SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
Direzione Patrimonio
CAPITOLATO D’ONERI ED ELENCO PREZZI UNITARI
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
PER LE STRADE PROVINCIALI DI MONZA E BRIANZA– STAGIONE INVERNALE 2014/2015
CAPITOLO I
CONDIZIONI GENERALI D’APPALTO
Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio neve/antigelo sulle strade di competenza Provinciale, ricadenti nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza e suddivisi in due REPARTI A) e B) così come riportato nella tabella 1 all’art. 25, per la stagione invernale 2014-2015 dal 15.11.2014 al 31.03.2015 . In particolare l’appalto comprende noli di mezzi e d’opera e fornitura di materiali relativamente al seguente servizio:
- Servizio neve ed antigelo.
L’entità delle forniture e delle prestazioni è puramente indicativa. L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre variazioni, aggiunte o riduzioni di qualsiasi natura e specie e le singole cifre esposte nel prospetto potranno variare in più o in meno, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l’Appaltatore possa farne argomento per avanzare riserva e richiedere compensi di sorta in conformità a quanto previsto nel D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 testo vigente.
Art. 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di sgombero neve consiste nella movimentazione della massa di neve che ricopre la carreggiata delle strade provinciali mediante idonei veicoli spartineve, al fine di liberare la stessa carreggiata e consentire il transito dei veicoli.
I lavori di trattamento antighiaccio consistono nello spargimento di Sali fondenti o loro miscele anche con inerti di adeguata granulometria, con veicoli muniti di attrezzature spargisale, al fine di prevenire o eliminare la scivolosità dei piani viabili sulla carreggiata stradale.
Art. 3. SPECIFICHE DI PRESTAZIONE
Il servizio di sgombero neve deve essere effettuato in modo tale da avere una larghezza di almeno m 6 di carreggiata stradale transitabile, con una coltre nevosa residua non superiore, in media a cm 3.
Il suddetto lavoro, a giudizio del Responsabile del Servizio Gestione e Manutenzione Strade della Provincia di Monza e della Brianza, oltre che durante l’emergenza provocata dalle precipitazioni in atto, può essere prolungato per favorire la circolazione, mediante:
allargamento della carreggiata transitabile;
allargamenti in corrispondenza degli accessi laterali pubblici e privati;
riduzione dei cumuli di neve sul margine, per migliorare le condizioni di visibilità.
Il lavoro di trattamento antighiaccio deve essere effettuato in modo da assicurare il diretto convogliamento dei Sali o miscele sulla piattaforma stradale, con un’uniforme distribuzione, nei tratti stradali indicati dai Responsabili tecnici della Provincia.
Art. 4. AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO
L'importo complessivo del servizio, delle forniture e dei noli ammonta a Euro 500.000,00 IVA inclusa (Euro
cinquecentomila/00), come risulta dal seguente prospetto.
La durata del servizio per la stagione invernale va dal 15 novembre 2014 al 31 marzo 2015
Importo complessivo euro 500.000,00
- Importo servizi neve/antigelo (base gara) € 402.000,00= (euro quattrocentoduemila/00)
- Costi della sicurezza (da non sottoporre a ribasso) € 7.500,00= (euro settemilacinquecento/00)
Importo complessivo del servizio € 409.500,00= (euro quattrocentonovemilacinquecento/00)
- I.V.A. 22% € 90.090,00 = (euro novantamilanovanta/00)
- Arrotondamenti e imprevisti € 410,00 = (euro quattrocentodieci/00)
Importo complessivo dell’Appalto € 500.000,00=(euro cinquecentomila/00)
Alla scadenza del contratto l’appalto cesserà automaticamente ogni validità per entrambe le parti senza bisogno di comunicazione alcuna
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del contratto per un ugual periodo con espresso provvedimento, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste all’art.57 co. 5 lett. b del D. Lgs. 163/06, alle condizioni tutte di cui al presente Capitolato Speciale, e al prezzo stabilito dal verbale di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.
La stazione appaltante si riserva altresì l’opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo e alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l’appaltatore obbligato ad assoggetarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto come previsto dall’art. 11 del X.X. 00/00/0000, n. 2440.
Art. 5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Ai fini di quanto disposto dall’art. 118 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, i servizi che formano oggetto dell’appalto, delle quali viene indicato l’importo a base d’appalto sono:
- Servizio di sgombraneve e antigelo importo € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00 ) iva inclusa (PRESTAZIONE UNICA)
Sono implicitamente comprese nei prezzi a base d’appalto da contabilizzare a misura, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per svolgere il servizio a regola d’arte, anche se non dettagliatamente esplicitati nel presente capitolato.
Art. 6. SERVIZI EVENTUALI NON PREVISTI
Per l’esecuzione dei servizi, prestazioni e lavori accessori non previsti e per i quali non si abbiano nell’elenco di cui all’art. 30 i corrispondenti prezzi, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme di cui all’art. 136 del
D.P.R. 207/2010 utilizzando quale prezziario di riferimento quello della manutenzione ordinaria delle strade di
competenza Provinciale dell’appalto vigente, ovvero, a scelta dell’Amministrazione, si procederà in economia con personale, mezzi d’opera e provviste fornite dall’Impresa a norma dell’art. 173 dello stesso D.P.R. 207/2010.
Art. 7. PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, ALLE FORNITURE ED AI NOLEGGI
Per lo svolgimento del servizio l’Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di servizi.
Per lo svolgimento di talune attività per le quali non si trovino, nel presente capitolato ed annesso elenco dei prezzi unitari, prescritte speciali norme, l’Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che all’uopo impartirà la Direzione del servizio all’atto esecutivo.
Per i prezzi non previsti nell’elenco allegato al contratto d’appalto si dovrà redigere un verbale di concordamento nuovi prezzi tratti da prezzari ufficiali oppure derivanti da un analisi dei costi.
Art. 7.1. Misurazione e valutazione del servizio
Le misurazioni del servizio neve e antigelo verranno computate annotando le ore dei mezzi utilizzati nell’espletamento del servizio effettivamente svolto, secondo le indicazioni riportate in elenco prezzi, in aggiunta al compenso stagionale forfetario, quest’ultimo da calcolarsi secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato.
Le misurazioni saranno prese in contraddittorio, a mano a mano che si procederà allo svolgimento del servizio. Si farà uso dei dati riportati dai dispositivi di radiolocalizzazione.
Art. 7.2. Noleggi
Per l’applicazione dei prezzi di noleggio di macchinari e meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle di riposo, nelle quali però restano a disposizione dell’Amministrazione, il noleggio si intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale gli stessi funzioneranno per conto dell’Amministrazione.
Il prezzo del funzionamento verrà applicato per quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in attività di servizio computate in funzione del tipo di macchina e al prezzo corrispondente per il tipo di attività svolta e in numero non inferiore alle ore 2.
Art. 7.3. Termini di consegna
- Noli e forniture: dovranno essere forniti nella precisa località e nell’ora indicata nell’ordine, che normalmente sarà emesso con un preavviso di 12 ore. In casi di emergenza detto preavviso potrà essere ridotto.
- Servizio neve e antigelo: vedasi più avanti.
Art. 8. RITARDO NELLE SOMMINISTRAZIONI E PENALI RELATIVE
Art. 8.1. Disposizioni generali
In caso di ritardo nell'inizio del servizio, nella fornitura di mezzi d'opera e nella consegna dei materiali, senza altro avviso, la D. S. potrà provvedere direttamente a mezzo di altre Ditte e verranno addebitate all'Appaltatore le maggiori spese.
Il materiale consegnato in ritardo potrà essere rifiutato e dovrà essere in tal caso allontanato a cura e spese dell'Appaltatore.
Durante l'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto è assolutamente vietato all'Impresa ricorrere all'impiego e prestazioni di mano d'opera del personale alle dirette dipendenze della Provincia di Monza e della Brianza.
Art. 9. RICHIESTA DI INTERVENTO IMMEDIATO
Gli interventi di emergenza relativi al servizio neve e antigelo, dovranno iniziare immediatamente e senza indugio, con la massima celerità, e l’impresa dovrà organizzare uomini e mezzi per assolvere ai compiti derivanti dal servizio oggetto dell’appalto.
Possono essere richiesti mediante telefono, fax o e-mail:
1. Il sopralluogo immediato del tecnico.
2. L’intervento immediato di sgombraneve e antigelo.
Per ogni ora di ritardo non giustificato nella partenza dello spartineve o dei mezzi spargisale, da conteggiarsi dal momento in cui si verifica la necessità del servizio e con la tolleranza di un’ora, verrà applicata una penale di € 200,00 (Euro duecento/00).
Qualora a causa di tardivo o inadeguato intervento imputabile a negligenza dell’impresa assuntrice, si verifichi la chiusura al transito di una tratta di strada Provinciale compresa nel REPARTI oggetto dell’appalto, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni ora o frazione di ora di interruzione del transito.
Qualora l’Appaltatore fosse impedito all’uscita e/o intervento da guasti delle attrezzature, sarà applicato, per ogni mezzo di cui è stato richiesto l’intervento senza che sia avvenuto, una penale pari al costo orario per il numero di ore che avrebbe dovuto lavorare. La reiterazione di tardive o omesse prestazioni inerenti il servizio neve e antigelo, costituisce grave inadempienza per la quale si potrà procedere alla risoluzione contrattuale.
Art. 10. ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI
In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2) contratto di appalto;
3) capitolato d’oneri;
4) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali.
Art. 11. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - RITENUTE DI GARANZIA
Con riferimento all'art. 75 del D. Lgs. 163/06, il concorrente è tenuto a corredare la propria offerta, in sede di gara, di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo del servizio ivi compresi gli oneri della sicurezza, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata con le modalità precisate dalla normativa.
L’aggiudicatario è tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una garanzia fidejussoria pari a un decimo dell'ammontare netto contrattuale, salvo eventuale integrazione, in relazione a quanto disposto all’articolo 113, comma 1 del D. Lgs. 163/06.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Per procedere alla stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa l’aggiudicatario è tenuto a fornire alla stazione appaltante, entro 10 giorni dalla richiesta inviata via fax, la documentazione che sarà ivi indicata. In caso di inadempimento di tale obbligo l’Amministrazione provvederà a escutere la suddetta cauzione per il suo intero importo, salvo il caso fortuito o l’impossibilità dovuta a forza maggiore.
Detta garanzia può essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituti autorizzati oppure da intermediari finanziari autorizzati in base alle norme vigenti, completa di firma autenticata del fidejussore o del soggetto in possesso dei poteri del fidejussore, intestata, quale Ente garantito, alla stazione appaltante e contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante beneficiaria.
Le cauzioni, provvisoria e definitiva, saranno svincolate secondo le modalità di cui agli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163.
La cauzione definitiva continuerà comunque a restare, in tutto o in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per eventuali occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti, ivi compresi, in particolare, gli eventuali crediti degli enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d'opera.
Art. 12. DISPOSIZIONI GENERALI
In caso di ritardo nell'inizio dello svolgimento del servizio, sarà applicata una penale non inferiore al 2% per ogni giorno di ritardo sull’intera prestazione effettuata con ritardo, ferma restando la possibilità per la D.S. di applicarla in misura maggiore quando la prestazione si riferisca a interventi o forniture connessi con la sicurezza della circolazione. Per le prestazioni non effettuate, che siano o no affidate ad altra Ditta, sarà applicata, oltre all’addebito delle maggiori spese, una penale del 10 % sulla prestazione non effettuate, ferma restando la possibilità di procedere alla “risoluzione contrattuale” nei casi previsti dalla normativa.
Per i servizi neve ed antigelo, qualora il mezzo non si presentasse ad effettuare il collaudo od il servizio entro i termini stabiliti nei relativi articoli del presente C.S.d’A., sarà applicata ogni volta una penale pari ad una frazione del compenso stagionale da stabilirsi ad insindacabile giudizio della Direzione del servizio, fino ad un massimo pari al compenso stagionale per ogni mezzo interessato dal ritardo.
Durante l'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto di manutenzione è assolutamente vietato all'Impresa ricorrere all'impiego e prestazioni di mano d'opera del personale alle dirette dipendenze della Provincia di Monza e della Brianza.
Art. 13. MODALITÀ DI ESECUZIONE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
Il servizio deve essere svolto a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare, per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto dal D.lgs. 09/04/2008, n. 81.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.
L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo in cui ha sede l’ufficio di Direzione del servizio.
L'Appaltatore deve altresì preporre alla direzione del cantiere, quale responsabile dell'esecuzione, un professionista regolarmente iscritto all'albo professionale, con qualifica professionale compatibile con la tipologia del servizio da espletare.
Resta convenuto che l'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa del servizo sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro essere promossa.
Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e le attività necessarie per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 13, con particolare riferimento:
- Alla predisposizione e consegna entro sette giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio del servizio, del piano operativo contenente tutti i procedimenti di lavoro che l’impresa dovrà compiere per lo svolgimento del servizio appaltato. In particolare il piano operativo dovrà dettagliare in maniera particolareggiata tutte le operazioni di carico e scarico delle macchine operatrici, il loro rimessaggio, i procedimenti che ciascun operatore dovrà seguire per svolgere le mansioni di competenza e tutto quanto si rende necessario riportare per dettagliarne ciascun processo di lavoro da eseguirsi per lo svolgimento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio.
- All’organizzazione razionale del servizio tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all’ambiente e ai residenti delle zone interessate;
- All’obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta, i cui diritti di discarica s’intendono compensati nei prezzi unitari d’appalto.
Art. 14. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'eventuale affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. Art. 118 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, tenendo presente che, in relazione a quanto disposto dal comma così modificato, la quota subappaltabile della prestazione unica non può essere superiore al 30% dell’importo contrattuale.
In particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 118 sopra richiamato, l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti:
a) i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera all’atto dell’affidamento, debbono indicare “le attività facenti parte del servizio che intendono subappaltare o concedere in cottimo” (comma 2, punto 1 dell’art. 118 – D. Lgs. 163/06);
b) l’aggiudicatario deve provvedere “al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni”;
c) dal contratto di subappalto deve risultare che l’impresa ha praticato per le prestazioni “affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento” (comma 4 dell’art. 118).
d) se nel bando di gara l’amministrazione ha indicato che non corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti, “è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”;
e) “al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’appaltatore “ deve trasmettere “altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice Contratti Pubblici in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38” del D. Lgs. 163/06;
f) l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, le certificazioni di cui all’art. 118, comma 2 punto 3, e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio” (comma 8 dell’art. 118).
g) l’impresa subappaltatrice deve dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione indicati nel D.P.R. 25/01/2000,
n. 34 art. 31, da comprovare con la documentazione richiamata all’art. 18 del medesimo D.P.R.
h) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o cottimo alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 575/65 e s.m.i.
i) l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 118, 6bis, 7, 9, 10 del D. Lgs. 163/06.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’ impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente d’importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l’ incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’ importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni
E’ fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l’ esecuzione dell’ appalto, il nome del sub-contraente, l’ importo del contratto, l’ oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Ai fini dell’ applicazione dei commi precedenti , le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) L’ affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici
Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione del Servizio, anche attraverso l'Ispettorato del lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, il responsabile del procedimento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per l’eliminazione dell’inadempienza.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, l'Appaltante applica, una penale corrispondente al 5% del corrispettivo oggetto dell’inadempienza.
Qualora l'Appaltatore continui a non provvedere all’eliminazione del subappalto, l'Appaltante provvede a segnalare l'inadempienza all'Autorità competente riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di dichiarare risolto il contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendendo il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l'Appaltatore possa fare opposizione di sorta.
Nella eventualità di risoluzione o di esecuzione d’ufficio per effetto del persistere dell’inadempienza, la penale del 5% viene applicata all’intero corrispettivo dell’appalto.
L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
Art. 15. CONSEGNA DEL SERVIZIO - SOSPENSIONE PARZIALE DEL SERVIZIO
La Stazione Appaltante si riserva di consegnare il servizio in xxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx del contratto d'appalto.
La Stazione Appaltante si riserva di consegnare il servizio nelle ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 4 del decreto legislativo 08/08/1994, n. 490 (disposizioni attuative della legge 17/1/94, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia) testo vigente anche in assenza delle informazioni concernenti la sussistenza o meno delle cause di divieto o di sospensione.
Si precisa che il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 30 gg dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del d.lgs. 163/06, salvo motivate ragioni d’urgenza che non consentano all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.
Art. 16. INSTALLAZIONE, GESTIONE E CHIUSURA DEL CANTIERE - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.
Nell'installazione e nella gestione dell’appalto l'Appaltatore è tenuto a osservare le norme del decreto legislativo n. 81/2008, le norme del regolamento edilizio e di igiene, le altre norme concernenti servizi e spazi di uso pubblico dei Comuni ove si svolge il servizio, e le norme vigenti relative all’omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e obblighi seguenti, da ritenersi compensati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:
- l’obbligo di assicurare a spese dell’impresa il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati, anche temporaneamente, durante l’esecuzione dell’appalto, provvedendo all’uopo con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure realizzando d’accordo con la Direzione del servizio eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti
- la fornitura e posa in opera delle segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e segnali luminosi, nei tratti stradali interessati dal servizio, lungo i quali il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele. Dette segnalazioni, ovvero detti piani di segnalamento, corrisponderanno ai tipi prescritti dal D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (NCDS) e suo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.92 n. 495, nonchè alle schede di segnalamento approvate con X.X.XX.XX. 10/07/2002;
- le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell’appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla Direzione del servizio;
- l’obbligo di mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell’appalto, rimanendo l’Appaltatore stesso responsabile di tutte le conseguenze che l’Amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso stesso;
- la riparazione dei danni di qualsiasi genere;
- il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dell’appalto, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni l’Amministrazione appaltante e il suo personale;
- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.lgs n. 81/2008.
Art. 17. ASSICURAZIONI
È onere e spesa dell'Appaltatore, da ritenersi anch'esso compensati nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento dell'Appaltante, di polizze relative all'assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" s’intendono compresi i rappresentanti dell'Appaltante, della Direzione del servizio e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo. E’ altresì compensato nel corrispettivo di appalto l’onere e la spesa per la stipulazione della polizza C.A.R.
Le polizze di cui al precedente comma devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino alla conclusione del contratto; devono essere esibite all'Appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.
Il massimale per l’assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante, verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto, a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti (C.A.R.) è pari a 3.000.000,00 mentre il massimale contro la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) è pari a 3.000.000,00 Euro.
Art. 18. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO
In relazione a quanto disposto dall’articolo 5 del D.L. 28/3/1997, n. 79, convertito in legge 28/5/1997, n. 140, non è consentita la corresponsione di anticipazione sul prezzo d’appalto.
L’Ente Appaltante provvederà al pagamento del servizio oggetto del presente capitolato come segue:
1) durante la stagione invernale, per le corse di sgombero neve e trattamento antighiaccio, verranno emessi: il 1° pagamento entro il 31 del mese di gennaio per il servizio eseguito a tutto il 31dicembre 2014;
il 2° pagamento entro il mese di aprile per il servizio eseguito a tutto il 31 marzo 2015;
2) il conto finale sarà redatto entro il bimestre giugno-luglio dell’anno 2015 con relativa emissione
del certificato di regolare esecuzione, nel caso in cui gli importi da liquidare siano superiori al finanziamento in atto, come riportato al cap. 3, comma 3.
Il servizio sarà contabilizzato e liquidato con l’applicazione dei prezzi riportati nell’elenco prezzi allegato facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato, al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla scorta di apposito bollettario da fornire.
La contabilizzazione del servizio e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi posti a base d'asta al netto del ribasso contrattuale;
I prezzi unitari compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i servizi a misura, tutte le spese per forniture, sale utilizzato per gli spargisale lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per svolgere il servizio a perfetta regola d'arte. Si intende compreso nei prezzi stessi ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi unitari allegato al presente Capitolato. Sono esclusi gli oneri per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sui cantieri fissi e mobili previste dai D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, compensati a corpo al termine del servizio stagionale e non soggetti a ribasso di gara.
Eventuali ulteriori oneri aggiuntivi per attuazione di specifiche e particolari procedure di sicurezza saranno liquidati attingendo da apposito elenco prezzi unitari per lavorazioni e apprestamenti in materia di sicurezza, nell’ambito dell’importo massimo previsto contrattualmente per gli oneri della sicurezza.
I soli oneri e spese per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione generali, di cui al D. Lgs. 81/2008 e s’intendono compresi nelle spese generali di Impresa e quindi già compensati nel corrispettivo di appalto.
I prezzi unitari, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.
Art. 19. PREZZI UNITARI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Come precisato al precedente articolo, per la contabilizzazione dei servizi a misura, i prezzi unitari da applicare sono quelli riportati nell'elenco prezzi con l'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara nel caso di
aggiudicazione al ribasso; nel caso di aggiudicazione con offerta di prezzi unitari, i prezzi unitari da applicare sono quelli offerti dall’Appaltatore in sede di gara.
I prezzi unitari di tali elenchi vanno anche utilizzati (sempre con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara o al netto nel caso di offerta di prezzi unitari) per eventuali varianti, aumenti o diminuzioni, che vanno contabilizzati a misura, o anche nel caso in cui dovessero trovare applicazione i disposti dell’articolo relativo alla risoluzione del contratto o all’esecuzione d'ufficio.
Art. 20. CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, ECONOMICA E FINANZIARIA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO NEVE E ANTIGELO
Per l’espletamento del servizio neve e antigelo di cui agli artt. 16, 17 e 18 del presente CSA, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, l’Appaltatore dovrà dimostrare i seguenti requisiti minimi di:
a) capacità finanziaria ed economica
- Dichiarazione (a pena d’esclusione) dell’importo complessivo relativo ai servizi di sgombraneve e trattamento antighiaccio, realizzati negli ultimi tre esercizi, pari almeno all’importo dell’appalto.
-
b) capacità tecnica e professionale dell’appaltatore
- Presentazione dell’elenco, finalizzato alla verifica dell’importo di cui al punto a) comma 1, dei principali servizi di sgombraneve e trattamenti antighiaccio, per un importo pari almeno a quelli oggetto di appalto, prestati negli ultimi tre anni, con l’indicazione del dettaglio dei singoli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
- Elenco dei mezzi e delle attrezzature ( corredato con relativi numeri di targa o di matricola) relativi al Servizio neve e antigelo del presente capitolato che l’Impresa deve mettere a disposizione, nella misura indicata nella tabella 1 art.22.
- Dichiarazione di quanti siano nella disponibilità dell’appaltatore e regolarmente omologati per la circolazione su strada come mezzi d’opera e quanti in fase di noleggio, acquisizione e regolarizzazione;
- Dichiarazione dei mezzi e delle attrezzature con marchio CEE (limitatamente a lame sgombraneve e spandisale),
- il numero medio annuo di dipendenti dell’appaltatore e il numero dei responsabili negli ultimi tre anni;
I requisiti di cui al presente articolo potranno essere resi con dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Art. 21. PREZZO CHIUSO
Ai sensi dell’art. 115, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 al presente appalto non si applica la revisione prezzi, fatte salve le eventuali deroghe previste nello stesso articolo.
Art. 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
E’ facoltà dell’Amministrazione Appaltante di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006,:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto negli articoli precedenti;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Appaltante nei modi e nei termini previsti dal Regolamento n. 207/2010 con le modalità precisate con il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 09/04/2008,
n. 81 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile del Servizio Gestione Manutenzione Strade;
d) nei casi di cui all’art. 135 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno. Nella medesima comunicazione è indicata la data nella quale avrà luogo l'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori e la redazione dell’inventario degli oggetti di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto (art. 139 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163).
Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore del Servizio e l'Appaltatore o suo rappresentante secondo quanto previsto dall'art. 136 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, e, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Appaltante medesimo per l’eventuale riutilizzazione e alla determinazione del relativo costo.
A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore.
Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell’Appaltatore, è comunicato per ogni altro effetto all’Appaltatore medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario a cura dell'Appaltante.
La Stazione Appaltante procede alla formale immissione della nuova Impresa nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento.
L'Appaltatore inadempiente è tenuto ad eseguire a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento.
All'atto dell’immissione formale nel possesso del cantiere dopo l'aggiudicazione all'Impresa che deve provvedere al completamento dei lavori, si verbalizza definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’impresa inadempiente e con l’impresa subentrante o, in assenza della prima, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all'Impresa subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.
Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Appaltante:
1) nel caso in cui non sia possibile affidare l’appalto al secondo miglior offerente, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, sino al quinto migliore offerente, per la stipulazione di un nuovo contratto per il completamento dei lavori nei casi previsti nell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
2) saranno posti a carico dell’Appaltatore inadempiente medesimo:
a) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall’aggiudicazione a suo tempo effettuata all’Appaltatore inadempiente;
b) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
c) L’eventuale maggiore onere per l’Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi di eventuali mutui, dell’eventuale documentato danno conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data contrattualmente prevista.
Art. 23. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
Capitolato d’oneri ed elenco prezzi unitari
Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo presentato dall’impresa aggiudicataria
Art. 24. SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore:
tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto
Quelle per gli eventuali altri atti concernenti l’esecuzione del contratto stesso ivi compresa l’imposta di bollo fin dall’origine per ogni foglio ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte prima allegata al DPR 642/72 e s.m.i., nonchè il pagamento dell’imposta di bollo ove prevista dalla legge.
A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Appaltante.
CAPITOLO II
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NEVE E ANTIGELO
Art. 25. DISPOSIZIONI GENERALI
Le prestazioni di sgombraneve, di spargisale del piano viabile di cui trattasi, comprendono tutte le opere, noleggi e forniture necessarie per mantenere il piano viabile e le relative pertinenze delle strade provinciali appartenenti al
territorio della Provincia di Monza in perfetto stato di conservazione e comunque tutti quegli interventi atti a garantire le condizioni di sicurezza del transito sulle strade.
Per la loro organizzazione l'Impresa Appaltatrice, prima dell’inizio della stagione invernale proporrà la sua organizzazione di uomini e mezzi per assolvere ai compiti derivanti dal servizio oggetto del presente appalto, che sarà sottoposta a verifica e successiva approvazione.
Le prestazioni consistono essenzialmente in tutti gli interventi atti a mantenere percorribile le strade provinciali con la necessaria sicurezza, osservando in particolare:
1) di mantenere costantemente la sede stradale sgombra dalla neve e dal gelo durante il periodo contrattuale;
2) di rimuovere lo strato nevoso su piazzole, eseguiti sia a mano sia con mezzi meccanici, secondo le regole dell'arte;
3) di provvedere alla sorveglianza giornaliera della strada con l'obbligo di comunicare al personale della Direzione di Contratto tutte le particolarità afferenti allo stato di consistenza delle strade e sue pertinenze, nonchè le situazioni del traffico;
4) di provvedere alla pulizia del piano viabile e pertinenze stradali, rimuovendo tutte le materie minute, sabbione o sale di qualsiasi specie, depositatesi sul piano viabile e sulle pertinenze stradali;
5) di provvedere allo smaltimento rapido delle acque meteoriche in modo da eliminare il loro ristagno sia sulla strada sia nei fossi, a seguito della presenza di materiale antigelo sparso e di neve, con eventuale taglio del margine laterale nevoso;
6) di provvedere al trasporto dalle piazzole o da altro luogo di deposito lungo la strada dei materiali occorrenti, sale, salgemma, ecc., e spargimento di detti materiali;
7) di apporre segnaletica verticale di proprietà dell'Impresa Appaltatrice e/o dell'Amministrazione Appaltante a seguito d’interruzioni per danni alla strada od altro;
8) di sbarrare con cartelli e limiti invalicabili, come previsto dal C.d.S., la sede stradale quando la stessa viene chiusa al transito con ordinanza;
9) di ammannire presso i depositi di cantiere il cloruro di sodio (sale) e/o salgemma e/o cloruro di calcio liquido depositato in cisternette da 1 metro cubo, nelle quantità minime di cui alla tabella 1 del presente capitolo, per uso antigelo in più riprese, e di dotare gli autocarri con i seguenti carichi minimi per ogni singolo intervento.
Il servizio neve verrà eseguito con sgombraneve a lama applicata anteriormente ad autocarri e/o trattori regolarmente omologati come macchine operatrici, il servizio antigelo con spanditori automatici montati su autocarro anch’essi omologati e collaudati. Il compenso del servizio comprende anche gli oneri concernenti l’utilizzo della pala caricatrice o muletto, da utilizzarsi per le operazioni di carico, sugli spanditori, del sale o salgemma o cloruro di calcio liquido.
Art. 26. DOTAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEZZI SGOMBRANEVE E SPANDISALE
Il servizio sgombraneve e di spandisale sarà eseguito mediante l'impiego di mezzi forniti dall'Impresa Appaltatrice, siano essi di spinta di adeguata potenza oppure di mezzi speciali rotativi (frese, turbine), di pale meccaniche, di ruspe e di automezzi sufficienti per il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. Lo spargimento di sale e/o salgemma o cloruro di calcio liquido, dovrà essere eseguito con mezzi idonei.
Gli autoveicoli, le macchine agricole e le macchine operatrici impiegate negli interventi di cui al presente appalto devono essere perfettamente funzionanti, dichiarati idonei alla circolazione nel loro assetto operativo dall’ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed essere regolarmente revisionati.
Nel caso di dimensioni in sagoma o massa superiori ai limiti previsti di legge, dovrà essere acquisita l’autorizzazione per il transito eccezionale al competente ufficio dell’Amministrazione Provinciale, che vi provvederà a semplice richiesta della ditta appaltatrice.
Non sono ammesse macchine agricole prive di idonea cabina di guida né dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti dalla legge.
Ciascun veicolo deve essere attrezzato in modo da assicurare la miglior efficienza dell’intervento.
Eventuali anomalie degli stessi non riscontrabili al momento della presa in carico del lavoro e comunque imputabili all'Impresa Appaltatrice, vedranno la stessa provvedere alla loro sostituzione immediata, integrando un altro mezzo entro 2 giorni, previa comunicazione scritta da parte della Direzione di Contratto.
Tutte le operazioni concernenti il carico della sabbia, del salaccio e di eventuali additivi dai depositi e dalle piazzole di sosta ed al relativo spargimento sul piano viabile sono a totale carico dell'Impresa Appaltatrice e comprese nei prezzi unitari in elenco allegato al presente Capitolato.
Inoltre i prezzi concernenti il servizio antigelo comprendono anche la fornitura del sale e/o salgemma e/o cloruro di calcio liquido.
Il sale e salgemma e cloruro di calcio sarà sottoposto a controlli sia preliminari sia di accettazione (in corso d'opera). In caso di utilizzo di prodotti difformi dal sale e salgemma sarà applicata una penale relativamente a quelle partite che si sono verificate non rispondenti ai requisiti del presente capitolato.
Inoltre la D.S., in particolari condizioni atmosferiche, si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di disporre l’utilizzo di additivi atossici, scioglitori di ghiaccio e di neve, del tipo MELTED ICE o equivalenti, in aggiunta al sale e salgemma. In quest’ultimo caso dovranno rispettarsi le percentuali di additivo sull’intera miscela così come elencate nell’elenco prezzi allegato al presente capitolato e la Ditta appaltatrice dovrà presentare alla D.S. la scheda tecnica di non tossicità del prodotto. Qualora la D.S. disponesse l’utilizzo dei suddetti additivi e la Ditta appaltatrice non osservasse tale disposizione, accertabile attraverso l’analisi di laboratorio delle campionature prelevate dal personale dell’Ente e/o dal riscontro visivo da parte del personale addetto dell’Ente, dovendosi utilizzare solo ed esclusivamente additivi di colore blu o giallo fluorescente, sarà applicata una penale pari relativamente a quelle partite che fossero non rispondenti a quanto innanzi descritto.
TABELLA 1
CONSISTENZA REPARTO A
SP | REPARTO | Zona | Dal Km | Al Km | Lungh | Comuni attraversati |
6 DIR | A | 420 | 27,600 | 28,000 | 0,400 | Carate Xxxxxxx. |
6 VAR | A | 410 | 15,900 | 16,270 | 0,370 | Monza, Lissone. |
6 | A | 410 | 17,663 | 19,750 | 2,087 | Vedano Al Lambro. |
6 | A | 410 | 21,643 | 22,500 | 0,857 | Macherio, |
6 | A | 420 | 22,500 | 25,150 | 2,650 | Sovico, Albiate. |
6 | A | 420 | 25,150 | 26,053 | 0,903 | Carate Brianza. |
6 | A | 420 | 27,061 | 32,392 | 5,331 | Carate Brianza, Xxxxxx Xxxxxxx. |
10 | A | 430 | 0,985 | 1,060 | 0,075 | Ceriano Laghetto. |
11 | A | 420 | 0,800 | 1,000 | 0,200 | Seregno. |
11 | A | 420 | 1,750 | 2,065 | 0,315 | Carate Brianza. |
44 BIS | A | 410 | 5,925 | 6,375 | 0,450 | Limbiate. |
44 BIS | 6,870 | 7,047 | 0,177 |
44 BIS | A | 410 | 7,407 | 9,555 | 2,148 | Bovisio Masciago. |
44 BIS | A | 430 | 13,490 | 14,707 | 1,217 | Barlassina. |
44 BIS | A | 430 | 14,707 | 18,974 | 4,267 | Lentate Sul Seveso. |
102 | A | 420 | 1,000 | 5,108 | 4,108 | Giussano, Briosco. |
110 | A | 420 | 0,350 | 1,000 | 0,650 | Verano Brianza. |
110 | A | 420 | 1,500 | 2,342 | 0,842 | |
112 | A | 420 | 0,000 | 5,644 | 5,644 | Besana In Brianza, Xxxxxx. |
118 VAR | A | 430 | Strada consegnata il 21/10/09, cippi da posare, Km 0.600. | 0,600 | Barlassina. | |
118 | A | 430 | 1,000 | 3,193 | 2,193 | Cogliate. |
118 | A | 430 | 3,193 | 4,815 | 1,622 | Cogliate. |
118 | A | 430 | 5,040 | 7,090 | 2,050 | Cogliate. |
119 | A | 410 | 7,250 | 7,595 | 0,345 | Nova Milanese. |
131 VAR | A | 410 | Da intersezione via Bezzecca a Muggiò, ad intersezione xxx Xxxxxxx x Xxxxxx | 0,000 | Xxxxxx, Desio. | |
132 | A | 410 | 1,765 | 3,163 | 1,398 | Desio. |
133 DIR | A | 430 | 0,000 | 0,537 | 0,537 | Lazzate. |
133 DIR | A | 430 | 0,537 | 0,764 | 0,227 | Misinto. |
133 DIR | A | 430 | 0,764 | 1,830 | 1,066 | Lazzate e Misinto. |
133 | A | 430 | 6,554 | 8,175 | 1,621 | Ceriano Laghetto. |
133 | A | 430 | 8,175 | 8,466 | 0,291 | Cogliate. |
133 | A | 430 | 9,188 | 9,936 | 0,748 | Cogliate. |
133 | A | 430 | 9,936 | 10,460 | 0,524 | Misinto. |
133 | A | 430 | 11,260 | 11,528 | 0,268 | Misinto. |
133 | A | 430 | 12,212 | 13,654 | 1,442 | Lazzate. |
134 | A | 430 | 5,670 | 10,580 | 4,910 | Ceriano Laghetto. |
135 | A | 420 | 8,500 | 9,900 | 1,400 | Albiate. |
151 | A | 410 | 1,900 | 2,222 | 0,322 | Monza, Muggiò. |
151 | A | 410 | 8,465 | 9,314 | 0,849 | Cesano Maderno, Desio. |
152 DIR | A | 430 | 0,000 | 1,630 | 1,630 | Misinto. |
152 VAR | A | 430 | 0,000 | 2,022 | 2,022 | Misinto. |
152 | A | 430 | 0,000 | 1,896 | 1,896 | Lentate Sul Seveso. |
152 | A | 430 | 1,896 | 2,107 | 0,211 | Lazzate. |
152 | A | 430 | 2,107 | 2,590 | 0,483 | Misinto. |
152 | A | 430 | 4,116 | 4,563 | 0,447 | Misinto. |
152 | A | 430 | 4,653 | 5,685 | 1,032 | Cogliate. |
152 | A | 430 | 5,685 | 5,833 | 0,148 | Misinto. |
155 VAR | A | 420 | 0,000 | 0,650 | 0,650 | Veduggio Con Colzano. |
155 | A | 420 | 0,473 | 2,900 | 2,427 | Carate Brianza. |
155 | A | 420 | 2,900 | 9,203 | 6,303 | Briosco, Veduggio Con Colzano. |
173 | A | 410 | 3,544 | 5,345 | 1,801 | Bovisio Masciago, Desio. |
173 | A | 410 | 8,420 | 13,558 | 5,138 | Macherio. |
174 DIR | A | 430 | 0,000 | 2,463 | 2,463 | Lentate Sul Seveso. |
174 VAR | A | 430 | 0,000 | 1,140 | 1,140 | Lentate Sul Seveso. |
174 | A | 430 | 0,000 | 2,960 | 2,960 | Lazzate. |
174 | A | 430 | 2,960 | 4,452 | 1,492 | Lentate Sul Seveso. |
174 | A | 430 | 5,250 | 6,798 | 1,548 | |
221 | A | 430 | 1,647 | 2,500 | 0,853 | Meda. |
221 | A | 430 | 2,500 | 3,679 | 1,179 | Lentate Sul Seveso. |
234 | A | 410 | 1,100 | 2,220 | 1,120 | Vedano Al Lambro, Biassono. |
527 | A | 410 | 3,200 | 5,900 | 2,700 | Nova Milanese. |
527 | A | 410 | 6,300 | 8,145 | 1,845 | Varedo |
527 | 8,290 | 8,500 | 0,210 | |||
527 | A | 410 | 8,145 | 8,290 | 0,145 | Bovisio Masciago. |
527 | 8,500 | 9,200 | 0,700 | |||
527 | A | 410 | 9,200 | 12,840 | 3,640 | Limbiate. |
TOT KM REPARTOA | 103,287 |
Consistenza minima di mezzi attrezzature e sale che l’Appaltatore deve mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio per il REPARTO A. | ||||||
n.18 mezzi idonei | n. 6 Autocarri o | |||||
Consistenza | per sgombraneve di | mezzi idonei per | N. 4 Pala | Fornitura | sale | |
strade REPARTO | cui almeno 10 pale | Spandisale alcuni | caricatrice | sfuso o | in | |
gommate dotate di | dei quali dotati di | sacchi | ||||
catene | gancio posteriore | |||||
idoneo al traino | ||||||
~ Km. 103,287 | n. 18 sgombraneve, | lame | n. 6 Spandisale, | x.xx 2.000 di sale | ||
CONSISTENZA REPARTO B
SP | REPARTO | Zona | Dal Km | Al Km | Lungh | Comuni attraversati |
2 | B | 520 | 0,520 | 1,615 | 1,095 | Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx. |
0 | X | 520 | 3,595 | 6,120 | 2,525 | |
2 | B | 520 | 7,340 | 10,200 | 2,860 | |
2 | B | 530 | 10,200 | 14,986 | 4,786 | |
3 | B | 520 | 14,714 | 15,217 | 0,503 | Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx. |
0 | B | 520 | 15,217 | 17,460 | 2,243 | |
3 | B | 520 | 23,040 | 27,000 | 3,960 | |
3 | B | 530 | 27,000 | 29,711 | 2,711 | |
7 | B | 510 | 0,000 | 5,213 | 5,213 | Arcore, Lesmo. |
13 DIR | B | 520 | 5,054 | 7,177 | 2,123 | Agrate Xxxxxxx, Xxxxxxxx |
00 | X | 520 | 1,525 | 7,180 | 5,655 | Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx |
00 | X | 520 | 2,076 | 2,610 | 0,534 | Agrate Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx. |
00 | X | 510 | 8,150 | 9,485 | 1,335 | |
45 | B | 510 | 0,000 | 4,384 | 4,384 | Villasanta, Arcore, Vimercate. |
57 | B | 520 | 0,000 | 2,938 | 2,938 | Bellusco, Ornago. |
58 | B | 510 | 19,810 | 20,200 | 0,390 | Villasanta, Arcore, Usmate Xxxxxx. |
58 | B | 510 | 23,155 | 25,353 | 2,198 | |
60 | B | 520 | 0,000 | 2,368 | 2,368 | Arcore, Villasanta, |
Monza. | ||||||
121 | B | 520 | 8,720 | 10,781 | 2,061 | Agrate Brianza (capoluogo ed Omate), Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx. |
000 | X | 520 | 15,633 | 17,677 | 2,044 | |
135 | B | 510 | 0,907 | 7,716 | 6,809 | Arcore, Lesmo (Peregallo), Triuggio, Albiate. |
136 | B | 530 | 0,000 | 2,626 | 2,626 | Bernareggio, Xxxxx Xxxxxxxxx. |
000 | X | 510 | 0,000 | 6,610 | 6,610 | Lesmo, Correzzana, Besana In Brianza. |
156 | B | 530 | 0,000 | 3,600 | 3,600 | Bellusco, Sulbiate, Mezzago. |
176 | B | 520 | 5,135 | 9,866 | 4,731 | Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx. |
000 XXX | X | 510 | 0,000 | 1,232 | 1,232 | Bellusco, Sulbiate, Aicurzio, Bernareggio, Carnate, Usmate Velate. |
177 | B | 530 | 0,000 | 7,438 | 7,438 | Bellusco, Sulbiate, Aicurzio, Bernareggio, Carnate. |
177 | B | 510 | 7,950 | 8,880 | 0,930 | Usmate Xxxxxx. |
177 | B | 510 | 10,850 | 13,860 | 3,010 | Usmate Xxxxxx. |
178 | B | 530 | 0,212 | 6,614 | 6,402 | Roncello, Busnago, Cornate. |
200 | B | 520 | 0,870 | 1,742 | 0,872 | Concorezzo, Xxxxxx Xxxxxxx, Vimercate, Burago Di Molgora. |
200 | B | 520 | 1,958 | 3,773 | 1,815 | |
207 | B | 2,660 | 4,871 | 2,211 | ||
208 | B | 520 | 0,996 | 1,500 | 0,504 | Brugherio. |
209 | B | 520 | 2,365 | 2,605 | 0,240 | Brugherio. |
211 | B | 520 | 0,000 | 2,575 | 2,575 | Burago Di Molgora, Ornago. |
215 | B | 520 | 0,500 | 6,854 | 6,354 | Vimercate, Burago Di Molgora, Xxxxxx Xxxxxxx (Omate), Caponago. |
217 | B | 520 | 0,920 | 1,710 | 0,790 | Concorezzo, Villasanta. |
233 | B | 530 | 0,000 | 2,341 | 2,341 | Sulbiate, Mezzago. |
235 | B | 510 | 0,000 | 1,482 | 1,482 | Usmate Xxxxxx. |
342 DIR | B | 510 | 8,350 | 9,650 | 1,300 | Usmate Xxxxxx. |
TOT KM REPARTO B | 115,798 |
Consistenza minima di mezzi attrezzature e sale che l’Appaltatore deve mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio per il REPARTO B. | |||||
n.18 mezzi idonei per | n. 6 Autocarri o | ||||
Consistenza strade | sgombraneve di cui | mezzi idonei per | n. 4 Pala caricatrice | Fornitura | |
REPARTO B | almeno 10 trattori o | Spandisale alcuni dei | sale sfuso | ||
pale gommate dotate d | quali dotati di gancio | o in | |||
catene | posteriore idoneo al | sacchi | |||
traino | |||||
~ Km. 116,178 | n. 18 lame sgombraneve, | n. 6 Spandisale, | x.xx 2.000 di sale | ||
Il personale utilizzato per la conduzione dei mezzi sgombraneve deve aver sostenuto dei corsi di specializzazione per la conduzione e utilizzo di mezzi sgombraneve.
Gli autocarri e i mezzi saranno forniti dall'Impresa e dovranno essere dotati di appositi adesivi dalle dimensioni da concordare, chiaramente visibili recanti il logo della Provincia di Monza e Brianza. Prima dell’inizio delle attività relative al servizio in appalto sarà predisposto dall’Appaltatore, e approvato dalla Direzione del Servizio, il piano operativo per lo svolgimento del Servizio, che dovrà vedere impegnati tutti i mezzi di cui alla precedente tabella.
Per esigenze di viabilità e prendendo atto delle carreggiate stradali sono da prevedere le seguenti larghezze lame neve da suddividere in parti uguali tra i due reparti saranno le seguenti:
36 lame di larghezza compresa tra i cm 320 e cm 350.
Per ogni lama sarà comunicata la destinazione delle strade di pertinenza.
Per esigenze di viabilità e prendendo atto delle carreggiate stradali, sono da prevedere le seguenti cubature degli spargisale con dispositivo di spandimento con piattello per una larghezza da un min. di cm 250 fino ad un max di cm 1000.
4 spandisale da mc 7
4 spandisale da mc 7
2 spandisale da mc 6 + 1 mc di cisternette fianco sale liquido.
2 spandisale da mc 7 + 1,5 mc di cisternette fianco sale liquido.
Ad ogni spandisale sarà assegnata una destinazione per le strade di propria pertinenza.
Prima dell’inizio del Servizio la Ditta appaltatrice comunicherà i nominativi degli incaricati e dei conducenti, il loro indirizzo ed il numero telefonico.
Il recapito dovrà trovarsi in località vicino al gruppo di strade da servire. Il numero telefonico dovrà corrispondere ad un apparecchio presenziato per tutto l'arco delle 24 ore.
La Ditta appaltatrice dovrà essere dotata di sede operativa provvista di telefono, fax, posta elettronica ubicata nel territorio della Provincia di Monza E Brianza o nelle Province ad essa limitrofe, dove stoccherà il sale e i mezzi adibiti per il servizio sgombero neve e spandisale.
La Ditta appaltatrice comunicherà inoltre il nominativo ed il numero telefonico di un incaricato il quale dovrà tenersi a disposizione quando sono prevedibili nevicate e per tutta la durata del servizio per assicurare anche con provvedimenti di emergenza la regolarità del servizio stesso.
Dopo la segnalazione dei nominativi e l'accettazione da parte dell'ufficio i mezzi dovranno essere dotati dei dispositivi di attacco e delle altre attrezzature per il servizio e dovranno essere disponibili, perfettamente attrezzati, prima dell’inizio del Servizio per le prove di collaudo e di idoneità al servizio. Dopo tale data, per i mezzi che non risultassero attrezzati da parte dell'Impresa Appaltatrice, la Direzione di Contratto provvederà a mezzo di altre Ditte addebitando all'Impresa ogni maggior onere oltre alle penalità previste.
La Ditta appaltatrice in sede di collaudo dei mezzi e attrezzi per il servizio antigelo e sgombraneve dovrà fornire alla Direzione di Contratto copia dei libretti di circolazione dei mezzi adoperati sui quali dovrà essere riportata espressa indicazione dell’omologazione con riferimento alla matricola/codice dell’attrezzo da utilizzare.
Il Servizio manutenzione strade segnalerà i nominativi degli addetti incaricati del controllo del servizio.
All'inizio delle nevicate e/o della presenza di gelo sulle strade i mezzi operativi dovranno essere predisposti per iniziare il servizio senza indugio a richiesta del personale provinciale e comunque entro un'ora dall'ordine, anche telefonico.
L'Impresa avrà l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di un'ora con mezzi e personale indicati nell'Ordine stesso, restando inteso a tale proposito, che, in caso di ritardato intervento e/o ridotta capacità di intervento rispetto alla quantità di mezzi ordinati, saranno applicate le penali di cui all’art. 8 del presente capitolato. Su ogni macchina operatrice di cui alla TABELLA 1, per ogni ora o frazione di ora di ritardo o per ogni mezzo mancante, dovendo l'Impresa Appaltatrice garantire in ogni momento della giornata quanto stabilito nel piano operativo.
L’applicazione delle penali non esime l'Impresa dal risarcimento di eventuali maggiori danni. Le suddette penali sono cumulabili.
In caso di gravi inadempienze si procederà alla risoluzione in danno del contratto d’appalto.
Per esigenze contabili le eventuali penali saranno detratte dal pagamento immediatamente successivo alla data di accertamento dell'inadempienza da parte dell'Impresa Appaltatrice.
Negli oneri e obblighi a carico della Ditta appaltatrice, già compensati con i prezzi unitari contrattuali, sono compresi:
- le segnalazioni luminose di ingombro e di servizio dei mezzi attrezzati sia con lame sgombraneve sia con spanditori compresi i relativi allacciamenti elettrici;
- la segnaletica stradale prescritta dal C.d.S. e Regolamento di attuazione;
- le analisi di laboratorio qualitative e quantitative della miscela sale/salgemma-additivo da utilizzare;
- il nolo di macchine operatrici, la fornitura ovvero l'uso ed il consumo degli attrezzi, degli utensili e degli arnesi di lavoro;
- la fornitura di olio idraulico di ottima qualità occorrente per il funzionamento delle pompe idrauliche di sollevamento delle lame sgombraneve;
- l'autorizzazione alla circolazione prescritta dalle vigenti disposizioni;
- l'assicurazione obbligatoria dei mezzi attrezzati sia per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi che per le persone trasportate ed addette alla manovra delle apparecchiature;
- l'omologazione, il collaudo e la manutenzione delle macchine ed attrezzature operatrici sia che risultino di proprietà dell'Impresa Appaltatrice;
- la corretta conservazione delle lame e degli spanditori di sale, pronti per l'uso;
- il personale idoneo, per numero e qualifica, allo svolgimento delle attività di che trattasi.
Il prezzo del servizio con sgombraneve e spanditore si intende per ora di impiego utile ed è comprensivo di ogni onere.
In aggiunta a tale prezzo sarà corrisposto all'Impresa un ulteriore compenso stagionale per ogni mezzo, soggetto al ribasso offerto in sede di gara.
Quest’ultimo compenso stagionale coprirà tutto il periodo/stagione in cui si possono verificare gelate e/o nevicate, per la continua reperibilità e disponibilità degli automezzi attrezzati per l’applicazione di sgombraneve a lama o per l’applicazione del cassone di spanditore automatico di sabbia e sale antigelo e le spese relative al noleggio, gestione, eventuale montaggio/smontaggio ed al mantenimento del dispositivo di radiolocalizzazione. Sarà riconosciuto a consuntivo, al termine della stagione invernale in quote proporzionali al servizio svolto secondo la seguente ripartizione:
- contabilità del servizio che non superi il 30% dell’importo contrattuale , compenso corrisposto per intero
- per una contabilità del servizio fino al 50% dell’importo contrattuale, compenso corrisposto al 50%
- per una contabilità del servizio fino al 80% dell’importo contrattuale, compenso corrisposto al 30%
- oltre l’80% del servizio non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo rispetto alle ore lavorate.
La quantità di sale e/o salgemma indicata nella Tabella 1 e ammannita presso i centri operativi dell’Ente appaltante dal responsabile del servizio è la minima indispensabile che la Ditta appaltatrice dovrà continuamente garantire per tutta la durata del servizio.
Alla scadenza della stagione invernale prevista contrattualmente, qualora il sale e/o salgemma fornito presso i Centri Operativi nelle quantità indicate nella Tab. 1 non dovesse essere utilizzato per assenza di interventi durante tutta la durata contrattuale, si procederà a contabilizzarlo con i prezzi unitari contrattuali indicati in elenco e rimarrà nella piena proprietà dell’Ente.
Art. 27. OMOLOGAZIONE
Tutti i veicoli utilizzati nello sgombraneve devono essere stati sottoposti ad accertamenti degli uffici Provinciali della Motorizzazione Civile sui dati di identificazione e sulla corrispondenza delle caratteristiche tecniche alle prescrizioni contenute nel codice della strada.
I veicoli, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie devono essere in possesso dei documenti attestanti l’omologazione del tipo.
Art. 28. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CON MEZZI SGOMBRANEVE E SPANDISALE
Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà e il diritto di effettuare, in qualunque momento, verifiche e controlli a campione sulla regolare esecuzione del servizio con il proprio personale; il personale stesso dovrà far risultare l’ora, le circostanze e le risultanze del controllo effettuato utilizzando l’apposita modulistica predisposta (verbale di verifica servizio), verbali questi ultimi che dovranno essere sempre tenuti disponibili e presenti nella documentazione riguardante la zona oggetto del controllo. Il personale potrà verificare a
campione anche le singole corse dei vari servizi riportate in apposita modulistica.
Qualora da tali verifiche risultino difformità rispetto ai documenti predisposti dalla Provincia di Monza e della Brianza per la contabilizzazione del servizio, il Direttore del Servizio applicherà le detrazioni del caso.
Si precisa che la verifica riguarderà anche la presenza del libretto buoni corse sul rispettivo mezzo in opera. Se tale verifica risulta negativa, il personale preposto dall’amministrazione appaltante, ha la facoltà di annullare la corsa in atto.
Il servizio sgombraneve e lo spargimento di sale e/o salgemma lungo la strada, dovrà essere eseguito di giorno e di notte, anche nei giorni festivi e non lavorativi, ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano, per garantire preventivamente e in ogni momento la sicurezza della circolazione stradale.
In ogni caso di necessità, e anche nei casi segnalati sia telefonicamente che per iscritto, anche dal personale dell'Amministrazione Appaltante, l'Impresa è tenuta ad intervenire nei giorni lavorativi, festivi e di notte, per eliminare incombenti pericoli e segnalarli, ad eseguire piccole operazioni di primo intervento (ad esempio apposizione di segnaletica stradale prevista dal C.d.S. in caso d’incidenti o altro).
L'Impresa ha comunque l'obbligo di prendere contatto immediato con il personale dell'Amministrazione che dovrà pertanto sempre essere informato sul servizio da svolgere e/o svolto. In ogni momento la strada dovrà essere perfettamente agibile, sgombra di neve, priva di scivolosità e ghiaccio.
Il servizio verrà eseguito curando di non arrecare danni alla sottostante superficie stradale, tantomeno alle proprietà private; in particolare per quanto riguarda lo sgombraneve si prescrive che la neve dovrà essere spazzata per una larghezza pari a quella della lama od a quella massima consentita dalla carreggiata stradale, vedi ART 25 TAB 1 o che comunque verrà stabilita dal personale incaricato dell'Amministrazione.
Le lame sgombraneve dovranno essere applicate sulla parte anteriore degli automezzi e tutte le opere necessarie per l'attacco delle lame stesse, nonchè la fornitura e l'installazione delle luci di prescrizione saranno effettuate a cura e spese dell'Impresa.
L'Impresa dovrà curare in particolare la perfetta efficienza di tutte le segnalazioni diurne e notturne in conformità delle norme previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
Gli oneri per il rientro a deposito dei mezzi sgombraneve, nonchè i percorsi effettuati a lama e fresa non operante e fuori dai tronchi stradali afferenti il servizio sono compresi nei compensi riconosciuti all'Impresa.
L’osservanza delle prescrizioni di Capitolato non limita né riduce la responsabilità dell'Impresa appaltatrice nell'esecuzione dei lavori.
La presenza in luogo di lavoro del personale del D.S. e di sorveglianza e l’eventuale approvazione di opere da parte dell'Amministrazione Appaltante per servizi da eseguirsi, non limitano o riducono tale piena e incondizionata responsabilità.
La velocità da osservare, durante il servizio sgombraneve e spargimento di sale e/o salgemma, dovrà essere mantenuta entro i limiti compatibili con le esigenze del servizio stesso, e con la necessità di non costituire intralcio alla circolazione stradale. Di norma la velocità degli automezzi addetti a tale servizio dovrà essere compresa fra un minimo di 5 Km/ora ed un massimo di 30 Km/ora.
L'Impresa Appaltatrice dovrà garantire lo spandimento di sale dai 15 grammi al metro quadro per antighiaccio, fino ai 30 grammi al metro quadro per giorni di neve.
L'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere alle segnalazioni lungo il tronco stradale mediante il collocamento di regolari cartelli indicanti eventuali pericoli e/o interruzioni di concerto con le forze dell'Ordine, provvedendo altresì ad istituire, all'occorrenza e tempestivamente, punti di sbarramento e guardiania con personale opportunamente dotato di mezzi telefonici per comunicazioni.
La D.S. segnalerà all'Impresa i nominativi dei Capi Cantonieri incaricati del controllo del servizio. Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice anche le segnalazioni a norma di legge, luminose e non, di ingombro e di servizio dei mezzi attrezzati sia con le lame sgombraneve che con spanditori.
Art. 29. DISPOSITIVI DI RADIOLOCALIZZAZIONE
Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi impiegati nel servizio, la ditta Appaltatrice è obbligata a dotare i propri mezzi di apposito dispositivo di radiolocalizzazione, la cui installazione, manutenzione e aggiornamento resta a cura e carico della Ditta Appaltatrice.
Resta inteso che l’Amministrazione Appaltante deve essere messa in condizioni che dai propri uffici possa utilizzare il software di gestione della flotta automezzi, accessibile 24 ore al giorno via internet, senza obbligo di installazione locale sui sistemi informatici della Provincia.
Per esigenze di continuità del sistema operativo di gestione del Servizio, il dispositivo di radiolocalizzazione dovrà essere mantenuto funzionante con continuità, durante tutto il periodo di validità dell’appalto.
Il soggetto appaltante si impegna a non effettuare rilevazioni di movimento dei veicoli durante i periodi esclusi dall’operatività del servizio. In tali periodi, dovranno essere assicurati i collegamenti necessari al fine esclusivo del mantenimento funzionale delle banche dati del sistema operativo di controllo (per esempio: la trasmissione quotidiana della posizione georeferenziata del veicolo).
Durante il periodo di emergenza neve/ghiaccio, il sistema di radiolocalizzazione rileverà con frequenza minima di 120 secondi, la posizione e le attività dei veicoli operativi impegnati negli interventi lungo le strade provinciali.
I dati saranno trasmessi ad una centrale di controllo, nella quale, con appositi software gestionali, saranno trattati, per fornire i rapporti di sintesi giornaliera/settimanale/mensile delle attività dei singoli veicoli operativi, con riferimento alle ore di lavoro, ai chilometri percorsi e al funzionamento delle apparecchiature di monitoraggio.
I dati riportati nei suddetti rapporti di sintesi, unitamente alle rilevazioni quali-quantitative del personale della Provincia, addetto alla gestione del Servizio Neve e antighiaccio, costituiranno i valori di riferimento per la contabilità delle attività svolte.
Il compenso previsto per l’allestimento annuale dei veicoli tiene conto anche delle spese relative al noleggio, gestione, eventuale montaggio/smontaggio ed al mantenimento del dispositivo di radiolocalizzazione.
Art. 30. ELENCO PREZZI UNITARI
NUMERO | CODICE | DESCRIZIONE | SOTTODESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
1 | MB.NEVE.001 | Automezzo di proprietà dell'impresa appaltatrice attrezzato con lama sgombro neve e cassone spandisale, idoneo all'attivitàda svolgere, compreso operatore, carburante, lubrificante, olio idraulico, installazione, collaudo e manutenzione di tutte le macchine ed attrezzature di utilizzo, il tutto per dare il mezzo d'opera completo, perfettamente funzionante e pronto per l'uso, per ogni ora di effettivo servizio sia di giorno che di notte e nei giorni festivi. | h | € 320,00 | |
2 | MB.NEVE.002 | Automezzo attrezzato di sgombroneve a lama di portata idonea all'attività da svolgere, compreso operatore, carburante, lubrificante, olio idraulico, installazione, collaudo e manutenzione di tutte le macchine ed attrezzature di utilizzo, il tutto per dare il mezzo d'opera completo, perfettamente funzionante e pronto per l'uso, per ogni ora di effettivo servizio sia di giorno che di notte e nei giorni festivi.attrezzato con lama di proprietà dell'impresa appaltatrice di larghezza compresa tra 220cm e 350cm. | h | € 100,73 | |
3 | MB.NEVE.003 | Automezzo attrezzato con macchina operatrice per lo spargimento di sale e salgemma sulla carreggiata o per altri impieghi, compreso operatore, carburante, lubrificante, olio idraulico, installazione, collaudo e manutenzione di tutte le macchine ed attrezzature di utilizzo, pala meccanica necessaria per il carico o per altri impieghi sia di giorno che di notte e nei giorni festivi, compreso il sale e/o salgemma, il tutto per dare il mezzo d'opera completo, perfettamente funzionante e pronto per l'uso, per ogni ora di effettivo servizio sia di giorno che di notte e nei giorni festivi. Con automezzo di adeguata portata e spargitore di sale e/o salgemma di proprietà dell'Impresa Appaltatrice,per carichi di sale fino a: | |||
a) - per carichi compresi tra i 3,00 mc e 5,00 mc | h | € 204,98 | |||
b) - per carichi compresi tra i 5,00 mc e 7,00 mc | h | € 263,55 | |||
c) - per carichi oltre i 7,00 mc | h | € 421,68 | |||
4 | MB.NEVE.004 | Compenso forfettario per tutta la stagione nella quale si possono verificare gelate o nevicate, da riconoscersi a consuntivo al termine di ogni stagione. Il prezzo comprende la continua reperibilità, disponibilità e approntamento degli automezzi di proprietà dell'impresa appaltatrice, attrezzati per l'applicazione di sgombero neve a lama o per l'applicazione del cassone di spanditore automatico di sali antigelo. Il compenso tiene conto anche delle spese relative al noleggio, gestione, eventuale montaggio/smontaggio ed al mantenimento del dispositivo di radio localizzazione. | |||
a) - automezzo attrezzato con lama sgombero neve | cad | € 1.500,00 | |||
b) - automezzo attrezzato con cassone spanditore automatico di sali antigelo | cad | € 2.000,00 | |||
c) - automezzo attrezzato con lama sgombro neve e cassone spandisale | cad | € 2.500,00 |
NUMERO | CODICE | DESCRIZIONE | SOTTODESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
5 | MB.NEVE.005 | Fornitura presso le Case Cantoniere o magazzini provinciali di sale antigelo (cloruro di sodio NaCl sale marino o salgemma) contenuto di umidità non superiore al 4 % e tenore di NaCl sul residuo secco non inferiore al 97,5 % in peso, materiale proveniente da salina o da miniera, escluso qualsiasi prodotto o sottoprodotto di lavorazione industriale o chimica, di granulometria compresa tra 0 e 5 mm con tolleranza fino a 7 mm in quantità non superiore al 5%: | |||
a) - per prodotto sfuso su autocarri ribaltabili compreso oneri di scarico | 1000 kg | € 65,00 | |||
b) - per prodotto imballato in sacchi di plastica fino a 25 kg ciascuno, incluso lo scarico | 1000 kg | € 110,00 | |||
6 | MB.NEVE.006 | Fornitura di additivo chimico, scioglitore di ghiaccio e neve, di qualsiasi colorazione, del tipo "MALTED ICE" o equivalente, da miscelarsi con il sale e/o salgemma, in opportune proporzioni, come meglio precisato in seguito, con funzione di attivante del sale e/o salgemma in ogni condizione di utilizzo, da impiegarsi ad insindacabile giudizio della D.L. ed alle seguenti condizioni:- 1 kg di additivo per 5 kg di sale per temperature ambiente da - 40°C a -30°C;- 1 kg di additivo per 10 kg di sale per temperature ambiente da -30°C a -20°C;- 1 kg di additivo per 20 kg di sale per temperature ambiente da -20°C a -10°C;- 1 kg di additivo per 50 kg di sale per temperature ambiente da -10°C a -5°C;- 1 kg di additivo per 100 kg di sale per temperature ambiente da - 5°C a 0°C. | kg | € 4,97 | |
7 | MB.NEVE.007 | Compenso ad ore dell'automezzo attrezzato con macchina operatrice per lo spargimento di sale e salgemma, per il tempo necessario a coprire la distanza dal deposito alla zona dell'intervento - dalla zona di intervento al deposito per effettuare un nuovo carico di sale o salgemma - dal deposito per raggiungere nuovamente la zona dell'intervento e per il rientro a ricovero a fine intervento. Per per ogni ora di effettivo tempo impiegato, sia di giorno che di notte e nei giorni festivi,compreso operatore, carburante, lubrificante, olio idraulico. Per mezzi con peso complessivo a pieno carico fino a 33 t. |
| h | € 86,05 |
INDICE ARTICOLI
Art. 1. Oggetto dell’appalto 1
Art. 2. descrizione del servizio 1
Art. 3. specifiche di prestazione 1
Art. 4. Ammontare e durata dell’appalto 2
Art. 5. Descrizione del servizio 2
Art. 6. Servizi eventuali non previsti 3
Art. 7. prescrizioni generali di esecuzione del servizio, alle forniture ed ai noleggi 3
Art. 7.1. Misurazione e valutazione del servizio 3
Art. 7.2. Noleggi 3
Art. 7.3. Termini di consegna 3
Art. 8. Xxxxxxx nelle somministrazioni e penali relative 4
Art. 8.1. Disposizioni generali 4
Art. 9. Richiesta di intervento immediato 4
Art. 10. Ordine di prevalenza delle norme contrattuali 4
Art. 11. Cauzione provvisoria e definitiva - Ritenute di garanzia 5
Art. 12. Disposizioni generali 5
Art. 13. Modalità di esecuzione - Responsabilità dell'Appaltatore 5
Art. 14. Disciplina del subappalto 6
Art. 15. consegna del servizio - sospensione parziale del servizio 8
Art. 16. installazione, gestione e chiusura del cantiere - Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore. 8
Art. 17. Assicurazioni 9
Art. 18. Contabilizzazione e liquidazione del servizio 9
Art. 19. Prezzi unitari per la contabilizzazione del servizio 10
Art. 20. Capacità tecnica e professionale, economica e finanziaria per l’espletamento del servizio neve e antigelo 11
Art. 21. Prezzo chiuso 11
Art. 22. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 11
Art. 23. Documenti che fanno parte del contratto 13
Art. 24. Spese contrattuali - Oneri fiscali 13
Art. 25. disposizioni generali 13
Art. 26. Dotazione obbligatoria dei mezzi sgombraneve e spandisale 14
Art. 27. omologazione 22
Art. 28. modalità di svolgimento del servizio con mezzi sgombraneve e spandisale 22
Art. 29. dispositivi di radiolocalizzazione 24
Art. 30. Elenco prezzi unitari 25