ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E SERVIZI ACCESSORI, PER GLI ENTI DEL S.S.R. F.V.G. ID16SER012
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E SERVIZI ACCESSORI, PER GLI ENTI DEL S.S.R. F.V.G. ID16SER012
LOTTO 1
CIG 6779986D6E TRA
- la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, nata a Trieste il 31.01.1967 e domiciliato per la carica presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (di seguito EGAS per brevità), con sede in xxx Xxxxxxxx, x. 000 x Xxxxx, che interviene nel presente atto, in nome e per conto l’EGAS, C.F./P. IVA 02801630308, in qualità di Direttore della SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara;
E
- il Xxxx. Xxxx Xxxxxxx nato a PAVIA DI UDINE il 15/11/1952, domiciliato per la carica presso la sede della ditta, interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della “OFFICINE FVG S.R.L.”, con sede in CAMPOFORMIDO, Via Principe di Udine, n. 144, C.F. /P.IVA 02630420301;
PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale Egas n. 441 del 05/09/2016, successivamente rettificata con determinazione n. 518 del 21/10/2016 è stata indetta la procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata alla stipula di un Accordo quadro per l’affidamento del servizio di
manutenzione e riparazione dei mezzi degli enti del Servizio sanitario Regionale F.V.G. di seguito, servizio di manutenzione e riparazione automezzi e servizi accessori), per la durata di 48 mesi, per una spesa presunta di € 5.172.000,00 oltre le opzioni contrattuali pari a € 3.879.000,00 IVA esclusa, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 c.3;
che con medesima determinazione sono stati approvati integralmente il Disciplinare di gara, lo schema di Accordo quadro e il capitolato speciale d’appalto;
che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 351 del 20 aprile 2017 con la quale si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria dei lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, con Determinazione dirigenziale n. 515 del 31 maggio 2017 con la quale si è provveduto – tra le altre - all’aggiudicazione provvisoria del lotto n. 5, di cui ha fatto seguito la Determinazione Dirigenziale EGAS n. 680 del 19 luglio 2017 è stato disposto, tra l’altro, di aggiudicare in via definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016, l’affidamento dell’accordo quadro di cui trattasi, all’operatore economico sopra citato, per un importo complessivo presunto aggiudicato IVA esclusa pari ad € 1.032.000,00 (euro unmilionetrentaduemila/00);
che la ditta OFFICINE FVG S.R.L. è stata sottoposta alle verifiche ai sensi del D. Lgs 159/11;
che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione dell’Accordo quadro, il D.U.R.C. (Documento unico di
regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva di OFFICINE FVG S.R.L., conservato agli atti dell’ente;
a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, ha costituito una garanzia fideiussoria mediante polizza/cauzione n. 79818700 rilasciata da ALLIANZ SPA AG. 376000 DEL FRIULI ORIENTALE, per l’importo di €
51.600,00 (euro cinquantunmilaseicento/00) emessa in data 10/08/2017;
ai sensi dell’art. 3 co.8 della legge 136/2010 è stato acquisito il documento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATO, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Valore delle premesse)
Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti dell’EGAS e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in
ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.
Il presente Accordo quadro viene sottoscritto dalle parti in forma pubblico amministrativa, nelle forme di legge, ed in applicazione dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti, in modalità elettronica, a pena di nullità.
art. 2 (Oggetto)
Il presente Accordo disciplina il Servizio di manutenzione e riparazione automezzi e servizi accessori per gli enti del Servizio Sanitario Regionale (ID16SER012) per un periodo di 48 mesi.
I fabbisogni presunti, le modalità di esecuzione e i prezzi base fissati a pena di esclusione sono specificati nel Capitolato Speciale.
art. 2
(Titolare della procedura e soggetti contraenti)
Con l’aggiudicatario di ciascun lotto, l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi stipulerà un Accordo quadro, con il quale verrà regolamentato il servizio di cui trattasi di manutenzione e riparazione automezzi e servizi accessori per gli enti del Servizio Sanitario Regionale oggetto della presente gara, nei limiti dell’importo massimo di aggiudicazione(incluse le opzioni contrattuali) previsto.
Il singolo contratto viene concluso a tutti gli effetti tra l’ente del SSR interessato ed il Fornitore attraverso l’emissione del “Contratto derivato” (vedere allegato “G”).
Gli enti potranno utilizzare l’Accordo quadro mediante i “Contratti derivati”, sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell’ente stesso e inviati al fornitore.
In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell’Accordo quadro, i singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei “Contratti derivati”.
Con la stipula dell’Accordo quadro l’aggiudicatario è obbligato ad accettare, mediante adempimento, il “Contratto derivato” emesso dall’ente sino a concorrenza dell’importo massimo di aggiudicazione previsto.
L’Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l’EGAS nei confronti del Fornitore, contenendo lo stesso le condizioni generali del contratti di “fornitura” concluso dall’ente contraenti con l’emissione del “Contratto derivato”.
Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo al Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi dell’Accordo quadro, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.
Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione del “Contratto derivato”, si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).
La validità del contratto derivato cessa automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro.
art. 3
(Variazioni nell’esecuzione contrattuale e revisione prezzi) L’importo complessivo del servizio del lotto n. 1 è valutato in presunti
€ 1.032.000,00 per il periodo di 48 mesi.
I dati di attività indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto sono stati calcolati in base all’andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l’esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati.. Ogni possibilità di apportare modifiche al contratto nel corso di validità dello stesso è disciplinata dall’art. 106 D.lgs 50/2016. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1 lett. a) di detto articolo, si rimanda a quanto previsto in Capitolato speciale, anche per ciò che concerne eventuali clausole di revisione dei prezzi, fermo restando che per tutto il primo anno di durata contrattuale i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati. Eventuali revisioni dei prezzi avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell’EGAS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.
In ogni caso, nel periodo di vigenza dell’Accordo qualora gli enti contraenti ne ravvisino la necessità - hanno la facoltà di richiedere, in relazione al proprio contratto derivato un aumento o una diminuzione dello stesso, fino alla concorrenza del 20% dell’importo aggiudicato.
L’EGAS si riserva altresì qualora se ne ravvisasse la necessità di procedere ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.lgs. 50/2016.
art. 4 (Garanzia definitiva)
La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell’Accordo quadro e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) dell’EGAS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dall’Amministrazione regionale.
In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’EGAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
art. 5 (Durata del servizio)
L’accordo quadro decorre dal 01/10/2017 e ha durata di 48 mesi.
In attesa della definizione di un nuovo Accordo/contratto la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall’EGAS, il servizio alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 12 mesi oltre alla scadenza naturale.
Si applicano le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D. Lgs 50/2016.
Le aziende potranno recedere anticipatamente dal contratto anche in forma parziale, qualora nei servizi delle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
art. 6 (Determinazione del prezzo)
Tutti i prezzi/canoni si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Xxxxx.
art. 7
(Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell’appaltatore)
La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a svolgere il servizio nell’osservanza delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’appalto – a cui si rimanda per le modalità di espletamento del servizio stesso - nonché delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.
Si precisa che è esclusivo onere della ditta, tra l’altro, l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’appalto, l’esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato nell’appalto, l’assunzione del rischio d’impresa.
La sede dell’officina nell’ambito territoriale del lotto affidato è ubicata
presso l’ambito territoriale del lotto 1 AAS1 ovvero: XXX XXXXXXX
XXXXX XXXXX (XX) 00000 – XXX XXXXXX, 0/0;
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Xxxxxxxxx collettivi anche dopo
la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell’Accordo quadro.
Il personale dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165”.
L'appaltatore deve provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamento con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori ed a quelle che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
art. 8
(Clausola risolutiva espressa)
La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e l’EGAS per l’Accordo quadro Convenzione stipulata potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:
cessione totale o parziale del contratto;
in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei
subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;
mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità. nei casi di cui all’art. 108, c.2 del D. Lgs. 50/2016.
Dopo l’applicazione della 5 penale di cui all’ art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’EGAS e/o dall’Azienda del SSR.
L’Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.
Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.
L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.
L’EGAS si riserva di recedere in qualsiasi momento dall’Accordo quadro sottoscritto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.
Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.
art. 9 (Clausola penale)
La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali stabiliti dal capitolato, verificata in contradditorio con la ditta aggiudicataria, comporterà l’applicazione delle penali specificate nel Capitolato Speciale.
Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte delle singole Aziende sanitarie e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.
Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Azienda del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l’EGAS si rivarrà sulla garanzia definitiva.
Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.
art. 10
(Garanzia e responsabilità del servizio)
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti delle singole Aziende o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.
Le singole Aziende non risponderanno di eventuali danni a persone o cose verificatesi durante l’espletamento del servizio; la ditta aggiudicataria è tenuta a dare prova della stipula di un’adeguata polizza assicurativa per danni a persone o cose, che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio. Esonera infine le Aziende da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare da fatti
dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti delle Aziende, in conseguenza anche di furti.
Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.
art. 11
(Controllo di quantità e qualità)
Le Aziende del SSR, per mezzo dei loro incaricati ed eventualmente in presenza del responsabile dell’Impresa, potranno eseguire accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso sulle modalità operative di esecuzione del servizio, sulla qualità delle prestazioni, sui mezzi ed attrezzature impiegati.
Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di attivare ulteriori controlli non programmati nel caso in cui le pervengano segnalazioni di disservizi. L’aggiudicatario si impegna a fornire i mezzi e tutte le informazioni necessarie alle verifiche ed ai controlli.
Dell’esito degli accertamenti e controlli effettuati, sarà redatto verbale, che potrà essere utilizzato dall’Azienda del servizio sanitario regionale per gli eventuali provvedimenti e determinazioni di competenza.
I provvedimenti richiesti al fine di regolarizzare il servizio, dovranno essere tempestivamente adottati.
Tutte le contestazioni di inadempienza, ritardi, ecc. fatte in contraddittorio con il responsabile dell’Impresa si intenderanno fatte direttamente all’appaltatore titolare.
Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.
art. 12
(Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)
Cessione del contratto
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016).
Cessione del credito
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art.106 comma 13 D.lgs 50/2016).
Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti e con l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 105 D.lgs. 50/2016.
art. 13
(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione) EGAS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all’art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.
E’ fatto salvo il diritto dell’EGAS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.
art. 14 (Fatturazione e pagamenti)
Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m. con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture . Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dell’azienda; eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.
Le fatture dovranno essere intestate alle Aziende che hanno emesso il “Contratto derivato” e che rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment).
Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015.
Si rinvia a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto.
art. 15
(Tracciabilità’ dei flussi finanziari)
La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell’art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
art. 16 (Controversie)
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’EGAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.
art. 17
(Scioperi e causa di forza maggiore)
Non applicabile
art. 18
(Clausola di salvaguardia occupazionale)
In caso di cambio di gestione dovuto al nuovo affidamento, la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario (secondo quanto espresso dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel Parere 23/01/2013, n. 41, al quale si rimanda) nonché dell’art. 50 del D. Lgs. n.50/2016 ed ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
art. 19
(Informativa sul trattamento dei dati)
Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di Privacy sono demandati alle singole aziende del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.
art. 20 (Spese contrattuali)
L’Accordo quadro verrà stipulato ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del D. lgs. n. 50/2016 con firma digitale.
L’imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L’imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico delle singole Aziende del servizio sanitario regionale, secondo le vigenti disposizioni fiscali.
art. 21
(Rinvio ad altre norme)
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.
art. 23
(Reportistica e monitoraggio dell’Accordo quadro)
Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola contratto derivato per tutta la durata dell’Accordo Quadro, con le modalità e termini sotto indicati.
Il Fornitore dovrà inviare semestralmente, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del semestre di riferimento, all’EGAS il fatturato complessivo per ogni singolo lotto, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato “H”).
Tali dati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxx.xx con oggetto: “report convenzione gara ID
”.
Qualora l’importo massimo complessivo aggiudicato fosse in fase di esaurimento prima del termine di scadenza dell’Accordo, l’aggiudicatario dovrà comunicarlo tempestivamente all’EGAS.
art. 24 (Clausola finale)
L’accordo quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo o dei singoli “Contratti derivati” (o di parte di essi) da parte dell’EGAS e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
Per EGAS
Per Il Direttore della SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara In qualità di Direttore del Dipartimento Forniture Logistica Centralizzata
X.xx digitalmente dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Per OFFICINE FVG S.R.L.
X.xx digitalmente Xxxx. Xxxx Xxxxxxx