COMUNE DI PIADENA
COMUNE DI XXXXXXX
(Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx)
(Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 telefono 0375/98125-98328 fax n. 0375/98733)
Approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 11/03/2010
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER FESTE E MANIFESTAZIONI
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
x.xx Xxxxx Xxxxxxx x.xx Cappelli dr.ssa Xxxxxxxx
ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Il Comune di Piadena può concedere in uso esclusivo o parziale le aree pubbliche sotto individuate a Partiti, Enti, Associazioni per l’effettuazione di feste e manifestazioni aperte al pubblico nel periodo estivo.
Le aree utilizzabili a tale scopo sono:
- A) zona antistante il campo di calcio in Via Matteotti;
- B) altre zone pubbliche che il Comune potrà riservare, qualora attrezzate sotto l’aspetto igienico-sanitario e di allacci tecnologici.
Per gli spettacoli viaggianti è consentito l’uso delle aree suddette ai titolari di attrazioni e spettacoli autorizzati dal Comune e secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
ART. 2
CONCESSIONE A PARTITI, ENTI, ASSOCIAZIONI PER FESTE E MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO.
Il periodo nel quale è possibile concedere l’uso delle aree agli effetti dell’art. 1 comma 1 è compreso tra il primo giugno ed il 20 agosto e può avere una durata massima di 20 giorni consecutivi, di cui undici giorni consecutivi al massimo per l’effettivo svolgimento di ogni festa o manifestazione.
Le organizzazioni interessate devono far pervenire apposita domanda scritta al Comune nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ogni anno, con l’indicazione delle caratteristiche della manifestazione da effettuare, i giorni di effettiva durata, i giorni necessari per l’allestimento o lo smantellamento delle strutture. Ogni domanda dovrà essere accompagnata dal versamento di un deposito cauzionale di Euro 250,00=. Tale cauzione sarà restituita in caso di revoca scritta della domanda entro il sessantesimo giorno antecedente la data di inizio o di occupazione dell’area, indicata nella richiesta o alla restituzione dell’area nelle stesse condizioni in cui è stata occupata.
Entro il mese di marzo il Sindaco comunica ai richiedenti l’esito delle domande e, nel caso, convoca i rappresentanti delle organizzazioni che abbiano fatto richiesta in periodi anche parzialmente coincidenti per concordare gli opportuni spostamenti di data.
Nel caso in cui i soggetti interessati non raggiungano l’accordo verrà sorteggiato un unico destinatario dell’autorizzazione per il periodo in questione.
I responsabili delle organizzazioni autorizzate si impegnano ad osservare i seguenti adempimenti, anche se non specificati nelle prescrizioni dell’autorizzazione:
- l’area occupata deve essere rilasciata entro il giorno di scadenza della concessione nelle stesse condizioni in cui è stata occupata, salvo nel caso di successivo utilizzatore che assume in carico e si obbliga allo smontaggio finale delle attrezzature lasciate in opera;
- devono essere pagate tutte le spese di consumo di energia elettrica, acqua e gas metano;
- devono essere corrisposte al Comune o al gestore le tasse di raccolta e smaltimento rifiuti urbani, nonché la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le tariffe vigenti.
In caso di gravi irregolarità od inadempimenti alle norme del presente Regolamento o di altre disposizioni in vigore il Sindaco potrà negare l’autorizzazione ad una successiva domanda della stessa organizzazione già risultata inadempiente.
ART. 3
CONCESSIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI
Qualora venisse destinata l’area indicata alla lettera A) dell’art. 1, la sistemazione dei carri trasporto e delle carovane adibite ad abitazione, dichiarati preventivamente nella richiesta di autorizzazione per lo spettacolo viaggiante, segue le seguenti disposizioni:
a) Le carovane-abitazione devono essere collocate all’interno dell’area sportiva ubicata in Via X. Xxxxxxxxx, adiacente a lato sud il campo di calcio comunale.
b) I carri trasporto, una volta posizionate le carovane-abitazione, devono essere trasferiti nell’area a parcheggio ubicata in Via Falchetto, adiacente a lato est il campo di calcio comunale.
I responsabili dell’occupazione autorizzata dal Comune, prima di procedere al posizionamento delle carovane, devono sottoscrivere una dichiarazione d’impegno al rispetto delle seguenti disposizioni:
c) le aree occupate devono essere rilasciate entro il giorno di scadenza della concessione nelle stesse condizioni iniziali;
d) deve essere corrisposta al Comune la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le tariffe vigenti.
Le carovane-abitazione devono essere posizionate lungo la pista adiacente l’area verde normalmente utilizzata per attività sportive e di ricreazione, lasciando uno spazio sufficiente a garantire in qualsiasi momento il transito di altri veicoli e comunque secondo le disposizioni impartite sul posto dall’Ufficio di Polizia Locale o di personale appositamente incaricato dall’Amministrazione.
Il collocamento delle carovane deve essere effettuato secondo l’ordine di arrivo presso l’area comunale designata alla sosta.
Nel caso della Fiera Settembrina, salvo diversa e specifica autorizzazione dell’Amministrazione, le carovane devono arrivare ed essere posizionate nei giorni di lunedì dalle ore 8,00 alle ore 16,30 o martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 o mercoledì dalle ore 8 alle ore 16,30 antecedenti il periodo di svolgimento della fiera.
Le carovane dovranno rilasciare l’area assegnata entro il giorno di giovedì successivo allo svolgimento della fiera, salvo proroga autorizzata dall’Amministrazione, alla presenza di personale comunale o incaricato dal Comune.
Durante le fasi di abbandono dell’area di sosta, i responsabili dell’occupazione sono tenuti a consentire e facilitare in ogni modo il transito di carri ed automezzi lungo la pista, provvedendo alla tempestiva rimozione o spostamento di eventuali ostacoli.
E’ assolutamente vietato il transito di qualsiasi automezzo all’interno dell’area verde interna alla pista adibita alla sosta delle carovane. I trasgressori saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall’Ufficio di Polizia Locale secondo le disposizioni di legge vigenti ed integrata dalle spese sostenute dall’Amministrazione per il ripristino dello stato dei luoghi in proporzione ai danni arrecati al terreno.
ART. 4
AREA COMUNALE ADIBITA A SPETTACOLI CIRCENSI
Le strutture adibite allo svolgimento di spettacoli circensi devono essere allestite all’interno dell’area comunale antistante il campo sportivo in Via Xxxxx Xxxxxxxxx.
All’interno del perimetro dell’area verde utilizzata per lo svolgimento di attività sportive non può essere installato alcun tipo di impianto o struttura.
Il tendone del circo deve essere installato nell’area interposta tra il campo di gioco e la recinzione posta a delimitazione del lato sud dell’area comunale, tenuto conto delle dotazioni e degli impianti tecnologici esistenti, della superficie disponibile e della destinazione d’uso ad attività sportive e di svago dell’area comunale.
L’Amministrazione concede l’utilizzo della stessa solamente a circhi di modeste dimensioni e senza animali da spettacolo al seguito, con esclusione di animali di piccola taglia.
Tutti gli automezzi al seguito del circo devono essere posizionati al di fuori del perimetro.
Gli scarichi provenienti dai carri d’abitazione dovranno essere convogliati negli appositi recapiti dislocati all’interno dell’area comunale.
Gli spettacoli circensi sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 22, 23, 24 e 25 del Regolamento per gli spettacoli viaggianti approvato con D.C.C. 18 del 22.06.2005.
Anche l’esercizio di attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è soggetto al nulla-osta dell’Amministrazione Comunale secondo le norme del presente regolamento e previa presentazione del consenso del proprietario dell’area interessata.
ART. 5 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme consuetudinarie e tutte quelle relative alle occupazioni di suolo pubblico e di Polizia Urbana.