Modello di “Contratto di fornitura di personale a prestito”
Modello di “Contratto di fornitura di personale a prestito”
secondo gli articoli 22 LC e 50 OC
Contratto di fornitura di personale a prestito
tra
(Nome e indirizzo del prestatore)
e
(Nome e indirizzo dell’impresa acquisitrice)
concernente la fornitura di un lavoratore a prestito a un’impresa acquisitrice. Il prestatore è titolare di un’autorizzazione cantonale (e federale) di fornitura di personale a prestito rilasciata dall’Ufficio cantonale ... indirizzo .. (e dal SECO, Direzione del lavoro, Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx).
1. Missione
Il prestatore mette a disposizione dell’impresa acquisitrice il lavoratore seguente:
Il lavoratore possiede le seguenti qualifiche:
È impiegato in qualità di:
Il luogo della missione è:
L’impresa acquisitrice sottostà al contratto collettivo di obbligatorietà generale di:
La missione inizia il:
La missione dura da ... / a ...
o variante:
La missione è a tempo indeterminato.
2. Disdetta
Se il presente contratto di fornitura di personale a prestito è concluso a tempo indeterminato, può essere disdetto per iscritto durante i primi ... (giorni, settimane, mesi) con un preavviso di ... (giorni, settimane, mesi) per la fine... (della settimana, del mese).
A partire da… (settimana, mese), il termine di disdetta è di ... (giorni, settimane, mesi).
Se il presente contratto di fornitura di personale a prestito è concluso a tempo determinato, esso si estingue alla fine dell’ultimo giorno della durata del contratto.
3. Orario di lavoro
L’orario di lavoro del lavoratore viene fissato nel modo seguente:
4. Retribuzione
L’impresa acquisitrice versa al prestatore fr. ….per la fornitura del lavoratore; in questo importo sono inclusi tutti i contributi sociali, gli assegni, le spese, le prestazioni accessorie nonché eventuali spese di formazione continua e d’esecuzione e i costi per il pensionamento flessibile secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale in cui rientra questa missione, conformemente al contratto tra il lavoratore e il prestatore.
5. Termine di pagamento
La retribuzione viene versata entro i termini seguenti:
6. Responsabilità per danni
Il personale fornito dal prestatore non lavora presso l’impresa acquisitrice sulla base di un contratto d’appalto o di un mandato; in nessun caso il prestatore risponde del risultato delle prestazioni fornite dal personale messo a disposizione. Risponde unicamente della buona scelta del lavoratore fornito a prestito.
7. Potere direttivo e sicurezza del lavoro
L’impresa acquisitrice esercita, rispetto al lavoratore fornito a prestito, pieni poteri direttivi e di controllo concernenti l’esecuzione del lavoro. In particolar modo rispetta le direttive e le disposizioni legali relative alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute.
8. Conversione
L’impresa acquisitrice può assumere il lavoratore fornito a prestito alla fine della missione. È tenuta a versare un’indennità al prestatore soltanto se la missione è durata meno di tre mesi ed è terminata da meno di tre mesi.
9. Foro competente
È competente il foro del luogo in cui il prestatore ha la sua sede.
Luogo, data Luogo, data
Il prestatore L’impresa acquisitrice