ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI AD ESSO CONNESSI DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Il Dirigente Area Affari Generali Dott. Marco Degli Esposti
VISTO:
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
INDICE
Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI Art. 2 - OGGETTO
Art. 3 – DURATA
Art. 4 – INIZIO DELL’ESECUZIONE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Art. 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO
Art. 6 - SPONSORIZZAZIONE
Art. 7 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO
Art. 8 – PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI COMPLEMENTARI Art. 9 - RESPONSABILITA’ DELL’ISTITUTO CASSIERE
Art. 10 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA Art. 11 - IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Art. 12 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’ISTITUTO CASSIERE – I REFERENTI Art. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA
Art. 14 - PENALI Art. 15 - VERIFICHE
Art. 16 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 17 - RECESSO
Art. 18 - SUBAPPALTO E CESSIONE
Art. 19 – SUCCESSIONE NEL SERVIZIO DI CASSA
Art. 20 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI Art. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Art. 22 - SPESE
Art. 23 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 24 - FORO COMPETENTE
Art. 25 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO Art. 26 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO
SCHEMA DI CONTRATTO PER il SERVIZIO DI DI CASSA E SERVIZI AD ESSO CONNESSI DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
TRA
- l'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA (C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376), con
sede legale in Bologna Via Zamboni n. 33, rappresentata, ai sensi dell'art 32 dello Statuto Generale di Ateneo, dal Dott……………………., nato a…………….. il , Dirigente della stessa, domiciliato
per la carica in Bologna Xxx Xxxxxxx 00 a ciò autorizzato con delibere del Consiglio di Amministrazione n……… del …………../oppure con Provvedimento del Direttore Generale n…………. del che ha
individuato le competenze proprie del Dirigente dell’Area , tra cui la stipulazione dei contratti
rientranti nelle attività istituzionali dell’Area
E
- l'Impresa …………………(C.F. ………… e P.I. ………… ), con sede legale in
……………………………………, via……………………………………………………….. rappresentata dal Sig………………………………………………….... nato a…………………..………………... il , in
qualità di ;
(OPPURE: nel caso in cui l’atto sia sottoscritto da un procuratore dell’impresa)
- l'Impresa …………………(C.F. ………… e P.I. ………… ), con sede legale in
……………………………………, via……………………………………………………….. rappresentata dal Sig………………………………………………….... nato a…………………..………………... il in
qualità di procuratore speciale (oppure) generale dell’impresa giusta procura speciale (oppure) generale in data………………………..rep.n……………… autenticata nella firma dal dott
……………………………………………notaio in …………………………………….., allegata in originale al presente atto sotto la lettera …..
PREMESSO
- che con delibera del CdA del 30.09.2014 è stata autorizzata la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal contratto per il servizio di cassa e dei servizi ad esso connessi per il quinquennio 2015-2020;
- che con provvedimento del Direttore Generale n. 4247 del 28.11.2014 è stata disposta l’autorizzazione all’indizione ed espletamento di una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di cassa e servizi ad esso connessi, con le caratteristiche e modalità riportate nella relazione tecnico – illustrativa allegata allo stesso provvedimento;
- che con provvedimento del Dirigente dell’Area Affari Generali n. 4414/2014 Prot. 81951 del 11.12.2014 sono stati approvati il bando di gara, eccetera ed i relativi allegati;
- che con provvedimento del Dirigente dell’Area Finanza e Controllo di Gestione n. 4382 prot. 81341 del 10.12.2014 è stato approvato il Capitolato Speciale d’Oneri e relativi allegati e il modulo di offerta economica;
- che in data ………………………………………………. si sono svolte le sedute pubbliche della Commissione incaricata alla valutazione e comparazione delle offerte, come risulta nei relativi verbali ai quali si fa rinvio;
- che con Provvedimento del Dirigente dell’Area Affari Generali n. ……….. prot. …………..del è
stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto all’impresa
………………………………………………………… che ha offerto per il servizio in oggetto le condizioni di cui all’allegato ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Tutte le premesse e gli allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante ad ogni effetto.
ART. 2 – OGGETTO
Oggetto del contratto è il servizio di cassa ed i servizi ad esso connessi, secondo le disposizioni di dettaglio di cui al capitolato speciale d'oneri sub lett. …..
ART. 3 - DURATA
La fase principale del servizio ha durata quinquennale con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto, (oppure) dalla data di redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Il completamento del servizio dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 309 del D.P.R. 207/2010.
La fase eventuale derivante dall’esercizio dell’opzione di rinnovo ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 avrà durata quadriennale. Tale rinnovo potrà essere esercitato disgiuntamente per ogni anno.
L’Università si riserva inoltre la facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello dell’Istituto Cassiere.
ART. 4 –INIZIO DELLE PRESTAZIONI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO
L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto derivante dall’aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 11 co. 9-10-12 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 302 del Dpr 207/2010.
In tal caso, l'Università potrà ordinare all’operatore economico affidatario l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta del Direttore dell’esecuzione, nella quale sono indicate le attività da compiere.
L’operatore economico affidatario assume l’obbligo di dare immediato adempimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l’operatore economico avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione delle attività ordinate dal Direttore dell’esecuzione.
Al fine comunque di garantire la piena continuità del servizio di cassa nei confronti dell'Università, e per assicurare il perfetto affiancamento dei sistemi informativi dell’ Istituto Cassiere aggiudicatario con quelli già in uso nell'Università, l’ Istituto Cassiere sarà tenuto fin dall'aggiudicazione definitiva o dalla stipula del contratto, decorso in ogni caso il termine di cui all’art. 11 commi 9 e 10 del d.lgs. 163/2006 ad effettuare le necessarie prove tecniche di collegamento e di simulazione di procedure richieste dall'Università.
Solo al termine del periodo di affiancamento l’Università consegnerà formalmente il servizio e decorrerà il termine di cui al precedente art. 3.
Durante tale periodo di affiancamento, l’Istituto Cassiere aggiudicatario dovrà operare anche in collaborazione con l’ Istituto Cassiere cessante, che sarà chiamato dall'Università a rimanere a disposizione fino all'avvio del nuovo servizio al fine di assicurare il passaggio delle consegne e garantire la piena continuità del servizio.
ART 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO
L’appalto non comporta alcun corrispettivo a carico dell’Università, fatti salvi i servizi bancari ed accessori per i quali il capitolato speciale d’oneri preveda diversamente.
In particolare l’Istituto Cassiere si impegna ad applicare all’Università le seguenti condizioni economiche per i servizi sotto elencati:
- Tasso di interesse attivo su conti correnti fuori tesoreria: %
- Condizioni per rilascio fideiussioni (costo fideiussioni espresso in termini percentuali annue sull’importo garantito): %
- Condizioni per pagamenti a favore di beneficiari in paesi extra zona UE (commissione unitaria su bonifici): Euro
- Condizioni del servizio riferito a incassi mediante carte di debito (tramite POS fisici): commissione percentuale sul transato mediante carte di debito sul circuito bancario: %
- Condizioni del servizio riferito a riscossioni mediante carte di credito (tramite pos virtuale e pos fisici): commissione percentuale sul transato mediante carte di credito sul circuito bancario: %
- Condizioni del servizio MAV (commissione percentuale sul transato tramite MAV): %
- tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria: %
ART 6 – SPONSORIZZAZIONE
L’Istituto Cassiere aggiudicatario dovrà corrispondere annualmente € ……………………………. a titolo di sponsorizzazione, ai sensi dell’art. 8 del capitolato speciale d’oneri.
ART. 7 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO
Le parti si riservano la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le variazioni ed integrazioni ritenute necessarie al miglior funzionamento del servizio, a condizioni comunque non peggiorative per l’Università, nonché quelle che si rendessero necessarie a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni o modifiche organizzative dell’Università.
Tali modifiche dovranno essere contenute in apposito atto aggiuntivo al contratto sottoscritto da entrambe le parti.
L’Università può inoltre introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 311 del Dpr 207/2010.
ART. 8 – PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI COMPLEMENTARI
Per le operazioni ed i servizi accessori, non previsti dal presente capitolato, l’Università si riserva la facoltà di concludere accordi separati.
ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELL’ISTITUTO CASSIERE
L’Istituto Cassiere sarà responsabile con tutto il proprio patrimonio dei fondi di cassa, dei titoli e di tutti i valori o carte contabili regolarmente affidategli. L’Istituto Cassiere sarà altresì garante e responsabile della
regolarità del funzionamento del servizio e di eventuali danni cagionati all'Università, al personale universitario o a terzi nell'espletamento del servizio.
L’Istituto Cassiere dovrà curare gratuitamente per conto dell’Università la conservazione degli ordinativi informatici e ogni altro documento digitalmente firmato a essi correlato, in quanto contenuto nei flussi di dati scambiati con l’Università o derivanti dai precedenti rapporti di cassa, ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 e ss.mm.ii. e delle relative prescrizioni tecniche emanate dall’Agenzia Digitale.
ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
L’Istituto Cassiere deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Nel caso di accertamento da parte del direttore dell’esecuzione di inadempienze contributive e retributive dell’esecutore relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, si applica il titolo II della parte I del Dpr 207/2010.
In ogni caso sull’importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Nel caso in cui non sia possibile applicare su fatture la ritenuta indicata, l’Istituto Cassiere provvederà a compensare detto importo con uno o più versamenti a favore dell’Università, in relazione all’importo progressivamente cumulato.
ART. 11 – IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx – in servizio presso l’Area Finanza e Controllo di Gestione – Settore Tesoreria dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Istituto Cassiere, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.
A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Dlgs. 163/2006 o dal Dpr. 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il referente dell’Istituto Cassiere per ogni questione relativa alla gestione del servizio e comunica all’Istituto Cassiere tutte le informazioni relative all'esecuzione del servizio. Nello svolgimento di questi compiti può avvalersi dell’ausilio di assistenti nominati ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto collabora con il Responsabile Unico del procedimento, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell’appaltatore, l’attestazione degli stati di avanzamento del servizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 co 3 D.lgs. 163/2006.
ART. 12 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’ISTITUTO CASSIERE – I REFERENTI
In sede di avvio del servizio l’Istituto Cassiere dovrà designare un proprio Responsabile del servizio al quale fare riferimento per tutte le esigenze relative all’esecuzione del contratto, comunicandone all’Università le generalità, i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica.
L’Istituto Cassiere dovrà altresì designare due Referenti Tecnici, uno dedicato ai servizi di tesoreria e un altro per quanto attiene gli aspetti informatici e telematici, dei quali saranno comunicate all’Università le generalità, i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica. In particolare, l’Istituto Cassiere dovrà garantire un servizio di assistenza operante durante il normale orario di lavoro, relativamente all’interscambio di flussi informatici.
I suddetti soggetti saranno gli unici referenti dell’Istituto Cassiere nei confronti dell’Università ai fini dell’esecuzione del contratto e sarà loro cura comunicare tempestivamente i nominativi dei sostituiti in caso di assenza o impedimento.
ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto il Istituto Cassiere dovrà costituire, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 163/2006 di Euro 422.500.
L’importo della cauzione è stabilito con riferimento all’onere economico stimato in sede di gara, comprensivo delle sole voci di costo a carico dell’Università pari a 845.000 Euro annui.
Ai sensi dell’art. 75, comma 3, del d.lgs. 163/2006, detta cauzione definitiva può essere prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli istituti legalmente autorizzati che siano terzi rispetto al Istituto Cassiere.
La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università;
- una scadenza successiva al termine del servizio, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione;
- prevedere una espressa disposizione in forza della quale:
a) la suddetta durata, da indicarsi nel contratto di fideiussione, dovrà essere intesa come durata presuntiva del periodo di tempo occorrente al fornitore per ottenere dall’Università la prova della liberazione;
b) la prova della liberazione dovrà consistere nella consegna, da parte del fornitore al proprio istituto garante, di una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Università, a svincolo dell’ultimo 25% dell’iniziale importo garantito;
c) qualora l’Università comunichi all’istituto garante entro la data di scadenza presunta del contratto di fideiussione, che la mancata emissione della dichiarazione finale di conformità del servizio a quanto pattuito dipende da fatto imputabile al fornitore, il contratto di fidejussione dovrà continuare a rimanere in vita, anche oltre la scadenza presunta in esso indicata, con l’obbligo del fornitore di pagamento dei premi o commissioni suppletive, fino al momento in cui lo stesso fornitore consegni al proprio Garante una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Università, a svincolo della cauzione emessa dal Garante;
d) il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Università, è esclusivamente quello di Bologna;
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la cauzione definitiva sarà parzialmente o totalmente incamerata dall’Università, la stessa dovrà essere tempestivamente reintegrata dall’Appaltatore, per la parte incamerata.
Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
Lo svincolo sarà automatico, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento del servizio attestanti l’avvenuta esecuzione.
Lo svincolo del rimanente 20% dell’iniziale importo garantito sarà effettuato nei quattro mesi successivi alla data della dichiarazione finale di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’esecuzione. Entro detto termine l’Università procederà all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi del gestore, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.
ART. 14 - PENALI
Per le violazioni e inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, l'Università si riserva di applicare all’Istituto Cassiere le seguenti penali pecuniarie:
a) Per il mancato invio entro le ore 9, come previsto all’art. 19 del capitolato speciale d’oneri, del flusso telematico dei dati delle transazioni di pagamento effettuate dagli studenti a favore dell'Università (“Procedura pagamenti” di cui all’allegato 3 al capitolato), verrà applicata una penale di 5.000 euro.
b) Percentuale di operazioni rifiutate dallo strumento di Pos virtuale superiore al 5% del numero totale dei tentativi mensili. La percentuale fa riferimento esclusivamente alle operazioni rifiutate per cause imputabili allo strumento di Pos virtuale. La penale applicata sarà pari a 1.000 euro per ogni mezzo punto percentuale di sforamento della soglia indicata.
c) Per il mancato rispetto delle prescrizioni relative ai tempi e alle modalità di pagamento, di cui agli artt. 23, 24 del capitolato speciale d’oneri, l’Università provvederà a sollecitare il ripristino delle corrette modalità di adempimento degli obblighi a carico dell’Istituto cassiere. Qualora l’inadempimento persista, l’Università si riserva di applicare all’Istituto Cassiere una penale pecuniaria di valore corrispondente al 5%, per ogni giorno di ritardo, dell’importo dei documenti di incasso e di pagamento.
Con riferimento agli ordinativi di pagamento, l’Università si riserva di applicare, oltre alla penale sopra citata, una penale corrispondente agli interessi di mora vigenti e alle eventuali sanzioni subite.
d) mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto o dal capitolato: l'Amministrazione potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di € 1.000,00= ad un massimo di € 5.000,00.
La contestazione verrà formulata mediante lettera raccomandata inviata al Responsabile del servizio per l’Istituto Cassiere. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, tenuto conto dei rilievi eventualmente presentati dal Istituto Cassiere entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, potrà irrogare la penale.
A fronte del mancato pagamento delle penali l’Università può rivalersi, senza necessità di preventiva diffida, sulla cauzione definitiva.
In tale caso, la cauzione deve essere reintegrata dall’Istituto Istituto Cassiere entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla data di comunicazione dell’avvenuta riduzione.
Resta inteso che sono a carico del Istituto Cassiere tutte le spese, anche legali, relative al mancato rispetto dei tempi e dei modi di pagamento.
Resta salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno della Società inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.
ART. 15 - VERIFICHE
L’Università ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. L’Istituto Cassiere deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione.
ART. 16 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Appaltatore dal Direttore dell'esecuzione mediante comunicazione scritta.
La comunicazione sarà inoltrata al domicilio eletto dall’Appaltatore.
Nella comunicazione sarà fissato il termine per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dell’Appaltatore.
Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, l'Università applicherà le penali di cui al precedente art. 14 e potrà adottare le determinazioni ritenute più opportune.
L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- cessione dell’Azienda, cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art.13;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art.14;
- qualora l’Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
- subappalto o cessione del contratto;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
In virtù del rinvio operato dall’art. 297 del d.P.R. 207/2010, trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 135 e 136 del Codice, per quanto applicabili.
L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). ART. 17 – RECESSO
L’Università può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell’art. 1464 c.c.
L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora l’Università intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.
L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
ART. 18 - SUBAPPALTO E CESSIONE
L’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto.
E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
In ragione delle particolarità organizzative nonché di riservatezza del servizio intrattenuto con l’Università, è altresì vietato il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato ovvero di parti di esso, pena la risoluzione immediata del contratto stesso.
ART. 19 – SUCCESSIONE NEL SERVIZIO DI CASSA
L’Istituto Cassiere alla scadenza del contratto o a seguito di qualunque cessazione anticipata del rapporto dovrà garantire, in caso di un eventuale successivo passaggio di consegne ad altra banca, la necessaria collaborazione al fine di non causare disfunzioni del servizio, eventualmente garantendo a richiesta dell'Università anche un periodo di compresenza per un tempo massimo variabile da 3 a 6 mesi oltre la scadenza del contratto.
ART. 20 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del Dlgs. 81/2008, non sussiste l’obbligo di redazione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI).
ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente
a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003
n. 196. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
L’esecutore, preliminarmente al perfezionamento del presente contratto, ha individuato i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nella persona del signor ………….., nato a (…), il ../../….;
ART. 22 – SPESE
Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi per la redazione, la stipulazione e la registrazione del contratto e relativi allegati sono a carico dell’Appaltatore.
ART. 23 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 163/2010.
ART. 24 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.
ART. 25 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle prestazioni contrattuali l’Istituto Cassiere estende ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di comportamento di cui al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, reperibile al seguente indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxx-xxxxx-x-xx-xxxxxxxxxxxxx
ART. 26 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Per tutto quanto non espressamente indicato negli articoli precedenti, l'esecuzione della prestazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'oneri, allegato sub…… al presente contratto, e nell’offerta tecnica dell’Appaltatore.
ALLEGATI:
Bologna,
ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA - IL DIRIGENTE
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IMPRESA - IL LEGALE RAPPRESENTANTE (oppure) IL PROCURATORE SPECIALE (oppure) GENERALE
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A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l’Impresa dichiara espressamente di approvare le clausole di cui agli artt. 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 del presente contratto e le
clausole di cui agli artt 3, 4, 5, 6, 7, 17, 19, 20, 26 del Capitolato Speciale d’Oneri.
IMPRESA - IL LEGALE RAPPRESENTANTE (oppure) IL PROCURATORE SPECIALE (oppure) GENERALE
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