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TESSITURA ARTICOLI SERICI
A. G. XXXXXXXX & FIGLI SRL
CONTRATTO TIPO PER LA
VENDITA DEI TESSUTI ORTOGONALI FINITI PER ABBIGLIAMENTO
PARTE LEGALE
1. Definizioni
Per "tessuti" si intendono i tessuti ortogonali finiti. Per “Compratore” si intende il confezionista.
Per “Venditore” si intende il tessitore.
Per “Parti” si intendono “Compratore” e “Venditore” congiuntamente.
2. Trattativa e conclusione del contratto
Ai sensi dell’articolo 1326 c.c., l’ordine di acquisto ha valore di proposta contrattuale (c.d. proposta d’ordine). Tale ordine, ancorché assunto da agenti o da dipendenti del Venditore, non impegna il Venditore medesimo fino a che questi non l’abbia accettato per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica preferibilmente certificata.
L’accettazione, conforme alla proposta d’ordine, deve essere comunicata entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione della proposta d’ordine stessa, salvo che le Parti abbiano fissato un diverso termine.
A seguito dell’accettazione da parte del Venditore il contratto si considera concluso.
Le eventuali modifiche successive alla conclusione del contratto dovranno essere concordate tra le Parti per iscritto.
In mancanza di accettazione della proposta d’ordine entro 10 giorni, o nel diverso termine concordato tra le Parti, la proposta d’ordine si intende decaduta e l’accettazione tardiva non impegnerà il Compratore, salva la facoltà di quest’ultimo di ritenere valida la stessa accettazione tardiva.
3. Computo dei termini
I termini si computano secondo il calendario comune, salvo che nei singoli articoli non sia diversamente indicato.
I termini che scadono di sabato o in coincidenza con un giorno festivo, riconosciuto tale dalla legge, sono prorogati al giorno seguente non festivo.
I termini contenuti nelle intimazioni o diffide ad adempiere decorrono dalla data di ricezione delle stesse da parte del destinatario.
4. Pezza tipo
Le vendite al Compratore si intendono effettuate su tipo campione tenendo come riferimento la pezza tipo consegnata dal Venditore al Compratore.
Il Venditore deve consegnare al Compratore la pezza tipo e sulla pezza tipo consegnata il Compratore dovrà effettuare tutte le prove necessarie per verificare l’idoneità del tessuto in funzione dell’uso cui esso è destinato.
Alla medesima pezza tipo faranno riferimento le forniture successive per quanto riguarda l’aspetto, la mano, il colore della variante ed il comportamento all’uso cui è destinato. Tutto ciò ad eccezione delle modifiche eventualmente concordate tra Venditore e Compratore.
Le caratteristiche suddette s’intendono riferite alla pezza tipo che non abbia subito ulteriori trattamenti.
Da parte del Compratore è indispensabile segnalare preventivamente al Venditore eventuali coordinamenti di tessuti/disegni/colori diversi tra loro per peso e/o composizione.
I costi sostenuti dal Venditore per la produzione del tipo campione con riferimento a progetti speciali commissionati dal Compratore che comportano costi a vario titolo, compresi impianti per tessitura, stampa e stampa digitale, potranno essere riconosciuti dal Compratore con fatturazione a parte.
5. Validità e conferma dei prezzi
All’atto della scelta degli articoli, in fase di campionatura, il Venditore deve comunicare al Compratore i prezzi indicativi di campionario e produzione con relativi quantitativi minimi per articolo/variante.
Al momento dell’ordine relativo ai tagli o alle pezze tipo per realizzare il campionario, il Venditore comunicherà al Compratore, tramite conferma d’ordine, i prezzi di fornitura e la relativa scadenza di validità1.
Nel caso in cui, al fine di indicare la scadenza di validità dei prezzi, si faccia riferimento al termine generico “stagione”, il Venditore dovrà altresì specificare la data ultima in cui la stagione si deve ritenere conclusa.
Una volta concluso il contratto tramite conferma d’ordine, si deve ritenere che il prezzo pattuito sia immodificabile e non possa essere influenzato, né al rialzo né al ribasso, da fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e dei materiali utilizzati per la lavorazione.
6. Condizioni di pagamento
In merito alle condizioni di pagamento vale quanto concordato tra le Parti su ogni ordine/contratto e relativa conferma d’ordine, e si applicano le disposizioni previste dalla legge italiana2.
Il Compratore decade dal beneficio del termine, con la conseguenza che il pagamento sarà immediatamente esigibile, ove ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c.3
Nel caso di consegne effettuate a più riprese, i pagamenti decorrono dalla data di ciascuna fattura.
Quando sia convenuto il pagamento contro tratta, le spese di bollo sono ripartite tra le Parti, salvo accordi diversi.
Il pagamento deve sempre essere effettuato direttamente alla sede del Venditore, salvo accordi diversi.
È facoltà delle parti concordare, secondo quanto disposto dall’art. 1523 c.c., che la vendita avvenga con riserva di proprietà.
Qualora il Compratore sia a conoscenza della propria difficoltà di adempiere il pagamento alla scadenza, egli dovrà tempestivamente comunicarlo al Venditore, cosicché le Parti possano concordare le opportune misure.
Il mancato pagamento alla scadenza concordata fa perdere il diritto all’eventuale sconto finanziario condizionato al pagamento, e comporta l’addebito dei relativi interessi secondo quanto previsto dall’art. 5 d.lgs. 231/2002, fatto salvo il caso in cui il mancato pagamento dipenda dal Venditore o da cause a questi addebitabili.
Salvo che le Parti abbiano pattuito un termine essenziale, intervenuta la scadenza del termine senza che il Compratore abbia adempiuto il pagamento, il Venditore ha diritto di sospendere temporaneamente tutte le consegne relative all’ordine in corso, nonché ha la facoltà, ex art. 1454 c.c., di intimare per iscritto al Compratore di effettuare il pagamento, fissando un ulteriore congruo termine per l’adempimento, non inferiore a 15 giorni, decorso infruttuosamente il quale il Xxxxxxxxx stesso potrà ritenere il contratto senz’altro risolto; rimane ferma, in ogni caso, l’automatica decorrenza degli interessi dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del pagamento, secondo quanto disposto nel precedente comma.
Nell’ipotesi di ritardato o mancato pagamento si applicheranno, inoltre, le penali eventualmente concordate tra le Parti
1 Si precisa che l’indicazione di un periodo di validità dei prezzi, non implica l’obbligo per il Venditore di accettare necessariamente la proposta d’ordine pervenuta dal Compratore, considerato che il vincolo contrattuale, ai sensi del precedente articolo 2, nasce solo con l’avvenuta conferma d’ordine da parte dello stesso Xxxxxxxxx.
2 Il generale riferimento alla legislazione italiana include, ovviamente, anche il d.lgs. 231/2002 e s.m.i., in tema di “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, al quale si rimanda specificamente per ciò che concerne i termini di pagamento (qualora non diversamente pattuiti), i ritardi di pagamento e gli interessi moratori dovuti.
3 art. 1186 c.c.: “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
7. Termini e modalità di consegna
Il termine di consegna è quello concordato dalle Parti e specificato sulla conferma d’ordine. In caso di modifica dell’ordine iniziale, farà fede la nuova data di consegna concordata.
La pezza consegnata deve essere arrotolata, con la dovuta diligenza, in tutta altezza su tubo di cartone, e/o doppiata su barchetta, protetta da opportuno imballaggio, con diritto del tessuto all’interno del rotolo ed i tessuti a pelo devono essere arrotolati non in contropelo.
In assenza di diversa pattuizione tra le Parti, il Venditore assolve il suo obbligo di consegnare la merce mettendola a disposizione del Compratore all’interno del proprio magazzino, nel giorno ed ora concordati o preventivamente comunicati allo stesso Compratore. In tal caso, la merce viaggia a rischio del Compratore. Durante il tempo intercorrente tra la messa a disposizione della merce, nel giorno ed ora concordati o preventivamente comunicati e l’effettivo ritiro della stessa, il Venditore conserva la responsabilità del depositario.
Qualora l’effettivo ritiro della merce avvenga oltre 30 giorni successivi alla data fissata per la consegna, il Venditore ha la facoltà di addebitare al Compratore una somma di danaro a titolo di rimborso per le spese di giacenza sopportate, calcolata assumendo come parametro di riferimento le tariffe dei magazzini generali doganali.
In assenza di diversa pattuizione tra le Parti, i costi relativi alla spedizione sono a carico del Compratore.
8. Ritardi di consegna
Eventuali ritardi o imprevisti dovranno essere tempestivamente comunicati dal Venditore al Compratore, a seguito della quale comunicazione la Parti possono accordarsi per la gestione del ritardo/imprevisto.
In assenza del suddetto accordo, sui termini di consegna pattuiti tra le Parti, fatta eccezione per i casi di termine essenziale, è ammessa a favore del Venditore una tolleranza di 20 giorni lavorativi.
In fase di trattative, prima della conclusione del contratto, le Parti si impegnano a concordare per iscritto possibili limitazioni di responsabilità per i danni da ritardata o mancata consegna, di modo che il Venditore possa valutare la convenienza e accettabilità del rischio connesso all’ordine.
In assenza del suddetto accordo sulle limitazioni di responsabilità, tutti gli eventuali danni da ritardata o mancata consegna saranno determinabili dall’arbitro/giudice secondo le norme applicabili del codice civile italiano.
Ritardi di consegne per cause di forza maggiore non imputabili al Venditore (es. scioperi imprevisti, restrizioni dell’impiego di energia o di altri elementi essenziali per la produzione, guerra, rivoluzioni, incendi, calamità naturali, epidemie, nonché ogni altro elemento non prevedibile ed evitabile con l’uso dell’ordinaria diligenza), se tempestivamente segnalati al Compratore, concordando un nuovo termine di consegna, non potranno dare luogo a penalità, annullamenti, risoluzioni, resi o richieste di risarcimento danni.
9. Tutela della proprietà intellettuale
Qualora il Compratore, nel formulare l’ordine, richieda un prodotto caratterizzato da un Particolare motivo/disegno/stampa sul quale vanta un diritto di proprietà intellettuale dovrà esplicitare tale circostanza al Venditore al quale sarà conseguentemente precluso riprodurre, imitare o divulgare lo stesso motivo/disegno/stampa in qualsiasi futura produzione per se stesso o per soggetti terzi.
Nella suddetta ipotesi, resta inteso che il Compratore sia in possesso del legittimo diritto di disporre del motivo/disegno/stampa di cui chiede la riproduzione, con relativa assunzione di tutte le responsabilità ed i rischi correlativi.
Qualora il Venditore proponga al Compratore un prodotto caratterizzato da un Particolare motivo/disegno/stampa su cui vanta un diritto di proprietà intellettuale il Venditore resta titolare del diritto di proprietà intellettuale vantato sul disegno/motivo/stampa con la possibilità di riprodurlo su prodotti oggetto di fornitura a favore di terzi concorrenti del Compratore o non concorrenti, salvo che le Parti non abbiano convenuto espressamente che, per un periodo di tempo determinato, il Venditore garantisca al Compratore il diritto esclusivo di acquistare, presso di lui, prodotti sui quali sia apposto tale disegno/motivo/stampa.
10. Difetti dei tessuti
Sono considerati difetti palesi o visibili quelli che possono essere rilevati a vista sul tessuto al momento della consegna e che sono pregiudizievoli per il capo finito.
Sono considerati difetti occulti, o non visibili, quelli che possono essere rilevati, in difformità rispetto a quanto previsto dalla scheda tecnica e dalle caratteristiche della pezza tipo, solo con apparecchiature scientifiche, oppure, quelli che appaiono durante, o dopo le operazioni di trasformazione, confezione o di lavorazione in generale, ammesse dalla scheda tecnica dell’articolo.
Ad ogni modo, non possono essere considerate oggetto di reclamo per difettosità, ai sensi dell’articolo 11 seguente, le caratteristiche intrinseche del tessuto e valutate in base alla pezza tipo.
Per quanto concerne la tolleranza sulla difettosità dei tessuti, fa fede quanto specificamente previsto nella scheda tecnica dell’articolo e nella relativa Parte Tecnica del presente Contratto Tipo.
Qualora le Parti verifichino, ai sensi degli articoli seguenti, che il tessuto supera i limiti di tolleranza previsti dalla scheda tecnica dell’articolo e dalla relativa Parte Tecnica del presente Contratto Tipo, il Compratore avrà la facoltà di optare per uno dei seguenti rimedi: 1) rendere le pezze per la loro rilavorazione/sostituzione; 2) concordare con il Venditore un bonifico.
11. Reclami
Il Compratore è tenuto ad accertare, prima dell’utilizzo, le caratteristiche dei tessuti fornitigli e la loro idoneità all’uso cui intende destinarli, eseguendo normali controlli dei caratteri esteriori e dei requisiti tecnici.
In caso di tessuti difettosi, il Compratore è tenuto ad effettuare una segnalazione per iscritto tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica preferibilmente certificata.
Tale segnalazione deve essere tempestiva e completa (cioè corredata di campione, fotografie, ecc.) di modo che possano chiaramente comprendersi le specifiche del tessuto contestato e i tipi di difetti rilevati. Il Compratore, nella segnalazione, deve altresì indicare il luogo ove la medesima merce è sita.
Il Compratore è tenuto a segnalare i difetti rilevati sul tessuto tramite apposizione di bollini sulla cimossa o comunque in modo tale da non creare pregiudizi al tessuto (esempio pennarelli o marcatori invisibili).
Le pezze contestate devono essere corredate dai cartellini identificativi originali.
Qualsiasi reclamo/segnalazione per difettosità visibile/palese dovrà essere comunicato per iscritto entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna della merce al Compratore.
Trattandosi di merce da trasportare da un luogo all’altro, il suddetto termine per la segnalazione dei difetti palesi decorre dal giorno del ricevimento della merce da parte del Compratore o del terzo cui sia stata spedita per conto del Venditore.
Per quanto riguarda i difetti occulti essi dovranno essere denunciati per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta da parte del Compratore e/o dalla comunicazione inviata al Compratore da parte del cliente finale.
Per tutti i difetti, l’azione per far valere la garanzia si prescrive nel termine di un anno dalla consegna.
La contestazione può anche essere anticipata telefonicamente e se il Venditore autorizza esplicitamente il proseguimento della lavorazione, allo stesso Xxxxxxxxx sarà attribuibile la responsabilità in merito ad eventuali o maggiori danni subiti dal tessuto; viceversa se il Venditore non ha esplicitamente autorizzato il proseguimento della lavorazione, il Compratore si assumerà tutte le responsabilità del caso, qualora decida comunque di procedere ad effettuare la lavorazione stessa.
Fatti salve eventuali pattuizioni tra le Parti che prevedano limitazioni di responsabilità per i danni derivanti da vizi del tessuto, il Venditore è tenuto a rifondere i danni accertati derivanti dai difetti dei tessuti già utilizzati solo se i difetti stessi non erano prima riconoscibili attraverso i controlli anzidetti o nel corso delle lavorazioni.
Specificamente per i difetti visibili, la responsabilità del Venditore è in ogni caso limitata alla merce allo stato originale che non abbia subito ulteriori trattamenti (ad es. vaporizzi o decatizzi), qualora non siano intervenuti accordi diversi, e l’eventuale risarcimento danni a carico del Venditore non può eccedere il valore della merce stessa.
La merce oggetto di reclamo deve restare a disposizione del Venditore per 20 giorni successivi alla ricezione, da parte dello stesso Venditore, della segnalazione di cui al co. II del presente articolo, al fine di poter effettuare ogni eventuale esame necessario; in tale periodo, la merce deve essere conservata dal Compratore con la normale diligenza.
Qualora il Venditore contesti la sussistenza della difettosità segnalata dal Compratore, egli dovrà entro lo stesso periodo di 20 giorni dal ricevimento della stessa segnalazione, concordare con il Compratore il Laboratorio e/o il Centro di Controllo presso cui effettuare i relativi controlli congiunti, accordandosi anche in merito alla relativa tempistica e tenendo conto delle indicazioni fornite dai successivi articoli n. 12 e 13.
12. Controllo dei tessuti tramite laboratori (esami chimico/fisici)
Qualora, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. precedente, insorgano delle contestazioni in merito alla sussistenza della difettosità oggetto di reclamo che le Parti non riescono a superare di comune accordo, Venditore e Compratore convengono che le relative prove di verifica siano necessariamente svolte presso un laboratorio scelto di comune accordo ed accreditato ACCREDIA per quella specifica prova4.
13. Controllo dei tessuti con esame visivo
L’esame visivo della pezza alla specola può essere effettuato in un reparto interno agli stabilimenti/locali del Venditore o del Compratore o, alternativamente, rivolgendosi ad un Centro di controllo.
In quest’ultimo caso, Xxxxxxxxx e Compratore convengono che l’esame sia necessariamente svolto presso un Centro di controllo in grado di documentare le procedure seguite, mettendole a disposizione di Xxxxxxxxx e Compratore anche prima dell’effettuazione del controllo.
Nello specifico, Venditore e Compratore convengono che ogni pezza di tessuto sottoposta a controllo deve essere univocamente identificata per numero di articolo, disegno, colore e numero di pezza.
Anche l’articolo visitato dai Centri di controllo deve essere accompagnato sempre dalla sua scheda tecnica e da un adeguato campione di riferimento per poter valutare disegno, colore, mano e aspetto, nonché da qualsiasi documento attestante eventuali accordi in merito intercorrenti tra Venditore e Compratore, in modo che ogni parametro controllato sia congruo con la qualità richiesta alla merce e col suo utilizzo finale. Nel caso di articoli con caratteristiche inusuali, il Compratore deve garantire la presenza del proprio Responsabile della qualità materie prime presso i Centri di Controllo per disporre le condizioni di controllo e la definizione delle tolleranze.
La misura di lunghezza pezza alla consegna va verificata ammettendo un’incertezza di misura pari a quelle previste nella relativa Parte Tecnica del presente Contratto Tipo.
Se le pezze hanno le marche sulle due testane, queste devono essere almeno 60 cm. all’interno e devono essere conservate.
L’esame alla specola, comprendente la lunghezza/altezza della pezza e i suoi difetti palesi, deve essere effettuato nei tempi concordati (così come previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 11), tramite segnalazione, numerazione e identificazione immediata dei difetti secondo l’anagrafica dei difetti stessi accettata dalle parti.
Le modalità di segnalazione dei difetti palesi sono quelle indicate nel precedente articolo 11 e nella relativa Parte Tecnica del presente Contratto Tipo, oppure devono essere preventivamente concordate tra le parti, permettendo eventuali correzioni o rifinizioni possibili in uno stadio successivo.
14. Reso di merce
Entro 20 giorni di calendario dalla segnalazione di cui all’articolo 11 o dal ricevimento dei risultati degli eventuali controlli congiunti svolti in base agli artt. 12 e 13, accertata la fondatezza del reclamo, il Venditore deve autorizzare per iscritto i resi delle pezze ovvero il loro ripristino indicando la relativa tempistica.
La merce resa viaggia a spese del Venditore.
La pezza resa deve essere arrotolata, con la dovuta diligenza, in tutta l’altezza su tubo di cartone, protetta da opportuno imballaggio, con diritto del tessuto all’interno del rotolo ed i tessuti a pelo devono essere arrotolati non in contropelo.
Qualora i tessuti resi risultino danneggiati a causa di una maldestra operazione di manipolazione o di imballaggio, il Compratore è tenuto a rispondere del danno al Venditore. Tale regola vale altresì per la normale operazione di consegna delle pezze dal Venditore al Compratore.
I bollini (o altri indicativi) di segnalazione del difetto saranno presenti solo in cimossa sulle pezze rese, se il motivo del reso è la difettosità rilevata durante il controllo della pezza da parte del Compratore.
Il reso di merce non autorizzato dal Venditore non comporta il riconoscimento automatico della responsabilità del difetto da parte del Venditore e pertanto non legittima il Compratore ad emettere nota di addebito.
4 ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento), è l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento. Nato dalla fusione di SINAL e SINCERT come Associazione senza scopo di lucro, è stato riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, in conformità al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l'accreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE.
15. Annullamenti e modifiche
La richiesta di annullamenti e modifiche da parte del Compratore di ordini di tessuto finito, o semilavorato, o greggio sarà valutata dal Venditore in funzione dello stato di avanzamento della lavorazione.
In caso di annullamenti di ordini in esclusiva saranno poste a carico del Compratore le spese sostenute direttamente ed esclusivamente per la realizzazione del prodotto.
Il Compratore inoltre dovrà ritirare il tessuto già prodotto.
16. Cessione del Contratto
E’ espressamente fatto divieto alle Parti di cedere il Contratto a terzi, se non dopo aver ottenuto un consenso scritto della Controparte. Qualora la Parte ceda il Contratto in mancanza di tale consenso scritto, essa rimarrà comunque obbligata in via principale nei confronti della Controparte.
17. Xxxxxxxx risolutiva espressa in favore del Venditore
Le Parti convengono che il Contratto/Ordine potrà essere risolto dal Venditore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviarsi al Compratore nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- mancata prestazione delle garanzie che il Compratore si è eventualmente e specificatamente obbligato a fornire all’interno del contratto, a copertura dei pagamenti, ovvero, successiva cessazione delle medesime (es: ritiro di fidi bancari, intervenuta scopertura da parte dell’assicurazione crediti, ecc.);
- conclamata insolvenza tale da mettere in evidente pericolo l’esatto adempimento della prestazione dedotta nel contratto, salvo che sia prestata idonea garanzia;
- per violazione di quanto disposto all’articolo 16 in merito al divieto di cessione del Contratto a terzi;
- per violazione da parte del Compratore di un qualsiasi diritto di Proprietà Intellettuale del Venditore.
18. Xxxxxxxx risolutiva espressa in favore del Compratore
Le Parti convengono che il Contratto/Ordine potrà essere risolto dal Compratore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi al Venditore, con lettera raccomanda A/R, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- nel caso in cui il Venditore violi il diritto di esclusiva che egli ha eventualmente riconosciuto al Compratore, ex art. 9 co. IV, su un proprio diritto di Proprietà Intellettuale;
- per violazione da parte del Venditore di un qualsiasi diritto di Proprietà Intellettuale del Compratore;
- per violazione di quanto disposto all’articolo 16 in merito al divieto di cessione del Contratto a terzi;
- qualora il Venditore, nell’esecuzione della sua prestazione, non rispetti le prescrizioni legislative italiane e comunitarie specificamente riferite agli aspetti ecotossicologici cogenti dei prodotti tessili.
19. Legge applicabile
Il Contratto/Ordine intercorrente tra le Parti è regolato in ogni suo aspetto dal diritto italiano.
20. Controversie
Salvo patto contrario, al fine di tentare la conciliazione, le Parti sottoporranno eventuali controversie derivanti dal Contratto/Ordine tra loro intercorrente alla procedura di mediazione effettuata presso la Camera di Commercio della sede legale del Venditore.
Nel caso in cui la conciliazione non sia raggiunta, le controversie saranno risolte mediante arbitrato da svolgersi secondo il Regolamento della Camera Arbitrale (o ente con finalità analoghe) istituita presso la Camera di Commercio della sede legale del Venditore.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato di comune accordo tra le Parti o, in caso di mancato accordo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento arbitrale richiamato.
L’arbitro giudicherà secondo diritto e nel rispetto delle norme previste dagli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.
21. Foro competente
Per ogni eventuale controversia nell’applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti eleggono in via esclusiva il Foro di Como, rinunciando espressamente ad ogni titolo di diversa competenza per territorio, nessuno escluso ed accettato.
PARTE TECNICA
1. Scheda tecnica
Per tutti gli articoli dei quali è richiesto dal Compratore il taglio e/o la pezza tipo per preparare il campionario, sarà fornita a richiesta la scheda tecnica dell’articolo, completa di tutti i dati necessari (parametri, valori e metodi). Il Compratore, presa visione della scheda tecnica in tutte le sue parti, deciderà, sotto la propria responsabilità, se utilizzare o meno nel proprio campionario l’articolo proposto in funzione dell’uso da lui previsto.
Ulteriori parametri, definibili attraverso prove e non compresi nella scheda tecnica, se richiesti dal Compratore, saranno forniti con addebito al costo delle spese sostenute per le relative analisi.
Per la verifica dei parametri indicati in scheda tecnica, devono essere utilizzati, da entrambe le parti, i metodi ivi indicati.
2. Lunghezza delle pezze di produzione
La lunghezza media della pezza alla consegna è quella dichiarata nella scheda tecnica.
3. Tolleranze sulle quantità fornite
Le tolleranze ammesse nella fornitura di ogni ordine per ciascuna qualità e variante/colore sono le seguenti:
- fino a 500 m: +/- 8%
- da 501 a 1.000 m: +/- 5%
- da 1.001 a 5.000 m: +/- 2% (con minimo 50 m, 35 m per serici)
- oltre 5.000 m: +/- 1% (con minimo 100 m)
La misurazione della lunghezza della singola pezza deve essere effettuata prima di aver eseguito qualsiasi lavorazione (es. vaporizzo, decatizzo, ecc.) e senza aver tagliato il tessuto per prove di laboratorio o altro fine. Contrariamente, le quantità tagliate devono essere riconosciute al Venditore.
Fra la lunghezza fatturata e quella riscontrata, il Compratore accetterà una tolleranza in meno dell’2% per i tessuti trama/catena e del 4% per i tessuti elasticizzati in catena, ferma restando la tolleranza prevista sulla fornitura.
Tolleranze diverse saranno trattate tra le parti.
4. Altezza utile del tessuto
Per l’altezza utile del tessuto si farà riferimento a quanto indicato nella scheda tecnica per ogni singolo articolo.
Per “altezza utile” si intende l’altezza utilizzabile, escludendo cimosse e spillature.
La misurazione dell’altezza utile avverrà sul tessuto che non abbia subito alcun trattamento o visita, salvo l’indispensabile visita a campione ed accordi diversi tra Compratore e Venditore.
La tolleranza prevista è del 2%.
5. Peso del tessuto
Il peso del tessuto è riferito al prodotto finito, con una tolleranza del +/- 5% al metro quadrato rispetto a quanto dichiarato nella scheda tecnica. Tuttavia, questi parametri non valgono per tessuti molto particolari (es. elasticizzati, ecc.), per i quali varranno le tolleranze indicate dal Venditore nella scheda tecnica.
6. Scarto angolare e sinuosità
Lo scarto angolare in trama e la sinuosità sono soggetti a variazione secondo la tipologia del tessuto.
Sono ammesse le seguenti tolleranze, salvo diversa indicazione nella scheda tecnica e/o accordi diversi tra Venditore e Compratore:
Scarto angolare con trama rettilinea:
(la percentuale è riferita all’altezza utile della pezza)
- tessuti con trama visibile inclusi gli stampati: 2% / 2,5% per tessuti serici
- tessuti con trama non visibile: 3% Sinuosità:
(la percentuale è riferita ad un’altezza utile di 1 metro)
- tessuti con trama visibile inclusi gli stampati: 2%
- tessuti con trama non visibile: 3%
Cimosse tese o lente o sinuose non devono essere presenti o non vanno considerate nelle tolleranze e la loro presenza deve eventualmente essere indicata in scheda tecnica.
7. Misura dei rapporti
Nel caso di tessuti a rapporto, è ammessa una tolleranza del +/- 3% sulle misure del rapporto stesso, salvo diversa indicazione in scheda tecnica.
Il metodo di rilevazione sarà il seguente:
Materiale:
- tavolo di larghezza almeno uguale a quella della pezza da verificare
- riga graduata Procedimento:
misurare la lunghezza di almeno 10 rapporti. In caso di rapporti inferiori a 10 cm, misurare almeno un metro di tessuto.
La misurazione deve essere effettuata in un punto che sia privo di difetti, con almeno 5 misurazioni lungo la pezza.
Risultati
Si devono confrontare i valori ottenuti con quelli eventualmente segnalati in scheda tecnica o, in assenza di tale definizione, con quelli rilevati sul campione.
Si considera quindi lo scarto maggiore, per eccesso o per difetto.
8. Stabilità dimensionale
La stabilità dimensionale del tessuto non può essere standardizzata a causa della struttura, del tipo di filato, del tipo di armatura e della categoria del prodotto; pertanto si rimanda alla scheda tecnica specifica di ciascun articolo.
Il Venditore si impegna ad attenersi ai dati della scheda tecnica, che devono indicare la variazione dimensionale massima. In caso di valori fuori tolleranza, il Compratore prenderà accordi con il Venditore per ricondurre la stabilità a valori accettabili. Se al Venditore non risulta possibile raggiungere valori di accettabilità, il Compratore potrà rendere il tessuto o concordare un bonifico appropriato.
9. Riproducibilità dei colori
La valutazione dei colori sarà eseguita attraverso l’esame visivo della pezza, sotto l’illuminante D65, facendo riferimento alla scala dei grigi (ISO 105-A02, Grey Scale for assessing change in colour) oppure tramite lettura spettrofotometrica.
Il Compratore è tenuto a dichiarare, al momento dell’ordine, l’utilizzo particolare del tessuto, se per “composèe” oppure per “mix and match”.
Non può essere garantita su scala industriale la perfetta riproduzione dei colori realizzati in campionario con prove di laboratorio e tirellatura.
Il Venditore farà in modo di ottenere il colore delle pezze, in ordine di produzione, il più corrispondente possibile ad una delle seguenti voci:
1. le cartelle colore inviate dal Compratore per approvazione codici numerici e colore, che dovranno essere rese controfirmate per accettazione. Nel caso di campioni di cartella non in essere, va richiesta approvazione del Compratore sul “lab-dip”;
2. le cartelle colore del Venditore;
3. i tagli campione.
Le differenze di colore tra la referenza condivisa ed i vari lotti di produzione non devono superare l’indice 4 della scala dei grigi, ammettendo una tolleranza di mezzo punto per lettura soggettiva, nel caso di valutazione visiva, e i parametri spettrofotometrici riportati nella tabella sotto riportata, nel caso di valutazione strumentale.
Tessuti uniti (tinti in pezza x xxxxx in filo), in assenza di trattamenti particolari di finissaggio, tipo smeriglio, ecc..
Specifiche: CMC (2:1) – D65
Composizione Fibrosa | △E |
Lana | 0,8 |
Seta | 1,0 |
Cotone/Viscosa/Acetato | 1,0 |
Sintetici misti | 1,0 |
Il riferimento al lotto di appartenenza, se richiesto, sarà indicato dal Venditore sulle etichette delle singole pezze. Resta stabilito che l’operazione di assemblaggio per ciascun capo sarà eseguita unicamente con parti tagliate dalla stessa pezza. Nel caso di taglio a materassi, il Compratore avrà cura di mantenere una sicura separazione delle pezze.
Nel caso in cui il Compratore abbia segnalato che più tessuti di differenti fibre e pesi sono coordinati tra loro, “composèe” e/o in presenza di “mix and match”, il Venditore farà in modo di ottenere il colore, dello stesso o dei diversi articoli in ordine, il più corrispondente possibile, sottoponendoli eventualmente all’approvazione definitiva.
10. Variazione del colore per centro-cimossa e testa-coda
10.1 Per “centro-cimossa” si intende:
a. la differenza tra il centro e le due cimosse;
b. la differenza tra una cimossa e l’altra;
c. la differenza in degradée tra una cimossa e l’altra.
La valutazione dell’uniformità sarà eseguita attraverso l’esame visivo della pezza e della relativa manichetta, sotto illuminante D65 (ISO 105-A02, Grey Scale for assessing change in colour) oppure tramite lettura spettrofotometrica.
Nel caso di valutazione di tipo visivo, le differenze di colore non devono essere superiori all’indice 4/5 della scala dei grigi – ammettendo uno scarto di mezzo punto per lettura soggettiva.
Nel caso di valutazione strumentale, le differenze di colore misurate con spettrofotometro, formula CMC (2:1) – D65, non devono superare un ΔE = 0,5 per tutti i tessuti uniti (tinti in pezza x xxxxx in filo).
Per i tessuti che subiscono trattamenti di finissaggio particolari, tipo smeriglio, delavè x xxxxx in largo, le differenze di colore misurate con spettrofotometro, formula CMC (2:1) – D65, non devono superare un ΔE = 0,7, salvo diverse indicazioni riportate in scheda tecnica.
Per i tessuti che presentano centro-cimossa con differenze di colore superiori (e non ricondizionabili) ma ugualmente tagliabili, con altezze minori o diversi piazzamenti, verrà concordato il relativo bonifico.
10.2 Per “testa-coda” si intende la differenza di colore tra il centro della manichetta di testa e di coda.
Nel caso di valutazione di tipo visivo, le differenze di colore non devono essere superiori all’indice 4 della scala dei grigi – ammettendo uno scarto di mezzo punto per lettura soggettiva.
Nel caso di valutazione strumentale, le differenze di colore misurate con spettrofotometro, formula CMC (2:1) – D65, non devono superare un ΔE = 0,7 per tutti i tessuti uniti (tinti in pezza x xxxxx in filo).
11. Solidità dei colori
Fa fede quanto specificatamente previsto nella relativa scheda tecnica dell’articolo, prendendo come riferimento i valori indicati nel documento “Standard Qualità SMI”, salvo accordi diversi tra Venditore e Compratore.
12. Segnalazione dei difetti
Solo i difetti gravi (dimensioni superiori ai 60 cm) saranno evidenziati dal Venditore a mezzo di segnalini rossi sulle cimosse.