CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi
(codice INPS “413”)
- a cura di E.BI.TE.N. -
1° LUGLIO 2013 (*)
(Decorrenza: 1° luglio 2013 - Scadenza: 30 giugno 2016)
rinnovato
20 APRILE 2017
(Decorrenza: 1° maggio 2017 - Scadenza: 30 aprile 2020)
Parti stipulanti
Confederazione autonoma italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese - SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA (ora Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA)
e
Federazione italiana sindacati industria commercio artigiano - FESICA-CONFSAL Federazione italiana sindacati autonomi lavoratori stranieri - CONFSAL-FISALS con l'assistenza della CONFSAL
(*) Integrato dal verbale di accordo 26 novembre 2014 di allineamento contrattuale, dagli accordi 12 ottobre 2016 (e sua interpretazione autentica 24 novembre 2016), 4 aprile 2017 sul trattamento economico e dagli accordi 27 dicembre 2018 e 13 febbraio 2019 di modifica del c.c.n.l.
Testo del c.c.n.l.
Premessa generale
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, di seguito anche c.c.n.l., convengono che la valorizzazione della contrattazione collettiva possa ritenersi il principale strumento di governo della società civile e, a carattere generale, la rappresentazione dell'odierna società globalizzata in rapida trasformazione, dove alla crisi della legislazione corrisponde un trionfo del diritto contrattuale, flessibile per eccellenza, capace di adattarsi alle più diverse esigenze e di seguire i nuovi percorsi e bisogni delle società di mercato.
Le parti, attraverso il presente c.c.n.l., condividono di perseguire gli obiettivi definiti dall'Unione europea, attraverso la "Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" denominata "Europa 2020", la quale mira a un rilancio dell'economia degli Stati membri nel prossimo decennio. In un mondo che cambia l'UE si propone di realizzare un sistema economico intelligente, sostenibile e solidale. Queste tre priorità, che si rafforzano a vicenda, intendono aiutare l'UE e gli Stati membri a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Per misurare i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, sono stati convenuti 5 obiettivi quantitativi per l'intera Unione europea, che poi sono stati tradotti in obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le circostanze specifiche di ogni Paese. Il primo di questi 5 obiettivi che l'UE è chiamata a raggiungere entro il 2020 è l'occupazione, ossia l'innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni). Il Piano Nazionale di Riforma (PNR), riconducibile alla strategia Europa 2020, sancisce per l'Italia un obiettivo occupazionale entro il 2020 al 67-69% per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni.
Alcuni degli obiettivi che le parti intendono conseguire, e che si potranno concretizzare in iniziative "faro" per il rilancio dell'economia, si incardinano sia nel contesto di riferimento degli obiettivi del PNR sia nelle priorità necessarie per il rilancio del sistema economico sociale nazionale, e sono:
- sostenere lo sviluppo d'impresa, tramite il finanziamento di azioni formative su misura, integrate sia per i destinatari (imprenditori, collaboratori, lavoratori somministrati), sia per le risorse finanziarie;
- sostenere la permanenza ed il miglioramento delle lavoratrici e dei lavoratori minacciati dalle disparità, anche di genere, e a maggior rischio di esclusione dal mercato del lavoro (lavoratori anziani, basso livello di scolarità, lavoratori minacciati da processi di ristrutturazione del settore e/o aziendali);
- contribuire allo sviluppo delle risorse umane delle imprese interessate da interventi di innovazione organizzativa, di processo, di prodotto e/o da un processo di internazionalizzazione;
- innovare i sistemi di competenze e le prassi formative a livello settoriale e territoriale anche con attenzione a metodologie didattiche attive;
- favorire l'acquisizione di competenze necessarie all'imprenditorialità;
- valorizzare il sistema della bilateralità ex D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e X.Xxx. 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- migliorare i livelli di salubrità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo iniziative formative per i lavoratori e le imprese;
- valorizzare le competenze acquisite rispettando il modello di certificazione delle competenze al termine dei percorsi formativi, ai sensi della normativa vigente e del quadro di riferimento europeo.
Le parti sociali convengono che il c.c.n.l. del commercio, distribuzione e servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente
quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. In quest'ottica le parti ribadiscono che, nel settore del commercio, distribuzione e servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie.
Le parti si impegnano, altresì, ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali, ad esempio, gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali.
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, del commercio, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie il presente c.c.n.l. esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati, al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario e in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Le parti sociali convengono inoltre che l'intervento pubblico sul mercato del lavoro non possa limitarsi ad una mera politica di regolamentazione delle modalità di incontro tra domanda e offerta, ma debba promuovere e sostenere l'occupazione mediante l'interazione tra politiche attive finalizzate a stimolare e incrementare la domanda di lavoro per agevolare le assunzioni e politiche
passive mirate ad alleviare la perdita di benessere connessa alla disoccupazione. Il potenziamento delle azioni di politica attiva del lavoro trova nei Fondi interprofessionali nazionali per la formazione continua ex art. 118, L. n. 388/2000, importantissimi alleati per mezzo dei quali possono essere accolte le indicazioni dell'Unione europea che individua tra le azioni prioritarie delle politiche dell'occupazione una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, per rendere più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In particolare, le parti sociali si danno atto che la formazione professionale costituisce, nella logica della qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego, il momento di raccordo tra l'istruzione e il lavoro, tra il diritto allo studio e il diritto al lavoro, tra il significato culturale e l'aspetto produttivistico dell'istruzione. In sintesi, la formazione professionale consente di adeguare la qualità dell'offerta di lavoro alle esigenze della domanda, sopperendo così alle carenze della normale dinamica del mercato. La formazione, intesa come "lifelong learning", viene pertanto interpretata come pratica sociale da generalizzare e come comportamento individuale da proporre soprattutto in una logica di qualificazione e riqualificazione professionale nonché attraverso l'integrazione di risorse pubbliche e private e il raccordo con iniziative formative regionali.
Come previsto dal legislatore, le parti, tra gli strumenti per combattere la disoccupazione e promuovere il lavoro "regolare" individuano incentivi, anche sotto forma di sostegno diretto al reddito (tramite finanziamenti, misure creditizie, ecc.) anche per il tramite dell'Ente bilaterale al fine di promuovere le assunzioni e l'emersione del sommerso e sviluppare l'iniziativa imprenditoriale degli stessi autori in forma autonoma (autoimprenditorialità) e associata.
Il legislatore e le parti sociali hanno individuato nella contrattazione collettiva nazionale o aziendale un possibile percorso di soluzione della crisi produttiva ed occupazionale, affidando a contraenti particolarmente qualificati, perché rappresentativi degli interessi delle categorie interessate, la facoltà di porre in essere accordi negoziali idonei a regolamentare i rapporti di lavoro in modo più aderente alle esigenze del mercato. Pertanto le parti sostengono la contrattazione collettiva di prossimità considerata come un utile strumento di flessibilizzazione del mercato del lavoro che consentirebbe di renderlo più "reattivo" rispetto alle esigenze che la moderna economia globalizzata impone.
Il rapporto tra banche e imprese non finanziarie, l'accesso al credito, la vigilanza sull'attività bancaria sono temi centrali del dibattito attuale, non solo in Italia ma in tutta l'Unione europea, poiché rappresentano uno snodo cruciale nel difficile percorso verso la ripresa economica. La crisi economica attuale, iniziata nell'agosto 2007, ha comportato prioritariamente un inasprimento delle condizioni di offerta di finanziamenti; le parti pertanto concordano nell'adottare misure di sostegno all'accesso al credito per i lavoratori per i dipendenti del terziario.
La "flexicurity" (o flessicurezza) intende assicurare che i cittadini dell'Unione europea possano beneficiare di un livello elevato di sicurezza occupazionale, vale a dire poter trovare agevolmente un lavoro in ogni fase della loro vita attiva e di avere buone prospettive di sviluppo della carriera in un contesto economico in rapido cambiamento. La "flexicurity" vuole inoltre sostenere sia i lavoratori che i datori di lavoro a cogliere appieno le opportunità che la globalizzazione presenta
loro. Essa crea, quindi, una situazione in cui la sicurezza e la flessibilità possono rafforzarsi reciprocamente. La Commissione e gli Stati membri dell'Europa, in base all'esperienza e ai risultati dell'evidenza empirica, hanno raggiunto un consenso sul fatto che è possibile concepire e attuare politiche di flessicurezza attraverso quattro componenti politiche:
I. Forme contrattuali flessibili e affidabili (nell'ottica del datore di lavoro e del lavoratore, degli insider e degli outsider) mediante una normativa del lavoro, contrattazioni collettive e un'organizzazione del lavoro moderne;
II. Strategie integrate di apprendimento lungo tutto l'arco della vita per assicurare la continua adattabilità e occupabilità dei lavoratori, in particolare di quelli più vulnerabili;
III. Efficaci politiche attive del mercato del lavoro che aiutino le persone a far fronte a cambiamenti rapidi, riducano i periodi di disoccupazione e agevolino la transizione verso nuovi posti di lavoro;
IV. Sistemi moderni di sicurezza sociale che forniscano un adeguato supporto al reddito, incoraggino l'occupazione e agevolino la mobilità sul mercato del lavoro. Questo include un'amplia copertura delle prestazioni sociali che aiutino le persone a conciliare il lavoro con le responsabilità private e familiari, come, per esempio, la cura dei figli.
N.d.R.: L'accordo 26 novembre 2014 prevede quanto segue:
"Le Parti concordano di modificare il "c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi" siglato in data 1° luglio 2013 come segue:
l'intestazione deve intendersi: "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi" e non "anche in forma cooperativa" che viene cancellato.".
Assetti contrattuali
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La complessità dei settori rappresentati dalle parti stipulanti, caratterizzata da imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il c.c.n.l. che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro.
Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento della produttività, le parti stipulanti il presente c.c.n.l. concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
La piena applicabilità del presente contratto da parte dei datori di lavoro è subordinata all'adesione all'Organizzazione datoriale Sistema commercio e impresa firmataria il presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
"Assetti contrattuali"
Le parti concordano di eliminare l'ultimo comma. Validità e sfera di applicazione del contratto (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del commercio della distribuzione e dei servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente. Le norme del presente c.c.n.l. sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori solo a seguito di richiesta di adesione inviata all'EBITEN. Le norme del presente c.c.n.l. divengono impegnative per le Organizzazioni stipulanti se l'Azienda è in regola con i versamenti dovuti all'EBITEN.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente c.c.n.l., o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non, con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell'ambito del presente c.c.n.l., le parti individuano le categorie qui di seguito specificate ed il relativo personale dipendente:
A) Alimentazione:
- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
- commercio a posto fisso e itinerante per i mercati rionali e comunali;
- commercio all'ingrosso di generi alimentari;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di cereali, legumi e foraggi;
- commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di pollame, uova, selvaggina e affini;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti della pesca;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere;
- commercio all'ingrosso, al dettaglio e in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti vinicoli e affini;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti oleari;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di droghe e coloniali;
- commercio al minuto di generi alimentari misti (escluso le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni con attività prevalente artigiana);
- rivendite di pollame e selvaggina;
- salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
- importatori e torrefattori di caffè;
- aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero caseari.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano - anche in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini.
B) Fiori, piante e affini:
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di fiori e piante ornamentali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante aromatiche e officinali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti naturali, erboristici e preparati in genere, alimentari e integratori;
- Produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali ed aromatiche.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano - anche in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini.
C) Merci d'uso e affini:
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
- rivendite e magazzini di generi di monopolio, sale giochi, accettazione di scommesse legali;
- gestori di impianti di distribuzione carburante;
- aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
- negozi, grandi magazzini, ogni tipologia di attività svolta in un settore merceologico collegato e diretta all'espletamento di attività commerciali, in relazione agli spazi occupati, svolte anche a seguito di modifiche derivate dalla revisione delle autorizzazioni necessarie;
- magazzini a prezzo unico;
- elettrodomestici, apparecchi TV, radiofonici, computer e accessori, telefonia fissa e mobile in qualsiasi forma commercializzata anche in rete franchising, impianti di sicurezza;
- tessuti di ogni tipologia, maglierie, mercerie, filati, merletti, trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere;
- commercianti sarti/e, mode e novità, forniture per sarti di qualsiasi tipologia;
- camicerie e affini, busterie, cappellerie, modisterie;
- abiti usati, abiti a noleggio, abiti in scambio;
- articoli sportivi;
- calzature, accessori per calzature;
- pelliccerie, pelletterie, guanti, calze, trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti;
- valigerie, borse e articoli da viaggio, ombrellerie;
- corderie e affini;
- commercianti in lane e materassi, tappeti, xxxxxx, tende;
- profumerie, bigiotterie e affini;
- articoli casalinghi, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie, cornici, chincaglierie, specchi e cristalli;
- articoli per regalo; giocattoli e oggettistica di ogni tipologia, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; oggetti e prodotti tipici e/o per turisti; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per fumatori;
- oreficerie e gioiellerie, metalli e pietre preziose naturali o sintetici, perle; argenterie; articoli di orologeria; bigiotteria e accessori;
- librai, incluse le rivendite di libri usati o di scambio e le librerie delle case editrici; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
- cartolai, grossisti di cartoleria e cancelleria o dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria, da disegno, commercianti di carta da macero;
- ferramenta e coltellinerie; ferro e acciaio, metalli non ferrosi, rottami, macchine in genere; articoli di ferro e metalli;
- lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
- articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
- rivenditori di edizioni musicali;
- strumenti musicali;
- francobolli per collezione;
- mobili, mobili e macchine per ufficio;
- tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
- vaccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi;
- lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
- pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria varia, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
- armi e munizioni;
- ottica e fotografia;
- materiale chirurgico e sanitario;
- apparecchi scientifici; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.);
- autoveicoli, concessionari e commissionari di vendita, importatori ivi compreso il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e riparazioni; cicli e motocicli, ivi compreso l'esercizio del posteggio o noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e riparazioni; parti di ricambio e accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione carburante; aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione; carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
- imprese di riscaldamento;
- laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi grès e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; isolante, materiali da pavimentazione, da rivestimento, impermeabilizzante (mattonelle, marmette, maioliche, piastrelle di cemento e di grès); altri materiali da costruzione;
- prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico - farmaceutici;
- legnami e affini, xxxxxxx, xxxxxxx, saggine, ecc.;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l'agricoltura quali fertilizzanti, insetticidi, anticrittogamici, materiale enologico; sementi da prato, da giardino, da orto, da cereali, mangimi e pannelli, piante non ornamentali, macchine e attrezzi agricoli ovvero ogni altro prodotto di uso agricolo;
- pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche;
- macchine per cucire;
- commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto C).
D) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero:
- agenti e rappresentanti di commercio;
- commissionari;
- mediatori pubblici e privati;
- compagnie di importazione, di esportazione e case per il commercio internazionale, compreso le importazioni ed esportazioni di merci promiscue;
- commercio di autoveicoli, motoveicoli, natanti, imbarcazioni e velivoli di qualsiasi tipologia, alimentazione e cilindrata, anche usati, ivi comprese annesse officine di assistenza, noleggio di veicoli e soccorso stradale;
- imprese portuali di controllo e gestione di porti privati, compreso il rimessaggio e trasporto natanti con qualsiasi mezzo;
- fornitori di enti pubblici e privati, comprese i fornitori carcerari, i fornitori di bordo, le imprese di casermaggio, altro;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili, esclusi quelli costituiti da industriali all'interno e al servizio delle proprie aziende;
- agenti di commercio preposti da Case commerciali e/o da Società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori.
E) Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone:
- agenzie di ricerca e selezione del personale;
- agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
- agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
- agenzie di intermediazione;
- servizi di informatica, telematica, robotica;
- servizi di revisione contabile, auditing;
- imprese di leasing;
- recupero crediti e factoring;
- consulenza e direzione e Organizzazione aziendale;
- servizi di gestione e amministrazione del personale;
- servizi di gestione fiscale e tributaria ed elaborazione dati;
- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale, ivi compreso il lavoro in somministrazione;
- agenzie di informazioni commerciali;
- ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinioni;
- servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
- servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
- servizi di progettazione industriale, engineering;
- società per lo sfruttamento commerciale dei brevetti, invenzioni e scoperte;
- controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
- aziende di pubblicità;
- concessionarie di pubblicità;
- promozione vendite;
- agenzie pubblicitarie;
- agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
- agenzie fotografiche, di casting cinematografici, di realizzazione di opere televisive e teatrali;
- società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
- uffici Residences, svolti anche sotto forma di B&B, per il personale addetto al riassetto camere;
- servizi alle imprese e alle organizzazioni, compresi i fondi interprofessionali;
- servizi fiduciari;
- società di carte di credito;
- uffici cambi extrabancari;
- attività di garanzia collettiva fidi;
- aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
- "buying office";
- agenzie brokeraggio;
- intermediazione merceologica;
- recupero e risanamento ambiente;
- altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
- agenzie di operazioni doganali;
- servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura;
- servizi di traduzioni e interpretariato;
- attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
- autoscuole;
- autorimesse e autoriparatori non artigianali;
- aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
- agenzie di servizi matrimoniali;
- agenzie investigative;
- vendita di multiproprietà;
- agenzie di scommesse;
- servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
- agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle XX.XX. firmatarie il presente c.c.n.l.;
- altri servizi alle persone, compresa l'assistenza domiciliare agli anziani e persone disabili, svolti anche da onlus e cooperative.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
N.d.R.: L'accordo 26 novembre 2014 prevede quanto segue:
"Le Parti concordano di modificare il "c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi" siglato in data 1° luglio 2013 come segue:
- nella sfera d'applicazione del c.c.n.l. deve essere eliminata la dicitura "svolti anche da onlus e cooperative" in riferimento agli altri servizi alle persone, compresa l'assistenza domiciliare agli anziani e persone disabili.".
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
"Validità e sfera di applicazione del contratto"
Le parti concordano di modificare il 1° comma come segue:
"1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle parti firmatarie, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, ove non diversamente regolato, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile e condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai Fondi interprofessionali ed a tutti gli altri strumenti che il presente c.c.n.l. ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
Le tutele offerte dalla bilateralità, producendo efficacia diretta sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra le aziende e ciascuno dei propri dipendenti, devono essere ricondotte alla parte economica-normativa del contratto collettivo. Pertanto, i datori di lavoro applicanti il presente c.c.n.l. che non aderiscono all'E.BI.TE.N., dovranno necessariamente garantire ai propri dipendenti prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.".
Le parti concordano di sostituire il comma 3 come segue:
"3. L'inquadramento settoriale delle aziende ed il relativo campo di applicazione sono così definiti.
A) Alimentazione
Commercio al dettaglio
- Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio di frutta e verdura fresca, preparata e conservata;
- Commercio di carni e prodotti a base di carne;
- Commercio di pesci, crostacei e molluschi, altri prodotti ittici e prodotti derivati;
- Commercio di pane, torte, dolciumi e confetteria - inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori di panificazione o di pasticceria in una sede diversa da quella della produzione -;
- Commercio di bevande - da non consumarsi sul posto -, alcoliche e non alcoliche;
- Commercio di latte e di prodotti lattiero-caseari;
- Commercio di caffè torrefatto;
- Commercio di prodotti macrobiotici e dietetici;
- Commercio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati (es uova, oli e grassi alimentari, salumerie ecc.);
Commercio al dettaglio ambulante
- Commercio di prodotti ortofrutticoli;
- Commercio di prodotti ittici;
- Commercio di carne;
- Commercio di altri prodotti alimentari e bevande; Commercio all'ingrosso
- Commercio di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi);
- Commercio di xxxxxx e ortaggi freschi e conservati;
- Commercio di carne fresca, congelata e surgelata;
- Commercio di prodotti di salumeria;
- Commercio di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale;
- Commercio di bevande alcoliche e non alcoliche;
- Commercio di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno, gelati, tè, cacao e spezie, inclusi surrogati, camomilla e altri prodotti per la preparazione di infusi;
- Commercio di prodotti della pesca freschi, congelati, surgelati, conservati e secchi;
- Commercio di pasti e piatti pronti;
- Commercio di altri prodotti alimentari, inclusi prodotti dietetici e omogeneizzati, alimenti per animali da compagnia ecc.;
- Commercio non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco.
B) Fiori, piante e affini Commercio al dettaglio
- Erboristerie;
- Commercio di fiori e piante, incluso il commercio di semi e fertilizzanti; Commercio al dettaglio ambulante
- Commercio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; Commercio all'ingrosso
- Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico;
- Commercio all'ingrosso di piante officinali, semi oleosi, patate da semina.
C) Merci d'uso e affini Commercio al dettaglio
- Grandi magazzini;
- Commercio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
- Commercio di generi di monopolio (tabaccherie);
- Commercio di carburante per autotrazione;
- Commercio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati;
- Commercio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia, di apparecchi audio e video, elettrodomestici in esercizi specializzati;
- Commercio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa, filati per maglieria e merceria;
- Commercio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico (es. ferramenta, articoli per "fai da te", apparecchi e materiali antinfortunistici ecc.);
- Commercio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle;
- Commercio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, compresi animali da cortile e prodotti per uso vinicolo; macchine e attrezzature per il giardinaggio;
- Commercio di tappeti, tende e tendine;
- Commercio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum);
- Commercio di mobili per la casa, utensili per la casa, cristallerie e vasellame e articoli per l'illuminazione;
- Commercio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico;
- Commercio di sistemi di sicurezza;
- Commercio di strumenti musicali e spartiti e di altri articoli diversi per uso domestico (es. articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica);
- Commercio di libri nuovi in esercizi specializzati, di giornali, riviste e periodici;
- Commercio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- Commercio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
- Commercio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
- Commercio di natanti e accessori;
- Commercio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici);
- Commercio di confezioni per adulti, per bambini e neonati;
- Commercio di biancheria personale, maglieria, camicie;
- Commercio di pellicce e di abbigliamento in pelle, articoli di pelletteria e da viaggio;
- Commercio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
- Commercio di calzature e accessori;
- Farmacie;
- Commercio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, incluse le parafarmacie;
- Commercio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Commercio di piccoli animali domestici compresi alimenti per animali da compagnia;
- Commercio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
- Commercio di mobili per ufficio;
- Commercio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio di oggetti d'arte (incluse gallerie d'arte), di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria;
- Commercio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio di armi e munizioni, articoli militari;
- Commercio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli di carta e cartone);
- Commercio di articoli funerari e cimiteriali;
- Commercio di articoli per adulti (sexy shop);
- Commercio di altri prodotti non alimentari;
- Commercio di articoli di seconda mano (libri, mobili e oggetti di antiquariato, indumenti e altri oggetti usati, case d'asta);
Commercio al dettaglio ambulante
- Commercio di tessuti, articoli tessuti per la casa, articoli di abbigliamento;
- Commercio di calzature e pelletteria;
- Commercio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio;
- Commercio di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso;
- Commercio di chincaglieria e bigiotteria;
- Commercio di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico;
- Commercio di altri prodotti (tappeti e scendiletto, libri, giochi e giocattoli, registrazioni musicali e video, articoli usati);
Commercio all'ingrosso
- Commercio di animali vivi;
- Commercio di cuoio, xxxxx xxxxxx e lavorate anche per pellicceria;
- Commercio di tessuti, articoli di merceria, filati e passamaneria, biancheria per la casa, spaghi, cordami, sacchi e tele di juta;
- Commercio di abbigliamento, incluso quello sportivo; di accessori per abbigliamento (es. cravatte, guanti ecc.) e di ombrelli;
- Commercio di camicie, biancheria intima, maglieria e simili;
- Commercio di calzature e accessori;
- Commercio di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video, di supporti registrati, audio, video (CD, DVD ecc.), articoli per fotografia, cinematografia e ottica;
- Commercio di articoli di ceramica e porcellana, di vetro (vetreria e cristalleria) e di prodotti per la pulizia, inclusi prodotti per la pulizia per uso industriale e professionale;
- Commercio di profumi e cosmetici;
- Commercio di prodotti farmaceutici (medicinali, prodotti botanici per uso farmaceutico e articoli medicali ed ortopedici);
- Commercio di mobili per la casa e d'antiquariato, tappeti e articoli per l'illuminazione, compresi i sistemi di allarme;
- Commercio di orologi e gioielleria;
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- Commercio di libri, riviste e giornali;
- Commercio di giochi e giocattoli, inclusi articoli per puericultura;
- Commercio di articoli sportivi (incluse biciclette);
- Commercio di articoli in pelle e articoli da viaggio in qualsiasi materiale;
- Commercio di vari prodotti di consumo non alimentare (es. strumenti musicali, articoli funerari, apparecchi domestici non elettrici ecc.);
- Commercio di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software;
- Commercio di apparecchiature elettriche per telecomunicazioni e componenti elettronici;
- Commercio di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi trattori;
- Commercio di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili);
- Commercio di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile;
- Commercio di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria;
- Commercio di mobili per ufficio e negozi;
- Commercio di altre macchine e attrezzature per ufficio;
- Commercio di imbarcazioni da diporto, di altri mezzi ed attrezzature di trasporto;
- Commercio di materiale elettrico per impianti di uso industriale;
- Commercio di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici;
- Commercio di strumenti e attrezzature misurazione per uso scientifico e per uso non scientifico;
- Commercio di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi, di articoli antincendio e antinfortunistici e di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione;
- Commercio di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
- Commercio di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e non ferrosi e prodotti semilavorati;
- Commercio di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;
- Commercio di moquette e linoleum, di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari), di infissi e altri materiali da costruzione;
- Commercio di vetro piano, carta da parati, colori e vernici, apparecchi in ferro ed altri metalli;
- Commercio di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento;
- Commercio di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura e per l'industria;
- Commercio di fibre tessili grezze e semilavorate, gomma grezza, materie plastiche in forme primarie e semilavorati, imballaggi e altri prodotti intermedi;
- Commercio di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici, di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni ecc.); di sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami);
- Commercio non specializzato di merci varie;
- Commercio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet, per televisione, per corrispondenza, radio o telefono;
- Commercio di prodotti vari mediante dimostratore o incaricato alla vendita (porta a porta);
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
D) Autoveicoli e motocicli
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture, di autoveicoli leggeri, e di altri autoveicoli nuovi e di seconda mano;
- Riparazioni meccaniche di autoveicoli;
- Riparazione di carrozzerie di autoveicoli;
- Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (officine di elettrauto);
- Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli;
- Lavaggio auto;
- Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli (es. montaggio ganci per traino ecc.);
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli;
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori e relative parti ed accessori;
- Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici).
E) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
- Agenti, rappresentanti e intermediari del commercio;
- Noleggio di autoveicoli, di beni per uso personale e per la casa, di attrezzature sportive e ricreative, di videocassette e dischi e di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative);
- Noleggio di macchine e attrezzature agricole, di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, per ufficio (inclusi i computer) e noleggio di altre macchine e attrezzature;
- Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale e aereo e di altri mezzi di trasporto terrestri;
- Commissionari;
- Mediatori pubblici e privati;
- Compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale, comprese le importazioni ed esportazioni di merci promiscue;
- Imprese portuali di controllo e gestione di porti privati, compreso il rimessaggio ed il trasporto di natanti con qualsiasi mezzo;
- Fornitori di enti pubblici e privati, compresi i fornitori carcerari, i fornitori di bordo, le imprese di casermaggio ed altro;
- Stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili;
- Agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore di prodotti petroliferi ed accessori;
- Aziende importatrici ed esportatrici di prodotti ortofrutticoli.
F) Servizi alle imprese/alle Organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
Facchinaggio (indipendente dal trasporto) - es. attività di manovalanza o di facchinaggio consistente nello spostamento di materiale di qualsiasi natura, all'interno di stabilimento o uffici, per magazzinaggio, archiviazione, ristrutturazione ecc., - anche mediante utilizzo di mezzi meccanici;
- Agenzie di stampa;
- Servizi di informazione;
- Servizi di leasing;
- Servizi dei consorzi di garanzia collettiva fidi;
- Società di carte di credito;
- Uffici cambi extrabancari;
- Servizi fiduciari e finanziari;
- Servizi di intermediazione mobiliare e immobiliare; vendita di multiproprietà;
- Servizi di factoring;
- Società di controllo, revisione contabile e certificazione di bilanci;
- Agenzie pubblicitarie;
- Attività di consulenza gestionale;
- Servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione;
- Servizi di traduzione e interpretariato;
- Servizi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro;
- Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento del personale;
- Agenzie di somministrazione;
- Servizi di investigazione privata;
- Servizi di vigilanza privata e connessi ai sistemi di vigilanza;
- Servizi di cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole), se attività non agricola;
- Servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature;
- Magazzini di custodia e deposito per conto terzi; Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- Gestione di parcheggi e autorimesse;
- Attività di traino e soccorso stradale e altre attività connesse ai trasporti terrestri;
- Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- Intermediari dei trasporti;
- Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
- Ristorazione con somministrazione;
- Catering per eventi, banqueting;
- Bar e altri esercizi simili senza cucina;
- Servizi di hosting, elaborazione dei dati e simili, nonché la gestione di motori di ricerca e altri portali Internet;
- Erogazione di servizi di accesso ad Internet (ISP);
- Erogazione di servizi di accesso telefonico o di accesso ad Internet in strutture aperte al pubblico (Phone Center e Internet Point);
- Rivendita di servizi di telecomunicazione;
- Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
- Fornitura di servizi di gestione ed utilizzo on-site dei sistemi informatici dei clienti e/o di strutture di elaborazione dei dati, inclusi i servizi di assistenza relativi alle attività svolte;
- Installazione (configurazione) di personal computer e unità periferiche;
- Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica;
- Fornitura a terzi, in qualsiasi modalità, di dati provenienti da banche dati;
- Attività di hosting specializzato;
- Gestione di siti web;
- Servizi di trasferimento di denaro (money transfer);
- Servizi amministrativi connessi all'assicurazione;
- Pubbliche relazioni e comunicazione;
- Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale;
- Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;
- Attività di riprese fotografiche, casting cinematografico, realizzazione di opere televisive e teatrali;
- Agenzie di distribuzione e consegna materiale pubblicitario;
- Agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- Servizi di progettazione industriale, engineering;
- Agenti mandatari SIAE;
- Attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica;
- Servizi veterinari;
- Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;
- Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio;
- Servizi di vigilanza privata;
- Servizi integrati di gestione agli edifici;
- Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- Attività di sterilizzazione di attrezzature medico-sanitarie;
- Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali;
- Servizi di disinfestazione;
- Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio e altre attività di pulizia;
- Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- Servizi integrati di gestione agli edifici;
- Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio;
- Gestione di uffici temporanei, uffici residence;
- Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio;
- Attività dei call center;
- Organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali fiere, congressi, conferenze e meeting;
- Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali;
- Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi di generi alimentari e non;
- Imprese di gestione esattoriale;
- Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;
- Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche;
- Richiesta certificati e disbrigo pratiche;
- Servizi di stenotipia;
- Altri servizi di sostegno alle imprese (volantinaggio, lettura contatori, emissione buoni pasto, affissione manifesti ecc.);
- Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali;
- Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali;
- Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman;
- Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;
- Richiesta certificati e disbrigo pratiche, incluse le agenzie di pratiche auto e infortunistica stradale;
- Corsi sportivi e ricreativi;
- Servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature;
- Servizi per la persona quali sgombero cantine, garage, solai, agenzie matrimoniali, organizzazione di feste e matrimoni ecc.;
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse;
- Attività di organizzazioni associative;
- Concessionari per la gestione di sale gioco per il Bingo;
- Agenzie ippiche, Sale da corsa e società di scommesse in genere che effettuano sia la raccolta di scommesse che altre attività (es. somministrazione di alimenti e bevande);
- Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili;
- Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini;
- Agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promosse dalle XX.XX. firmatarie il presente c.c.n.l.;
- Servizi alle imprese e alle organizzazioni, compresi i fondi interprofessionali;
- Attività relative al controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi;
- Società per lo sfruttamento commerciale dei brevetti, invenzioni e scoperte;
- Servizi di ricerca e consulenza metereologica;
- Altri servizi alle persone, compresa l'assistenza domiciliare agli anziani e persone disabili". Sezione prima
SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
Titolo I
DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
Art. 1
(Livello nazionale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, SISTEMA COMMERCIO IMPRESA e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, "franchising", appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984, con la legge n. 125/1991 e con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs. n. 198/2006;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 1
(Livello nazionale)
Le parti concordano di modificare il comma 3, lettera a), dell'articolo 1 come segue:
"a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984, con la legge 10 aprile 1991, n. 125, con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con il X.Xxx. 26 marzo 2001, n. 151 e con il D.Lgs. n. 80/2015;".
Art. 2
(Livello territoriale)
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto
- articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/1998, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 2
(Livello territoriale)
Le parti concordano che al comma 1 dell'articolo 2 laddove riportato "le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali" debba intendersi "le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali espressione delle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie".
Le parti concordano che al comma 2 dell'articolo 2 laddove riportato "decreto legislativo n. 114/1998" debba intendersi "decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.".
Art. 3
(Livello aziendale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione, responsabilità sociale delle imprese.
Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione, riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una delle parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità di cui al 1° comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni sindacali e/o R.S.A., informazioni, orientate alla consultazione tra le parti, così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 3
(Livello aziendale)
Le parti concordano che al comma 7 dell'articolo 3 laddove riportato "X.Xxx. n. 25/2007" debba intendersi "decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25".
Titolo II CONTRATTAZIONE
Capo I
LIVELLO NAZIONALE
Art. 4
(Procedure per il rinnovo)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il c.c.n.l. avrà durata triennale.
La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo.
Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità sopra indicate, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale".
In occasione di ogni rinnovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 4
(Procedure per il rinnovo)
Le parti concordano di sostituire il comma 6 dell'articolo 4 come segue:
"6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 6 (sei) mesi dalla scadenza del presente c.c.n.l., sarà erogata un'indennità pari al 50% del tasso di inflazione applicato al minimo tabellare.".
Le parti concordano di aggiungere all'articolo 4 il seguente comma 7:
"7. Essendo l'indennità di vacanza contrattuale un elemento provvisorio della retribuzione, la stessa cesserà di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l.".
Capo II
SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Art. 5 (Premessa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nell'ormai consolidata elasticità dei mercati, le parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente c.c.n.l.. e, allo scopo, le parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibile.
A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei lavoratori firmatarie del presente contratto s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d'intese aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti "atipici", contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e
sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, tra fonti collettive dello stesso livello e secondo il criterio della successione temporale possa, fatti salvi i diritti quesiti dei lavoratori, portare anche a deroghe peggiorative rispetto a particolari istituti definiti dal presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 26 novembre 2014 prevede quanto segue:
T. Secondo livello di contrattazione
Le parti concordano di integrare l'art. 5 (Premessa) inserendo al 1° comma la seguente previsione:
"Le parti concordano di prevedere che la contrattazione di II livello può essere alternativamente di tipo territoriale, aziendale ed anche di filiera o particolari contesti individuati concordemente dalle parti sociali.".
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 5
(Premessa)
Le parti concordano che al comma 3 dell'articolo 5 laddove riportato "le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei lavoratori firmatarie" debba intendersi "le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei lavoratori espressione delle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie".
Art. 6 (Contenuti)
Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello.
Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello.
Gli accordi di tale livello hanno durata triennale.
Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. territoriale, e/o aziendale di cui al Capo III del presente titolo, possono definire intese volte a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali di lavoro di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale.
La legge impone, ai fini dell'efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono.
In base all'art. 8, comma 1, D.L. n. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzate:
- alla maggiore occupazione;
- alla qualità dei contratti di lavoro;
- all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;
- all'emersione del lavoro irregolare;
- agli incrementi di competitività e di salario;
- alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali;
- agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano:
- gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie;
- le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale;
- i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile;
- il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- la disciplina dell'orario di lavoro;
- le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro.
Tali intese, invece, non possono disciplinare gli aspetti inerenti:
- al licenziamento discriminatorio;
- al licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio;
- all'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro e fino a 1 anno di età del bambino;
- al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 6
(Contenuti)
Le parti concordano di sostituire l'articolo 6 come segue:
"1. La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dalla legge e dal presente c.c.n.l., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
2. Ad essa è demandata la disciplina delle seguenti materie specificatamente individuate:
a) forme di flessibilità, orari plurisettimanali e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
b) eventuale riduzione dell'orario di lavoro (ROL);
c) determinazione dell'elemento economico "Premio produzione". Detto elemento sarà concordato tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nell'azienda tramite le risultanze di indicatori aziendali. Determinazione degli elementi economici "Premio presenza" con la finalità di disincentivare qualsiasi forma di assenteismo e aumentare il livello di partecipazione e produttività dei lavoratori e "Indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto";
d) qualifiche o livelli esistenti in azienda correlati a mansioni non ricomprese nella classificazione del presente contratto;
e) ammissibilità e modalità di pagamento delle mensilità supplementari tramite rateizzazione;
f) deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale
istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;
g) ampliamento della banca ore e gestione della stessa;
h) determinazione dei turni feriali;
i) eventuale ricorso a collaborazioni coordinate e continuative o a stages;
j) attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da realizzarsi per il tramite del Fondo Formazienda;
k) possibilità di stabilire diverse percentuali per il ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato e a tempo indeterminato;
I) possibilità di prevedere una diversa articolazione e percentuale di ricorso al lavoro supplementare per i lavoratori part-time;
m) possibilità di rimodulare il periodo di prova, il periodo di preavviso ed il periodo di conservazione del posto in caso di malattia e infortunio;
n) possibilità di derogare alla durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato;
o) possibilità di stabilire percentuali diverse dei lavoratori da assumere con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in funzione di parametri quali l'area geografica, il comparto di appartenenza, i tassi di occupazione, la dimensione aziendale;
p) possibilità di prevedere specifiche ipotesi di modifica della vacanza contrattuale minima tra la stipula di un contratto a tempo determinato e l'altro (c.d. stop & go);
q) in ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il terziario, disciplina di specifiche ipotesi per l'applicazione del diritto di precedenza;
r) possibilità di individuare le ipotesi in cui sia prevista, per il contratto di lavoro intermittente, l'indennità di disponibilità e determinarne, contestualmente, l'importo che non deve, comunque, essere inferiore a quello fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
s) possibilità di modificare il piano formativo individuale dell'apprendista anche in modo difforme rispetto a quanto previsto dal presente c.c.n.l.;
t) possibilità di determinare ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore, purché nell'ambito della medesima categoria legale;
u) impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
v) possibilità di definizione di sistemi di welfare integrativi (es. asili nido ecc.);
w) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello, anche aziendale, dal presente c.c.n.l., mediante specifiche clausole di rinvio o che siano autorizzate dalle parti mediante la sigla in assistenza.
3. Per quanto attiene gli istituti che possono dar luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa si fa riferimento a quanto previsto dalle normative di legge e dalle relative circolari esplicative nonché agli accordi interconfederali in materia. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati istituti contrattuali che, nel rispetto delle condizioni poste dalla normativa vigente, possono dar luogo agli incrementi di cui sopra: il lavoro straordinario, il lavoro supplementare, i compensi per clausole elastiche, il lavoro notturno, a turno o festivo, le ore di ROL, la banca ore ed ex festività non fruite.".
Art. 7
(Criteri guida)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto:
- la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro;
- le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;
Le erogazioni economiche di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti.
Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminate e non utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente c.c.n.l. e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA.
Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, fino a 15 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione territoriale contenute nel presente capo.
Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la contrattazione territoriale.
Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nell'ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l'accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l'azienda ha la propria sede legale.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 7
(Criteri guida)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 7.
Art. 8
(Contrattazione territoriale: modalità di presentazione della piattaforma)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.
In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.
Le piattaforme saranno presentate dalle Organizzazioni sindacali territoriali, alle Associazioni imprenditoriali di pari livello, nonché alle Organizzazioni sindacali nazionali della FESICA- CONFSAL,CONFALS-FISALS e a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 8
(Contrattazione territoriale: modalità di presentazione della piattaforma)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 8.
Art. 9
(Modalità di verifica)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presente capo si potrà procedere ad apposita segnalazione a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo di rinnovo, che procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi definite.
L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.
In caso di controversia si potrà procedere al ricorso in sede di conciliazione tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori stipulanti il c.c.n.l., prima in sede regionale e poi a livello nazionale presso la Commissione paritetica nazionale prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sulla procedibilità.
Le parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livello, sia territoriale che aziendale, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dal c.c.n.l., SISTEMA COMMERCIO IMPRESA o le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo potranno procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sull'applicabilità.
Qualora le potenziali controversie non trovino soluzione le stesse parti devono adire il collegio di arbitrato previsto all'art. 38 del presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 9
(Modalità di verifica)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 9.
Capo III
LIVELLO AZIENDALE
Art. 10 (Materie)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, salvo quanto diversamente previsto per ciascun articolo del presente contratto o dalla legge, la contrattazione di secondo livello aziendale è ammessa sulle seguenti materie espressamente individuate:
- forme di flessibilità e orari plurisettimanali;
- qualifiche o livelli esistenti in Azienda correlati a mansioni non ricomprese nella classificazione del presente contratto;
- costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale bilaterale per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione, l'apprendistato, nonché tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;
- casi d'ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratei mensili;
- possibilità di versare mensilmente la quattordicesima mensilità sotto forma di "premi produzione";
- adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
- deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;
- ampliamento della banca ore e gestione della stessa;
- determinazione dei turni feriali;
- modi d'applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
- eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative od a progetto o di stages;
- attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite del Fondo Formazienda, conformemente ai programmi redatti anche dagli EBITEN regionali competenti per territorio;
- durata e modi di svolgimento della formazione nell'Apprendistato, anche riguardo all'estensione di eventuali premi di produttività o incentivanti;
- casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;
- definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro;
- organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l., per la disamina ed approvazione dei contratti di inserimento o altri contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
- impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
- eventuali ulteriori materie demandate alla contrattazione di secondo livello dalla legge o dal c.c.n.l.
Le intese in deroga stipulate a livello aziendale, di cui all'art. 6, avranno efficacia vincolante per tutti i lavoratori purché sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario dalle XX.XX. dei lavoratori sul piano territoriale e nazionale firmatarie il presente c.c.n.l. e le loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FESICA-CONFSAL, CONFSAL-FISALS e a SISTEMA COMMERCIO
IMPRESA o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale aderente a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 10
(Materie)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 10.
Titolo III
STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI
Premessa
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il sistema della bilateralità del terziario è un sistema ormai evoluto, tuttavia è un sistema formatosi per stratificazioni succedute nel tempo, che hanno portato a costituire in diversi momenti e contesti sia normativi che contrattuali, l'Ente bilaterale nazionale del terziario EBITEN, il fondo FORMAZIENDA dedicato alla formazione continua e gli EBITEN regionali competenti per territorio.
Anche a fronte delle recenti novità legislative, si ravvisa l'esigenza di rivedere ruoli e compiti al fine di rendere maggiormente efficace e funzionale, anche nella percezione dei destinatari (aziende e dipendenti), la gestione delle prestazioni in capo ai diversi soggetti che compongono la bilateralità del settore.
Oggi si pone la questione di una riforma organica e coordinata del sistema che si orienti secondo alcune fondamentali linee direttrici:
1) specializzare e razionalizzare il sistema della bilateralità, concentrando gli sforzi verso gli obiettivi prioritari, ottimizzando la gestione;
2) eliminare le attività non caratteristiche e improprie e le duplicazioni. "Governance"
Sulla base della premessa le parti individuano i seguenti ruoli e compiti:
A) Ruolo delle parti sociali:
- definizione indirizzi strategici e gestionali per la bilateralità;
- verifica della conformità dell'attività degli Organi degli enti e fondi della bilateralità agli indirizzi strategici definiti;
- definizione delle regole per le nomine degli Organi;
B) Compiti degli Organi:
- attuazione degli indirizzi definiti dalle parti sociali nell'ambito del confronto permanente sulla bilateralità;
- rendicontazione "politica" alle parti socie dell'attività svolta in relazione agli obiettivi definiti;
- azioni per favorire lo sviluppo della bilateralità prevedendo un coordinamento delle attività svolte nei confronti delle Istituzioni.
C) Ruolo dell'Ente bilaterale nazionale del terziario, in sigla EBITEN, e degli Enti bilaterali territoriali
L'EBITEN realizza le attività proprie che a livello nazionale possono contribuire a valorizzare e finalizzare un sistema articolato sul territorio:
- l'EBITEN si interfaccia con gli EBITEN regionali competenti per territorio al fine di monitorare l'attuazione dei compiti e delle attività come previsti negli Statuti e come regolamentati dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'EBITEN assicurerà l'attività iniziale di supporto agli EBITEN regionali competenti per territorio per l'adeguamento di Statuti e regolamenti alla presente regolamentazione;
- l'EBITEN dovrà predisporre annualmente una relazione, per le parti sociali, che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio per le parti socie, sulla regolarità contributiva.
D) Criteri di funzionamento - Regole generali
Le regole di funzionamento generali andranno previste negli Statuti e sviluppate nei regolamenti dei diversi enti, con lo scopo di diffondere standard di qualità originati da buone prassi e assicurare criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.
E) Criteri di selezione e professionalità - Gestione risorse umane Si introducono requisiti diversi a seconda dei livelli di riferimento:
- componenti degli Organi esecutivi gestionali:
- requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), X.Xxx. n. 276/2003;
- requisiti minimi di professionalità (esclusi Organi assembleari): aver maturato esperienze professionali coerenti anche in Organizzazioni sindacali e datoriali per almeno 24 mesi;
- posizioni direttive di struttura (Direttori e, se previsti, Vicedirettori):
- necessità di titoli o esperienze professionali coerenti con l'attività del fondo/ente, maturate in ruoli di responsabilità per almeno 5 anni;
- personale di struttura:
- necessità di titoli di studio e/o esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti;
- posizioni organizzative:
- previsione di funzionigramma da presentare in occasione della relazione annuale al bilancio alle parti socie al livello corrispondente che individuano e confermano i fabbisogni di risorse umane e gli eventuali cambiamenti organizzativi, che si rendano necessari nel funzionamento del Fondo.
Negli Statuti ai vari livelli va prevista la sostituzione automatica di chi decade dagli Organi a qualsiasi titolo o in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui ai commi precedenti.
F) Consulenze e incarichi esterni
Gli enti adottano criteri di selezione omogenei, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni, delle società di servizi, degli incarichi di consulenza, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi e alla tipologia di servizi resi.
Per le prestazioni di servizi, gli enti dovranno adottare una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte tese a garantire la massima segretezza.
Nella valutazione delle offerte non dovrà essere necessariamente seguito il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell'offerta maggiormente vantaggiosa.
G) Compiti
I compiti degli enti e dei fondi bilaterali sono esclusivamente quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale nel rispetto delle leggi. Qualora un ente/fondo intenda introdurre innovazioni che intervengono sulle finalità degli enti, quali l'introduzione di nuove prestazioni o la modifica di quelle esistenti, gli Organi ne danno preventiva comunicazione alle parti sociali per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite.
H) Ottimizzazione delle gestioni
I fondi adottano sistemi di "benchmarking" rispetto a soggetti che svolgono attività analoghe sul mercato di riferimento.
Gli Enti bilaterali prevedono forme di confronto comparativo dei parametri costi/benefici con riferimento a soggetti che erogano prestazioni analoghe a quelle gestite dagli enti medesimi.
Per gli enti e i fondi nazionali le informazioni sugli esiti del "benchmarking" vengono presentate in sede di relazione al bilancio.
Gli Enti territoriali dovranno prevedere forme di periodicità di informazione all'Organismo direttivo almeno una volta l'anno.
Gli enti ed i fondi nazionali presenteranno il piano biennale o triennale delle attività.
I) Risorse e bilanci - Pubblicità e trasparenza
L'attività degli enti e dei fondi dovrà essere improntata alla massima efficacia, impegnando le risorse disponibili prevalentemente per il finanziamento delle prestazioni previste, secondo i seguenti criteri:
- adozione, in tutti i bilanci, di usuali criteri di contabilità analitica;
- evidenza delle voci in entrata e in uscita;
- evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli Organi, nel rispetto delle normative fiscali e contributive.
Viene predisposta a cura degli Organi, in concomitanza con la redazione del bilancio consuntivo e del budget previsionale, una relazione annuale sull'andamento della gestione, anche rispetto agli obiettivi, e sull'andamento dell'attività in corso anche con riferimento alla quantità e qualità delle prestazioni rese, nonché alle verifiche effettuate periodicamente sulla soddisfazione misurata presso gli iscritti (dipendenti e aziende) rispetto ai vantaggi concreti e percepiti e al rispetto dei "benchmark" di riferimento.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Le parti concordano di eliminare il paragrafo denominato "Governance".
Art. 11
(Strumenti nazionali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa, concordano sull'opportunità di istituire all'interno dell'EBITEN:
1) la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale;
2) la Commissione permanente per le pari opportunità;
3) l'Osservatorio nazionale;
4) la Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione.
La Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale; Commissione permanente per le pari opportunità; l'Osservatorio nazionale, la Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione, sono composte pariteticamente nella seguente misura:
- il Presidente dell'EBITEN o persona da lui delegata;
- da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza di SISTEMA COMMERCIO IMPRESA, Confederazione datoriale componente l'EBITEN;
- da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza delle XX.XX. dei lavoratori componenti l'EBITEN, CONFSAL, FESICA-CONFSAL e CONFSAL-FISALS.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 11
(Strumenti nazionali)
Le parti concordano sostituire il titolo dell'articolo 11 con (Commissione paritetica). Le parti, pertanto, concordano di sostituire il testo dell'articolo 11 come segue:
"1. Le parti concordano di avvalersi dell'operato dell'E.BI.TE.N. per le analisi, la verifica, il confronto e le proposte sui seguenti temi di rilevanza del settore ovvero:
- dialogo sociale europeo settoriale;
- evoluzione dei Comitati aziendali europei;
- responsabilità sociale nelle imprese e codici di condotta;
- diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
- società europea;
- coordinamento europeo delle politiche contrattuali;
- evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, mediante utilizzo dei dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
- evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
- interventi che facilitino il reinserimento e salvaguardino la professionalità delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
- aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.
2. In tale ambito, l'E.BI.TE.N.:
- predispone progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125/1991 e dai fondi comunitari preposti;
- favorisce interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
- analizza i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
- raccoglie ed analizza le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000 e diffondendo le buone pratiche;
- individua iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
3. L'E.BI.TE.N. svolgerà anche le seguenti funzioni in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali.".
Art. 12
(Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, tenuto conto dell'evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro.
In particolare qualora l'Unione europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore terziario, distribuzione e servizi, le parti si incontreranno al fine di valutare l'opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente all'emanazione della normativa di recepimento.
Le parti considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l'impatto dei processi che avvengono a livello europeo sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione, con particolare riferimento a:
1) dialogo sociale europeo settoriale;
2) evoluzione dei Comitati aziendali europei;
3) responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;
4) diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
5) Società europea;
6) coordinamento europeo delle politiche contrattuali.
A tal fine, le parti concordano di istituire la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esistente.
La Commissione, che si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti, avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere alle Organizzazioni stesse un parere in merito all'eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 12
(Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 12.
Art. 13
(Commissione permanente per le pari opportunità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Alla Commissione permanente per le pari opportunità di cui all'art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 13
(Commissione permanente per le pari opportunità)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 13.
Art. 14
(Osservatorio nazionale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'Osservatorio nazionale è lo strumento dell'EBITEN per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento;
f) svolge le funzioni previste dall'art. 61 (Contratti a tempo determinato) e dagli artt. da 42 a 60 (Apprendistato).
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 14
(Osservatorio nazionale)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 14.
Art. 15
(Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti concordano di avvalersi della "Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione", di seguito anche Commissione paritetica nazionale, costituita all'interno dell'EBITEN composta ed operante in conformità con il regolamento approvato dalle parti.
La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 16:
- esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese
quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto;
b) in apposita sottocommissione:
1) individua figure professionali, anche su segnalazione delle imprese che applicano il presente c.c.n.l., non previste nell'attuale classificazione o non sufficientemente declinate in competenze, conoscenze e abilità, in relazione a processi di innovazione tecnologica/ organizzativa di particolare rilevanza anche ai fini della certificazione e della validazione degli apprendimenti previsti nella "legge Fornero" (art. 4, comma 58 e 68 della legge n. 92/2012) e meglio delineati nel D.Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013;
La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.;
2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.
Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo;
3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale;
c) in aggiunta a tutto quanto summenzionato le parti sociali affidano a tale Commissione i seguenti compiti da definire secondo appositi regolamenti specifici:
- svolgere le attività di certificazione dei contratti e di conciliazione in materia di diritto del lavoro previste in capo alle commissioni istituite negli EBITEN regionali competenti per territorio agli artt. da 37 a 40 in via sussidiaria ove tali commissioni regionali non siano ancora state istituite;
- designare il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale - R.L.S.T. ex X.Xxx. n. 81/2008 e s.m.i. che svolgerà le proprie funzioni presso l'azienda/unità produttiva
aderente all'EBITEN e richiedente il servizio in base ai criteri previsti dall'"Accordo interconfederale nazionale sul Rappresentante dei lavoratori territoriale (R.L.S.T.) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48, D.Lgs. n. 81/2008)" siglato il 28 febbraio 2012 e dall'"Accordo interconfederale integrativo dell'accordo interconfederale sul Rappresentante dei lavoratori territoriale (R.L.S.T.) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48, D.Lgs. n. 81/2008) del 28 febbraio 2012" siglato il 3 aprile 2012 allegati al presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 15
(Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione)
Le parti concordano che alla lettera b), punto 1), comma 2, dell'articolo 15 laddove riportato "art. 4, comma 58 e 68 della legge n. 92/2012" debba intendersi "art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" e laddove riportato "X.Xxx. n. 13 del 16 gennaio 2013" debba intendersi "decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13".
Le parti concordano che la lettera c), del comma 2, dell'articolo 15, è da intendersi eliminata.
Art. 16
(Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione - Procedure)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 15, lett. a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate.
La segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la sede nazionale di Sistema commercio e impresa e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti a Sistema commercio e impresa tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede di Sistema commercio e impresa. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15
giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9), la parte, il cui diritto di Organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Per tutto quanto relativo all'art. 15, punto c) e al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 16
(Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione - Procedure)
Le parti concordano di sostituire al comma 7 dell'articolo 16 laddove previsto "alle quali incombe l'obbligo" con "sulle quali incombe l'obbligo". A parte tale modifica, il restante comma rimane invariato.
Le parti concordano che al comma 9 dell'articolo 16 laddove previsto "(nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9)" debba intendersi "(nazionale o di secondo livello)". A parte tale modifica, il restante comma rimane invariato.
Le parti concordano di eliminare l'ultimo comma dell'articolo 16. Titolo IV
BILATERALITA'
Art. 17 (Premessa)
Le parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Le parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico-normativo previsto nel presente c.c.n.l. e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.
Art. 18
(Ente bilaterale nazionale del terziario in sigla EBITEN)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'EBITEN, entro la capienza finanziaria disponibile, ha i seguenti scopi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
a) promuovere la costituzione degli Enti bilaterali competenti per territorio (regionale/provinciale) e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) verificare la coerenza degli Statuti e dei regolamenti degli Enti bilaterali competenti per territorio, dando i relativi visti di congruità;
c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
d) promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
e) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
f) istituire e gestire l'Osservatorio nazionale per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l'attività degli Osservatori competenti per territorio;
g) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro;
h) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/1991, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
i) ricevere dalle aziende e analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge n. 125/1991;
l) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli Enti bilaterali competenti per territorio affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
m) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo FORMAZIENDA;
n) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
o) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/1986 di riforma del CNEL;
p) ricevere la notizia della elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione;
q) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
r) promuovere l'attivazione di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;
s) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
t) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
u) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'EBITEN stesso e effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli Enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla contrattazione;
v) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'EBITEN.
All'EBITEN potranno essere anche richieste, entro la capienza finanziaria disponibile, attività aderenti alle seguenti funzioni:
- svolgere le attività di certificazione e conciliazione di cui agli artt. da 37 a 40 (Sezione III - composizione delle controversie) in funzione sussidiaria ove non siano ancora stati costituiti gli EBITEN regionali competenti per territorio;
- esame degli andamenti del mercato del lavoro in relazione alla occupazione femminile;
- esame delle problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività formative e/o lavori non tradizionalmente femminili;
- studio di interventi idonei a facilitare l'inserimento delle lavoratrici;
- promozioni di azioni positive ex legge n. 125/1991 e successive modifiche e integrazioni;
- esame delle richieste relative al riconoscimento delle prestazioni a sostegno della maternità;
- monitoraggio degli interventi contrattualmente previsti a sostegno della maternità;
- formulare proposte di modelli di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori dipendenti;
- elaborare materiali informativi e formativi idonei al lavoro nel settore terziario;
- elaborare proposte da formulare agli Enti istituzionali aventi per oggetto l'adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, alle specificità del settore, anche in relazione a quanto previsto per la documentazione sanitaria di cui all'articolo 12, comma 8 del presente contratto;
- esperire l'obbligo di collaborazione ex. art. 37, comma 12, X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- costituire al proprio interno commissioni paritetiche che attuino, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, studi relativi alla classificazione del personale, all'evoluzione della normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- designare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale in sigla R.L.S.T. secondo i criteri previsti dall'"Accordo interconfederale nazionale sul Rappresentante dei lavoratori territoriale (R.L.S.T.) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48, D.Lgs. n. 81/2008)" siglato il 28 febbraio 2012 e dall'"Accordo interconfederale integrativo dell'accordo interconfederale sul Rappresentante dei lavoratori territoriale (R.L.S.T.) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48, D.Lgs. n. 81/2008) del 28 febbraio 2012" siglato il 3 aprile 2012;
- promuovere e realizzare lo sviluppo di azioni formative e non inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- dà assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- trasmette al Comitato di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 81/2008 una relazione annuale sull'attività svolta;
- comunica all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli Organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
- svolge, in sinergia col Fondo FORMAZIENDA, ogni attività utile ai fini della certificazione delle competenze e della validazione degli apprendimenti previsti nella "legge Fornero" (art. 4, comma 58 e 68 della legge n. 92/2012) e meglio delineati nel D.Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013. A tal proposito tra i vari strumenti che l'EBITEN e il Fondo FORMAZIENDA hanno a disposizione per svolgere il nuovo ruolo di promotori della certificazione a cui sono stati chiamati, va annoverato il Libretto formativo. Istituito nell'ambito del percorso attuativo della legge Biagi con il decreto legislativo n. 276/2003, il Libretto formativo, il cui modello è stato approvato con decreto ministeriale del 12 ottobre 2005, è uno strumento pensato per registrare, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le competenze da essi comunque acquisite (con l'istruzione, la formazione, il lavoro, la vita quotidiana). Le parti sociali sottoscriventi il presente c.c.n.l. convengono nell'utilizzo del "Libretto formativo del cittadino" (allegato al presente c.c.n.l.) al fine di rilevare le reali competenze possedute dal lavoratore;
- svolge ogni qualsiasi altro compito successivamente definito dagli accordi collettivi.
L'EBITEN provvederà a formulare lo schema di regolamento per gli Enti bilaterali competenti per territorio.
N.d.R.: L'accordo 26 novembre 2014 prevede quanto segue:
X. Xxxxxxxxxx dell'operatività e della platea di beneficiari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità
Le parti concordano di recepire le disposizioni contenute nel "Protocollo d'intesa per l'estensione dell'operatività e della platea dei beneficiari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità" (Allegato C) siglato dalle parti sociali in data 15 luglio 2014 e gli atti conseguenti deliberati dagli Organi statutari dell'EBITEN.
S. Coordinamento
Le parti concordano di attribuire all'EBITEN le funzioni di coordinamento con riguardo alle integrazioni/modifiche da apportare ai testi dei contratti collettivi già sottoscritti nonché con riguardo al deposito degli stessi presso gli Enti competenti.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 18
(Ente bilaterale nazionale del terziario in sigla E.BI.TE.N)
Le parti concordano di modificare il comma 1 dell'articolo 18 come segue:
"1. L'E.BI.TE.N., entro la capienza finanziaria disponibile ha, oltre le funzioni previste all'articolo 11 e seguenti, i sotto riportati scopi (a titolo esemplificativo e non esaustivo):".
Le parti concordano di eliminare al comma 1 dell'articolo 18 la lettera f). Le parti concordano di eliminare al comma 1 dell'articolo 18, la lettera h).
Le parti concordano di sostituire la lettera o), comma 1, dell'articolo 18 come segue:
"o) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi".
Le parti concordano di eliminare al comma 1 dell'articolo 18 la lettera p).
Le parti concordano che al comma 2 dell'articolo 18 laddove riportato "All'E.BI.TE.N. potranno essere anche richieste" debba intendersi "Le parti sociali potranno richiedere all'E.BI.TE.N.".
Le parti concordano di eliminare al comma 2 dell'articolo 18 i seguenti alinea:
"- esame degli andamenti del mercato del lavoro in relazione all'occupazione femminile;
- studio di interventi idonei a facilitare l'inserimento delle lavoratrici;
- promozioni di azioni positive ex legge n. 125/1991 e successive modifiche e integrazioni.".
Le parti concordano che al comma 2 dell'articolo 18 laddove riportato "al Comitato di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 81/2008" debba intendersi "al Comitato di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 81/2008".
Le parti concordano di aggiungere al comma 2 dell'articolo 18 il trattino davanti a "promuovere e realizzare Io sviluppo di azioni formative e non inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro".
Le parti concordano che al comma 2 dell'articolo 18 laddove riportato "svolge in sinergia col Fondo FORMAZIENDA" debba intendersi "svolge, sentite le parti sociali, in sinergia col Fondo FORMAZIENDA" e laddove previsto "art. 4, comma 58 e 68 della legge n. 92/2012" debba intendersi "art. 4, commi 58 e 68, della legge n. 92/2012" e laddove riportato "D.Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013" deve intendersi "X.Xxx. n. 13/2013".
Art. 19
(Analisi di problemi settoriali da parte dell'EBITEN)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'EBITEN, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello territoriale o di singole categorie in merito all'individuazione di nuove figure professionali di II livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 19
(Analisi di problemi settoriali da parte dell'E.BI.TE.N.)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 19.
Art. 20
(EBITEN competenti per territorio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'EBITEN competente per territorio istituisce l'Osservatorio competente per territorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l'Osservatorio competente per territorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di apprendistato;
d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA- anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 114, 117, 119, 120 e 121; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 118.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14.
L'EBITEN competente per territorio, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti.
Svolge le funzioni:
a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142;
b) di istituire al proprio interno le Commissioni paritetiche di certificazione e conciliazione in conformità a quanto previsto dagli artt. da 37 a 40 del presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 20
(E.BI.TE.N. competenti per territorio)
Le parti concordano di sostituire l'articolo 20 come segue:
"1. L'E.BI.TE.N. si articola in sedi regionali e provinciali. Il funzionamento delle sedi territoriali nonché le attività e i servizi da esse posti in essere nei territori di competenza vengono disciplinati in apposito regolamento deliberato dal Comitato esecutivo dell'E.BI.TE.N.".
Art. 21
(Finanziamento dell'EBITEN)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il contributo da destinare in favore dell'EBITEN è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno atto che, nel computo degli aumenti del contratto, si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.
Dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., l'E.d.r. di cui al comma precedente sarà di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza.
Per aderire all'EBITEN, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare mensilmente la causale ENBI nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:
- nel campo "codice sede", il codice della sede INPS competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola INPS dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.
In alternativa a quanto sopra esposto il versamento può essere effettuato con cadenza mensile entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento attraverso bonifico bancario c/o:
Banca Popolare di Crema, xxx xxxx'Xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx (XX) IBAN: XX00X0000000000000000000000
Intestatario: ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO in sigla E.BI.TE.N, xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx (XX)
Causale: "Contributo per il finanziamento dell'EBITEN previsto dall'art. 8 dello Statuto vigente".
Il versamento del contributo deve essere effettuato con cadenza mensile entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Tale misura potrà essere periodicamente revisionata in funzione sia del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate, che in funzione dei costi di gestione effettivamente sostenuti.
Il venti per cento del gettito netto globale su base annuale è destinato direttamente al finanziamento dell'EBITEN. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - tra gli EBITEN competenti per territorio.
N.d.R.: L'accordo 26 novembre 2014 prevede quanto segue:
K. "Finanziamento dell'EBITEN"
Le parti concordano di modificare l'art. 21 (Finanziamento dell'EBITEN) del c.c.n.l. di cui al titolo del presente accordo interconfederale così come di seguito:
"In base a quanto previsto dall'"accordo interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" siglato in data 28 maggio 2014 il contributo dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti è stabilito nella misura dell'1% dell'ammontare della retribuzione lorda ed è così ripartito: 0,80% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore.
Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi.
Il versamento del contributo ha cadenza mensile e avviene tramite modello di pagamento unificato F24.
Per aderire all'EBITEN, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare mensilmente la causale ENBI nella Sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:
- nel campo "codice sede", il codice della Sede INPS competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiate azienda", la matricola INPS dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "mm/aaaa" non deve essere valorizzata.
In alternativa a quanto sopra esposto il versamento può essere effettuato con cadenza mensile entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento attraverso bonifico bancario c/o: Banca Popolare di Crema, xxx xxxx'Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx (XX) IBAN:
XX00X0000000000000000000000 - Intestatario: Ente bilaterale nazionale del terziario in sigla EBITEN, xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx (XX) - Causale: "Contributo per il finanziamento dell'EBITEN previsto dall'art. 8 dello Statuto vigente".
M. Contributi di assistenza contrattuale
Le parti concordano di abrogare l'art. 40 denominato "Contributi di assistenza contrattuale".
La quota per l'assistenza contrattuale necessaria per lo svolgimento di dette attività è ricompresa nel contributo di cui al precedente articolo 21 (Finanziamento dell'EBITEN).
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 21
(Finanziamento dell'E.BI.TE.N.)
Le parti concordano di modificare il comma 5 dell'articolo 21 come segue:
"5. In linea con quanto previsto dall'accordo interconfederale sopra richiamato l'E.BI.TE.N può essere alimentato anche da ulteriori versamenti:
- versamenti pubblici e privati destinati alle finalità previste dall'accordo;
- ogni altro versamento disposto dalle parti sociali per lo sviluppo degli interventi definiti di comune accordo fra le stesse;
- versamenti che la contrattualizzazione nazionale di categoria potrà prevedere come integrazione di quanto già previsto dall'accordo.
Tali ulteriori versamenti possono essere effettuati attraverso bonifico bancario c/o: Banco Popolare
- Crema Ag. 2 Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxx (XX), IBAN: XX00X0000000000000000000000
- Intestatario: ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO in sigla E.Bl.TE.N., xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx (XX) - Causale: "Contributo per il finanziamento dell'E.BI.TE.N. previsto dall'art. 8 dello Statuto vigente".
N.d.R.: L'accordo 27 dicembre 2018 prevede quanto segue:
Art. 21
(Finanziamento dell'E.BI.TE.N.)
Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 1 dell'articolo 21, dopo "lavoratore" la dicitura "per 14 mensilità".
Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 2 dell'articolo 21, dopo "lordi" la dicitura "per 14 mensilità".
Le parti concordano di modificare gli estremi dei c/c presso cui possono essere effettuati i versamenti ad E.BI.TE.N., di cui al comma 5 dell'articolo 21 così come segue:
"Banca di Piacenza Xxx Xxxxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxx (XX), IBAN: XX00X0000000000XX0000000000".
Le parti concordano di aggiungere all'articolo 21 il seguente comma 6:
"6. Il contributo di solidarietà INPS del 10% ex L. n. 166/1991 si applica sullo 0,25% a carico del datore di lavoro previsto per il finanziamento del "Fondo welfare e sostegno al reddito" interno al "Fondo sviluppo bilateralità istituito presso l'E.Bl.TE.N.".
Art. 21 bis
(Fondo di solidarietà bilaterale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti concordano di realizzare un ampio e dettagliato progetto che analizzi la fattibilità per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale ex art. 3, L. n. 92/2012, anche all'interno dell'EBITEN, destinato a finanziare la prestazione di trattamenti di integrazione salariale per i casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dovuti a cause già previste per la cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 21 bis
(Fondo di solidarietà bilaterale)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 21-bis.
N.d.R.: L'accordo 19 luglio 2019 prevede quanto segue: Art. 21 ter
(Fondo di assistenza sanitaria integrativa - F.AS.S.)
Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa (F.AS.S.), che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
A decorrere dalla data della firma del presente accordo sono obbligatoriamente iscritti al F.AS.S. tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (impiegati e quadri) e gli apprendisti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, delle aziende che applicano il presente c.c.n.l.
In base all'art. 5 dell'accordo interconfederale del 25 gennaio 2019 per la prima annualità il versamento dei contributi decorre dal 1° gennaio 2019.
Assistenza sanitaria integrativa a favore degli impiegati
Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio pari a 12 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 10 euro a carico dell'azienda e 2 euro a carico del lavoratore. Il contributo è dovuto nella stessa misura per il personale assunto a tempo pieno e per il personale assunto a tempo parziale.
Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.
I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 16,00 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 187.
E' inoltre dovuta al Fondo una quota "una tantum" a carico azienda, esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
Assistenza sanitaria integrativa a favore dei Quadri
Per i dipendenti con la qualifica di Quadro, compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, il versamento al F.AS.S. è dovuto nelle seguenti misure: contributo obbligatorio annuo pari a 406,00 euro, di cui 350,00 euro a carico del datore di lavoro e 56,00 euro a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
I contributi sono dovuti nella misura intera anche per i dipendenti Quadri con rapporto di lavoro part-time. Per i dipendenti Xxxxxx con contratto a tempo determinato la contribuzione è dovuta per l'intero anno solare in cui cade il rapporto di lavoro con le stesse modalità previste per il contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Limitatamente al primo anno il contributo annuale deve essere versato interamente per la parte di competenza del dipendente (€ 56,00), mentre è frazionabile quella a carico dell'azienda (€ 350,00), ad eccezione dell'annualità 2019 per la quale la contribuzione è dovuta dal 1° gennaio per i Quadri già in forza.
All'atto dell'iscrizione è inoltre dovuta dall'azienda una quota costitutiva "una tantum", non frazionabile, pari a 340,00 euro per ciascun Quadro non precedentemente iscritto al F.AS.S. per la medesima categoria.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.
L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 37,00 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 187.
In alternativa all'erogazione di cui al punto precedente l'azienda è tenuta ad assicurare ai dipendenti le medesime prestazioni sanitarie garantite dal F.AS.S., sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.
Il Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in una logica di valorizzazione dell'assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario di aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente c.c.n.l. sì è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dal presente articolo 21-ter per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria (F.AS.S.). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 euro mensili e la quota "una tantum" di 30 euro, nonché il contributo di 350 euro annui e 340 euro "una tantum" per i Quadri, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente c.c.n.l.
Titolo V
DIRITTI SINDACALI E D'ASSOCIAZIONE
Art. 22
(Principi ispiratori)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, per quanto concerne la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla legge 20 maggio 1970, n. 300 del s.m.i.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 22
(Principi ispiratori)
Le parti concordano che al comma 1 dell'articolo 22 laddove riportato "Legge 20 maggio n. 300 del 1970" debba intendersi "Legge 20 maggio 1970, n. 300".
Art. 23
(Rappresentanze sindacali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.;
b) di R.S.A. costituite ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. Stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
L'Organizzazione sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l'elezione o la nomina dei lavoratori a dirigenti sindacali aziendali all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l'elezione di cui alle lett. a) e b) deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata.
Le parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti Organismi delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Il licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori con qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di dirigente sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle R.S.A. i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 23
(Rappresentanze sindacali)
Le parti concordano di aggiungere al comma 2 dell'articolo 23 dopo la parola "raccomandata" il seguente successivo capoverso "I dirigenti sindacali di cui alla lettera a) hanno diritto, al fine di poter svolgere il proprio mandato, a 80 ore annue di permessi retribuiti. Nell'eventualità che un dirigente sindacale sia eletto o nominato in più comitati lo stesso potrà disporre di permessi retribuiti pari a 140 ore annue".
Le parti concordano di eliminare al comma 3 dell'articolo 23 la parola "suddetti".
Art. 24
(R.S.A. - Rappresentanza sindacale aziendale)
Nell'Azienda può essere costituita ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle Associazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l. la "Rappresentanza sindacale aziendale - R.S.A.", per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 25
(Permessi R.S.A.)
I componenti delle Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
a) n. 1 dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano fino a 15 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) fino a n. 2 dirigenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano da 16 a 50 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) fino a n. 3 dirigenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano da 51 a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
d) fino a n. 5 dirigenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano più di 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata.
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 2° comma del presente articolo deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la R.S.A.
Le sole Organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l., fruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora e 30 minuti complessive, moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le Organizzazioni sindacali di cui al precedente punto 5, in misura proporzionale al numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale.
Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza, né l'anticipazione del monte ore afferente l'anno successivo.
Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non assorbe per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt. 23 e 30 della legge n. 300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni degli Organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, ecc.
Le XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l., attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare alle singole aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei dipendenti dell'azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e
degli Organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. ed avanzata con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere controfirmate dal responsabile dell'Organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli Organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso Xxxxxx.
All'infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 26
(R.S.T. - Rappresentante sindacale del territorio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per la tutela dei lavoratori di Aziende non rientranti nel campo dell'art. 19 della L. n. 300/1970 ed in generale per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la figura del Rappresentante sindacale del territorio (R.S.T.) nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle XX.XX. firmatarie il presente c.c.n.l.
Al R.S.T. competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l'Apprendistato, l'analisi territoriale della dinamiche occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di secondo livello.
Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli R.S.T., dovranno essere inviati all'EBITEN.
Al R.S.T. competono nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato le seguenti prerogative:
- diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
- diritto di affissione;
- diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall'orario di lavoro;
- diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.
In aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 5 dipendenti i lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 26
(R.S.T. - Rappresentante sindacale del territorio)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 26.
Art. 27
(Diritto d'affissione)
La Rappresentanza sindacale aziendale ha diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie d'interesse sindacale.
Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro, comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall'EBITEN.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale.
Art. 28 (Assemblea)
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 187.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Art. 29 (Referendum)
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi, anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 30
(Rappresentanza dei lavoratori)
I Sindacati firmatari il presente c.c.n.l. esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
La R.S.A. svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
Art. 31
(Trattenuta contributi sindacali)
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto a cui l'azienda dovrà versarlo.
L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
Art. 32
(Accesso agli istituti di Patronato)
Gli Istituti di Patronato, di emanazione e/o convenzionati con le Organizzazioni sindacali firmatarie il presente c.c.n.l., hanno diritto di svolgere la loro attività all'interno delle Aziende associate.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende i modi di svolgimento della loro attività al loro interno, che dovrà attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale.
Dichiarazione a verbale
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge n. 300/1970.
Titolo VI
DELEGATO AZIENDALE
Art. 33
(Delegato aziendale)
Ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
Sezione seconda
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA
Art. 34
(Condizioni ambientali)
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei delegati e, in mancanza, la rappresentanza aziendale può promuovere, ai sensi dell'art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Art. 35
("Mobbing")
Le parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le parti intendono per "mobbing" quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Le parti riconoscono, pertanto, la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l'insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.
Art. 36
(Molestie sessuali)
Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il "Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali" allegato alla raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Il codice si prefigge l'obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
Le parti concordano inoltre sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.
Le parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
Definizione
Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.
Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che, esplicitamente o implicitamente, siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Prevenzione
Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra.
Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti.
Qualificazione della formazione
Le parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale, dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Sezione terza
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 37 (Procedure)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione paritetica territoriale di conciliazione costituita presso l'EBITEN regionale competente per territorio.
La Commissione di conciliazione territoriale è così composta:
- il Presidente dell'EBITEN o persona da lui delegata;
- da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza di SISTEMA COMMERCIO IMPRESA, Confederazione datoriale componente l'EBITEN;
- da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza delle XX.XX. dei lavoratori componenti l'EBITEN CONFSAL, FESICA-CONFSAL e CONFSAL-FISALS.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Ove non sia stata ancora istituita la Commissione di conciliazione territoriale opera, in via sussidiaria, la Commissione nazionale presso l'EBITEN.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998.
Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione paritetica territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione di cui all'art. 15.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 37
(Procedure)
Le parti concordano di aggiungere al comma 2 dell'articolo 37 dopo "il Presidente dell'E.BI.TE.N. o persona da lui delegata" anche "il Vicepresidente dell'E.BI.TE.N. o persona da lui delegata".
Le parti concordano che al comma 10 dell'articolo 37 laddove riportato "Direzione provinciale del lavoro" debba intendersi "Direzione territoriale del lavoro".
Art. 37 bis
(Il tentativo di conciliazione dopo l'introduzione della L. n. 183/2010 "Collegato lavoro")
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai sensi della legge n. 183/2010 il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ..
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 37.
In caso di mancata comparizione di una delle parti, la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il Collegio arbitrale di cui al successivo art. 38.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 37 bis
(II tentativo di conciliazione dopo l'introduzione della L. n. 183/2010 "Collegato lavoro")
Le parti concordano che nel titolo dell'articolo 37-bis laddove riportato "L. 183/2010" debba intendersi "Legge n. 183/2010".
Le parti concordano che al comma 3 dell'articolo 37-bis laddove riportato "Direzione provinciale del lavoro" debba intendersi "Direzione territoriale del lavoro".
Art. 37 ter
(Commissioni di certificazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti convengono che anche all'interno degli EBITEN regionali competenti per territorio siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, a svolgere l'attività di certificazione di:
- contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi comprese le clausole compromissorie;
- rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.
In aggiunta a quanto sopra le parti sociali concordano di attribuire a tali commissioni il ruolo di espressione del parere di conformità relativamente ai piani formativi individuali (PFI) degli apprendisti redatto secondo il format allegato al presente c.c.n.l.
Ove non sia stata ancora istituita la Commissione di certificazione territoriale opera, in via sussidiaria, la Commissione paritetica nazionale presso l'EBITEN.
La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certificazione sono disciplinate nello schema di regolamento definito dalla Commissione nazionale presso l'EBITEN entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 37 ter
(Commissioni di certificazione)
Le parti concordano di aggiungere all'articolo 37-ter il seguente comma 2:
"2. Presso la Commissione di certificazione possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse della lavoratrice e del lavoratore alla conservazione del posto, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.".
Le parti, quindi, concordano che il previgente comma 2 debba intendersi comma 3, il previgente comma 3 debba intendersi comma 4 mentre il previgente comma 4 debba intendersi comma 5.
Art. 38
(Collegio arbitrale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore.
L'istanza della parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale Sistema commercio e impresa territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali della CONFSAL, FESICA-CONFSAL e CONFSAL-FISALS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei Procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l'EBITEN.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 4 novembre 2010, n. 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 412 cod. proc. civ. relative all'efficacia ed all'impugnabilità del lodo stesso.
In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, il Collegio arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi dell'art. 38-bis, opererà secondo le modalità di cui all'art. 412-quater cod. proc. civ.
Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 38
(Collegio arbitrale)
Le parti concordano che al comma 5 dell'articolo 38 laddove previsto "un altro designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali della CONFSAL, FESICA-CONFSAL e CONFSAL-FISALS" debba intendersi "un altro designato da una delle Organizzazioni sindacali territoriali della CONFSAL, FESICA-CONFSAL e CONFSAL-FISALS".
Art. 38 bis
(Clausola compromissoria)
Ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le parti concordano la possibilità di pattuire nell'ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui all'art. 38, delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del "mobbing", delle molestie sessuali e degli istituti di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IX.
La clausola di cui al 1° comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata.
Art. 39
(Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali)
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificate dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, si esperiranno i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.
Art. 40
(Contributi di assistenza contrattuale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione datoriale Sistema commercio e impresa e le XX.XX. dei lavoratori FESICA-CONFSAL e
CONFSAL-FISALS procederanno alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.
SISTEMA COMMERCIO IMPRESA, procederà alla riscossione del contributo di assistenza contrattuale in capo al datore di lavoro, quantificato nell'1% a valere sulla paga base e contingenza lorda per dipendente per 13 mensilità, per il tramite dell'Istituto nazionale di previdenza sociale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, da versare mensilmente tramite F24 attraverso il codice "W230" come da convenzione siglata il 3 dicembre 2010 e pubblicata con circolare INPS n. 43 del 25 febbraio 2011.
Le aziende, mediante affissione in bacheca, comunicheranno che in occasione dell'adesione al presente c.c.n.l. o del rinnovo dello stesso il sindacato stipulante FESICA-CONFSAL chiede ai lavoratori non iscritti una quota associativa straordinaria per le spese sostenute di € 20,00 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel primo mese successivo alla data di adesione o sottoscrizione del c.c.n.l. Il lavoratore, con lettera da consegnare al datore di lavoro entro il mese successivo all'adesione o rinnovo del c.c.n.l., può rifiutare tale richiesta. Le aziende daranno tempestiva comunicazione delle trattenute effettuate alla FESICA-CONFSAL. Le quote trattenute verranno versate sul c/c bancario intestato alla CONFSAL Cooperative, codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
N.d.R.: L'accordo 26 novembre 2014 prevede quanto segue:
M. Contributi di assistenza contrattuale
Le parti concordano di abrogare l'art. 40 denominato "Contributi di assistenza contrattuale".
La quota per l'assistenza contrattuale necessaria per lo svolgimento di dette attività è ricompresa nel contributo di cui al precedente articolo 21 (Finanziamento dell'EBITEN).
Sezione quarta
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Titolo I
MERCATO DEL LAVORO
Premessa
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
A tal fine, le parti confermano la validità degli istituti dei contratti apprendistato, apportando allo stesso modifiche ed arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l'effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.
Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l'inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.
Per tutto quanto non previsto o disciplinato nella presente sezione valgono le disposizione di legge vigenti in materia.
Capo I
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Art. 41
(Contratto di inserimento)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il contratto d'inserimento abrogato dal 31 dicembre 2012 per effetto del comma 14, art. 1, L. n. 92/2012 ha la finalità di inserire o reinserire nel mercato del lavoro:
1) soggetti d'età compresa tra 18 e 29 anni (tali limiti devono intendersi nel senso di 18 anni compiuti e 29 anni e 364 giorni);
2) disoccupati di lunga durata, da 29 anni fino a 32 anni d'età; si definiscono disoccupati di lunga durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessata un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi (D.Lgs. n. 297/2002, art. 1, comma 2 d);
3) lavoratori disoccupati con più di 50 anni d'età;
4) lavoratori che non abbiano rapporti di lavoro dipendente da almeno 2 anni e che desiderino riprendere un'attività lavorativa;
5) donne senza limiti d'età che risiedano in zone geografiche in cui il tasso d'occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile;
6) persone riconosciute affette da un deficit fisico, mentale o psichico (ai sensi dei criteri dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Tutte le imprese a cui si applica il presente contratto collettivo entro il termine del 31 dicembre 2012 possono stipulare i contratti di inserimento. Per poter assumere con questo contratto, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto d'inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
Sono esclusi dal computo del 60% i lavoratori:
- dimessi;
- licenziati per giusta causa;
- i lavoratori che abbiano rifiutato la trasformazione del contratto d'inserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- i lavoratori che non abbiano superato il periodo di prova e, infine, i contratti non trasformati a tempo indeterminato nei 18 mesi precedenti, nel numero massimo di 4.
Il raggiungimento della misura del mantenimento in servizio si ottiene anche qualora il contratto sia stato trasformato prima della sua naturale scadenza.
Il contratto d'inserimento può riguardare qualsiasi tipologia di lavoro. Il contratto d'inserimento deve essere redatto per iscritto e deve contenere il progetto individuale.
L'eventuale carenza della forma scritta comporta la nullità del contratto ed il dipendente s'intende assunto a tempo indeterminato.
Inoltre il contratto d'inserimento deve indicare:
- la durata;
- la tipologia contrattuale;
- le mansioni e la categoria d'inquadramento;
- il progetto individuale d'inserimento;
- l'eventuale periodo di prova;
- l'orario di lavoro;
- il trattamento di malattia e/o infortunio.
Riguardo all'orario di lavoro, esso può prevedere anche il tempo parziale purché la minor durata dell'attività lavorativa non pregiudichi le finalità del contratto.
Per stipulare il contratto d'inserimento è necessaria la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale d'inserimento, nel rispetto di quanto stabilito dal presente c.c.n.l.
Il fine è di adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo.
Il progetto è parte integrante e sostanziale dello stesso contratto di lavoro e, come quest'ultimo, deve essere redatto in forma scritta pena la nullità del contratto con trasformazione automatica in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il contratto d'inserimento, secondo l'art. 57 del D.Lgs. n. 276/2003, ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi.
Per i disabili psico-fisici, la durata può pattuirsi fino a 3 anni. Dal limite massimo di durata devono essere esclusi i periodi di:
a) assenza per maternità;
b) servizio militare e/o civile;
c) malattie di durata superiore a 20 giorni continuativi.
Il contratto d'inserimento non può essere rinnovato tra le stesse parti, ma è permesso stipulare un nuovo contratto d'inserimento con un diverso datore di lavoro; inoltre, le eventuali proroghe di cui alle lettere a), b) e c) che precedono non possono far superare i limiti di durata complessiva (dal termine iniziale all'effettivo termine finale) di 18 o 36 mesi.
Nell'ipotesi di superamento del limite 18/36 mesi, il contratto d'inserimento si trasforma automaticamente in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Durante il rapporto d'inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.
I lavoratori assunti con contratto d'inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
Il progetto individuale d'inserimento deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, inerente l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica (da svolgersi nella fase iniziale del rapporto di lavoro), di disciplina del rapporto di lavoro e d'organizzazione aziendale.
La formazione teorica deve, inoltre, essere seguita da fasi d'addestramento pratico alla mansione. Gli esiti della formazione saranno riportati sul libretto formativo tenuto a cura del datore di lavoro.
"In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale d'inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione delle finalità" del contratto d'inserimento, "il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello d'inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore alla fine del periodo d'inserimento, maggiorata del 100%".
Il contratto di lavoro, però, non si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
I soggetti abilitati alla formazione sono le strutture formative paritetiche locali, ove presenti. In loro assenza, la formazione dovrà essere fornita, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività, da:
- l'imprenditore;
- i suoi preposti qualificati;
- un soggetto esterno con le competenze adeguate al tipo di formazione.
Al contratto d'inserimento si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (D.Lgs. n. 368/2001) e successive integrazioni o modifiche oltre alla disciplina prevista nel presente c.c.n.l.
Le percentuali massime di lavoratori assunti con contratto d'inserimento non possono superare il 10% dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con un minimo di un lavoratore ed arrotondamento superiore.
Durante il rapporto d'inserimento, la categoria d'inquadramento di un lavoratore non può essere, a parità di mansioni svolte, inferiore per più di due livelli rispetto ad un lavoratore di pari mansioni già qualificato.
Gli assunti con contratto d'inserimento non rientrano nel computo numerico previsto da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti.
Per tali contratti, restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni dell'art. 20 della legge n. 223/1991, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 41
(Contratto di inserimento)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 41. Capo II
APPRENDISTATO
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Disciplina generale
Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011 così come modificata dalla L. n. 92/2012, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di innovazione, trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze del mercato.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a), le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
Le parti confermano che l'istituto dell'apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente al livello nazionale di contrattazione collettiva, ferma restando la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il tipo a) che potranno essere concordate a livello regionale.
Sono fatti salvi, inoltre, i contratti individuali di apprendistato stipulati prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
Le parti concordano che il periodo di formazione deve essere concluso entro la data di scadenza del contratto di apprendistato.
La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
Durante lo svolgimento dell'apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina contrattuale nazionale del Terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso.
Per tutto quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente c.c.n.l. si rimanda alla normativa vigente in materia.
N.d.R.: L'accordo 26 novembre 2014 prevede quanto segue:
N. Apprendistato
Le parti concordano di recepire all'interno del c.c.n.l. le disposizioni contenute nell'"Accordo interconfederale in materia di apprendistato" siglato in data 28 maggio 2014.
Le parti concordano che il Piano formativo individuale (PFI) allegato al c.c.n.l. può essere oggetto di modifica e/o integrazione sulla base delle disposizioni normative regionali in materia.
La disciplina dell'apprendistato, così come disciplinata all'interno del c.c.n.l., decorre, comunque, dalla data del 1° luglio 2013.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Disciplina generale
Le parti concordano di sostituire quanto riportato nella "Disciplina generale" come segue:
"Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., riconoscono nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione di competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali, anche in considerazione dei processi
di innovazione, trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze del mercato.
Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani ed è definito secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a 30 giorni consecutivi, comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Nel contratto di apprendistato di tipo a), costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.
In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina contrattuale nazionale del terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso.
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per tutto quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente c.c.n.l., valgono le disposizioni di legge vigenti.".
Art. 42
(Sfera di applicazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di innalzare la loro professionalità o mediante il raggiungimento di una qualifica contrattuale o mediante l'acquisizione di titoli di studio durante lo svolgimento del contratto di lavoro.
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel II, III, IV, V e VI livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti 21, 23 e 24 del V livello.
Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta.
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 42
(Sfera di applicazione)
Le parti concordano di aggiungere all'articolo 42 il seguente comma 5:
"5. Per le agenzie di scommesse, l'apprendistato professionalizzante è ammesso con riferimento ai seguenti profili formativi:
- consulente in risk management e performance improvement;
- consulente in data management e IT process integration;
- consulente in corporate finance.
La durata, collegata al titolo di studio posseduto, è la seguente:
a) laurea triennale in discipline economiche, giuridiche, ingegneristiche e/o tecnico-scientifiche: 36 mesi;
b) laurea specialistica/magistrale in discipline economiche, giuridiche, ingegneristiche e/o tecnico- scientifiche: 24 mesi.
L'inquadramento ed il corrispondente trattamento economico sono i seguenti:
- al 3° livello per tutto il periodo di apprendistato, per i contratti biennali;
- al 4° livello per i primi 18 mesi ed al 3° livello per i successivi 18 mesi, per i contratti triennali. Il livello di destinazione finale è, per tutti, il 2°.".
Le parti concordano di aggiungere all'articolo 42 il seguente comma 6:
"6. Per le società di revisione, l'apprendistato professionalizzante è finalizzato all'acquisizione della qualifica di addetto alla revisione legale.
La durata, collegata al titolo di studio posseduto, è la seguente:
a) laurea breve triennale in discipline economiche e aziendali: 36 mesi;
b) laurea specialistica/magistrale in discipline economiche e aziendali oppure laurea triennale con master in revisione legale o attinente alle discipline amministrative, contabili o finanziarie della durata minima di sei mesi: 24 mesi.
Il contratto è ammesso anche per i giovani che stiano per conseguire i titoli di studio suddetti con un numero di crediti formativi non inferiore alla metà di quelli previsti nell'ultimo anno per lo specifico corso di laurea.
L'inquadramento ed il corrispondente trattamento economico sono i seguenti:
- al 3° livello per tutto il periodo di apprendistato, per i contratti biennali;
- al 4° livello per i primi 18 mesi ed al 3° livello per i successivi 18 mesi, per i contratti triennali. Il livello di destinazione finale è, per tutti, il 2°.".
N.d.R.: L'accordo 27 dicembre 2018 prevede quanto segue:
Art. 42
(Sfera di applicazione)
Le parti concordano che nell'articolo 42 al comma 5 il riferimento alle agenzie di scommesse vada sostituito con le società di consulenza.
Art. 43
(Proporzione numerica)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'art. 1, comma 16, lett. c) della legge n. 92/2012, modificando i limiti numerici per l'assunzione di apprendisti, stabilisce che, dal 1° gennaio 2013, il rapporto tra lavoratori ed apprendisti (assunti direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003) venga innalzato dal 1/1 a 3/2 (quindi, sarà possibile assumere 2 apprendisti ogni tre lavoratori qualificati).
Per le imprese con un numero di lavoratori inferiore a 10 unità tale rapporto rimane 1/1.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
E' in ogni caso esclusa la possibilità di assumere apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 43
(Proporzione numerica)
Le parti concordano di sostituire il comma 1 dell'articolo 43 come segue:
"1. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.".
Art. 44 (Limiti di età)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 167/2011, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
Per l'apprendistato professionalizzante non ci sono limiti di età per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 167/2011 di età inferiore ai 18 anni, troverà applicazione la disciplina contrattuale nazionale del terziario, in quanto compatibili.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 44
(Limiti di età)
Le parti concordano di sostituire il comma 1 dell'articolo 44 come segue:
"1. Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Xxxxxxx, invece, essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, i giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età e fino al compimento del venticinquesimo anno di età".
Le parti concordano di sostituire il comma 2 dell'articolo 44 come segue:
"2. Per l'apprendistato professionalizzante non sono previsti limiti di età per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.".
Le parti concordano di eliminare il comma 4 dell'articolo 44.
Art. 45 (Assunzione)
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale di dettaglio da definire, sulla base del format allegato al presente c.c.n.l., entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto e da validare secondo le procedure previste all'art.47 del presente c.c.n.l.
Art. 46
(Percentuale di conferma)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La L. n. 92/2012 prevede che l'assunzione di ulteriori apprendisti è vincolata al rispetto di una percentuale di conferme in servizio nell'ultimo triennio, almeno pari al 50% (sono esclusi dal calcolo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa). Nel conteggio del personale confermato, non devono essere considerati i rapporti cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Per il primo triennio di applicazione della riforma che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013, la percentuale di conferma è fissata nella misura del 30%. (fino al 18 luglio 2015). Nel caso in cui non sia rispettata la percentuale di conferma (ad es. viene confermato solo il 20% degli apprendisti) è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, mentre, nel caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi è comunque possibile assumere un apprendista. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto con perdita degli sgravi retributivi previsti per questa tipologia contrattuale.
L'obbligo di conferma non trova applicazione per le imprese con un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 46
(Percentuale di conferma)
Le parti concordano di sostituire l'articolo 46 come segue:
"1. Le imprese che occupano almeno cinquanta dipendenti non potranno assumere nuovi apprendisti con contratto professionalizzante qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tal fine, non si computano i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante.".
Art. 47
(Procedure di applicabilità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I datori di lavoro che hanno stipulato un contratto di apprendistato ex art. 45 del presente c.c.n.l., debbono presentare domanda di conformità, entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, del piano formativo di dettaglio alla specifica Commissione di certificazione dell'EBITEN regionale competente per territorio ex artt. 20 e 37-ter del presente c.c.n.l., la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
In mancanza della diramazione regionale dell'EBITEN competente per territorio e della conseguente commissione di certificazione per tale attività provvederà, in via sussidiaria, la Commissione paritetica nazionale costituita all'interno dell'EBITEN.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni o dove la diramazione regionale dell'EBITEN non è ancora stata costituita possono inoltrare la domanda di cui al 1° comma all'apposita Commissione istituita in seno all'EBITEN.
La Commissione paritetica nazionale istituita in seno all'EBITEN, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ove la Commissione paritetica in seno all'EBITEN non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 47
(Procedure di applicabilità)
Le parti concordano di sostituire l'articolo 47 come segue:
"1. I datori di lavoro che hanno stipulato un contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 45 del presente c.c.n.l., possono richiedere il parere di conformità del piano formativo di dettaglio alla specifica Commissione di certificazione dell'E.BI.TE.N. regionale competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di apprendistato. La Commissione esprimerà il proprio
parere di conformità in rapporto alle norme previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
2. Ai fini del rilascio del parere di conformità la Commissione verifica la congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, l'ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto del precedente art. 46.
3. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta questa si intenderà accolta.
4. In assenza dell'E.BI.TE.N. territoriale, della Commissione di certificazione regionale o in caso di azienda multi-localizzata, al rilascio del parere di conformità potrà provvedere in via sussidiaria la Commissione paritetica nazionale costituita all'interno dell'E.BI.TE.N. che porrà in essere le verifiche di cui al precedente comma 2 con le modalità di cui al comma 3.".
Art. 48
(Periodo di prova)
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a 60 giorni di lavoro effettivo durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e di 45 giorni di lavoro effettivo per gli apprendisti di inquadramento finale al VI livello.
Art. 49
(Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato)
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore di lavoro (attraverso il libretto formativo del cittadino), anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Art. 50
(Obblighi del datore di lavoro) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato (come da piano formativo di dettaglio);
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all'interno dell'orario di lavoro;
e) di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f) di ottemperare a tutto quanto previsto dalla legge e dal presente c.c.n.l. relativamente alla formazione dell'apprendista.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 50
(Obblighi del datore di lavoro)
Le parti concordano di aggiungere all'articolo 50, comma 1, lettera d) dopo il punto e virgola quanto segue "nel caso di formazione fuori dalla sede aziendale al lavoratore saranno concessi permessi retribuiti".
Art. 51
(Doveri dell'apprendista) L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata (Tutor) della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;