LOTTO 1 -
Allegato B1)
- LOTTO 1 -
C A P I T O L A T O POLIZZA INCENDIO ******************** |
CAMERA DI COMMERCIO – INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA C.F. : 80000330243 P.I. : 00521440248 |
DEFINIZIONI
Nel testo della presente polizza di assicurazione le Parti attribuiscono, alle parole sotto riportate il significato di seguito indicato:
PARTI Il Contraente e la Società di assicurazioni
ASSICURAZIONE Il complesso delle garanzie previste nella presente polizza POLIZZA Il documento che, sottoscritto dalle Parti, comprova il contratto
di assicurazione
XXXXXXX’ L 'impresa di Assicurazione che stipula la polizza in nome
proprio, ovvero in qualità di Delegataria per conto delle eventuali Imprese Coassicuratrici (Art. 1911 del Codice Civile).
CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’assicurazione, ovvero la :
C.C.I.A.A. DI VICENZA
ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
PREMIO IMPONIBILE La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, al netto delle sole imposte di assicurazione
PREMIO LORDO La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, comprensivo delle imposte di assicurazione
RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che ne possono derivare.
SINISTRO II verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO-RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
FRANCHIGIA La parte del danno indennizzabile che rimane a carico della
C.C.I.A.A. DI VICENZA.
SCOPERTO La quota percentuale del danno determinabile che rimane a carico della C.C.I.A.A. DI VICENZA.
BROKER L’intermediario di assicurazioni cui il Contraente ha affidato l’incarico di gestione della polizza.
FABBRICATI
Le costruzioni, comprese le dipendenze, tettoie, passaggi coperti, recinzioni e simili: egualmente rientrano in questa partita parchi, giardini anche con alberi ad alto fusto e quant'altro di analogo.
La costruzione edile comprende, a titolo esemplificativo e non riduttivo, fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico: sono compresi parquet, tappezzerie e moquette.
Ogni <bene mobile> di proprietà, in uso, in possesso a qualsiasi titolo, in consegna, in deposito presso la C.C.I.A.A. DI VICENZA;
i <beni mobili> si intendono anche garantiti presso ubicazioni diverse da quelle del Contraente, nel limite massimo del 20% della somma assicurata.
Salva esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi.
Sono escluse le apparecchiature elettroniche se assicurate con altra polizza.
Sono altresì compresi nel «CONTENUTO», a titolo esemplificativo e non limitativo
EFFETTI PERSONALI ed indumenti di dipendenti. di Amministratori, di Consulenti, di Terzi e Visitatori.
VEICOLI di proprietà del Contraente e/o appartenenti ai dipendenti, agli Amministratori o a terzi, purchè in semplice deposito nell'ambito dei fabbricati e semprechè gli stessi non siano garantiti con polizze assicurative dai rispettivi proprietari;
VALORI (intesi quali a titolo esemplificativo e non limitativo
-denaro, titoli di credito, ogni carta rappresentante un valore, quale: marche da bollo, francobolli, carte bollate, fustelle di medicinali, etc.);
PREZIOSI: metalli preziosi, gioielli, oggetti d'oro – d’argento o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle;
LIBRI DI BIBLIOTECHE;
OGGETTI D' ARTE intesi quali arredi, dipinti, quadri, bronzi, sculture, collezioni, antichità in genere, mobili di antiquariato, lampadari, porte chiambrane e sovraporte all'interno di fabbricati, cornici, tappezzerie, vasellame, orologi antichi terrecotte, libri e
manoscritti, le rarità bibliografiche, oggetti e servizi di argenteria, tappeti. xxxxxx, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità. di documenti. di numismatica e simili, pietre, perle e metalli preziosi, e altri oggetti di valore.
DIPENDENTI
Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea o occasionale.
Sono parificati ai dipendenti:
- le persone che svolgono attività per conto della C.C.I.A.A. con contratto di lavoro interinale o di collaborazione coordinata e continuativa;
- le persone che operano e svolgono attività di collaborazione presso le Commissioni istituite dalla C.C.I.A.A..
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa dalla Società assicuratrice, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.
1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente .
2- ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente ha l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. In tal caso si richiama il disposto dell'Art. 1910 del Codice Civile.
3 - PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
In ogni caso tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:
▪ Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza;
▪ Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata;
▪ Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Società, da parte del Contraente stesso;
▪ Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Società.
Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.
Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti dal Contraente/Assicurato.
La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker INTERSTUDIO S.A.S. incaricato della esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente anche ai fini di quanto previsto dall’art. 1901 del C.C..
Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati, alla/e Società di competenza.
4 - FORMA E VALIDITÀ’ DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed il Contraente debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A/R.o telegramma o telefax.
Le comunicazioni tra le Parti possono avvenire anche tramite il Broker incaricato: INTERSTUDIO S.A.S.
5 - PROVA DELLA ASSICURAZIONE
La polizza, le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da Appendici successive debbono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.
6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile), salvo quanto previsto al precedente Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".
7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
8 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla C.C.I.A.A. DI VICENZA su quanto contemplato dalla condizioni tutte di polizza
9 – FACOLTÀ’ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
10 - ONERI FISCALI
Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla Legge, presenti e futuri. relativi al premio, alle polizze ed ad altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
11 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente è esclusivamente quello dell' Autorità Giudiziaria di Vicenza.
12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di Legge in vigore.
13 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro la Società delegataria dovrà comunque corrispondere per intero gli indennizzi, salvo il suo diritto a rivalersi sulle coassicuratrici.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici (e di fatto le Compagnie coassicuratrici con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato) indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso, ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.
14 – CLAUSOLA DI DELEGA IN PRESENZA DI BROKER
La Contraente dichiara di aver affidato in esclusiva l’esecuzione e la gestione della presente polizza alla Società di Brokeraggio INTERSTUDIO S.A.S. – Vicenza.
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Direzione o Agenzia della Società Assicuratrice Delegataria oppure alla Società di Brokeraggio INTERSTUDIO S.A.S. - V.le Milano 66 – 00000 XXXXXXX.
Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Compagnia/Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti alla Compagnia, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Il contratto, a scelta del Contraente d’intesa con il Broker, sarà affidato per la gestione a Gerenza o Agenzia della Compagnia delegataria.
Il Broker come consuetudine di mercato verrà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie.
Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
La Compagnia, inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker INTERSTUDIO s.a.s con sede in V.le Milano 66 – 00000 Xxxxxxx incaricato dell’esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente anche ai fini di quanto previsto dall’art. 1901 C.C..
Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati alla/e Compagnia/e di competenza.
15 – DECORRENZA, DURATA, RISOLUZIONE ANTICIPATA, PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
La polizza ha effetto dalle ore 24 del 01/01/2010.
La durata della polizza viene stabilita in anni 3 (tre) con:
- decorrenza dalle ore 24 del 01/01/2010
- scadenza alle ore 24 del 01/01/2013.
e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Comunque è in facoltà del Contraente/Assicurato di richiedere, alla scadenza, il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità e la convenienza.
È inoltre in facoltà del Contraente, di rescindere la polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi alla Società almeno novanta giorni prima della data di scadenza annuale.
16 – DICHIARAZIONE DI EMISSIONE
La presente polizza di assicurazione è stata emessa in ………………………… in data in numero di
………….. esemplari ad un unico effetto.
Art. 1 - BENI ASSICURATI
Con il presente contratto si intendono assicurati:
1) i FABBRICATI, intendendosi per tali l'intera costruzione edile o parte di essa compresi: cancelli, recinzioni in genere, gli infissi, i relativi vetri o cristalli, gli impianti fissi per destinazione, le pertinenze, le cabine elettriche e le altre cose fisse destinate in modo durevole a servizio od ornamento dei fabbricati, compresi i capannoni pressostatici:
a) di proprietà della C.C.I.A.A DI VICENZA (esclusi i locali di proprietà siti nel condominio C – D in Xxx X. Xxxxx 000, in quanto già assicurati con altra polizza);
b) di proprietà di xxxxx e dalla C.C.I.A.A. DI VICENZA condotti in locazione, comodato, uso, o a qualsiasi altro titolo occupati dall'Assicurato;
1) il CONTENUTO, intendendosi per tale qualunque bene mobile (compreso ogni genere di attrezzatura, nulla escluso, sia all'aperto nelle aree di pertinenza della C.C.I.A.A. che contenuto nei fabbricati di cui al precedente punto 1) di proprietà della C.C.I.A.A. o alla stessa in uso o in deposito da terzi, comprese le cose di proprietà dei dipendenti e degli Amministratori, compresi gli autoveicoli - i motoveicoli - i natanti, semprechè gli stessi non siano garantiti con polizze assicurative dai rispettivi proprietari;
si intendono escluse le apparecchiature elettroniche se assicurate con altra polizza.
Art. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) La Società si obbliga a risarcire i danni materiali diretti e materiali conseguenziali ai beni assicurati, verificatisi in conseguenza di uno o più degli eventi di seguito elencati:
1 - INCENDIO : combustione con fiamma al di fuori di apposito focolare o che dallo stesso si autoestende o propaga;
2 - FULMINE
3 - ESPLOSIONE : sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e/o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con alta velocità;
4 - SCOPPIO : repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi;
5 - IMPLOSIONE : repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi;
6 - CADUTA DI AEROMOBILI, loro parti o cose da essi trasportate, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.
0 - XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX X/X XXXXX XXXXXXXXXX non di proprietà dell'Assicurato 8 - FUMO, GAS E VAPORI
9 - EVENTI SOCIOPOLITICI:
Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni e condizioni tutte previste dalla presente sezione incendio si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde :
1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La Società non risponde dei danni :
a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigogeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre quindici giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Agli effetti della presente estensione di garanzia :
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di €. 2.000,00
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l’estensione medesima, somma maggiore pari all'50% delle somme assicurate.
10 - FENOMENI ATMOSFERICI:
Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni e condizioni tutte previste dalla presente sezione incendio si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.
La Società non risponde dei danni :
a) verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) causati da:
o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
o mareggiata e penetrazione di acqua marina;
o formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
o gelo, sovraccarico di neve;
o cedimento o franamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.
c) subiti da :
o alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
o recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazione esterne;
o enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
o fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
o baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
o serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto
o dalle pareti;
o lastre di cemento – amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti della presente estensione di garanzia :
- il pagamento dell’indennizzo, per ogni singolo fabbricato e relativo contenuto assicurati, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 1.032,91 ed un massimo risarcimento pari al 60% delle somme assicurate.
A parziale deroga di quanto stabilito dal suddetto punto c) del presente articolo, la garanzia si intende estesa ai danni subiti da :
- recinzioni e cancelli in genere;
- fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento – amianto e manufatti di mataria plastica anche per effetto di grandine;
e il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell’importo di € 150,00 e comunque con il massimo risarcimento per anno assicurativo di € 100.000,00
11 - FENOMENI ELETTRICI:
La Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, nonché elettrodomestici in genere per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Sono esclusi i danni :
a) causati da usura o da carenze di manutenzione;
b) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
c) alle lampadine elettriche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell’indennizzo.
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di
€ 250,00 ed un massimo risarcimento di € 150.000,00.
12 - FUORIUSCITA DI ACQUA, FLUIDI E LIQUIDI CONDOTTI IN GENERE - TRABOCCHI E RIGURGITI DI FOGNE:
Conseguente ad occlusione, guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, di estinzione automatica, incluse le relative tubazioni e alimentazioni compresi i danni derivanti da rigurgiti di fogna.
Sono inoltre comprese le spese comunque sostenute per la ricerca della causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere" e le spese sostenute per il ripristino delle parti danneggiate. Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 250,00 ed un massimo risarcimento di € 55.000,00 .
13 - INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI:
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da
terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c) a enti e mobili all’aperto;
d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.
Agli effetti della presente estensione di garanzia resta convenuto che:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto e con il massimo risarcimento pari al 30% del valore di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto;
- in nessun caso la Società pagherà per sinistro e per anno assicurativo somma superiore pari a € 600.000,00 per eventi che colpiscano più fabbricati assicurati.
14 - ACQUA PIOVANA
Danni causati alle cose assicurate da acqua piovana con esclusione dei:
- danni a cose poste all'aperto e/o sotto tettoie aperte ai lati;
- danni ai fabbricati e loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonchè da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti.
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di
€ 1.500,00 ed un massimo risarcimento pari all'50% delle somme assicurate.
15 - SOVRACCARICO DA NEVE, DA GHIACCIO, DA GRANDINE e DA ACQUA;
A condizione che i fabbricati siano in buono stato di conservazione e manutenzione, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve - ghiaccio -grandine - acqua sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purchè avvenuti a seguito di crollo o cedimento strutturale totale o parziale dei fabbricati provocato dal peso della neve - ghiaccio - grandine - acqua.
Rischi esclusi dall'assicurazione:
La Compagnia non risarcisce i danni causati:
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed il loro contenuto.
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 1.000,00 ed un massimo risarcimento pari al 50% delle somme assicurate.
16 - ONDA SONICA Danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica;
17 - AUTOCOMBUSTIONE Danni prodotti da autocombustione, intendendosi per tale la combustione spontanea senza fiamma, agli enti assicurati;
18 - TERREMOTO, MOVIMENTI TELLURICI
Danni subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto (intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene), di maremoto od altro fenomeno di movimento tellurico, nonchè di eruzione vulcanica.
Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, sarà effettuato previa detrazione per ogni sinistro dell'importo di € 10.000,00 ed un massimo risarcimento per sinistro pari al 50% delle somme assicurate e comunque con il limite massimo di €. 2.550.000 per anno e per sinistro.
19 - RICORSO DEI LOCATARI
La società nei casi di Responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato (oppure: dei locali) descritto in polizza, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti di € 258.000,00 danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari.
Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
B) - PERDITA DELLE PIGIONI O MANCATO GODIMENTO DEI LOCALI:
Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino a concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato-proprietario, fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.
Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.
C) il RICORSO TERZI:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge
– per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni :
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi :
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n° 216, nonché gli Amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla C.C.I.A.A. di VICENZA a seguito del verificarsi di uno degli eventi di cui al presente punto:
1 - per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento di eventuali residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.
Per tali danni il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di € 100.000,00
2 - a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali relative agli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati nonchè gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove il Contraente ne abbia l'obbligo.
Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.
Per tali danni il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di € 50.000,00 e per anno assicurativo di € 100.000,00;
3 - a seguito di guasti causati (anche dall'Assicurato) allo scopo di impedire, arrestare o ridurre il danno; 4 - per il trasporto, il montaggio e gli oneri fiscali, limitatamente ai beni di cui all'art. 1 punto 2).
5 - le maggiori spese compresi gli oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonchè l'uso dei suoli.
Per tali danni il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di € 55.000,69.
E) ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, REGISTRI, LIBRI, MICROFILMS, FOTOCOLORS, SCHEDE, DISCHI, NASTRI E FILI PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE, PER ELABORATORI ELETTRONICI.
Relativamente agli enti di cui sopra, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del bene e liquidato come previsto all'art. 9b), rimborserà anche le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento e/o ricostruzione.
Per la garanzia relativa alle spese di rifacimento o ricostruzione, la Società risponderà fino alla concorrenza massima dell'importo di € 160.000,00 senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.
F) ROTTURA LASTRE E VETRI. La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, iscrizioni, decorazioni, insegne luminose e non, pertinenti ai fabbricati assicurati, distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi:
- per cause accidentali;
- per qualsiasi altro evento previsto dalla presente polizza.
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di
€ 250,00 ed un massimo risarcimento di € 30.000,00 .
G) RISCHIO LOCATIVO (valevole solamente per le partite per le quali è espressamente richiamato)
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dell’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
H) INDENNITA’ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE
In caso di sinistro, l’indennizzo calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio delle attività, di una percentuale pari al 20% dello stesso.
Art. 3 - ESCLUSIONI
La Società assicuratrice non risarcisce i danni:
- cagionati da dolo del Contraente - Assicurato;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- verificatisi in conseguenza di esplosioni od emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che tali danni siano conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente polizza;
- determinati da mareggiate;
- determinati da "EVENTI ATMOSFERICI" a cose mobili poste all'aperto non a motivo della loro natura e/o destinazione;
- dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione;
Art. 4 - COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI
La Società si impegna a ritenere assicurati, oltre ai beni elencati dalla C.C.I.A.A. di Vicenza e senza obbligo di preventiva comunicazione, anche quelli comunque acquisiti dalla C.C.I.A.A di Vicenza stessa nel corso del periodo di assicurazione, nel limite del 30% della somma totale riferita al medesimo gruppo di rischio.
Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei beni assicurati, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto.
Resta convenuto l’obbligo della Contraente di comunicare alla Società, alla fine di ciascun anno assicurativo, gli eventuali aumenti dei valori assicurati e pagare alla stessa i relativi premi.
Art. 5 - DENUNCIA DI XXXXXXXX
I sinistri saranno denunciati per iscritto entro il termine di dieci giorni dall'evento o dal momento in cui la C.C.I.A.A. di Vicenza nè sia venuto a conoscenza.
La C.C.I.A.A. di Vicenza fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.
Art. 6 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse -
mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dalla C.C.I.A.A. con apposito atto unico.
Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dalla C.C.I.A.A. ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la C.C.I.A.A..
Ciascuno perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.
Art. 7 - MANDATO DEI PERITI E DEGLI ARBITRI
I periti e/o gli arbitri devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro
2) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui ai precedenti artt.;
3) procedere alla stima del danno e delle spese risarcibili a termini di contratto.
I risultati delle operazioni dei periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.
Art. 8 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:
a) per danni ai fabbricati di cui all'art. 1) punto 1) verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati;
a.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ricostruire le parti di fabbricato danneggiato;
a.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato danneggiato;
b) per i danni ai beni di cui all'art.1) punto 2) (escluso quanto previsto dal successivo punto c), verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
b.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato;
b.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;
c) per i danni a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, xxxxxx, tappeti e quant’altro, aventi valore artistico, verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
c.1) in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
c.2) in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro;
d) per i danni da RICORSO TERZI, la somma che la C.C.I.A.A. deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi;
e) per i danni di cui all'art.2 lettera D) l'importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.
Art. 9 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER FABBRICATI DI VALORE STORICO
A precisazione ed integrazione di quanto previsto all' art. 8 a.2) si conviene tra le parti che in caso di sinistro che colpisca fabbricati di valore storico, l'indennizzo sarà determinato tenendo conto di eventuali richieste della Sovraintendenza ai Beni Artistici e Culturali e dell'utilizzo di materiali similiari a quelli preesistenti.
Art. 10 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE
La Società si obbliga inoltre a risarcire il danno senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del
C.C. Si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nel solo caso in cui si abbia a riscontrare, per i beni colpiti da sinistro una copertura inferiore al suo "valore a nuovo" di oltre il 20%.
Art. 11 - MODALITA' PER LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO
La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre alla C.C.I.A.A. una proposta di liquidazione entro 60 gg. dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 gg. successivi all'accettazione della suddetta proposta.
Eventuali eccezioni, riserve o rifiuti di garanzia, o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare del risarcimento richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società alla C.C.I.A.A. entro i 60gg. di cui al comma precedente, ed in ogni caso dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.
Inoltre, nel solo caso di ricostruzione o rimpiazzo a nuovo, la Società provvederà, entro 30gg. dalla ultimazione dei lavori, al pagamento dell'importo corrispondente alla differenza tra il valore a nuovo convenuto e il valore commerciale del bene.
Art. 12 - ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, con il limite di €.1.000.000,00 a condizione che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di € 100.000,00 e che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e cioè che le risultanze della stima preliminare del danno effettuate dal perito liquidatore diano ampie garanzie, che le circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro siano garantite dal contratto, che vi sia rispondenza nelle descrizioni, dichiarazioni, qualità e quantità delle cose distrutte o avariate, che non vi siano impedimenti contrattuali quali vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare, amministrazione controllata.
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 gg. dalla data di denuncia del sinistro purchè siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell'anticipo.
Art. 13 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, nè legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla C.C.I.A.A di Vicenza e dalla Società.
L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.
Art. 14 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del C.C., a favore della
C.C.I.A.A. di Vicenza o dei suoi aventi diritto.
Art. 15 - GESTIONE DELLE VERTENZE
La difesa anche giudiziaria delle ragioni dell'Amministrazione contro le pretese dei danneggiati riguardo il rischio locativo ed il ricorso terzi è assunta direttamente dalla Società, che agisce in nome dell'Amministrazione la quale è tenuta a prestare la propria collaborazione designando, ove occorra, legali, tecnici e periti.
Nel caso di procedimento penale, il legale dovrà essere scelto di comune accordo tra la Società e l'Amministrazione; in caso di disaccordo su tale scelta, è in facoltà dell'Amministrazione di nominare un legale di sua fiducia da affiancare al legale indicato dalla Società.
In ogni caso le spese di difesa, nei limiti stabiliti dall'art. 1917 del C.C., restano a carico della Società.
L'Amministrazione farà pervenire alla Società nel termine di sette giorni dal ricevimento, copia dei documenti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.
L'Amministrazione, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.
Qualora l'interesse della Società alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.
Art. 16)- BENI E SOMME ASSICURATE
La presente polizza viene stipulata per i seguenti rischi:
• FABBRICATI DELLA C.C.I.A.A.-VICENZA
come da art. 1) – punto 1a) “Beni Assicurati” : € 20.000.000,00
• CONTENUTO
come da art. 1 – punto 2) : € 5.000.000,00
• FENOMENO ELETTRICO (art. 2.11) : € 150.000,00
• RICORSO TERZI : € 8.000.000,00
Art. 17) – CALCOLO DEL PREMIO
FABBRICATI DELLA C.C.I.A.A. - VICENZA
come da art. 1) – punto 1a) “Beni Assicurati” : FABBRICATI IN USO/LOCAZIONE ALLA
C.C.I.A.A. – VICENZA
come da art. 1) – punto 1b) “Beni Assicurati” : CONTENUTO
come da art. 1 – punto 2) :
FENOMENO ELETTRICO :
RICORSO TERZI :
PREMIO ANNUO LORDO TOTALE :
LA SOCIETA' IL CONTRAENTE
Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli artt. seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione":
- Art. 3) Pagamento del premio
- Art. 8) Interpretazione della polizza
- Art. 9) Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro
- Art. 11) Foro competente
- Art. 12) Rinvio alle norme di Legge
- Art. 15) Decorrenza, durata, risoluzione anticipata, proroga dell’assicurazione;
e gli artt seguenti delle “Condizioni di Assicurazione” :
- Art. 5) Denuncia di sinistro
- Art. 8) Determinazione dell’ammontare del danno
- Art 11) Modalità per liquidazione dell’indennizzo
L’Assicurato dichiara inoltre di aver preso visione e sottoscritto la nota informativa ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. 17/03/1995 nr. 175 e l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196.
Il sottoscritto dichiara espressamente di avere preso atto, di ricevere e di avere sottoscritto contestualmente al presente contratto anche tutto quanto previsto dagli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.
LA SOCIETA' IL CONTRAENTE
- LOTTO 1 -
GARA ASSEGNAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI
SCHEDA D'OFFERTA POLIZZA
INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI
• FABBRICATI DELLA C.C.I.A.A.-VICENZA
Tassi netti applicati
come da art. 1) – punto 1a) “Beni Assicurati” : € 20.000.000,00 …………
• CONTENUTO
come da art. 1 – punto 2) : € 5.000.000,00 …………
• FENOMENO ELETTRICO (art. 2.11) : € 150.000,00 …………
• RICORSO TERZI : € 8.000.000,00 …………
Calcolo del premio:
- Premio xxxxx xxxxx complessivo
: €
- Accessori
: €
- Imposte, percentuale del %
: €
- TOTALE PREMIO XXXXX XXXXX
(espresso in cifre e in lettere)
: €
Si dichiara di accettare integralmente tutte le condizioni previste dal capitolato di polizza
Denominazione offerente :
Codice fiscale e partita IVA :
Sede legale :
Firma leggibile qualifica :
data: