CONVENZIONE tra
CONVENZIONE tra
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, rappresentato dal Direttore Generale, domiciliato ai fini del presente atto presso l’Ufficio medesimo, via Xxx Xxxxxxx n. 39 - Potenza
e
L’Azienda Sanitaria Locale di Matera, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, domiciliato ai fini del presente atto presso l’Azienda medesima, Via Montescaglioso.
e
l’Istituto Comprensivo Xxxxxx Xxxxx rappresentato dal Dirigente scolastico Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di datore di lavoro dei docenti impegnati nella sezione scolastica ospedaliera del P.O. di Matera
PER L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA OSPEDALIERA gestito dal Ministero dell’ Istruzione tramite le singole istituzioni scolastiche presso le Aziende Ospedaliere
VISTI
• gli art. 3 e 34 della Costituzione Italiana e i diritti alla salute e all’istruzione costituzionalmente tutelati;
• la "Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale" adottata con la Risoluzione del 13 dicembre 1986;
• la legge 27 maggio 1991, n.176 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989);
• la circolare ministeriale del 2 dicembre 1986, n. 345 che ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere "normale" (fatte salve le necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come sezione staccata della scuola del territorio;
• la legge n. 59/1997, il decreto del Presidente della Repubblica n. 233/ 1998, il decreto n. 331/1998 e la legge n. 275/ 1999, recanti le norme che regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche e dettano disposizioni per il dimensionamento delle istituzioni medesime ;
• la legge 107/2015 art. 1 commi 180 e 181 – lett. f);
• il decreto legislativo 63 del 13 aprile 2017, recante disposizioni volte a garantire l’effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali di cui all’art. 8;
• Il decreto ministeriale n° 461 del 6 giugno 2019, relativo all’adozione delle Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare;
• il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR - e l’ Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 27 febbraio 2018;
• il protocollo di intesa stipulato dalla Rete nazionale di scopo delle Scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare con l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 4 ottobre 2019 e operativo dal 24 giugno 2020;
• il documento “Verso una scuola che promuove salute”, redatto congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero della salute e approvato in Conferenza Stato-Regioni il 17 gennaio 2019;
• il protocollo d’intesa per la “tutela del diritto alla salute, allo studio e all’inclusione”, firmato il 20 febbraio 2019, tra il Ministro della salute e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
• il Manifesto dei principi guida e dei valori di riferimento “I DIRITTI DEI BAMBINI IN OSPEDALE”
ATTESO che:
• l’attività didattica, rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico;
• le esperienze in atto hanno dato un contributo decisivo alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica dovuta alla malattia e al reinserimento ottimale degli alunni nelle classi di appartenenza;
• i servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare, già attivati per quegli studenti impediti alla frequenza scolastica a causa della malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, e finalizzati ad assicurare il reinserimento dell'alunno nella classe di appartenenza, necessitano di potenziamento al fine di ottimizzare l'offerta formativa;
• il coordinamento degli interventi sanitari, sociali e scolastici è necessario per l'integrazione di compiti e di attività delle rispettive componenti, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale del minorenne malato;
• inserire eventuali accordi territoriali e/o leggi regionali.
CONSIDERATO che:
• all’interno dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera – Presidio Ospedaliero di Matera è stata istituita una sezione di Scuola Primaria afferente all’istituto scolastico “Comprensivo E. Fermi”;
le suddette Istituzioni Scolastiche svolgono le attività didattiche e organizzative che loro competono, in conformità alle norme ed alle disposizioni ministeriali inerenti ai servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1
L’Ufficio Scolastico Regionale:
individua la Scuola Polo regionale e, in base alle necessità del territorio di competenza, promuove gli accordi di programma interistituzionali necessari ad assicurare il servizio di Scuola in Ospedale tramite Sezioni Ospedaliere funzionanti presso l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, cui fornisce il supporto in termini organizzativi e di risorse di personale docente;
• costituisce il Comitato tecnico regionale, presieduto dal direttore regionale o da suo dirigente delegato, e composto dal Dirigente scolastico della scuola polo, da referenti dell’USR, da personale di scuole ospedaliere presenti sul territorio, e da altri soggetti istituzionali responsabili di promuovere il benessere della persona di minore età ricoverata in ospedale o in istruzione domiciliare;
• assicura, nei limiti delle risorse disponibili, e coordina il servizio d'istruzione domiciliare per gli alunni che, già ospedalizzati per gravi patologie, non possono frequentare la scuola per un periodo superiore a gg. 30, a causa di gravi patologie il cui decorso comporti, anche nella fase di degenza e cure domiciliari, necessità terapeutiche che, per complessità e durata, non siano temporaneamente compatibili con la frequenza scolastica;
• promuove, mediante gli uffici competenti e l’attività della Scuola Polo, interventi di formazione in servizio per il personale docente e momenti di formazione congiunta con gli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera.
Art. 2
L'Azienda Sanitaria Locale di Matera:
• individua e mette a disposizione, nei limiti degli spazi disponibili, locali idonei per le attività educative, didattiche e ludiche previste dal servizio d'istruzione ospedaliera, definiti e aggiornabili periodicamente dalla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria;
• mette a disposizione, nei limiti delle dotazioni disponibili, arredi e attrezzature per le attività didattiche da svolgersi anche con supporti telematici (Internet) in collegamento con le scuole esterne e di provenienza sia degli alunni che dei docenti, assumendosi, in particolare, l'onere delle spese telefoniche e dei canoni relativi al funzionamento di attrezzature per la didattica a distanza per alunni ospedalizzati;
• garantisce l'estensione della copertura assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) la quale opererà per i danni eventualmente cagionati dal personale docente ai terzi e/o per i danni dallo stesso subiti durante lo svolgimento dell'attività di docenza all’interno delle strutture ospedaliere. Resta inteso che le istituzioni scolastiche garantiscono al personale docente la copertura assicurativa per il rischio di infortuni (INAIL) e malattie professionali;
• favorisce, compatibilmente con le risorse disponibili, l’accesso al personale delle sezioni di scuola in Ospedale ai servizi offerti al personale sanitario dipendente dell’Azienda Sanitaria;
• favorisce la collaborazione del personale sanitario alla formazione/informazione periodiche e all’aggiornamento dei docenti in ordine alle conoscenze mediche e psicologiche utili all'attività
e favorisce, altresì, la partecipazione del personale sanitario a momenti di formazione congiunta.
Art. 3
È’ costituito un Comitato Operativo Misto per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento del servizio scolastico, nominato congiuntamente dall'Ufficio Scolastico Regionale e dall’Azienda Ospedaliera.
Il Comitato è costituito da:
• il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (o suo delegato);
• il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (o suo delegato);
• il Referente Regionale USR per la SiO e l’ID;
• il Dirigente scolastico della Scuola polo regionale;
• un Referente sanitario, per la scuola in Ospedale, nominato dalla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria;
• i Dirigenti scolastici delle istituzioni di riferimento (o un loro delegato);
• un docente per ogni ordine di scuola avente funzioni di coordinamento;
• un rappresentante delle famiglie o di associazioni di genitori e di studenti laddove presenti;
Il Comitato ha la funzione di consentire lo scambio delle informazioni e la conoscenza dei bisogni delle parti della presente convenzione, nonché dei bambini e adolescenti ricoverati o seguiti in day hospital, e di favorire l'individuazione e l'adozione degli interventi necessari alla migliore fruizione del servizio scolastico da parte dei minorenni ricoverati o seguiti in regime day-hospital o di istruzione domiciliare. Nella prima seduta, da convocarsi a cura dell'U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Comitato individua un Coordinatore, nonché un operatore sanitario che svolga la funzione di referente per gli Istituti scolastici e un operatore scolastico che svolga la funzione di referente per l'Azienda Sanitaria.
Lo scambio di informazioni Scuola-Ospedale deve comunque mantenere caratteristiche di continuità e tempestività in relazione all’inserimento di nuovo personale scolastico, all’eventuale mutamento delle regole di reparto, ad ogni situazione di particolare criticità organizzativa e /o terapeutica che potrebbe richiedere la ri-definizione di tempi, spazi, atteggiamenti, modalità di intervento.
Art. 4
Il Comitato Operativo Misto ha la facoltà di adottare un regolamento interno di organizzazione che preveda anche i rapporti tra i singoli docenti e i vari operatori sanitari. Esso comunque viene convocato dal Coordinatore, di norma, all’inizio e al termine di ciascun anno scolastico al fine di: definire gli elementi organizzativi di base; permettere lo scambio di informazioni, la conoscenza dei bisogni delle parti, la verifica delle esperienze in atto; coordinare interventi esteri di
volontariato e di animazione, anche in collaborazione con Associazioni di genitori e/o di volontariato operanti presso i reparti.
Art. 5
Il personale sanitario e il personale docente rappresentano due componenti ugualmente qualificate nei rispettivi settori di competenza, tese al raggiungimento del fine comune di armonizzare il percorso clinico e quello educativo-formativo.
Il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado dovrà esercitare la propria funzione di insegnamento nel rispetto delle indicazioni ricevute dal personale sanitario, indicazioni volte a tutelare la salute dell’allievo degente, preoccupandosi, inoltre, di tenere un comportamento rispettoso della privacy degli alunni ricoverati e astenendosi da interventi che competono al personale sanitario.
Il personale sanitario e gli specialisti saranno altrettanto tenuti a rispettare lo svolgimento dell’attività didattica dei docenti, nei tempi e nei modi sopra delineati, consapevoli che tale attività è parte integrante, a pieno titolo, del processo di cura. Ogni possibile conflitto tra gli interessi rappresentati dalle istituzioni firmatarie sarà risolto sulla base delle esigenze sanitarie espresse dal Dirigente ospedaliero, in accordo con il Dirigente scolastico. Tali esigenze dovranno essere prioritarie rispetto agli altri bisogni.
Art. 6
L’Azienda Sanitaria e la Scuola con sezione ospedaliera (Parti in relazione al presente articolo), dichiarano di aver provveduto ad assolvere gli obblighi di informativa di cui all’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini della conclusione della presente Convenzione e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione. Le suddette Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all'erogazione delle prestazioni di cui alla Convenzione stessa. In quest’ottica, le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all’espletamento delle attività ivi previste, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali. Le Parti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, confermano di ben conoscere e applicare il GDPR, il D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto le attività di cui alla Convenzione. Per tal via, le Parti garantiscono l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate nonché di avere formato in materia di privacy i propri dipendenti e/o collaboratori e, più in generale, di puntualmente applicare alla propria organizzazione la citata normativa.
In particolare, la Scuola con sezione ospedaliera, in adempimento della normativa sopra citata provvede alla nomina quale persona autorizzata del personale docente che effettua le prestazioni di cui alla Convenzione. Il personale suddetto opera sotto la diretta autorità del titolare del trattamento, impegnandosi a rispettare le disposizioni, linee guida e regolamenti da questi emanati e garantendo che le informazioni e i dati eventualmente assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.
Art. 7
I Dirigenti Scolastici promuovono iniziative formative e di aggiornamento per gli insegnanti in servizio, autonomamente ovvero in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, l’Azienda Sanitaria, le Associazioni di volontariato che operano in favore delle persone di minore età, impegnandosi a consentire ed agevolare la partecipazione del personale docente delle Sezioni Ospedaliere e del personale interessato allo svolgimento dei progetti di Istruzione Domiciliare.
Art. 8
L'Ufficio Scolastico Regionale, l’Azienda Sanitaria, le Istituzioni Scolastiche promuovono iniziative di collaborazione con gli Enti Locali competenti in materia di educazione e istruzione, aventi come finalità la valorizzazione e l'ottimizzazione delle risorse impiegate per il funzionamento del servizio scolastico nelle strutture ospedaliere, nell'ottica del complesso dei “servizi alla persona e alla comunità” (D. Lvo. 31 marzo 1998, n. 112).
I sottoscrittori del presente accordo, inoltre, si impegnano a informare costantemente circa l’andamento delle attività programmate e realizzate in Tavoli territoriali eventualmente costituiti dalle parti.
Art. 9
I docenti devono seguire i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposti a cura dell’ Azienda Sanitaria (Ente Ospitante) presso il quale viene svolta l’attività di docenza, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Al fine di tutelare la salute e garantire la sicurezza di tutti i soggetti considerati nella presente convenzione, l’Azienda scolastico provvede a garantire la formazione generica prevista dalla citata normativa, mentre l’ Ente Ospitante, su delega espressa dalla presente Convenzione, si impegna ad effettuare attività di formazione sui rischi specifici, di informazione ed orientamento circa l’ ambiente in cui operano i docenti oltre che in merito alle emergenze ed al sistema di gestione della sicurezza interna alle proprie Strutture. L'Ente Ospitante fornisce ai docenti adeguati dispositivi di protezione individuale, per l’accesso ai reparti, così come definito nel DUVRI dell’Azienda ospedaliera.
L’Ente Ospitante s’impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai docenti, nello svolgimento delle loro attività di insegnamento, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti ai quali essi sono equiparati per i rischi professionali (personale sanitario). Il docente deve essere informato in merito alle misure di profilassi e di medicina preventiva obbligatorie per l’accesso ai reparti , come previsto dalla policy dell’Azienda Sanitaria. Il Docente deve essere informato in merito alla obbligatorietà di sottoporsi a visita presso il servizio di medicina preventiva.
Tale visita è intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il docente è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica in contesto lavorativo peculiare quale quello all'interno di un Ospedale pediatrico e comunque a contatto con una popolazione considerata iper suscettibile. A tale fine la Scuola Polo o l’Ufficio Scolastico regionale sottopongono ai docenti una nota informativa sulle misure di prevenzione obbligatorie adottate dall’Azienda ospedaliera. Sottoscrivendo questa convenzione l'Istituto Scolastico nomina ai sensi dell'art. 18 del d.Lgs. 81/2008 quali medici competenti del plesso ospedaliero i medici competenti
dell’Azienda Sanitaria riservandosi la facoltà di nominare un medico competente per le altre attività dell’Istituto.
L'Istituto scolastico si impegna a fornire al Servizio di Medicina Preventiva all'inizio dell'anno scolastico ed ogni qualvolta vi sia un nuovo ingresso o una sostituzione i nominativi dei docenti che svolgono l'attività di insegnamento presso l'ente convenzionato.
Art 10
La presente Convenzione decorre dall'anno scolastico 2020/2021 e avrà durata triennale e quindi fino all’anno scolastico 2022/2023 compreso e potrà essere rinnovata, con formali provvedimenti delle parti, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi entro sei mesi prima del termine dell'anno scolastico. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante PEC, con un preavviso di 60 giorni.
Art. 11
Le parti firmatarie della presente Convenzione e i relativi organi concorreranno all'attuazione dell'accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità dell'accordo stesso.
Matera,