Capitolato Tecnico di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Comune di Sacrofano Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx (XX)
Capitolato Tecnico di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO)
DEFINIZIONI COMUNI
ANNUALITA’ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO | il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’assicurazione; |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e pertanto: il Contraente, il legale rappresentante, gli Amministratori, i Dirigenti, i Funzionari, i Quadri, i dipendenti, prestatori di lavoro, le persone addette anche in via occasionale o provvisoria all’esercizio e al funzionamento dei servizi nonché tutti coloro che partecipano alle attività svolte dall’Assicurato. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ATTIVITA’ | Quella svolta dal Comune per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte. |
BROKER | La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker). |
CONTRAENTE | La persona giuridica che stipula l’assicurazione. |
COSE | Sia gli oggetti materiali che gli animali. |
DANNO CORPORALE | il pregiudizio economico per lesioni o morte di persone, compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale; |
DANNO MATERIALE | ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa, nonché i danni ad essi conseguenti; |
FRANCHIGIA | L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
GARANZIE | le prestazioni della Società oggetto dell’Assicurazione; |
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA | L’importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società. |
POLIZZA/ CAPITOLATO | Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. |
PREMIO | La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell’assicurazione. |
PRESTATORE DI LAVORO | tutte le persone fisiche (compresi xx.xx.xx, prestatori di lavoro “temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall’Assicurato. Xxxxxx intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all’aggiudicazione del presente capitolato |
PROSPETTO DI OFFERTA | La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto. |
RICHIESTA DI RISARCIMENTO | qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all’Assicurato una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti oppure promuove una richiesta di mediazione ai sensi del D.Lgs. 4.3.2010, n° 28 per ottenere il risarcimento dei danni subiti; |
RETRIBUZIONE | tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati ed i xx.xx.xx. ricevono a compenso dell’opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dal Contraente a soggetti terzi quale corrispettivo per l’utilizzo delle stesse persone, nonché l’ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL; |
RISCHIO | La probabilità del verificarsi del sinistroe l'entità dei danni che possono derivarne. |
SCOPERTO | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. |
SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | |
SOCIETA’ | L’Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici. |
SUBAPPALTATORE | la persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l’esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza; |
Articolo 1
Oggetto e Durata Contratto
Art. 1.1 – Descrizione del rischio assicurato e Durata
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque ed ovunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall’Assicurato per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata comprese quelle che il Contraente ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività. Il Contraente qualora non gestisca in proprio i servizi, attività e competenze, può avvalersi di Ditte, di terzi o altri Istituti, Consorzi, Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la Responsabilità civile che possa ricadere sul Contraente, a qualsiasi titolo, per fatti commessi nell’esecuzione delle attività ad essi demandate. Si precisa che l’attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi nelle proprie sedi o presso terzi.
Art. 1.2 - Oggetto dell’assicurazione
A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l’Assicurato di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni accidentali involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all’attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile.
B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera soggetti all’assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 0000 x xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall’art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall’infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno non patrimoniale compreso) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e D. Lgs. del 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:
1. ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
2. per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984
n. 222 e successive modifiche e integrazioni;
L’assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’INAIL di personale, quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano sevizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.
Art. 1.3 – Massimali
La garanzia è prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali:
RCT:
- Euro …… (*) per sinistro
- Euro …… (*) per persona
- Euro …… (*) per danni a cose
RCO
- Euro 3.000.000 per sinistro
- Euro 1.500.000 per persona
Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra loro.
Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. la massima esposizione complessiva della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, oltre alle spese di difesa nei limiti di quanto indicato nel presente capitolato.
Art. 1.4 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
In caso di sinistro, la liquidazione di ciascun danno verrà effettuata previa applicazione dei seguenti franchigie/scoperti per sinistro e secondo i seguenti limiti di risarcimento, riepilogati nel prospetto in calce al presente capitolato:
(*) posto a base di gara
a) Per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni sino alla concorrenza dell’importo della franchigia frontale pari ad Euro ……… (*) salvo differenti franchigie e/o scoperti che siano previsti dal presente capitolato.
b) Danno biologico: franchigia frontale Euro ……… (*) per sinistro;
c) danni a veicoli: per ciascun veicolo rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni fino all’importo di franchigia frontale Euro ……… (*)
d) Danni da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale e/o occlusione di condutture o tubazioni: limite di risarcimento Euro 250.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto)
e) Danni da randagismo: limite di risarcimento Euro 50.000,00 per sinistro e per anno(o minor periodo qualora previsto)
f) Danni dalla rete fognaria: limite di risarcimento Euro 250.000,00 per sinistro e per anno(o minor periodo qualora previsto)
g) inquinamento accidentale: scoperto del 10% del danno, con il minimo di franchigia frontale Euro ……… (*) con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di Euro 300.000,00 per sinistro ed Euro 500.000,00 per anno (o minor periodo qualora previsto);
h) danni a condutture ed impianti sotterranei: franchigia frontale Euro ……… (*) per sinistro, con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto);
i) danni da cedimento o franamento del terreno: danni a cose in genere: franchigia frontale Euro
……… (*) per sinistro – danni a fabbricati: scoperto 10% minimo franchigia frontale Euro ……… (*) per sinistro ; massimo risarcimento Euro 500.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto);
l) danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività: scoperto 10% minimo franchigia frontale Euro ……… (*) per sinistro, con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto);
m) danni da furto: la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di franchigia frontale Euro ……… (*) 0 massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto);
n) danni alle cose di terzi: scoperto 10% minimo franchigia frontale Euro ……… (*) per sinistro e massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto);
o) cose in consegna o custodia: detrazione di uno scoperto del 10% minimo franchigia frontale Euro ……… (*) per sinistro, con il limite massimo di Euro 150.000,00 per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
p) Xxxxx a cose sollevate, caricate e scaricate: detrazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di franchigia frontale Euro ……… (*) , nel limite del massimale previsto per danni
a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto).
q) danni da Incendio: massimo risarcimento di Euro 500.000 per sinistro ed anno assicurativo
r) scavi e reinterri: per i soli danni a cose scoperto del 10% con il minimo di franchigia frontale Euro ……… (*) per sinistro ed il massimo di Euro 5.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo (o minor periodo qualora previsto) di Euro 150.000,00.
Qualora siano operanti in concomitanza più franchigie/scoperti, verrà applicata quale unica la detrazione maggiore.
(*) posto a base di gara
Art.1.5 – Modalità gestione sinistri in Franchigia (SIR)
Si prende atto tra le Parti che i sinistri rientranti per intero nella franchigia per sinistro prevista contrattualmente, non saranno gestiti dalla Società nei termini previsti dal presente capitolato. Pertanto, il Contraente gestirà direttamente ed autonomamente tali sinistri - avvalendosi delle proprie strutture interne o subappaltando il servizio a strutture esterne - provvedendo, se del caso, alla loro liquidazione, fatto salvi i casi in cui non sia possibile quantificare l’importo della richiesta di risarcimento.
Per i sinistri il cui ammontare presumibilmente supera la franchigia frontale per sinistro, la Società si impegna alla gestione e trattazione del sinistro. Trimestralmente il Contraente metterà a disposizione della Società tutti sinistri in SIR, perché questa possa avocarne a sé la gestione di quelli che riterrà, potranno eccedere la soglia della SIR. In tali casi la Società riconoscerà come data di denuncia quella in cui la richiesta é pervenuta al Contraente. La Società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente senza accollarsi le spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate. Per i sinistri il cui ammontare supera la SIR, la Società provvederà a liquidare il terzo danneggiato, al netto della SIR prevista in polizza ed entro 10 giorni dall'avvenuto versamento da parte del Contraente dell'importo dovuto a titolo di SIR.
La Società provvederà a presentare al Contraente una proposta formale, motivata, di definizione del sinistro e la Contraente si impegna ad aderire o meno a tale transazione entro 60 giorni dalla trasmissione della stessa. Nel caso in cui una proposta di transazione di un sinistro dovesse essere rigettata dal Contraente, la Società rimarrà obbligata a risarcire per quel determinato danno l'importo previsto dalla transazione, al netto degli eventuali scoperti o franchigie di polizza.
In tal caso, l’art. 3.2 Gestione delle vertenze di danno viene così modificato al secondo capoverso:
Saranno a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda, esclusivamente per i danni che eccederanno l'importo della SIR. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente nella misura del rispettivo interesse.
Art.1.5 BIS (VARIANTE MIGLIORATIVA) – Modalità gestione sinistri in Franchigia*
La Società provvederà a presentare al Contraente una proposta formale, motivata, di definizione del sinistro ed il Contraente si impegna ad aderire o meno a tale definizione entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa.
Si precisa che la Società gestirà anche i sinistri che dovessero rientrare per intero nell’importo di cui alla franchigia frontale per sinistro, per i quali provvederà a risarcire il terzo danneggiato al netto degli eventuali scoperti o franchigie previste in polizza ed entro 10 giorni dall'avvenuto versamento da parte del Contraente dell'importo dovuto a titolo di franchigia o scoperto.
Nel caso in cui una proposta di transazione di un sinistro dovesse essere rigettata dal Contraente, la Società rimarrà obbligata a risarcire per quel determinato danno l'importo previsto dalla transazione, al netto degli eventuali scoperti o franchigie di polizza.
(*) posto a base di gara
Art. 1.6– Novero dei Terzi
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il quale peraltro mantiene la qualifica di “Terzo” limitatamente ad eventuali danni fisici o materiali non subiti durante lo svolgimento del proprio incarico e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Gli Assicurati sono considerati Terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società. Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente i dipendenti del Contraente o equiparati,
limitatamente ai danni alla persona, quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ed opera la garanzia RCO
Art. 1.7- Rischi inclusi nell’assicurazione
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
1) Committenza
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art.2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.
2) Committenza auto ed altri veicoli
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l’uso di biciclette e/o velocipiedi a pedali senza motore
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.
3) Danni a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
4) Danni a veicoli
La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi e dei dipendenti che si trovino in sosta nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza delle sedi dove si svolge l’attività del Contraente, fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.
5) RC attività varie
L’assicurazione si intende prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di legge:
- in qualità di proprietario, possessore, esercente, utente di macchinari ed attrezzature in genere
- in qualità di proprietario di veicoli a mano, biciclette ed altri veicoli a trazione muscolare
- per i rischi derivanti dall’esistenza presso i propri insediamenti di prodotti infiammabili
- da proprietà, possesso, esercizio, conduzione, amministrazione, utilizzo, utente, custodia, di fabbricati a qualsiasi fine destinati e relativo contenuto, impianti e loro pertinenze tutte (quali ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, impianti gas, acqua potabile, elettrici, apparecchi di riscaldamento e/o refrigerazione, antenne radiotelevisive, cancelli, recinzioni, strade, porte ad apertura elettronica, etc), ovunque dislocati. Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti
notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura. - da proprietà, possesso, conduzione, amministrazione, utilizzo, utente, custodia, terreni ed aree in genere, (compresi impianti sportivi, convitti, arenili, parchi, giardini con
piante anche di alto fusto e recinzioni, parchi giochi, strade private e parcheggi). Sono compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, le operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai danni rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- dall’esistenza, proprietà, esercizio, uso e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, parcheggi, officine, laboratori, impianti di autolavaggio, centrali termiche, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura ossiacetilenica ed amogena e relativi depositi ed altre attrezzature usate dal Contraente, ovunque ubicati.
- da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato all’attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s’intende prestata a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente.
- dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni, con telecamere, antenne paraboliche e ponti radio posizionati presso parcheggi, piazze ed altri luoghi/edifici pubblici.
- dall’organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell’Assicurato stesso;
- dall’organizzazione, promozione, dalla gestione e dalla partecipazione ad esposizioni, mercati, mostre e fiere in genere (compreso l’allestimento e lo smontaggio di stand), manifestazioni, concerti, attività culturali, sociali, assistenziali, sportive, ricreative,
politiche, religiose, festeggiamenti, gite, visite, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, eventi in genere, direttamente gestiti o gestiti da terzi (fatto salvo, in quest’ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili), per danni cagionati all’interno di sedi del Contraente o di terzi, ovvero all’aperto nei luoghi in cui si svolgono gli stessi; la garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente in relazione all’installazione di eventuali palchi e/o tribune, anche non di proprietà.
- dalla proprietà, conduzione, uso, esistenza, manutenzione ed installazione, gestione di insegne, striscioni, cartelli pubblicitari, nonché spazi per affissioni, ovunque installati nel territorio nazionale;
- dalla somministrazione di cibi, bevande, prodotti alimentari e simili anche se affidate a terzi o se distribuiti mediante macchine automatiche.
- da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento, ferma restando l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore - da proprietà e gestione di mense, spacci e bar, compresa committenza per servizi dati in
appalto a terzi;
- impiego di lavoratori Socialmente Utili, Pubblica Utilità ed altre forme di lavoro assimilabili;
- progetti di reinserimento sociale, progetti per disagiati psichici ed altri progetti con impiego di persone di carattere sociale, umano, nulla escluso e/o eccettuato;
- affidamento minori ed altre attività di natura assimilabile, nella escluso e/o eccettuato;
- da proprietà, possesso, esercizio, conduzione e lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, di strade, piazze, ponti, canali, fognature, fossi, depuratori ed inceneritori di pertinenza comunale, di acquedotti e dighe compresi i danni derivanti da erogazione di acqua alterata. Sono compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere, fermo restando l’esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso.
Qualora l’esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell’assicurazione quelli conseguenti da rottura accidentale di tubazioni e condutture;
- dall’esercizio, gestione, organizzazione di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, serali e professionali), corsi, Centri Ricreativi Estivi, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, corsi di studio e/o istruzione sia scolastici che extrascolastici, borse di studio, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all’estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi sempreché in ambito di attività scolastica e parascolastica; la garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali;
- dalla preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio;
- dai minori che il Contraente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi;
- da trasporti sociali ed alloggi per il recupero di tossico dipendenti, centri di accoglienza per gli extracomunitari;
- dall’esercizio di case di riposo, soggiorni per anziani e per l’assistenza domiciliare ad anziani e portatori di handicap. L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per le prestazioni di carattere infermieristica e sanitario eventualmente effettuate, esclusa la responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Tali servizi possono essere gestiti anche da terzi, nel qual caso si intende compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente i servizi medesimi;
- dall’esercizio/gestione di macelli pubblici, mercati, fiere, celle frigorifere, gabinetti per servizi igienici, cimiteri, servizi funebri, bagni pubblici, di canili ed altri ricoveri di animali, compresa la responsabilità derivante all’Assicurato quale custode di animali in dotazione a giardini pubblici;
- da proprietà, esercizio, gestione di ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatori, servizio di infermeria e pronto soccorso. La garanzia non comprende comunque la R. C. professionale di medici/paramedici addetti agli ambulatori/poliambulatori/servizio di infermeria e di pronto soccorso, nonché la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di attività attribuite per legge ad U.S. L /A.S.L. ed alle aziende municipalizzate e l’esercizio di eventuali case di cura;
- dalla raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, gestione relative discariche; tale garanzia comprende anche l’uso di cassonetti,
campane e contenitori vari per la raccolta della nettezza urbana, la cui vuotatura sia direttamente gestita o gestita da terzi;
- da lavori edili in genere, di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, riadattameto, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, effettuati su fabbricati di proprietà o su altri per i quali il Contraente sia tenuto ad intervenire, e/o eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d’appalto.
- dall’esistenza, proprietà e/o esercizio di musei, pinacoteche, biblioteche, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d’arte ed altre strutture aperte al pubblico, giardini zoologici, acquari e simili;
- dall’organizzazione, esercizio e direzione di attività di volontariato in genere, compresa quella finalizzata al recupero del disagio sociale e della marginalità. La garanzia copre anche la responsabilità personale dei volontari che partecipano alle suddette attività.
- dall’attività di rimozione e rimorchio di veicoli non in avaria effettuata su richiesta delle competenti Autorità. Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di R.C. di detto concessionario.
- dall’esercizio di notificazione atti effettuato tramite vigili urbani e/o messi comunali, nonché indagini statistiche e distribuzione di certificati elettorali, effettuate anche da personale non dipendente incaricato dal Contraente;
- dal servizio di polizia municipale, nonché di vigilanza/sorveglianza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- da proprietà e/o uso di cani da guardia e non e dal servizio di accalappia cani;
- dall’erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e tubature;
- premesso che l’Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.
6) Carrelli e macchinari
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso, comodato di tutti i mezzi, impianti, macchinari, attrezzature, macchine operatrici o speciali, veicoli, carrelli ed altri mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e merci come muletti, carrelli, gru, bracci caricatori su autocarri e simili - compresi i danni derivanti da operazioni di carico e scarico – durante l’esplicazione delle loro attività per ordine e conto del Contraente, compresa la circolazione su aree in genere, ferma restando l’esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l’obbligo di assicurazione ai sensi della Legge n. 209/2005 Titolo X e successive modifiche.
7) Inquinamento accidentale
Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, deposti o comunque fuoriuscite.
8) Installazione, collaudo e/o manutenzione
La garanzia comprende i danni derivanti dall’esecuzione di lavori di installazione, collaudo e/o manutenzione anche all’esterno ed anche se in presenza di traffico.
9) Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti
Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l’assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 Codice Penale.
10) Danni a condutture ed impianti sotterranei Danni da cedimento o franamento del terreno
Danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività
La garanzia comprende i danni:
- alle condutture, cavi ed agli impianti sotterranei;
- a cose dovuti a vibrazione, cedimento franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- derivanti da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
11) Danni da furto
L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l’azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato.
12) Xxxxx alle cose di terzi
La garanzia comprende i danni ai locali ed alle cose di terzi e dei dipendenti trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, ivi inclusi i danni alle cose movimentate, sollevate e scaricate durante i lavori.
La garanzia comprende anche i danni da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell’esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate
13) Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.
14) Xxxxxxxx professionali (comprese le malattie extratabellari)
L’assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio, a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale.
La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data di cessazione del contratto. Il massimale per sinistro indicato all’art. 2.2 “Massimali” rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo qualora previsto La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
2) per le malattie professionali conseguenti:
a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente
b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4) cagionati dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto
5) cagionati dalla produzione e/o somministrazione di prodotti costituiti o derivati in tutto o in parte da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati)
6) i danni derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici
7) per l’asbestosi e la silicosi
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
15) Norme per la sicurezza sul lavoro
L’assicurazione copre la responsabilità civile delle persone individuate dal Contraente, alle quali siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.Lgs n. 81/2008, con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società.
16) Responsabilità Civile Personale
La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale degli Assicurati e dei partecipanti a corsi organizzati dall’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.
17) Danni da partecipazione occasionale
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione;
2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l’Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione.
18) Segnaletica di cantiere mancante od insufficiente
La garanzia comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità di terzi.
19) Xxxxx a cose sollevate, caricate o scaricate
La garanzia comprende i danni a cose sollevate, caricate o scaricate.
20) Centrali elettriche, cabine elettriche, reti di distribuzione energia elettrica
L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato in relazione alla proprietà, manutenzione ed esercizio di:
• cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione con relative condutture;
• centrali;
• impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria. Sono esclusi i risarcimenti relativi ai danni da “rischi atomici”.
21) Smercio
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi, ivi compreso l’acquirente, causati dalle cose vendute.
L’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna, e comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
22) Danni da Incendio: l’assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza “Incendio” del Contraente. Nel caso di inesistenza o inefficacia della polizza “Incendio” del Contraente la presente garanzia opererà a primo rischio (Drop Down).
23) Xxxxx a cose sulle quali si eseguono i lavori: la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori purchè non di proprietà od in consegna dell’Assicurato. Sono comunque esclusi i danni resi necessari per l’esecuzione dei lavori e quelli alle
parti direttamente oggetto di lavorazione.
24) Scavi e reinterri
Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a 90 giorni dall’avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.
Art. 1.8- Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni
a) i danni da furto, salvo quanto previsto dall'art. 1.7 “Rischi inclusi nell’assicurazione” punto 11);
b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 Titolo X e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
d) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto indicato all’art. 1.7 “Rischi inclusi nell’assicurazione”;
e) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all’art. 1.7 “Rischi inclusi
nell’assicurazione”;
f) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
g) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall’art. 1.7 “Rischi inclusi nell’assicurazione” punto 7);
h) da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
i) da slavine, valanghe, terremoti e movimenti tellurici
j) da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili;
k) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale. L'assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende:
l) i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
m) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall'art. 1.7 “Rischi inclusi nell’assicurazione”;
n) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l’asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
o) sinistri derivanti da campi elettromagnetici;
p) sinistri derivanti da atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
r) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
s) danni provocati dalla rete fognaria e da spargimento d’acqua non conseguenti a rottura accidentale di impianti e condutture.
Art. 1.9- Limiti territoriali
La presente assicurazione vale per il Mondo intero con esclusione di USA e Canada
Art. 1.10 - Rinuncia alla rivalsa
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori del Contraente assicurato, salvo che per il caso di dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota
di responsabilità ad essi imputabile.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per legge
Art. 1.11 – Diritto di rivalsa
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno ha diritto di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro, così come previsto dall’art. 1916 del C.C..
Articolo 2
Disciplina normativa dell’appalto
I rapporti tra il Comune e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:
- dal D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (D.lgs 6/2007 e D.lgs 113/2007);
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato generale e speciale d’oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle Legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.
Articolo 3
Norme e specifiche tecniche che regolano il rapporto
Art. 3.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 3.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 3.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:
- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa
dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
- il frazionamento del premio è semestrale.
Art. 3.4 – Variazione, aggravamento o diminuzione e del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 3.5 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 3.4.
L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 3.6 - Buona fede
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
Art. 3.7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 3.14 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 3.8 – Cessazione anticipata del contratto
E’ data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.
Art. 3.9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 3.10 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 3.11 – Coassicurazioni e delega
A deroga dell’art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla
Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per l’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. A fronte di ciò il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.
Art. 3.12- Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest’ultima opererà solo dopo l’esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.
Art. 3.13 – Xxxxxxxx broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
• che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
• che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina di cui al punto 3.3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”;
• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10%. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
• che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n. 5 del 16/10/2006.
Art. 3.14 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
La Società si impegna a fornire entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al capitolato tecnico e in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato [standard digitale aperto] tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro i seguenti dati :
numero del sinistro; data di accadimento;
tipologia di avvenimento; importo in franchigia.
tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
1) sinistro agli atti, senza seguito;
2) sinistro liquidato, data, importo liquidato;
3) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato;
La Società si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio in qualsiasi momento entro il temine di 30 giorni da quando il Contraente ne ha formalmente fatto richiesta. L’obbligo a fornire i dati afferenti l’andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.
L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni
Art. 3.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 3. 16 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio annuo lordo, non soggetto a regolazione, è quello offerto dalla Società in sede di procedura.
Art. 3.17 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 3.18 – Tracciabilità Flussi Finanziari
Le parti:
- La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
Art. 3.19 – Disciplina delle responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art. 3.20 – Obbligo del Contraente in caso di sinistro
A parziale deroga dell’art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro” di cui all’art. 1.2 (Oggetto
dell’assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell’INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.
Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede Stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, - anche con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 696 e 696 bis del codice di procedura civile, se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui al D.lgs. 04/03/2010 n. 28 - a nome del Contraente, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Saranno a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale
prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda, esclusivamente per i danni che eccederanno l'importo della SIR. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente nella misura del rispettivo interesse.
La Società non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. La Società ricevuta copia dell’atto giudiziario notificato all’Assicurato, in tempo utile a non pregiudicare la possibilità da parte dell’Assicurato di chiamata in manleva della Società stessa e/o di altri soggetti, confermerà la presa in carico della gestione della vertenza per conto dell’Assicurato o motiverà le ragioni del suo diniego. In carenza di risposta nei termini indicati, in ipotesi di validità di garanzia, la Società sarà tenuta a rimborsare le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici, anche se non designati dalla Società stessa.
Articolo 4
Responsabilità dell’esecutore del contratto
1. L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
3. L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da
parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l’articolo 12, commi 3 e 4, del presente Capitolato. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
5. Nell’ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all’impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
Articolo 5
Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.
1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell’acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.
2. A seguito dell’esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai seinsi della normativa vigente.
4. Le spettanze a favore dell’appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
Articolo 6 Clausole penali
1. E’ prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all’1% dell’importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all’esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all’incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.
Articolo 7
Recesso unilaterale dal contratto
1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall’Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.
4. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 3.5 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
5. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art.
3.5 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
6. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
7. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 2 punto 4 lettera a) del Disciplinare di gara (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Articolo 8 Risoluzione del contratto
1. Ove accerti che i comportamenti dell’esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l’esatta esecuzione del contratto, l’Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l’Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l’Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all’articolo 6 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all’articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno;
2. Ove nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l’esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l’esecutore del servizio ritardi l’esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l’Amministrazione gli
intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l’inadempimento permanga, l’Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto ope legis applicando le penali di cui all’articolo 6 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all’articolo 13 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
4. In caso di fallimento dell’esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell’Amministrazione.
Articolo 9
Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Articolo 10 Proroga
Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara, e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.
Articolo 11 Cessione dei crediti
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l’Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all’Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Articolo 12
Divieto di cessione del contratto
Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 9 del presente Capitolato.
Articolo 13 Foro competente
Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l’altra parte ad aderire e a partecipare all’incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell’Assicurato, può avere sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione. Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio. In tale caso foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente e/o Assicurato.
Articolo 14 Tutela dei dati personali
1. Il titolare del trattamento è il Comune di Sacrofano e la SUA–
2. Il responsabile del trattamento è per il Comune di Sacrofano il Responsabile del procediemnto e per la SUA il Direttore del Dipartimento domiciliato in Xxxx - xxx Xxxxxxx 00.
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:
- i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.
4. Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Xxxxxx) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall’Amministrazione provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.
5. Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.
6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione provinciale.
7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/2003.
9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
11. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
14. L’Amministrazione provinciale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.
15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l’Amministrazione provinciale in caso di situazioni anomale o di emergenze.
16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell’incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all’Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.
Articolo 15 Protocollo di legalità
0.Xx contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317 del c.p.
2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del c.c.., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
Articolo 16
Disposizioni Finali e Norme di rinvio
1. Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ( ora art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ), a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali. Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
2. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
IL DIRETTORE
Xxxx. Xxxxx Xxxxx
Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Garanzia | Limite di indennizzo/ risarcimento | Franchigia per sinistro | Scoperto | Minimo/ Xxxxxxx | |
Qualsiasi danno (franchigia frontale) | € ………. (*) | ||||
Danno biologico | ------------ | (franchigia frontale) | |||
Danni a veicoli (Art. 1.7 – punto 4) | (franchigia frontale) | ||||
Danni da spargimento di | € 250.000,00 per | (franchigia frontale) | |||
acqua a seguito di rottura | sinistro/anno | ||||
accidentale di condutture o | |||||
tubazioni | |||||
Danni alla rete fognaria | € 250.000 per sinistro/anno | (franchigia frontale) | |||
Randagismo | € 50.000,00 per sinistro/anno | (franchigia frontale) | |||
Danni da inquinamento accidentale (Art. 1.7 – punto 7) | € 300.000,00 per sinistro | ------ | 10% | (franchigia frontale) e massimo € 5.000,00 | |
€ 500.000,00 per anno | |||||
Danni a condutture e impianti | € 500.000,00 | ----- | ------ | ||
sotterranei (Art. 1.7 – punto | - | ||||
10) | per anno e per | (franchigia frontale) | |||
sinistro | |||||
Danni a cose da cedimento o franamento del terreno (Art. 1.7 – punto 10) | € 500.000,00 | (franchigia frontale) | 10% | (franchigia frontale) per danni a fabbricati | |
per anno e per sinistro | per danni a cose in genere | per danni a fabbric ati | |||
Danni da mancato/ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività (Art. 1.7 – punto 10) | € 500.000,00 per anno e per sinistro | ------ | 10% | (franchigia frontale) | |
Danni da furto (Art. 1.7 – punto 11) | € 50.000,00 per anno/sinistro | ------ | 10% | (franchigia frontale) | |
Danni alle cose di terzi nell’ambito di esecuzione dei lavori (Art. 1.7 – punto 12) | € 500.000,00 per anno/sinistro | ------ | 10% | (franchigia frontale) | |
Cose in consegna e custodia Art. 1.7 – punto 13) | € 150.000,00 per anno/sinistro | ------ | 10% | (franchigia frontale) | |
Danni a cose sollevate, caricate e scaricate (Art. 1.7 – punto 19) | € 50.000,00 per anno/sinistro | 10% | (franchigia frontale) |
Danni da Incendio (Art. 1.7 – punto 22) | € 500.000,00 per anno/sinistro | (franchigia prevista per qualsiasi danno) | ||
Scavi e reinterri (Art. 1.7 – punto 24) | € 150.000,00 per anno/sinistro | ------ | 10% | (franchigia frontale) e Xxxxxxx € 5.000,00 |
(*) posto a base di gara