DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
XXXXXXXXXX X. 00/0000
Xxxx, 20 febbraio 2009
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Prot. 25/I/0002601
Alla Confcommercio Xxxxxx X. X. Xxxxx, 0 00000 Xxxx
Oggetto: art. 9, X.Xxx. n. 124/2004 – part-time verticale – art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 61/2000.
La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2000, secondo il quale “nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno”. In particolare si chiede se, per i rapporti di lavoro part-time di tipo verticale con prestazione di lavoro giornaliera uguale o superiore a quella ordinaria e per un numero di giorni alla settimana inferiore a quello ordinario, sia sufficiente indicare nel contratto di lavoro il quantum della stessa prestazione giornaliera (es. lunedì 8 ore, giovedì 8 ore e venerdì 8 ore).
In base all’enunciato dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2000 il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale deve contenere l’esatta l’indicazione del numero di ore di lavoro nell’arco della giornata, mentre il contratto a tempo parziale di tipo verticale deve indicare esattamente la durata del periodo di lavoro in riferimento ad un determinato parametro temporale.
L’indicazione della durata della prestazione lavorativa non esaurisce il contenuto obbligatorio del contratto di lavoro a tempo parziale. Il menzionato art. 2, infatti, prevede che il contratto debba contenere anche “la puntuale indicazione (...) della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno”. Il Legislatore non ha dunque ritenuto sufficiente che nel contratto si specifichi l’arco di tempo in cui la prestazione lavorativa deve svolgersi, disponendo espressamente che si precisi altresì l’esatta distribuzione temporale del lavoro all’interno del suddetto arco di tempo.
Sulla base di una interpretazione formalistica della normativa vigente il contratto dovrebbe pertanto sempre contenere la puntuale indicazione delle fasce di orario entro le quali si svolge la
prestazione di lavoro, anche in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. A una diversa conclusione si può tuttavia giungere sulla base di un interpretazione sistematica delle norme di legge, che tenga conto delle specifiche finalità perseguite dal Legislatore.
La ragione giustificatrice del contenuto temporale del contratto di lavoro a tempo parziale deve infatti individuarsi nelle stesse ragioni alle quali è ispirata l’intera disciplina di tale tipologia contrattuale.
La funzione del contratto a tempo parziale è, come noto, quella di favorire l’incontro della volontà negoziale di due soggetti, l’uno dei quali ha interesse ad avvalersi di una prestazione lavorativa di durata limitata mentre l’altro di offrire una prestazione ridotta con conseguente possibilità di usufruire dell’arco di tempo non utilizzato per soddisfare esigenze familiari o di vita ovvero per svolgere eventuali altre attività.
Il sinallagma contrattuale così definito non comprende, quindi, un obbligo del lavoratore di offrire la sua disponibilità per un tempo indefinito ma, al contrario, presuppone una precisa predeterminazione del tempo di lavoro al fine di consentire al lavoratore stesso di utilizzare lo spazio temporale a disposizione secondo le sue specifiche opzioni ed esigenze personali che lo inducono a chiedere ovvero ad accettare una prestazione lavorativa di durata limitata rispetto a quella che il Legislatore definisce “durata normale dell’orario di lavoro”.
In questa prospettiva, la previsione legislativa circa la puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione deve intendersi finalizzata esclusivamente a garantire una individuazione preventiva, da parte del lavoratore, del tempo libero. Per contro, nell’arco di tempo in cui la prestazione in termini di durata è parificata al tempo pieno, non vige alcun obbligo di legge di predeterminare la precisa collocazione del tempo di lavoro. In questo senso, sono ancora da ritenersi valide le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 210 dell’11 maggio 1992 là dove ha precisato che:
a) se le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario, di tale orario giornaliero deve essere determinata la distribuzione e cioè la collocazione nell’arco della giornata;
b) se le parti hanno invece convenuto che il lavoro abbia a svolgersi in un numero di giorni alla settimana inferiore a quello normale, la distribuzione di tali giorni nell’arco della settimana deve essere preventivamente determinata;
c) se le parti hanno infine pattuito che la prestazione lavorativa debba occupare solo alcune settimane o alcuni mesi, deve essere preventivamente determinato dal contratto quali (e non solo quante) sono le settimane e i mesi in cui l’impegno lavorativo dovrà essere adempiuto.
È vero che la disciplina previgente parlava di distribuzione e non di collocazione oraria, tuttavia, la Corte Costituzionale aveva avuto modo di chiarire che “la prescrizione [di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n 863/1984], secondo cui nel contratto a tempo parziale devono essere indicate, oltre alle mansioni, anche la distribuzione dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, non appare potere esser interpretata nel senso che il Legislatore abbia considerato sufficiente l’indicazione della durata della prestazione lavorativa in riferimento ai parametri temporali specificati nella norma”.
Argomentando sull’impiego da parte del Legislatore del termine “distribuzione” e sul riferimento congiunto a tutti i parametri temporali, la Corte ha quindi concluso che il precetto contenuto nell’articolo 5, comma 2, impone la necessità di predeterminare la “collocazione temporale” della prestazione lavorativa, in perfetta coincidenza così con quanto ora stabilito dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 61/2000 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 276/2003. In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che non risponda a un obbligo di legge, nella ipotesi di un contratto di a tempo parziale di tipo verticale, indicare le fasce orarie in cui
la prestazione deve essere svolta nell’ambito della singola giornata.
IL DIRETTORE GENERALE
(x.xx Xxxxx Xxxxxxx)
DP