Regolamento elettorale
ALLEGATO 2
Regolamento elettorale
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per le Aziende del Gruppo Banco BPM
Art. 1
Elettorato attivo - Collegi Elettorali
Sono elettori ai sensi dell’Accordo Nazionale del settore del Credito del 4.2.2016 integrato dal Verbale di Riunione del 16.3.2016 ed in attuazione del D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici in servizio presso le aziende del Gruppo Banco BPM sulla base degli elenchi che saranno forniti al Comitato Elettorale di cui al successivo art. 2.
Gli elettori sono distribuiti in 13 Collegi Elettorali, ciascuno costituito dall’insieme dei lavoratori in servizio presso tutte le strutture organizzative delle Aziende del Gruppo Banco BPM allocate negli ambiti territoriali di cui al punto 3 del Verbale di Accordo in materia di RLS del …, che identificano i Collegi Elettorali medesimi ed eleggono i RLS fra i candidati del rispettivo collegio di appartenenza.
Con lo schema di dettaglio di seguito riportato sono evidenziati i suddetti Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nonché il numero di RLS previsti ed eleggibili in ciascun di essi.
Ambiti territoriali e di collegio elettorale | Numero RLS |
1. Lombardia, provincia di Milano | 5 |
2. Lombardia, prov. di CR, LO, MN, PV | 3 |
3. Lombardia, prov. di BG, BS | 3 |
4. Lombardia, prov. di CO, LC, MB, VA | 3 |
5. Veneto, Friuli V.G., Trentino A.A. | 4 |
6. Piemonte, Valle d’Aosta | 4 |
7. Xxxxxx Xxxxxxx | 3 |
8. Liguria, Sardegna | 2 |
9. Toscana | 3 |
10. Lazio, Marche, Umbria | 2 |
11. Abruzzo, Molise, Campania | 1 |
12. Basilicata, Calabria, Puglia | 1 |
13. Sicilia | 1 |
Totale | 35 |
Presso ciascun ambito territoriale/elettorale i lavoratori delle unità operative ricomprese nell’ambito, indipendentemente dalla loro appartenenza societaria, eleggono i RSL.
Art. 2
Costituzione del Comitato Elettorale
Presso la Direzione Generale della Capogruppo Banco BPM è costituito il Comitato Elettorale composto da un componente della Delegazione sindacale di Gruppo di cui all’accordo 23.12.2016 per ciascuna Organizzazione Sindacale.
Ciascuna Organizzazione Sindacale comunica per iscritto alla struttura Politiche del Lavoro il nominativo del componente del Comitato Elettorale di propria competenza. Le designazioni in argomento sono formalizzate almeno 30 giorni prima dell’avvio della consultazione elettorale.
Alla singola Organizzazione Sindacale viene data facoltà di comunicare il nominativo del sostituto del componente designato per il Comitato Elettorale, in caso di assenza dello stesso.
Nel caso in cui alcuna delle Organizzazioni Sindacali non provveda alla designazione di propria competenza, il Comitato Elettorale viene in ogni caso regolarmente costituito con la designazione di almeno 4 dei componenti regolarmente designati.
E’ in facoltà del Comitato Elettorale di nominare al proprio interno un Presidente e di definire le modalità di svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del successivo art. 3, per gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento.
L’Azienda si impegna a mettere a disposizione del Comitato i mezzi tecnico/informatici necessari alla concreta realizzazione delle votazioni.
I componenti del Comitato Elettorale non possono comparire fra i candidati per la carica di RLS.
Il Comitato Elettorale si scioglie una volta esauriti i propri compiti - come definiti nel presente Regolamento – in relazione alla specifica tornata di elezione per la quale viene costituito.
Art. 3
Funzioni del Comitato Elettorale
Il Comitato Elettorale indice le elezioni e provvede alle operazioni necessarie alla votazioni. In particolare, in coerenza con le norme previste dal presente Regolamento, provvede a:
- certificare la base elettorale degli aventi diritto di voto per singolo Collegio Elettorale sulla base dei dati forniti dalla Capogruppo;
- fissare il termine per la presentazione delle liste dei candidati relative a ciascun Collegio Elettorale;
- verificare la regolarità e l’ammissibilità delle candidature alla consultazione elettorale, richiedendo la pubblicazione delle liste, delle modalità e tempistiche di voto nel portale aziendale Intranet;
- fissare, tramite avviso pubblicato dall’Azienda nel portale aziendale Intranet, il periodo di svolgimento delle elezioni, identico per tutti i Collegi Elettorali;
- scrutinare e certificare l’esito della consultazione elettorale;
- proclamare gli eletti dando comunicazione alle competenti strutture aziendali dei risultati elettorali per la pubblicazione su portale intranet aziendale.
Art. 4
Presentazione delle candidature - Elettorato passivo
Vengono indicati dalle Organizzazioni Sindacali in qualità di candidati alla nomina di RLS di norma i lavoratori che rivestano le cariche sindacali di cui all’Accordo 25.11.2015 e che risultino assegnati presso le unità operative facenti parte dell’ambito territoriale ed elettorale di appartenenza. Essi vengono presi in considerazione in qualità di candidati del collegio indipendentemente dalla specifica appartenenza societaria.
Ciascuna Organizzazione Sindacale non può presentare più di una lista elettorale per ciascun ambito territoriale.
Le liste dei candidati sono presentate con riferimento a ciascun Collegio Elettorale entro la data stabilita dal Comitato Elettorale, in ogni caso, almeno 20 giorni prima di quella di avvio della consultazione elettorale.
Il Comitato medesimo, previo svolgimento delle verifiche di competenza di cui al precedente art. 3, provvede a disporre la pubblicazione delle liste dei candidati nel portale aziendale Intranet almeno 10 giorni prima dell’avvio della consultazione elettorale.
Per ciascun Collegio Elettorale partecipa alla competizione elettorale un numero di candidati pari almeno al numero dei RLS da eleggere nel medesimo collegio, come previsto nello schema di dettaglio di cui al precedente art. 2, più uno.
I candidati non possono figurare in più di una lista e devono aver espressamente accettato la candidatura.
Art. 5
Modalità di votazione - Individuazione degli eletti - Pubblicazione dei risultati
Le elezioni sono unitarie per tutto il Personale del Gruppo Banco BPM e la votazione avviene a scrutinio segreto.
L’espressione del voto avviene on line attraverso l’accesso di ogni avente diritto al voto ad un apposito spazio sul portale aziendale Intranet denominato “Elezione del RLS” e contenente:
- le informazioni generali per la specifica votazione;
- la composizione del Comitato Elettorale;
- l’elenco delle candidature per ciascun Collegio Elettorale;
- la scheda elettorale;
- i risultati del voto per ciascun Collegio Elettorale (da pubblicare dopo la certificazione da parte del Comitato Elettorale).
La scheda di votazione riporta per ciascun Collegio Elettorale l’elenco delle rispettive candidature, nonché il numero dei RLS per lo stesso eleggibile.
Ogni elettore nell’esercitare il proprio voto può esprimere il numero massimo di preferenze di cui all’art. 4 dell’accordo nazionale 4.2.2016 (ovvero pari al numero dei RLS da eleggere, ovvero non superiore a 2/3 degli stessi nel caso in cui detta elezione riguardi almeno 3 rappresentanti). La procedura di votazione si attiva per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi.
Chiuse le operazioni di voto e quelle di scrutinio, il Comitato Elettorale certifica l’esito della competizione elettorale e formalizza per ciascun Collegio Elettorale l’avvenuta elezione dei candidati con il maggior numero di voti. Per tale finalità procede redigendo apposito verbale indicando il numero degli aventi diritto al voto, il numero delle schede scrutinate, il numero dei votanti e dei non votanti (schede bianche), il numero delle schede nulle, il numero dei voti validi, nonché il numero dei voti espressi a favore di ciascun candidato ed infine l’elenco dei candidati eletti e di quelli non eletti.
Si intende per scheda nulla quella nella quale è stato espresso a) un numero di preferenze superiore a quello previsto ai sensi dell’art. 4 dell’accordo nazionale 4.2.2016, ovvero b) preferenze di nominativi non ricomprese tra i candidati eleggibili nel collegio.
Nel caso che venga espresso un pari numero di preferenze tra due o più candidati con un numero di incarichi ancora da assegnare inferiore a tale numero, si procede come segue:
- risulterà eletto il candidato appartenente alla lista nell’ambito della quale sono state espresse maggiori preferenze su candidati non eletti;
- se appartenenti alla medesima lista, l’individuazione avverrà in base all’ordine progressivo dei candidati evidenziato nella lista stessa.
L’eletto decade in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero in caso di assegnazione ad ambito territoriale differente da quello di elezione, nel rispetto della normativa di legge vigente.
Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.
La competente funzione aziendale provvede quindi ad inserire nel portale aziendale Intranet la comunicazione redatta dal Comitato concernente per ciascun Collegio Elettorale la formalizzazione degli eletti e della lista dei non eletti ordinati in base al numero crescente dei voti ottenuti.
Art. 6
Garanzie nelle operazioni di voto
Da parte aziendale si assume l’impegno a garantire la riservatezza nella procedura di voto elettronico e la segretezza del voto espresso da parte di ciascuno dei votanti.
Il Comitato Elettorale sovraintende allo svolgimento delle procedure di voto elettronico. I relativi componenti sono pertanto tenuti alla piena riservatezza in ordine ai dati oggetto del trattamento nel corso delle procedure informatiche.
Il materiale elettorale e le schede scrutinate devono essere conservate per almeno 3 mesi dall’avvenuta votazione, decorsi i quali, si potrà procedere all’invio al macero del materiale medesimo ed alla cancellazione dei dati elettronici conservati.
Art. 7
Ricorso avverso i risultati elettorali
Eventuali ricorsi inerenti la consultazione elettorale (presentazione delle candidature, operazioni di scrutinio, etc.) devono essere inviati al Comitato Elettorale entro 3 giorni dalla data di compimento dell’operazione oggetto del ricorso.
Il Comitato, esaminato il ricorso, decide a maggioranza dei suoi componenti entro 5 giorni e provvede a rendere note le eventuali variazioni disponendone la pubblicazione tramite Azienda nel portale aziendale Intranet.
Art. 8
Xxxxxx in carica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
I RLS durano in carica 4 anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione dei risultati elettorali, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 5.
Scaduto tale periodo, i RLS mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino al subentro di nuovi rappresentanti che saranno individuati sulla base di consultazione elettorale da programmare e indire di norma entro la suddetta scadenza. Si intende che l’insediamento dei nuovi RSL dovrà comunque avvenire entro il termine massimo di un mese dalla chiusura del procedimento elettorale.
Nel caso in cui durante il mandato il RLS venga a cessare dall’incarico, per qualunque causa, il sostituto verrà individuato nel primo dei non eletti nell’ambito elettorale interessato di cui all’art.1 del presente regolamento.
Laddove non sia possibile individuare il sostituto con le modalità di cui al precedente alinea, l’Organizzazione Sindacale di appartenenza del RLS da sostituire potrà provvedere, entro 30 gg. dalla cessazione, a nominare un sostituto.
In ogni caso il sostituto resterà in carica per il residuo di tempo mancante alla naturale scadenza dell’incarico.
Art. 9 Normativa di riferimento
Per ogni altro aspetto qui non disciplinato, fermo quanto previsto dall’Accordo siglato in data odierna, si farà riferimento alla normativa di settore di cui agli accordi nazionali del 4.2.2016 e del 16.3.2016 e alla normativa di legge di cui al D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008.