BANDO DI CONCORSO
BANDO DI CONCORSO
PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO DI RICERCA
Codice Bando: DG/BDR 10/2022
Oggetto: Bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio di ricerca ai sensi del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino – DR 3842 del 21/06/2013 modificato con D.R. n. 1665 del 14/05/2020.
Scadenza per la presentazione delle domande il 25/03/2022 ore 12:00.
Il Direttore Premesso
Che nella seduta del Consiglio del 02 marzo 2022, il Dipartimento di Giurisprudenza ha autorizzato l’attivazione di una borsa di studio di ricerca di cui all’art. 1 lettera A del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino
Decreta
Art. l – Borse di studio di ricerca
Il Dipartimento di Giurisprudenza bandisce n. 1 borsa di studio di ricerca della durata di 3 mesi ai sensi dell’art. 1 lettera A del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino, su fondi derivanti dal Progetto Finanziato dal fondo di ricerca Xxxx Xxxxxx Module “EU Mobility and Migration Law” Grant Agreement 611932-EPP-1-2019-IT-EPPJMO- MODULE avente il seguente codice UGov: MONS_ERAS_PLUS_19_01, di cui è titolare il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
L'importo della borsa è di € 3.900,00 ed è corrisposto in rate mensili posticipate (€ 1.300,00 al mese).
La borsa, volta a favorire la formazione del/la borsista nello svolgimento di un’attività di ricerca, è destinata allo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “EU Mobility and Migration Law” (EUMOMI) presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
L’attività di ricerca consiste in:
Il/la borsista dovrà svolgere attività di ricerca sul tema delle vie di accesso legali al territorio dell’Unione per i cittadini di Stato terzo che intendano presentare richieste di protezione internazionale, in vista della pubblicazione di uno scritto in lingua inglese su rivista internazionale online e open access. Il/la borsista sarà, inoltre, chiamato/a a contribuire all’organizzazione e alla gestione di alcune attività sviluppate nel quadro del Progetto EUMOMI. In particolare, il/la borsista contribuirà alla gestione dell’organizzazione di un seminario internazionale sul tema della ricerca condotta. Tale attività includerà anche la valorizzazione e diffusione dei risultati dell’evento.
L’inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento e con il/la borsista.
Le attività del/la borsista, vista la attuale emergenza sanitaria relativa al virus COVID-19, potranno essere svolte in remoto, nella misura in cui non sia possibile utilizzare le strutture di Ateneo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
• Titoli
- Laurea Magistrale (D.M. 270/04) conseguita da non più di 5 anni in: Giurisprudenza (LMG/01) oppure
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63) oppure Studi Europei (LM-90)
Ovvero titolo equivalente di laurea specialistica (D.M. 509/99) ovvero equivalente diploma di laurea vecchio ordinamento (ex ante D.M. 509/99) ovvero titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
• Conoscenze e/o esperienze:
- Solida conoscenza della lingua inglese, dimostrata attraverso appropriata documentazione,
- esperienze di studio pregresse o ulteriori attività rilevanti svolte in lingua inglese.
Costituiscono requisiti preferenziali:
Esperienze di studio o di ricerca negli ambiti coperti dal bando.
È preclusa la partecipazione alla presente procedura a:
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
- i soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse con l’Università di Torino.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione.
La Commissione Giudicatrice può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione.
Art. 3 – Responsabile Scientifico
Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il/la borsista svolgerà la propria attività di ricerca, è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del/la borsista. In caso di grave e continuato inadempimento da parte del/la borsista, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento una motivata richiesta di decadenza dalla borsa.
Art.4 - Prove
La selezione per l’assegnazione della borsa è per curriculum e titoli.
La Commissione dispone di 100 punti per i soli titoli e curriculum. Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l’assegnazione dei punti ai titoli nonché l’eventuale punteggio minimo per
l’idoneità. In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica.
Saranno considerati, ai fini dell’idoneità, punteggi da un minimo di 60 punti su 100 complessivi.
Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante: pubblicazione sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza xxx.xx.xxxxx.xx, sul sito Web xxx.xxxxx.xx alla voce – servizi – per lo studio - borse e premi di studio e sull’albo di Ateneo.
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.
Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.
Art. 5 – Commissione
La Commissione, composta da almeno tre esperti nel settore di ricerca oggetto della borsa di studio, sarà nominata con Decreto Direttoriale su proposta del Responsabile Scientifico.
I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande mediante pubblicazione sul sito del dipartimento di Giurisprudenza xxx.xx.xxxxx.xx.
Art. 6 - Presentazione delle domande e termine
La domanda deve essere presentata esclusivamente on line, utilizzando il modulo disponibile al seguente link: xxxxx://xxxxx.xxx/xXxxX00XxxX0xxxX0
La compilazione del modulo on line sarà possibile sino alle ore 12:00 (ora locale) del giorno 25 marzo 2022.
Si avvisano i candidati di prestare attenzione al seguente iter di trasmissione della domanda di partecipazione.
La non corretta compilazione del modulo on line costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
1) Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:
a) cognome e nome;
b) codice fiscale;
c) indirizzo email;
d) recapito telefonico;
e) data e luogo di nascita;
f) la cittadinanza posseduta;
g) residenza;
h) domicilio eletto ai fini della selezione;
i) comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
j) godimento di diritti civili e politici;
k) possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso di Selezione;
l) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2 e all’art. 9 del presente Avviso di selezione;
m) eventuale stato di lavoratore dipendente presso una pubblica amministrazione (rapporto di lavoro a tempo pieno o tempo parziale superiore al 50%) e, in caso di conferimento dell’incarico, il possesso del nulla osta dell’ente di appartenenza;
n) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
o) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
p) altri titoli scientifici, accademici, professionali;
q) Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all’estero e non siano già in possesso della dichiarazione di equipollenza, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di dichiarazione di equipollenza ai soli fini della fruizione della borsa di studio;
r) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, resa ai sensi del combinato disposto degli art.19, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
s) possesso dei titoli elencati;
t) dichiarazione di veridicità del contenuto del CV;
u) consapevolezza delle sanzioni penali previste all’art. 76 Dpr 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più veritieri.
2) Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) curriculum vitae firmato;
b) documento di identità in corso di validità;
c) autocertificazione del titolo di studio recante il voto finale;
d) autocertificazione di eventuale possesso di altri titoli scientifici, accademici, professionali;
e) eventuali autocertificazioni che attestino la partecipazione a stage, corsi di formazione, lingue straniere, pubblicazioni (titolo, autore/i, casa editrice, anno pubblicazione, abstract), ecc. nell’ambito delle attività inerenti il bando.
f) informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del gdpr – Regolamento UE 2016/679
firmata e datata (allegato n. 1 al presente bando).
3) Si avvisano i candidati che, una volta ricevuto via mail il modulo di registrazione della domanda, devono completare la trasmissione stampando la suddetta mail, firmandola e trasmettendone la scansione al seguente indirizzo: xxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xx.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel presente bando.
Si fa presente che il suddetto indirizzo è utilizzabile solo e unicamente:
- per la trasmissione della scansione del modulo firmato;
- per eventuali comunicazioni/richieste di chiarimenti e/o informazioni.
Le suddette scansioni firmate saranno considerate prodotte in tempo utile se pervenute entro il 25/03/2022 ore 12:00.
Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti trasmessi dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande alla selezione.
1) Eventuali modifiche alla domanda ovvero dei file allegati effettuate entro il limite di scadenza del bando devono: essere apportate unicamente tramite il modulo on line (utilizzando la mail di notifica e cliccando su “modifica risposta”);
2) Le domande modificate dovranno essere firmate e ritrasmesse all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xx entro la scadenza del bando.
Non verranno prese in considerazione le domande:
- inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo;
- in cui manchi la sottoscrizione del modulo di registrazione della domanda;
- con dati anagrafici mancanti o insufficienti.
L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
Art. 7 – Conferimento borsa di studio
Le borse di studio sono conferite con lettera d’incarico; tale lettera deve essere sottoscritta, per accettazione, dal/la borsista ed essere restituita al Dipartimento entro e non oltre 5 giorni dalla sua ricezione unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria per il conferimento della borsa stessa.
A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito del concorso mediante: pubblicazione sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza xxx.xx.xxxxx.xx, pubblicazione sul sito Web xxx.xxxxx.xx alla voce servizi – per lo studio - borse e premi di studio e sull’albo di Ateneo.
In caso di non accettazione, la borsa, su richiesta del Responsabile Scientifico, è assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria, ove capiente.
Art. 8 - Copertura assicurativa
Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il/la borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal/la borsista.
Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.
Art. 9 – Caratteristiche delle borse
Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.
Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
Le borse sono esenti dall’imposta sul reddito delle attività produttive e da quella sul reddito delle persone fisiche.
Le borse non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
La borsa di ricerca non è compatibile:
- con la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all’estero, che a loro volta prevedano borse o altre remunerazioni;
- con attività di lavoro subordinato, autonomo, anche parasubordinato, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
Il/la borsista deve informare, tramite comunicazione scritta, il Direttore del Dipartimento ed il Responsabile Scientifico, di eventuali altre borse fruite e/o rapporti di lavoro subordinato, autonomo, anche parasubordinato al momento del conferimento o successivamente, qualora sopraggiungessero.
Può essere consentito l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, nonché eventuali attività di lavoro subordinato e/o parasubordinato, laddove il Direttore del Dipartimento, su parere conforme del Responsabile scientifico, accerti che ciò non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal/la borsista e non rechi pregiudizio all’Università in relazione alle attività svolte, dandone informazione al Consiglio di Dipartimento.
In caso di conflitto di interessi o di incompatibilità di fatto, nonché di altre incompatibilità previste dalla legge, anche intervenute successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, il responsabile scientifico dovrà chiedere motivatamente la decadenza dal godimento della borsa al Consiglio di Dipartimento
Previa disponibilità di fondi, il Consiglio di Dipartimento può deliberare, su richiesta del Responsabile scientifico, il rinnovo della borsa ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino.
La durata complessiva dei rapporti instaurati dall’Ateneo anche per periodi non consecutivi, con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, sempre ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino e deve essere al netto degli eventuali periodi di sospensione di cui all’art.9.
La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del/la borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese. In caso di impedimento temporaneo, da parte del/la borsista, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del Direttore della struttura, previo parere favorevole del Responsabile Scientifico.
Nel caso di congedo di maternità, paternità e congedi parentali o di motivi di salute documentati la sospensione è disposta a semplice richiesta del/la borsista.
È altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell’Università di Torino.
Esclusivamente per ragioni inerenti all’eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l’interessato/a può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il termine del percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione. In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l’interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.
Art. 10 - Diritti e doveri dei borsisti
I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.
I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.
Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, che deve essere approvata dal Responsabile Scientifico e da inoltrare a cura dell’assegnatario, agli uffici competenti.
Per le borse di cui al punto A) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", i risultati delle ricerche cui contribuisce il/la borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università; qualora il/la borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Responsabile Scientifico e deve citare l'Università.
Per le borse di cui al punto B) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", la proprietà dei risultati delle ricerche nonché la pubblicazione degli stessi sono regolate dalla convenzione di cui all'art. 2 comma 2.
L’inosservanza delle norme del presente bando e del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera Consiglio del Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.
Art. 11 - Trattamento dei dati e diritto di accesso.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del Dlgs. 101 del 2018, si informa che i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale…) saranno trattati, ai sensi del sopra citato regolamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed in particolare per le finalità istituzionali di didattica e di ricerca dall’Università degli Studi di Torino, Titolare del trattamento con sede legale in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxx (dati di contatto: indirizzo PEC: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx).
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell’Università degli Studi di Torino (DPO), è il xxxx. Xxxxxx Xxx contattabile all’indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxx.xx
La base giuridica del trattamento sopra descritto è costituita dalla Legge 30 dicembre 2010, n.
240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, del personale accademico e reclutamento”.
I dati sono trattati, con o senza strumenti elettronici, da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il titolare del trattamento.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari (enti pubblici indicare le tipologie es. Edisu, Miur, enti, banca, Agenzie delle Entrate, Ente tesoriere, Cus, Regione, Città Metropolitana, etc.).
Alcuni dati (es. graduatoria) potranno essere pubblicati on line nella sezione: “Amministrazione Trasparente” in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D. Lgs. n. 33 del 2013 – Testo unico in materia di trasparenza amministrativa.
L'Ateneo si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori designati responsabili esterni; dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezioni Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google).
I dati relativi ai candidati potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo illimitato, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono far valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento, come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy” al Dipartimento di Giurisprudenza.
Art. 12 - Norma di chiusura
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle norme di cui al “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino nonché ai Regolamenti universitari ed alle leggi vigenti in materia di borse di studio universitarie.
Il Direttore
del Dipartimento di Giurisprudenza Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
ALLEGATO 1
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Giurisprudenza
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679
- Borse di Studio di Ricerca -
Premessa
L’Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati acquisiti con la domanda di candidatura o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica. ricerca e terza missione, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2013 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
101/2018, di necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e correttezza.
Resta ferma l’osservanza da parte dell’Università degli Studi di Torino della vigente normativa in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.
1. Ambito oggettivo di applicazione
Il regolamento GDPR non si applica alle persone giuridiche, la presente informativa privacy si riferisce pertanto esclusivamente ai dati personali dei candidati e dei titolari di borsa di studio di ricerca sono stati e che verranno forniti in relazione alla suddetta domanda di candidatura.
2. Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RPD)
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, nella persona del Rettore, Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
3. Finalità del trattamento
I dati personali (in via esemplificativa e non esaustiva: nome e cognome, codice fiscale, residenza, mail,) conferiti ed acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell’ammissione alla selezione e/o comunque prodotti saranno raccolti e trattati da soggetti specificatamente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i..
I dati saranno conservati su mezzi elettronici e in forma cartacea il cui accesso è consentito soltanto a personale autorizzato.
Il trattamento è finalizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo di Didattica, Xxxxxxx e Terza missione, in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi contrattuali e fiscali, nel rispetto delle prescrizioni di legge.
In particolare si evidenzia quanto segue:
1. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento di dati comporta l’impossibilità per l’interessato di partecipare a procedure di selezione, di stipulare il relativo contratto, e /o di proseguire il rapporto giuridico con questa Università.
2. Sono possibili trattamenti di “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9 Regolamento UE 676/2016) ovvero i “dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”.
Il conferimento di tali dati è requisito necessario per l’instaurarsi del rapporto tra il/la borsista e l’Ateneo. Nel rispetto della trasparenza amministrativa, la graduatoria sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo on line, sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza e sul sito di Unito.
4. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nella necessità di adempiere agli obblighi di legge, contrattuali, per
l’adempimento di specifiche richieste dell’interessato prima della conclusione del contratto, per la gestione di eventuali reclami o contenziosi nonché per eseguire compiti connessi all’esercizio di pubblici poteri.
5. Modalità del trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall’articolo 5 del GDPR, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
I dati possono essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche finalizzate allo svolgimento dell’attività istituzionale.
6. Categorie di soggetti autorizzati al trattamento e ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dai dipendenti dell’Università degli Studi di Torino (individuati come Autorizzati al trattamento) in servizio presso le varie strutture dell’Ateneo.
I dati forniti potranno essere comunicati:
a) alle strutture dell’Ateneo che ne facciano richiesta, per le finalità istituzionali dell’Ateneo o in osservanza di obblighi legislativi;
b) ad alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR;
c) a enti pubblici e/o privati che per legge o regolamento ne abbiano titolo; in particolare tali dati potranno essere comunicati a istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, società assicuratrici e Avvocatura dello Stato.
I dati personali potranno essere comunicati, nell’ambito del perseguimento delle finalità indicate al punto 3, solo ove previsto da norme di legge o di regolamento.
È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla vigente normativa,
dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, dall’Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi.
7.Trasferimento dati a paese terzo
I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra, potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell’Unione Europea (c.d. Paese terzo). Il Titolare assicura fin d’ora che tale trasferimento extra UE avverrà solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una delle garanzie indicate come adeguate dall’art.46 del GDPR.
8.Periodo di conservazione dei dati personali
I dati inerenti la graduatoria o i verbali sono conservati illimitatamente nel tempo. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono e per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra descritte, fatto salvo il termine di dieci anni per assicurare gli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi richiesti dalla legge e salvo eventualmente termini più lunghi, non determinabili a priori, in conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento (ad esempio azioni giudiziarie che rendano necessario il trattamento per oltre 10 anni).
9.Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università degli Studi di Torino nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Regolamento).
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università attraverso l’invio di specifica istanza al seguente indirizzo mail xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx avente ad oggetto “diritti privacy”.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento citato, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).
Data
Firma per accettazione