Assicurazione GAP
Assicurazione GAP
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Compagnia: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00419)
Prodotto: “GAP Auto” (Cod. 2022/01)
La presente informativa fornisce un riepilogo delle principali garanzie ed esclusioni del contratto e non tiene conto di esigenze e richieste specifiche. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Ci sono limiti di copertura?
!Sinistro cagionato con dolo negligenza o colpa grave dell’Assicurato o del conducente dell’Autoveicolo, compresa la guida senza valido documento di guida;
!guida dell’Autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso
alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
!Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada
non aperta al pubblico;
!Autoveicoli oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice;
!Furto dovuto alla mancata chiusura del veicolo o agevolato
dalla presenza, all’interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione.
Che cosa non è assicurato?
🗶Danno Irreparabile all’Autoveicolo: non rientra in garanzia l’Autoveicolo che subisca un danno tale per cui il costo della riparazione è inferiore all’80% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al momento del Sinistro;
🗶Furto Totale: non rientra in garanzia l’Autoveicolo che
venga ritrovato nei 60 giorni successivi alla data di denuncia del furto all’autorità competente;
🗶Per entrambe le coperture: non è assicurato l’Autoveicolo
che abbia una massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate e che non sia immatricolato ad uso privato;
🗶Per entrambe le coperture: non è assicurato l’Autoveicolo
usato per il quale siano trascorsi più di 60 mesi dalla data di prima immatricolazione;
🗶Autoveicolo non coperto da polizza RCA ( Responsabilità
Civile Auto).
Che cosa è assicurato?
✓Danno Irreparabile all’Autoveicolo: nel caso in cui l’Autoveicolo di proprietà dell’Assicurato subisca un incidente con altro veicolo, un urto contro un corpo fisso o mobile, un ribaltamento con conseguente uscita di strada, un incendio non doloso, tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all’80% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso, la Società si impegna a pagare all’Assicurato una Prestazione Assicurativa commisurata alla differenza fra il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento in cui si verifica il Sinistro.
✓Furto Totale: nel caso in cui l’Autoveicolo subisca un furto e non venga ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto all’autorità competente, la Società si impegna a pagare all’Assicurato una Prestazione Assicurativa commisurata alla differenza fra il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento in cui si verifica il Sinistro.
✓Per entrambe le coperture la Prestazione Assicurativa è pari al 100%, al 40% o al 25% della differenza fra il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso a seconda che il Sinistro si sia verificato rispettivamente entro il 36° mese, tra il 37° e il 48° mese, tra il 49° e il 60° mese dalla Data di Adesione alla polizza.
✓Per entrambe le coperture : se il 100% del prezzo di acquisto dell’Autoveicolo sia stato rimborsato dall’Assicurazione Principale (R.C.A o A.R.D), la Società rimborserà all’Assicurato la somma delle spese eventualmente sostenute dallo stesso in connessione al Sinistro, con riferimento a:
- spese relative all’immatricolazione o al trasferimento di proprietà e l’imposta di proprietà per acquisto di altro autoveicolo;
- spese relative al disbrigo di pratiche amministrative connesse al Sinistro;
- spese relative all’utilizzo di un veicolo sostitutivo a noleggio;
- ammontare di eventuali franchigie connesse all’Assicurazione Principale.
Per ciascuna copertura, la Società indennizza i danni fino all’importo massimo stabilito dalla Polizza collettiva (c.d. massimale/limitazione della Prestazione Assicurativa).
GAP Auto è una polizza collettiva facoltativa a copertura del valore dell’Autoveicolo. La polizza è stipulata in forma collettiva e prevede l’adesione dell’Assicurato mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (telefonia vocale) ed è a garanzia del Cliente che ha sottoscritto un prestito per finanziare l’Autoveicolo. Indennizza parzialmente o totalmente la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso in caso di Xxxxx Xxxxxxxxxxxx o di Furto Totale dell’Autoveicolo.
Dove vale la copertura?
✓L’assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell’Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).
Che obblighi ho?
− Pagare il Premio convenuto con la Società;
− denunciare tempestivamente il Sinistro;
− comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del
rischio che la Società ha già assunto;
− trasmettere la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro da parte della Società;
− fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende
assumere.
Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compremettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Quando e come devo pagare?
Il Premio può essere annuale o mensile, secondo la scelta effettuata dal Cliente al momento dell’adesione.
Il Premio verrà addebitato in data successiva alla Data di Adesione alla Polizza Convenzione, mediante domiciliazione diretta (SDD) sul conto corrente indicato dal Cliente al momento dell’adesione.
Il primo addebito non avviene prima di 30 giorni dall’adesione alla Polizza Convenzione ed è comunque comunicato dall’operatore della Società che ha assistito il Cliente nel corso della telefonata ed è riportata sul Certificato Personale di Assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24:00 del giorno in cui il Cliente ha prestato espressamente, in via telefonica, il proprio consenso ad aderire alla presente polizza collettiva.
Le coperture assicurative hanno effetto a partire dalla data di addebito della prima rata di Premio comunicata dall’operatore nel corso della telefonata e riportata nel Certificato Personale di Assicurazione allegato alla documentazione contrattuale, salvo che il Cliente abbia richiesto espressamente nel corso della telefonata che la copertura assicurativa abbia effetto immediato. Anche nel caso di effetto immediato della copertura assicurativa, il Cliente conserva il diritto di recesso.
Le coperture assicurative hanno una durata fissa pari alla durata iniziale del Contratto di Finanziamento fino ad un massimo di 5 anni dal momento dell’adesione.
Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato può revocare l’adesione alla polizza collettiva in qualsiasi momento tra la data in cui ha dato il proprio espresso consenso all’adesione, reso all’operatore telefonico, e la data di addebito della prima mensilità o annualità di premio.
Inoltre, può recedere dalla polizza collettiva in qualsiasi momento, nel caso in cui abbia scelto alla data di adesione al Contratto di pagare il premio mensilmente. Può invece recedere annualmente – con preavviso entro 60 giorni dalla scadenza annuale della polizza – nel caso in cui abbia scelto, alla data di adesione al Contratto, di pagare il premio annuale. Se l’Assicurato vuole esercitare tali diritti entro i rispettivi termini dovrà inviare una comunicazione alla società incaricata dalla Compagnia, ICT Quality S.p.A. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefonicamente, oppure tramite e-mail.
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi ( N. reg. IVASS II.00419) Prodotto: “GAP Auto” (Cod. 2022/01)
Data di realizzazione: 02 Novembre 2022 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
CACI Non-Life dac, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, sito internet xxx.xx-xxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxx.xx
CACI Non-Life dac è una compagnia assicuratrice irlandese appartenente al Gruppo francese Crédit Agricole S.A.. Indirizzo della sede legale: Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx. Sito Internet: xxx.xx-xxxx.xx Telefono: x00 00 00000000 Fax: x0000 00 000 00 00 E-mail: Xxxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxx.xx.
CACI Non-Life dac è autorizzata ad operare nei rami danni (1,2,8,9 e 16), Codice IVASS Impresa n° 10685, iscrizione all’Elenco annesso all’Albo Imprese per le imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. La Compagnia è soggetta alla vigilanza di Central Bank of Ireland, Xx Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx.
Al 31 Dicembre 2021 il patrimonio netto di CACI Non–Life dac è pari a € 189.720.076 (di cui € 73.191.040 costituiscono il capitale sociale ed € 116.519.036 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali).
L’indice di solvibilità necessario a soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammontava al 215,4%.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet: xxxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/xx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxxx-0-Xxxxxxxxx-Xxxxxxx.
Al contratto si applica la legge italiana.
L’ampiezza dell’Impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali, in particolare:
Furto Totale: la prestazione assicurativa non può in alcun caso superare il limite di Euro 20.000 e non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso sinistro in virtù dell’Assicurazione Principale.
Danno Irreparabile: la prestazione assicurativa non può in alcun caso superare il limite di Euro 20.000 e non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso sinistro in virtù dell’Assicurazione Principale.
La polizza collettiva non prevede la possibilità dell’aderente di modificare i termini del contratto mediante l’esercizio di predefinite opzioni contrattuali.
Che cosa è assicurato?
Rischi esclusi
Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Che cosa NON è assicurato?
Ad integrazione delle esclusioni presenti nel DIP Danni, sono esclusi dalle Coperture Danno Irreparabile e Furto Totale:
•Sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;
•manovra manuale di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti;
•Sinistro occorso ad un Autoveicolo utilizzato per: noleggio o locazione, corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive o di destrezza (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida, trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il Sinistro;
•Sviluppo controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi;
•Sinistro verificatosi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l’incendio doloso;
•Sinistro avvenuto in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine.
In ogni caso, nessuna Prestazione Assicurativa è dovuto dalla Società se alla data del sinistro l’Autoveicolo non era coperto da polizza RCA ( Responsabilità Civile Auto).
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Cosa fare in caso di sinistro?
Denuncia di Sinistro: In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto alla Società. La denuncia di Xxxxxxxx, unitamente alla documentazione necessaria alla istruzione del Sinistro, dovrà essere inviata alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante trasmissione a CACI Non-Life dac Casella Postale chiusa 90 Ufficio Postale di Mortara 27036 Mortara (PV).
Documentazione da presentare in caso di Sinistro:
Furto Totale:
-copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità;
-copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità;
-copia della patente di guida del conducente dell’Autoveicolo al momento dell’ultimo utilizzo;
-copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo;
-copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo;
-estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
-copia dell’eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell’Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all’Assicurazione Principale.
Danno Irreparabile:
-copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità;
-copia della patente di guida del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro;
-copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo;
-copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo;
-copia dell’eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell’Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all’Assicurazione Principale;
-copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato nonché, se esistente, copia dell’eventuale perizia già effettuata da altro perito sull’ Autoveicolo;
-nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.
Dichiarazion i inesatte o reticenti:
Obblighi dell’impresa
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal sinistro ( art. 2952, secondo comma, c.c.).
La comunicazione alla Società da parte dell’Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all’Assicurato la propria volontà di procedere con l’impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.).
Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalle coperture assicurative mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all’Assicurato.
Liquidazione della prestazione: La Società provvederà ad effettuare il pagamento della Prestazione Assicurativa, se dovuta, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Premio
In relazione alle modalità di pagamento del Premio non ci sono informazioni aggiuntive rispetto
al DIP Danni. Il Premio è comprensivo di imposta.
Quando e come devo pagare?
Durata
Le coperture assicurative hanno una durata fissa pari alla durata iniziale del Contratto di
Finanziamento fino ad un massimo di 5 anni dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione. Le coperture assicurative cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti casi:
a) alienazione dell’Autoveicolo; b) liquidazione della Prestazione Assicurativa per Danno Irreparabile o Furto Totale; c) mancato pagamento del Premio.
Sospensione
Se il Cliente non paga una o più rate di Premio successive alla prima, le coperture assicurative di
cui alla Polizza Convenzione restano sospese dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza del pagamento della rata di Premio rimasta non pagata e riacquista efficacia dalle ore
24.00 del giorno di pagamento di tutte le rate di Premio arretrate e non pagate, ferme restando le successive scadenze, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, decorsi 6 mesi dalla scadenza della prima rata di Premio non pagata senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento delle rate di Premio scadute e senza che la Società abbia agito per la riscossione delle rate di Premio scadute e non pagate, l’adesione alla Polizza Convenzione si intenderà risolta di diritto.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Ripensamento dopo la stipulazione
L’assicurato può recedere dalla Polizza Convenzione in qualsiasi momento, nel caso in cui abbia scelto, alla data di adesione al Contratto, di pagare il premio mensilmente. Può invece recedere annualmente – con preavviso entro 60 giorni dalla scadenza annuale della polizza – nel caso in cui abbia scelto, alla data di adesione al Contratto, di pagare il premio annuale. La comunicazione di revoca o recesso si intende fatta alla Società e al Contraente ove comunicata mediante invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax o e-mail (indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa) all’indirizzo: ICT Quality S.p.A. Casella Postale n. 79 00000 Xxxxxxx Xxxxxx (XX) xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx o telefonicamente tramite il numero dedicato 000.00.00.000 e autorizzando l’operatore a registrare la richiesta di revoca o recesso dal Contratto.
Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato può revocare l’adesione alla polizza collettiva in qualsiasi momento tra la data in cui ha dato il proprio espresso consenso all’adesione, reso all’operatore telefonico, e la data di addebito della prima mensilità o annualità di premio.
Resta inteso che l’Assicurato non può esercitare il diritto di revoca o recesso se ha denunciato un Sinistro durante il periodo intercorrente tra la Data di Adesione e i 30 giorni successivi alla Data di Effetto delle coperture e il Sinistro è in corso di valutazione.
Risoluzione La polizza collettiva non prevede le possibilità di revocare la proposta né di risolvere il contratto.
Il prodotto è rivolto al Cliente di età superiore ai 18 anni al momento dell'adesione alla polizza, che abbia sottoscritto con Agos un contratto di finanaziamento per l'acquisto di un'auto nuova o usata fino a 5 anni dalla prima immatricolazione.
A chi è rivolto questo prodotto ?
Costi di emissione del contratto: non previsti.
Costi di intermediazione: sono pari al 38,00% calcolati sul Premio (al netto delle imposte). Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente (intermediario).
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa assicuratrice
Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri rivolgersi: CACI Non- Life dac Casella postale chiusa 90 Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV) e-mail: xxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx. La compagnia risponderà nel termine massimo di 45 giorni.
All’IVASS
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx
L’aderente può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine della Compagnia, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx.
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):
Mediazione
La procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.
Negoziazione assistita
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
L’Aderente può ricorrere alla procedura di negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia tramite richiesta dal proprio avvocato nei confronti della Società. La Società dovrà rispondere all’Assicurato tramite il proprio avvocato.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/.
AVVERTENZE
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Gruppo Crédit Agricole S.A.
Condizioni di assicurazione
Polizza Convenzione “N-2018-10-06-208-3” denominata “GAP AUTO” stipulata tra AGOS DUCATO
S.p.A. e CACI Non-Life dac
(aggiornamento al 02/11/2022) Condizioni di assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo di lavoro “Contratti Semplici e Xxxxxx”
(cod. 2022/01)
COME LEGGERE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le presenti condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida del Tavolo di lavoro ANIA “Contratti Semplici e chiari”.
Per garantire massima trasparenza e facilità di lettura, la Società ti spiega in questa pagina quali forme di comunicazione vengono utilizzate per aiutarti nella lettura e comprensione del contratto.
In particolare, nelle condizioni di assicurazione potrai trovare:
✓ Box esplicativi di colore VERDE, contenenti esempi utili per comprendere il funzionamento del contratto e delle coperture offerte.
✓ Box esplicativi di colore BLU, che contengono l’approfondimento o la spiegazione di clausole contrattuali o norme di legge, al fine di consentire una maggiore comprensione del contratto.
✓ L’indicazione ATTENZIONE per le clausole contrattuali che dovrai leggere con particolare attenzione,
poiché contengono riferimenti a limitazioni, esclusioni, costi oppure oneri a carico dell’Assicurato.
✓ Il simbolo che mette in evidenza le clausole che descrivono il comportamento che il
COME …
Cliente, l’Assicurato o il Beneficiario devono tenere per poter, tra le altre cose:
- recedere dal contratto di assicurazione;
- richiedere informazioni alla Società;
- denunciare un Sinistro.
✓ Termini contrattuali indicati con Lettera iniziale maiuscola
il cui significato può essere rinvenuto nel Glossario.
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INDICE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE E INDENNIZZI pag. 1 di 13
ART. 2 – MODALITÀ E CONDIZIONI DI ADESIONE........................................................................................ pag. 2 di 13 ART. 3 – ESCLUSIONI .................................................................................................................................... pag. 3 di 13
ART. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE......................................................................................................... pag. 4 di 13
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO ........................................................................................................ pag. 4 di 13 ART. 6 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ................................................................... pag. 4 di 13 ART. 7 – PRESCRIZIONE ............................................................................................................................... pag. 5 di 13 ART. 8 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE..................................................................... pag. 5 di 13
ART. 9 – DICHIARAZIONI FALSE, INESATTE O RETICENTI.......................................................................... pag. 5 di 13
ART. 10 – PAGAMENTO DEL PREMIO........................................................................................................... pag. 5 di 13 ART. 11 – SOSPENSIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PER MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
................................................................................................................................................................. ……pag. 6 di 13 ART. 12 – DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE ....................... pag. 6 di 13 ART. 13 – NOMINA DI UN PERITO ................................................................................................................. pag. 6 di 13
ART. 14 – RECESSO E REVOCA.................................................................................................................... pag. 7 di 13
ART. 15 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE ................................................................................ pag. 7 di 13
ART. 16 – CESSIONE DEI DIRITTI.................................................................................................................. pag. 8 di 13 ART. 17 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE ............................................................................. pag. 9 di 13
ART. 18 – SANZIONI INTERNAZIONALI ......................................................................................................... pag. 9 di 13
GLOSSARIO.................................................................................................................................................. pag. 10 di 13 “TUTELA PRIVACY” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ...................................... pag. 12 di 13
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE E INDENNIZZI
GAP Auto (di seguito anche “Polizza Convenzione”) è una POLIZZA COLLETTIVA E FACOLTATIVA che prevede una copertura assicurativa per il DANNO MATERIALE E DIRETTO che sia conseguenza di:
• DANNO IRREPARABILE occorso all’Autoveicolo;
• FURTO TOTALE dell’Autoveicolo.
ATTENZIONE: le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione sono offerte congiuntamente dalla Società e i Clienti del Contraente potranno aderirvi mediante un’unica adesione. Non è pertanto possibile aderire ad una singola copertura.
Di seguito sono descritte nello specifico le coperture prestate dalla Società e le relative prestazioni assicurative.
Art. 1.1. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO DANNO IRREPARABILE
Nel caso di Danno Irreparabile occorso all’Autoveicolo, la Società corrisponderà al Beneficiario l’indennizzo di cui all’ art. 1.1.1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell’art. 12;
2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui all’art. 3;
3. l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli art. 5 e 6.
Art. 1.1.1. INDENNIZZO PER IL CASO DANNO IRREPARABILE
Nel caso di Xxxxx Xxxxxxxxxxxx occorso all’Autoveicolo intervenuto durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una Prestazione Assicurativa pari al:
- 100% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al momento del Sinistro fino al 36° mese dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione;
- 40% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al momento del Sinistro dal 37° mese al 48° mese dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione;
- 25% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al momento del Sinistro dal 49° mese al 60° mese dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione.
Qualora l’Assicurato abbia ricevuto dall’Assicurazione Principale un indennizzo pari al 100% del Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, la Società rimborserà all’Assicurato la somma delle seguenti spese eventualmente sostenute dallo stesso in connessione al Sinistro occorso nei limiti del massimale di Euro 500:
- spese relative all’immatricolazione o al trasferimento di proprietà e l’imposta di proprietà per acquisto di altro autoveicolo;
- spese relative al disbrigo di pratiche amministrative connesse al Sinistro;
- spese relative all’utilizzo di un veicolo sostitutivo a noleggio;
- l’ammontare di eventuali franchigie connesse all’Assicurazione Principale.
ATTENZIONE: la Prestazione Assicurativa per Xxxxx Xxxxxxxxxxxx occorso all’Autoveicolo non può eccedere in ogni caso il massimale di Euro 20.000,00 e non può in alcun caso superare la differenza fra il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell’Assicurazione Principale.
Art. 1.2. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO FURTO TOTALE
Nel caso di Furto Totale dell’Autoveicolo, la Società corrisponderà al Beneficiario l’Indennizzo di cui all’ art. 1.2.1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell’art. 12;
2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui all’art. 3;
3. l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli art. 5 e 6.
Art. 1.2.1. INDENNIZZO PER IL CASO FURTO TOTALE
Nel caso di Furto Totale dell’Autoveicolo intervenuto durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una Prestazione Assicurativa pari al:
- 100% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al momento del Sinistro fino al 36° mese dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione;
- 40% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al momento del Sinistro dal 37° mese al 48° mese dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione;
- 25% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al momento del Sinistro dal 49° mese al 60° mese dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione.
Qualora l’Assicurato abbia ricevuto dall’Assicurazione Principale un indennizzo pari al 100% del Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, la Società rimborserà all’Assicurato la somma delle seguenti spese eventualmente sostenute dallo stesso in connessione al Sinistro occorso nei limiti del massimale di Euro 500:
- spese relative all’immatricolazione o al trasferimento di proprietà e l’imposta di proprietà per acquisto di altro autoveicolo;
- spese relative al disbrigo di pratiche amministrative connesse al Sinistro;
- spese relative all’utilizzo di un veicolo sostitutivo a noleggio;
- l’ammontare di eventuali franchigie connesse all’Assicurazione Principale.
ATTENZIONE: la Prestazione Assicurativa per Furto Totale occorso all’Autoveicolo non può eccedere in ogni caso il massimale di Euro 20.000,00 e non può in alcun caso superare la differenza fra il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell’Assicurazione Principale.
ATTENZIONE: Le Prestazioni Assicurative per Furto Totale e per Xxxxx Xxxxxxxxxxxx non sono in alcun caso cumulabili tra loro.
Esempio:
L’Autoveicolo acquistato dall’Assicurato per 30.000 €, dopo 23 mesi dall’acquisto subisce un Danno Irreparabile.
Alla data in cui è avvenuto il Sinistro l’Autoveicolo, in base alla tabella EuroTax giallo, aveva un Valore Commerciale pari a 25.000€.
L’Assicurato denuncia il Sinistro per Xxxxx Xxxxxxxxxxxx alla Società, trasmettendo la documentazione completa.
Valutato il Sinistro la Società eroga la Prestazione Assicurativa pari al 100% della differenza tra il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo e il Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al momento del Sinistro, ossia 5.000€.
Trascorsi alcuni mesi l’Assicurato subisce il furto dell’Autoveicolo.
La successiva prestazione assicurativa per Furto Totale risulta dovuta?
NO, in quanto le prestazioni per Danno Irreparabile e Furto Totale non sono in alcun caso cumulabili tra loro.
Attenzione: l’esempio ha mere finalità esplicative.
ART. 2 – MODALITÀ E CONDIZIONI DI ADESIONE
2.1. Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che:
- il Cliente abbia acquistato, tramite la sottoscrizione di un Contratto di Finanziamento, un Autoveicolo nuovo o usato purchè non siano trascorsi più di 60 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il Contraente abbia effettivamente erogato l’importo finanziato all’Assicurato;
- il Cliente abbia espressamente reso telefonicamente il proprio consenso ad aderire alla Polizza Convenzione fornendo le informazioni necessarie per permettere al Contraente la valutazione della coerenza del prodotto proposto con i bisogni ed esigenze assicurative del Cliente stesso;
- l’Autoveicolo sia coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto).
Qualora la Società lo richieda, il Cliente è tenuto all’invio della copia del certificato di Assicurazione Principale (polizza RCA).
ATTENZIONE: Sono ammessi all’assicurazione esclusivamente gli Autoveicoli con Prezzo di Acquisto massimo pari a € 50.000,00.
2.2. Si specifica che, qualora non siano rispettati i requisiti di cui all’art. 2.1, il Cliente non potrà assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le coperture assicurative non verranno in essere e non troveranno applicazione.
2.3. L’adesione alla Polizza Convenzione da parte del Cliente avviene mediante consenso espresso e registrato telefonicamente.
Prima della data di efficacia del Contratto, al Cliente sarà trasmesso il Set Informativo (in forma cartacea o su altro supporto durevole da lui prescelto), unitamente a tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente.
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n.40/2018, al Cliente viene fornita, durante il contatto telefonico, l’informazione relativa:
a) al diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale ai sensi dell’articolo 73 comma 1, del Regolamento IVASS n. 40/2018, su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) al diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale di cui all’articolo 73, comma 1, del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo e di modificare la Tecnica di Comunicazione a distanza;
c) alla circostanza per la quale è richiesta al Cliente la sottoscrizione e la ritrasmissione del Certificato Personale di Assicurazione, e che il Cliente, per la sottoscrizione e restituzione potrà utilizzare, a sua scelta, il supporto cartaceo o altro supporto durevole, fermo restando che la mancata restituzione dello stesso non comporta l’invalidità dell’adesione alla Polizza Convenzione che si intende comunque perfezionata.
L’adesione del Cliente al Contratto può essere stata raccolta dalla Società direttamente, ovvero per il tramite di operatori telefonici da essa, direttamente o indirettamente incaricati, i quali agiscono comunque sotto il pieno controllo e la responsabilità dell’Intermediario abilitato. Resta inteso che il Cliente ha il diritto di essere messo in contatto con un responsabile del coordinamento e del controllo delle attività di collocamento di contratti di assicurazione a distanza, direttamente o indirettamente incaricato dalla Società, al seguente numero telefonico: 000.00.00.000.
ATTENZIONE: Il Cliente aderisce alla Polizza Convenzione mediante consenso espresso e registrato telefonicamente e riconosce che l’adesione telefonica, in quanto registrata dietro suo consenso raccolto nel corso della telefonata, ha lo stesso valore legale dell’adesione per iscritto. La verifica dell’avvenuto consenso ad aderire alla Polizza Convenzione potrà essere effettuata, in qualsiasi momento, dal Cliente tramite richiesta alla Società della relativa registrazione telefonica.
ART. 3 – ESCLUSIONI
ATTENZIONE: il presente articolo regola le esclusioni, cioè i limiti di ciascuna copertura. Nel caso in cui l’evento assicurato dovesse accadere secondo le circostanze di seguito indicate e descritte, il Sinistro risulterebbe escluso e la Società non corrisponderà alcun Indennizzo.
ESCLUSIONI GENERICHE VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE
1. Guida dell’Autoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida (inclusi i casi di sospensione e recesso), salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
2. guida dell’Autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
3. Sinistro cagionato con dolo, negligenza o colpa grave dell’Assicurato o del conducente dell’Autoveicolo;
4. Sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;
5. manovra manuale di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti;
6. Sinistro occorso ad un Autoveicolo utilizzato per: noleggio o locazione, corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive o di destrezza (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida, trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il Sinistro;
7. Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;
8. Sviluppo controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi;
9. Autoveicoli oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice;
10. Sinistro verificatosi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l’incendio doloso;
11. Sinistro avvenuto in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
12. Furto dovuto alla mancata chiusura del veicolo;
13. Furto agevolato dalla presenza, all’interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione.
ATTENZIONE: Nessuna Prestazione Assicurativa è dovuta dalla Società se alla data del Sinistro, l’Autoveicolo non era coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto).
ART. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell’Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato ha l’obbligo di:
- pagare il premio convenuto con la Società, nelle modalità e nella misura prevista dall’art. 10 delle presenti condizioni di assicurazioni e indicato nel Certificato Personale di Assicurazione;
- collaborare con la Società in caso di Sinistro, denunciando l’evento assicurato e trasmettendo alla Società la
documentazione prevista dalle presenti condizioni di assicurazione;
- rilasciare dichiarazioni complete e veritiere per consentire alla Società di valutare il rischio dalla stessa assunto, come precisato dall’art. 9 delle presenti condizioni di assicurazione.
ART. 6 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
6.1. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono darne comunicazione scritta alla Società preferibilmente tramite l’invio dell’apposito modulo di denuncia Sinistro che potrà essere richiesto a:
CACI Non-Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx 00 Xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx 00000 Xxxxxxx (XX)
Tel: 0000000000
Mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxx.xx
L’invio del modulo di denuncia del Sinistro da parte della Società viene effettuato con la sola finalità di consentire una più rapida gestione del Sinistro stesso.
Come denunciare un sinistro
6.2. La denuncia del Sinistro, unitamente alla documentazione richiesta dovrà essere inviata alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante trasmissione a:
CACI Non-Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx 00 Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV)
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o i suoi aventi causa dovranno trasmettere al Contraente la seguente documentazione:
6.2.1. FURTO TOTALE
- copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità;
- copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità;
- copia della patente di guida del conducente dell’Autoveicolo al momento dell’ultimo utilizzo;
- copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- copia dell’eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell’Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all’Assicurazione Principale.
6.2.2. DANNO IRREPARABILE
- Copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità;
- copia della patente di guida del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro;
- copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo;
- copia dell’eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell’Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all’Assicurazione Principale;
- copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato nonché, se esistente, copia dell’eventuale perizia già effettuata da altro perito sull’ Autoveicolo;
- nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.
ATTENZIONE: Se necessario la Società potrà richiedere, direttamente all’Assicurato, eventuali ulteriori documenti necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro.
ART. 7 – PRESCRIZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952, comma 2, cod. civ, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
In applicazione della suddetta norma di legge, i Xxxxxxxx che non siano denunciati entro due anni dall’accadimento non potranno essere reclamati dall’Assicurato o dai suoi Beneficiari.
ART. 8 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
La Società effettua il pagamento delle Prestazioni Assicurative entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa prevista nelle presenti condizioni di assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.
ART. 9 – DICHIARAZIONI FALSE, INESATTE O RETICENTI
La comunicazione alla Società da parte dell’Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all’Assicurato la propria volontà di procedere con l’impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.).
Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all’Assicurato.
ATTENZIONE: Le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall’Assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Società circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono compromettere il diritto alla Prestazione Assicurativa.
Xxxx si intende per informazioni false, inesatte e reticenti?
Sono informazioni false, inesatte e reticenti le informazioni non veritiere, non corrette, non complete o taciute relative ad aspetti che la Società deve necessariamente conoscere al fine di decidere se assumere o meno il rischio da assicurare o se assumerlo a determinate condizioni.
ART. 10 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Le coperture assicurative vengono prestate dietro pagamento da parte dell’Assicurato alla Società di un Premio annuale o mensile, comprensivo di imposte applicabili nella misura del 12,50%, oltre all’1% di addizionale antiracket, a seconda della scelta intrapresa dal Cliente al momento dell’adesione al Contratto.
La determinazione del Premio annuale avviene moltiplicando il tasso di premio, pari a 1,478% per il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo (IVA inclusa).
La determinazione del Premio mensile avviene moltiplicando il tasso pari a 0,140% per il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo (IVA inclusa).
Il Premio verrà addebitato in data successiva alla Data di Adesione alla Polizza Convenzione, mediante domiciliazione diretta (SDD) sul conto corrente indicato dal Cliente al momento dell’adesione.
I costi a carico dell’Assicurato relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di Premio sopra indicato sono pari al 38,00%.
ART. 11 – SOSPENSIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PER MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il Cliente non paga una o più rate di Premio successive alla prima, le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione restano sospese dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza del pagamento della rata di Premio rimasta non pagata e riacquista efficacia dalle ore 24.00 del giorno di pagamento di tutte le rate di Premio arretrate e non pagate, ferme restando le successive scadenze, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, decorsi 6 mesi dalla scadenza della prima rata di Premio non pagata senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento delle rate di Premio scadute e senza che la Società abbia agito per la riscossione delle rate di Premio scadute e non pagate, l’adesione alla Polizza Convenzione si intenderà risolta di diritto.
ATTENZIONE: il mancato pagamento del Premio determina l’applicazione dell’art. 1901 del Codice Civile, mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell’art. 1888 del Codice Civile.
ART. 12 – DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Per ciascun Assicurato le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24:00 del giorno in cui ha prestato espressamente, in via telefonica, il proprio consenso ad aderirvi (Data di Adesione alla Polizza Convenzione).
Le coperture assicurative hanno una durata fissa pari alla durata iniziale del Contratto di Finanziamento fino ad un massimo di 5 anni dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione.
Tale durata non è modificabile in corso di copertura. In ogni caso, le coperture assicurative cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti casi:
a) alienazione dell’Autoveicolo;
b) liquidazione della Prestazione Assicurativa per Danno Irreparabile o Furto Totale;
c) mancato pagamento del Premio, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 11.
Per ogni Assicurato, le coperture assicurative hanno effetto a partire dalla data di addebito della prima rata di Premio (Data di Effetto delle coperture), comunicata dall’operatore nel corso della telefonata e riportata nel Certificato Personale di Assicurazione allegato al Set Informativo, salvo che il Cliente abbia richiesto espressamente nel corso della telefonata che le coperture assicurative abbiano effetto immediato, per beneficiare di un mese di assicurazione gratuito proposto dalla Società come offerta commerciale.
Anche nel caso di effetto immediato delle coperture assicurative, il Cliente conserva il diritto di recesso ai sensi dell’art. 14 delle presenti condizioni di assicurazione.
Resta inteso che la sottoscrizione del Certificato Personale di Assicurazione da parte del Cliente prevista dal Regolamento IVASS n. 40/2018 ha una finalità esclusivamente probatoria mentre la mancata restituzione dello stesso non implica la nullità del Contratto o la possibilità per il Cliente di esercitare pretese di annullamento della stessa al di fuori delle modalità previste dal Set Informativo.
ART. 13 – NOMINA DI UN PERITO
A seguito della denuncia di Xxxxxxxx, la Società potrà richiedere al proprio perito di fiducia di valutare l’entità del danno subito dall’Autoveicolo in caso di Danno Irreparabile nonché di valutare ogni altro documento e/o circostanza e/o elemento rilevante per il Sinistro.
Il costo dell’eventuale perizia sarà a carico della Società.
ART. 14 – RECESSO E REVOCA
Come recedere dal contratto o revocare lo stesso
L’Assicurato può RECEDERE dalla Polizza Convenzione in qualsiaisi momento nel caso in cui abbia scelto, alla data di adesione al Contratto, di pagare il premio mensilmente.
L’Assicurato può RECEDERE dalla Polizza Convenzione annualmente - con preavviso entro 60 giorni dalla scadenza annuale della polizza - nel caso in cui abbia scelto, alla data di adesione al Contratto, di pagare il premio annuale.
L’Assicurato può REVOCARE l’adesione alla presente Polizza Convenzione in qualsiasi momento tra la Data di Adesione alla Polizza Convenzione e la Data di Effetto.
La comunicazione di revoca o recesso si intende fatta alla Società e al Contraente ove comunicata mediante una delle seguenti modalità:
- invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax o e-mail (indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa) al seguente indirizzo:
ICT Quality S.p.A.
Casella Postale n. 79
00000 Xxxxxxx Xxxxxx (XX) xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
- telefonicamente tramite il numero dedicato 000.00.00.000 e autorizzando l’operatore a registrare la richiesta di revoca o recesso dal Contratto.
La revoca o il recesso avranno efficacia a partire dalla data riportata sulla comunicazione inviata dall’Assicurato o dalla data della telefonata se comunicati telefonicamente.
In caso di revoca, il Contratto sarà automaticamente annullato dalla Data di Effetto delle coperture e la Società rimborserà all’Assicurato l’eventuale Premio già addebitato, al netto delle imposte versate.
In caso di recesso dalla Polizza Convenzione, il contratto rimarrà in ogni caso vigente per il periodo di assicurazione per il quale è stato già corrisposto il relativo Premio mensile.
Resta inteso che l’Assicurato non può esercitare il diritto di revoca o recesso se ha denunciato un Sinistro durante il periodo intercorrente tra la Data di Adesione e i 30 giorni successivi alla Data di Effetto delle coperture e il Sinistro è in corso di valutazione.
ART. 15 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE
Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato o dei suoi aventi causa nei confronti della Società, con riferimento alla Polizza Convenzione e alle coperture assicurative, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ad uno degli indirizzi sotto riportati.
Eventuali comunicazioni da parte della Società all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
CACI Non-Life dac
Casella postale chiusa 90 Presso Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV)
Eventuali reclami relativi al comportamento del Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
Agos Ducato S.p.A. Gestione Reclami Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 00000 Xxxxxx
E-mail: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Se l’esponente, nel termine massimo di quarantacinque giorni, non ha ricevuto riscontro alla sua richiesta da parte della Società o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo scritto all’IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito da quest’ultima;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
I reclami relativi all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate.
Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell'Autorità Giudiziaria.
L’Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine della Compagnia, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx.
Prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, vale a dire:
• la NEGOZIAZIONE ASSISTITA, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell’assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti;
• la PROCEDURA DI MEDIAZIONE, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come
successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza.
La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziaria relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman ’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/.
ART. 16 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalle coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione.
ART. 17 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Società e/o il Contraente e l’Assicurato, ivi comprese quelle relative alla interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione della presente Polizza Convenzione, è competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell’Assicurato.
ART. 18 – SANZIONI INTERNAZIONALI
Caci Non Life dac, Società appartenente al Gruppo Crédit Agricole, si conforma alle Sanzioni Internazionali definite dal diritto internazionale e alle misure restrittive di tipo economico, finanziario o commerciale (compresi, a titolo esemplificativo, embargo, congelamento di beni e di risorse economiche, restrizioni alle transazioni con entità o individui, o restrizioni relative a specifici beni o territori) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, dall’Unione europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Francese e dagli Stati Uniti d’America, con particolare riferimento alle misure emesse dall’ Office of Foreign Assets Control collegato al Dipartimento del Tesoro (OFAC) e al Dipartimento di Stato, o da qualsiasi altra autorità che abbia il potere di irrogare tali Sanzioni, tramite atti aventi natura vincolante.
Caci Non Life dac non potrà pertanto corrispondere alcuna Prestazione Assicurativa in violazione delle disposizioni sopra richiamate.
Valutazione della coerenza del contratto
Nel rispetto della vigente normativa in materia di distribuzione assicurativa, il Contraente ha adempiuto l’obbligo di raccogliere informazioni per valutare la coerenza del prodotto proposto con i bisogni e le esigenze del Cliente tramite registrazione telefonica autorizzata dal Cliente.
GLOSSARIO
• Assicurato: indica il Cliente persona fisica che ha stipulato il Contratto di Finanziamento con il Contraente e che ha aderito alla Polizza Convenzione mediante espresso consenso reso telefonicamente.
• Assicurazione Principale: indica l’assicurazione obbligatoria R.C.A (Responsabilità Civile Auto) e/o l’assicurazione corpi di veicoli terrestri (compresa l’assicurazione generalmente chiamata “Auto Rischi Diversi”) esistente sull’Autoveicolo.
• Autoveicolo: indica l’autoveicolo acquistato dal Cliente, e oggetto del Contratto di Finanziamento, di massa
complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate, immatricolato ad uso privato, nuovo oppure usato con data di prima immatricolazione non antecedente a 60 mesi dalla data di adesione alla Polizza Convenzione.
• Beneficiario: indica l’Assicurato.
• Call Center: indica la società di cui si avvale il Contraente per la promozione e il collocamento delle coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione mediante Tecniche di Comunicazione a distanza.
• Certificato Personale di Assicurazione: indica il modulo inviato all’Assicurato insieme al DIP Danni, al DIP
aggiuntivo danni, al Glossario e alle condizioni di assicurazione, che attesta l’esistenza del Contratto di assicurazione.
• Cliente: indica qualunque persona fisica che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento con Agos Ducato S.p.A.
• Contraente: indica Agos Ducato S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 - Xxxxxx, che stipula la presente
Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.
• Contratto: indica l’adesione alla Polizza Convenzione da parte del Cliente.
• Contratto di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento, destinato all’acquisto dell’Autoveicolo, stipulato tra il Cliente e il Contraente.
• Data di Adesione alla Polizza Convenzione: indica la data in cui l’adesione alla Polizza Convenzione da parte del
Cliente è perfezionata mediante consenso espresso telefonicamente.
• Data di Effetto delle coperture: indica la data di addebito della prima mensilità o annualità di Premio, data a partire dalla quale il Contratto di assicurazione produce i suoi effetti.
• Xxxxx Xxxxxxxxxxxx: indica il danneggiamento all’Autoveicolo, determinato da incidente con altro veicolo, urto contro
un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, incendio (eccetto quello di origine dolosa), tale per cui il costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro.
• DIP Danni: indica l’IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
• DIP aggiuntivo Danni: indica il documento integrativo del DIP Danni che fornisce le informazioni integrative e
complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni come disciplinato dall’art. 29 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
• Furto Totale: indica il furto dell’Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.
• ICT Quality S.p.A.: indica la società di cui si avvale CACI Non-Life dac per la gestione delle pratiche amministrative
relative ai servizi di incasso del Premio.
• Parti: indica congiuntamente il Contraente e la Società.
• Polizza Convenzione: indica la polizza collettiva sottoscritta tra la Società e il Contraente.
• Premio: indica la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, comunicata telefonicamente al Cliente, riportata nel Certificato Personale di Assicurazione e dovuta alla Società a fronte delle coperture assicurative prevista dalla Polizza Convenzione.
• Prestazione Assicurativa: indica la somma dovuta dalla Società al Beneficiario a seguito del verificarsi di un Sinistro.
• Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo: indica il prezzo di acquisto (IVA inclusa) dell’Autoveicolo come indicato nella fattura di acquisto. Sono ammessi all’assicurazione esclusivamente gli Autoveicoli con Prezzo di Acquisto massimo pari a € 50.000,00.
• Set Informativo: indica l’insieme di documenti che sono predisposti e consegnati unitariamente all’aderente prima della Data di Effetto delle coperture. Il Set informativo è costituito da: DIP Danni, dal DIP aggiuntivo Danni, condizioni di assicurazione comprensive del glossario e del Certificato Personale di Assicurazione.
• Sinistro: indica il danno materiale e diretto che sia conseguenza di Xxxxx Xxxxxxxxxxxx o di Furto Totale occorso all’Autoveicolo per il quale è prestata la copertura assicurativa.
• Società: indica l’assicuratore CACI Non-Life dac.
• Tecniche di Comunicazione a Distanza: indica qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società, del Contraente e del Cliente, possa impiegarsi per il perfezionamento dell’adesione alla Polizza Convenzione da parte del Cliente.
• Valore Commerciale: indica il valore dell’Autoveicolo alla data del Sinistro in base alla tabella Eurotax Giallo.
“TUTELA PRIVACY” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Compagnia CACI Non Life dac è titolare del trattamento dei Suoi dati personali, raccolti dall’intermediario assicurativo, in sede di adesione al contratto di assicurazione.
Il conferimento e il trattamento dei Suoi dati, compresi i dati particolari, sono necessari per fornirLe i prodotti e servizi assicurativi e, in particolare, per la conclusione, gestione e l’esecuzione del contratto di assicurazione.
Il mancato conferimento dei dati o la revoca del consenso al trattamento degli stessi hanno l’effetto di impedire alla Compagnia la fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e, in generale, la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto, compresa l’eventuale corresponsione della prestazione assicurativa.
I Suoi dati personali verranno pertanto trattati, nei limiti imposti dalla normativa primaria e regolamentare vigente, per la conclusione e l’esecuzione del contratto e, in particolare, per:
• l’istruzione del Certificato Personale di Assicurazione, la conclusione, esecuzione e la gestione del contratto di assicurazione, compresa la gestione dei sinistri, dei reclami e delle liti nonché la lotta alle frodi. Il conferimento e il trattamento dei dati dell’interessato è necessario per il completamento delle finalità sopra esposte;
• lo sviluppo degli studi statistici e attuariali.
In conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali, La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati in relazione alle finalità descritte e per i seguenti periodi:
i dati raccolti nel Certificato Personale di Assicurazione per la conclusione, esecuzione e gestione del contratto saranno trattati per le finalità descritte e conservati per un periodo corrispondente ai termini prescrizionali indicati nell’art. 7 delle condizioni di assicurazione e, in generale, nel rispetto dei termini di prescrizione e conservazione previsti dal Codice civile e dal Codice delle Assicurazioni nonché da disposizioni normative, regolamentari e amministrative (anche contabili e fiscali), e nello specifico:
o con riferimento alla sottoscrizione, conclusione, esecuzione e gestione del contratto (salvo i dati contenuti nel Certificato Personale di Assicurazione): due anni dalla scadenza o termine del contratto;
o con riferimento al Certificato Personale di Assicurazione: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto;
o con riferimento ai dati inerenti ai sinistri/reclami (salvo i documenti contabili): due anni dalla chiusura del sinistro/reclamo;
o con riferimento ai documenti contabili o fiscali relativi ai pagamenti connessi ai reclami: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto.
Nel caso in cui il contratto non sia concluso, i dati possono essere conservati per un periodo di tre anni dalla data di conferimento dei dati.
• In ambito di lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale;
• con riferimento agli obblighi di conoscenza del cliente in relazione alla disciplina delle sanzioni internazionali: sei anni dalla scadenza o termine del contratto;
• in ambito di lotta alle frodi: sei mesi dalle segnalazioni per quelle irrilevanti; per le segnalazioni rilevanti, invece, il periodo di conservazione dei dati è di cinque anni dalla chiusura del o sulla frode o dal termine prescrizionale in caso di reato;
• in ambito di elaborazione commerciale e in assenza di un contratto: i dati elaborati possono essere conservati per un periodo di tre anni dall’ultimo contatto infruttuoso.
I destinatari dei dati sono: il Contraente, gli intermediari assicurativi con i quali il Certificato Personale di Assicurazione è stato sottoscritto e, ove previsto, le compagnie di co-assicurazione, di riassicurazione, nonché le amministrazioni e le autorità giudiziarie preposte alla vigilanza delle prescrizioni normative e regolamentari rilevanti in materia (a titolo esemplificativo IVASS, COVIP, CONSAP e le motorizzazioni). Possono essere destinatari dei Suoi dati medici, consulenti tecnici di parte e legali. Sono inoltre destinatarie dei dati le Compagnie e le società del Gruppo Crédit Agricole, che siano responsabili della gestione e la prevenzione dei rischi connessi alle operazioni (antiriciclaggio, valutazione del rischio) a beneficio di tutte le entità del gruppo nonché i subfornitori, i cui nominativi potranno essere conosciuti dall’Interessato tramite specifica richiesta, da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.
I dati saranno trattati nel territorio dell’Unione europea.
Il trattamento può avvenire in forma manuale o automatizzata.
In applicazione della normativa in vigore, Lei ha diritto all’ accesso e alla rettifica dei dati, alla cancellazione dei medesimi nella misura in cui questi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o qualora il contraente revochi il consenso, alla portabilità, alla limitazione e opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, salvo che il trattamento medesimo non sia essenziale per l’esecuzione del contratto. L’Interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (compresi i dati particolari) in qualunque momento con effetto dalla data della revoca. Tuttavia, se il
consenso è richiesto per la valutazione del sinistro, la sua eventuale revoca impedisce all’Assicuratore la valutazione del sinistro medesimo e la corresponsione della eventuale prestazione assicurativa.
Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo all’autorità di controllo preposta se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione della normativa vigente.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta scritta (allegando copia di un documento d’identità), da trasmettere all’indirizzo di posta elettronica dedicato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati possono essere richieste alle Società presso la sede delle stesse in Dublin 0, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Lower.
CACI Non Life dac ha designato il Responsabile della Protezione dei dati, raggiungibile presso la sede delle Compagnia in Dublino, Irlanda, Beaux Lane House, Xxxxxx Street Lower nonché all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx.