SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO
SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO
DI APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E XXXXXX XXX XXXXXXXXX 0 c.o. 170084, CUP H17H16001920004 CIG 7250330995
Il presente atto, redatto con mezzo elettronico, viene sottoscritto a mezzo di firma digitale, nel testo e negli allegati, da:
- , nato a il / / , non in proprio ma quale Dirigente del Servizio Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze (C.F. 01307110484), domiciliato per la carica che riveste in Firenze, piazza della Signoria che nel contesto dell’atto si chiamerà Committente;
- Sig. nato a il / / , il quale interviene in questo atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante con sede legale in (Prov. ) Via n. C.F./ P.I. come risulta dal Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura che si conserva in atti, che nel contesto dell’atto si chiamerà Appaltatore;
PREMESSO
a) che con contratto Rep. sottoscritto in data / / è stato concluso con
l’impresa l’accordo quadro ai sensi dell’art. 54 co. 3 del D.Lgs 50/16 di
appalto di esecuzione lavori relativi agli interventi di manutenzione strade e xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 0 c.o. 170084, CUP H17H16001920004 CIG 7250330995 con importo massimo complessivo per la durata dell’accordo stesso di € 1.430.000,00;
b) che ai sensi dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi;
c) che con delibera/determinazione n. del è stato approvato il progetto
esecutivo recante CUP
CIG
per un importo di €
, di cui € di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con incidenza del costo della manodpera di ;
d) che il Committente appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all’Impresa ;
TUTTO CIÒ PREMESSO
il Committente e l’Appaltatore convengono quanto segue:
ART. 1 Disciplina del contratto applicativo
Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono complementari ed attuative delle disposizioni dettate dal contratto di Accordo Quadro Rep. sottoscritto in data tra le parti e delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto Parte I- Norme Amministrative e Parte II-Norme Tecniche dell’accordo quadro nonché di tutti gli atti ed elaborati da essi richiamati che sono, in ogni caso, pienamente vigenti tra le parti anche ai fini del presente contratto applicativo.
ART. 2 Oggetto del contratto applicativo
Il Committente affida all’Appaltatore l’esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, per la realizzazione delle opere così come individuate e descritte nel Progetto esecutivo, validato dal
Responsabile Unico del Procedimento in data , relativo a
, composto dai seguenti elaborati che, sottoscritti dalle parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si conservano agli atti, pur se non materialmente allegati:
a) elaborati grafici progettuali e le relazioni;
b) il computo metrico estimativo;
c) il piano di sicurezza e coordinamento;
d) il cronoprogramma;
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, conservato agli atti, anche se non materialmente allegato il piano operativo di sicurezza.
Le parti si danno atto che:
- l’oggetto degli interventi da eseguire è il seguente ;
- le lavorazioni da eseguire sono le seguenti ;
- l’importo delle lavorazioni da eseguire è il seguente: € di cui €
per oneri della sicurezza;
- i luoghi interessati dagli interventi sono ;
- la categoria di lavorazione è OG3 Classifica ;
- le misure riferite ai lavori sono ;
- le misure riferite alla sicurezza sono e il Direttore dei Lavori è , il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è ;
- circa il cronoprogramma dei lavori e, in particolare, la durata del periodo concesso per l’esecuzione dei lavori è pari a (in detto tempo è compreso quanto indicato all’art. 16 co. 2 Capitolato speciale d’Appalto parte I-Norme Amministrative);
- il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione è
Le parti, inoltre, si danno atto, che il contratto è stipulato a misura, alle condizioni offerte dall’appaltatore con prezzi invariabili per l’unità di misura ai sensi dell’art. 59 co. 5 bis del D.Lgs 50/16 e pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili.
ART. 3 Termini
L’Appaltatore dovrà ultimare la realizzazione delle opere commissionate come da cronoprogramma allegato parte integrante, entro dalla data del verbale di consegna Xxxxxx.
In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.
ART. 4 Corrispettivo
Il corrispettivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, assunte dall’Appaltatore con il presente contratto applicativo è stabilito nella somma omnicomprensiva, IVA al %
esclusa, di €. , di cui €. per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
Su tale valore, ai sensi dell’art. 35 co. 18, del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità specificate nell’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto parte I - Norme Amministrative, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
Le soglie dell’ammontare lavori in corrispondenza delle quali in corso d’opera saranno corrisposti pagamenti in acconto sono le seguenti:
Le parti si danno atto che ove non sia indicata alcuna soglia vale per i pagamenti in acconto quanto prescritto dall’art. 18 co. 4 del Capitolato speciale d’appalto parte I-Norme Amministrative.
Art. 5 Garanzie
L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante tutte le polizze previste nel capitolato speciale d’appalto all’art. 14 nei termini ivi previsti.
Art. 6 Modalità di riscossione dei corrispettivi dell’appalto – adempimenti ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13.08.2010
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi disposti dalla Legge sopracitata. In particolare la suddetta impresa ha comunicato con nota del prot. n. , che si conserva in atti, gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed ha individuato i nominativi e codici fiscali delle persone delegate ad operare sugli stessi. Lo stesso obbligo viene assunto in relazione ad eventuali subappaltatori/subcontraenti relativi al contratto di cui trattasi; in tal senso l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alle Prefetture/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia di inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti C/C indicati intestati all’Appaltatore:
Nel caso in cui l’Appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.
All’Appaltatore saranno corrisposti in corso d’opera pagamenti in acconto sulla base di stati d’avanzamento emessi al raggiungimento dell’importo indicato all’art. 4 che precede al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5%, a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e
prescrizioni a tutela dei lavoratori di cui all’art. 26 del Capitolato speciale d’appalto parte I-Norme Amministrative. La rata di saldo non potrà essere inferiore al 10% dell’importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale.
Il Committente procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice (D.U.R.C.) e di certificazione emessa da Equitalia (per importi superiori ad €. 10.000,00.=) ai sensi dell'art. 00 xxx xxx X.X.X. 000/00 xx xxxxxxx di pagamenti della P.A.
Le fatture relative al presente contratto che verranno emesse dovranno essere complete degli estremi del contratto medesimo, del numero dell’ impegno di spesa 201_/ , del Codice CIG
, del CUP e del Codice Univoco Ufficio . Nella prima fattura dovrà essere indicata altresì la modalità di pagamento, con indicazione del codice iban del C/C dedicato, che sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.
Art. 7 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non potrà essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 fatto salvo quanto ivi previsto.
Art. 8 - Cessione dei crediti
L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione dei crediti derivanti dal contratto dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto di quanto indicato dall’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto Parte I-Norme Amministrative ed indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi al Committente per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.
Art. 9 - Sicurezza e trattamento di tutela dei lavoratori
L'Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano della Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed a redigere e consegnare, ai sensi dell’art. 28 co. 3 del Capitolato speciale d’appalto Parte I-Norme Amministrative, entro 30 gg dalla aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative al Piano della Sicurezza e Coordinamento ed un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
L'Appaltatore dà atto della piena responsabilità di tutti i mezzi materiali e personali atti ad assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, assumendo il relativo impegno; agli effetti delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 l'appaltatore è anche il Datore dei Lavori. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di Sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, mediante la procedura vigente, dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
L’appaltatore, inoltre, si obbliga, prima della consegna dei lavori a consegnare al Direttore dei lavori la documentazione prevista dall’art. 11 del Capitalto speciale d’appalto Parte I- Norme Amministrative.
Art. 10 - Subappalto
Nel caso l’Appaltatore dovesse ricorrere al subappalto dei lavori, gli stessi potranno essere autorizzati nel rispetto delle norme previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e delle disposizioni di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze.
Art. 11 - Penali
La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nella misura dello 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato, e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall’art. 108 co. 4 D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto di accordo quadro per grave ritardo, che viene disposta dal Committente con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto Parte I- Norme Amministrative. Si applica, per il resto quanto previsto dall’art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto Parte I- Norme Amministrative.
Art. 12 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa.
L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L'appaltatore è sempre responsabile, in rapporto al Committente, dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.
Art. 13 - Dichiarazioni relative al Protocollo di Legalità
1) L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2) L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato
o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
3) L' Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
4) L' Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..
5) Il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.
6) L’esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 5) e 6) che precedono da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Art. 14 - Dichiarazioni relative al Codice di Comportamento
L’appaltatore dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto e del contratto di accordo quadro.
Art. 15 - Controversie
Ogni controversia relativa al presente appalto che non potesse trovare composizione bonaria in via amministrativa, ai sensi dell’art. 41 del Capitolato Speciale d’appalto Parte I-Norme Amministrative, verrà devoluta al Tribunale Civile di Firenze con espressa esclusione della procedura del lodo arbitrale.
Art. 16 - Spese del contratto/elezione domicilio
Tutte le spese del presente atto, che verrà registrato solo in caso di uso, sono a carico dell'Appaltatore che elegge formalmente domicilio nel territorio comunale in
oppure,
non avendo ufficio sul territorio comunale elegge il proprio domicilio presso la sede della Amministrazione Appaltante.
Art. 17 - Informativa e responsabile interno del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 c.d. Codice Privacy. “Titolare” del trattamento dei dati personali è il Comune di Firenze con sede in X.xxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx.
Art. 18 – Rinvio
Le Parti, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Applicativo, rinviano integralmente alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei documenti ivi allegati.
Il Committente L’appaltatore
Questo Foglio di Xxxxx e Condizioni, scritto digitalmente, occupa n. 11 pagine intere e parte della dodicesima e viene sottoscritto digitalmente dalle parti sopra indicate.