ordinativo di fornitura. Le Amministrazioni Aderenti provvederanno al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato utilizzato da quest’ultimo per la “tracciabilità dei flussi finanziari”. La documentazione di tracciabilità dovrà essere trasmessa alle Amministrazioni Aderenti insieme alla notifica della cessione del credito.
4. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Aderenti un canale di comunicazione preferenziale per la risoluzione di eventuali problematiche scaturenti dalla gestione della cessione del credito.
5. Il calcolo degli interessi moratori decorrerà dalla data di scadenza della fatturazione secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 3 e 4 della presente Convenzione.
ART. 13 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto della Convenzione con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni Aderenti del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
2. Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.
3. Il Fornitore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, in base alla normativa vigente può essere sospeso il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il Fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per richiedere il risarcimento danni.
4. Il Fornitore, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative alla presente Convenzione, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Amministrazioni Concedenti che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sul Fornitore.
ART. 14 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
1. Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di
condotta previsti dai Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Aderenti in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
2. I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Aderenti verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dei rispettivi ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore, ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Aderenti, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare alle Amministrazioni Aderenti comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
ART. 15 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Fornitore è soggetta a penalità, da parte della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore per il ritardo nell’invio del report previsto all’art. 13.1 del Capitolato o del flusso dati di fatturazione mensile previsto all’art. 13.2 del Capitolato; per ogni giorno di ritardo, fino al ricevimento, è applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo della Convenzione, calcolato secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
2. Per i casi di cui al comma 1, la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione della presente Convenzione idonee all’applicazione delle penali, provvederà a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte del Fornitore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.
3. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore provvederà ad applicare le penali nella misura riportata nel presente articolo, a decorrere dalla data
di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa, prelevando gli importi corrispondenti dalla cauzione definitiva di cui al successivo art. 16 che dovrà essere integrata dal Fornitore senza bisogno di ulteriore diffida.
4. Nel caso in cui la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali.
5. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.
6. Il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito all’andamento delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel Capitolato e nella presente Convenzione. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, su proposta del responsabile del procedimento, disporrà la risoluzione della Convenzione per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’ammontare delle penali applicate dalle Amministrazioni Aderenti e dalla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, raggiunga un importo complessivo superiore al 10% dell’importo netto della Convenzione.
7. La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui alla presente Convenzione e Atti di adesione non effettuate con bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti postali o bancari dedicati anche in via non
esclusiva alla presente commessa pubblica;
- in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Aderenti da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore compreso quelli del subappaltatore.
8. In caso di risoluzione, la Regione Toscana- Soggetto Aggregatore procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al successivo articolo 15, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione e degli obblighi derivanti dagli ordinativi di fornitura scaturenti, il Fornitore ha costituito cauzione definitiva mediante:
polizza fideiussoria n. 5330.18.27.2799797058 , con la quale SACE BT S.p.A. si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nell'interesse del Fornitore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 207.029,34 (duecentosettemilaventinove/34) per il Lotto 1;
polizza fideiussoria n. 5330.18.27.2799797060 , con la quale SACE BT S.p.A. si costituisce fideiussore a favore di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nell’interesse del Fornitore stesso fino alla concorrenza della somma di Euro 256.322,00 (duecentocinquantaseimilatrecentoventidue/00) per il Lotto 2;
polizza fideiussoria n. 5330.18.27.2799797061, con la quale SACE BT S.p.A. si costituisce fideiussore a favore di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nell’interesse del Fornitore stesso fino alla concorrenza della somma di Euro
177.453,72 (centosettantasettemilaquattrocentocinquantatre/72) per il Lotto 3.
Gli importi delle garanzie risultano ridotti per il possesso, da parte del Fornitore, delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.
2. L’atto suddetto è conservato agli atti dell’Ufficio.
3. In caso di aumento del 20% dei volumi previsti dalla convenzione, di cui all’art. 2 comma 8, la cauzione andrà integrata della corrispondente percentuale.
4. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103, del D. Lgs. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
5. Lo svincolo avverrà in automatico, senza necessità di nulla osta di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del fornitore, dei certificati di verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione rilasciati dalle Amministrazioni Aderenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. L’ammontare residuo della Cauzione definitiva, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
ART. 17 – XXXXXXX
0. Xx Xxxxxxx Xxxxxxx- Soggetto Aggregatore si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno 90 giorni.
In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria
ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
2. E’ fatto divieto al Fornitore di recedere dal contratto.
ART. 18 – RECESSO EX D. LGS. N. 159/2011
1. La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva di avvalersi, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula della Convenzione, il controllo risultante dall’Informazione prefettizia antimafia relativa al Fornitore dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.
2. Il recesso dalla Convenzione determina il recesso delle Amministrazioni contraenti dagli eventuali Ordinativi di fornitura nel frattempo stipulati.
ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI
La presente Convenzione è soggetta alle disposizioni di cui al DPR 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico delle singole Amministrazioni Aderenti, mentre le spese di bollo e di registro ed ogni altro onere della Convenzione sono a carico della Società.
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Convenzione le informazioni di cui all’articolo 13 del “Regolamento UE”, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stessa e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta
nell’ambito del Disciplinare di gara al paragrafo intitolato “Trattamento dei dati personali” che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. Regione Toscana -Soggetto aggregatore tratta i dati personali relativi alla presente Convenzione e ai singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza a specifici obblighi di legge, per l’esecuzione economica e amministrativa della Convenzione, nonché per fini di studio e statistici. Il Fornitore accetta espressamente che le singole amministrazioni comunichino a Regione Toscana- Soggetto Aggregatore tutti i dati utili al monitoraggio della Convenzione.
3. Il trattamento dei dati personali, compiuto nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, avviene nel rispetto di:
• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito Regolamento UE);
• decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
• decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016).
4. Ciascuna Amministrazione contraente procede a verificare se, per l’esecuzione delle prestazioni, il Fornitore deve trattare dati personali. In tali casi l’Amministrazione procederà, ai sensi della vigente normativa in materia, a fornire tutte le istruzioni necessarie e ritenute idonee al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni impartite da ciascuna Amministrazione e nel caso in cui agisca in modo difforme o contrario ovvero che adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato ai soggetti interessati. L'Amministrazione contraente, i tali ipotesi, potrà risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del maggior danno.
ART. 21 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto in questa Convenzione si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
- nel D. Lgs. 50/2016 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nel DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” nelle parti non abrogate;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 45/R del 7/08/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- per le parti compatibili con la suddetta normativa, nel “Capitolato generale d’appalto per i contratti di forniture e di servizi” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 30.07.2001.
ART. 22 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti, derivante o connessa alla presente Convenzione, ove la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
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firmato digitalmente
per Regione Toscana – Soggetto Aggregatore per ESTRA Energie S.r.l Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx
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La presente Convenzione, inclusa l’accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del Codice civile, composta da n. 23 pagine elettroniche è stata letta, approvata e firmata digitalmente a distanza dai contraenti.
L’originale informatico della Convenzione e suoi allegati e la copia analogica della Convenzione per la parte, omessi gli allegati, viene regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo con pagamento attraverso modello F23 dell’importo complessivo pari ad euro 448,00.