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DETERMINAZIONE DIRIGENTE AREA SERVIZI ECONOMALI PATRIMONIALI E LOGISTICI Repertorio n. 605/2023 Prot. n. 88632 in data 21/04/2023 | |
OGGETTO: | Approvazione della fornitura di n. 200 tagliandi postali per spedizioni per le esigenze dell’Ufficio Posta – Affidamento e scrittura coan CIG Z3D3A22856 |
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IL DIRIGENTE
Atteso che con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23/12/2022 è stato approvato il bilancio unico di previsione per il corrente esercizio finanziario 2023 ed il pluriennale 2023-2025;
Visti gli atti conseguenti con cui sono stati attribuite le risorse finanziarie per il conseguimento degli obiettivi e per la gestione dei servizi assegnati, con le successive e varie integrazioni e modificazioni;
Richiamato l’art. 44 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze oltre che l’art. 17 del d lgs 165/2001;
Considerato che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Visto il decreto del direttore generale n. 1742/2022, prot. 297032 del 21/12/2022;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; Ricordata, altresì, la normativa attinente alla pandemia da covid 19, meglio indicata e riportata nelle pagine xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxXxxxxxxxx/0/?xxxxXxxxx00;
Vista la legge 241/1990;
Che i principi generali di cui alla suddetta legge 241/1990, sanciscono che:
- L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario.
- 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
- …...
- 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria;
Considerata la mappatura dei procedimenti amministrativi di spettanza xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxx/xxxxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxx.xx f;
Visto il d lgs 81/2008 ed il regolamento attuativo dell’Università degli Studenti di Firenze;
Vista la delega di alcune funzioni di cui all’art. 18 d lgs 81/2008 e s.m.i. al dirigente dell’area servizi economali patrimoniali e logistici, prot. 28/2017, prot. 50364 in data 3 aprile 2017, oramai non più in vigore dato l’avvicendamento del direttore generale delegante;
Visto il regolamento dell’Università degli Studi di Firenze in materia di amministrazione finanza contabilità ed in particolare circa gli aspetti relativi all’assunzione degli atti di spesa;
Richiamata la legge 15/2009 ed il d lgs 150/2009 e seguenti integrazioni e modificazioni e richiamati gli atti di programmazione delle performance ed il piano integrato delle attività e dell’organizzazione in base a quanto normato dalla legge 113/2021 (di conversione del d.l. 80/2021), in atti;
Ricordato l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari e che l’affidatario del contratto deve assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, inoltre, si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento che siano idonei ad assicurare la tracciabilità della transazione finanziaria, dedicati, anche non in via
esclusiva, alla commessa pubblica di cui all’oggetto, e a comunicare alla scrivente amministrazione gli estremi identificativi dei conti suddetti, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e a comunicare, altresì, ogni modifica dei dati trasmessi. Dato inoltre atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come previsto dall’art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
Precisato che dal 31 marzo 2015, ai sensi dell’art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra l’Ateneo e i fornitori, ossia l’Ateneo non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica. L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori.
Vista la raccolta di tutta la normativa attinente alla pandemia da covid 19, meglio indicata e riportata nelle pagine xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxXxxxxxxxxxx.xxx, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxXxxxxxxxx/0/?xxxxXxxxx00;
Vista la Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presente alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxXxxxxxxxx/0?xxxxXxxxx00;
Visto l’Aggiornamento alle Linee Guida Operative per le attività istituzionali in presenza per l’anno accademico 2022/2023 e successivi atti;
Attesa la sostanziale funzione che l’Area servizi economali patrimoniali logistici assume come servizio di provveditorato- economato per gli approvvigionamenti, le forniture, i servizi, l’attuazione ed esecuzione dei medesimi, la gestione, la manutenzione, la conservazione dei materiali d’uso e di consumo per il funzionamento di tutti i settori dell’ateneo, con particolare riferimento alla “struttura amministrativa di ateneo” (vedi Statuto), e per l’espletamento dei servizi dalla stessa organizzati, fatta eccezione per quelle materie per le quali la competenza viene in base ai regolamenti preposti assegnata alle unità decentrate di didattica e ricerca, fatte salve le loro eventuali deleghe di procedura e budget e fatte salve quelle materie per le quali apposite specifiche norme autorizzano l’autonoma effettuazione di particolari provviste da parte di quei settori ad esse preposti;
Atteso che rientra nei programmi di questa Area garantire il buon andamento dei servizi di istituto, nel perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla missione istituzionale;
Vista la necessità di acquisire la fornitura di n. 200 tagliandi postali per le spedizioni per le esigenze dell’Ufficio Posta;
Vista la richiesta di preventivo, formulata ed assunta al prot. n. 88241 del 20/04/2023 per la fornitura in parola;
Vista l’offerta inviata via mail e assunta al Prot. n. 88241 del 20/04/2023, dalla Ditta SHIPMENT DELIVERY EXPRESS
– S.D.E. – Via X. Xxxxxx 75 – 00000 Xxxxxxx – P. IVA 06442450489, per un importo di € 800,00 + IVA per un importo complessivo di € 976,00, spesa che graverà sui Fondi dell’Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici CO. CO.04.01.02.01.12.02 – “POSTALI”;
Valutata, anche in relazione alla situazione di emergenza (delibera del Consiglio dei ministri del 25/2/2022, Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio dell'Ucraina) su tutto il territorio nazionale, la necessità di garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi anche della realizzazione del servizio/fornitura oggetto di affidamento, posto che anche il “tempo” nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;
Che lo stato di emergenza suddetto è stato prorogato al 3 marzo 2023 dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 669 e 670), approvata in via definitiva dal Senato il 29 dicembre 2022, e coincide con quello stabilito dal Consiglio dell’Unione europea con la Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del 4 marzo 2022;
Che il Consiglio dei ministri con delibera del 23/2/2023 ha deciso di incrementare le misure di soccorso ed assistenza alle persone che, in maniera massiccia, stanno cercando e cercheranno rifugio nell’Unione europea. Per questo motivo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2023, rivolto ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
Che per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la regolazione economica dei rapporti tra le parti, si fa necessariamente riferimento alle norme vigenti con particolare riferimento al d lgs 18/4/2016 n. 50 ed al d lgs 31/3/2023 n. 34 – secondo il regime transitorio da quest’ultimo prescritto - oltre che dal capitolato generale dm 145/200 e successive sue revisioni che, non risultando espressamente abrogato (Sono, dunque, in vigore, ancora oggi, i seguenti articoli: art. 1 - Contenuto del capitolato generale art. 2 - Domicilio dell'appaltatore art. 3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere art. 4 -
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore art. 5 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore art. 6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie art. 16 - Provvista dei materiali art. 17 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto art. 18 - Difetti di costruzione art. 19 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori art. 27 - Durata giornaliera dei lavori art. 35 - Proprietà degli oggetti trovati art. 36 - Proprietà dei materiali di demolizione, assume in questa sede valenza di eteroregolamentazione negoziale tra le parti (art. 1374 c.c.), dal dPR 207/2010 per il quale ricorre lo stesso principio di cui all’art. 1374 c.c.), oltre che dalle condizioni generali riportate a margine del corrente provvedimento, compatibilmente al sistema normativo in atto ed al codice civile;
Verificata l’entrata in vigore della legge 21/6/2022 n. 78 che delega al Governo in materia di contratti pubblici;
Visto il d lgs 31/3/2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici;
Richiamata l’importante Relazione agli articoli e agli allegati formulata dal Consiglio di Stato e datata 7/12/2022, qui richiamata e fatta propria;
Estratta da quest’ultima Relazione la seguente parte:
“Significativa è anche la posizione assunta dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 131/2020, sui rapporti tra tutela della concorrenza, da un lato, e solidarietà/sussidiarietà orizzontale dall’altro, dove si afferma che la concorrenza non è un fine, ma uno strumento, che può essere “sacrificato” se ci sono interessi superiori da realizzare. La “demitizzazione” della concorrenza come fine da perseguire ad ogni costo è alla base, inoltre, anche della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 177 del vigente codice appalti (sentenza
n. 218/2021, che pure chiarisce che il perseguimento della tutela della concorrenza incontra pur sempre il limite della ragionevolezza e della necessaria considerazione di tutti gli interessi coinvolti).
L’idea che l’Amministrazione in materia di appalti debba perseguire solo la concorrenza rischia, allora, di contrastare con il più generale principio di buon andamento, di cui il “principio del risultato” rappresenta una derivazione “evoluta”, sulle orme di studi di autorevolissima dottrina, che ormai da decenni auspica e teorizza “l’amministrazione del risultato”. Il risultato si inquadra nel contesto della legalità e della concorrenza: ma tramite la sua codificazione si vuole ribadire che legalità e concorrenza da sole non bastano, perché l’obiettivo rimane la realizzazione delle opere pubbliche e la soddisfazione dell’interesse della collettività. Questa “propensione” verso il risultato è caratteristica di ogni azione amministrativa, perché ogni potere amministrativo presuppone un interesse pubblico da realizzare”; Che e sempre la relazione riporta quanto segue:
“recependo gli approdi di numerosi studi sulla c.d. amministrazione del risultato, chiarisce che il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’U.E.
Il comma 4 prevede che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto. Si tratta, quindi, di un principio-guida nella ricerca della soluzione del caso concreto, al fine di sciogliere la complessità, spesso inevitabile, che deriva dall’intreccio di principi, norme di diritto dell’Unione europea, norme di legge ordinaria, atti di regolazione e indirizzi della giurisprudenza.”.
“La previsione finale del comma 4, alla lettera a) in coerenza con il principio della fiducia declinato nell’art. 2, valorizza il raggiungimento del risultato come elemento da valutare, in sede di responsabilità (amministrativa e disciplinare), a favore del personale impiegato nei delicati compiti che vengono in rilievo nella “vita” del contratto pubblico, dalla programmazione fino alla sua completa esecuzione. Lo scopo è quello di contrastare, anche attraverso tale previsione, ogni forma di burocrazia difensiva: in quest’ottica si “premia” il funzionario che raggiunge il risultato attenuando il peso di eventuali errori potenzialmente forieri di responsabilità”.
Atteso quanto normato con gli artt. 225, 226, 227, 228 e 229 del sopra menzionato d lgs 31/3/2023 n. 36;
Che in particolare l’art. 226, Abrogazioni e disposizioni finali, dispone che:
1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.
2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023: a) il regio decreto 3 maggio 1923, n.
1612; b) l’articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498; c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204; d) l’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122; f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154; g) il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.
5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso. ;
Che l’art. 229 del sovra citato d lgs 31/3/2023 n. 36 prescrive che:
1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023. ;
Che, al momento, sono pertanto ancora vigenti le norme di cui al d lgs 18/4/2016 n. 50;
Che l’art. 37, Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, del ripetuto d lgs 31/3/2023 n. 36, prescrive che:
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b).
4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
6. Con l’allegato I.5 sono definiti: a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell’effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.
7. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. ;
Considerato, come sopra ricordato, che la ditta interpellata, ha consentito in precedenti forniture un discreto grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali analoghi per la fattispecie qui considerata, avendo consentito un’esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
Che si ricorre al criterio di aggiudicazione, del minor presso sulla base dell’assunto che si considera trattarsi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
Rilevati i principi generali di cui agli artt. dal 1 al 12 del d lgs 31/3/2023 n. 23, qui richiamati e fatti propri, poco oltre nel testo richiamati;
Considerato quanto disposto nell’articolato da 48 a 52 del d lgs 31/3/2023 n. 36, di seguito riportato:
Articolo 48. Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
1. L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.
2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.
Articolo 49. Principio di rotazione degli affidamenti.
1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
Articolo 50. Procedure per l’affidamento.
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14.
2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell’allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell’ambito delle procedure di cui al comma 1.
3. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell’ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2.
5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all’articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull’Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all’articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull’Unione europea.
6. Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.
7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all’articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
Articolo 51. Commissione giudicatrice.
1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
Articolo 52. Controllo sul possesso dei requisiti.
1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.
Articolo 53. Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive.
1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’articolo 106.
4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale. ;
Che come si è sopra espresso a tutt’oggi e fino al 1/7/2023 sarà in vigore il d lgs 18/4/2016 n. 50 dei cui principi comuni e norme si farà applicazione ed attuazione anche dopo secondo quanto previsto dall’art. 229, co. 2 d lgs 31/3/2023 n. 36 (A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo
di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.) e dei quali qui se riporta in sintesi:
- L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
- Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
- Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle
prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale;
- Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).
- Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte. L’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
Accertato, altresì e dal punto di vista organizzativo e professionale, come l’area dei servizi economali patrimoniali logistici, in seguito ai pensionamenti negli ultimi sei-sette anni di molte unità amministrativa ha subìto un deciso depauperamento dal punto di vista professionale pur permanendo un costante, se non che addirittura in crescita, carico di lavoro e di servizi da gestire;
Rilevato che il ricambio del personale in servizio rispetto alle suddette uscite, ha visto l’ingresso negli ultimi tre anni di appena tre unità in categoria C;
Che ad oggi le posizioni corrispondenti alle tre unità di processo insistenti nel funzionigramma dell’area non sono mai state per il momento messe a selezione, ciò generando una gravosa carenza di elevate professionalità intermedie necessarie per il contesto organizzativo e consentendo ciò di confluire tutto il carico direttamente sul dirigente;
Visti gli artt. 6 e 6 ter del d lgs 165/2001 in materia di linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
Che da ultimo e per le suddette motivazioni si sono indirizzate varie segnalazioni seguite dalle lettere prott. 244839 del 23/9/2021, 292101 del 4/11/2021 e 305421 del 18/11/2021 alla direzione area risorse umane e direzione generale;
Viste le analoghe ulteriori lettere inoltrate all’area per le risorse umane con i protocolli 68321 in data 25/3/2022, 68337 in
data 25/3/2022, 77130 in data 7/4/2022;
Vista la ulteriore istanza rivolta alla direzione delle risorse umane in data 30/9/2022, prot. 211664, agli atti;
Che allo stato dei fatti la situazione sotto il profilo degli ingressi di personale per compensare le varie uscite per pensione, non è mutata ad eccezione delle assegnazioni che sono state determinate nella misura ni nuove sette entrate, di categoria CCNL C, di cui cui una già in servizio dal mese di gennaio 2023, mentre le altre sono in corso di dislocazione;
Che, dopo circa sette anni l’ASEPL ha d’altra parte visto verificarsi un progressivo e continuo calo delle unità di personale assegnate (circa quindici unità dal marzo 2015 ad oggi) essendo passati dalle circa sessanta unità alle circa quaranta attuali (anche a seguito degli ultimissimi pensionamenti), di cui constano circa undici unità con contratto di lavoro di 35 ore/xxxx.xx quali addetti ai servizi di accoglienza, portierato e servizi vari presso vari plessi didattici; quattro con profilo professionale di conducenti di autoveicoli e servizi vari; quattro addetti al servizio di riproduzione e stampe ed in particolare per quanto riguarda l’ancora assegnata di riproduzione e consegna dei titoli accademici; le altre circa venti unità constano di professionalità amministrative addette alla gestione amministrativa e contabile della moltitudine di incombenti assegnati all’area ed i cui carichi di lavoro non consentono (anche in considerazione delle numerose deleghe di procedure e budget da parte di altre aree via via acquisite ed acquisibili) eventuali ulteriori estensioni di quelli stessi;
Che l’area servizi economali patrimoniali logistici ha da ultimo assunto, al fine di assicurare un migliore andamento dei servizi, le seguenti deleghe di procedure e budget:
- Prot. nr. 118259 del 31/5/2022 (rinnovata con disposizione. Prot. 11574 del 19/1/2023) avente ad oggetto: Delega di procedure e spese per i provvedimenti per l’ordinario buon funzionamento del Coordinamento dei fondi vincolati al progetto EUniWell;
- Prot. nr. 111033 del 20220523 (rinnovata con disposizione prot. 11618 del 19/1/2023) avente ad oggetto: Delega di procedure e spese per i provvedimenti per l’ordinario buon funzionamento del Coordinamento Comunicazione e Public Engagement, successivamente rideterminata con prot. 67586 del 26/3/2023;
Considerata di conseguenza la condizione di sofferenza relativa alla dotazione del personale assegnato all’area dei servizi economali patrimoniali logistici che in considerazione dei carichi di lavoro preassegnati non consente di riassegnare le mansioni in questione in modo da redistribuire e compensare sui carichi di lavoro, almeno fino alle nuove assegnazioni in corso;
Che in ogni caso ed in questo complesso contesto si è tenuti ad assicurare il buon andamento degli adempimenti e dei servizi utilizzando al meglio le scarse professionalità disponibili;
Che secondo l’art. 1 della legge 241/1990 la p.a. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. Il divieto d’aggravamento si configura, perciò, come un vero e proprio principio giuridico che impone alla p.a. di non rallentare il procedimento con la previsione di termini inopinatamente lunghi o con la richiesta di adempimenti istruttori inutili o particolarmente complessi, salvo che ciò non sia determinato da straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria anche con riferimento alle competenze per valore in ragione delle soglie e dei principi che ne regolano;
Che di conseguenza si rende necessario massimizzare il principio di economicità andando ad ottimizzare ancor più i corollari dell’efficacia ovvero della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'azienda nel rapporto tra il risultato ottenuto e l'obiettivo prefissato e dell’efficienza ovvero la capacità di impiegare razionalmente le risorse, quindi trovare il giusto rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;
Che in tal senso e per le motivazioni su considerate si rende ancor più necessario estendere la massimizzazione dell’economicità nell’impiego delle poche risorse professionali disponibili rispetto alle complesse procedure che riguardano i contratti pubblici di cui al d lgs 50/2016, ovviamente nel rispetto dei principi e delle norme apportate anche in relazione alla legislazione ricondotta alle semplificazioni normate dalla legge 120/2020 come integrata dalla legge 108/2021 il tutto in ossequio al principio di celerità del procedimento da cui consegue il divieto per l'amministrazione di aggravare inutilmente il procedimento, se non per motivate esigenze legate al miglior perseguimento dell'interesse pubblico con la diretta trasposizione di tale principio sancita dall’art. 2 della legge 241/1990, che detta i termini di conclusione del procedimento nella sua integrazione rispetto alla legge dei contratti pubblici così come semplificata dalle ripetute leggi 120/2020 e 108/2021;
Considerata la necessità prioritaria di conseguire l’interesse pubblico connesso all’oggetto della corrente determinazione; Valutata la necessità di garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi anche della realizzazione del servizio/fornitura oggetto di affidamento, posto che anche il “tempo” nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;
Che in relazione a quanto sopra è di massimo interesse perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua
esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea;
Che l’art. 1 e l’art. 2 del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020 come successivamente modificata dal d.l. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, ha apportato la seguente normativa per la quale:
fino al 30/6/2023 le procedure di affidamento devono concludersi entro:
– 2 o 4 mesi per gli affidamenti sotto soglia comunitaria;
– 6 mesi per gli affidamenti sopra soglia comunitaria,
Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
Ricordato il sopra menzionato d lgs 31/3/2023 n. 36 ed in particolare:
o Articolo 1. Principio del risultato.
o Articolo 2.Principio della fiducia.
o Articolo 3.Principio dell’accesso al mercato.
o Articolo 4.Criterio interpretativo e applicativo.
o Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.
o Articolo 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con egli enti del Terzo settore.
o Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa.
o Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito.
o Articolo 9. Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.
o Articolo 10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.
o Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.
o Articolo 12. Rinvio esterno.
o Articolo 19. Principi e diritti digitali.
o Articolo 20. Principi in materia di trasparenza.
o Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.
o Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).
Visto l’art. Articolo 25. del d lgs 31/3/2023 n. 36, Piattaforme di approvvigionamento digitale, secondo cui:
1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di
affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di pprovvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle
piattaforme.
Richiamate le regole del sistema di e procurement della pubblica amministrazione, di cui alla xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxx_xxx_xxx tema_di_e_procurement_2011.pdf;
Vista la tabella di cui al xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/XXX_XXX_XXXXXXXXXX/Xxxxxxx_xxxxx go-facolta-3_Ottobre_2013.pdf, tuttavia aggiornata solo al 3.10.2013;
Vista la circolare della Ragioneria generale dello Stato xxxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/_Xxxxxxxxx/XXXXXXXX- I/CIRCOLARI/2022/42/Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf, n. 42 del 7/12/2022 e l’inerente quadro sinottico xxxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/_Xxxxxxxxx/XXXXXXXX-X/XXXXXXXXX/0000/00/Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx-xxx-0-xxxxxxxx-0000-x-00.xxx, in relazione a “: Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2023”;
Visto l’art. 50 del d lgs 31/3/2023 n. 36;
Vista la normativa di cui agli artt. 225, 226 e 229 del suddetto d lgs 31/3/2023 n. 36 ed in particolare riferimento alla vigenza di un peculiare regime transitorio di vigenza del d lgs 18/4/2016 n. 50;
Ricordato che per lo svolgimento delle procedure di cui al d lgs 18/4/2023 n. 50, nei molti avvicendamenti ed innovazioni normative succedutesi nel tempo, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; Rilevato che la determinazione a contrattare, a differenza delle procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett, da b) a c), possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare l’iter motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità dell’Amministrazione, sia recare l’efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella ratio di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l’«affidamento diretto»;
Rilevato altresì che tale principio oggettivo è stato ora positivamente affermato anche dal codice dei contratti: «Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore [rectius: “l’operatore economico”], le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, xxx xxxxxxxxx» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2, secondo periodo);
Considerato che il richiamato D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), dà attuazione normativa al principio secondo cui per importi d’affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra «un valore economico molto limitato» (Comunicazione interpretativa della Commissione , G.U.U.E. , 1° agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett, da b) a c) (sia pure con il limite che l’invito a presentare offerta è legato soltanto all’eventualità o di essere sorteggiati o di ricadere nel turno di invito nell’ambito di un elenco aperto);
Considerato comunque che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Cort e di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in G.U. 23 marzo 2018, n. 69);
Considerato che:
• va comunque garantito l’interesse-dovere dell’Amministrazione alla convenienza economica in senso lato nell’acquisizione di una prestazione a titolo oneroso e sussiste quindi «l’obbligo imposto all’Amministrazione di dare un’adeguata motivazione della scelta dell'operatore economico affidatario» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127);
• la dovuta rilevanza di questo principio gioca su un piano diverso da quello della garanzia del principio concorrenziale, nel senso che (anche se non c’è gara, come tale aperta a ogni possibile operatore economico) il principio della convenienza per l’Amministrazione può comunque essere garantito – anzi, a maggior ragione deve essere garantito – proprio perché non c’è gara aperta;
• tuttavia, la gara non è l’unica metodologia per garantire il principio di convenienza, in quanto lo strumento giuridico può e deve minimamente essere quello dell’indagine di mercato, ma nel senso “classico” del termine, cioè come mera attività istruttoria volta ad acclarare motivatamente quali siano le migliori condizioni economiche e/o tecnico-economiche spuntabili sul mercato;
• non sussiste pertanto l’obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale, anche perché neppure questo secondo strumento non garantirebbe comunque (neppur minimamente) il principio della concorrenza per il mercato, trattandosi (nel caso) di un invito diretto senza pubblicità preventiva;
• è legittima la «scelta» cui l’Amministrazione «è pervenuta prescindendo da un confronto concorrenziale
procedimentalizzato (...) previa assunzione di preventivi da soggetti all’uopo invitati. Il citato art. 36 ha così confermato la volontà del legislatore (...) di sottrarre le procedure sotto-soglia comunitaria di valore minimo alle formalità del confronto concorrenziale»; in tale «affidamento diretto mediante indagine di mercato (...) il confronto concorrenziale è infatti ridotto al minimo così come le relative formalità, tant’è che il Consiglio di Stato nel parere n. 1903/2016 pone l’accento sulla necessità di non ostacolare il rapido svolgimento di appalti di modesto valore»; «non trovano poi applicazione (...) le formalità sulla separazione della fase di ammissione da quella di valutazione dei preventivi»; «è da escludere che l’apertura dei plichi contenenti le offerte pervenute» debba «avvenire in seduta pubblica (Tar Lazio –Roma n. 9879/2017)» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127);
Considerato che: «in relazione alle procedure di affidamento (...) ai sensi dell’art. 36 del DLgs n. 50/2016, definite
"semplificate", l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura» (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi: T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle
d’Aosta, 23 giugno 2017, n. 36; T.A.R. Lazio, Roma, II, 22 settembre 2017, n. 9879; T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio
2018, n. 127;
Considerato che: «l’affidamento non deve necessariamente avvenire a valle di una consultazione tra due o più operatori economici»; «l’ineliminabile obbligo motivazionale (...) non si esaurisce più nel necessario confronto tra più preventivi»; «la motivazione può e deve essere costruita anche senza ricorrere all'acquisizione di una pluralità di preventivi atteso che la congruità di una proposta contrattuale può ricostruirsi anche aliunde (ad esempio, confrontandola con listini pubblici, quali i prezzi del MePa, o, ancora, con affidamenti di prestazioni analoghe di altre amministrazioni, dopo semplici ricerche in rete)» (T.A.R. Valle d’Aosta, 23 giugno 2017, n. 36); quindi «la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni» (ANAC, linee guida n. 4, cit., paragrafo 4.3);
Richiamate le regole del sistema di e procurement della pubblica amministrazione, di cui alla xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxx_xxx_xxxxxxx_xx_x_xx ocurement_2011.pdf;
Ritenuto possono ricorrere, come sopra precisato, anche i presupposti di cui all’art. 163.6 del d lgs 50/2016, in quanto sussistono le condizioni, situazioni dannose e pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’emergenza sanitaria in corso come descritto dalla normativa sopra ricordata;
Visti in particolare in riferimento alla legge 27 dicembre 2006 i commi:
• 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (comma modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015);
• 450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Xxxxx restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento. (comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018);
Visto il comma 6 dell’art. 36 del d lgs 50/2016 secondo il quale, per lo svolgimento delle procedure di cui al allo stesso art. 36 le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
Considerato che in virtù dell’11 delle preleggi la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo e che in virtù dell’art. 15 delle stesse preleggi, le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore;
Che in virtù dei principi di cui sopra è opportuna un’analisi coordinata delle disposizioni normative succedutesi nel tempo. Il comma 450 dell’art. 1, L. 196/2006 afferma che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro (importo così modificato dalla
X. Xxxxxxxx 2018) e inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, d. lgs. 165/2001 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Che tuttavia, l’art. 36 del d. lgs 50/2016, al comma 6 dispone che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica …”. La formula utilizzata dal legislatore (“possono procedere”) induce a ritenere che le singole pubbliche amministrazioni possano scegliere discrezionalmente di ricorrere a strumenti di negoziazione alternativi. E poiché tale ultima disposizione è posteriore, in base al principio di successione delle leggi nel tempo si ritiene che essa prevalga sulla prima; Rilevato che il combinato disposto di cui all’art. 36. 6^ co. del d lgs 50/2016 prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”; Considerato che l'art. 1, comma 130, della legge di bilancio 2019 ( l. n. 145/2018) nei confronti del comma 450 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 recita: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Xxxxx restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in consi derazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”;
Considerato che ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020. 76 (convertita nella legge 120/2020 successivamente integrata e modificata dalla legge 108/2021), Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale:
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offert economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dello articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;
Dato atto che la normativa di cui al sopra richiamato decreto legge (da convertire entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Guri 178/2020) derogava a questo punto e fino al 31 luglio 2020 la normativa di cui segue sulla fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro per l’affidamento e la relativa forma contrattuale per cui trovavano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 prima della sua modifica da parte del più volte ripetuto decreto legge 16/7/2020 n. 76:
- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'arti colo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla specifica soglia per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.
- “ art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo
in caso di procedura negoziata ovvero non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;
Rilevato che con legge 11 settembre 2020 n. 120 il suddetto decreto legge 76/2020 è stato convertito e che in particolare la norma è stata così convertita con modificazioni:
Art. 1 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiud icazione dei contratti pubblici sotto soglia
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di fa r fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contrat ti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il ((31 dicembre 2021)).
In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l' aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilita' del responsabile unico del procedimento
per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architet tura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita': ((a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;))
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ((per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazio ne, di importo pari o superiore a 75.000 euro)) e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350 .000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. ((Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.))
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, ((fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,)) nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita' di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazion e dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa ovvero del prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque.
4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione del la gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazion e, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato
anche come «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»,)) fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
((5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non e' obbligatoria».
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidita' per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale
da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.))
Rinviato all’ulteriore articolato della normativa di cui alla sopra citata legge 11/9/2020 n. 120;
Che la legge 11 settembre 2020 n. 120 il suddetto decreto legge 76/2020 porta misure che sono volte a realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edili zia e ad introdurre misure di semplificazione procedimentale, di sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale oltre a misure in materi di ambiente e di green economy;
Visto il successivo d.l. 31/5/2021 nr. 77 (convertito il legge 108/2021) che all’art. 51, in modifica dell’art. 1 della legge 11/9/2020 nr 120, di conversione del d.l. 16/7/2020 nr. 76, apporta il seguente dispositivo:
1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”; 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) affidamento diretto … … e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;”;
Che il contenuto della norma individua espressamente alcuni obiettivi specifici a cui la riforma mira. La norma esplicita quali sono gli obiettivi, cui il legislatore intende perseguire, ovvero l’incentivazione degli investimenti pubblici con particolare riferimento alle infrastrutture ed ai servizi pubblici e la necessità di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e della emergenza sanitaria. In tal senso il legislatore introduce a tal fine delle vere e proprie deroghe al codice degli appalti. Introduce, inoltre alcune modifiche al Codice dei Contratti e nuove modifiche ad altre leggi. La ratio della norma in relazione agli affidamenti e degli appalti pubblici è quella di una generale accelerazione delle procedure;
Che rileva in modo specifico il principio della tempestività dell’azione amministrativa che ha nel nostro ordinamento un rilievo specifico risultando la sua violazione sanzionata a vari livelli e sotto più profili (art. 2 bis della legge 241/1990);
Che in merito al tema interpretativo sull’obbligo o meno di utilizzare le procedure derogatorie contenute nell’art. 1 della legge 120/2020, si sottolinea come la lettera della disposizione nonché la ratio della stessa, propende per l’obbligo di fare ricorso alle procedure speciali apportate;
Che il decreto legge, nell’introdurre un temporaneo regime derogatorio in materia di affidamenti non impedisce alle stazioni appaltanti di utilizzare le procedure ordinarie in luogo di quelle “accelerate” disciplinate dal decreto stesso. In ogni caso ed a questo punto l’eventuale opzione di ricorrere alle procedure ordinarie deve essere congruamente motivata dalla stazione appaltante che l’adotta:
a) in relazione al rispetto del principio di non aggravamento del procedimento;
b) in relazione al rispetto dei termini di conclusione del procedimento espressamente previste con xxxxx xxxxxxxxxx dal D.L. 76/2020;
c) in relazione agli obiettivi di incentivazione degli investimenti e di argine alle ricadute economiche negative seguite all’emergenza COVID;
Che in ogni caso il carattere cogente, rinvenibile nell’utilizzo che il legislatore fa dell’indicativo presente nella locuzione “si applicano”, delle nuove procedure “accelerate”, sia nel sopra che nel sotto soglia, rende obbligatorio il ricorso alle innovative procedure anche in relazione ed in ossequio alle innovazioni apportate alla legge 241/90 dalla medesima legge “Semplificazioni” (cfr. art. 12 d.l.76/2020), per
cui la determina a contrattare o l’atto equivalente dovrà determinare la durata presunta del procedimento, al fine di consentire la valutazione della congruità della scelta ed il monitoraggio dei tempi (cfr. artt. 21 e 22 d.l. 76/2020);
Che non appare viceversa possibile, fino al 31 dicembre 2021 (termine traslato con la legge 108/2021 al giugno 2023), ricorrere alle procedure di affidamento, diretto o negoziato, che rimangono normate nell’art. 36, comma 2 del codice, ma di fatto inutilizzabili in virtù della deroga apportata dalla legge 120/2020 modificata dalla successiva legge 108/2021;
Che l’art. 1 comma 4 della legge 120/2020 prevede che negli affidamenti sotto soglia la stazione appaltante, di norma, non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del codice dei contratti: può eccezionalmente richiederle (comunque dimezzate) se la tipologia e specificità della 10 singola procedura consente di motivare che “ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, da indicare esplicitamente nei documenti di gara;
Ricordato che l’art. 1 della ripetuta legge 120/2020 (integrato dalla legge 108/2021), nello stabilire i termini, rispettivamente di due e quattro mesi, per la conclusione delle procedure di affidamento diretto e per le procedure negoziate, ha chiarito che la mancata o tardiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio della sua esecuzione possano essere valutati ai fini della responsabilità erari ale ed analogamente l’art. 2 e l’art. 4 della stessa legge 120/2020 prevede lo stesso sistema di responsabilità per il mancato rispetto del termine di 6 mesi dall’avvio degli affidamenti tramite procedure comunitarie;
Considerato che l’art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 120 il suddetto decreto legge 76/2020 è ascrivibile alle fonti aventi forza di legge di carattere speciale e come tale secondo quanto previsto dai principi generali del diritto incide anche sul Codice degli Appalti fonte legislativa di rango generale, su cui pertanto prevale;
Che in particolare l’articolo 1, denominato Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, contiene modifiche al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 28 aprile 2016, n.50) per un lasso di tempo limitato, ovvero nel caso in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 e che tale norma contiene una deroga agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
In particolare è prevista una deroga che rende attuabile l’affidamento diretto per appalti di lavori inferiori a 150 mila euro e per beni, servizi, incarichi d’ingegneria architettura e progettazione inferiori a 139 mila euro. In caso di affidamento diretto si applica l’articolo 32 comma 2 del Codice appalti, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto;
Visto il d.l. 31/5/2021 nr. 77 (convertito il legge 108/2021) che all’art. 51, in modifica dell’art. 1 della legge 11/9/2020 nr 120, di conversione del d.l. 16/7/2020 nr. 76, apporta il seguente dispositivo:
1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”; 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) affidamento diretto … … e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;”;
Vista la delibera n. 121/2020 PAR sez. veneto del 21/9/2020, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxxx?xxx000x0x0x-0xx0-0xx0-0x00- d51115977b89;
xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx00000000_00xxxx_xxxxxxxx0_0x0xx00000x00.xxx;
Viste le indicazioni da parte dell’anac di cui alla xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/XxxxxxxxxXxxxx-00;
Visto, in relazione a quanto sopra, il M.I.M.S (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) nel parere n. 735 del 24.9.2020 ha espressamente chiarito che “Non si tratta di una disciplina facoltativa [quella dei DL Semplificazioni]; le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 31 dicembre 2021 [ora giugno 2023], quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione”;
Considerato inoltre che lo stesso M.I.M.S. nel successivo parere n. 764 del 20.10.2020 reso in materia di affidamento diretto prima stesura D.L. 76/2020, ribadisce il concetto:
“Si rappresenta che per gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori e di importo inferiore a 75.000 per servizi, il d.l. semplificazioni ha previsto l’applicazione dell’affidamento diretto. L’affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di mercato.
Non è neppure prescritto l’obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016.
L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto”;
Considerato che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1108 del 15 febbraio 2022 ha evidenziato quanto segue:
“il ricordato decreto legge n. 76 del 2020, in forza delle cui disposizioni è avvenuto l’affidamento contestato, ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea (in quanto applicabile agli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro il 31 luglio 2021, termine da ultimo poi prolungato fino al 30 giugno 2023, in forza dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77) e derogatoria del Codice dei Contratti pubblici, prevedendo per appalti di modico valore forme procedurali semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi, fermo il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016; ciò sul presupposto che l'efficacia della spesa pubblica, specie in caso di maggiore rapidità della sua erogazione, possa rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi economica, una forma di volano dell'economia.”; “per quanto di interesse, il c.d. Decreto semplificazioni ha previsto la possibilità di utilizzare la procedura dell’affidamento diretto - che il codice riserva invece ai soli affidamenti sotto soglia fino ad euro 40.000,00 - ad affidamenti fino a
€. 150.000,00 per i lavori e fino alle soglie di legge (art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016) per servizi e forniture”, ribadendo che “il ricorso a tale procedura semplificata non presuppone una particolare motivazione né l’esperimento di indagini di mercato o di consultazioni di operatori economici (infatti non è neppure previsto l’obbligo di richiedere preventivi).” Ciò in quanto, “come emerge dalla comparazione tra la lettera a) e la lettera b) comma 2 dell’art. 1 del d.l. 76/2020 nell’ipotesi di affidamento diretto è riservata alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente, senza che sia necessaria la previa consultazione di un certo numero di operatori economici, da individuarsi tramite indagini di mercato o elenchi, essendo ciò espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando di cui alla lettera b)…il legislatore ha eliminato il riferimento all’adeguata motivazione, prevedendo inoltre un affidamento non necessariamente preceduto da un confronto competitivo tra aspiranti e rimesso a una diretta individuazione dell’affidatario da parte della stazione appaltante.”
Che rileva in modo specifico il principio della tempestività dell’azione amministrativa che ha nel nostro ordinamento un rilievo specifico risultando la sua violazione sanzionata a vari livelli e sotto più profili (art. 2 bis della legge 241/1990); Vista la delibera n. 121/2020 PAR sez. veneto del 21/9/2020, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxxx?xxx000x0x0x-0xx0- 4ec1-9d34-d51115977b89;
Visto il parere MIT nr 735/ del 24 settembre 2020
xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx00000000_00xxxx_xxxxxxxx0_0x0xx00000x00.xxx;
Viste le indicazioni da parte dell’anac di cui alla xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/XxxxxxxxxXxxxx-00;
Visto anche il documento programmatico di bilancio 2021 xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/_Xxxxxxxxx/XXXXXXXX-X/Xxxxxxx-
-i/Contabilit_e_finanza_pubblica/DPB/2020/IT-DPB-2021.pdf;
Che non in vigore alcuna convenzione Consip per la specifica merceologia;
Viste le disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
Visto il testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, art. 4 secondo cui non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:
a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività; Considerato e preso atto dell’attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato rispondendo con un’azione amministrativa rapida ed efficiente cercando quindi di contribuire ad uno migliore sviluppo di crescita economica, posto che le modifiche apportate dal legislatore della semplificazione negli ultimi anni 2020 e 2021, muovono tutte nella direzione
di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;
Ricordato che l’esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa l’economicità dell’acquisto e del rispetto del principio della rotazione;
Rilevato che la fase storica attuale prevede le prestazioni di lavoro subordinato agile come si evince dall’art. 263 della legge
77/2020 di conversione del d.l. 34/2020;
Ricordato che in fase di esecuzione si applicano oltre le norme amministrative sui contratti pubblici sull’esecuzione (dall’art. 100 e seguenti proprie del d lgs 18/4/2016 n. 50 così come innovato dal d lgs 31/3/2023 n. 36, le comuni norme di diritto privato su obbligazioni e contratti;
Considerato che l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto …..
Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
L’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP.
Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l’attività di direzione dell’esecuzione, si può ricorrere all’esterno.
Per i contratti di servizi e forniture la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell’esecuzione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
Nei contratti di servizi e forniture, le modalità dell’attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell’esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l’allegato II.14 del d lgs 31/3/2023 n. 36, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l’uso delle piattaforme digitali di cui all’articolo 25 del d lgs 31/3/2023 n. 36;
Visti gli artt. Dal 116 al 126 del d lgs 31/3/2023 n. 34 cui si rinvia per quanto in essi contenuto e disposto;
Attesa in ogni caso la vigenza del decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 , n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/00X00000/xx;
Verificata la natura dei servizi e dato atto che non esistono rischi di interferenze nell’ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti e l’operatore economico affidatario della fornitura, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) prevista dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.
Visto l’art. 51 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e dato atto che il servizio richiesto per sua natura, non risulta frazionabile in lotti, in quanto le specifiche prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;
Visto il regio decreto 18/11/1923 n. 2440; Visto il regio decreto 23/5/1924 n. 827; Visto il T.U. 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
Visto il d.P.R. 4 marzo 1982 n. 371;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la legge 196/2009; Visto il dlgs 91/2011; Visto il d.Lgs. 18/2012;
Considerato che come previsto dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), le soglie verranno aggiornate con i provvedimenti della Commissione europea pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L279 del 31 ottobre 2019. Si tratta in particolare del:
• Regolamento delegato UE 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni.
• Regolamento delegato UE 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
• Regolamento delegato UE 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione.
• Regolamento delegato UE 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.
Che i quattro regolamenti, che entreranno in vigore il dì 1^ gennaio 2022 - pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea dell’ 11 novembre 2021 xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx- content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:398:FULL&from=IT -, hanno aggiornato le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti. In particolare le nuove soglie sono:
Nei settori ordinari
• euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
• euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
• euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
• euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Nei settori speciali:
• euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
• euro 431. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
• euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Dato atto:
-di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza,
-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente,
Vista la regolarità della posizione contributiva oltre che al registro delle imprese, in atti dell’ufficio;
Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul pertinente conto del bilancio unico di previsione 2023 dell’Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici;
Accertata la propria competenza e ritenuto di provvedere in merito,
Determina
Per le motivazioni sopra esposte,
1. di approvare la narrativa che precede, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del corrente dispositivo;
2. ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di determina a contrarre quale adempimento procedimentale propedeutico all’avvio della procedura di affidamento della fornitura in oggetto;
3. di approvare l’intervenuto affidamento alla Ditta SHIPMENT DELIVERY EXPRESS – S.D.E. – Via X. Xxxxxx 75 – 00000 Xxxxxxx – P. IVA 06442450489, per un importo di € 800,00 + IVA per un importo complessivo di € 976,00, spesa che graverà sui Fondi dell’Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici CO. CO.04.01.02.01.12.02 – “POSTALI”;
4. di impegnare e imputare la spesa di cui al punto 3 sul pertinente conto del bilancio unico di previsione 2023 dell’Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici;
5. di prevedere la corresponsione all’assuntore del servizio di quanto dovuto a seguito di verifica di conformità dei beni da consegnare e distribuire e dietro presentazione di regolare fattura entro i termini di legge;
6. di stabilire in conformità alla legge che:
a. il fine perseguito dal contratto è quello di affidare la fornitura al fine di assicurare i servizi di cui sopra all’oggetto al fine di favorire l’efficace, efficiente svolgimento dei servizi di istituto;
b. il contratto è stipulato in forma scritta come dovuto;
c. Modalità di pagamento: liquidazione della somma spettante al termine degli interventi rilevati previa presentazione di regolare fattura o documentazione fiscale;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
8. di confermare che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni del pareggio di bilancio;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto per la sua esecutività al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. incaricare la FR acquisti beni e servizi economali di assistere il procedimento di che trattasi;
11. di trasmettere il presente provvedimento agli inventaristi per i dovuti adempimenti;
12. che il rapporto contrattuale viene regolato, dal capitolato generale dm 145/200 e successive sue revisioni che, non risultando espressamente abrogato (Sono, dunque, in vigore, ancora oggi, i seguenti articoli: art. 1 - Contenuto del capitolato generale art. 2 - Domicilio dell'appaltatore art. 3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere art. 4 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore art. 5 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore art. 6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie art. 16 - Provvista dei materiali art. 17 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto art. 18 - Difetti di costruzione art. 19 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori art. 27 - Durata giornaliera dei lavori art. 35 - Proprietà degli oggetti trovati art. 36 - Proprietà dei materiali di demolizione, assume valenza di eteroregolamentazione negoziale tra le parti (art. 1374 c.c.), dal dPR 207/2010 per il quale ricorre lo stesso principio di cui all’art. 1374 c.c.), dalle condizioni generali in calce al corrente provvedimento, compatibilmente al sistema normativo in atto ed al codice civile;
13. che le indicate nuove modalità di affidamento previste per gli appalti sotto-soglia sono volte, da un lato, ad accelerare le attività della SA e, dall’altro, a ridurre gli oneri per gli operatori economici. Tanto premessosi provvederà a concludere il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi della vigente normativa del d lgs 18/4/2016 n. 50, nella fase transitoria e poi dell’art. 18 del d lgs 31/3/2023 n. 36, alla luce delle nuove modalità di affidamento previste dall’art. 50 del medesimo d lgs, applicabile anche agli affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro. Ovviamente nel contesto delle formalità mediate dalla corrispondenza scambiata secondo l'uso del commercio, può stare anche la notifica del provvedimento al fornitore, anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg;
14. il servizio ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali.
Il controllo consisterà nell’accertamento della corrispondenza del materiale consegnato/servizio svolto a quanto richiesto con le specifiche indicate sul contratto. L’esecuzione del contratto è soggetta all’osservanza del Codice dei contratti pubblici, nonché delle norme contenute nelle leggi, dal codice civile regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto;
15. destinazioni della fornitura: la forniture/i servizi dovranno essere svolti alle sedi indicate;
16. Il corrispettivo verrà liquidato dalla scrivente area dietro presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al Codice Identificativo di Gara;
17. Il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione delle prestazioni è soggetto all’applicazione dell’I.V.A (pari al 22%) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs.n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n.136/2010;
18. che il pagamento avverrà, previo rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
19. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi della vigente normativa di cui all’art. 32 del d lgs 18/4/2016 n. 50, con particolare riferimento ai termini di cui al comma 10, e poi ai sensi dell’art. 18, comma 2, del d lgs 31/3/2023 n. 36 (oppure) diverrà efficace, all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 del medesimo d.Lgs;
20. Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del DURC che l’ufficio dell’area è tenuta ad acquisire d’ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell’art. 31 del d.l. 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito nella legge n. 98 del 2013 e seguenti modifiche ed integrazioni. Pervenuta la comunicazione da parte del funzionario dell’area, relativa all’espletamento del servizio ed al buon esito dello stesso, l’area, previa verifica della regolarità contributiva, liquiderà il corrispettivo derivante dal presente affidamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di apposita fattura emessa dalla società medesima, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sull’Istituto di Credito ed al numero di conto corrente dedicato, indicato. Le operazioni effettuate nei confronti dell’Università degli studi di Firenze sono soggette a scissione dei pagamenti dell’Iva (c.d. split-payment), ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge il 17 giugno 2017. Le fatture, nelle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate all’indirizzo di cui all’intestazione stampata su questa stessa determina dirigenziale e spedite attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008. Ai fini della compilazione della fattura elettronica, disciplinata dalla legge 244/2007 art. 1, commi 209 – 213 e del D.M. 55/2013, si indica il codice IPA di questa :5F1SMO. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Unifi. La società si impegna a rendere note all’Unifi, con apposita comunicazione scritta, entro 7 giorni, eventuali variazioni relative al predetto conto corrente dedicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, il pagamento effettuato avrà effetto liberatorio. Nel caso di inadempienze retributive, assicurative e previdenziali verso il personale, l’Unifi potrà sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione, l’Unifi potrà esercitare i poteri sostitutivi di cui alla normativa vigente;
21. Dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il
D.L.n. 76/2020 ha stabilito:
-art.1, c.1: fino al 30/6/2023, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto comporta, se imputabile al rup, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all’operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;
-art.3, c.4: fino al 31.12.2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs.n.159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt.94, c.3 e 4,D.Lgs.159/2011 e art.32,c. 10, D.L.90/2014 conv.con modif. dalla Legge 114/2014;
22. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alle autorità di giustizia amministrativa competenti nel termine di legge decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso;
23. Rinviare a quanto disposto dalla legislazione sanitaria di carattere eccezionale sulla sars covid 19 in narrativa
menzionata ed esposta, anche in relazione al decorso ed al deflusso delle informazioni epidemiologiche xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxx-xxx-0-xxxxxxxxx - xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxx-x-xxxx -;
24. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016, e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
25. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
_xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-x-x-0000.xxxx, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
X.xx digitalmente Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Visto di copertura finanziaria
al bilancio unico di previsione 2023 Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici |
Buono d’ordine n. 98/23 Scrittura COAN 20903 CO. CO.04.01.02.01.12.02 – “POSTALI”; |
Dimensione analitica D.5000.SERVPOLO.GEN. |
Sulla presente determinazione SI APPONE il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. Area servizi economici e finanziari X.xx digitalmente Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx |
Condizioni generali
Art. 1
Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 4. E’ facoltà dell’Amministrazione contraente richiedere, se del caso, la produzione da parte del Fornitore, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), così come qualsiasi altro documento, atto, certificato o autocertificazione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.
Art. 2
Obbligazioni generali del Fornitore.
1.Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla fornitura dei Beni e Servizi, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, per i Servizi e, per i Beni, all’eventuale restituzione al Fornitore dei Prodotti non ritenuti idonei dal Punto Ordinante.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella relativa Scheda Tecnica e negli eventuali Riferimenti e documenti allegati.
3. I Servizi e i Beni dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nella Scheda Tecnica. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione della Fornitura. Il Fornitore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN -ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinante, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi/forniture offerte a quanto previsto nella Scheda Tecnica; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all’Ordine, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Punto Ordinante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinante di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. Le eventuali attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Punto Ordinante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Punto Ordinante.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure.
9. Il Fornitore si impegna a mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Punto Ordinante, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non avessero un comportamento consono all'incarico affidatogli.
10. Il Fornitore si impegna ad utilizzare personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Punto Ordinante.
11. Il Fornitore deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, all'impiego e smontaggio di tutte le attrezzature che gli sono necessarie all’effettuazione della fornitura. Di tali oneri e obblighi, come dagli altri indicati o richiamati nel testo del presente documento, il Fornitore deve tenere debito conto nello stabilire i prezzi dei prodotti.
12. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore e si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla fornitura, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
13. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della fornitura alla categoria e nelle località di svolgimento della stessa, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
14. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo d’effettuazione della fornitura.
15. Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione della fornitura. 16. Il Fornitore si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione della fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
art. 3. Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore in particolare si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
a) fornire i Prodotti ed erogare i servizi connessi secondo le condizioni, nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dalla Scheda Tecnica;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Beni e Servizi, e dei servizi connessi indicati nella Scheda Tecnica e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti dello stesso Punto Ordinante azione giudiziaria da parte di terzi.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e la fornitura dei Prodotti e ad erogare i servizi connessi oggetto della prestazione, presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinante, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, con riferimento alla attivazione dei Servizi o alla consegna dei Prodotti.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Fornitura (o di parte di essa) da parte del Punto Ordinante, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che esso si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Nel caso di prestazione di Servizi, tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo, il Fornitore, qualora richiesto dal Punto Ordinante, dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.
5. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate per le Forniture, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Punto Ordinante.
6. Il Fornitore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.
7. Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei Servizi, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.
8. L'Amministrazione, nel caso la prestazione consista nell’effettuazione di Servizi, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell’ordine, al fine di consentire al Fornitore l’adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
art. 4. Attivazione dei Servizi e Consegna dei Prodotti Servizi
1. Per l’esecuzione dei Servizi oggetto della fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Ordine e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella Scheda Tecnica nel termine ivi stabilito, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 10.
2 All’atto dell’attivazione dei Servizi, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, potrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante.
Beni
1. La consegna dei Prodotti si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali e, laddove richiesti dalla natura dell’articolo, installazione e montaggio, nonché della redazione di apposito verbale di consegna dei Prodotti. Unitamente ai Prodotti il Fornitore dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d’uso, quando prevista.
2. Per l’esecuzione della fornitura dei Prodotti, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i Prodotti all’indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante. Lo scarico merce dovrà avvenire al piano ovvero, in assenza di adeguati mezzi di sollevamento, presso il magazzino o l’ufficio ricevimento merci del Punto Ordinante, o comunque ove indicato nell’Ordine.
3. I Prodotti dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nella Scheda Tecnica, in conformità a quanto previsto nell’Ordine, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l’esecuzione della Fornitura medesima, ovvero nel diverso termine convenuto tra le Parti. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo all’accettazione dell’Ordine da parte del Fornitore. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, salvo termini diversi concordati fra le Parti. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l’ora dell’avvenuta consegna.
4. All’atto della consegna e della verifica di consistenza dei Prodotti, nonché dopo l’eventuale installazione o montaggio, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell’eventuale installazione o montaggio dei Prodotti, potrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell’avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Prodotti consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale dovrà almeno contenere i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Amministrazione o Ente di appartenenza), la data dell’Ordine, la data di avvenuta consegna, il numero progressivo dell’Ordine ed il codice identificativo dei Prodotti oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso dovrà essere sottoscritto sia dal Fornitore che dal Punto Ordinante.
art. 5. Verifica dei Servizi e di conformità dei Prodotti, collaudo, resi Servizi
1. Il controllo del Servizio, effettuato da parte della Amministrazione ordinante, ha lo scopo di verificare l’efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell’esecuzione delle prestazioni.
2. L’esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell’esecuzione del servizio, non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all’atto dei controlli sopra citati.
Beni
1. I Prodotti consegnati, o un loro campione, potranno essere sottoposti ad una verifica di conformità o collaudo dal Punto Ordinante, in contraddittorio con il Fornitore, previa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo. Il Fornitore ha la facoltà di non partecipare a tale verifica di conformità o collaudo. La verifica di conformità o collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate dalla Scheda Tecnica, e dal Contratto concluso. Delle operazioni potrà essere redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore, se presente. In caso di esito positivo della verifica di conformità o collaudo, la data del verbale varrà come Data di Accettazione dei Prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
2. Il Fornitore si farà carico dei Prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell’esecuzione del collaudo. Il Punto Ordinante dovrà restituire detti Prodotti al Fornitore nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di collaudo; il Fornitore dovrà consegnare al Punto Ordinante Prodotti sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi 3, 4 e 5 riguardo ai resi.
3. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Ordine e Prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità, al collaudo o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Prodotti consegnati, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando le pratiche di reso.
4. Il Fornitore s’impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con il Punto Ordinante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare in orario d’ufficio, salvo diverso accordo fra le Parti, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
5. Qualora il Punto Ordinante non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore o non decida di risolvere il Contratto di Fornitura, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno, il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esente da vizi, difformità o difetti.
6. Il Punto Ordinante potrà provvedere a verifiche unilaterali, anche durante l’esecuzione del Contratto di Fornitura e dopo l’avvenuto collaudo, per l’accertamento della conformità dei Prodotti consegnati dal Fornitore.
art. 6. Assistenza e garanzia
1. Il Fornitore, in conformità a quanto previsto nella Scheda Tecnica, metterà a disposizione del Punto Ordinante una mail, una pec ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni alle Amministrazioni circa le modalità di ordine e di svolgimento del servizio, o, per i beni, le modalità di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Mercato elettronico, i servizi connessi e/o accessori.
2. Per i Beni, in aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l’assistenza standard eventualmente previste in relazione al Prodotto e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore si impegna ad assistere il Punto Ordinante ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.
3. Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia, eventualmente offerti in aggiunta a quelli prestati dal produttore, dal Fornitore o da terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati all’interno della scheda del Prodotto offerto dal Fornitore.
4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura dei Prodotti, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per il Punto Ordinante e l’Amministrazione di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Punto Ordinante medesimo.
art. 7. Corrispettivo
1. Il prezzo dei Prodotti è quello indicato nella scheda del Prodotto del Fornitore. Per specifiche categorie merceologiche, nella scheda prodotto potranno essere offerte percentuali di sconto per determinate quantità di beni. Il prezzo può anche consistere in sconti percentuali su listini, cataloghi e mercuriali aventi base certa (es. listino pezzi di una casa automobilistica).
2. Il prezzo comprende, tra l’altro: per i Beni
a) l’eventuale garanzia prestate dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
b) le spese e, in generale, tutti gli oneri relativi all’attività di confezionamento, imballaggio, trasporto, consegna facchinaggio nei locali e, laddove richiesti dalla natura dell’articolo, installazione e montaggio;
c) la configurazione base del prodotto, come specificato nella Scheda Tecnica, tutti i servizi connessi e quanto indicato dal punto Ordinante.
Per i Servizi
a) le spese e, in generale, tutti gli oneri accessori ai servizi descritti;
b) tutti i servizi connessi, quanto indicato nella Scheda Tecnica ed in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni generali.
3. Sono a carico dell’Amministrazione le eventuali spese e/o costi connessi al mezzo di pagamento prescelto (ad esempio spese bancarie per l’ordine di bonifico).
4. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, XXX esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo la Fornitura.
5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.
6. I prezzi dei Beni e Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati nel Catalogo o concordati tra le parti.
art. 8. Fatturazione e pagamenti 1. Il pagamento del prezzo sarà effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura o entro quel diverso termine stabilito dalle Parti o dai Regolamenti del Punto Ordinante, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare al momento della fornitura e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Ove non diversamente previsto, il prezzo verrà fatturato dal Fornitore alla data di accettazione della fornitura di cui all’articolo 6, comma 1, delle presenti Condizioni Generali, ovvero, in caso di rinuncia alla verifica di conformità o al collaudo da parte del Punto Ordinante, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data del verbale di consegna. 2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, dovrà contenere, tra l’altro, oltre al riferimento alla data di prestazione dei Servizi o alla data di consegna dei Prodotti, anche il dettaglio dei Servizi resi o dei Prodotti (tipo di prodotti, quantità, prezzi unitari), del numero di impegno e dovrà essere intestata e spedita al Punto Ordinante, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti.
art. 9. Penali
Per i Beni, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei Prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti art. 5 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’0,2% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Per i Servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al calendario previsto per l’erogazione del servizio, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’2 % (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella Scheda Tecnica, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la prestazione inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere
il Contratto di Fornitura nei casi in cui questo è consentito. Resta comunque inteso che l’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo della Fornitura, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.
art. 10. Responsabilità
1. Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinante per danni derivanti dai vizi dei Beni e Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.
art. 11. Clausola risolutiva espressa
1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 (Risoluzione del contratto per inadempimento) e seguenti del Codice Civile, il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., (Clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) mancato rispetto del termine di prestazione dei Servizi o di consegna dei Beni;
b) condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
c) difformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato in proposta, nonché nelle specifiche Schede Tecniche;
d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto di Fornitura;
e) violazione dell’art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);
f) azioni giudiziarie contro l’Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui.
2. In caso di risoluzione della Fornitura, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della medesima a favore del Punto Ordinante.
art. 12. Recesso
1. Il Punto Ordinante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull’esecuzione del Contratto di Fornitura;
c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi per contrarre con la p.a.;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto di Fornitura.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinante.
4. In caso di recesso del Punto Ordinante il Fornitore ha diritto alla restituzione dei Prodotti consegnati e non ancora utilizzati oppure al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ. (Recesso unilaterale dal contratto).
5. Il Punto Ordinante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. (v. sopra) con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi e nella fornitura dei Beni oggetto del Contratto.
art. 13. Divieto di cessione del contratto e di subappalto – Cessione dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto di Fornitura, o di eseguire il subappalto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Punto Ordinante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuate nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati, a condizione che:
a) il Punto Ordinante espressamente riconosca la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa;
c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante Contraente entro 10 giorni dalla stipula.
d) l’Amministrazione non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Punto Ordinante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a rapporti giuridici diversi dal Contratto.
e) nel caso di Fornitura di Beni, è fatto assoluto divieto al Fornitore di subappaltare o comunque affidare a terzi l’esecuzione, in tutto o in parte, delle obbligazioni previste dal Contratto, fatta eccezione per le obbligazioni relative ai Servizi Connessi e/o Accessori alla fornitura dei Prodotti ed a specifici servizi di garanzia e assistenza, e comunque nel rispetto della normativa in materia di subappalto nelle forniture pubbliche
art. 14. Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Fornitura, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante.
4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto di Fornitura, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
art. 15. Privacy
1. Con il consenso alla Fornitura, le Parti: -si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e sue successive integrazioni e modifiche date dal GDPR e dalla normativa attuativa; - dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.