Condizioni generali di acquisto
Condizioni generali di acquisto
ART. 1 PREMESSA
Le condizioni di seguito riportate sono applicabili ad ogni Contratto salvo che in esso sia fatta espressa deroga con condizioni speciali o singoli Ordini.
Ogni modifica o deroga sarà valida solo se previamente accettata per scritto dall’Acquirente.
ART. 2 DEFINIZIONI
Nel Contratto i seguenti termini stanno a significare quanto segue:
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO O CONDIZIONI: sono da intendersi le presenti Condizioni. CONTRATTO: è l’insieme dell’Ordine, delle Condizioni Generali di Acquisto, e di tutti i documenti in essi elencati che ne costituiscono parte integrante. Fanno parte del Contratto anche le eventuali successive Variazioni d’Ordine.
ORDINE: definisce gli obblighi ed i diritti tra Acquirente e Fornitore per la fornitura di Prodotti e Servizi.
VARIAZIONE D’ORDINE: è un addendum scritto all’Ordine, emesso dall’Acquirente ed accettato dal Fornitore con la stessa procedura dell’Ordine fatto per introdurre aggiunte, riduzioni e variazioni al contenuto dello stesso. ACQUIRENTE: Fonderia Taroni, che emette l’Ordine al Fornitore per la Fornitura dei Prodotti e Servizi in seguito descritti.
FORNITORE: la Società che riceve l’Ordine dall’Acquirente per la fornitura dei Prodotti e Servizi descritti nel Contratto.
PRODOTTI E SERVIZI/FORNITURA: i Prodotti anche complessi, Servizi e prestazioni accessorie richiesti al Fornitore e descritti nel Contratto, che dovranno essere forniti dal Fornitore a fronte dell’Ordine.
CLIENTE FINALE: è il Cliente dell’Acquirente.
CONTRATTO PRINCIPALE: è il Contratto che l’Acquirente ha stipulato con il Cliente Finale. ART. 3 OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE
Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti e Servizi in conformità ai termini, condizioni e prezzi definiti nel Contratto.
La Fornitura dovrà essere eseguita in stretto accordo alle norme di legge vigenti al momento della consegna e alle prescrizioni contenute nel Contratto. In mancanza di una disciplina specifica al riguardo, la Fornitura nonché ogni operazione ad essa inerente, sarà eseguita secondo la tecnologia più avanzata e con la migliore diligenza e cura.
ART. 4 MODIFICHE DELLA FORNITURA E VARIAZIONE D’ORDINE
Durante l'esecuzione della Fornitura, l’Acquirente potrà modificare la qualità, quantità, caratteristiche e/o la forma dei Prodotti e Servizi.
Tali modifiche dovranno prontamente essere eseguite dal Fornitore. Nel caso in cui dette modifiche incidano sui tempi e costi il Fornitore potrà avere diritto ad un giusto compenso addizionale e/o un’estensione del termine di consegna.
E’ onere del Fornitore sottoporre all’Acquirente una proposta di modifica alla fornitura dettagliando:
- descrizione della modifica e relativo impatto tecnico;
- eventuali maggiori costi, e relative cause;
- eventuale impatto temporale sul programma di consegna.
La mancata presentazione della proposta di modifica entro il termine decadenziale di due settimane dalla richiesta di modifica comporta la rinuncia sia all’eventuale compenso addizionale che all’estensione del termine di consegna.
Per quanto concerne i materiali in corso di lavorazione, l’Acquirente rimborserà al Fornitore il solo costo delle materie prime già in lavorazione ed il solo costo del lavoro svolto sino al momento della Variazione d’Ordine o annullamento, limitatamente alle spese effettivamente sostenute e documentate, escludendosi in ogni caso da detto rimborso il mancato guadagno.
Per parte sua il Fornitore dovrà fare tutto quanto in suo potere al fine di ridurre i costi rimborsabili come sopra previsto. Non si farà luogo a nessun rimborso o qualsivoglia compenso per le materie prime già approvvigionate ma non ancora poste in lavorazione.
In caso di mancato accordo tra le parti la determinazione dell’eventuale compenso addizionale e/o estensione dei tempi sarà definita secondo le procedure previste dall’articolo “Legge applicabile e foro competente”, senza che il Fornitore possa sospendere l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, fatto salvo il diritto dell’Acquirente in tal caso a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
ART. 5 GARANZIE
Il Fornitore garantisce espressamente l'assenza di vizi e difetti della Fornitura, nonché il buon funzionamento e l'immediata utilizzabilità dei Prodotti e dei Servizi resi all'Acquirente. Il Fornitore si impegna, per un periodo di un anno ad iniziare dalla data di accettazione della Fornitura da parte dell’Acquirente, se non diversamente riportato sull'Ordine, ad eseguire a sua cura e spese, tutte le modifiche, riparazioni o sostituzioni che possono essere richieste per correggere errori, difetti o mancanze, che possono essere evidenziati dai beni consegnati, sostituendo, ove l’Acquirente lo richieda, i beni consegnati con altri rispondenti alla garanzia fornita. In tal caso, se il Fornitore non è in condizioni di fornire un adeguato rimedio entro un tempo ragionevole o nel termine specificato dall’Acquirente, l’Acquirente è autorizzato a riparare o sostituire direttamente i Prodotti o ad averli riparati o sostituiti da terzi ricaricando al Fornitore le spese conseguenti e tutti danni derivanti.
Per i Prodotti o parte di essi riparati o sostituiti inizierà, dal momento della loro rimessa in esercizio, un nuovo periodo di garanzia di dodici (12) mesi.
La risoluzione dell'Ordine per gli eventi nel medesimo indicati ovvero menzionati nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto sarà efficace non appena comunicata al Fornitore. In deroga al diverso termine stabilito dall'art. 1495 Codice Civile, l’Acquirente potrà denunciare vizi e difetti della fornitura l’Acquirente entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dalla consegna se palesi o dalla scoperta se occulti. La Fornitura che risulti, in tutto od in parte, difettosa, incompleta o non conforme, verrà trattenuta presso l’Acquirente e resterà a disposizione per una successiva verifica con il Fornitore. L’Acquirente ha diritto di rifiutare una fornitura parziale, anche se la prestazione è divisibile. Nessuna responsabilità deriverà all’Acquirente per eventuali rischi, rotture, guasti, incendi, mancanze o sottrazioni una volta trascorsa la data di ispezione senza che il Fornitore abbia provveduto al ritiro.
ART. 6 SPEDIZIONI ED IMBALLO
La Fornitura si intende resa presso il luogo indicato nell'Ordine; dovrà essere spedita in un unico lotto e, salvo diversa indicazione, in modo tale che i Prodotti non subiscano alcun danno. Nel caso di Forniture di Servizi, i medesimi saranno resi nei modi e nei luoghi indicati nell'Ordine. Ogni spedizione e consegna deve essere accompagnata da un documento di trasporto, in regola con la normativa vigente, recante le indicazioni necessarie ad identificare chiaramente l'Ordine, il numero e la tipologia dei Prodotti in essa contenuti, nonché il destinatario. Sarà facoltà dell'Acquirente respingere, a spese del Fornitore, facendo restituzione al trasportatore od al vettore incaricato, i colli e gli imballaggi pervenuti con dati mancanti, errati, incompleti o chiaramente danneggiati.
ART. 7 PREZZI
Il prezzo comprende ogni e qualsiasi pagamento dovuto per la Fornitura.
Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi si intendono fissi, invariabili e comprensivi di quanto necessario per la Fornitura, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere anche imprevedibili che incidano sui costi.
Resta pertanto espressamente esclusa l’applicazione dell’articolo 1467 Codice Civile e, ove applicabile, dell’articolo 1664 Codice Civile.
ART. 8 CONTROLLO SULLO STATO DELLA FORNITURA
Il Fornitore è responsabile della qualità e funzionalità dei Prodotti e dei materiali utilizzati per la loro realizzazione e della relativa rispondenza alle prescrizioni contrattuali e di legge.
Le caratteristiche dei materiali saranno rigorosamente conformi a disegni, capitolati, norme, tabelle ed altri eventuali documenti tecnici nonché campioni definiti nel Contratto o che il Fornitore metterà a disposizione.
Il Fornitore s’impegna, ove richiesto, ad adottare i Piani di Controllo e prove, o rapporti di prove e collaudo similari (PCP) predisposti dall’Acquirente, garantendo l’effettuazione di tutte le prove in essi previste, con facoltà dell’Acquirente di richiedere in ogni momento di esibire la documentazione ed i risultati delle prove eseguite.
L’Acquirente ha diritto di controllare in ogni momento la corretta esecuzione della Fornitura, sia nel corso della lavorazione sia successivamente all’approntamento della merce.
A tal fine il Fornitore assicurerà il libero accesso alle proprie sedi e ai propri stabilimenti nonché a quelli di eventuali terzi in qualsiasi momento previo congruo preavviso.
Qualora l’Acquirente constati che l'esecuzione della Fornitura non procede secondo le condizioni stabilite nel Contratto, l’Acquirente può fissare un termine non inferiore a dieci giorni (10) di calendario entro il quale il Fornitore è tenuto a conformarsi alle condizioni predette.
Trascorso inutilmente il termine stabilito, l’Acquirente ha il diritto di intervenire direttamente o attraverso terzi, addebitando i relativi oneri al Fornitore, ovvero, a sua scelta, di risolvere per intero o parzialmente il Contratto e provvedere al completamento dello stesso con mezzi e nelle forme adeguate, salvo, in ogni caso, il diritto dell’Acquirente al risarcimento del danno subito.
E’ fatto salvo in tal caso il diritto dell’Acquirente di sospendere i pagamenti ai sensi dell’art. 1460 Codice Civile. Le ispezioni o controlli e le eventuali accettazioni provvisorie non sollevano il Fornitore dalle proprie obbligazioni e responsabilità contrattuali.
L’Acquirente si riserva il diritto di rifiutare, mediante comunicazione scritta, in tutto o in parte, la Fornitura e di addebitare eventuali maggiori danni qualora la stessa non sia conforme a quanto definito in Contratto.
Resta inteso che la Fornitura riscontrata non conforme dall’Acquirente dovrà essere ritirata dal Fornitore a sua esclusiva cura e spese, predisponendo quanto necessario per la ripresa in possesso.
ART. 9 DOCUMENTAZIONE TECNICA E RELATIVA APPROVAZIONE
Il Fornitore dovrà fornire in tempo utile all’Acquirente i documenti tecnici come richiesto dalla natura dei Prodotti/Servizi specificati nel Contratto e dovrà prontamente ripresentare gli stessi, modificati secondo le richieste di modifica, aggiunta, omissione, fatte dall’Acquirente. Detta documentazione tecnica dovrà essere fornita dal Fornitore nel numero di copie e nella lingua richiesti dal Contratto. I documenti che l’Acquirente consegnerà al Fornitore per l’espletamento della Fornitura, rimarranno di esclusiva proprietà dell’Acquirente.
Essi non potranno pertanto essere in alcun modo ceduti, riprodotti o divulgati a terzi senza l’autorizzazione dello stesso.
Il tempo dedicato alla procedura di approvazione della documentazione è già stato considerato dal Fornitore quale parte dei termini di consegna.
Se richiesto dal Contratto, gli elaborati dovranno essere sottomessi dal Fornitore per l’approvazione dell’Acquirente e/o del Cliente Finale e l’approvazione rilasciata dall’Acquirente non solleverà il Fornitore dalle responsabilità ed obblighi derivanti dal Contratto.
ART. 10 PROPRIETA' INDUSTRIALE
Tutti i documenti tecnici trasmessi dall’Acquirente al Fornitore sono di proprietà dell’Acquirente ed il Fornitore non potrà farne copia o usarli per scopi diversi da quelli necessari per l’esecuzione del Contratto, salvo quando essi siano già pubblicamente conosciuti. I sopra citati documenti dovranno essere restituiti all’Acquirente in buone condizioni non appena gli stessi non saranno più necessari al Fornitore per l’esecuzione delle obbligazioni previste dal Contratto e in ogni caso non oltre il completo adempimento di dette obbligazioni.
Il Fornitore si impegna a manlevare l’Acquirente e a tenerlo indenne da qualsiasi onere e controversia relativi allo sfruttamento di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, quali ad esempio, ma non limitatamente, brevetti, disegni o modelli, marchi, know-how, diritti d’autore, derivanti dall’uso della fornitura da parte dell’Acquirente. Il Fornitore dichiara espressamente che quanto dallo stesso fornito all’Acquirente non determinerà violazione di alcun diritto di proprietà intellettuale.
ART. 11 RISERVATEZZA
Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione e/o documentazione ricevuta dall’Acquirente. La divulgazione di qualsivoglia informazione/documentazione a terzi sarà consentita soltanto nella misura in cui ciò sia strettamente necessario all’esecuzione del Contratto ovvero per adempiere ad un obbligo di legge o regolamentare. Le obbligazioni di cui al presente articolo saranno valide per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di emissione dell’Ordine.
ART. 12 PASSAGGIO DI PROPRIETA’
La proprietà della Fornitura o di parte di essa si trasferisce dal Fornitore all’Acquirente al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:
1) pagamento della Fornitura o di parte di essa;
2) consegna della Fornitura in conformità all’Ordine.
Il rischio di perimento della Fornitura così come ogni rischio associato alla stessa è a carico del Fornitore fino all’accettazione da parte dell’Acquirente.
ART. 13 NORMATIVA AMBIENTALE DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
Il Fornitore garantisce che la Fornitura è conforme a tutte le norme e prescrizioni legislative europee e nazionali applicabili riguardanti l’ambientale, la sicurezza e la prevenzione infortuni.
Ove applicabile, sui Prodotti del Fornitore dovrà essere regolarmente apposto il marchio “CE”, singolarmente su ciascuno di essi o complessivamente su ciascun lotto; inoltre essi dovranno essere dotati di manuali di istruzione nella lingua richiesta, se necessario.
In caso di non conformità o comunque di inosservanza di quanto sopra, da parte del Fornitore, l’Acquirente è autorizzato a respingere la Fornitura addebitandone ad esso tutti gli eventuali oneri, sia diretti che indiretti.
ART. 14 FATTURAZIONE
Ogni fattura deve riportare gli estremi dei documenti di consegna, dell’Ordine e dell’istituto di credito presso il quale effettuare i pagamenti. Deve essere in regola con la normativa fiscale e leggi vigenti.
ART. 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Fornitore e l’Acquirente si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di dati personali), che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità contrattuale di cui alla presente scrittura e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge, anche di natura fiscale o contabile. Le informazioni saranno trattate sia con metodo di registrazione informatico che manuale ed in ogni caso saranno tenute in ambienti sicuri.
I dati e le informazioni trattate potranno essere comunicati a terzi - operanti anche all’estero - unicamente per le finalità sopra specificate.
I dati e le informazioni trattate non saranno oggetto di diffusione. In conformità alla suddetta legge, le parti si danno reciprocamente atto che i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 possono essere esercitati presso le loro sedi.
Il Fornitore dovrà pertanto rivolgersi al Centro di Competenza Data Privacy dell’Acquirente al seguente indirizzo e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx .
Il Fornitore dovrà comunicare all’Acquirente i propri riferimenti privacy.
Ai sensi dell’art. 8 del decreto sopraccitato è possibile, infatti, ottenere in qualsiasi momento la conferma dei dati con la loro logica di trattamento e scopo con i relativi aggiornamenti, modifiche, integrazioni, opporsi al trattamento dei dati in caso di giusta causa ed ottenere la cancellazione dei dati impiegati in violazione di legge.
ART. 16 CESSIONE CREDITI E CESSIONE ORDINE
L'esecuzione della Fornitura non è cedibile. I crediti derivanti al Fornitore in esecuzione dell'Ordine non possono essere ceduti a terzi in tutto o in parte, neppure sotto forma di mandato all'incasso od altre forme di delega, salva espressa e preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente.
Nel caso in cui il Fornitore richieda con comunicazione scritta all’Acquirente di cedere un credito che sorge dall’Ordine ed Acquirente dia il proprio consenso scritto, l’atto di cessione, a cura del Fornitore, dovrà in ogni caso ed a pena di inefficacia essere preventivamente autenticato da notaio e quindi notificato all’Acquirente a mezzo di un ufficiale giudiziario.
ART. 17 PENALI
I termini di consegna previsti nell’Ordine si intendono tassativi ed essenziali. Il Fornitore è tenuto a consegnare i Prodotti/Servizi entro il termine indicato nell’Ordine.
Nel caso di eventuali ritardi nella consegna della Fornitura sarà dal Fornitore dovuta una penale, addebitabile senza che sia necessaria alcuna dimostrazione dei danni subiti dall'Acquirente, pari all'1% (uno percento) del valore della parte dell'Ordine in ritardo per ogni settimana di ritardo, sino ad un massimo del 10% (dieci percento). Salvo ed impregiudicato il diritto al maggior danno ed alla risoluzione del Contratto.
ART. 18 RECESSO
Oltre ai casi di legge e a quelli qui già previsti, l’Acquirente potrà, in presenza di una procedura concorsuale, o esecutiva a carico del Fornitore, così come di mutamenti nella proprietà o compagine societaria dello stesso, recedere dal contratto mediante semplice comunicazione scritta con cui dichiara di volersi avvalere della presente clausola, che avrà efficacia dal giorno della comunicazione del recesso, senz’altro obbligo se non quello di pagare il prezzo delle consegne regolarmente eseguite.
Resta inteso che, nel caso in cui sia in corso a carico del Fornitore, un procedimento di liquidazione ovvero un processo volto alla dichiarazione di fallimento ovvero altra procedura concorsuale, così come nel caso di risoluzione o cessazione del rapporto contrattuale per qualsiasi causa imputabile al Fornitore, questi è tenuto a mettere a disposizione dell’Acquirente, ai fini della ultimazione delle prestazioni oggetto dell’Ordine, i progetti, i relativi disegni e la documentazione tecnica dalla stesso elaborata, senza diritto ad indennità o compensi di sorta.
ART. 19 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto, salvo diversa pattuizione scritta è disciplinato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all’esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto il foro competente in via esclusiva è quello di Ravenna.
ART. 20 ETICA DEGLI AFFARI
La Fonderia Taroni rispetta gli standard etici europei. Pertanto il Fornitore, nel condurre affari con l’Acquirente, è tenuto a prenderne visione ed avere comportamenti improntati ai più alti standard etici.
Qualsiasi inosservanza delle disposizioni previste nel presente articolo, è considerato grave inadempimento ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1455 del Codice Civile.
ART. 21 PERSONALE DEL FORNITORE
Il Fornitore deve effettuare la Fornitura con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse agli obblighi derivantigli dal Contratto.
Il Fornitore deve provvedere affinché il proprio personale rispetti le procedure messe in atto dall’Acquirente per il controllo degli accessi.
Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Acquirente in relazione a pretese avanzate da propri dipendenti o da dipendenti dei propri subappaltatori e/o di terzi, da consulenti o da collaboratori che prestino la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o meno), per l’esecuzione del Contratto, intervenendo anche nei relativi giudizi e chiedendo l’estromissione dell’Acquirente.
Il Fornitore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell’art. 2070 Codice Civile, nonché adempiere regolarmente agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto alla Fornitura. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela della salute, sicurezza, igiene del lavoro, protezione, assicurazione, ed assistenza dei lavoratori e si assume ogni responsabilità civile e penale al riguardo.
Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte dell’Acquirente non esonera in alcun modo il Fornitore dalle relative responsabilità ed obblighi.
ART. 22 ASSICURAZIONE
Prima di dare inizio all’esecuzione dell’Ordine il Fornitore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per tutta la durata dello stesso e per un importo adeguato all’attività da svolgere, contro tutti i danni alle persone ed alle cose anche di sua proprietà. Di tale polizza il Fornitore dovrà consegnare una copia all’Acquirente, prima dell’inizio dell’esecuzione dell’ordine.
La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Acquirente.
Il Fornitore deve comunque tenere indenne l’Acquirente da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi, ove non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra.