Contratto di lavoro
Contratto di lavoro
Contratto misto
Introduzione
Con l’accordo firmato il 1 febbraio 2017 “Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile”, nel paragrafo
dedicato alle “politiche attive per l’occupazione” sono stati introdotti i cosiddetti contratti misti.
Tali contratti hanno validità dal 1 settembre 2017 fino al 31 dicembre 2018 salvo eventuali proroghe o rinnovi.
In cosa consiste?
Con il “Lavoro Misto” il datore di lavoro attiva, in capo alla stessa persona, due contratti di lavoro paralleli:
● uno di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato, che ha natura di rapporto di base
● uno di lavoro autonomo come consulente finanziario
I due contratti rimangono indipendenti l’uno dall’altro e sono reciprocamente assoggettati alla loro specifica disciplina contrattuale.
La Fabi può agire in rappresentanza oltre che per il contratto di lavoro subordinato anche per la parte di lavoro autonomo.
Per favorire tali inserimenti l’Azienda offrirà la possibilità a neolaureati o a personale comunque non iscritto all’Albo dei consulenti, di partecipare a stage o a specifici percorsi formativi finalizzati alla preparazione dell’esame per consulente finanziario. Tale iniziativa formativa potrà essere erogata direttamente o indirettamente dall’Azienda, avrà una durata di 4/6 mesi e, in funzione della forma tecnica che sarà individuata per la stessa, saranno riconosciuti rimborsi e/o trattamenti economici per tale periodo.
Contratto di lavoro subordinato
Il contratto di lavoro di tipo subordinato è:
• a tempo indeterminato,
• part-time di tipo verticale di 15 ore o di 22 ore e 30 minuti, articolato in 2 o 3 giorni lavorativi settimanali.
Al personale neoassunto verrà applicato il CCNL del Credito, con inquadramento nella 3a area professionale- 1°livello retributivo con applicazione del livello retributivo di inserimento professionale (che prevede una riduzione del 10% della voce stipendio per quattro anni).
La riduzione di stipendio verrà compensata con un trattamento ad-personam pari all’11%
della voce stipendio.
Tale trattamento verrà a cessare in caso di eventuale trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro.
Il personale neoassunto con contratto misto beneficerà della normativa di secondo livello di Gruppo, in particolare:
● in materia di Previdenza Complementare, dopo il superamento del periodo di prova, potrà iscriversi al Fondo Pensione di Gruppo e beneficiare della contribuzione aziendale prevista dagli accordi di Gruppo tempo per tempo vigente.
● in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa, potrà iscriversi al Fondo Sanitario Integrativo, con le regole vigenti sulle modalità e tempistiche di iscrizione.
● in materia di Condizioni agevolate al personale, saranno riconosciute le condizioni comuni a tutto il Gruppo.
Al lavoratore con contratto misto verrà assegnato il ruolo di “Gestore Xxxxxxx e Aziende Retail” (Gestore “PAR”) presso una Filiale Personal, con dipendenza gerarchica dal Direttore di Filiale.
Contratto di lavoro autonomo
Parallelamente al contratto di lavoro subordinato part-time, al personale assunto con “contratto misto” verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo di consulente finanziario.
Tale personale dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ed essere iscritto all’Albo previsto dal Testo Unico della Finanza.
Il contratto di consulente finanziario resterà assoggettato esclusivamente alla relativa disciplina legale e contrattuale, potrà essere stipulato come contratto di mandato o di agenzia.
L’incarico di consulente abilitato all’offerta fuori sede sarà offerto per un periodo iniziale non superiore a due anni.
Non è consentito stipulare contratti di lavoro autonomo o subordinato con datori di lavoro direttamente o indirettamente in concorrenza con la Banca.
Il consulente finanziario:
● si coordina con il Direttore di Area di riferimento e non è gerarchicamente sottoposto al Direttore della Filiale dove lavora come dipendente.
● utilizza profilature informatiche distinte da quelle utilizzate per l’attività di lavoro dipendente e durante l’attività svolta in filiale non può accedere né operare con il profilo di consulente finanziario.
● svolge l’incarico quale persona fisica senza avvalersi di collaboratori, con ampia autonomia, indipendenza e libertà di iniziativa, avvalendosi di mezzi propri.
● svolge l’attività autonoma al di fuori dell’orario di servizio stabilito dal contratto di lavoro subordinato.
● non può svolgere attività autonoma nei periodi di malattia/infortunio che
intervengono nell’ambito del rapporto di lavoro di tipo subordinato.
● è compensato con provvigioni per gli affari conclusi nell’ambito dell’attività svolta fuori sede come consulente finanziario, oltre che per la parte esecutiva di tali operazioni, nonché per i clienti e masse acquisite.
● Ogni attività svolta in filiale e ricompresa nell’ambito delle mansioni assegnate come lavoratore dipendente viene retribuita esclusivamente come lavoro subordinato, anche in caso di operazioni richieste, in filiale, da soggetti ricompresi nel suo portafoglio.
Provvigione di avviamento
È la provvigione relativa all’acquisizione di “nuovi clienti” che sarà quantificata sulla base della “Raccolta Netta” delle attività finanziarie acquisita dall’esterno del Gruppo Intesa Sanpaolo ed in essere entro il termine dell’8° mese intero di durata del contratto.
Si intendono come nuovi clienti i clienti – identificati tramite codice fiscale - che non abbiano, né abbiano avuto negli ultimi 3 mesi, rapporti di conto corrente, carta superflash o libretto di risparmio con le Banche del Gruppo e che abbiano iniziato il rapporto con la Banca, per la prima volta, per tramite dell’Agente stesso nello svolgimento dell’attività promozionale.
Il diritto alla provvigione di avviamento matura al termine del 16° mese di durata del contratto.
La provvigione sarà pari allo 0,75% della Raccolta Netta acquisita dall’Agente ed in essere al termine dell’8° mese di durata del contratto, al netto di eventuali deflussi di attività finanziarie sui Clienti di cui sopra, verificatisi tra il 9° ed il 16° mese.
All’Agente, per 11 mesi a partire dall’ 8° mese di durata del contratto, saranno erogati anticipi mensili sulla provvigione di avviamento soggetti a conguaglio alla fine del 16° mese.
NB. Trattandosi di un contratto stipulato tra la Banca e l’Agente le condizioni pattuite potrebbero
differire in maniera anche sostanziale con quanto descritto sopra.
Provvigione di mantenimento
Sono le provvigioni relative all’attività di assistenza in materia finanziaria e commerciale effettuata a favore dei Clienti Assegnati all’Agente, calcolate sulla base della redditività gestionale effettivamente generata dall'operatività del portafoglio gestito.
Tale redditività è articolata nelle tre componenti di seguito indicate:
• Upfront: include commissione di sottoscrizione su fondi, gestioni patrimoniali, polizze, prodotti previdenziali, certificates, obbligazioni di terzi e intermediazione titoli;
• Running: include commissione di mantenimento su fondi, gestioni patrimoniali, polizze, prodotti previdenziali, custodia DA e il servizio di consulenza globale;
• Altri servizi: comprende i margini generati dai prodotti ovvero servizi non direttamente legati a servizi di investimento (servizi, conti correnti, impieghi e raccolta) presenti nel portafoglio Clienti assegnati all’Agente.
Per i primi 9 mesi di durata del contratto, al fine di facilitare l’avvio dell’attività dell’Agente, è
garantito a quest’ultimo un minimo provvigionale concordato con l’azienda.
Tale importo sarà quindi riconosciuto all’Agente anche nel caso in cui l’importo delle
provvigioni di mantenimento effettivamente maturate dovesse risultare inferiore.
Il suddetto minimo garantito sarà corrisposto all’Agente mensilmente entro il mese successivo rispetto a quello di riferimento.
NB. Trattandosi di un contratto stipulato tra la Banca e l’Agente le condizioni pattuite potrebbero
differire in maniera anche sostanziale con quanto descritto sopra.
Ulteriori provvigioni
• Premialità sui comportamenti.
Ulteriori provvigioni sono riconosciute nella misura ed al verificarsi delle condizioni anno per anno comunicate dalla Banca con specifica lettera, che sarà consegnata all’Agente entro il primo trimestre di ciascun anno.
La premialità sui comportamenti matura al 31 dicembre di ciascun anno e sarà corrisposta entro il 30 aprile dell’anno successivo.
• Premialità sull’acquisizione.
A partire dal 12° mese di durata del presente contratto, verranno censiti e monitorati mese per mese i nuovi clienti acquisiti dall’Agente.
Se il nuovo cliente resta nel portafoglio dell’Agente per i 12 mesi successivi all’acquisizione, al termine del 12° mese l’Agente matura il diritto ad una somma pari al 15% delle provvigioni di mantenimento maturate, con riferimento a tale nuovo cliente nell’anno solare precedente. Detta somma sarà corrisposta all’Agente a titolo di premialità una tantum entro la fine del terzo mese successivo al mese di maturazione.
NB. Trattandosi di un contratto stipulato tra la Banca e l’Agente le condizioni pattuite potrebbero
differire in maniera anche sostanziale con quanto descritto sopra.
Tutele
Il “contratto misto” prevede alcune tutele specifiche per la parte di lavoro autonomo:
• In considerazione dell’esistenza della copertura infortuni extraprofessionali relativamente al rapporto di lavoro a tempo parziale, l’azienda si farà carico della metà della franchigia tempo per tempo prevista dalla Compagnia assicuratrice per la liquidazione del sinistro occorso, a titolo di erogazione straordinaria
● in caso di sospensione dell’attività di consulente finanziario dovuta a maternità o ad assenze continuative per almeno 60 giorni per malattia o infortunio, a richiesta della lavoratrice/lavoratore, sarà corrisposto, per un massimo di 5 mesi, un anticipo sulle provvigioni pari al 20% mensile di quanto erogato nell’ultimo mese lavorato, da recuperare, a richiesta dell’azienda, alla risoluzione del rapporto di lavoro autonomo.
Trasformazione del rapporto di lavoro subordinato da part-time a full-time
Trascorsi due anni, il lavoratore può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro dipendente da part-time a tempo pieno, con contestuale cessazione del contratto di lavoro autonomo. In questo caso:
● l’Azienda propone entro 9 mesi dalla richiesta di trasformazione una posizione professionale all’interno della regione di assunzione o in regioni limitrofe, coerente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali. L’assegnazione nella nuova sede di lavoro non sarà considerata trasferimento ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia. I trasferimenti individuali successivi a questa assegnazione saranno regolati dalla normativa ordinaria tempo per tempo vigente. Per maggiori informazioni in materia è possibile consultare la guida Fabi dedicata alla materia dei trasferimenti.
● con la trasformazione del rapporto di lavoro dipendente da part-time a tempo pieno verrà meno il trattamento ad personam pari all’11% della voce stipendio.
Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in “contratto misto” per
il personale già dipendente
Può essere richiesto da parte del personale in servizio che sia già iscritto all’albo professionale dei consulenti finanziari o che sia in possesso dei requisiti professionali utili per l’iscrizione, previa accettazione da parte dell’azienda e fino ad un massimo di 150 risorse, di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in contratto misto.
In questo caso:
● il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di 2 anni, alla scadenza dei quali cesserà il rapporto di lavoro autonomo ed il rapporto di lavoro dipendente proseguirà automaticamente a tempo pieno salvo che, entro il quarto mese antecedente la scadenza del termine, il dipendente manifesti la volontà di rinnovare il rapporto di lavoro a tempo parziale per un successivo xxxxxxx e l’Azienda confermi la propria volontà al rinnovo.
● nel caso in cui il dipendente manifesti la volontà di rientrare a tempo pieno anticipatamente rispetto alla scadenza, la trasformazione del contratto potrà avvenire solo previo consenso dell’Azienda.
Fonti normative
• Accordo di gruppo 1 febbraio 2017 “Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile.
• CCNL del Credito
Per maggiori informazioni, su questo o altro argomento, ti invitiamo a contattare il tuo sindacalista di riferimento o scrivere direttamente al nostro SPORTELLO NORMATIVA