ACCORDO DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA L’AZIENDA SPECIALE CFP TICINO MALPENSA ED IL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA DELL’AMBITO DI SOMMA LOMBARDO (COMUNI DI SOMMA LOMBARDO, CARDANO AL CAMPO, LONATE POZZOLO, FERNO, CASORATE SEMPIONE, BESNATE, ARSAGO SEPRIO, GOLASECCA, VIZZOLA TICINO)
Tra
Comune di SOMMA LOMBARDO, rappresentato dal Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxxx nella sua qualità di rappresentante legale dell’Ambito distrettuale, nato a Somma Lombardo il 11/09/1969, domiciliato per la carica in sede comunale di Somma Lombardo, piazza V. Veneto 2, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X
e
Azienda Speciale Consortile “CFP TICINO MALPENSA” con sede in Somma Lombardo, Via Visconti di Modrone n. 12, C.F. 02594340123, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx nella sua qualità di Direttore
PREMESSO
• che l’articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede, in senso generale, che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• che i Comuni di Somma Lombardo, Sesto Calende, Arsago Seprio, Golasecca, Vergiate hanno costituito ai sensi dell’art. 114 del TUEL un'Azienda Speciale Consortile denominata "CFP TICINO MALPENSA" (di seguito anche solo CFP), al fine di gestire in maniera associata servizi di promozione dell’esercizio del diritto all’istruzione, alla formazione e al lavoro attraverso l’erogazione di servizi e attività destinate all'elevazione culturale e professionale dei cittadini a partire dalla prima formazione, alla formazione in diritto dovere, alla riqualificazione, all’orientamento, ivi comprese la formazione continua, permanente, ricorrente e quelle conseguenti la riconversione di attività produttive, nonché attraverso la erogazione di servizi di orientamento e attività di politiche attive del lavoro destinate all’orientamento professionale, all'accompagnamento, all’inserimento lavorativo anche per fasce deboli e/o disabili ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita a favore di cittadini occupati, non occupati o in cerca di prima occupazione.
• che l'art. 5 del DPR 902/86 prevede che “Il comune può deliberare, con la maggioranza di cui al primo comma dell'art. 2, l'estensione dell'attività della propria azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d'impianto e d'esercizio formulati dall'azienda stessa. Con lo stesso atto deliberativo è approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari, fermo restando che nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sull'ente gestore del servizio”;
• che i Comuni dell'Ambito distrettuale di Somma Lombardo hanno condiviso l’indirizzo relativo al fatto che per tipologie di servizi particolari, quale il servizio di inserimento lavorativo disabili - per la specializzazione professionale in esso richiesta, - sia opportuna una gestione attraverso l’Azienda Consortile CFP, anche al fine di assicurare più alti livelli di efficacia, efficienza ed economicità;
• che gli enti interessati hanno condiviso il percorso che ha portato alla stesura del testo del presente accordo, del piano finanziario per la gestione del Servizio di inserimento lavorativo (di seguito SIL);
• che in data 31/12/2019 è scaduto l’affidamento del sevizio SIL dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo;
• considerato quindi che necessita predisporre gli atti necessari affinché lo stesso sia garantito con decorrenza 01.02.2020;
• che l’azienda CFP risulta in grado di garantire dalla data suddetta il servizio, in quanto già gestisce un servizio di eguali caratteristiche gestionali per altri ambiti distrettuali;
• che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo, con verbale n. 9 del 29 novembre 2019, ha espresso formalmente la volontà di addivenire ad un accordo di programma per la gestione del servizio SIL;
• che il Consiglio di amministrazione del CFP ha espresso parere positivo rispetto alla gestione del servizio SIL per l’Ambito distrettuale di Somma Lombardo dettando le linee di indirizzo per la creazione del nuovo servizio con delibera n. 27 del 18 dicembre 2019;
• che il Comune di Somma Lombardo, in qualità di comune capofila, a seguito di delibera da parte dell’Assemblea dei Sindaci, oltre ad approvare la continuità sulla gestione, ha dato parere positivo circa l'affidamento del Servizio SIL con decorrenza 01.02.2020 sino a tutto il triennio di validità della convenzione in essere, all’Azienda CFP Ticino Malpensa autorizzando i necessari passaggi politico- amministrativi;
TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE TITOLO I – OGGETTO ED INDICAZIONI GENERALI
ART. 1 - PREMESSA E OGGETTO
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.
L’oggetto del presente accordo è la gestione del servizio di Inserimento Lavorativo (SIL) per persone individualmente e socialmente svantaggiate dei Comuni dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo (Somma Lombardo, Cardano al Campo, Lonate Pozzolo, Ferno, Casorate Sempione, Besnate, Arsago Seprio, Golasecca, Vizzola Ticino).
ART. 2 – PRINCIPI E FINALITA'
Il Servizio di Inserimento Lavorativo per persone individualmente e socialmente svantaggiate dei Comuni dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo ha la finalità di garantire, mediante la costruzione di percorsi ad hoc, tutte le condizioni necessarie per realizzare un corretto processo di integrazione lavorativa e collocazione nel mercato del lavoro, attraverso l’applicazione di specifiche metodologie e la messa in atto di una serie di interventi, mirati anche ad implementare la rete territoriale delle risorse strumentali all’inserimento lavorativo.
Si tratta di interventi rivolti a soggetti individuati in collaborazione con i servizi sociali comunali ai sensi della D.G.R. 25 luglio 2016 n. X/5451 ad oggetto “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ri- abilitazione, in attuazione delle linee guida approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 22 gennaio 2015” e dagli indirizzo regionali in materia di tirocini DGR 7763 del 17 gennaio 2018.
Il Servizio di Inserimento Lavorativo dovrà svilupparsi sulla base di un progetto che dovrà prevedere le modalità di attuazione delle seguenti funzioni:
• coordinamento e rete, mediante l’individuazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi.
• orientamento, attraverso una adeguata analisi dei bisogni delle diverse tipologie di soggetti interessati, anche a livello delle loro specificità individuali;
• mediazione e accompagnamento, attraverso l’elaborazione di adeguati percorsi individuali e di gruppo.
ART. 3 - PRESTAZIONI E OBBLIGHI
Le prestazioni conseguenti alla stipula della presente Convenzione riguardano
• la gestione delle pratiche amministrative delle borse lavoro e dei tirocini (attivazione e copertura INAIL, gestione amministrativa della pratica, sottoscrizione convenzioni con le aziende, ecc.);
• l’erogazione del compenso forfettario mensilmente dovuto a borsisti/tirocinanti, con successivo rimborso da parte del Comune dell’Ambito distrettuale che ha autorizzato l’inserimento lavorativo (borsa lavoro/tirocinio) previa presentazione di rendicontazione delle somme erogate;
• la presa in carico dell’utenza entro il termine massimo di 30 gg. dalla segnalazione effettuata dai Comuni. Tale segnalazione avverrà con cadenza mensile da parte del servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale;
• l’integrazione del Servizio SIL con gli enti formativi presenti sul territorio distrettuale;
In generale il servizio si dovrà sviluppare attraverso percorsi individualizzati volti alla presa in carico degli utenti, finalizzata all’assunzione presso aziende del territorio. La valutazione psicologica e la valutazione del profilo socio/lavorativo delle persone ammesse al servizio dovranno tenere conto di eventuali valutazioni già effettuate per lo stesso soggetto da parte di enti competenti, anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili.
Gli interventi sono concordati di volta in volta con l’Ambito distrettuale, i servizi sociali comunali e i servizi specialistici territoriali referenti per i casi.
I servizi previsti possono essere eseguiti sia presso le sedi dei servizi sociali comunali sia presso la sede dell’Azienda sulla base delle valutazioni degli operatori sociali comunali.
ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La Convenzione decorre dal 01.02.2020 al 31.12.2022 È fatta salva la possibilità di proroga di ulteriori anni 1.
ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI
L'art. 5 del DPR 902/86, già citato in forma estesa in premessa, prevede tra le altre cose che “… Con lo stesso atto deliberativo è approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari, fermo restando che nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sull'ente gestore del servizio.”
Il Comune di Somma Lombardo riconoscerà al CFP Ticino Malpensa la quota annuale € 62.000,00 per la gestione del Servizio SIL, definita come previsto nel contratto di servizio aggiornato di anno in anno di attività;
Qualsivoglia modifica organizzativa dovesse intervenire in corso di gestione, con effetti sui contenuti del piano gestionale e finanziario di avvio della presente Convenzione, la stessa comporterà un aggiornamento del citato piano unitamente ai connessi adeguamenti del contratto di servizio.
Scadenze ed ammontare dei pagamenti dovuti dal Comune di Somma Lombardo vengono disciplinati nel contratto di servizio.
Alla chiusura dell'anno di gestione l’Azienda presenterà rendiconto di gestione del servizio al Comune di Somma Lombardo.
TITOLO II – PERSONALE
ART. 6 – PERSONALE
Il servizio dovrà essere assicurato con personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l’erogazione del servizio richiesto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
Il servizio oggetto della presente convenzione deve essere svolto da personale fisicamente idoneo ed opportunamente formato, anche riguardo all'antincendio ed al primo soccorso, con riferimento ai disposti del D.M. 10/03/1998. Tale formazione è a carico di CFP Ticino Malpensa.
Il personale è tenuto a mantenere un contegno corretto e il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ed usare nei confronti dell’utenza un comportamento e un linguaggio corretto e rispettoso.
Qualora l’Ambito distrettuale venisse a conoscenza di atti che contravvengono il segreto d’Xxxxxxx, potrà chiedere di prendere immediati e adeguati provvedimenti in merito.
Il personale dovrà attenersi agli obblighi derivanti dal codice di comportamento emanato con DPR del 16 aprile 0000, x. 00 (xx X.X. x. 000 del 4 giugno 2013) - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si applica anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. L'obbligo di rispetto riguarda anche il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Somma Lombardo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 30.12.2013.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 con il riferimento agli orari di segreteria del CFP.
Viene previsto l’impiego di personale qualificato nell’arco di 48 settimane annuali per tutta la durata dell’appalto, come di seguito indicato:
• 720 ore annuali, pari a 15 ore settimanali per 48 settimane, per la funzione di coordinamento e di costituzione della rete.
La persona che si occupa del coordinamento del servizio, che è diretto referente dell’Ambito distrettuale deve garantire:
- il coordinamento delle prestazioni e attività di tutto il personale operante, assicurando il corretto svolgimento delle attività programmate;
- la predisposizione degli strumenti di verifica finale;
- la comunicazione all’Ambito distrettuale di qualunque disfunzione, difficoltà o danno a cose o persone verificatesi durante il servizio.
- la costituzione e mantenimento della rete, ricerca di nuove collaborazioni con le aziende del territorio.
Requisiti professionali minimi richiesti:
- diploma di laurea in indirizzo psicologico o pedagogico;
- ovvero diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n. 14/87; diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 della L. n. 341/90; laurea dell’ordinamento previgente alla riforma del
D.M. n. 509/99 in servizio sociale; laurea triennale di primo livello di cui all’ordinamento D.M. n. 509/99 appartenente alla classe 6 “Scienze del servizio sociale”; laurea triennale di primo livello di cui all’ordinamento D.M. n. 270/04 appartenente alla classe L-39 “Servizio sociale”; laurea specialistica di cui all’ordinamento D.M. n. 509/99 appartenente alla classe 57/S “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali”; laurea magistrale di cui all’ordinamento D.M. n. 270/04 appartenente alla classe LM/87 “Servizio sociale e politiche sociali”,
- ovvero diploma di educatore professionale, laurea in scienze dell’educazione o affine.
Il responsabile dovrà avere esperienza comprovata mediante curriculum di non meno di anni 3, in qualità di responsabile/coordinatore di servizi di inserimento di lavorativo.
• 384 ore annuali, pari a 8 ore settimanali per 48 settimane, per la funzione specialistica e di consulenza a contenuto psicologico.
Requisiti minimi: laurea in psicologia ed iscrizione all’Albo professionale, con esperienza documentata non inferiore a 3 anni maturata nell’ambito delle attività oggetto della convenzione.
• 1.536 ore annuali, pari a 32 ore settimanali per 48 settimane, per la funzione di mediazione/accompagnamento al lavoro.
Requisiti minimi: diploma di educatore professionale, laurea in scienze dell’educazione o affine, laurea in psicologia o affine, laurea ad indirizzo sociale, con esperienza documentata non inferiore a 2 anni nell’ambito delle attività oggetto della convenzione.
ART. 7 - SOSTITUZIONI DEL PERSONALE
Deve essere garantita in vigenza del servizio la sostituzione del personale preposto ai servizi oggetto di Convenzione, che dovesse interrompere il proprio rapporto di lavoro o risultare assente per periodi prolungati (es. maternità).
ART. 8 - SCIOPERO
I servizi oggetto di convenzione sono da considerarsi, a tutti gli effetti, servizi pubblici e per nessuna ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati, salvo per scioperi o per altri casi di forza maggiore.
In caso di sciopero dovrà essere data comunicazione dell’avvenuta proclamazione dello sciopero, con preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione dal lavoro.
In ogni caso devono essere assicurati i servizi minimi essenziali definiti dagli accordi aziendali.
TITOLO III – CLAUSOLE CONTRATTUALI
ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA
Le clausole contrattuali relative a responsabilità civile e penale verso terzi in relazione all’espletamento del servizio saranno a carico del CFP Ticino Malpensa in base alle normative vigenti.
TITOLO IV – NORME FINALI
ART. 10 - CONTROLLI E VERIFICHE
I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto dell'Amministrazione Comunale di Somma Lombardo dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona nella sua qualità di responsabile dell’Ufficio di Piano. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione.
Resta facoltà dell’Amministrazione Comunale di Somma Lombardo richiedere in qualsiasi momento, senza preavviso e con ogni mezzo, documenti e informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione sull’ottemperanza di tutte le norme previste nella presente Convenzione.
Con cadenza trimestrale (salvo diverso accordo tra le parti sulla base delle esigenze accertate), si svolgerà un incontro tra la figura di coordinamento del servizio SIL e gli operatori comunali al fine di valutare l’andamento del programma di attività e per le altre esigenze di interscambio che si manifesteranno in itinere.
ART. 11 - RINVIO AD ALTRE NORME
L’Amministrazione Comunale comunicherà al CFP tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.
CFP è tenuto, nel corso dello svolgimento del servizio ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, disposizioni normative che incidono sul servizio e che verranno man mano emanate.
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si richiamano le norme di legge vigenti in materia e quelle che verranno in seguito emanate.
Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso della convenzione, comunque attinenti ai servizi oggetto della stessa.