ADDENDUM AL “CONTRATTO DI SERVIZIO CONCESSIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO - PERIODO 1° gennaio 2021
ADDENDUM AL “CONTRATTO DI SERVIZIO CONCESSIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO - PERIODO 1° gennaio 2021
– 31 dicembre 2035”
Con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente il giorno 09 del mese di ottobre dell’anno 2020
TRA
L’AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE (codice fiscale n.
97639830013), con sede in xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, rappresentata dal direttore generale Xxx. Xxxxxx XXXXXXXX, di seguito, per brevità, denominata anche “Agenzia” o “AMP”;
E
TRENITALIA S.p.A. – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n° 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente atto nella persona xxx. Xxxxxx XXXXXX, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, di seguito, per brevità, anche solo “Trenitalia” o “OE”;
di seguito congiuntamente indicate anche come “Parti”.
PREMESSO CHE:
a) L’articolo 11, comma 1 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. prevede che l’Agenzia della mobilità piemontese stipuli i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell’espletamento, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis, di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di
affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
b) Con la deliberazione n. 10 del 30 maggio 2016 del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia della mobilità piemontese è stato istituito il Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale.
c) Con la determinazione dirigenziale n. 296 del 3 luglio 2017, richiamate le valutazioni espresse dal Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia nella seduta del 09 giugno 2017, si è condivisa la proposta del direttore generale di avviare una procedura per l’effettuazione di un confronto competitivo, trasparente e non discriminatorio volto all’individuazione dell’operatore economico a cui aggiudicare direttamente la concessione del servizio ferroviario SFM Torino – “bacino metropolitano” (CIG 763101619E).
d) Con la determinazione n. 524 del 18 settembre 2019, pubblicata sull’Albo pretorio dell’Agenzia nella medesima data, l’AMP ha aggiudicato definitivamente la concessione del servizio ferroviario SFM Torino – “bacino metropolitano” (CIG 763101619E) a Trenitalia, per una durata di 15 anni e per un valore della concessione stimato in complessivi € 1.941.368.657,90 oltre IVA di cui € 1.212.575.695,33 oltre IVA per compensazioni economiche degli obblighi di servizio.
e) Con la determinazione n. 548 del 24 settembre 2019, pubblicata sull’Albo pretorio dell’Agenzia nella medesima data, l’AMP ha approvato il testo definitivo del contratto, e dei relativi allegati, che regola la concessione del servizio ferroviario SFM Torino – “bacino metropolitano” aggiudicato definitivamente a Trenitalia.
f) In data 3 aprile 2020, su richiesta dell’AMP, con nota TRNIT-
AD\P\2020\0014134 a firma dell’Amministratore Delegato, Trenitalia ha prorogato fino al 10 ottobre 2020 la validità della propria offerta.
g) È in corso da parte di GTT Infrastruttura Ferroviaria il preliminare iter di acquisizione del proprio Certificato di Idoneità sulla linea SFMA Ceres- Germagnano-Torino Dora e che il rilascio di tale certificato è condizione necessaria perché Trenitalia possa conseguire i Certificati di Idoneità per operare su tale linea e sia messa pertanto in condizione di erogare il servizio. La conclusione dei lavori di interconnessione della linea SFMA alla rete nazionale è ad oggi prevista entro il dicembre 2022.
h) La pandemia da Covid-19 comporterà una presumibile contrazione dei ricavi da traffico e più specificatamente sono presumibili minori ricavi da tariffa causati dalla pandemia medesima, stimati da Trenitalia in -22.4% nel 2021 e in -10.8% nel 2022; tali valori, se confermati dovrebbero esser compensati in circa € 1.15 mln/anno.
i) Trenitalia stima che il posticipo dell’attivazione dei servizi sulla linea SFMA al 1° gennaio 2022, reso indispensabile dalla tempistica occorrente per l’ottenimento dei necessari certificati di idoneità, determinerebbe una riduzione delle compensazioni economiche di circa € 0,7 mln/anno, mentre il posticipo al 1° gennaio 2023 determinerebbe una riduzione delle compensazioni economiche di circa € 1 mln/anno.
j) I possibili effetti determinati dai su evidenziati elementi esogeni rappresentati dalla pandemia, non prevedibili e, in alcun modo, imputabili a Trenitalia, concorreranno all’equilibrio economico-finanziario del Contratto unitamente agli effetti dell’attivazione dei servizi sulla SFMA a far data dal 1° gennaio 2023.
k) Le valutazioni di cui alla precedente lettera j) necessarie per la definizione dell’esatto valore delle compensazioni economiche annue hanno determinato un ritardo nel processo di emissione delle garanzie definitive che presupponevano la conferma di tale valore.
l) A seguito dell’attivazione dei servizi da parte di Trenitalia e al fine di garantire la continuità del servizio ferroviario sia sulla SFM1 (dal 01/01/2021), sia sulla SFMA (dal 01/01/2023) e al fine di garantire la continuità del rapporto di lavoro, le tutele in godimento e i diritti individuali già acquisiti del personale operante in GTT e interessato dal passaggio verso Trenitalia, si rende necessaria una integrazione a quanto previsto dall’art. 20 del testo definitivo del contratto.
m) Tra i rotabili elencati nel Documento “Indirizzi per la Proposta Progettuale” attualmente in uso a GTT, Trenitalia ha scelto di utilizzare n. 3 treni Coradia di proprietà della Regione Piemonte;
n) Coerentemente con quanto indicato nella risposta al Quesito 50 secondo cui … “il materiale rotabile attualmente in uso a GTT è conforme alle disposizioni richiamate nel quesito [Disposizione RFI 30/2007 e DM 28/10/2005 Sicurezza nelle gallerie ferroviarie] e/o sono previsti i piani di intervento manutentivo per l’adeguamento alle disposizioni citate. Ai fini dell’elaborazione delle proposte progettuali e dei relativi PEF, gli oneri inerenti l’adeguamento normativo non devono essere presi in considerazione,”- Trenitalia non ha previsto alcun onere per la manutenzione straordinaria degli stessi.
o) Che diversamente da quanto ipotizzabile, i risultati dei primi sopralluoghi per il rilievo dello stato di fatto del materiale rotabile, hanno evidenziato che i n.
3 Coradia necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento tecnico/normativo agli standard di Trenitalia, propedeutici alla loro messa in esercizio.
p) In virtù di quanto sopra, le Parti ritengono necessario sottoscrivere il presente Addendum al “Contratto di Servizio Concessione del Servizio Ferroviario Metropolitano Periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2035” (di seguito “Contratto”), contestualmente alla stipula del Contratto medesimo.
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum al Contratto.
Art. 2 - Servizi sulla SFMA Ceres-Germagnano-Torino Dora
I servizi sulla SFMA Ceres-Germagnano-Torino Dora verranno attivati alla data del 1° gennaio 2023.
Art. 3 - Equilibrio economico-finanziario del Contratto
Le Parti danno atto che il posticipo dell’attivazione dei servizi di cui al precedente articolo determina la riduzione delle compensazioni economiche contrattuali mentre i minori ricavi da tariffa causati dalla pandemia Covid-19 comportano un aumento delle compensazioni economiche per gli anni 2021 e 2022 rispetto all’importo offerto; entrambi gli elementi concorreranno all’equilibrio economico-finanziario del contratto.
Art. 4 - Confluenza e applicazione CCNL
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 20.3 del Contratto, in particolare per quanto attiene alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con i lavoratori interessati, sono
fatte salve le azioni dell’OE subentrante per la confluenza nel CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie e negli Accordi Aziendali derivanti dalla contrattazione di secondo livello, garantendo la continuità del rapporto di lavoro di detto personale, nonché le tutele in godimento e i diritti individuali acquisiti alla data del passaggio.
A tal fine, per quanto attiene l’attivazione dei servizi sulla linea SFM1, il gestore uscente risolverà il rapporto di lavoro con il personale interessato dal passaggio verso l’OE indicando il 31/12/2020 quale ultimo giorno di servizio, avendo cura di definire entro tale data tutti i relativi adempimenti di legge e di contratto connessi al pregresso rapporto di lavoro, in modo da consentire all’OE di potere assumere detto personale con decorrenza 01/01/2021, con ciò garantendo la continuità dell’occupazione e delle attività oggetto del Contratto, nel pieno rispetto delle condizioni ivi stabilite. Analogamente, si procederà con l’attivazione dei servizi sulla linea SFMA con decorrenza 01/01/2023.
E’ riconosciuta al lavoratore del gestore uscente la facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro con l’attuale datore, rinunciando pertanto all’assunzione presso l’OE subentrante.
Art. 5 - Manutenzione dei n. 3 treni Coradia
I costi di manutenzione straordinaria e di adeguamento tecnico/normativo agli standard di Trenitalia dei n. 3 treni Coradia di proprietà della Regione Piemonte saranno sostenuti da Trenitalia (in aggiunta ai costi di manutenzione corrente) e gestiti nell’ambito del Contratto utilizzando a tal fine le somme previste nel PEF a titolo di canone di noleggio. È previsto che Regione Piemonte conferisca in comodato d’uso gratuito in. 3 Coradia a Trenitalia.
Art. 6 - Garanzie definitive
Trenitalia emetterà le garanzie definitive di cui all’articolo 63 del Contratto entro 60 giorni decorrenti dalla data della sottoscrizione del medesimo.
Scaduto il termine, qualora le garanzie definitive non siano presentate o qualora le stesse non siano emesse negli importi contrattualmente previsti, l’Agenzia tratterrà, dalle compensazioni economiche dovute a norma del Titolo III del Contratto, le somme corrispondenti a quelle oggetto di garanzia, provvedendo al pagamento delle somme trattenute solo in seguito alla ricezione delle garanzie definitive in conformità a quanto previsto dall’articolo 63 del Contratto.
Art. 7 - Rinvio
Per tutto quanto non modificato o integrato nel presente Addendum si rinvia alle disposizioni del Contratto che si devono intendere qui integralmente riportate.
Letto, confermato e sottoscritto in data 09 ottobre 2020
Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede legale della Parte rappresentata Per l’Agenzia Xxxxxx Xxxxxxxx
Per Trenitalia S.p.A. Xxxxxx Xxxxxx
Imposta di bollo è assolta mediante i seguenti contrassegni telematici datati
apposti su copia cartacea del contratto conservato presso l’Agenzia della mobilità piemontese.