Cultura legale
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I contratti di noleggio: normativa e riflessi operativi
Approfondire la disciplina del contratto di noleggio, utilizzato da molti operatori ma spesso non analizzato compiutamente.
Questo il primo tema trattato in questo nuovo approfondimento volto a coadiuvare la creazione di una
“cultura legale d’impresa”
■ a cura dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxx Per domande e/o richieste
di informazioni: xxx.xxxx.xx - xxxx@xxxx.xx
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uesto articolo precede una serie di approfondi- menti che saranno pub- blicati sui prossimi nu- meri e che avranno co- me oggetto i problemi
legali correlati all’esercizio dell’atti- vità di impresa. In modo particolare le tematiche scelte riguarderanno i problemi legati all’esercizio dell’attività di noleggio di macchinari e attrezza- ture. Ciascun imprenditore, ogni gior- no, è infatti portato a confrontarsi con situazioni caratterizzate da conse- guenze legali, anche pesanti. La rubri- ca “Cultura legale” si propone di gui- dare l’imprenditore nelle proprie scel- te operative offrendo un quadro pre- ciso delle norme coinvolte dalla sua attività, per consentirgli di prendere ogni decisione in modo consapevole. Il primo degli argomenti trattati è la disciplina del contratto di noleggio, utilizzato da moltissimi operatori ma raramente analizzato a fondo.
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Lo sviluppo
del mercato e le nuove esigenze organizzative
Negli ultimi cinque anni, in Italia, il mercato del noleggio ha avuto uno sviluppo molto rilevante. Sono au- mentati, infatti, sia gli utilizzatori di macchinari e materiale a noleggio, sia gli operatori che esercitano tale atti- vità. Dovendo cercare di interpretare le ragioni alla base di tale crescita, è necessario analizzare l’incremento della domanda e dell’offerta di servizi
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di noleggio separatamente.
Dal lato della domanda di servizi di no- leggio si è assistito a una diminuita propensione dell’imprenditore medio a investire capitali nei macchinari. Il no- leggio, infatti, consente di utilizzare un bene esclusivamente per il periodo in cui serve e poi restituirlo. E soprattutto permette di pagare solo per il periodo di godimento. Oltre a questo va consi- derata anche la sempre più severa nor- mativa in materia di sicurezza dei mac- chinari e delle attrezzature: noleggian-
do il bene l’imprenditore avrà la certez- za di lavorare sempre con una macchi- na o un’attrezzatura a norma e non avrà la responsabilità circa l’adegua- mento alle normative obbligatorie.
Dal lato dell’offerta, invece, si è assisti- to al fiorire di numerose aziende di no- leggio, molto spesso già operanti in settori correlati. Infatti chi si è dotato, negli anni, di un parco macchine di proprietà per lo svolgimento della pro- pria attività, incomincia a darlo a no- leggio a terzi nei periodi in cui non lo utilizza direttamente. In questo modo riesce a generare nuovo fatturato mantenendo praticamente invariati il personale e i costi.
Uno sviluppo così veloce però non ha dato, nella maggior parte dei casi, la possibilità alle imprese di strutturarsi adeguatamente, creando diffusi pro- blemi di organizzazione interna. Tra i problemi più frequentemente trascura- ti all’interno delle aziende in questo settore spiccano quelli di natura legale.
Il contratto di noleggio: espressione atecnica
Il termine “noleggio” è una parola di uso comune che definisce il godimen- to per un periodo di tempo di un bene da parte di un soggetto, diverso dal proprietario, dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro. Ma se andia- mo a cercare sul Codice Civile il termi- ne noleggio non lo troviamo.
L’unico testo normativo che lo riporta è l’articolo 384 del Codice della
Navigazione: “Il noleggio è il contrat- to per il quale l’armatore, in corrispet- tivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata, uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o da- gli usi”. È evidente come questa defi- nizione risulti estranea al contesto di nostro interesse.
L’articolo del Codice Civile che regola il rapporto comunemente definito “no- leggio” è il 1571, il contratto di loca- zione. Tale articolo recita: “La locazio- ne è il contratto con cui una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”.
La situazione di fatto realizzata è il go- dimento di un bene ad opera di un soggetto diverso dal proprietario ver- so il pagamento di un corrispettivo.
Questa norma, e quelle che la se- guono, regolano il noleggio nel no- stro ordinamento.
Venendo a considerare le caratteristi- che fondamentali di questo contratto possiamo dire innanzitutto che si tratta di un contratto consensuale.
Questo significa che si conclude nel momento in cui l’accettazione pervie- ne nella sfera di conoscibilità del pro- ponente e non con la consegna della cosa noleggiata.
In altre parole, la consegna della cosa non è che la prima e fondamentale obbligazione del locatore nascente dal contratto.
In secondo luogo non è un contratto che richiede una forma particolare (ad eccezione dei contratti la cui du- rata eccede i nove anni che xxxxxx- dono la forma scritta). Quindi è un contratto che è perfettamente vali- do anche se concluso oralmente; ovviamente è sempre preferibile la forma scritta per poterne più facil- mente provare il contenuto.
Tipi di noleggio:
a freddo e a caldo
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Distinzione tipica che viene effettuata dagli operatori del settore è quella tra noleggio a caldo e noleggio a freddo. Per noleggio a freddo si intende la lo- cazione di un bene mobile in quanto tale, senza che venga messa a disposi- zione del conduttore l’opera del perso- nale del locatore, in relazione all’instal- lazione, alla messa in opera, alla ma- novra, al funzionamento e all’eventua- le disinstallazione del macchinario o
dell’attrezzatura noleggiata.
Ci sono casi in cui però è necessaria la collaborazione di personale del locato- re per consentire al conduttore di po- ter godere del bene noleggiato, in re- lazione alle particolari competenze tec- niche richieste per il funzionamento del macchinario o anche solo per un’indisponibilità del personale del conduttore di manovrare il bene.
In questi casi, con la prestazione di atti- vità da parte del personale del locato- re, si ha noleggio a caldo.
• Il mercato del noleggio in Italia ha avuto grande sviluppo, ma le aziende nate da questa evoluzione hanno bisogno ora di organizzazione interna, anche dal punto di vista legale.
• L’articolo 1571 e seguenti del Codice Civile, che regolano la locazione di beni, sono le nor- me applicabili al contratto di noleggio.
• Il noleggio a caldo e il noleggio a freddo sono regolati dalla stessa normativa.
• La differenza tra locazione e appalto è fondamentale. Optare per una o per l’altra figura contrattuale è uno dei problemi più delicati che l’imprenditore del noleggio si deve porre, per essere maggiormente tutelato nell’esercizio della propria attività.
In sintesi
Ma cosa cambia, da un punto di vista giuridico, tra le due figure? La risposta è molto semplice: non cambia nulla. Infatti, sia che il bene noleggiato sia concesso a freddo, sia nel caso in cui venga concesso a caldo, si rimane sempre all’interno della fattispecie tipi- ca della locazione. La Cassazione, in recenti e univoche pronunce, ha affer- mato che fino a quando l’attività del personale del locatore avrà caratteristi- che di accessorietà rispetto all’obbliga- zione tipica della concessione in godi- mento del bene al conduttore, il rap- porto tra i due non potrà che essere qualificato locazione.
Questo comporta che le condizioni ge- nerali di noleggio che l’imprenditore utilizzerà per il noleggio a caldo e per il noleggio a freddo saranno le stesse, salvo prevedere una clausola specifica per il noleggio a caldo avente come oggetto le responsabilità del personale del locatore e gli obblighi del condut- tore verso quest’ultimo.
Distinzione
con figure affini:
il comodato e l’appalto
Per prima cosa definiamo il comodato, secondo il dettato dell’art. 1803 del Codice Civile: “Il comodato è il con- tratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa consegnata. Il co- modato è essenzialmente gratuito”.
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La differenza fondamentale con la lo- cazione è che il comodato è un con- tratto essenzialmente gratuito. La di- stinzione tra le due figure, peraltro,
non pone particolari problemi pratici. Di tutt’altra portata è invece la distin- zione tra locazione e appalto. Il con- tratto di appalto è definito dal Codice Civile (art. 1655) come “… il contratto con il quale una parte assume, con or- ganizzazione di mezzi necessari e ge- stione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”. Risulta subito evidente che il soggetto che assume l’obbligazione di realizzare l’opera do- vrà avere la capacità di organizzare i mezzi necessari, quindi sarà nella mag- gioranza dei casi un imprenditore. Oltre a questo, propria dell’attività im- prenditoriale, è la gestione a proprio ri- schio e tale rischio deve essere corret- tamente inteso come rischio d’impre- sa, ovvero l’impossibilità di stabilire a priori, ed esattamente, il rapporto tra i costi e i ricavi. Questi elementi diffe- renziano l’appalto dalla locazione.
Molto spesso però il confine tra le due figure è molto labile. Ci riferiamo ai ca- si di noleggio a caldo in cui l’attività del
personale del locatore non può essere definita “meramente accessoria” al godimento del bene ma assume, in re- lazione alla complessità tecnica dei problemi risolti e all’alto grado di know-how impiegato, le caratteristi- che di una vera e propria obbligazione di risultato (propria dell’appalto).
Quindi, quale tipologia di contratto conviene applicare nei casi “borderli- ne”? È difficile rispondere in modo univoco, tuttavia il criterio che dovrà guidare l’imprenditore del noleggio in questa scelta è quello di optare per il contratto di locazione nella maggior parte dei casi possibili, in quanto meno impegnativo. Tuttavia, quando dovesse eseguire una prestazione accessoria al mero noleggio di macchinari e attrez- zature di particolare complessità tecni- ca (installazione, progetto, analisi di un particolare risultato tecnico, eccetera), dovrà procedere alla redazione di un buon contratto di appalto, in grado di tutelarlo più efficacemente in relazione alla prestazione effettuata. ^