Guida alla consultazione
Guida alla consultazione
Quello che presentiamo qui è il testo unico delle disposizioni contrattuali vigenti del contratto nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali.
Xxxxxxx pensato di fare cosa utile dando uno strumento cartaceo e on line che sia di facile lettura con la raccolta delle clausole contrattuali vigenti afferenti a ciascun istituto contrattuale, anche quelle definite in tempi diversi dall’ultimo rinnovo 2016/2018, conservando il CCNL di origine e la numerazione vigente.
Nel testo sono state omesse le clausole contrattuali che sono state disapplica- te nel succedersi dei rinnovi contrattuali, aventi natura programmatica o tran- sitorie, di prima applicazione o finali, che hanno esaurito i propri effetti o non più efficaci per sopraggiunte disposizioni legislative. Se all’interno degli articoli compaiono degli “omissis” questi sono riferiti a commi non più applicabili
Le Tabelle riportate sono quelle incluse nel CCNL 2016 – 2018, salvo le tabelle E, F e G che sono una nostra elaborazione e servono, in un caso, come strumento di aiuto per il calcolo degli straordinari; nell’altro caso, sono la riproposizione di tabelle previste nei precedenti CCNL, ma aggiornate ai valori del nuovo.
Il rinnovo del CCNL del Comparto Funzioni locali per il periodo 2016-2018, in pri- mo luogo, come abbiamo sostenuto nelle assemblee in cui abbiamo presentato la preintesa, restituisce alle lavoratrici e ai lavoratori il diritto fondamentale di vedere regolato il proprio rapporto di lavoro da un atto negoziale e non da una legge, oltre a concretizzare l’inversione di tendenza operata a partire dall’accordo siglato da Cgil-Cisl-Uil con il Governo il 30 novembre 2016, che restituisce spazi e poteri alla contrattazione, allargando i diritti di chi lavora nelle Regioni, nelle Città metropolitane, nelle Province e nei Comuni.
Le tematiche relative al fondo del salario accessorio, quelle relative alle indenni- tà, oltre alla forte richiesta di riconoscimento professionale avanzata da tutte le figure presenti nel comparto, sono i temi con cui si dovrà misurare il lavoro sin- dacale, a partire dalla contrattazione integrativa. A questo si dovrà aggiungere il lavoro che dovrà svolgere la Commissione Paritetica incaricata di riscrivere le regole che normano il sistema delle carriere nel comparto e completare il quadro di norme dedicate a specifiche famiglie professionali. Il tutto in un quadro che vede scadere il CCNL 2016-2018 nel dicembre di quest’anno e, quindi, l’opportu- nità di continuare il lavoro con il contratto del triennio 2019-2021.
Un impegno ambizioso, ne siamo consapevoli, che vogliamo tradurre in concreto a partire dal coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nella costruzione di proposte che ci aiutino a rinforzare ulteriormente i diritti, a far crescere le retri- buzioni, a migliorare l’organizzazione del lavoro e quindi tutto il sistema delle autonomie locali.
- Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Il sistema delle relazioni sindacali 15
Obiettivi e strumenti (art. 3 CCNL 2016/18) 15
Informazione (art. 4 CCNL del 2016/18) 16
Confronto (art. 5 CCNL 2016/18) 16
Organismo paritetico per l’innovazione
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie (art. 7 CCNL del 2016/18) 18
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure (art. 8 CCNL 2016/18) 20
Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale (art. 9 CCNL 2016/18) 21
Monitoraggio e verifiche (art. 25 CCNL
del 1/4/1999) - (art. 6 CCNL 31.7.2009) 22
(art. 19 CCNL del 14/9/2000) 23
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing (art. 8 CCNL 22.1.2004) 23
Capo II - I soggetti sindacali 23
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
Composizione delle delegazioni
Relazioni sindacali delle unioni di comuni (art. 7 CCNL 22.1.2004) 24
Capo III - Diritti e prerogative sindacali 24
Contributi sindacali (art. 12 bis CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 2 CCNL 13.5.1996) 24
Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali (art. 23 CCNL 5.10.2001) 25
Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale (art. 47 CCNL 14.9.2000
integrato dall’art. 39 CCNL 22.1.2004) 26
Patronato sindacale e tutela del personale in distacco sindacale
Interpretazione autentica dei contratti collettivi (art. 9 CCNL 22.1.2004) 27
Sistema di classificazione professionale 28
Capo I - Obiettivi e classificazione 28
Commissione paritetica sui sistemi di classificazione del personale
Conferma del sistema di classificazione
Obiettivi (art. 2 CCNL 31.3.1999) 30
Il sistema di classificazione del personale
(art. 3 CCNL del 31/3/1999) 31
Dichiarazione congiunta n. 3 (CCNL 5/10/2001) 32
Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione
Capo II - Posizioni organizzative 38
Valorizzazione delle alte professionalità
Posizioni organizzative apicali
Area delle posizioni organizzative
Conferimento e revoca di incarichi per le posizioni organizzative
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato (art. 15 CCNL 2016/18) 39
Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative (art. 17 CCNL 2016/18) 41
Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa (art. 18 CCNL 2016/18) 42
Capo III - Progressioni economiche 43
Progressione verticale nel sistema di classificazione (art. 4 CCNL 31.3.1999) 43
Progressione economica all’interno della categoria (art. 16 CCNL 2016/18) 44
Finanziamento delle progressioni orizzontali (art. 34 CCNL 22.1.2004) 45
Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali
Capo IV - Personale delle scuole 46
Personale docente nelle scuole materne
(art. 30 CCNL del 14/9/2000) 46
Personale educativo degli asili nido
(art. 31 CCNL del 14/9/2000) 48
Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali (art. 32 CCNL del 14/9/2000) 49
Xxxxxxx addetti al sostegno operanti nelle scuole statali
(art. 32 bis CCNL del 14/9/2000) 51
Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali
(art. 33 CCNL del 14/9/2000) 51
Disposizione per il personale della scuola
(art. 7 CCNL del 5/10/2001) 51
Personale docente dei centri di formazione professionale
(art. 34 CCNL del 14/9/2000) 52
Indennità per il personale educativo e docente scolastico
Capo V - Formazione del personale 52
Principi generali e finalità della formazione (art. 49-bis CCNL 2016/18) 52
Destinatari e processi della formazione
Sezione per la polizia locale 55
Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione
Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato (art. 56-ter CCNL 2016/18) 56
Utilizzo dei proventi di violazione del codice della strada (art. 56-quater CCNL 2016/18) 56
Prestazioni assistenziali e previdenziali
Permessi per l’espletamento di funzioni di pubblico ministero
Indennità del personale dell’area di vigilanza (art.16 CCNL 22.1.2004) 57
Indennità di servizio esterno (art.
(art. 56-sexies CCNL 2016/18) 58
Capo I - Costituzione del rapporto
Il contratto individuale di lavoro
Periodo di prova (art. 20 CCNL 2016/18) 61
Ricostituzione del rapporto di lavoro
Orario di lavoro (art. 22 CCNL 2016/18) 63
Riduzione dell’orario di lavoro
(art. 22 CCNL del 1/4/1999) 64
Lavoro straordinario (art. 14 CCNL 1.4.1999
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali
(art. 39 CCNL 14.9.2000, come integrato
dall’art.16 CCNL 5.10.2001) 66
Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale
Straordinario per calamità naturali
(art. 38 bis CCNL 14/9/2000) 68
Turnazioni (art. 23 CCNL 2016/18) 69
Reperibilità (art. 24 CCNL 2016/18) 70
Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo
(art. 24 CCNL14.9.2000, come integrato dall’art. 14 CCNL 5.10.2001) 71
Xxxx XXX - Xxxxxxxxxxxxx vita lavoro 73
Disciplina sperimentale del telelavoro
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
(art. 25 CCNL del 14/9/2000) 76
Capo V - Disciplina dell’inquadramento del personale trasferito 77
Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito
Inquadramento retributivo del personale trasferito (art. 28 CCNL 5.10.2001) 77
Disciplina contrattuale nella fase transitoria (art. 29 CCNL 5.10.2001) 78
Capo VI - Ferie e festività 79
Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono
Disciplina sperimentale delle ferie fruibili ad ore (art. 29 CCNL 2016/18) 82
Capo VII - Permessi, assenze e congedi 84
Permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
Congedi per le donne vittime di violenza
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (art. 35 CCNL 2016/18) 87
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Aspettativa per motivi familiari e personali (art. 39 CCNL 2016/18) 93
Altre aspettative previste da disposizioni di legge (art. 40 CCNL 2016/18) 93
Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all’estero
Norme comuni sulle aspettative
Assenze per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario (art. 20 CCNL 22.1.2004) 96
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche (art. 44 CCNL 2016/18) 96
Diritto allo studio (art. 45 CCNL 2016/18) 97
Servizio militare (art. 47 CCNL 2016/18) 100
Unioni civili (art. 48 CCNL 2016/18) 100
Disapplicazioni (art. 49 CCNL 2016/18) 101
Capo VIII - Estinzione del rapporto di lavoro 101
Cause di cessazione del rapporto di lavoro (art. 27 ter CCNL del 6/7/1995,
art 21 del CCNL 22.1.2004) 101
Obblighi delle parti (art. 27 quater CCNL del 6/7/1995, sostituito dall’art 6 del
CCNL 13/5/1996) 102
Termini di preavviso (art. 39 CCNL del 6/7/1995, sostituito dall’art 7 del
CCNL 13/5/1996) 102
Dichiarazione congiunta n. 2
(CCNL 5/10/2001) 103
Titolo VI
Tipologie flessibili del rapporto di lavoro 104
Capo I - Lavoro a tempo determinato 104
Contratto di lavoro a tempo determinato
(art. 50 CCNL 2016/18) 104
Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato (art. 51 CCNL 2016/18) 106
Capo II - Somministrazione di lavoro a tempo determinato 109
Contratto di somministrazione
(art. 52 CCNL 2016/18) 109
Capo III - Lavoro a tempo parziale 110
Rapporto di lavoro a tempo parziale
(art. 53 CCNL 2016/18) 110
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
(art. 54 CCNL 2016/18) 113
Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 55 CCNL 2016/18) 113
Dichiarazione congiunta n. 7
(CCNL 2016/18) 115
Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione (art. 14 CCNL 22.1.2004) 116
Dichiarazione congiunta n. 10
(CCNL 22/1/2004) 117
Dichiarazione congiunta n. 11
(CCNL 22/1/2004) 117
Disapplicazioni (art. 56 CCNL 2016/18) 117
Capo IV - Formazione e lavoro 118
Contratto di formazione e lavoro
(art. 3 CCNL del 14/9/2000) 118
Titolo VII
Responsabilità disciplinare 121
Capo I - Disposizioni disciplinari 121
Obblighi del dipendente
(art. 57 CCNL 2016/18) 121
Sanzioni e procedure disciplinari
(art. 58 CCNL 2016/18) 122
Codice disciplinare (art. 59 CCNL 2016/18) 123
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
(art. 60 CCNL 2016/18) 127
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
(art. 61 CCNL 2016/18) 128
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
(art. 62 CCNL 2016/18) 129
Determinazione concordata della sanzione (art. 63 CCNL 2016/18) 130
Capo II - Codici di condotta 132
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(D.P.R. N. 62/2013) 132
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
(art. 25 CCNL 5.10.2001) 142
Codice tipo di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali 143
Dichiarazione congiunta n. 3
(CCNL 2016/18) 146
Titolo VIII
Trattamento economico 147
Capo i - Istituti di carattere generale 147
Incremento degli stipendi tabellari
(art. 64 CCNL 2016/18) 147
Trattamento tabellare
(art. 13 CCNL 31.3.1999) 147
Stipendi tabellari (art. 2 CCNL 31.7.2009) - (art. 29 CCNL 22.1.2004) 147
Dichiarazione congiunta n. 1
(CCNL 2006/2009 biennio ec. 2008/09) ...148
Dichiarazione congiunta n. 14
(CCNL 22/1/2004) 148
Dichiarazione congiunta n. 15
(CCNL 22/1/2004) 149
Dichiarazione congiunta n. 16
(CCNL 22/1/2004) 149
Effetti dei nuovi stipendi
(art. 65 CCNL 2016/18) 149
Elemento perequativo
(art. 66 CCNL 2016/18) 150
Tredicesima mensilità
(art. 5 CCNL 9.5.2006) 151
Nozione di retribuzione
(art. 10 CCNL 9.5.2006) 152
Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico (art. 21 CCNL 1.4.1999) 153
Struttura della busta paga
(art. 53 CCNL 14/9/2000) 154
Trattenute per scioperi brevi
(art. 44 CCNL 14.9.2000) 154
Capo II - Risorse per le politiche del personale 154
Dichiarazione congiunta n. 1
(CCNL 2006/2009 biennio ec. 2006/07) 154
Disciplina delle risorse decentrate
(art. 31 CCNL 2.1.2004) 155
Dichiarazione congiunta n. 18
(CCNL 22/01/2004) 155
Dichiarazione congiunta n. 19
(CCNL 22/01/2004) 156
Fondo risorse decentrate: costituzione
(art. 67 CCNL 2016/18) 156
Dichiarazione congiunta n. 5
(CCNL 2016/18) 159
Dichiarazione congiunta n. 9
(CCNL 2016/18) 160
Fondo risorse decentrate: utilizzo
(art. 68 CCNL 2016/18) 160
Differenziazione del premio individuale
(art. 69 CCNL 2016/18) 161
Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
(art. 70 CCNL 2016/18) 162
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
(art. 15 CCNL 1.4.1999, come integrato
dall’art. 4 CCNL 5.10.2001) 162
Incrementi delle risorse decentrate
(art. 32 CCNL 22.1.2004) 163
Dichiarazione congiunta n. 20
(CCNL 22/01/2004)) 163
Compensi per produttività (art. 18 CCNL 6.1.1995 sost. art. 37 CCNL 21.1.2004) 163
Principi in materia di compensi per la produttività (art. 5 CCNL 31.7.2009) 164
Dichiarazione congiunta n. 2
(CCNL 2006/09 biennio ec. 2008/09) 165
Norma per gli enti provvisti di Avvocatura (art. 27 CCNL 14.9.2000) 165
Disapplicazioni
(art. 71 CCNL 2016/18) 165
Capo III - Politiche del personale
nelle Unioni 166
Fondo risorse decentrate presso le Unioni dei Comuni (art. 70 sexies CCNL 2016/18) 166
Gestione risorse umane
(art. 13 CCNL 22.1.2004) 166
Capo IV - Indennità e disposizioni particolari 168
Indennità (art. 37 CCNL 6.7.1995) 168
Istituzione e disciplina della indennità di comparto (art. 33 CCNL 22.1.2014) 169
Indennità condizioni di lavoro
(art. 70 bis CCNL 2016/18) 170
Incarico di vice-segretario
(art. 11 CCNL 9.5.2006) 170
Norma transitoria – disposizioni per il personale delle categorie A e B
(art. 4 CCNL 16.7.1996) 171
Personale distaccato alle associazioni degli enti (art. 38 CCNL 22.1.2004) 171
Bilinguismo (art. 40 CCNL 14.9.2000, come
integrato dall’art. 12 CCNL 5.10.2001) 171
Messi notificatori
(art. 54 CCNL 14.9.2000) 172
Personale dipendente dal comune di Campione d’Italia
(art. 47 CCNL 22.1.2004) 172
Compensi ISTAT
(art. 70 ter CCNL 2016/18) 172
Indennità per il personale addetto alle case da gioco (art. 70 quater CCNL 2016/18) 172
Indennità per le specifiche responsabilità
(art. 70 quinquies CCNL 2016/18) 173
Disposizioni per il personale categorie A e B (art. 70 septies CCNL 2016/18) 173
Conferma discipline precedenti
(art. 22 CCNL 5.10.2001) 173
Capo V - Trasferta e trasferimento 174
Trattamento di trasferta (art. 41 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 16-bis
del CCNL 5.10.2001) 174
Integrazione della disciplina della trasferta (art. 70 octies CCNL 2016/18) 176
Trattamento di trasferimento
(art. 42 CCNL 14.9.2000) 176
Capo VI - Trattamenti di previdenza, assistenza ed assicurativi 177
Previdenza complementare
(art. 18 CCNL 5.10.2001) 177
(art. 73 CCNL 2016/18) 177
Welfare integrativo
(art. 72 CCNL 2016/18) 178
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali
(art. 50 CCNL 14.9.2000) 178
Copertura assicurativa
(art. 43 CCNL 14.9.2000) 178
Patrocinio legale
(art. 28 CCNL 14.9.2000) 179
Trattamento di fine rapporto di lavoro
(art. 49 CCNL 14.9.2000) 180
Attività sociali, culturali e ricreative
(art. 55 CCNL 14.9.2000) 180
Mensa (art. 45 CCNL 14.9.2000) 180
Buono pasto (art. 46 CCNL 14.9.2000) 181
Disposizioni in materia di buoni pasto
(art. 13 CCNL 9.5.2006) 181
Allegati
- Tabella A – Incrementi mensili dello stipendio tabellare 000
- Xxxxxxx X – Nuovo stipendio tabellare 184
- Tabella C – Conglobamento I.V.C 185
- Tabella D – Elemento perequativo 186
- Tabella E – Valore straordinario 000
- Xxxxxxx X – Differenziale dal 1.03.2018 188
- Tabella G – Differenziale dal 1.04.2018 189
- Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito
del comparto Regioni – Autonomie locali, stipulato in data 19.9.2002 come modificato con l’Accordo dell’8/3/2016 190
- D.lgs. 165/2001
(Testo Unico del Pubblico Impiego) 200
- Legge 65/1986 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale (GU n.62 del 15-3-986) 337
- Legge 75/2017 (artt. 20, 22, 23 e 24) 342
Titolo I Disposizioni Generali
Campo di applicazione (art. 1 CCNL 2016/18)
1. Il presente contratto si applica a tutto il per- sonale con rapporto di lavoro a tempo indeter- minato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 4 del CCNQ sulla definizione dei com- parti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale in servizio addetto alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale degli enti.
3. Con il termine “enti” si intendono tutte le Amministrazioni ricomprese nel comparto Funzioni Locali, di cui al comma 1.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 mar- zo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “D. Lgs. n. 165/2001”.
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
(art. 2 CCNL 2016/18)
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa pre- scrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono ap- plicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinno- va tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposi- zioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né proce- dono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell’anno suc- cessivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnova- to e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risor- se contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici com- plessivi che saranno attribuiti all’atto del rin- novo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’infla- zione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici impor- tati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’ero- gazione della copertura di cui al presente com- ma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001.
7. Le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi ca- rattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo an- che ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.
8. Per quanto non previsto, continuano a tro- vare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disap- plicate, le disposizioni dei precedenti CCNL.
Titolo II Il sistema
delle relazioni sindacali
Capo I
Forme e modalità
Obiettivi e strumenti (art. 3 CCNL 2016/18)
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo stru- mento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla parteci- pazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla pre- venzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l’ag- giornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabi- lità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa, anche di livello territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina dell’art. 9 (contrattazione territoriale).
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
- informazione;
- confronto;
- organismi paritetici di partecipazione.
5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano re- ciprocamente le parti. Le clausole dei contratti integrativi sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, an- che a richiesta di una delle parti. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), so- stituisce la clausola controversa, sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
6. È istituito presso l’ARAN, senza nuovi o mag- giori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascun ente adotta gli atti adottati unilate- ralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. n. 165/2001. L’osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni,
7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL, le quali sono pertanto disapplicate.
Informazione
(art. 4 CCNL 2016/18)
1. L’informazione è il presupposto per il corret- to esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di leg- ge vigenti, l’informazione consiste nella tra- smissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2 di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le ma- terie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione in- tegrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
Confronto
(art. 5 CCNL 2016/18)
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle mate- rie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art.7, comma 2 di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizio- ne delle misure che l’ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l’invio ai sog- getti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissio- ne delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall’informa- zione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’ente, contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incon- tri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sin- dacali di cui all’articolo 7, comma 2:
a) l’articolazione delle tipologie dell’orario
b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della re- lativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001;
g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 7.
h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell’amministrazione;
i) negli enti con meno di 300 dipendenti linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative
Organismo paritetico per l’innovazione
(art. 6 CCNL 2016/18)
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, negli enti con più di 300 dipendenti, una modalità relazionale finalizzata al coin- volgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), su tutto ciò che abbia una dimensione proget- tuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’ente. Le province possono costituire l’organismo in forma associata, sulla
base di protocolli di intesa tra gli enti interessa- ti e le organizzazioni sindacali di cui al periodo precedente.
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organiz- zazione e innovazione, miglioramento dei servizi - anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al fine di formula- re proposte all’ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. L’organismo paritetico per l’innovazione:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all’art.7, com- ma 2, lett. b), nonché da una rappresentanza dell’ente, con rilevanza pari alla componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, ogniqualvolta l’ente manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) può trasmettere proprie proposte proget- tuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sul- le materie di competenza di quest’ultima, o all’ente;
d) può adottare un regolamento che ne disci- plini il funzionamento;
e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche
in riferimento a quanto previsto dall’art. 70.
4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al com- ma 3, lett. c).
5 Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, anche di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo par- ziale, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 70.
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie (art. 7 CCNL 2016/18)
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delega- zione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazio- ne integrativa sono:
a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizza- zioni sindacali di categoria firmatarie del pre- sente CCNL.
3. I componenti della delegazione di parte da- toriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) i criteri di ripartizione delle risorse dispo- nibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
b) i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance;
c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la defi- nizione dei criteri generali per la sua attribu- zione;
e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 56-quinques, en- tro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
f) i criteri generali per l’attribuzione dell’inden- nità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies comma 1;
g) i criteri generali per l’attribuzione di trat-
tamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
h) i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo;
i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24, comma 1;
j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che con- sentano la determinazione di tali limiti con ri- ferimento ad un arco temporale plurimensile;
l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all’ar- co temporale preso in considerazione per l’e- quilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
m) le linee di indirizzo e i criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2;
o) il limite individuale annuo delle ore che pos- sono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 38-bis del CCNL del 14/9/2000;
p) i criteri per l’individuazione di fasce tempo- rali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario
multiperiodale, ai sensi dell’art. 25, comma 2;
r) l’individuazione delle ragioni che permetto- no di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 22, comma 2;
s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla pro- fessionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi;
u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corre- sponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove im- plicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previ- sti dall’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67;
v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
w) il valore dell’indennità di cui all’art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazio- ne, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo.
z) integrazione delle situazioni personali e fa- miliari previste dall’art. 23, comma 8, in mate- ria di turni di lavoro notturni.
Dichiarazione congiunta n. 6 (CCNL 2016/18)
Le parti concordano nel ritenere che, nell’am- bito delle specifiche iniziative attuate finalizza- te al ripristino degli Uffici dei Giudici di Pace ai sensi del D.M. 27.5.2016, gli enti locali interessati, in sede di contrattazione integra- tiva, nell’ambito delle materie di cui all’art.7, comma 4, determinano anche le specifiche modalità di applicazione anche al personale assegnato ai suddetti uffici dei diversi istituti del trattamento economico accessorio previsto per la generalità degli altri lavoratori, tenendo conto delle particolari condizioni organizzative ed operative in cui lo stesso rende la propria prestazione.
Contrattazione collettiva inte- grativa: tempi e procedure
(art. 8 CCNL 2016/18)
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L’ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L’ente convoca la delegazione sindacale di cui all’art. 7, comma 1 per l’avvio del negozia- to, entro trenta giorni dalla presentazione del- le piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indica- ti dall’art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente pro- rogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) z).
5. Qualora non si raggiunga l’accordo sulle ma- terie di cui all’art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 10, l’ente interessato può provvede- re, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscri- zione e prosegue le trattative al fine di perve- nire in tempi celeri alla conclusione dell’accor- do. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, even- tualmente prorogabili di ulteriori 45.
7. I contratti collettivi integrativi devono conte- nere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazio- ne, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.
8. Le amministrazioni sono tenute a trasmette- re, per via telematica, all’ARAN ed al CNEL, en- tro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovve- ro il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale (art. 9 CCNL 2016/18)
1. La contrattazione integrativa può svolger- si anche a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto. L’iniziativa può essere assunta, oltreché dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto, da ciascuno dei soggetti titolari della contratta- zione integrativa, ivi compresa l’Unione dei comuni nei confronti dei comuni ad essa ade- renti e delle parti sindacali.
2. I protocolli devono precisare:
a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
b) la composizione della delegazione sindaca- le, prevedendo la partecipazione di rappresen- tanti territoriali delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;
c) la procedura per la autorizzazione alla sot- toscrizione del contratto decentrato integrati- vo territoriale, ivi compreso il controllo di cui all’art. 8;
d) gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.
4. Alla contrattazione territoriale si applica co- munque quanto previsto dall’art. 8.
Monitoraggio e verifiche (art. 25 CCNL del 1/4/1999)
1. Per l’approfondimento di specifiche pro- blematiche, in particolare concernenti l’orga- nizzazione del lavoro, l’ambiente, l’igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie
- che l’ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comi- tati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell’art. 9 del CCNL del 6.7.1995, svolgono i compiti previsti dal pre- sente comma. (Nota 1 e 2)
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Le Regioni, l’ANCI, l’UPI, l’UNIONCAMERE, l’UNCEM, le IPAB e le organizzazioni sinda- cali possono prevedere la costituzione di un Osservatorio, con le finalità di cui al comma 1, in materia di mobilità relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario, nonché sui processi di formazio- ne e aggiornamento professionale, nonché sull’andamento della contrattazione e delle controversie individuali.
Nota1: La disciplina contrattuale relativa al Comitato per le Pari Opportunità deve ritenersi disapplicata per effetto dell’introduzione da parte dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discrimina- zioni);
Nota 2: Per gli enti con più di 300 dipendenti e per le province in forma associata tali funzio- ni vengono svolte dall’Organismo paritetico per l’innovazione di cui all’art. 6 del CCNL 2016/18.
1. L’ANCI, l’UPI e l’UNIONCAMERE, attraverso le proprie articolazioni territoriali, e le Regioni assumono l’iniziativa per l’avvio, a livello re- gionale, di forme di monitoraggio del lavoro precario presso gli enti del Comparto e di suc- cessivo confronto e verifica con le XX.XX. al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse impli- cazioni normativo – contrattuali, le problema- tiche connesse a tale fenomeno ed ai processi di stabilizzazione, anche con riferimento alla scadenza dei contratti a termine. Tale confronto deve concludersi entro il termine di 45 giorni dalla data di definitiva sottoscrizione del pre- sente CCNL.
2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere attivati anche specifici confronti a livello locale
Pari opportunità
(Art. 19 CCNL del 14/9/2000)
...omissis… (Nota 1)
Nota 1: La disciplina contrattuale relativa al Comitato per le Pari Opportunità deve ritener- si disapplicata per effetto dell’introduzione da parte dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010,
n. 183 dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing (Art. 8 CCNL 22.1.2004)
...omissis… (Nota 1)
Nota 1: Vedi art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benes- sere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Capo II
I soggetti sindacali
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
(art. 9 CCNL 1.4.1999)
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sinda- cali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo delle as- sociazioni sindacali rappresentative previste dall’art. 10, comma 2, dell’accordo collettivo indicato nella lettera a).
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prero- gative sindacali, ivi compresi quelli previsti dall’art.10, comma 3, del CCNL quadro sulle
Composizione delle delegazioni (art. 10 CCNL 1.4.1999)
...omissis… (Nota 1)
3. Gli enti possono avvalersi, nella contratta- zione collettiva integrativa decentrata, dell’as- sistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN.)
Nota 1: I commi 1 e 2 sono sostituiti dai commi 2 e 3 dell’art. 7 CCNL 2016/18
Relazioni sindacali delle Unioni di comuni
(art. 7 CCNL 22.1.2004)
1 omissis… (Nota 1) Sino alla elezione del-
la RSU di ciascuna unione, secondo la vigente disciplina, la delegazione sindacale trattante è composta dai delegati delle RSU degli enti aderenti e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presen- te contratto.
Nota 1: per effetto art. 3 CCNL 2016/18
Capo III
Diritti e prerogative sindacali
Contributi sindacali
(art. 12 bis CCNL 6.7.1995,
introdotto dall’art. 2 CCNL 13.5.1996)
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare de- lega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rila- sciata per iscritto ed è trasmessa all’ammini- strazione a cura del dipendente o dell’organiz- zazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi mo- mento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’ammi- nistrazione di appartenenza e all’organizzazio- ne sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni
sindacali interessate secondo modalità concor- date con l’amministrazione.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei con- fronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effet- tuati alle organizzazioni sindacali.
Diritto di assemblea (art. 56 CCNL 14.9.2000)
1. I dipendenti degli enti hanno diritto di par- tecipare, durante l’orario di lavoro, ad assem- blee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Per tutte le altre modalità di esercizio del di- ritto di assemblea trova applicazione la speci- fica disciplina contenuta nell’art.2 dell’Accordo collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7.8.1998
Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali
(art. 23 CCNL 5.10.2001)
1. Le amministrazioni comunali che, al termine di ogni anno, accertino la mancata utilizzazio- ne, in tutto o in parte, della quota dei permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art 3 del contratto collettivo quadro del 9.8.2000 (esclusa, quindi, la quota di spet-
tanza della RSU), quantificano il valore econo- mico della relativa temporizzazione, rapportata a ore, e assegnano le corrispondenti risorse finanziarie all’ANCI regionale competente per territorio entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento; la base di calcolo corrisponde alla nozione di retribuzio- ne di cui al comma 2, lett. c) dell’art. 52 del CCNL del 14.9.2000.
2. Il monte ore dei permessi disponibili ai sen- si del comma 1, viene utilizzato dai dipendenti dei Comuni che siano dirigenti delle organiz- zazioni sindacali territoriali rappresentative nel comparto delle Regioni e delle Autonomie locali nei limiti delle quote spettanti a ciascuna di esse nel rispetto del criterio di proporziona- lità del livello di rappresentatività in ambito regionale.
3. All’accertamento del livello di rappresenta- tività provvede l’ANCI regionale nel rispetto degli stessi criteri definiti dall’art. 43 del D.Lgs.
n. 165 del 2001 per il livello nazionale, ac- quisendo le relative informazioni dai Comuni interessati.
4. Le organizzazioni sindacali di comparto co- municano all’ANCI regionale i nominativi dei dirigenti che fruiscono dei permessi di cui al comma 2, la relativa durata e il Comune di ap- partenenza degli stessi dirigenti.
6. I permessi previsti dal presente articolo non possono essere cumulati per la fruizione di di- stacchi sindacali.
Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale (art. 47 CCNL 14.9.2000, come
integrato dall’art. 39 CCNL 22.1.2004)
1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all’art. 5 del CCNL quadro del 7.8.1998, compete la retribuzione di cui … omissis ... (Nota 1); ivi comprese le quote della tredicesi- ma mensilità, nonché la indennità di comparto disciplinata dall’art. 33.
2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione ...omissis… (Nota 2) e di quella orizzontale economica. In sede di contrattazione decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato ai fini … omissis … (Nota 3) nonchè nella valutazione utile alla progressione economica orizzontale.
3. Al personale incaricato delle funzioni dell’a- rea delle posizioni organizzative, di cui …
omissis ... (Nota 4), oltre al trattamento indi- cato nel comma 1, compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva ridetermina- zione dei relativi valori.
Nota 1: attualmente il riferimento è all’art.10, comma 2, lett. c), CCNL 9.5.2006. Vedi nozione di retribuzione
Nota 2: omesso in seguito art. 24 Dlgs 150/09 Nota 3: ora il riferimento è art. 68 comma 2 lettera a) e b)
Nota 4: ora il riferimento è agli artt. 13-18 del CCNL 2016/18
Patronato sindacale e tutela del personale in distacco sindacale (art. 19 CCNL 5.10.2001)
1. I lavoratori in attività o in quiescenza posso- no farsi rappresentare dal sindacato o dall’isti- tuto di patronato sindacale, per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assi- stenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell’ente.
2. … omissis … (Nota 1) .
Nota 1: ora riferimento è al Trattamento eco- nomico dipendenti in distacco sindacale even- tualmente in godimento
Capo IV Prevenzione della conflittualità
Clausole di raffreddamento (art. 10 CCNL 2016/18)
1. Il sistema delle relazioni sindacali è impron- tato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla con- trattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono ini- ziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(art. 9 CCNL 22.1.2004)
1. In attuazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 165 del 2001, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per
definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interes- sata invia alle altre, richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferi- mento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
3. L’ARAN si attiva autonomamente o su richie- sta del Comitato di settore.
4. L’eventuale accordo, stipulato con le pro- cedure di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 165 del 2001 sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede tra le par- ti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti decentrati integrativi, anche di livello territo- riale. L’eventuale accordo stipulato con le pro- cedure di cui … omissis … (Nota 1)
Nota 1: Il riferimento ora è all’art. 8 commi 6-8 del CCNL 2016/18.
Titolo III Sistema di classificazione professionale
Capo I
Obiettivi e classificazione
Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale
(art. 11 CCNL 2016/18)
1. Le parti concordano sull’opportunità di un processo di innovazione del sistema di clas- sificazione professionale del personale del Comparto delle Funzioni locali individuando le soluzioni più idonee a garantire l’ottimale bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali degli Enti con quelle di riconosci- mento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti.
2. Le parti, tenuto conto del lungo periodo di sospensione della contrattazione collettiva nazionale, convengono sull’opportunità di prevedere un’approfondita fase istruttoria, che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sull’attuale sistema di classificazione professionale, nonché di ve- rificare le possibilità di una sua evoluzione e convergenza in linea con le finalità indicate al comma 1, nella prospettiva di pervenire ad un modello maggiormente idoneo a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.
3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità indicate,
è istituita, presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, con la partecipazione di rappresentati designati dai comitati di settore, una specifica Commissione paritetica, alla quale sono affidati, in particola- re, i seguenti compiti:
a) prevedere la revisione dell’attuale classifica- zione del personale; a tal fine sarà operata una verifica delle declaratorie di categoria in rela- zione ai cambiamenti dei processi organizzati- vi e gestionali ed una conseguente verifica dei contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli organizzativi;
b) effettuare una analisi di alcune specificità professionali, ai fini di una loro valorizzazione, con particolare riferimento al personale edu- cativo e scolastico ed agli avvocati degli uffici legali, anche attraverso la previsione di specifi- che sezioni contrattuali;
c) effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze pro- fessionali e per riconoscere, su base selettiva, il loro effettivo accrescimento.
4. La Commissione concluderà i suoi lavori entro il mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3. Per l’analisi delle specificità pro- fessionali del personale educativo e scolastico, anche alla luce del d. lgs. n. 65/2017, i lavori della commissione, anche ai fini della proposta di una specifica sezione contrattuale, saranno conclusi entro tre mesi dall’insediamento.
Conferma del sistema di Classificazione
(art. 12 CCNL 2016/18)
1. Si conferma il sistema di classificazione del personale previsto dall’art.3 del CCNL del 31.3.1999, con le modifiche di seguito riportate.
2. Il sistema di classificazione del personale re- sta articolato in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C e D. Nelle categorie è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna cate- goria, salvo che per i profili della categoria B di cui all’art. 3, comma 7 del CCNL 31/3/1999, come sostituito dal comma 3 del presente CCNL, e di cui all’allegato A, paragrafo “catego- ria B”, ultimo periodo, del medesimo CCNL, che resta pertanto confermato.
3. L’art. 3, comma 7 del CCNL 31/3/1999 è so- stituito dal seguente:
“Nell’allegato A sono altresì indicati, per la categoria B, i criteri per la individuazione e collocazione di particolari profili professionali, per i quali l’accesso dall’esterno avviene nella posizione economica B3”.
4. Per effetto di quanto previsto al com- ma 2, nell’ambito dell’Allegato al CCNL del 31.3.1999, Declaratorie, è disapplicato, con riferimento alla categoria D, la sezione recante: “Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili pro- fessionali che, secondo la disciplina del DPR
347/83 come integrato dal DPR 000/00, xx- xxxxxx essere ascritti alla VIII qualifica funzio- nale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.”.
5. A seguito delle modifiche introdotte nel si- stema di classificazione dai commi precedenti, al personale che, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, è inquadrato in profili della categoria D, per i quali, ai sensi della previgen- te formulazione dell’art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 e dell’Allegato A al medesimo contratto, l’accesso dall’esterno avveniva nella posizione economica D3 sono conservati il pro- filo posseduto e la posizione economica acqui- sita nell’ambito della categoria.
6. Relativamente al personale inquadrato nei profili di cui al comma 5, l’ammontare delle risorse stabili destinate a finanziare la progres- sione economica continua ad essere quantifi- cato sulla base del differenziale tra la posizio- ne economica già posseduta o da attribuire e quella iniziale di accesso per gli stessi prece- dentemente prevista in D3. In caso di cessazio- ne del rapporto di lavoro, a qualunque titolo, del suddetto personale, solo tale ammontare rientra tra le risorse stabili disponibili per il finanziamento dei vari istituti del trattamento economico del personale.
7. Al personale assunto viene attribuito il tratta- mento tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale prevista per la categoria cui
8. In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione dei profili della categoria B di cui al comma 2, ai sensi dell’art.22, comma 15, del D.Lgs.n.75/2017, al dipendente viene attribu- ito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o per i nuovi profili. Qualora il trattamento economico in godimento, acqui- sito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabel- lare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica.
9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso proce- dure concorsuali per l’assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella po- sizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadra- mento avviene nei suddetti profili della cate- goria D. Successivamente, si applica quanto previsto dal comma 5.
10. La disciplina di cui al comma 9 trova appli- cazione anche per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale a tempo determinato, secondo le previsioni dell’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017.
11. L’importo dell’assegno personale di cui al comma 8, fino al suo completo riassorbimento, è ricompreso nella nozione di retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. b), del CCNL del 9.5.2006.
12. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente disapplicata anche la disciplina:
a) del previgente art. 3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999;
b) dell’art.13 del CCNL del 31.3.1999;
c) dell’art.15 del CCNL del 31.3.1999;
d) dell’art. 9 del CCNL del 9.5.2006.
Obiettivi
(Art. 2 CCNL del 31/3/1999)
1. Il presente contratto persegue le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della pro- fessionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Le parti, conseguentemente, riconoscono la necessità di valorizzare le capacità professiona- li dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti.
3. Alle finalità previste nel comma 2 sono cor- relati adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali, formulati e finanziati dagli enti.
Il sistema di classificazione del personale
(Art. 3 CCNL del 31/3/1999)
1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamen- te, A, B, C e D.
Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni organiz- zative, secondo la disciplina degli artt. 8 e ss.
2. Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equi- valenti, sono esigibili. L’assegnazione di man- sioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del con- tratto di lavoro.
3. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente su- periore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa di- sciplina contrattuale, è regolata dai commi 2-4 dell’art. 52 del D. Lgs. N.165 del 2001,
4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato A, che de- scrivono l’insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
5. I profili descrivono il contenuto professio- nale delle attribuzioni proprie della categoria.
Nell’allegato A sono riportati, a titolo esemplifi- cativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.
6. Gli enti, in relazione al proprio modello orga- nizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell’allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collo- xxxx nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo esemplificativo nell’allegato A.
... comma 7 omissis ... sostituito da:
7. Nell’allegato A sono altresì indicati, per la categoria B, i criteri per la individuazione e collocazione di particolari profili professionali, per i quali l’accesso dall’esterno avviene nella posizione economica B3. (così modificato dal presente CCNL)
Dichiarazione congiunta n. 1 (CCNL 5/10/2001)
Le parti concordano nel confermare che, nel rispetto dei contenuti delle declaratorie del- le categorie professionali di cui all’allegato A del CCNL del 31.3.1999, il diploma di scuola media superiore può essere richiesto, per l’ac- cesso dall’esterno, solo per i profili collocati nella categoria C e che il diploma di laurea o di laurea specialistica o di laurea breve possono essere richiesti, per l’accesso dall’esterno, solo per i profili della categoria D.
Dichiarazione congiunta n. 3 (CCNL 5/10/2001)
Le parti confermano che gli appartenenti al corpo dei servizi ispettivi pubblici preposti al controllo delle case da gioco trovano la collo- cazione d’accesso nella categoria D
Dichiarazione congiunta n. 4 (CCNL 5/10/2001)
Le parti concordano nel ritenere che gli enti, ove si avvalgano del profilo di Operatore so- cio-sanitario, caratterizzato dallo specifico titolo, richiesto per l’accesso sia dall’esterno che dall’interno, rilasciato a seguito del su- peramento del corso si formazione di durata annuale previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Mi- nistro della Solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18.02.2000, provvedono a collocarlo nella ca- tegoria B, posizione economica B3.
Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione
(art. 18-bis CCNL 2016/18)
1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al fine di valorizzare e miglio- rare le attività di informazione e di comunica- zione svolte dalle pubbliche amministrazioni, sono previsti distinti specifici professionali ido-
nei a garantire l’ottimale attuazione dei com- piti e funzioni connesse alle suddette attività.
2. Nella prospettiva di assicurare il completo presidio dei processi lavorativi comunque ri- conducibili ai suddetti settori dell’informazio- ne e della comunicazione, i profili professionali di cui al comma 1, saranno collocati nelle cate- gorie del vigente sistema di classificazione del personale, secondo le declaratorie ed i relativi requisiti culturali e professionali di cui all’alle- gato A del CCNL del 31.3.1999, in relazione alla complessità dei compiti, nonché al livello di autonomia, responsabilità e competenza professionale, agli stessi (connessi) richiesti.
3. Nell’ottica di garantire la coerenza delle prestazioni lavorative con i modelli organiz- zativi degli enti, questi ultimi individueranno, anche per ciascuno dei settori suindicati e tenuto conto dei rispettivi fabbisogni, “profili professionali”, che definiscano la tipologia della prestazione lavorativa, le specifiche com- petenze richieste, nonché i requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento del- le relative attività, tenendo conto anche della normativa di settore.
4. Pertanto, tenuto conto del sistema di clas- sificazione del personale di cui al CCNL del 31.3.1999, il comma 5 definisce i “contenuti professionali di base” delle attività di informa- zione e di comunicazione, in relazione ai quali gli enti procederanno alla definizione dei pro-
5. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base sono così articolati e definiti:
a) Settore Comunicazione Categoria D
Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazio- ne ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’amministrazione, definizione di procedu- re interne per la comunicazione istituzionale, gestione degli eventi istituzionali, raccordo dei processi di gestione dei siti internet, non- ché delle comunicazioni digitali WEB e social, anche nell’ottica dell’attuazione delle disposi- zioni in materia di trasparenza e della comuni- cazione esterna dei servizi erogati dall’Ammi- nistrazione e del loro funzionamento.
Profili di riferimento: specialista della comuni- cazione istituzionale.
b) Settore Informazione Categoria D
Gestione e coordinamento dei processi di in- formazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell’Amministra- zione; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività istitu- zionale dell’amministrazione; gestione degli
eventi stampa, dell’accesso civico e delle con- sultazioni pubbliche.
Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico.
6. In relazione ai propri fabbisogni, le ammi- nistrazioni potranno definire altresì profili per la categoria C, tenendo conto delle declaratorie previste per tale categoria.
Dichiarazione congiunta n. 8 (CCNL 2016/18)
Con riferimento all’art. 18-bis (istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione), le parti del presente contratto, con l’intervento della FSNI ai fini di quanto pre- visto dall’art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, convengono sull’opportunità di definire, in un’apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di accordo, anche ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legisla- tivo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l’applicazione della citata disposi- zione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria. In tale sede, saranno affrontate le questioni relative alla flessibilità dell’orario di lavoro, all’autonomia professiona- le, alla previdenza complementare, all’adesio- ne alla casse previdenziali e di assistenza gior- nalisti. Le parti si danno inoltre reciprocamente
Allegato A
(CCNL 31.3.1999)
Declaratorie
Categoria A
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
• Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell’obbligo) acquisibile attraverso espe- rienza diretta sulla mansione;
• Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
• Problematiche lavorative di tipo semplice;
• Relazioni organizzative di tipo prevalen- temente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
• lavoratore che provvede al trasporto di per- sone, alla movimentazione di merci, ivi com- presa la consegna - ritiro della documenta- zione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell’automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
• lavoratore che provvede ad attività preva- lentemente esecutive o di carattere tecnico
manuali, comportanti anche gravosità o di- sagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i se- guenti profili: custode, bidello.
Categoria B
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
• Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell’obbligo generalmente accompa- gnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
• Contenuto di tipo operativo con responsa- bilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
• Discreta complessità dei problemi da af- frontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di tipo sem- plice anche tra più soggetti interagenti, re- lazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
• Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili:
• lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedi- menti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabo- ra, inoltre, alla gestione degli archivi e degli
schedari ed all’organizzazione di viaggi e riunioni.
• lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo spe- cialistico quali l’installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all’impianto.
• lavoratore che esegue interventi di tipo riso- lutivo sull’intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
• Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all’archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuo- xxxxx, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili pro- fessionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, pote- vano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3.
Categoria C
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
• Approfondite conoscenze mono specialisti- che (la base teorica di conoscenze è acqui-
sibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
• Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produtti- vi/amministrativi;
• Media complessità dei problemi da affron- tare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possi- bili;
• Relazioni organizzative interne anche di na- tura negoziale ed anche con posizioni orga- nizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche com- plesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
• lavoratore che, anche coordinando altri ad- detti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamen- te alla unità di appartenenza.
• lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i se- guenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educato- re asili nido e figure assimilate, geometra, ra- gioniere, maestra di scuola materna, istruttore
amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.
Categoria D
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
• Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con fre- quente necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o di- rettivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/ amministrativi;
• Elevata complessità dei problemi da affron- tare basata su modelli teorici non imme- diatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di natura ne- goziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di apparte- nenza, relazioni esterne (con altre istituzio- ni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di na- tura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
• Lavoratore che espleta attività di ricerca, stu- dio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elabo- razione dei diversi documenti contabili e finanziari.
• lavoratore che espleta compiti di alto con- tenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e il- lustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.
• lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.
• lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e do- cumenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
• Fanno parte di questa categoria, ad esem- pio, i profili identificabili nelle figure profes- sionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell’area della vigi- xxxxx, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specia- lista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segre- tario economo delle istituzioni scolastiche delle Province.
... omissis ... (Nota1)
Nota 1: disapplicato dall’art. 12, comma 4 CCNL 2016/18
Mansioni superiori
(art. 8 CCNL 14.9.2000)
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista ... omissis ... (Nota 1) per la parte demandata alla contrattazione.
2. In applicazione di quanto previsto dall’art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 (sistema di classificazione del personale), il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi :
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del po- sto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell’ambito delle ri- sorse espressamente assegnate per tale finali- tà secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato.
4. I criteri generali per il conferimento delle man- sioni superiori sono definiti dagli enti previa con- certazione ai sensi ... omissis ... (Nota 2)
5. Il dipendente assegnato alle mansioni supe- riori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispon- dente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepi- to a titolo di retribuzione individuale di anzia- nità.
6. Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui ...omissis ... (Nota 3) , con dirit- to alla percezione dei relativi compensi.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina ... omissis ... (Nota 4).
Nota 1: Ora art. 52, commi 2, 3, e 4, del D.Lgs. n. 165/2001
Nota 2: Ora riferimento art. 5 CCNL 2016/18 Nota 3: Ora riferimento art. 13 CCNL 2016/18 Nota 4: Ora art. 52 del D.Lgs.n.165/2001.
Capo II
Posizioni organizzative
Valorizzazione delle alte professionalità
(art. 10 CCNL 22.1.2004)
... omissis da comma 1 a comma 4... (Nota 1)
5. Le risorse previste dall’art. 32, comma 7 CCNL 22.1.2004 (Incrementi delle risorse decentrate), integrano quelle già disponibili negli enti per la retribuzione di posizione e di risultato e sono espressamente destinate alla remunerazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo. (Nota 2)
Nota 1: riferimento art. 13 CCNL 2016/18 Nota 2: per la destinazione delle risorse previ- ste dal cit. art. 32 vedi art. 67 comma 1
Posizioni organizzative apicali (art. 15 CCNL 22.1.2004)
1. Negli enti privi di personale con qualifica di- rigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disci- plinate ... omissis ... (Nota 1)
Nota 1: riferimento art. 13 CCNL 2016/18
Area delle posizioni organizzative
(art. 13 CCNL 2016/18)
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle compor- tanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello uni- versitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti espe- rienze lavorative in posizioni ad elevata qua- lificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un in- carico a termine conferito in conformità all’art.
14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:
a) presso i Comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classi- ficati nella categoria C.
3. Gli incarichi di posizione organizzativa di
Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative
(art. 14 CCNL 2016/18)
1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed atti- vità da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti cul- turali posseduti, delle attitudini e della capa- cità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferi- mento dell’incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in re- lazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazio- ne sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anti- cipata dell’incarico di cui al comma 3.
5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato (art. 15 CCNL 2016/18)
1. Il trattamento economico accessorio del per- sonale della categoria D titolare delle posizioni
di cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. L’importo della retribuzione di posizione va- ria da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posi- zione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri pre- determinati, che tengono conto della comples- sità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posi- zione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni dele- gate con attribuzione di poteri di firma di prov- vedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
3. Nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, l’importo della retribuzione di posizione va- ria da un minimo di € 3.000 ad un massimo di
€ 9.500 annui lordi per tredici mensilità.
4. Gli enti definiscono i criteri per la determina- zione e per l’erogazione annuale della retribu- zione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva
una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.
5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni orga- nizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, le risorse de- stinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni orga- nizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.
6. Nell’ipotesi di conferimento ad un lavorato- re, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del va- lore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l’ente tiene conto della com- plessità delle attività e del livello di responsa- bilità connessi all’incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.
7. Per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse
Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative
(art. 17 CCNL 2016/18)
1. Negli enti privi di personale con qualifica di- rigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disci- plinate dall’art. 13.
2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell’ipotesi consi- derata nell’art. 13, comma 2, lett. a), trova ap- plicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica di- rigenziale, anche nella vigenza dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.
3. In deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei Comuni privi di posizioni diri- genziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei
casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regola- xxxx dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle ne- cessarie capacità ed esperienze professionali.
4. I Comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla re- voca anticipata dell’incarico conferito.
5. Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizza- tiva, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussi- stendone i presupposti, anche ai compensi ag- giuntivi dell’art.18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compre- so quello per mansioni superiori di cui all’art.8 del CCNL del 14.9.2000.
6. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato
- l’ente di provenienza continua a corrispon- dere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, ripropor- zionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tem- po parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attri- buita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta presta- zione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posi- zione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.
7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole ge- nerali dell’art. 14.
Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa (art. 18 CCNL 2016/18)
1. Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 14, in aggiunta alla retribuzione di po- sizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:
a) l’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000;
b) i compensi ISTAT, ai sensi dell’art.70-ter;
c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordi- nario elettorale dai competenti soggetti istitu- zionali e nei limiti delle stesse;
d) i compensi per lavoro straordinario elettora- le prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
e) i compensi per lavoro straordinario connes- so a calamità naturali, ai sensi dell’art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono rico- nosciuti solo nell’ambito delle risorse finan- ziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
f) i compensi di cui all’art. 56-ter, previsti per il
personale dell’area della vigilanza;
g) l’indennità di funzione del personale addet- to alle case da gioco;
h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016;
- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art.9 della legge n.114 del 2014;
- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell’art.6 del CCNL del 9.5.2006;
- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997;
- i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del giudizio.
Capo III
Progressioni economiche
Sistema di valutazione (art. 6 CCNL 31.3.1999)
1. In ogni ente sono adottate metodologie per- manenti per la valutazione delle prestazioni e
dei risultati dei dipendenti, anche ai fini del- la progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi ... omissis ... (Nota 1)
Nota 1: il riferimento ora è all’art. 7 comma 4 CCNL 2016/18
Progressione verticale nel sistema di classificazione (art. 4 CCNL 31.3.1999)
1. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dagli artt. 22 e 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declarato- rie delle categorie di cui all’allegato A, le pro- cedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla ca- tegoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale cate- goria che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno. Analoga procedura può essere attivata dagli enti per la copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, riservando la partecipazio- ne alle relative selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime categorie.
... omissis ... (Nota 1)
Nota 1: commi dal 2 al 6 abrogati per effetto degli artt. 24 del d.lgs 150/2009 e dell’art. 52 del d.lgs 165/2001
Progressione economica all’interno della categoria (art. 16 CCNL 2016/18)
1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente di- sponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.
3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto even- tualmente a tal fine anche dell’esperienza ma- turata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certifica- te a seguito di processi formativi.
4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha bene- ficiato della disciplina sulle progressioni eco- nomiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
6. Ai fini della progressione economica oriz- zontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di perma- nenza nella posizione economica in godimen- to pari a ventiquattro mesi.
7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza ante- riore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione del- le necessarie risorse finanziarie.
8. L’esito della procedura selettiva ha una vi- genza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione eco- nomica.
9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità
10. Sono fatte salve le procedure di attribuzio- ne della progressione economica orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione de- finitiva del presente CCNL.
Finanziamento delle progressioni orizzontali (art. 34 CCNL 22.1.2004)
... omissis ... (Nota1)
4. Gli importi fruiti per progressione economi- ca orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione ver- ticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la con- trattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progres- sioni orizzontali.
... omissis ... (Nota 2)
Nota 1: commi da intendersi disapplicati dall’art. 16 CCNL 2016/18
Nota 2: comma di natura transitoria
Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali
(art. 19 CCNL 22.1.2004)
1. ... omissis ... (Nota 1)
2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamenta- le e accessorio del personale “distaccato” a pre- stare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell’interesse dell’ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell’ente medesimo.
Nota 1: sostituito dal comma 9 dell’art. 16 CCNL 2016/18
Capo IV
Personale delle scuole
Personale docente nelle scuole materne
(Art. 30 CCNL del 14/9/2000)
1. L’attività didattica (rapporto diretto inse- gnante - bambini) è di trenta ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire l’intero arco di apertura delle scuole.
2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane di fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 7, un monte orario che comunque non sia supe- riore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2 sono considerate inte- grative le attività di programmazione, di do- cumentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigen- ze delle peculiari caratteristiche organizzative del servizio, possono rideterminare l’orario dell’attività didattica, per periodi predefiniti, in misura non inferiore a 25 ore settimanali, pre- vio espletamento della procedura di concerta- zione (Nota 1). Tale soluzione è praticabile solo a condizione che:
a) sia stata certificata, dagli organi di controllo interno, l’assenza di oneri aggiuntivi, diretti o
indiretti, tenuto conto anche degli effetti deri- vanti dall’applicazione del comma 3;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantita- tivo del servizio offerto alla collettività.
5. Nel caso previsto dal comma 4, per il perio- do in cui l’attività didattica è ridotta, al persona- le interessato viene proporzionalmente ridotta l’indennità di tempo potenziato di cui all’art. 37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995. I conse- guenti risparmi confluiscono nelle risorse di cui (Nota 2), sono utilizzati per le finalità previ- ste (Nota 3) e tornano ad esser disponibili, per il ripristino della predetta indennità, in caso di ritorno all’orario di cui al comma 1.
6. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario an- nuale delle attività integrative anche in misura ridotta rispetto a quello derivante dall’appli- cazione del comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espleta- mento (Nota 4). Tale soluzione è praticabile a condizione che:
a) i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno cor- rispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantita- tivo del servizio offerto alla collettività.
7. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l’inter- ruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazio- ne. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programma- ta dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento, fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Atti- vità ulteriori, rispetto a quelle definite nel ca- lendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche ed aggiornamento pro- fessionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui (Nota 5) gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzan- do le risorse di cui (Nota 6).
8. ... omissis ... (Nota 7). Al personale inse- gnante delle scuole materne è conservata l’indennità professionale annua lorda di
L.900.000 (€ 464,81), di cui all’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995 nonché quella di tempo potenziato di cui all’art.37, comma 2, salvo quanto previsto dal comma 5.
9. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi (Nota 8), definisce le condizioni e le modalità ottimali per l’erogazione del servizio, ivi com- preso il numero dei bambini per ciascuna se-
xxxxx che, di norma, è di 25 ed il numero degli insegnanti titolari per sezione, prevedendo l’assegnazione di personale docente d’appog- gio in presenza di minori disabili.
10. Nei casi di vacanza d’organico, di assenza degli insegnanti titolari per motivi di: salute maternità o per altre legittime cause, gli enti garantiscono attraverso l’istituto della supplen- za o della sostituzione le condizioni standard del servizio ed il rapporto educatore bambino. Il personale che superi o che abbia superato le selezioni di accesso al posto di insegnate è ido- neo a svolgere la funzione docente.
11. A tal fine disciplinano le modalità di as- sunzione nell’ambito della disciplina dell’art. (Nota 9)
Nota 1: ora riferimento art. 5 CCNL 2016/18 Nota 2: vedi Costituzione Fondo risorse decen- trate art. 67 CCNL 2016/18
Nota 3: vedi Utilizzo Fondo risorse decentrate art. 68 CCNL 2016/18
Nota 4: riferimento art. 5 CCNL 2016/18 Nota 5: il riferimento deve essere inteso art. 68, comma 2, lettere a e b “performance orga- nizzativa individuale” CCNL 2016/18;
Nota 6: riferimento all’art. 67 CCNL 2016/18. Nota 7: non richiamata in quanto di natura transitoria
Nota 8: riferimento art. 4 CCNL 2016/18
Nota 9: riferimento art. 50 del CCNL 2016/18.
Personale educativo degli asili nido
(Art. 31 CCNL del 14/9/2000)
1. La prestazione di lavoro del personale educa- tivo degli asili nido destinata al rapporto diretto educatore - bambini è fissata in trenta ore setti- manali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire l’intero arco di apertura degli asili.
2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla frui- zione delle ferie e del periodo di attività, di cui al comma 5, un monte orario non superiore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2, sono considerate inte- grative le attività di programmazione, di do- cumentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario an- nuale dell’attività integrativa, anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione (Nota 1). Tale solu- zione è praticabile a condizione che:
a) i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno cor- rispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantita- tivo del servizio offerto alla collettività;
5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui mo- dalità attuative sono definite in sede di con- certazione. In tali periodi e negli altri di chiu- sura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavora- tive connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quel- le definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le at- tività dei nidi che per altre attività d’aggiorna- mento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui (Nota 2); gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando (Nota 3).
6. ... omissis ... (Nota 4)
7. Al personale educativo degli asili nido è confermata l’ indennità professionale di
L.900.000 (€ 464,81) annue lorde, prevista dall’ art. 37, comma 1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995. Allo stesso personale compete al- tresì, a decorrere dal 31.12.1999, un. indenni-
8. Ciascun ente, previa informazione, (Nota 5), definisce le condizioni e le modalità ottimali per l’erogazione del servizio, il rapporto medio edu- catore bambini, di norma non superiore ad 1 a 6, fatta salva diversa disciplina, dettata da nor- mativa regionale, o le ipotesi di riduzione di tale rapporto, in presenza di minori disabili, con la previsione di personale educativo d’appoggio.
9. Nei casi di vacanza d’organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale neces- sario nell’ ambito della disciplina (Nota 6)
Nota 1: riferimento art. 5 del CCNL 2016/18 Nota 2: il riferimento deve essere inteso art. 68, comma 2, lettere a e b “performance orga- nizzativa individuale” CCNL 2016/18
Nota 3: riferimento all’art. 67 CCNL 2016/18.
Nota 4: non richiamata in quanto di natura transitoria
Nota 5: riferimento art. 4 CCNL 2016/18
Nota 6: riferimento art. 50 del CCNL 2016/18
Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali
(Art. 32 CCNL del 14/9/2000)
1. Per il personale insegnante addetto alle isti- tuzioni scolastiche gestite dagli enti locali l’at- tività oraria settimanale di ciascun docente con gli alunni non deve superare le 24 ore nelle scuole elementari e le 18 ore in quelle medie. Le settimane di attività nell’anno, sempre in rapporto diretto degli insegnanti con gli alun- ni e gli studenti, devono coprire l’intero calen- xxxxx xxxxxxxxxx. Per il personale docente che opera all’interno degli istituti di riabilitazione e pena l’orario è fissato in 15 ore settimanali e 3 ore di supplenza.
2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla frui- zione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 5 un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2, sono considerate inte- grative le attività di programmazione, di do- cumentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigen- ze organizzative e delle peculiari caratteristi-
che del servizio, possono determinare l’orario dell’attività integrativa annuale anche in misu- ra ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore previo espletamento della procedura di (Nota 1). Tale soluzione è praticabile a con- dizione che:
a) i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno cor- rispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantita- tivo del servizio offerto alla collettività.
5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, sulla base della normativa ministeriale, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di forma- zione ed aggiornamento programmata dall’en- te o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, pos- sono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei ri- sultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei pro- getti di cui (Nota 2); gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazio- ne integrativa decentrata utilizzando le risorse
di cui all’art. 15 del citato CCNL.
6. ... omissis ... (Nota 3)
7. Al personale docente delle scuole elemen- tari e secondarie di cui al comma 1 è confer- mata l’indennità annua lorda di L.900.000 (€ 464,81), di cui all’art. 37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995.
8. Ciascun ente, previa informazione, (Nota 4), definisce le condizioni e le modalità ottimali per l’erogazione del servizio.
9. Nei casi di vacanza d’organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale neces- sario nell’ambito della (Nota 5) .
Nota 1: riferimento art. 5 del CCNL 2016/18 Nota 2: il riferimento deve essere inteso art. 68, comma 2, lettere a e b “performance orga- nizzativa individuale” CCNL 2016/18
Nota 3: non richiamata in quanto di natura transitoria
Nota 4: riferimento art. 4 CCNL 2016/18
Nota 5: riferimento art. 50 del CCNL 2016/18
Xxxxxxx addetti al sostegno operanti nelle scuole statali
(Art. 32 bis CCNL del 14/9/2000)
0.Xx calendario del personale docente comuna- le, utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di handicap, è lo stesso di quello os- servato dagli altri docenti operanti nella stessa istituzione scolastica dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.
2. L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni portatori di handicap non deve essere superare le 24 ore settimanali; il monte ore delle attività integrative non deve essere superiore alle 20 ore mensili.
3. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di aggiornamen- to professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui (Nota 1); gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentra- ta utilizzando le risorse (Nota 2)
4. ... omissis ... (Nota 3)
5. Al personale docente è conservata l’indennità pro- fessionale annua lorda di L.900.000 (€ 464,81) di cui all’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995.
Nota 1: il riferimento deve essere inteso art. 68, comma 2, lettere a e b “performance orga- nizzativa individuale CCNL 2016/18 ;
Nota 2: riferimento all’art. 67 CCNL 2016/18 Nota 3: non richiamata in quanto di natura transitoria
Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali.
(Art. 33 CCNL 14.9.2000)
1. L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti e alunni del personale docente ed educativo utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di handicap è identico a quello osservato, nell’istituzione scolastica o educativa presso la quale prestano servizio, dal restante personale educativo e docente.
Disposizione per il personale della scuola
(Art. 7 CCNL del 5/10/2001)
0.Xx disciplina degli articoli 32 bis e 33 del CCNL del 14.9.2000 (Nota 1) si applica anche nei confronti del personale dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole statali o co- munali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola.
Nota 1: vedi rispettivamente Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali;
Personale docente dei centri di formazione professionale
(Art. 34 CCNL del 14/9/2000)
1. Fermo restando l’orario contrattuale di lavoro in vigore, il personale docente dei centri di for- mazione professionale svolge attività didattica, in aula o in laboratorio, entro un monte ore an- nuo definito dagli enti in stretta relazione con i contenuti della programmazione regionale delle attività formative e della tipologia delle relative iniziative. Le restanti ore sono destina- te ad altre attività connesse alla formazione.
2. Al fine di favorire processi di innovazione organizzativa dei centri di formazione profes- sionale e di riqualificazione e riconversione delle attività formativa realizzati nei suddetti centri, anche alla luce delle previsioni del Pat- to sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22.12.1998, al personale di cui al comma 1 è corrisposta una indennità professionale il cui importo è stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa in proporzione all’entità dell’attività didattica, entro il tetto massimo di
L.900.000 annue lorde. (€ 464,81)
Indennità per il personale educativo e docente scolastico. (Art. 6 CCNL 5.10.2001)
1. Con decorrenza dal 2001 l’indennità previ-
sta dall’art. 37, comma1, lettera c) e d) del CCNL del 6.7.1995 è incrementata di lire 660.000 annue lorde (euro 340,86); ai relativi maggiori oneri si fa fronte con le risorse (Nota 1), ed in particolare con gli incrementi derivanti dall’ap- plicazione della disciplina (Nota 2).
Nota 1: riferimento all’art. 67 del CCNL 2016/18
Nota 2: riferimento all’art. 67 del CCNL 2016/18)
Capo V
Formazione del personale
Principi generali e finalità della formazione
(art. 49-bis CCNL 2016/18)
1. Nel quadro dei processi di riforma e moder- nizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo pri- xxxxx nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle amministrazioni.
2. Per sostenere una efficace politica di svilup- po delle risorse umane, gli enti assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzio- ne professionale e per l’acquisizione e la con- divisione degli obiettivi prioritari della moder- nizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in attività formative.
3. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:
• valorizzare il patrimonio professionale pre- sente negli enti;
• assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei servizi miglioran- done la qualità e l’efficienza;
• garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, non- ché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni interve- nute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;
• favorire la crescita professionale del lavo- ratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;
• incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di cambia- mento organizzativo.
Destinatari e processi della formazione
(art. 49-ter CCNL 2016/18)
1. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddet- ti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quel- le attivabili attraverso canali di finanziamento
esterni, comunitari, nazionali o regionali.
2. Le iniziative di formazione del presente arti- colo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale in assegnazione temporanea presso altre ammi- nistrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le attività di cui al comma 3.
3. Nell’ambito dei piani di formazione possono essere individuate attività di formazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche.
4. I piani di formazione possono definire an- che metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comuni- tà di pratica.
5. Gli enti possono assumere iniziative di col- laborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I re-
lativi oneri sono a carico della stessa ammini- strazione.
7. Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al perso- nale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
8. Le amministrazioni individuano i dipenden- ti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garanten- do comunque pari opportunità di partecipazio- ne. In sede di organismo paritetico di cui all’art. 6, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coeren- za con il presente comma.
9. Le amministrazioni curano, per ciascun di- pendente, la raccolta di informazioni sulla par- tecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle competenze acqui- site.
10. Nell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’art. 6 od in sede di confronto ai sensi dell’art.5 per gli Enti con meno di 300 dipen- denti:
a) possono essere acquisiti elementi di cono- scenza relativi ai fabbisogni formativi del per- sonale;
b) possono essere formulate proposte all’am- ministrazione, per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo;
c) possono essere realizzate iniziative di moni- toraggio sulla attuazione dei piani di formazio- ne e sull’utilizzo delle risorse stanziate.
11. Nell’ambito dei piani di formazione, posso- no essere individuate anche iniziative forma- tive destinate al personale iscritto ad albi pro- fessionali, in relazione agli obblighi formativi previsti per l’esercizio della professione.
12. Al finanziamento delle attività di formazio- ne si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
Titolo IV Sezione per la polizia locale
Premessa
(CCNL 22.1.2004)
La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, as- sociazioni del sistema delle autonomie, orga- nizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, fi- nalizzato alla rivisitazione e all’aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.
Le parti, nel condividere l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla neces- sità di riconoscere:
• la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;
• il nuovo potere legislativo affidato alle re- gioni;
• il rispetto dei diversi livelli istituzionali;
• Il ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei Comuni e delle Pro- vince, definendone coerentemente compiti e funzioni.
Le parti, in attesa del nuovo assetto legisla- tivo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l’esigenza che i modelli organizza- tivi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi.
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale
Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esi- genza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funziona- le del responsabile del corpo o del servizio dal capo dell’amministrazione.
Formazione e sviluppo professionale
Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di profes- sionalità sempre più elevata che possono es- sere prioritariamente acquisiti con significativa esperienza professionale nonché mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali di cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999 , tengono pre- valentemente conto dei suddetti percorsi.
Copertura assicurativa
Le parti, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha stabilito che l’attività prestata dal “vigile ur- bano” addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall’art. 1,
Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione
(art. 56-bis CCNL 2016/18)
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano al personale della polizia locale.
Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato
(art. 56-ter CCNL 2016/18)
1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di poli- zia stradale necessarie per lo svolgimento di at- tività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell’art.22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’art. 38, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.
2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica o
nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della pre- stazione lavorativa resa.
3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifi- ca del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all’art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999 e all’art.38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 e non rien- trano nel tetto massimo spendibile per i com- pensi per lavoro straordinario, di cui al medesi- mo art.14 del CCNL dell’1.4.1999.
4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi com- pensativi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destina- te, nell’ambito delle somme complessivamen- te versate dai soggetti organizzatori o promo- tori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente.
5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo succes- sivo alla stipulazione del presente CCNL.
Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada (art. 56-quater CCNL 2016/18)
1. I proventi delle sanzioni amministrative pe-
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare. comun- que. l’adesione eventualmente già intervenu- ta a diverse forme pensionistiche individuali.
b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misu- re di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 72;
c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di control- lo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
Prestazioni assistenziali e previdenziali
(art. 17 CCNL 22.1.2004)
1. Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e succes- sive modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei di- pendenti e costituiti in conformità a quanto previsto … omissis ... (Nota 1)
Nota 1: la disciplina avviene in sede di con- trattazione integrativa di cui all’art. 7 del CCNL 2016/18
Permessi per l’espletamento di funzioni di pubblico ministero (art. 18 CCNL 22.1.2004)
1. Il personale della polizia locale cui siano af- fidate funzioni di pubblico ministero presso il tribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000, ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per il tempo necessario all’espletamento dell’ inca- rico affidato.
Indennità del personale dell’area di vigilanza (art. 16 CCNL 22.1.2004)
1. L’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett.b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il personale dell’area della vigilanza, com- presi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti per l’esercizio delle fun- zioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986, è incrementata di Euro 25 lordi mensili per 12 mensilità ed è rideterminata in Euro 1.110,84 annui con decorrenza dall’1.1.2003.
2. L’indennità prevista dall’art.37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del CCNL 6.7.1995 per il restante personale dell’area di vigilanza non svol- gente le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge
n. 65/1986, è incrementata di Euro 25 mensili lordi per 12 mensilità ed è rideterminata in Euro 780,30 annui lordi a decorrere dal 1.1.2003.
Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies CCNL 2016/18)
1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una in- dennità giornaliera, il cui importo è determi- nato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.
2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del ser- vizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni.
3. L’indennità di cui al presenta articolo:
a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5;
b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
d) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis.
4. Gli oneri per la corresponsione dell’indenni- tà di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo succes- sivo alla stipulazione del presente CCNL.
Indennità di funzione
(art. 56-sexies CCNL 2016/18)
1. Gli enti possono erogare al personale in- quadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una in- dennità di funzione per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L’ammontare dell’indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamen- te del grado rivestito e delle connesse respon- sabilità, nonché delle peculiarità dimensiona- li, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.
3. Il valore dell’indennità di cui al presente arti- colo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integra- tiva di cui all’art. 7.
4. L’indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo l’indennità di specifiche responsabilità, di cui all’art. 70 quinquies, comma 1.
5. L’indennità di cui al presente articolo:
a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5;
b) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 56-quinquies;
d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
e) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-quinquies, comma 1.
6. Gli oneri per la corresponsione dell’indenni- tà di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
7. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo succes- sivo alla stipulazione del presente CCNL.
Dichiarazione congiunta n. 4 (CCNL 2016/18)
In relazione a quanto previsto dall’art. 56-sexies, comma 2, le parti procederanno al monitorag- gio sull’applicazione della disciplina dell’inden- nità di funzione, al fine di verificare la effettiva corrispondenza tra le misure dell’indennità che saranno stabilite in contrattazione integrativa e le responsabilità connesse al grado rivestito. All’esito della verifica, valuteranno anche la pos- sibilità di un adeguamento, nel prossimo CCNL, del valore massimo della stessa.
Titolo V Il rapporto di lavoro
Capo I
Costituzione del rapporto di lavoro
Contratto individuale di lavoro (art. 19 CCNL 2016/18)
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da con- tratti individuali e dal presente contratto col- lettivo, nel rispetto delle disposizioni di legge, e della normativa comunitaria. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di la- voro per tutte le amministrazioni del comparto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comun- que indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) categoria e profilo professionale di inqua- dramento;
d) posizione economica iniziale;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di lavoro;
g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rap- porto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risolu- zione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolu-
tiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamen- to che ne costituisce il presupposto.
4. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata, nell’ambito del- le tipologie di cui all’art. 54.
5. L’ente prima di procedere alla stipulazio- ne del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita il destinatario a pre- sentare, anche in via telematica, la documen- tazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel ban- do di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, fatta salva la possibi- lità di una proroga non superiore ad ulteriori trenta giorni, a richiesta dell’interessato in caso di comprovato impedimento.
6. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non ave- re altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.l- gs. n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente pre- sentata la dichiarazione di opzione per la nuo- va amministrazione. Per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 53.
Periodo di prova
(art. 20 CCNL 2016/18)
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo in- determinato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
• due mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B;
• sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti categorie;
2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipen- denti che lo abbiano già superato nella mede- sima categoria e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministra- zione pubblica, anche di diverso comparto. Sono, altresì, esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie riservate al personale di ruolo, presso la medesima ammi- nistrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017.
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effetti- vamente prestato.
4. Il periodo di prova è sospeso in caso di as-
senza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di ma- lattia il dipendente ha diritto alla conservazio- ne del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o ma- lattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 38.
5. Le assenze riconosciute come causa di so- spensione ai sensi del comma 4, sono sogget- te allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova cia- scuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma
4. Il recesso opera dal momento della comu- nicazione alla controparte. Il recesso dell’ente deve essere motivato.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rap- porto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il ricono- scimento dell’anzianità dal giorno dell’assun- zione.
8. In caso di recesso, la retribuzione è corrispo- sta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o am- ministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza re- tribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella ca- tegoria e profilo professionale di provenienza.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincito- re di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza.
12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analo- ga disciplina.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
(art. 26 CCNL 14.9.2000)
0.Xx dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può xxxxxx- xxxx, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di xxxx-
ro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima po- sizione rivestita, secondo il sistema di classifi- cazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni.
0.Xx stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al la- voro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’U- nione Europea.
2 bis. Per effetto della ricostituzione del rap- porto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione econo- mica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a carattere con- tinuativo e non riassorbibile.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subor- dinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente.
Fascicolo personale (art. 21 CCNL 2016/18)
1. Per ogni dipendente, la struttura organiz-
2. Relativamente agli atti e ai documenti con- servati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le di- sposizioni vigenti in materia.
3. Il dipendente ha diritto a prendere visione degli atti e documenti inseriti nel proprio fasci- colo personale.
Capo II
Orario di lavoro
Orario di lavoro
(art. 22 CCNL 2016/18)
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore set- timanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigen- ze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66 del 2003, la durata dell’orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore setti- manali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.
3. Al fine dell’armonizzazione dello svolgimen- to dei servizi con le esigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell’orario di lavoro sono determinate dall’ente, nel rispetto della disci- plina in materia di relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei seguenti criteri:
• ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualità delle prestazioni;
• ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
• miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
4. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere adottate, anche coesi- stendo, le sottoindicate tipologie di orario:
a) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera, secondo quanto previsto all’art. 27.
b) turnazioni: che consistono nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie prestabilite, secondo la disciplina dell’art. 23;
c) orario multiperiodale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro pluriset-
5. È comunque possibile l’utilizzazione pro- grammata di tutte le tipologie, di cui al com- ma 4, al fine di favorire la massima flessibilità nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dei servizi.
6. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ripo- so consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche.
7. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, deve essere previsto un in- tervallo per pausa, non inferiore a trenta minu- ti, ai sensi dell’art. 26.
8. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico.
Riduzione dell’orario di lavoro (Art. 22 CCNL del 1/4/1999)
1. Al personale adibito a regimi di orario artico- lato in più turni o second una programmazione plurisettimanale, ai sensi (Nota 1) finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’effica- cia delle attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, è appli- cata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo,
una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri de- rivanti dall’applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
2. I servizi di controllo interno o i nuclei di va- lutazione, nell’ambito delle competenze loro attribuite (Nota 2), verificano che i comporta- menti degli enti siano coerenti con gli impe- gni assunti ai sensi del comma 1, segnalando eventuali situazioni di scostamento.
3. La articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 è determinata dagli enti previo espletamento delle procedure (Nota 3)
4. Le parti si impegnano a riesaminare la disci- plina del presente articolo alla luce di eventua- li modifiche legislative riguardanti la materia.
Nota 1: Il riferimento alla lett. c) dell’art. 17, comma 4, è riferito all’art. 22 CCNL 2016/18) Nota 2: il riferimento è ai servizi di controllo interno di cui al Titolo II del d.lgs. 150/2009) Nota 3: riferimento all’art. 5, comma 3 lett.a) CCNL 2016/18)
Lavoro straordinario (art. 14 CCNL 1.4.1999)
1. Per la corresponsione dei compensi relativi
alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall’anno 1999, risorse fi- nanziarie in misura non superiore a quelle de- stinate, nell’anno 1998, al fondo di cui all’art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l’applicazione del (Nota 1). Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale ap- plicazione delle regole contenute nell’art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità del (Nota 2).
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fron- teggiare eventi eccezionali.
3. Le parti si incontrano a livello di ente, alme- no tre volte all’anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le solu- zioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportu- ni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate (Nota 3)
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse de- stinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
5. ... omissis ... (Nota 4)
Nota 1: risorse confluite nell’art. 67, comma 1 del CCNL 2016/18.
Nota 2: risorse confluite nel fondo ex art. 67 comma 1 CCNL 2016/18
Nota 3: art 67 comma 2 lettera g) del CCNL 2016/18
Nota 4: disapplicato dall’art. 70 – ter del CCNL 2016/18)
(art. 38 CCNL 14.9.2000)
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro ecce- zionali e pertanto non possono essere utilizza- te come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retri- buzione di cui (Nota 2), incrementata del rateo della 13°mensilità.
5. La maggiorazione di cui al comma prece- dente è pari:
1. al 15% per il lavoro straordinario diurno;
2. al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
3. al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6. La prestazione individuale di lavoro a qualun- que titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da
fruire compatibilmente con le esigenze orga- nizzative e di servizio.
8. La disciplina del presente articolo e del suc- cessivo art.39 integrano quella dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999.
Nota 1: il riferimento è all’art 7 comma 4 lett. s) CCNL 2016/18.
Nota 2: il riferimento ora deve essere inteso all’art. 10, comma 2, lett. b) CCNL 9.5.2006;
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali
(art. 39 CCNL 14.9.2000, come
integrato dall’art.16 CCNL 5.10.2001)
1. Il lavoro straordinario prestato in occasio- ne di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi stra- ordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.
2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordina- rio per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle fun- zioni dell’area delle posizioni organizzative di cui (Nota 1). Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui
(Nota 2) e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. ...
omissis (Nota 3).
3. Il personale che, in occasione di consultazio- ni elettorali o referendarie, è chiamato a presta- re lavoro straordinario nel giorno di riposo set- timanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compen- sativo corrispondente alle ore prestate. Il ripo- so compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straor- dinario effettivamente rese siano quantitativa- mente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’art.24, comma 1, del presente contratto (CCNL 14.9.2000) (Nota 4). La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative.
Nota 1: Area delle posizioni organizzative art. 16 - 18 CCNL 2016/18 nei limiti di cui al com- ma 1, lett. c) dell’art. 18 CCNL 2016/18)
Nota 2: Retribuzione di posizione e retribuzio- ne di risultato art. 15 CCNL 2016/18)
Nota 3: disapplicato dall’art. 70 ter CCNL 2016/18
Nota 4: vedi Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo
Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale (art. 16 CCNL 5.10.2001)
1. ... omissis ... (Nota 1)
2. In occasione di consultazione elettorali o re- ferendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 52, comma 2, lett. d) CCNL 14.9.2000; (Nota 2) nelle se- guenti misure:
a) 15 %, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
b) 20 %, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
c) 25 % nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.
3. Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale in oc- casione di consultazioni elettorali o referen- darie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art.6, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 (Nota 3), ai fini della determi- nazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di mag- giorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2,
sono ridefinite nella misura unica del 50%.
4. Per il lavoro straordinario, effettuato in dero- ga alla disciplina di cui all’art.6, comma 5, pri- mo periodo, del CCNL del 14.9.2000 (Nota 4), dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova applicazione, ai fini della determinazione del relativo compen- so, la disciplina generale dell’art.38 del CCNL del 14.9.2000.
Nota 1: perché ha integrato la disciplina dell’art. 39 CCNL 14.9.2000 con il comma 3. Nota 2: il riferimento ora è all’art. 10, comma 2, lett. d), CCNL 9.5.2006
Nota 3 e 4: vedi Trattamento economico – nor- mativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale art. 55 CCNL 2016/18)
Straordinario per calamità naturali
(art. 40 CCNL 22.1.2004)
1. Le risorse finanziarie formalmente assegna- te agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordi- narie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa. (Nota 1)
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione con effetto dal gennaio 2002.
Nota 1: l’utilizzazione può avvenire entro i limi- ti fissati dall’art. 18, comma 1, lett. e) del CCNL 2016/18
Banca delle ore
(Art. 38 bis CCNL 14/9/2000)
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro stra- ordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro stra- ordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di con- trattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l‘anno successivo a quello di maturazio- ne. (Nota 1)
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, con rife- rimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo
conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’anda- mento della Banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono es- sere eventualmente individuate finalità e mo- dalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successi- vo alla prestazione lavorativa.
Nota 1: vedi art. 7, comma 4, lett. o) CCNL 2016/18
Turnazioni
(art. 23 CCNL 2016/18)
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze or- ganizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazio- ne, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione
equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per l’adozione dell’orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l’adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
c) all’interno di ogni periodo di 24 ore deve es- sere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) per turno notturno si intende il periodo la- vorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può esse-
5. Al fine di compensare interamente il disa- gio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è cor- risposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL 9/5/2006;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione ora- ria del 30% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL 9/5/2006;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione ora- ria del 50% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL 9/5/2006.
6. L’indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 67.
8. Il personale che si trovi in particolari situa- zioni personali e familiari, di cui all’art. 27, comma 4 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazio- ne a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
Reperibilità
(art. 24 CCNL 2016/18)
1. Per le aree di pronto intervento individua- te dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai rela- tivi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppia- to in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo set- timanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà rag- giungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. In sede di contrattazione integrativa, secon- do quanto previsto dall’art. 7, comma 4, è pos- sibile elevare il limite di cui al comma 3 non- ché la misura dell’indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13.
5. L’indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è fra- zionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qua-
6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art.38, comma 7, e dell’art.38-bis, del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.
7. La disciplina del comma 6 non trova appli- cazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disci- plina di cui all’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.
Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo
(art. 24 CCNL 14.9.2000, come
integrato dall’art. 14 CCNL 5.10.2001)
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un com- penso aggiuntivo pari al 50% della retribuzio- ne oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L’attività prestata in giorno festivo infrasetti- manale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corre- sponsione del compenso per lavoro straordina- rio con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L’attività prestata in giorno feriale non lavo- rativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipen- dente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumu- labile con altro trattamento accessorio collega- to alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui a (Nota 1); nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
Nota 1: il riferimento è all’art.10, comma 2, lett. b), CCNL 9.5.2006
Orario multiperiodale (art. 25 CCNL 2016/18)
1. La programmazione plurisettimanale dell’o- rario di lavoro ordinario, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 22, comma 4, lettera c), è ef- fettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività lavorativa.
2. I periodi di maggiore e di minore concen- trazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma non possono superare, rispettivamente, le 13 settimane.
3. Le forme di recupero nei periodi di minor ca- rico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordi- nario oppure attraverso la riduzione del nume- ro delle giornate lavorative.
Pausa
(art. 26 CCNL 2016/18)
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consu- mazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e tendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13 del CCNL del 9/5/2006.
2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della ti- pologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibili- tà di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazio- ne delle sedi dell’amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città.
3. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui all’art. 27, comma 4.
4. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge.
Capo III
Conciliazione vita lavoro
Orario di lavoro flessibile (art. 27 CCNL 2016/18)
1. Nel quadro delle modalità dirette a conse- guire una maggiore conciliazione tra vita la- vorativa e vita familiare, l’orario flessibile gior- naliero consiste nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facol- tà nell’ambito della medesima giornata.
2. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze organiz- zative e funzionali degli uffici sia delle even- tuali esigenze del personale, anche in rela- zione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro.
3. L’eventuale debito orario derivante dall’ap- plicazione del comma 1, deve essere recupe- rato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concorda- ti con il dirigente.
4. In relazione a particolari situazioni persona- li, sociali o familiari, sono favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, anche con forme di flessi- bilità ulteriori rispetto al regime orario adotta- to dall’ufficio di appartenenza, compatibilmen- te con le esigenze di servizio e su loro richiesta,
i dipendenti che:
• beneficino delle tutele connesse alla mater- nità o paternità di cui al X.Xxx. n. 151/2001;
• assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992; - siano inse- riti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44;
• si trovino in situazione di necessità connes- se alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
• siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.
Disciplina sperimentale del telelavoro
(art. 1 CCNL 14.9.2000)
1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telela- voro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipen- dente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell’ente e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.
2. Gli enti, previa informazione ed eventuale incontro con i soggetti sindacali di cui (Nota 1), possono definire progetti per la sperimentazio- ne del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal
3. I singoli partecipanti ai progetti sperimen- tali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell’art. 4 del CCNL quadro del 23.3.2000.
4. Gli enti definiscono, in relazione alle carat- teristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.
5. L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distri- buito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora ciascuno fissati nell’ambito dell’orario di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50 %. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordi- narie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su
tutte le informazioni delle quali venga in pos- sesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le at- trezzature assegnategli senza previa autorizza- zione dell’ente.
7. La postazione di telelavoro deve essere mes- sa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell’ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di sup- porto per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea te- lefonica presso l’abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell’en- te, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata.
8. Gli enti, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
• danni alle attrezzature telematiche in dota- zione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
• danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse
• Gli enti provvedono altresì alla copertura as- sicurativa INAIL.
9. La verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di lavoro avviene all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi (Nota 2), è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
10. La contrattazione decentrata integrativa definisce l’eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell’ambito delle finalità indicate (Nota 3).
11. È garantito al lavoratore l’esercizio dei dirit- ti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore deve poter es- sere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresen- tanze sindacali sul luogo di lavoro.
12. I lavoratori sono altresì invitati a parteci- pare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste dall’ordinamento vigente.
13. È istituito, presso l’ARAN, un osservatorio
nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti, del Comita- to di Settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunio- ni annuali, verifica l’utilizzo dell’istituto e gli eventuali problemi.
Nota 1: vedi i soggetti di cui all’art. 7 del CCNL 2016/18
Nota 2: riferimento è all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008
Nota 3: vedi art. 68 del CCNL 2016/18
Dichiarazione congiunta n. 2 (CCNL 2016/18)
Le parti, nel condividere gli obiettivi stabiliti per la diffusione del lavoro agile nella pubblica amministrazione, auspicano la più ampia ap- plicazione dell’istituto da parte degli enti del comparto, nel rispetto della disposizioni di leg- ge e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Capo IV Mobilità
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
(art. 25 CCNL del 14/9/2000)
1. In relazione a quanto previsto da (Nota 1), conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5
dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altri enti del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione, l’ente interessato comunica a tutti gli enti del comparto aventi sede in ambito provinciale o anche interprovinciale l’elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale richiedendo la loro disponibi- lità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui (Nota 2), aventi sempre sede in ambito regio- nale, al fine di verificare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l’entità dei posti, corrispondenti per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei xxxxx- sogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai la- voratori dichiarati in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, anche con la speci- ficazione delle eventuali priorità; l’ente dispo- ne i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, si forma una graduatoria sulla base di criteri definiti dagli enti che tengano conto dei seguenti elementi:
• situazione di famiglia, privilegiando il mag- gior numero di componenti;
• maggiore anzianità lavorativa presso la pub- blica amministrazione;
• situazione personale del lavoratore porta- tore di handicap in gravi condizioni psico- fisiche; particolari condizioni di salute del lavoratore e dei familiari.
5. Gli enti datori di lavoro attivano nei con- fronti del personale messo in disponibilità le iniziative di formazione e riqualificazione utili per favorirne la ricollocazione, nell’ambito dei piani formativi finanziati dagli enti. Allo stesso personale sono riconosciute le forme di incen- tivazione di cui all’art. 17, comma 7, del CCNL del 1.4.1999.
Nota 1: sostituito dall’.art. 33, comma 6, del D.lgs .n.165/2001
Nota 2: sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001
Capo V Disciplina
dell’inquadramento del personale trasferito
Ambito di applicazione (art. 26 CCNL 5.10.2001)
1. Il presente Titolo II (Nota 1) disciplina i criteri di inquadramento ed il trattamento economico da applicare nei confronti del personale del comparto dei Ministeri, nonché del personale dell’ANAS, in occasione di processi di mobilità, già attuati o da attuare, a seguito di trasferi- mento e di deleghe di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali ai sen- si delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge n. 59/97 e successivi decreti attuativi.
Nota 1: il riferimento deve essere ora inteso al presente “CAPO V”
Nuovo inquadramento profes- sionale del personale trasferito (art. 27 CCNL 5.10.2001)
1. Il personale del comparto dei Ministeri di cui all’art. 26, con decorrenza dalla data di effetti- va messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, è inquadrato nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione del comparto Regioni-Autonomie locali, pre- visti dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999, secondo le indicazioni contenute nella tabella
di equiparazione di cui all’art.5 del DPCM del 14.12.2000 n.446. Sono comunque fatti salvi gli effetti derivanti dagli inquadramenti già operati dagli enti del comparto con decorrenza anticipata rispetto a quella stabilita.
2. Con decorrenza dalla data di inquadramento di cui al comma 1, al personale del comparto dei Ministeri trasferito presso gli enti del com- parto, si applicano esclusivamente le disposi- zioni sul trattamento normativo ed economico previste dai contratti collettivi nazionali di la- voro del comparto delle Regioni e delle Auto- nomie Locali.
3. ... omissis ... (Nota 1)
4. ll personale dell’ANAS è inquadrato, con decorrenza dalla data di effettiva messa a di- sposizione con le relative risorse finanziarie, nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione, secondo le indicazioni conte- nute nella tabella di equiparazione allegata al DPCM 22.12.2000, n. 448.
Nota 1: comma disapplicato in quanto di ca- rattere transitorio
Inquadramento retributivo del personale trasferito
(art. 28 CCNL 5.10.2001)
1. Il rapporto di lavoro del personale trasferito,
2. Al lavoratore trasferito è riconosciuta in- tegralmente l’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione o l’ente di provenien- za, che è utile agli effetti di tutti gli istituti del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento.
3. Al fine della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire al perso- nale trasferito dallo Stato e della specificazione delle diverse voci retributive che lo compon- gono, gli enti prendono in considerazione i seguenti elementi fissi e continuativi: stipen- dio tabellare iniziale, indennità integrativa speciale, l’importo delle posizioni di sviluppo economico conseguite secondo le previsioni del vigente sistema di classificazione del per- sonale, retribuzione individuale di anzianità (RIA), indennità di amministrazione.
4. Per le finalità di cui al comma 3, relativamen- te al personale trasferito dall’ANAS, gli enti prendono in considerazione gli elementi fissi e continuativi previsti per il personale delle aree dall’art. 4 del DPCM 22.12.2000, n. 448.
5. Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai com- mi 3 e 4, in godimento presso l’amministra-
zione o l’ente di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, ai sensi dell’art. 27 CCNL 5.10.2001 presso l’ente di destinazione, l’eventuale differenza viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Il personale delle ex carriere direttive dei ruoli ad esaurimento trasferito, in applicazione del presente contratto, presso enti del com- parto Regioni-Autonomie Locali è inquadrato nella categoria D, posizione economica D5; la quota residua del trattamento economico fisso e continuativo in godimento viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
7. Gli enti possono stabilire, in sede di contrat- tazione decentrata integrativa, la collocazione del personale trasferito in una posizione di svi- luppo economico superiore, nell’ambito della medesima categoria di inquadramento, rispet- to a quella derivante dall’applicazione dell’art. 27, sino a concorrenza del valore annuo corri- spondente alla ex indennità di amministrazio- ne in godimento. ... omissis ... (Nota 1)
Nota1: Norma disapplicata
Disciplina contrattuale nella fase transitoria
(art. 29 CCNL 5.10.2001)
1. Fermo restando, con decorrenza dalla data di inquadramento, la applicazione al persona-
a) ferie: i dipendenti conservano tutti i diritti loro spettanti in materia di ferie maturate e non fruite presso l’amministrazione di appartenen- za nell’anno in cui si è operato il trasferimento; da quest’ultima data trova applicazione (Nota 1) e il dipendente può fruire delle ferie non fruite, previa autorizzazione del dirigente in re- lazione alle esigenze di servizio, entro il primo semestre dell’anno successivo;
b) malattia: i periodi di assenza per malattia fruiti sino al momento del trasferimento sono comunicati agli enti di destinazione e sono computati secondo la disciplina (Nota 2).
c) aspettative: i periodi di aspettativa per mo- tivi di famiglia e personali, di congedi per la formazione, di congedi dei genitori, di congedi per eventi e cause particolari già fruiti dal di- pendente sono ugualmente comunicati all’en- te di destinazione ai fini dell’applicazione della disciplina di tali istituti contenuta (Nota 3)
d) rapporto a tempo parziale: i lavoratori tra- sferiti con rapporto di lavoro a tempo parziale conservano tale tipologia di contratto anche in condizione di eventuale soprannumero rispet- to alla percentuale stabilita (Nota 4) a tal fine il lavoratore, all’atto del trasferimento, presenta
specifica domanda per la conferma del rappor- to a tempo parziale, in deroga ad ogni termine temporale.
Nota 1: il riferimento ora è Ferie art. 28 CCNL 2016/18
Nota 2: vedi art. 36 CCNL 2016/18
Nota 3: vedi rispettivamente: art. 39 Aspetta- tiva per motivi personali, art. 40 Altre aspetta- tive previste da disposizioni di legge, art. 42 Cumulo di aspettative, art. 46 Congedi per la formazione, art. 43 Congedi dei genitori, Con- gedi per eventi e cause particolari del CCNL 2016/18
Nota 4: Vedi art. 53 CCNL 2016/18 rapporto di lavoro parziale
Capo VI
Ferie e festività
Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono
(art. 28 CCNL 2016/18)
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di ser- vizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzati- ve ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per
dodici mensilità.
2. In caso di distribuzione dell’orario settima- nale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’ articolo 1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. In caso di distribuzione dell’orario settima- nale di lavoro su sei giorni, la durata del pe- riodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall’ art.1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei gior- ni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
5. Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dal- la menzionata legge n. 937/77. È altresì con- siderato giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in un giorno lavorativo.
7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio pre- stato. La frazione di mese superiore a quindi- ci giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli artt. 31 e 33 conserva il di- ritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno so- lare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipen- dente.
10. L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
11. Le ferie maturate e non godute per esigen- ze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle re- lative disposizioni applicative.
12. Compatibilmente con le esigenze del servi- zio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il go-
dimento di almeno due settimane continuati- ve nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie do- vranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.
16. Le ferie sono sospese da malattie adegua- tamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dipendente informare tempestivamente l’en- te, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì so- spese per lutto, nelle ipotesi considerate all’art. 31, comma 1, secondo alinea.
17. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retri-
buita di cui all’art. 36, comma 2, il periodo di xxxxx non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere pre- viamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 14 e 15.
18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fru- ite, nei casi in cui la monetizzazione deve rite- nersi ancora possibile, ai sensi del comma 11., è determinato, per ogni giornata, con riferi- mento all’anno di mancata fruizione, prenden- do a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.10.
19. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 6 il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
Dichiarazione congiunta n. 1 (CCNL 2016/18)
In relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 11, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative ema- nate in relazione all’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF- Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del
Disciplina sperimentale delle ferie fruibili ad ore
(art. 29 CCNL 2016/18)
1. Le regioni, le agenzie e gli enti regionali possono prevedere, in via sperimentale, la fru- izione delle ferie ad ore secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Ai fini della eventuale fruizione delle ferie ad ore, sono stabiliti i seguenti monte ore annuali:
a) 202 ore, corrispondenti ai 28 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma 2;
b) 192 ore, corrispondenti ai 32 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma 3;
c) 187 ore, corrispondenti ai 26 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma 4;
d) 180 ore, corrispondenti ai 30 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma 4.
3. In caso di rapporto di lavoro a tempo parzia- le, i monte ore di cui al comma 2 sono ripro-
porzionati, in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
4. Qualora le ferie siano fruite per l’intera gior- nata si determina una decurtazione dei monte ore di cui al comma 2, pari all’orario ordinario che il dipendente avrebbe dovuto effettuare nella stessa giornata.
5. Per garantire il recupero psico-fisico del dipendente, devono comunque essere fruiti nell’anno almeno 20 giorni interi, nel caso di articolazione dell’orario settimanale su cinque giorni, e almeno 24 giorni, nel caso di artico- lazione dell’orario settimanale su sei giorni. Trovano comunque applicazione le previsioni di cui all’art. 28, comma 12.
6. La presente disciplina ha carattere speri- mentale ed è applicata su iniziativa degli enti interessati, previo confronto ai sensi dell’art. 5. Ad esito della sperimentazione, le parti di cui al presente CCNL valuteranno l’eventuale sua estensione agli altri enti del comparto.
Ferie e riposi solidali (art. 30 CCNL 2016/18)
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il di- pendente può cedere, in tutto o in parte, ad al- tro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibi-
lità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 in ma- teria di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’ora- rio di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario setti- manale di lavoro su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 28.
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono pre- sentare specifica richiesta all’ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una mi- sura massima di 30 giorni per ciascuna doman- da, previa presentazione di adeguata certificazio- ne, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l’ente rende tempesti- vamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla ri- chiesta, su base volontaria, formalizzano la pro- pria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richie- sti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giorna- te cedute sono distribuite in misura proporzio- nale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, non- ché dei permessi di cui all’art. 32 e dei riposi compensativi eventualmente maturati.
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previ- sto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessità legit- xxxxxxx, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella dispo- nibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
10. La presente disciplina ha carattere speri- mentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
Capo VII Permessi assenze e congedi
Permessi retribuiti (art. 31 CCNL 2016/18)
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da docu- mentare debitamente:
- partecipazione a concorsi od esami, limita- tamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni xxxx all’anno;
- lutto per il coniuge, per i parenti entro il se- condo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della legge n. 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.
2. Il dipendente ha altresì diritto ad un per- messo di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posi- zioni organizzative, le indennità pre specifiche responsabilità e l’indennità di funzione di cui
all’art. 68 comma 2, rispettivamente lett e) ed f), esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richieda- no lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
(art. 32 CCNL 2016/18)
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’an- no, per particolari motivi personali o familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazione inferiore ad una sola ora;
c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa gior- nata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavo- rativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipen- dente spetta l’intera retribuzione, ivi compre- sa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, le indennità per spe- cifiche responsabilità e l’indennità di funzione cui all’art. 68, comma 2, lett e) ed f), esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straor- dinario nonché le indennità che xxxxxxxxxx lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parzia- le si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge (art. 33 CCNL 2016/18)
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permes- so di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività ammi- nistrativa, il dipendente, che fruisce dei per- messi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l’assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso.
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricor- rano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di san- gue e di midollo osseo, rispettivamente previ- sti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 mag- gio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazio- ne in via esclusiva l’art. 31, comma 1, secondo alinea. Trovano inoltre applicazione le disposi- zioni di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 119/2011 in materia di congedo per cure per gli invalidi.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preav- viso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
(art. 33-bis CCNL 2016/18)
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o re- sponsabile preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecu- tive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente o responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per ga- rantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa, salvo casi di partico- lare urgenza o necessità, valutati dal dirigente o dal responsabile.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzio- nale decurtazione della retribuzione.
Congedi per le donne vittime di violenza
(art. 34 CCNL 2016/18)
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di prote- zione relativi alla violenza di genere, debita-
mente certificati, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.
n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un pe- riodo massimo di congedo di 90 giorni lavo- rativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al da- tore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di pro- tezione di cui al comma 1 -con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla la- voratrice è quello previsto, per il congedo di maternità, dall’art. 43.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è com- putato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La lavoratrice può scegliere di fruire del con- gedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1. La frui- zione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pub- blica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all’ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla sud- detta comunicazione l’ente di appartenenza dispone il trasferimento presso l’amministra- zione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua categoria.
8. I congedi di cui al presente comma posso- no essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari di cui all’art. 39 per un periodo di ulteriori trenta giorni. Gli Enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, age- volano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni dell’art. 42, comma 1.
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni spe- cialistiche od esami diagnostici (art. 35 CNL 2016/18)
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensi- ve anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella mede- sima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla con- trattazione collettiva, nonché con i riposi com- pensativi di maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria cor- rispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la du- rata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipo- tesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il mede- simo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giorna- liera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decur- tazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parzia- le, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è pre- sentata dal dipendente nel rispetto di un ter- mine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o neces- sità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comun- que, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’ente dal di- pendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l’espleta-
mento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipen- dente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo tratta- mento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’ammini- strazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal com- ma 11, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialisti- che, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazione di cui al comma 11, lett. b).
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’as- senza dal domicilio è giustificata dall’attesta-
zione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi perio- dicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti in- capacità lavorativa, secondo cicli o un xxxxxxx- rio stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’ente prima dell’inizio del- la terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11 dalle quali risulti l’effettuazio- ne delle terapie nelle giornate previste, non- ché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico
15. Resta ferma la possibilità per il dipenden- te, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente arti- colo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro stra- ordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali isti- tuti dalla contrattazione collettiva.
Assenze per malattia (art. 36 CCNL 2016/18)
1. Il dipendente non in prova, assente per ma- lattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si somma- no tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all’accer- tamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sen- si delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipen- dente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente procede secondo quanto previsto dal DPR n. 171/2011.
5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichia- rato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente, con le proce- dure di cui al DPR n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispon- dendo, se dovuta, l’indennità di preavviso.
6. L’ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fi- siche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’ente proce- de secondo quanto previsto dal comma 4, an- che in caso di mancato superamento dei perio- di di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi in cui il dipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli
previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
10. Il trattamento economico spettante al di- pendente che si assenti per malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compre- se le indennità fisse e ricorrenti, con esclusio- ne di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo pe- riodo di convalescenza post ricovero, al dipen- dente compete anche il trattamento economi- co accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL del 6.7.1995;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera “a” per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a” per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conserva- zione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
e) i trattamenti accessori correlati alla perfor- mance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante
le giornate lavorate, secondo un criterio non ne- cessariamente proporzionale a queste ultime.
11. Ai fini della determinazione del trattamen- to economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché so- stitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovu- te al ricovero ospedaliero anche per i conse- guenti periodi di convalescenza.
12. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all’uf- ficio di appartenenza tempestivamente e co- munque all’inizio dell’orario di lavoro del gior- no in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza.
13. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, preci- sando l’indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del me- dico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizio- ni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione
dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigen- te normativa.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, docu- mentati, è tenuto a darne preventiva comuni- cazione all’ente.
16. Nel caso in cui l’infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente all’ente fino a concorrenza di quanto dalla stes- sa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi ine- renti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
(art. 37 CCNL 2016/18)
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi o la chemioterapia, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospe-
2. L’attestazione della sussistenza delle par- ticolari patologie richiedenti le terapie salva- vita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche ammi- nistrazioni o da enti accreditati.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti in- capacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della gra- ve patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorro- no le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla
data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.
7. In materia di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità, trovano applicazione le previsio- ni della vigente normativa.
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
(art. 38 CCNL 2016/18)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conserva- zione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente prepo- sto e, comunque, non oltre il periodo previsto dall’art. 36, commi 1 e 2.
2. In tale periodo, al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’ art. 36, comma 10, lette- ra a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL del 6.7.1995.
3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicem- bre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni.
4. I lavoratori di cui al comma 3, in caso di
5. Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenza per malattia di cui all’art. 36.
6. Decorso il periodo massimo di conservazio- ne del posto di cui ai commi l e 4, le ulteriori assenze non sono retribuite e trova e applica- zione quanto previsto dall’art. 36, commi 4 e 5.
7. Per il personale della polizia locale, trova comunque applicazione la speciale disciplina dell’art. 7, comma 2-ter della legge n. 48/2017.
Aspettativa per motivi familiari e personali
(art. 39 CCNL 2016/18)
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tem- po indeterminato, che ne faccia formale e mo- tivata richiesta possono essere concessi, com- patibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata
complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. L’ aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al com- ma 1, si applicano le medesime regole previ- ste per le assenze per malattia.
4. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposi- zioni di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
(art. 40 CCNL 2016/18)
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di svilup- po o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I dipendenti con rapporto a tempo inde- terminato ammessi ai corsi di dottorato di ri- cerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, può essere altresì concessa un’aspet- tativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, indi- viduati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può es- sere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39, se utilizzata allo stesso titolo.
Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all’estero
(art. 41 CCNL 2016/18)
1. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
2. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 1 può avere una durata corrispondente al pe- riodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in
qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
Norme comuni sulle aspettative (art. 42 CCNL 2016/18)
1. Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizio- ne non si applica in caso di aspettativa per ca- riche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui alla D.Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustifi- cato la concessione, l’ente invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a ri- prendere servizio di propria iniziativa.
3. Nei confronti del dipendente che non ripren- da servizio alla scadenza del periodo di aspet- tativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell’art. 59.
Congedi dei genitori (art. 43 CCNL 2016/18)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e so- stegno della maternità e della paternità conte- nute nel D.Lgs. n. 151 del 2001, come modi- ficato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D.Lgs.
n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, in- clusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previ- sti dalla contrattazione integrativa ed in relazio- ne all’effettivo apporto partecipativo del dipen- dente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
3. Nell’ambito del congedo parentale previ- sto dall’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, com- putati complessivamente per entrambi i geni- tori e fruibili anche frazionatamente, non ridu- cono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo
quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la ma- lattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessi- vamente per entrambi i genitori, di assenza re- tribuita secondo le modalità di cui al comma 3.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di compu- to trova applicazione anche nel caso di fruizio- ne frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la re- lativa domanda, con la indicazione della dura- ta, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del pe- riodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento tele- matico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione an-
che nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate si- tuazioni personali che rendono oggettivamen- te impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presenta- ta entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall’art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di la- voro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del me- desimo articolo 32.
Assenze per l’esercizio delle fun- zioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario
(art. 20 CCNL 22.1.2004)
1. Il dipendente autorizzato dall’ente di appar- tenenza a svolgere le funzioni di giudice ono- rario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. 7.7.1999) sal- vo che non ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all’espletamento del suo incarico.
2. I periodi di assenza di cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai fini della ma- turazione dell’anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo di aspetta- tive, (Nota 1), e possono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previ- sti dalla legge e dalla contrattazione collettiva
Nota 1: il riferimento è all’art. 48 del CCNL 2016/18
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
(art. 44 CCNL 2016/18)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il re- cupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sot- toporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono sta- bilite le seguenti misure di sostegno, secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) diritto alla conservazione del posto per l’in- tera durata del progetto di recupero, con corre- sponsione del trattamento economico previsto dall’ art. 36; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’appli- cazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo par- ziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento con- trattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi ai sensi della legge n. 76/2016, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attua- zione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per l’in- tera durata del progetto medesimo.
3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenza per malattia, di cui all’art. 36.
4. Il dipendente deve riprendere servizio pres- so l’amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previ- ste terapie, l’amministrazione può procedere all’accertamento dell’idoneità psicofisica degli stessi allo svolgimento della prestazione lavo- rativa, con le modalità previste dalle disposi- zioni di cui all’art. 36.
6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del be- neficio di cui al presente articolo, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di propria inizia- tiva o entro il termine appositamente fissato dell’amministrazione.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del ter- mine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell’art. 59.
Diritto allo studio
(art. 45 CCNL 2016/18)
1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’ammi- nistrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in ser- vizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima indi- viduale di cui al medesimo comma 1, ripropor- zionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determi- nato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della legge n. 300 del 1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conse- guimento di titoli di studio universitari, post-u- niversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di stu- dio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo inte- ressato ai corsi ha diritto all’assegnazione a tur- ni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straor-
xxxxxxx né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni pre- cedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima vol- ta gli anni di corso precedenti l’ultimo e suc- cessivamente quelli che, nell’ordine, frequen- tino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché dipendenti di cui al comma 12.
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino cor- si di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-u- niversitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei cri- xxxx indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al benefi-
9. Per la concessione dei permessi di cui al pre- sente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certifi- cato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’at- testato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In man- canza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tem- po indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di lau- rea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indi- cati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 31, comma 1, primo alinea.
Congedi per la formazione (art. 46 CCNL 2016/18)
1. I congedi per la formazione dei dipendenti disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di al- meno cinque anni presso la stessa amministra- zione, compresi gli eventuali periodi di lavoro a tempo determinato, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella mi- sura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servi- zio, con rapporto di lavoro a tempo indetermi- nato al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al com- ma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’ente di appartenenza una specifica doman- da, contenente l’indicazione dell’attività for- mativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progres- sivo di presentazione, nei limiti di cui al com- ma 2 e secondo la disciplina del comma 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi forma- tivi di cui al comma 1 quando ricorrono le se-