CONTRATTO N. 1/2019
CONTRATTO N. 1/2019
Appalto specifico per la fornitura dei Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale e Servizi Connessi di Ausiliariato, dell’edificio sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale sito in Xxx Xxxxx x. 00, xx Xxxx.
TRA
L’Agenzia per l’Italia Digitale, nel seguito indicata come “Agenzia” o “AgID”, con sede e domicilio fiscale in Xxxx, Xxx Xxxxx x. 00, codice fiscale n. 97735020584 nella persona del Direttore Generale, Dott. ssa Xxxxxx Xxxxxx
E
Il Consorzio progetto Multiservizi –consorzio stabile e Santa Xxxxxxx scpa (consorziata) (in seguito indicata come il “Prestatore”), con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx x. 00, xxx 00000 Xxxx, codice fiscale n. 02226920599, in persona del suo rappresentante legale Xxxxxx Xxxxxxxxxx ;
PREMESSO CHE
- l’Agenzia intende affidare l’incarico per il servizio di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato della propria sede sita in Roma, alla Via Xxxxx n. 21;
- con determinazioni del Direttore Generale nn. 296 del 26.10.2017 e 302 del 31.10.2017 è stato indetto ed approvato l’appalto specifico per la fornitura dei Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale e Servizi Connessi di Ausiliariato dell’edificio sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale sito in Xxx Xxxxx x. 00, xx Xxxx, nell’ambito del bando Consip istitutivo dello SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione) per la fornitura dei servizi di pulizia ed igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni –ID 1737, per una durata di 36 mesi, per un importo da porre a base di gara di Euro 667.517,44 (IVA esclusa);
- con determinazione n. 5/2019 del 10 gennaio 2019 la gara è stata aggiudicata al Prestatore che ha ottenuto un punteggio di 94,82/100, per un prezzo complessivo di Euro 528.036,14, IVA esclusa, oltre ad Euro 1.500,00 IVA esclusa, per oneri annuali di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso;
- l’aggiudicazione è divenuta efficace in data 5 febbraio 2019, avendo il Prestatore presentato tutta la documentazione a riprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla citata gara;
-il Prestatore, a garanzia degli obblighi contrattuali, ha prestato la garanzia definitiva di € 57.720,00, mediante polizza fideiussoria n. 00A0784171 emessa in data 28/01/2019 dalla Groupama Assicurazioni s.p.a.;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto)
1.Forma oggetto del presente contratto la fornitura del servizio di pulizia e di igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato della sede dell’AgID sita in Roma, alla Via Xxxxx n. 21.
2. I servizi di cui al comma 1 consistono in:
-Pulizia (comprensiva della raccolta e smaltimento rifiuti ordinari);
-Ausiliariato;
-Presidio;
2. Le superfici, le prestazioni e la frequenza delle medesime sono riportate nel Capitolato tecnico dell’Appalto specifico e suoi allegati, e nell’offerta tecnico- economica del Prestatore, parti integranti del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.
Articolo 2
(Norme regolatrici dell’appalto)
1.L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto: dal presente contratto. L’esecuzione del servizio, oggetto del rapporto contrattuale è pertanto regolato:
- dalle clausole del capitolato d’oneri e dei relativi allegati;
- dalle prescrizioni di cui al Capitolato tecnico dell’Appalto Specifico e suoi allegati,
- dall’offerta tecnico-economica del Prestatore per quanto non in contrasto con la documentazione di gara;
- dal D. lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni,
- dalle norme contenute nel X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al X.X. 00 maggio 1924,
n. 827 e successive modificazioni, per quanto applicabili ai sensi dell’art. 95 del DPCM 3.11.2010,
- dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
- dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal decreto legislativo n. 196/2003 come da ultimo modificato e integrato dal
decreto legislativo n. 101/2018 (in materia di protezione dei dati personali),
- dal decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. (in materia di leggi antimafia e misure di prevenzione),
- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.
2. L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.
Articolo 3 (Condizioni di esecuzione)
1. Sono a totale carico del Prestatore i materiali e le attrezzature occorrenti per l’esecuzione del servizio.
2. È a carico del Prestatore anche il trasporto dei rifiuti solidi di pulizia e sanificazione al posto di raccolta della nettezza urbana nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti.
3. Si precisa che, nei limiti di quanto occorra per l’esecuzione dell’appalto, resta a carico dell’AgID la fornitura di acqua e di energia elettrica.
4. Tale servizio avviene nell’interesse del Prestatore e a suo esclusivo rischio, anche nei confronti dei terzi che entrino, comunque, in rapporto con le parti del presente contratto in relazione al servizio stesso.
Articolo 4
(Durata e decorrenza dell’appalto)
1. L’appalto avrà la durata di mesi 36 (trentasei), con decorrenza dal 1 marzo 2019, con sottoscrizione del verbale di consegna di cui al paragrafo 3 del Capitolato tecnico dell’Appalto specifico.
2. Il presente contratto si perfeziona dalla data di conoscenza da parte di XxXX dell’accettazione del contratto stesso da parte del Prestatore.
Articolo 5 (Prezzo dell’appalto)
1. Il canone mensile dell’appalto è stabilito in Euro 13.892,04 oltre IVA nella misura di legge (contratto parte a corpo).
2. L’ extra-canone è stabilito in un importo annuale massimo di Euro 9.307,58 oltre IVA nella misura di legge (contratto parte a misura), per un numero di circa 514 ore.
3. Tenuto conto del periodo indicato nel precedente art. 4, l’importo massimo complessivo triennale del presente contratto è di Euro 528.036,14, oltre IVA, nella misura di legge.
4. Inoltre, saranno riconosciuti annualmente Euro 500,00 (/00), IVA esclusa, per oneri di sicurezza per rischi da interferenze.
5. Il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e spesa che il Prestatore dovrà sostenere per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Articolo 6 (Verifica di conformità)
0.Xx Responsabile del servizio controlla l’esecuzione del presente Contratto al fine di certificare che l’oggetto contrattuale in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni.
0.Xx verifica di conformità sarà svolta dal Responsabile del servizio (direttore dell’esecuzione) il quale rilascerà il certificato di verifica di conformità, confermato dal RUP, al fine di assicurare la regolare esecuzione da parte del Prestatore e ai fini dell’emissione della relativa fattura da parte dello stesso, con la cadenza temporale
indicata nel successivo articolo 7.
Articolo 7 (Fatturazione e pagamenti)
1. Le attività ordinarie e le attività del Presidio di Pulizia e dell’Ausiliariato sono remunerate con un Canone mensile che viene pagato dall’AgID al Prestatore.
2. Le attività straordinarie sono remunerate con un extra- canone che viene pagato dall’AgID al Prestatore.
0.Xx fatturazione è trimestrale, posticipata e quindi successiva alla verifica di conformità di cui al precedente art. 6.
4. Il Prestatore, a seguito dell’accettazione dei Verbali di Controllo, predisposti mensilmente dal Prestatore, relativi al periodo di fatturazione e del rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 6 da parte del Responsabile del servizio (Direttore dell’Esecuzione), può emettere la fattura relativa al Canone mensile di riferimento.
5. Ciascuna fattura contiene il riferimento al presente contratto, al relativo codice identificativo gara (CIG) ed al periodo di riferimento.
6. L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente contratto sarà detratto, mediante compensazione, dal corrispettivo trimestrale totale dovuto al Prestatore (Canone relativo alle Attività Ordinarie, Aggiuntive più eventuale corrispettivo extra canone per le Attività Straordinarie). Per la quota detratta dal corrispettivo trimestrale totale il Prestatore dovrà dare evidenza in fattura dell’importo dedotto a causa delle penali applicate nel periodo di riferimento. Durante i primi tre mesi di contratto, in considerazione dell’assestamento tecnico, economico, gestionale dello stesso, non saranno applicate penali.
7. Il Responsabile del Servizio (Direttore dell’Esecuzione) dovrà firmare il Verbale
di Controllo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dello stesso.
8. Il pagamento della fattura sarà effettuato previa accettazione del Verbale di Controllo, entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, mediante ordine di bonifico su conto corrente dedicato del Prestatore.
9. Il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell’Agenzia: F7VRDL, consultando per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.
10. I servizi in oggetto rientrano nell’ambito di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine la fattura dovrà riportare chiara indicazione sul regime applicato. L’AgID provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura pagando al Prestatore soltanto l’imponibile. 00.Xx caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002,
n. 231, come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192.
12. Le attività extra canone, come definite dal Glossario di cui al punto 3 del Capitolato Tecnico Allegato 1B, sono riportate nel Verbale di Controllo del periodo di riferimento e andranno esposte in fattura. Come tali seguono l’iter di approvazione e fatturazione già esposto.
13. La prima fattura di ciascun anno contrattuale dovrà contenere anche l’importo di Euro 500,00, IVA esclusa, quale corrispettivo annuale per gli oneri di sicurezza per
rischi da interferenze.
14. Sarà cura del Consorzio progetto Multiservizi consorzio stabile sottoporre in via preventiva al RUP, per l’approvazione, il prospetto riepilogativo delle attività di competenza di ciascun componente dell’aggregazione, che riepiloghi il periodo di fatturazione, la competenza economica per ciascun componente riferita al suddetto periodo, la percentuale di competenza economica rispetto a quanto indicato in sede di offerta. In seguito all’approvazione del prospetto di cui sopra e alla verifica di conformità da parte del Responsabile di servizio, le fatture dovranno essere emesse pro-quota da parte di ciascun componente l’aggregazione.
Il pagamento in favore della mandataria potrà essere perfezionato una volta che risultino pervenute tutte le fatture e solo qualora le stesse siano state emesse in maniera regolare. I termini di pagamento saranno sospesi, per motivi non imputabili all’AgID, qualora anche una sola delle fatture emesse dalle componenti dell’aggregazione risulti irregolare tale da rendere necessario il rifiuto attraverso il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate. I termini di pagamento decorreranno dalla ricezione dell’ultima fattura pro-quota trasmessa.
Non possono essere accettate dall’AgID le fatture pervenute prima del certificato di verifica di conformità di cui al precedente articolo 6.
14. In caso di subappalto, l’AgID procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’AgID, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Con riferimento al presente contratto, il Prestatore assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i.
2. Il Prestatore ha comunicato all’Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
3. Ove il Prestatore modifichi gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sarà tenuto a darne comunicazione all’AgID, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero se già accesi entro sette giorni dall’invio della prima fattura; inoltre, nello stesso termine, deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r all’Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
Articolo 9 (Garanzia definitiva)
1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto il Prestatore ha costituito apposita garanzia, ai sensi delle disposizioni di cui all’art 103 del d.lgs. n. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 00A0784171, emessa in data 28/01/2019 dalla Groupama Assicurazioni s.p.a., pari ad euro 57.720,00 (10,90% dell’importo complessivo contrattuale).
L’importo della garanzia è ridotto del 50% in quanto al Prestatore è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
2. Tale garanzia sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo
del 80% dell’importo iniziale garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.
3. In caso di inadempienze contrattuali da parte del Prestatore, l’Agenzia ha diritto di valersi della suddetta garanzia.
4. Il Prestatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l’Agenzia abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.
Articolo 10 (Adeguamento del corrispettivo)
1. Il corrispettivo si intende immodificabile nel primo anno di validità del presente contratto, salvo restando quanto previsto dal paragrafo 3 del Capitolato Tecnico dell’Appalto specifico.
2. Detto corrispettivo potrà essere soggetto ad adeguamento, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo a decorrere dal secondo anno in misura corrispondente alle variazioni che si siano verificate nel costo della mano d’opera e/o materiali.
0.Xx richiesta di adeguamento dovrà essere corredata da apposita documentazione comprovante l’intervenuta variazione, costituita dalle pubblicazioni, o in mancanza, dagli indici dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dallo
stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese ed anno precedente.
0.Xx suddetta richiesta dovrà pervenire all’Agenzia almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno per cui è possibile applicare la revisione. Tale termine è stabilito a pena di decadenza.
0.Xx revisione verrà operata sulla base di una istruttoria condotta dall’ Agenzia ai sensi della normativa in vigore.
Articolo 11 (Personale addetto alle pulizie)
1.Entro dieci giorni dall’inizio dell’appalto il Prestatore dovrà comunicare per iscritto al Responsabile del servizio (Direttore dell’esecuzione) dell’Agenzia, oltre al numero, le complete generalità delle persone giornalmente impegnate e degli eventuali sostituti, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore lavorative che ciascuno deve giornalmente prestare nel servizio di pulizia oggetto dell’appalto stesso; comunque, anche in caso di sostituzione, dovrà essere assicurata l’esecuzione delle attività contrattuali.
2. Il Prestatore dovrà, altresì, indicare, entro due giorni dall’inizio dell’appalto, il nominativo del proprio incaricato, presente sul posto, a cui il Responsabile del servizio (Direttore dell’esecuzione) potrà rivolgersi per le eventuali contestazioni verbali in caso di irregolarità nell’esecuzione del servizio. L’Agenzia si riserva il diritto di chiedere la sostituzione delle persone non gradite; la sostituzione dovrà avvenire entro due giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
3. Si applicano, in caso di inadempimento, le disposizioni di cui al successivo art.14 “Inadempienze e Penali”.
4. Le persone impiegate nel servizio oggetto dell’appalto dovranno firmare,
quotidianamente, all’inizio ed al termine del lavoro, apposito registro che il Prestatore si impegna a mettere a disposizione dell’Agenzia sin dall’inizio dell’appalto, per consentire gli eventuali controlli o verifiche.
5. Durante lo svolgimento del servizio, il personale impiegato dovrà altresì indossare indumenti da lavoro come previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed essere munito di apposito distintivo indicante le proprie generalità e la denominazione del Prestatore.
Articolo 12 (Modalità)
1. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto si rinvia a quanto previsto nel Capitolato tecnico dell’Appalto specifico.
2. I servizi di cui all’oggetto dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato dall’impresa.
Articolo 13 (Vigilanza)
1. Nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente contratto il Prestatore sarà sottoposto alla vigilanza del Responsabile del servizio (Direttore dell’esecuzione).
2. Gli ordini di servizio impartiti dal Responsabile del servizio (Direttore dell’esecuzione) verranno trascritti in apposito registro, nel quale dovranno essere annotate anche le eventuali inadempienze e gli inconvenienti che possano incidere sull’efficienza del servizio.
3. Il presente appalto sarà sottoposto a verifica della conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, da parte del Responsabile del servizio (Direttore dell’esecuzione).
Articolo 14 (Inadempienze e penali)
1.L’Agenzia si riserva la facoltà di disporre ispezioni per verificare l’esatto adempimento, da parte del Prestatore, degli obblighi relativi alla qualità del servizio reso, anche attraverso il sistema di controlli di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico – Allegato 1B, alle modalità di esecuzione, al numero del personale impiegato ed al numero delle ore di lavoro prestate.
2. Fermo restando quanto stabilito in tema di applicazione delle penali ai paragrafi
6.1 e 6.2 del Capitolato tecnico dell’Appalto specifico, in relazione alla qualità di esecuzione dei servizi, nonché a fronte del mancato rispetto delle previsioni di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico e ove si verificassero inadempienze da parte del Prestatore durante l’esecuzione del presente contratto, non sanate entro tre giorni dalla contestazione, sarà applicata, in relazione alla loro gravità, una penale rapportata all’importo delle prestazioni non eseguite entro il limite giornaliero dell’1 per mille dell’importo netto contrattuale e fino ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile.
3. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute l’AgID si riserva la facoltà, previa intimazione tramite PEC al Prestatore, di chiedere la risoluzione del presente contratto, con tutte le conseguenze di legge che la stessa comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno del Prestatore incamerando la garanzia definitiva.
4. Resta ferma l’applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno subito.
5. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’AgID non compenserà le prestazioni non eseguite.
6. Ove il Prestatore impieghi un numero di persone inferiori e/o un numero di ore lavorative inferiori a quanto previsto dall’art. 11, sarà applicata dall’AgID una detrazione giornaliera per ogni persona totalmente assente in ragione delle ore che avrebbe dovuto prestare.
7. Nell’ipotesi di assenze non totali, il canone mensile sarà ridotto in proporzione alle minori ore lavorative effettuate. Verrà inoltre applicata una penale pari al 50% della detrazione stessa e comunque nella misura non superiore all’1 per mille dell’importo netto contrattuale.
8. Nel caso in cui il Prestatore non istituisca, ovvero non metta a disposizione dell’ AgID il registro di cui all’art. 11 sarà applicata una penale, pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile.
9. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, verso cui il Prestatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’AgID.
10. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l’AgID procederà all’applicazione delle sopracitate penali. È fatto salvo il diritto dell’AgID al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
11. Trascorso tale periodo e per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l’AgID potrà chiedere la risoluzione del contratto ed incamerare la garanzia senza formalità di sorta. Resta ferma l’applicazione delle penali ed il risarcimento del danno eventualmente subito.
10. In nessun caso l’ammontare complessivo delle penali potrà superare il 10% dell’importo complessivo del presente contratto.
Articolo 15
(Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)
0.Xx Prestatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto all’AgID che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.
2. Il Prestatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 380571201 del 01/11/2018 con la Generali Italia s.p.a. e n. 105405196 del 17/03/2016 con la Groupama Assicurazioni s.p.a., la cui validità dovrà essere assicurata per l’intero periodo di durata del presente contratto, rispettivamente, per un massimale annuo di Euro 5.000.000,00 e di Euro 6.000.000,00, per i rischi di responsabilità civile verso terzi che possano conseguire allo svolgimento del presente appalto, nonché di Euro 2.000.000,00 e di Euro 6.000.000,00, per persona infortunata ed assume, altresì, l’onere di manlevare l’AgID da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa XxXX per infortuni o danni arrecati a terzi o al personale in servizio, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. Il Prestatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. Il Prestatore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell’appalto, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
5. Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti
collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano Il Prestatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. L’AgID nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (ventipercento) dell’importo di appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’ispettorato predetto avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola, né questo potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
7. Il presente contratto, in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale del lavoro stabiliti dal diritto dell’unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, è sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto. Si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 13 del capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito.
Articolo 16 (Efficacia del contratto)
0.Xx presente contratto è vincolante per le parti sin dal momento del suo perfezionamento di cui al precedente articolo 4.
2. In ogni caso, il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli effettuati dall’AgID.
Articolo 17 (Riservatezza)
1. Il Prestatore si impegna, pena la risoluzione del presente contratto, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere
riservato, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto venga a conoscenza in forza del presente impegno.
2. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 18
(Subappalto e divieto di cessione del contratto)
1. Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
2. Pertanto, non avendo dichiarato il Prestatore in sede di gara di voler ricorrere al subappalto, quest’ultimo istituto è vietato nel presente contratto.
3. In base a quanto disposto dal citato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.
Articolo 19 (Domicilio legale)
1. A tutti gli effetti del presente contratto, ed ai fini della competenza giudiziaria, il Prestatore elegge domicilio legale in Roma.
Articolo 20 (Foro competente)
1.Per ogni controversia connessa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Articolo 21 (Recesso)
0.Xx sensi dell’art. 109 del Codice è facoltà dell’AgID, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti., con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con apposita pec.
2. Il Prestatore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
3. L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso.
4. In tal caso, detto indennizzo sarà pari, per ogni mese di mancato preavviso, all’ammontare medio dei corrispettivi riconosciuti dall’AgID al Prestatore per ciascun mese, calcolato a partire dalla data di efficacia del presente contratto sino alla data di recesso.
Articolo 22 (Risoluzione)
1.Nel caso di mancata o inesatta esecuzione da parte del Prestatore anche di uno solo degli obblighi di cui al presente contratto, al Capitolato tecnico dell’Appalto Specifico, nonché all’offerta tecnica del Prestatore, ove non derogata dai citati atti, l’AgID potrà, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da trasmettersi al Prestatore via pec.
2. Se entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere il Prestatore non avrà posto rimedio all’inadempimento totale o parziale, il presente contratto si intenderà risolto, previo incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno in favore dell’AgID.
0.Xx ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dall’art. 108 del Codice, anche per i seguenti motivi:
• applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a
quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili;
• grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi
contrattuali;
• sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
• concordato preventivo, fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Prestatore.
4. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all’esito positivo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Prestatore ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, con escussione da parte dell’AgID della garanzia prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 23
(Oneri fiscali e spese contrattuali)
1. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad
eccezione di quelli che fanno carico all’AgID.
2. Il Prestatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’AgID è tenuta a versare all’Erario; al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, in caso d’uso, come previsto dagli artt. 5, comma 2, e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, con ogni relativo onere a carico del Prestatore.
3. Il presente Contratto è soggetto ad imposta di bollo come previsto dall’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972. Il Prestatore è tenuto a inviare apposita comunicazione, tramite il xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx, al RUP, all’Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento e all’Ufficio Affari e giuridici e contratti, dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo all’atto del perfezionamento del presente Contratto.
Articolo 24 (Clausola risolutiva)
0.Xx Prestatore dà atto che l’AgID ha provveduto ad inoltrare alla Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di informazioni antimafia.
0.Xx riguardo il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., l’AgID eserciterà il diritto di recesso dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, nei limiti delle utilità conseguite.
Art. 25
(Trattamento dei dati – consenso al trattamento)
1. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché del D. Lgs. 196/2003, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018, ai fini della gestione del presente contratto e per il tempo stabilito dalla normativa vigente a fini amministrativi.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste agli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 e di aver acquisito il consenso del proprio personale interessato.
Letto, firmato e sottoscritto
Per AgID Per il Prestatore
XXXXXX
Firmato digitalmente
…………………da T…ER…ESA…ALV…AR…O ….. …………………………………
XXXXXX
Data: 2019.02.28
08:40:46 +01'00'
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare le seguenti condizioni: 2. (norme regolatrici dell’appalto); 3. (condizioni di esecuzione); 4. (durata e decorrenza dell’appalto); 7. (fatturazione e pagamenti); 8. (tracciabilità dei flussi finanziari); 9. (garanzia definitiva); 11. (personale addetto alle pulizie); 12. (modalità); 13. (vigilanza); 14. (inadempienze e penali); 15. (responsabilità – obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); 16. (efficacia del contratto); 18.
(subappalto e divieto di cessione del contratto); 20. (Foro competente); 21. (recesso); 22. (risoluzione); 23. (oneri fiscali e spese contrattuali); 24. (clausola risolutiva); 25. (trattamento dati - consenso al trattamento).
Per il Prestatore