COMUNE DI CALENDASCO
COMUNE DI CALENDASCO
Provincia di Piacenza
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI NEL COMUNE DI CALENDASCO, PRESSO LE SCUOLE: PRIMARIA, SECONDARIA DI I° E II° GRADO E DELL'INFANZIA, PRESSO I CENTRI ESTIVI E PRESSO IL DOMICILIO – PERIODO 01/09/2019 – 31/08/2024.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza educativa per l’integrazione scolastica degli alunni/studenti diversamente abili residenti nel Comune di Calendasco, per certificate e documentate cause dai servizi specialistici territoriali dell'Azienda USL, nelle scuole primaria, secondaria di I° e II° grado e dell'infanzia aventi sede nel Comune di Calendasco nonché in istituti scolastici o strutture dedicate ai minori disabili, aventi sede fuori dal territorio comunale, periodo 01/09/2019 – 31/08/2024, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 5 della Legge Regionale Xxxxxx Xxxxxxx n. 26/2001 ed in attuazione dell’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap del 19/12/2012 (prorogato sino al 19/12/2019) per il coordinamento e l’integrazione dei servizi di cui alla Legge n. 104/92. Il servizio si intende esteso anche ai centri estivi o in occasione di progetti educativi a domicilio.
Il servizio di cui sopra viene reso in regime di appalto con assunzione di rischio d’impresa e dell’esatta esecuzione dell’obbligazione da parte della ditta/cooperativa aggiudicataria.
Art. 2 – Durata dell’appalto
Il servizio descritto nel presente capitolato, da assicurare secondo le effettive necessità e funzioni previste, viene assegnato per il periodo compreso fra il giorno 01/09/2019 ed il 31/08/2024, o comunque per la durata di cinque anni dalla data di stipula del contratto (o dall’inizio del servizio medesimo, in caso di attivazione anticipata dello stesso), secondo l’articolazione e le specificazioni illustrate nell’art. 6.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, il Comune di Calendasco si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica nella misura strettamente necessaria all’affidamento del nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore a 4 (quattro) mesi, alle medesime condizioni contrattuali. Si precisa che la decisione di ricorrere all’opzione di proroga tecnica rientra nella discrezionalità del Comune ed è quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice.
Qualora il Comune medesimo ritenga di avvalersi della facoltà di cui sopra è tenuto a darne comunicazione al fornitore tre mesi prima della scadenza naturale del contratto a mezzo PEC.
L’Amministrazione si riserva, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazione contingibili ed urgenti, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.
Art. 3 - Importo complessivo dell'appalto e base d’asta
L’ammontare complessivo presunto dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016, per la sua intera durata, comprensiva della proroga tecnica, e dell’opzione del quinto ex Art. 106 c. 12 (come meglio specificata nel successivo Art. 4), è di € 449.152,00 (Iva esclusa); i
costi per la sicurezza da sottrarre al ribasso d’asta sono valutati in € 0,00, come indicato nel Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) quivi allegato.
Più in dettaglio, si precisa che l’ammontare complessivo presunto dell’appalto è stato calcolato su un fabbisogno complessivo presunto di 20.416 ore (opzioni comprese) per un costo orario posto a base d’asta pari a € 22,00 (oltre ad Iva), onnicomprensivo di ogni spesa di gestione.
Nella tabella di seguito riportata è indicato, per tipologia di servizio, l’ammontare, determinato in via presuntiva, del monte ore che dovrà essere fornito in ciascun anno scolastico e nell’intero periodo di durata dell’appalto.
Il numero complessivo delle ore è puramente indicativo in quanto il bisogno effettivo è subordinato al numero degli utenti frequentanti i servizi oggetto dell’appalto e a numerose altre circostanze non dipendenti dall’Amministrazione Comunale.
Conseguentemente, il numero delle ore presunte non vincola l’Amministrazione e la richiesta successiva per numeri maggiori o minori rispetto a quelli sopraindicati, impegnerà la Ditta appaltatrice alle stesse condizioni offerte.
Anno scolastico | n. ore presunte assistenza scolastica | n. ore presunte progetto a domicilio | n. ore presunte assistenza presso centri estivi | n. ore presunte totali | Costo TOTALE presunto al netto d’Iva |
2019/2020 | 2.975 | 140 | 80 | 3.195 | € 70.290,00 |
2020/2021 | 2.975 | 140 | 80 | 3.195 | € 70.290,00 |
2021/2022 | 2.975 | 140 | 80 | 3.195 | € 70.290,00 |
2022/2023 | 2.975 | 140 | 80 | 3.195 | € 70.290,00 |
2023/2024 | 2.975 | 140 | 80 | 3.195 | € 70.290,00 |
TOTALE (base d’asta) | 14.875 | 700 | 400 | 15.975 | € 351.450,00 |
Opzione proroga tecnica periodo massimo 4 mesi | 1.190 | 56 | 0 | 1.246 | € 27.412,00 |
Opzione del quinto in aumento ex Art. 106 c. 12 del Codice | 2.975 | 140 | 80 | 3.195 | € 70.290,00 |
VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO (INCLUSE OPZIONI) | 20.416 | € 449.152,00 |
L’importo complessivo massimo stimato posto a base d’asta (soggetto a ribasso), ammonta ad € 351.450,00 (IVA esclusa), riferito ad un totale di ore complessive pari a 15.975 (incomprimibili), per l’intera durata dell’appalto (5 anni), calcolato ad un costo orario netto, posto a base di gara, pari ad
€ 22,00.
L’importo posto a base d’asta è stato determinato sulla base di quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori di settore, tenuto conto della incidenza di ogni emolumento da attribuire, degli oneri sociali e dei costi generali, per la figura di educatore di sostegno scolastico ed educativo (livello D1) e non dovrà essere superato in sede di gara. Si precisa che nella definizione della base d’asta si è tenuto conto dell’imminente rinnovo contrattuale del CCNL di riferimento.
Art. 4 – Adeguamenti delle prestazioni
In considerazione della specificità del servizio strettamente correlato al numero e agli orari degli utenti, verrà richiesta alla ditta aggiudicataria una forte flessibilità con riferimenti a turni e orari del personale.
Si precisa che nel corso del periodo di affidamento, potranno essere richieste nuove o maggiori prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle medesime condizioni e costi dell’aggiudicazione, compatibilmente con la disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lettera d del D. Lgs. 50/2016; in relazione alle esigenze dello stesso, inoltre, il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, sempre nei limiti di legge, di modificare l’organizzazione e l’utilizzo del personale con conseguente aumento o riduzione dell’importo contrattuale, compresa la facoltà, in relazione al mutare di esigenze organizzative e/o al venir meno delle condizioni di svolgimento, di concludere il servizio prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla Ditta appaltatrice almeno dieci giorni prima. La conclusione anticipata del servizio non dà diritto alla Ditta appaltatrice ad alcun risarcimento.
Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Funzionario Responsabile Servizio.
Il corrispettivo a favore della ditta appaltatrice sarà rapportato alle ore di prestazione effettivamente svolte.
Art. 5 – Specificazione delle prestazioni richieste
La Ditta aggiudicataria assicurerà la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato mediante le seguenti prestazioni:
a) conduzione, mediante l'impiego di idoneo personale a ciò qualificato, delle attività di assistenza per l'integrazione scolastica degli alunni/studenti disabili per certificate e documentate cause.
Tale attività prevede adeguata e qualificata assistenza per gli aspetti socio-relazionali ed a sostegno dell’autonomia personale, con particolare riferimento:
- alle attività di supporto e collaborazione con gli insegnanti per attività necessarie per la realizzazione del programma didattico-educativo;
- in generale alle attività di supporto necessarie ed utili all’integrazione scolastica, fra cui, a titolo esemplificativo, l’assistenza durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione e l’accompagnamento alle sedute di terapia riabilitativa svolte durante l’orario scolastico , curando il mantenimento dei contatti con i terapisti ed i familiari anche mediante l’eventuale accompagnamento del minore alla terapia se e in quanto la medesima si svolga in orario di servizio ; oppure qualora venga richiesto , l’accompagnamento sui mezzi di trasporto scolastico durante i tragitti casa/scuola e ritorno;
- alla partecipazione, se richiesta, agli incontri di lavoro tra operatori dei servizi socio – sanitari e la scuola;
- all'utilizzo di attrezzature ed ausili didattici.
b) adeguata e qualificata assistenza specialistica nei casi di particolari deficit che richiedano il ricorso a specifiche professionalità.
c) assistenza ai minori disabili per certificate e documentate cause che frequenteranno centri estivi o per progetti educativi a domicilio qualora ne sorgesse la necessità nel periodo di validità contrattuale.
Sono a carico della Ditta affidataria tutti gli oneri per il personale che presti assistenza nel caso di visite guidate all'esterno del plesso scolastico.
È pure a carico della Ditta affidataria la realizzazione dell'attività di formazione del personale e gli eventuali incontri di coordinamento tra gli operatori.
Art. 6 –Luoghi di esecuzione del servizio, orari e modalità organizzative
Il servizio dovrà essere svolto presso le seguenti scuole pubbliche del territorio:
• scuola primaria statale – Xxx Xxxx x. 00 – Calendasco;
• scuola secondaria di primo grado – Xxx Xxxx, x. 00 – Calendasco;
oltre che presso istituti scolastici o strutture dedicate ai minori disabili, fuori dal territorio comunale e in base ad esigenze diverse, presso centri estivi e all’occorrenza presso il domicilio degli utenti.
L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare il servizio di Assistenza scolastica nell’arco di apertura della scuola nelle fasce orarie di riferimento dalle stesse applicate. L’inizio e la fine del Servizio coincideranno, di norma, con l’inizio e la fine dell’anno scolastico stabilito annualmente dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale che potrà stabilire un inizio posticipato.
Le prestazioni da effettuare presso i centri estivi o a domicilio verranno effettuate in base a specifiche direttive impartite caso per caso dal Responsabile del servizio o suo delegato.
L’aggiudicatario sulla base degli elenchi nominativi forniti, provvederà all’assegnazione del personale assistente al singolo utente avvalendosi delle indicazioni fornite dai tecnici che hanno in carico il caso.
Ogni e qualsivoglia variazione alle modalità di erogazione del servizio e del numero delle ore per utente dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio.
Art. 7 – Clausola sociale
Come previsto dall’Art. 50 del D. Lgs 50/2016, l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione del Appaltatore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto (cfr. TAR Abruzzo, Sez. I, 1gennaio 2015, n. 6; Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2009, n. 3900; in argomento cfr. Parere AVCP n. 44/2010 e delibera AVCP n. 97/2012).
In particolare, sarà garantito al personale alle dipendenze dell’appaltatore uscente il mantenimento dell’anzianità maturata, nonché il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici, così come previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro.
Art. 8 - Personale addetto al servizio
La Ditta aggiudicataria provvederà direttamente, assumendosene tutti gli oneri, all’assunzione del personale necessario a garantire il monte ore annuo presunto.
Entro la data di avvio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Responsabile del Servizio i nominativi del personale impiegato, con indicazione degli orari di svolgimento del servizio e del plesso scolastico di assegnazione del singolo operatore.
Per ciascuno dovranno essere fornite le complete generalità ed i titoli di servizio richiesti dal presente capitolato per il profilo professionale, con l'obbligo di mantenere aggiornato l'elenco nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione al responsabile di servizio.
L’effettiva necessità, di impiego di personale, verrà comunicata dal responsabile del servizio o suo delegato alla ditta aggiudicataria almeno 10 giorni prima della presa in servizio, in relazione alle effettive esigenze, senza che l'Impresa possa avanzare obiezioni o pretese di somme a qualsiasi titolo.
La Ditta aggiudicataria è responsabile della correttezza e della riservatezza del personale adibito al servizio.
Spetterà al Responsabile del Servizio o suo delegato chiedere, previa motivata nota di segnalazione di inidoneità, la sostituzione del personale qualora, a proprio insindacabile giudizio, non espleti in modo adeguato i compiti propri del servizio come descritti nel presente capitolato.
Nel caso di esercizio di tale facoltà, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del personale entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
Deve essere inoltre garantita, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale e la sostituzione in caso di assenza degli operatori titolari per malattia, maternità, ecc.
In caso di assenza del personale per periodi superiori alle due settimane, per malattia o altro motivo, l’appaltatore si impegna a garantire la sostituzione con altro personale idoneo. Per assenze di durata inferiore, l’Affidatario si impegna a garantire una turnazione fra gli operatori in modo da assicurare in ogni caso il presidio del servizio.
In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, la Ditta si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile del Servizio; in particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva all’Amministrazione appaltante, almeno 48 ore prima dal verificarsi dell’evento.
In caso di sospensione del servizio dovuto a cause di forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione del committente, nulla sarà dovuto alla Ditta appaltatrice.
Sarà cura della Xxxxx dare disposizioni affinché il proprio personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, rispetti tutte le indicazioni di correttezza e diligenza richieste dal servizio di cui trattasi per quanto riguarda i rapporti con gli utenti, l'uso corretto dei materiali e la sicurezza degli ambienti dove si svolge l'attività.
L’Aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9 - Requisiti di qualificazione del personale
Il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria dovrà avere i seguenti requisiti:
1. compimento del diciottesimo anno di età;
2. essere alle dirette dipendenze della Ditta;
3. essere in possesso della qualifica di educatore con inquadramento secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore per tale profilo professionale;
È inoltre indispensabile, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale, sia disponibile alla massima flessibilità d’orario in relazione alle esigenze di servizio, abbia precedentemente maturato esperienze di lavoro nel settore dei servizi alla persona e sia stato adeguatamente formato sotto tale profilo (tali requisiti dovranno risultare dai curricula degli operatori).
La ditta appaltatrice è tenuta a svolgere idonee attività di formazione e aggiornamento per il personale adibito al servizio di cui al presente capitolato.
Tale attività formativa dovrà prevedere almeno 12 ore di attività formativa, per singolo operatore, per ogni anno di servizio, per tutta la durata del contratto.
Le ore di formazione sono da considerarsi ore di lavoro obbligatorio aggiuntive rispetto alle ore di attività corrente.
La ditta appaltatrice dovrà predisporre annualmente, entro il mese di dicembre di ogni anno un progetto formativo esecutivo che dovrà comprendere:
1) finalità, obiettivi, modalità e tempi di realizzazione;
2) contenuti dell’attività formativa;
3) nominativi, profili professionali e curricula dei docenti impiegati.
Detta attività dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile del Servizio sociale ed il costo relativo sarà a carico della Ditta stessa senza oneri per il Comune.
Art. 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Al personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto dovranno essere applicate le disposizioni legislative ed i Contratti Collettivi Nazionali e/o decentrati di categoria.
L’Aggiudicatario dovrà praticare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai suddetti contratti; ciò anche se l’aggiudicatario non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici in conformità alle disposizioni di legge in materia.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di osservare ed applicare la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L’Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l’appaltatore, così come non si potrà porre a carico dell’Amministrazione Comunale la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell’appalto.
Il servizio oggetto dell’appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione potrà senz’altro sostituirsi nell’appaltatore per l’esecuzione di ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.
Il servizio dev’essere considerato quale servizio pubblico essenziale e pertanto rientra nelle previsioni di cui alla Legge n. 146 del 12.06.1990 “Norme sull’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”.
Art. 11 – Oneri dell’appaltatore
1. L’appaltatore garantisce il regolare e puntuale adempimento del servizio utilizzando operatori professionalmente idonei conformemente agli indirizzi della Regione Xxxxxx Xxxxxxx e dell’Amministrazione Comunale in modo da assicurare le adeguate prestazioni di assistenza ad alunni disabili.
2. Tutte le prestazioni di cui al presente capitolato dovranno essere erogate dalla ditta aggiudicataria tramite proprio personale, adeguatamente preparato ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 9;
3. L’appaltatore si impegna a sostituire il proprio personale assente per ferie, malattia, permessi, ecc., con personale idoneo. Qualora il gestore, a causa di eventi preventivamente non conoscibili, non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuto ad informare il Comune con assoluta urgenza. In ogni caso la regolarità delle prestazioni dovrà essere ripristinata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore.
4. Nei confronti dei propri operatori l’appaltatore del servizio opera nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni legislative in materia di assistenza, previdenza ed assicurazione obbligatorie, come previsto dall’art. 10.
5. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere all’utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori come previsto dall’articolo 2049 del Codice Civile, e derivanti da gravi irregolarità e carenze nelle prestazioni.
6. L’appaltatore è tenuto ad accendere adeguate polizze presso primarie compagnie di assicurazioni per R.C.T. e R.C.O., come da successivo articolo 12.
7. L’appaltatore è tenuto ad individuare al suo interno il proprio referente tecnico – organizzativo, di norma nella persona di un legale rappresentante o suo delegato, il quale dovrà garantire la reperibilità per tutta la durata del contratto ed essere a disposizione per incontrare l’Appaltante ogni qualvolta se ne rilevi la necessità, sia per questioni di natura organizzativa, sia per esigenze di tipo amministrativo e per qualsiasi necessità connessa all’esecuzione del contratto. L’Appaltatore è tenuto, pertanto, a fornire al Responsabile del Servizio nominativo, recapito telefonico ed e-mail del referente individuato, il quale, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, fungerà da interlocutore per conto delle Ditte raggruppate.
8. L’Appaltatore deve impegnarsi ad assicurare un rapporto individualizzato tra l’allievo e l’operatore assistente, garantendo, di norma, la continuità dell’intervento per l’intero anno scolastico e dovrà assicurare l’immediata sostituzione del personale che, a giudizio motivato dell’Amministrazione, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
9. L’appaltatore, qualora fosse una cooperativa sociale, può avvalersi di soci volontari ai sensi dell’art. 2 della L.381/91 per le sole prestazioni complementari e non sostitutive delle figure professionali impiegate.
10. L’appaltatore del servizio deve obbligarsi al rispetto dell’esercizio del diritto di sciopero secondo le norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali.
11. L’appaltatore assume a proprio carico ogni onere inerente tutto quanto previsto nei successivi art. 29 (Normativa connessa alla privacy) ed art. 30 (Adempimenti connessi alla sicurezza).
Art. 12 - Polizza Assicurativa
La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’Amministrazione.
La Ditta aggiudicataria si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all’uopo il diritto di rivalsa da parte del Comune di Calendasco sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.
A tale scopo l’impresa dovrà presentare all’atto della stipula del contratto, onde sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità, polizza assicurativa per R.C. con i seguenti massimali:
R.C. verso terzi per sinistro € 6.000.000,00 per persona €.6.000.000,00
per danni a cose € 6.000.000,00
R.C. verso dipendenti per sinistro € 6.000.000,00
per persona € 6.000.000,00
per danni a cose € 1.500.000,00
L’impresa si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per R.C. per i danni cagionati dai soggetti disabili in carico, ad altri utenti, al personale dell’impresa ed a terzi con i seguenti massimali:
per sinistro € 1.500.000,00 persona € 1.500.000,00
per danni a cose € 1.500.000,00.
Le eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant’altro) sono totalmente a carico della ditta appaltatrice.
La ditta assegnataria si impegna altresì ad intervenire a giudizio sollevando il Comune da ogni qualsiasi responsabilità.
L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della Ditta durante l’esecuzione dei servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell’appalto.
In particolare, la ditta assegnataria solleva il Comune di Calendasco da ogni responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni od omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti minori e adulti, fruitori dei servizi oggetto dell’appalto.
La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare all’Amministrazione copia delle polizze di cui sopra, debitamente quietanzate, entro il terzo giorno lavorativo antecedente all’inizio dei servizi. I servizi oggetto del contratto non possono iniziare se la Ditta non ha provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo: ove la Ditta abbia comunque iniziato l’esecuzione dei servizi e non dimostri, entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall’Amministrazione Comunale, di avere ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione dei servizi come previsto dal presente Capitolato, la Ditta incorrerà nell’automatica decadenza dall’aggiudicazione.
Ad ogni scadenza annuale o per periodi inferiori (esempio semestrale o quadrimestrale) la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare all’Amministrazione copia della quietanza di rinnovo delle polizze rilasciata dalla compagnia di assicurazione a conferma dell’avvenuto pagamento delle polizze stesse. Qualora ciò non avvenisse la Ditta incorrerà nell’automatica decadenza del contratto.
Art. 13 – Modalità di esecuzione del servizio
La ditta aggiudicataria dell’appalto si impegna a svolgere il servizio oggetto del presente contratto sulla base delle specifiche indicazioni del Comune che verranno esplicitate tramite il responsabile del servizio.
La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a:
1) garantire l’erogazione di tutte le prestazioni senza soluzione di continuità. In specifico dovrà:
- osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare alla stazione appaltante la comunicazione preventiva e tempestiva degli scioperi;
- assicurare la continuità del rapporto tra operatore ed utente limitando l’avvicendamento del personale per ferie e malattie;
- garantire la sostituzione dell’operatore assente dal servizio per qualsiasi causa fin dal primo giorno di assenza.
In caso di inserimento di nuovo operatore, la Ditta appaltatrice si impegna a prevedere un periodo di affiancamento con operatore esperto, di durata minima di tre giorni lavorativi, senza costi per il Comune.
2) designare un proprio referente che garantisca i collegamenti con il responsabile del Comune. Per le attività svolte dal referente, nessun costo deve gravare sulla stazione appaltante;
3) garantire l’aggiornamento professionale e la formazione degli operatori assegnati al servizio;
4) concordare con il Servizio del Comune le modifiche organizzative che implicano cambiamenti nell’erogazione del servizio di assistenza alunni disabili;
5) assumere la piena responsabilità in merito all’applicazione della D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 garantendo che il proprio personale vi si attenga, mantenendo quindi nell’ambito ed in ragione del lavoro svolto, la massima riservatezza nel trattamento dei dati concernenti la condizione e l’identità degli assistiti.
L’Aggiudicatario è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e di ogni passività addebitata al Comune per inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso ed al personale dipendente.
Art. 14 – Carta dei servizi
L’aggiudicatario, come previsto dall'art. 2, comma 461, della Legge Finanziaria 24/12/2007, n. 244 dovrà predisporre apposita "Carta della qualità dei Servizi" (di seguito, “Carta dei servizi”), secondo le modalità indicate nel medesimo articolo ed entro 90 (novanta) giorni dall'avvio del servizio, dovrà consegnarla al Comune.
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, il Committente potrà richiedere integrazioni a cui l’aggiudicatario sarà tenuto a conformarsi.
La Carta dei servizi può essere sottoposta a revisione annuale su iniziativa dell’aggiudicatario.
Art. 15 – Oneri dell’Amministrazione Comunale.
1. Il Comune svolge funzioni di programmazione, di indirizzo, di pianificazione, di coordinamento tecnico delle varie fasi di attuazione del progetto ed effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio, svolto dall’aggiudicatario, ai reali bisogni dell’utenza.
2. Il Comune si impegna a fornire alla ditta aggiudicataria i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio e a consultare l’appaltatore in caso di modifica delle modalità organizzative.
3. Il Comune ha diritto di richiedere previa nota motivata di segnalazione di inidoneità, la sostituzione del personale impegnato nell’attività in appalto che non offra garanzie di capacità, professionalità e non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo dell’alunno.
4. Il Comune provvede ad individuare nel funzionario addetto al servizio, il referente tecnico organizzativo per tutti i rapporti fra Comune e appaltatore in merito allo svolgimento degli interventi.
Art. 16 – Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50 n. 2016, con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, l’aggiudicatario deve costituire una “garanzia definitiva” in favore del Comune di Calendasco, secondo i modelli vigenti per gli affidamenti delle pubbliche amministrazioni, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
In particolare la cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.
Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto e di escutere interamente la cauzione.
Art. 17 – Controllo e vigilanza
Il Responsabile del Servizio o suo delegato, avvalendosi anche del Dirigente scolastico del plesso presso il quale verrà impiegato il personale di cui trattasi, potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione del servizio, per verificare che l’esecuzione dei servizi avvenga secondo le norme previste dal presente Capitolato e delle norme di legge.
Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate, verbalmente e per iscritto, all’aggiudicatario.
I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l’aggiudicatario dalle proprie responsabilità.
Art. 18 – Corrispettivo del servizio
Il corrispettivo (prezzo orario) offerto in gara dovrà comprendere, oltre l’attività di assistenza individualizzata, anche la partecipazione a riunioni e uscite scolastiche come previsto dal presente capitolato, ad esclusione dell'I.V.A. se dovuta.
Con tale corrispettivo l'aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.
In caso di assenza senza preavviso del minore assistito, qualora l'educatore si rechi presso la scuola, all'appaltatore sarà comunque riconosciuto il pagamento di un'ora di servizio.
Art. 19 – Revisione prezzi del servizio
Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT (indice FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del presente contratto di appalto. La revisione dei corrispettivi potrà avvenire esclusivamente a seguito di apposita richiesta presentata dal Fornitore almeno due mesi prima dell’inizio dell’annualità per cui viene chiesta la revisione stessa.
Art. 20 – Modalità di pagamento
Le fatture saranno emesse mensilmente e dovranno essere corredate o precedute da dettagliata rendicontazione (schede orarie mensili delle attività realizzate con i minori assistiti per ogni singolo operatore).
Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni verrà effettuato a mezzo mandato di pagamento e verrà liquidato su presentazione di regolari fatture mensili trasmesse con modalità elettronica indicando il codice univoco: QQE7AJ e applicando il sistema split payment entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo del Comune previa verifica di DURC regolare.
Art. 21 – Subappalto, cessione del contratto
In relazione della natura della prestazione contrattuale il subappalto è vietato anche a garanzia del diretto controllo dei requisiti prestazionali dell’impresa aggiudicataria.
E’ vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, a pena di risoluzione del contratto stesso, salvo espressa autorizzazione del Comune.
Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
L’aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto.
L’aggiudicatario si obbliga a comunicare al Comune, prima dell’avvio del servizio, gli estremi identificativi del Conto Corrente dedicato di cui all’art.3, comma 1, della Legge 136/2010, su cui saranno fatti transitare i pagamenti relativi al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e xx.xx..
Art. 23 - Penalità
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, di cui al presente capitolato, che non comportino la decadenza, il Responsabile del Servizio, applicherà una penale pari a:
- € 100,00 al giorno e per persona in caso di sospensione o mancata effettuazione da parte della ditta di una o più delle prestazioni affidate;
- € 100,00 al giorno e per persona in caso mancata tempestiva sostituzione del personale assente a qualunque titolo;
- € 50,00 al giorno e per persona in caso di riduzione non autorizzata, anche occasionale degli orari di servizio previsti;
- da € 50,00 a € 100,00 per ogni altra inadempienza, disservizio o inefficienza per fatti imputabili all’aggiudicatario, previa valutazione del responsabile di servizio.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Si specifica inoltre che l’importo delle penali sarà applicato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore inadempiente.
Art. 24 – Risoluzione
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:
• qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.
• qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
• nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
• nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;
• qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
• nel caso di violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
• mancato rispetto dei minimi salariali nonché delle norme relative agli oneri previdenziali e assistenziali dei lavoratori;
• nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
• violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calendasco, approvato con delibera G.C. n.76 del 21/12/2013 ed aggiornato con delibera G.C. n. 86 del 21/12/2017;
• mancato rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n.39
• abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa dalla ditta appaltatrice;
• gravi e ingiustificate irregolarità nell’esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità del servizio medesimo;
• qualora l’aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
• impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti;
• mancata ottemperanza da parte della ditta appaltatrice di norme imperative di legge o regolamentari;
• qualora l’aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo dell’Amministrazione;
• in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto, qualora l’Amministrazione comunichi all’aggiudicatario, mediante raccomandata A.R., che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione definitiva.
Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell’ulteriore danno.
Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
In caso di risoluzione del contratto per grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di disporre l’esclusione dell'aggiudicatario dalla partecipazione alle procedure per un periodo non inferiore ad un anno.
Art. 25 – Recesso
Da parte della ditta aggiudicataria
In caso di recesso del contratto da parte della Ditta prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata all’impresa appaltatrice l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
Da parte dell'Amministrazione Comunale
Per il recesso dal contratto trova applicazione l’articolo 109 del D.lgs n. 50 del 2016.
Inoltre il Comune di Calendasco ha la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.
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Art. 26 - Stipulazione del contratto
La stipula del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Le spese di predisposizione e redazione del contratto e delle relative imposte sono a carico della ditta aggiudicataria.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del X.X.xx. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del bando di gara saranno rimborsate alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza dalla ditta aggiudicataria entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 27 - Esecuzione in danno
Indipendentemente da quanto previsto dall’art. 24, qualora la Ditta appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto, l’Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l’esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi oneri all’aggiudicataria.
Per l’esecuzione di tali prestazioni l’Amministrazione comunale potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell’appaltatrice o sull’eventuale deposito cauzionale che dovrà in tal senso essere immediatamente reintegrato.
Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano derivare all’Amministrazione e a terzi in dipendenza dell’inadempimento.
Art. 28 – Controversie
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del servizio disciplinato dal presente capitolato per le quali non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario, è riconosciuta la competenza del Foro di Piacenza.
Art. 29 – Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (approvato il 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed in vigore dal 25 maggio 2018) e ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti al presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla sopra citata normativa, e dai provvedimenti generali ad esso correlati, a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
L’appaltatore:
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio oggetto del contratto;
- non potrà comunicare i dati in suo possesso a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità e la sicurezza dei minori);
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, con particolare riferimento ai dati sensibili trattati.
Art. 30 Adempimenti connessi alla sicurezza
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’aggiudicatario, nello svolgimento del servizio, deve attenersi a tutte le norme di legge – generali e speciali – esistenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dovrà attuare tutti gli adempimenti normativi e legislativi previsti a carico del Datore di Lavoro e Titolare di Attività dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
L’aggiudicatario, inoltre, dovrà uniformarsi scrupolosamente a tutte le norme e procedure emanate dal Comune di Calendasco, in particolare al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), allegato al presente Capitolato, di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi di interferenze.
Art. 31 – Disposizioni finali – clausole vessatorie
Le disposizioni contenute negli articoli del presente Capitolato d’oneri saranno oggetto di accettazione da parte dell’impresa appaltatrice ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
COMUNE DI CALENDASCO
Provincia di Piacenza
D.U.V.R.I.
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Art. 26 del D Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO LE SCUOLE : PRIMARIA , SECONDARIA DI I° E II° GRADO E DELL'INFANZIA, PRESSO CENTRI ESTIVI E PRESSO IL DOMICILIO PERIODO 01/09/2019 – 31/08/2024.
1. Quadro Legislativo: Art. 26 del D. Lgs 81/2008
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
2. Descrizione dell’attività appaltata
Il Servizio viene erogato mediante dittea esterna e consiste nella gestione di Servizi educativi di integrazione scolastica di alunni diversamente abili rivolto agli alunni certificati e/o segnalati, residenti nel Comune, che necessitano di prestazioni educativo-assistenziali. Analogo servizio verrà svolto presso centri estivi o presso il domicilio dell’utente. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e nella piena osservanza di quanto stabilito dal relativo capitolato speciale d’appalto.
3. Descrizione del servizio prestato ai fini del DUVRI
Servizi educativi di integrazione svolti presso i seguenti edifici di proprietà comunale:
▪ scuola primaria statale – Xxx Xxxx x. 00 – Calendasco;
▪ scuola secondaria di primo grado – Via Roma, n. 11 – Calendasco.
In particolare il presente documento di DUVRI vale unicamente per l’espletamento del servizio presso immobili/edifici di proprietà comunali come sopra elencati, non avendo il Comune la disponibilità giuridica degli altri luoghi presso i quali potrebbe svolgersi il servizio (scuole paritarie, private, scuole secondarie statali di secondo grado, centri estivi, abitazioni degli utenti, ecc.).
4. Scopo
Scopo del presente documento è quello di:
▪ Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e ditta appaltatrice attraverso l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;
▪ Fornire alla ditta appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori.
▪ Indicare i costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla
richiamata legge.
5. Definizioni
▪ Committente:
Trattasi dell’Ente che commissiona l’appalto. Nel caso specifico trattasi di: COMUNE DI CALENDASCO
▪ Ditta :
E’ la Ditta che in quanto aggiudicataria dell’appalto erogherà il servizio di assistenza agli alunni diversamente abili.
▪ Interferenza:
Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale Committente e quello della ditta appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.
▪ Costi della sicurezza:
Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione del servizio. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere “in più rispetto a quanto ha già a disposizione” per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.
▪ Coordinatore della ditta appaltatrice:
Persona in organico alla ditta appaltatrice con l’incarico di sovrintendere e coordinare l’attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con il Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Egli sarà inoltre garante per la ditta appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento.
6. Soggetti che cooperano
Sono qui di seguito indicati i soggetti chiamati a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell’appalto ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro:
DATI RELATIVI AL COMMITENTE/DATORE DI LAVORO | ||
COMMITTENTE | NOMINATIVO | RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO |
Responsabile del procedimento | Xxxxxxx Xxxxxx – Responsabile settore Affari Generali | Via Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 4 – 29010 Calendasco Tel. 0000- 000000 |
Responsabile del R.S.P.P. | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx | c/o ASIA srl Via X. Xxxxxxx n.49/00 00000 Piacenza tel 0523/623104 |
Medico competente | Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | c/o ASIA srl Via X. Xxxxxxx n.49/00 00000 Piacenza tel 0523/623104 |
DATI RELATIVI ALLA DITTA CHE RISULTERA’ APPALTATRICE | ||
Ragione sociale e indirizzo: | ||
COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | |
Responsabile legale | ||
Responsabile del S.P.P. | ||
Medico competente | ||
Direttore tecnico del Servizio |
7. Aggiornamento del DUVRI
Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie.
8. Attrezzature e mezzi in dotazione
Le attrezzature impiegate per l’espletamento del servizio saranno di modesto impatto e saranno quelle messe a disposizione all’interno delle scuole presso le quali si svolge il servizio, nell’ambito dello svolgimento della regolare attività didattica.
9. Misure generali di coordinamento e di sicurezza da adottare nell’esercizio del servizio appaltato
Presso le strutture sedi delle attività, sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi per il personale incaricato dei servizi:
- divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti di proprietà del Comune o delle scuole non espressamente autorizzati;
- divieto di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio se non specificamente ed esplicitamente autorizzati dalla autorità scolastica competente;
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza con materiali ed attrezzature di qualsiasi natura;
- divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature;
- divieto di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- divieto di compiere di propria iniziativa qualsiasi operazione su apparecchi in moto o su impianti in funzione;
- divieto di fumare nei luoghi oggetto dell’appalto;
- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;
- obbligo di impiegare macchine, attrezzature, utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse ed alle istruzioni di utilizzo del costruttore;
- obbligo di segnalare tempestivamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l’esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza;
- obbligo di avere un recapito telefonico dei genitori per eventuali emergenze.
10. Individuazione e valutazione dei rischi afferenti l’interferenza tra attività e misure di Prevenzione
ATTIVITA’ SVOLTE DALLA DITTA APPALTATRICE | INTERFERENZE CON | FREQUENZA | MISURE PREVENTIVE |
Assistenza educativa alunni diversamente abili | Personale operante presso i plessi scolastici: alunni, insegnanti, personale ausiliario, genitori, personale addetto servizio Mensa | Quotidiana | Informazione, coordinamento delle attività |
a) Incendio/esplosione e gestione emergenze:
Gli ambienti sono dotati di estintori portatili in numero adeguato. Le vie di fuga e le uscite di sicurezza sono segnalate da apposita segnaletica. Le vie di fuga e le uscite di sicurezza sono fruibili e quindi sgombere da materiali e ostacoli di qualunque genere.
Le emergenze incendio all’interno delle strutture sono gestite dal Dirigente Scolastico e/o dai suoi preposti per quanto attiene agli edifici scolastici.
Il personale della Ditta appaltatrice dovrà, prima dell’inizio del servizio prendere conoscenza del Documento di Valutazione dei Rischi e del piano di emergenza ed evacuazione adottati nei plessi scolastici. In caso di incendio non dovranno essere usati ascensori. Si informa che in caso di gravi eventi dovranno essere tempestivamente chiamati i Vigili del Fuoco al n. 115.
b) Pronto soccorso:
I piccoli interventi di primo soccorso sono gestiti, all’interno delle strutture scolastiche dal Dirigente scolastico e dai suoi preposti; nelle altre strutture utilizzate sarà individuato il referente preposto.
Tutte le strutture hanno in dotazione una cassetta per il pronto soccorso per poter effettuare un primo intervento di medicazione o assistenza.
Il personale della Ditta appaltatrice dovrà, prima dell’inizio del servizio, prendere atto delle misure e dei comportamenti adottati dal personale in caso di piccoli interventi di pronto soccorso.
In caso di eventi gravi, è necessario chiamare prontamente il Servizio di Pronto Soccorso al n. 118.
c) Cadute e scivolamenti sui percorsi interni delle strutture:
E’ possibile, in presenza di pavimenti bagnati, incorrere in cadute e scivolamenti. I lavoratori non dovranno utilizzare i percorsi sui quali viene eventualmente esposta la segnaletica indicante un pericolo e dovranno essere informati circa l’uso di scarpe antiscivolo.
d) Cadute dall’alto:
Non esistono attività che prevedono rischi di cadute dall’alto.
e) Energia elettrica:
Non dovranno essere apportate modifiche agli impianti esistenti e dovranno essere tempestivamente segnalate eventuali anomalie che si dovessero riscontrare nell’utilizzo degli impianti elettrici.
f) Rischio macchine ed attrezzature:
Qualunque mezzo o strumento utilizzato dalla Ditta Appaltatrice per l’esecuzione del servizio, deve essere idoneo e conforme alle norme di sicurezza vigenti e corredato dei necessari documenti di certificazione e controllo. Le macchine/attrezzature dovranno essere utilizzate e mantenute in sicurezza, secondo quanto riportato dai manuale d’uso e di manutenzione.
g) Movimentazione manuale dei carichi:
Tutto il personale della Ditta appaltatrice deve essere informato ed istruito sulle modalità di movimentazione manuale dei carichi, correlati allo svolgimento della attività di assistenza.
h) Presenza simultanea di più lavoratori di datori di lavoro diversi:
Tutto il personale dovrà essere informato circa la presenza, all’interno delle strutture, di lavoratori dipendenti da altre ditte; nella fattispecie trattasi di personale docente, personale ausiliario scolastico, personale dell’impresa appaltatrice del servizio di pulizia, personale dell’impresa appaltatrice del servizio mensa.
I lavoratori dovranno raccordarsi tra loro circa le misure di sicurezza previste per ciascuna tipologia di attività e dovranno comunque far sempre riferimento al Dirigente scolastico o suo preposto.
i) Agenti biologici:
Le attività assistenziali più frequenti in cui vi può essere una presenza di agenti biologici e un rischio di esposizione dei lavoratori, sono le attività di igiene della persona. La ditta appaltatrice dovrà quindi tenere in considerazione tali aspetti e informare e istruire i propri lavoratori, dotandoli di tutti i dispositivi necessari.
l) Altri rischi:
Relativamente al servizio di assistenza educativa scolastica, non sono stati individuati o ipotizzati altri rischi, quali agenti chimici e cancerogeni, altri agenti biologici oltre a quelli sopra indicati, radiazioni ionizzanti, radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, radiazioni laser. L’utilizzo di prodotti detergenti per l’igiene della persona, deve avvenire secondo le istruzioni operative indicate sulle schede tecniche dei prodotti.
m) Stima di costi per la sicurezza:
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenze. I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze (inclusi quelli generali) possono essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali, pertanto i costi della sicurezza sono da ritenersi pari ad € 0,00 (zero/00).
n) Sospensione del servizio:
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Comune potrà ordinare la sospensione del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
o) Atro:
Tutto il personale della ditta appaltatrice dovrà:
▪ essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere portato in modo visibile durante l’orario di lavoro;
▪ essere idoneo alle mansioni specifiche assegnate, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
▪ essere adeguatamente informato e formato sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate negli ambienti di lavoro e sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, ai sensi della normativa vigente;
▪ essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari per lo svolgimento del servizio.
La Ditta appaltatrice dovrà possedere un proprio documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento, che metta in evidenza quanto predisposto per la tutela di ogni lavoratore, e provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre al minimo i rischi.
L’appaltatore deve nominare all’interno del proprio organico, un coordinatore tecnico , incaricato di sovrintendere e coordinare l’attività svolta dal proprio personale e di collaborare con il Committente, il Dirigente scolastico e gli altri datori di lavoro a vario titolo coinvolti al fine di garantire un’efficace coordinamento tra le diverse attività presenti.
Il coordinatore dovrà anche garantire per l’appaltatore la puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento.
11. COSTI PER LA SICUREZZA
Con riferimento all’oggetto del protocollo di gestione, limitatamente al rischio interferenziale, non si individuano specifici costi relativi alla sicurezza.
Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta Ditta appaltatrice, resta immutato l'obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.
12. NOTE FINALI
Il presente documento:
- è composto da n. 05 pagine
- è stato elaborato dall’Amministrazione/Ente Committente.
Calendasco, .......................................
IL COMMITTENTE
LA DITTA APPALTATRICE