Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro, Zurigo
Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxxx
Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro, Zurigo
(fondazione)
Swiss Life Business Invest Previdenza complementare
Entrata in vigore: 1° gennaio 2023
Indice
A Disposizioni generali | 3 | |
Art. 1 | Scopo, basi contrattuali e regolamento di previdenza | |
Art. 2 | Protezione dei dati | |
Art. 3 | Allestimento della previdenza a favore del personale; informazione delle persone assicurate | |
Art. 4 | Ammissione alla previdenza a favore del personale | |
Art. 5 | Protezione previdenziale | |
Art. 6 | Obblighi d’informazione, di comunicazione e di collaborazione | |
B Concetti e applicazioni | 5 | |
Art. 7 | Età | |
Art. 8 | Figli aventi diritto alla rendita | |
Art. 9 | Divorzio | |
Art. 10 | Unione domestica registrata | |
Art. 11 | Cessione e costituzione in pegno, promozione della proprietà d'abitazioni | |
Art. 12 | Attività a tempo parziale | |
Art. 13 | Pensionamento | |
Art. 14 | Definizione di salario | |
Art. 15 | Salario assicurato | |
C Prestazioni assicurate | 8 | |
Art. 16 | Avere di vecchiaia | |
Art. 17 | Capitale di vecchiaia | |
Art. 18 | Invalidità | |
Art. 19 | Rendita d’invalidità | |
Art. 20 | Rendita per figli d’invalidi | |
Art. 21 | Esonero dal pagamento dei contributi | |
Art. 22 | Rendita per coniugi | |
Art. 23 | Rendita per conviventi | |
Art. 24 | Rendita per orfani | |
Art. 25 | Capitale di decesso | |
D Finanziamento | 11 | |
Art. 26 | Contributi | |
Art. 27 | Acquisto | |
Art. 28 | Copertura insufficiente / Risanamento | |
E Versamento di prestazioni | 13 | |
Art. 29 | Uscita dalla previdenza a favore del personale e prestazione di libero passaggio | |
Art. 30 | Impiego della prestazione di libero passaggio | |
Art. 31 | Prolungamento della copertura assicurativa e mantenimento del diritto alle prestazioni | |
Art. 32 | Modalità di pagamento | |
Art. 33 | Forma delle prestazioni esigibili | |
Art. 34 | Adeguamento facoltativo di rendite all’evoluzione dei prezzi (indennità di rincaro) | |
F Rapporto con terzi | 15 | |
Art. 35 | Coordinamento con altre assicurazioni | |
Art. 36 | Responsabilità di terzi | |
G Disposizioni finali | 16 | |
Art. 37 | Modifiche | |
Art. 38 | Entrata in vigore | |
Appendice | 17 | |
I | Promozione della proprietà d’abitazioni | |
II | Modalità e finanziamento pensionamento anticipato | |
III | Aliquote di conversione applicabili | |
IV | Glossario / Abbreviazioni |
A. Disposizioni generali
Art. 1 Scopo, basi contrattuali e regolamento di previdenza
1 - Scopo
Scopo di questa previdenza a favore del personale è l’attuazione di misure con cui le persone assicurate e i relativi superstiti vengono tutelati contro i rischi vecchiaia, decesso e invalidità.
La Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro (fondazione) è iscritta nel registro della previdenza professionale.
La fondazione è affiliata al fondo nazionale di garanzia che tutela, nei limiti stabiliti dalla legge, le prestazioni di istituzioni di previdenza e collettivi di assicurati divenuti insolvibili.
2 - Basi contrattuali
Il rapporto tra il datore di lavoro e la fondazione è regolato in un contratto di adesione. La fondazione gestisce un’opera di previdenza propria per ogni datore di lavoro affiliato.
3 - Regolamento di previdenza
Il regolamento di previdenza regola il rapporto fra la fondazione e le persone assicurate o aventi diritto.
Tipo e ammontare delle prestazioni di previdenza nonché il loro finanziamento sono regolati nel piano di previdenza, che viene stabilito dalla commissione amministrativa nell’ambito dei piani di previdenza offerti ed è parte integrante del regolamento di previdenza.
Il regolamento di previdenza viene emanato dal consiglio di fondazione. Fa stato la versione originale in lingua tedesca.
Art. 2 Protezione dei dati
Il datore di lavoro trasmette alla fondazione, risp. a Swiss Life SA, i dati necessari per l’allestimento della previdenza a favore del personale (dati personali inclusi). Nell’ambito della gestione attuariale e della gestione degli affari della fondazione nonché dell’attuazione della copertura assicurativa, Swiss Life SA elabora i dati personali dei datori di lavoro nonché delle persone assicurate o aventi diritto conformemente alle prescrizioni determinanti in materia di protezione dei dati applicabili. Swiss Life SA è autorizzata a informare in modo adeguato le persone assicurate o aventi diritto sui temi rilevanti relativi alla previdenza professionale. In questo ambito Swiss Life SA, tenendo conto delle disposizioni di legge determinanti applicabili, è autorizzata ad elaborare dati personali delle persone assicurate o aventi diritto.
Swiss Life SA è responsabile dell’elaborazione dei dati personali nell’ambito dei compiti affidatile. Ciò non tange la responsabilità separata dei datori di lavoro affiliati sul piano dell’elaborazione legittima dei dati personali dei loro dipendenti nello svolgimento del rapporto di lavoro, fra cui anche l’inoltro dei dati alla fondazione o a Swiss Life SA. In particolare, il datore di lavoro si assicura di essere autorizzato ad elaborare, trasmettere e/o comunicare dati personali alla fondazione o a Swiss Life SA e che siano rispettate le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati. Rimane altresì riservata la responsabilità separata della fondazione relativa alle elaborazioni di dati nell’ambito dell’allestimento della previdenza professionale. Pertanto sono determinanti di volta in volta le disposizioni in materia di protezione dei dati applicabili ai vari responsabili.
I dati vengono trattati in modo strettamente confidenziale e possono essere consultati ed elaborati unicamente da una cerchia ristretta di persone (principio “need to know”). Ciò vale in particolare per l’elaborazione di dati relativi alla salute e di altri dati sensibili. Nella misura in cui sia necessario per l’esercizio dei suoi compiti, Swiss Life SA può trasmettere dati all’interno del gruppo Swiss Life, ai coassicuratori, ai riassicuratori nonché ai fornitori di servizi di Swiss Life SA in Svizzera e all’estero.
Ulteriori spiegazioni e informazioni nonché le coordinate per ulteriori domande sul tema della protezione e della sicurezza dei dati presso Swiss Life SA sono reperibili al sito: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxx.
Art. 3 Allestimento della previdenza a favore del personale; informazione delle persone assicurate
1 - Allestimento della previdenza a favore del personale L’allestimento della previdenza a favore del personale, l’applicazione del presente regolamento di previdenza e l’informazione delle persone assicurate competono a una commissione amministrativa. Per la commissione amministrativa, il regolamento è determinante.
Se questo regolamento di previdenza e il regolamento di gestione non prevedono disposizioni particolari, decidono gli organi della fondazione nei limiti stabiliti dalla legge.
2 - Informazione delle persone assicurate
La persona assicurata viene informata annualmente in merito ai seguenti punti:
• sue prestazioni assicurate e gli altri dati rilevanti della sua previdenza a favore del personale
• composizione della commissione amministrativa e
• organizzazione e finanziamento dell’opera di previdenza.
Su richiesta, la commissione amministrativa informa inoltre la persona assicurata mediante i seguenti rapporti annuali della fondazione:
• rapporto annuale con informazioni sull’opera di previdenza
• relazione sulla gestione con informazioni relative all’intera fondazione.
Art. 4 Ammissione alla previdenza a favore del personale
1 - Persone da affiliare
Vengono ammessi alla previdenza a favore del personale tutte le dipendenti e tutti i dipendenti che soddisfano le seguenti condizioni:
• sono soggetti all’obbligo di contribuzione dell’AVS
• non hanno ancora raggiunto l’età di pensionamento
• non rimangono assicurati provvisoriamente ai sensi dell’Art. 26a LPP
• non sono invalidi per almeno il 70% ai sensi dell’AI
• rientrano nella cerchia di persone assicurate menzionate nel piano di previdenza.
2 - Momento dell’ammissione
L’ammissione alla previdenza a favore del personale avviene
• all’inizio del contratto di lavoro risp.
• se la persona assicurata adempie le condizioni per tale ammissione,
tuttavia non prima del 1° gennaio susseguente al compimento dei 17 anni.
Le età per l’ammissione al processo di rischio e al processo di risparmio sono stabilite nel piano di previdenza.
3 - Indipendenti
Gli indipendenti possono, con l’approvazione della fondazione, affiliarsi all’opera di previdenza dei propri dipendenti. Le disposizioni applicabili ai dipendenti valgono per analogia anche per gli indipendenti. Restano riservate eventuali normative di tenore diverso.
Art. 5 Protezione previdenziale
1 - Inizio e cessazione
La protezione previdenziale inizia il giorno dell’ammissione alla previdenza a favore del personale e termina il giorno in cui la persona assicurata esce dalla previdenza a favore del personale.
2 - Protezione previdenziale senza riserva per ragioni di salute
La protezione previdenziale senza riserva per ragioni di salute sussiste sempre per le prestazioni acquisite con la prestazione di libero passaggio, se erano assicurate senza riserva presso la precedente istituzione di previdenza.
La persona che al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del personale è in possesso della piena capacità lavorativa e gode di buona salute, di regola ha diritto alle prestazioni ai sensi del presente regolamento di previdenza senza riserva per motivi di salute.
3 - Protezione previdenziale con riserva per ragioni di salute La fondazione, risp. Swiss Life SA, può far dipendere l’assunzione della copertura di prestazioni di previdenza al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del personale o in occasione di successivi aumenti di prestazioni dal risultato di un esame medico.
In questo caso, la fondazione, risp. Swiss Life SA, assume in un primo tempo la copertura provvisoria dal momento menzionato nella notifica d’entrata. A ricezione del referto medico si decide in merito all’assunzione della copertura definitiva con o senza riserva. La riserva per motivi di salute si protrae per cinque anni al massimo. Le prestazioni sovraobbligatorie acquisite mediante l’apporto di prestazioni di libero passaggio possono essere poste sotto riserva se questa sia già esistita, a condizione che la durata massima complessiva di cinque anni non sia ancora scaduta. La riserva viene comunicata alla persona assicurata.
All’insorgere di un caso di previdenza, la riserva per ragioni di salute esplica i seguenti effetti.
Se entro la durata della riserva i problemi di salute riportati nella riserva per ragioni di salute portano al decesso della persona assicurata o alla sua incapacità lavorativa che a sua volta porta all’invalidità o al decesso, nella misura summen- zionata non sussiste alcun diritto alle prestazioni di decesso e per l’intera durata dell’invalidità non sussiste alcun diritto alle prestazioni d’invalidità. La riserva per ragioni di salute non esplica alcun effetto se un caso di previdenza non è ricondu- cibile ai problemi di salute riportati nella riserva stessa o se subentra dopo la scadenza della durata della riserva.
4 - Esclusione del diritto alle prestazioni
Se una persona
• prima o al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del personale non è in possesso della piena capacità lavorativa e
• se durante il periodo d’attesa delle prestazioni d’invalidità l’incapacità lavorativa è all’origine dell’invalidità o del decesso
non sussiste alcun diritto a prestazioni secondo il presente regolamento di previdenza.
Art. 6 Obblighi d’informazione, di comunicazione e di collaborazione
1 - Obblighi
La persona assicurata o i suoi superstiti sono tenuti a fornire informazioni veritiere in merito alla situazione valevole agli effetti della previdenza a favore del personale e a presentare i documenti richiesti per far valere il diritto alle prestazioni assicurate. In particolare vanno immediatamente comunicati:
• il cambiamento dello stato civile: matrimonio, passaggio a nuove nozze, scioglimento dell'unione domestica (LUD), ecc.
• il cambiamento del grado d’invalidità, risp. il riacquisto della capacità di guadagno
• il decesso di un beneficiario di rendite
• la soppressione del diritto alla rendita di un figlio: conclusione della formazione, raggiungimento della capacità di guadagno
• eventuali redditi conteggiabili: le prestazioni sociali di enti svizzeri ed esteri, prestazioni di altre istituzioni di previdenza, reddito da attività lucrativa, ecc.
Nella misura in cui la fondazione considera necessarie visite mediche, la persona assicurata è tenuta a sottoporvisi. La persona assicurata o i suoi superstiti sono soggetti a un obbligo generale di collaborazione per il chiarimento di un diritto alle prestazioni.
2 - Conseguenze derivanti dal mancato adempimento degli obblighi
La fondazione e il datore di lavoro declinano ogni responsabilità per le conseguenze risultanti dalla violazione degli obblighi summenzionati.
La fondazione si riserva il diritto di esigere il rimborso delle prestazioni versate in eccedenza.
B. Concetti e applicazioni
Art. 7 Età
1 - Età determinante per il risparmio
Viene definita età determinante per il risparmio l’età deter- minante per il processo di risparmio. Si basa sulla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita della persona assicurata.
2 - Età determinante per il rischio
Viene definita età determinante per il rischio l’età determinante per il calcolo dei contributi di rischio. Viene fissata in anni e mesi interi.
Art. 8 Figli aventi diritto alla rendita
Vengono considerati figli aventi diritto alla rendita della persona assicurata
• i figli legittimi o adottivi
• i figli elettivi aventi diritto alla rendita secondo l’AVS/AI
• i figliastri sostenuti interamente o in misura preponderante.
L’età finale per la condizione di avente diritto del figlio è fissata nel piano di previdenza. Tale condizione sussiste oltre l’età finale se
• il figlio segue una formazione, al massimo, tuttavia, fino al compimento dei 25 anni oppure
• il figlio è diventato invalido prima del compimento dei 25 anni. Il diritto alla rendita sussiste fino al raggiungimento della capacità di guadagno. Se il figlio ha diritto a una rendita d’invalidità ai sensi della LPP, LAINF o LAM, non sussiste alcun diritto alla rendita.
Il diritto alla rendita si estingue al più tardi al decesso del figlio.
Art. 9 Divorzio
1 - Diritti in generale
Secondo le disposizioni di legge, in caso di divorzio una prestazione di libero passaggio o una quota di rendita del coniuge debitore deve eventualmente essere trasferita al coniuge avente diritto.
Il tribunale decide in merito all’ammontare della prestazione di libero passaggio da trasferire o della quota di rendita. La persona assicurata può ritrovarsi nella posizione del coniuge debitore o del coniuge avente diritto. Quale ex coniuge viene di seguito definito il coniuge della persona assicurata durante e dopo la procedura di divorzio.
2 - Diritti dell’ex coniuge in caso di riscossione di una rendita di vecchiaia da parte della persona assicurata
Se la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia al momento dell’avvio della procedura di divorzio, il tribunale può assegnare una quota di rendita all’ex coniuge. La quota di rendita assegnata viene convertita dalla fondazione in una rendita vitalizia e assegnata all’ex coniuge conformemente alle seguenti disposizioni.
Trasferimento della rendita vitalizia alla previdenza dell’ex coniuge
Fino al momento in cui l’ex coniuge raggiunge l’età di pensio- namento ordinaria ai sensi della LPP, la fondazione trasferisce la rendita vitalizia alla sua istituzione di previdenza o di libero passaggio. Trovano applicazione le modalità di versamento previste dalla legge. La remunerazione corrisponde a metà dei
tassi d’interesse con cui la fondazione remunera gli averi di vecchiaia nello stesso periodo.
Se l’ex coniuge ha diritto a una rendita d’invalidità completa ai sensi della LPP o se ha raggiunto l’età minima per il pensio- namento anticipato ai sensi della LPP, tramite dichiarazione scritta può chiedere alla fondazione che gli venga direttamente versata una rendita vitalizia. La dichiarazione è irrevocabile.
Versamento della rendita vitalizia all’ex coniuge
Se l’ex coniuge ha raggiunto l’età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP, la fondazione gli versa direttamente la rendita vitalizia. Esso può istruire per iscritto la fondazione di versare la rendita alla sua istituzione di previdenza al più tardi entro 30 giorni prima del raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP o entro 30 giorni dopo che la sentenza di divorzio è passata in giudicato.
Se l’ex coniuge ha diritto a una rendita vitalizia, esso è soggetto agli stessi diritti e obblighi degli altri beneficiari di rendite della fondazione. Il decesso dell’ex coniuge non genera prestazioni.
3 - Ripercussioni per la persona assicurata
Diminuzione dell’avere di vecchiaia
Se in seguito alla sentenza di divorzio una prestazione di libero passaggio della persona assicurata viene trasferita a favore dell’ex coniuge, l’avere di vecchiaia della perso-na assicurata si riduce. Se la persona assicurata è parzialmente invalida, la prestazione di libero passaggio viene prelevata dalla parte attiva dell’assicurazione, un importo residuo viene prelevato dalla parte passiva dell’assicurazione.
Aumento dell’avere di vecchiaia
Se in seguito alla sentenza di divorzio una prestazione di libero passaggio o una quota di rendita dell’ex coniuge viene trasferita a favore della persona assicurata, l’avere di vecchiaia della persona assicurata aumenta. Il trasferimento è possibile nella parte dell’avere di vecchiaia sotto forma di rendita o di capitale fino al subentrare di un’incapacità lavorativa, la cui causa provoca l’invalidità o il decesso, tuttavia al più tardi fino al pensionamento.
Riscossione di una rendita d’invalidità da parte della persona assicurata
• Se durante la riscossione di una rendita d’invalidità occorre trasferire una prestazione di libero passaggio a favore dell’ex coniuge, l’avere di vecchiaia della persona assicurata si riduce di conseguenza.
• L’ammontare della rendita d’invalidità e della rendita per figli d’invalidi in corso al momento della sentenza di divorzio non è interessato dal trasferimento fino al momento in cui la persona assicurata non raggiunge l’età di pensionamento ordinaria.
• Eventuali rendite per figli d’invalidi in aspettativa nonché prestazioni di decesso in aspettativa, che dipendono dall’importo dell’avere di vecchiaia, vengono calcolate sulla base dell’avere di vecchiaia ridotto dopo che la sentenza di divorzio è passata in giudicato.
• Con il raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria, le prestazioni di vecchiaia, eventuali rendite per figli di pensionati nonché prestazioni di decesso vengono calcolate sulla base dell’avere di vecchiaia ridotto.
Riscossione di una rendita di vecchiaia da parte della persona assicurata
Se nel corso del versamento della rendita di vecchiaia occorre versare una quota della rendita della persona assicurata a
favore dell’ex coniuge, la rendita in corso della persona assicurata si riduce di conseguenza. Ciò vale anche per le rendite per figli di pensionati subentrate a partire dal momento in cui la sentenza di divorzio è passata in giudicato ed eventuali prestazioni di decesso.
Raggiungimento dell’età di pensionamento durante la proce- dura di divorzio
Se la persona assicurata va in pensione durante la procedura di divorzio, la fondazione riduce le prestazioni di libero passaggio e le prestazioni di rendita nella misura dell’importo massimo stabilito dalla legge. La fondazione si riserva, inoltre, il diritto di richiedere il rimborso di prestazioni versate in eccesso.
4 - Acquisto in seguito a divorzio
L’acquisto da parte della persona assicurata nella misura della prestazione di libero passaggio trasmessa a favore dell’ex coniuge è sempre possibile sulla parte attiva dell’assicurazione fino al momento in cui subentra un caso di incapacità lavorativa la cui causa provoca l’invalidità o il decesso, al più tardi tuttavia un giorno prima del pensionamento.
Questo diritto non sussiste nella misura in cui la prestazione di libero passaggio durante la riscossione di una rendita d’invalidità da parte della persona assicurata è stata trasferita dalla parte passiva dell’assicurazione a favore dell’ex coniuge.
Art. 10 Unione domestica registrata
Ai sensi della Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD) del 18 giugno 2004, le unioni domestiche registrate sono parificate al matrimonio. Ai fini di questa previdenza a favore del personale, i diritti e gli obblighi dei partner registrati sono identici a quelli dei coniugi.
Lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata è equiparato al divorzio. I diritti e gli obblighi dei partner convi- venti derivanti dall’unione domestica sciolta giudizialmente sono identici a quelli degli ex coniugi.
Art. 11 Cessione e costituzione in pegno, promozione della proprietà d'abitazioni
I diritti a prestazioni provenienti dal presente regolamento di previdenza non possono essere né ceduti, né costituiti in pegno prima della scadenza. Costituisce un'eccezione il prelievo anticipato o la costituzione in pegno per la promozione della proprietà d'abitazioni (PPA). Le specifiche normative si trovano nell’allegato al presente regolamento di previdenza.
Art. 12 Attività a tempo parziale
È considerata impiegata a tempo parziale la persona assicurata il cui orario di lavoro settimanale regolare è inferiore a quello di una dipendente o di un dipendente esercitante un’occupazione paragonabile a tempo pieno. La persona assicurata impiegata a tempo parziale presenta una piena capacità lavorativa.
Art. 13 Pensionamento
1 - Pensionamento ordinario
L’età di pensionamento ordinaria è definita nel piano di previdenza.
2 - Pensionamento anticipato
È possibile fruire del pensionamento anticipato fra i 58 anni compiuti e l’età di pensionamento ordinaria. Prima del periodo citato il pensionamento anticipato è possibile soltanto
nei casi previsti dalla legge, in particolare nel caso di ristrutturazioni aziendali. Il pensionamento anticipato presuppone la fine del rapporto di lavoro.
Il piano di previdenza stabilisce se il finanziamento del pensionamento anticipato è possibile. Modalità e finanziamento del pensionamento anticipato sono disciplinati nell’allegato al presente regolamento di previdenza.
3 - Differimento del pensionamento
È possibile differire il pensionamento a dopo l’età di pensionamento ordinaria, al più tardi fino al compimento dei 70 anni, se
• il rapporto di lavoro continua e
• la persona assicurata è d’accordo con il differimento
Il versamento della prestazione di vecchiaia viene effettuato alla cessazione del rapporto con il datore di lavoro
• per motivi di salute oppure
• al termine dell’attività lucrativa
Nel piano di previdenza è fissato se è possibile differire il pensionamento. Esso illustra le prestazioni assicurate e il loro finanziamento.
4 - Pensionamento parziale
Se una persona assicurata fruisce del pensionamento parziale, può richiedere la parte delle prestazioni di vecchiaia corrispondenti alla riduzione dell’occupazione.
Per il pensionamento parziale vale quanto segue:
• è possibile dal raggiungimento dell’età di pensionamento anticipato
• occorre ridurre notevolmente l’orario di lavoro
• è escluso l’aumento dell’occupazione
• nell’ambito del pensionamento parziale il rapporto di lavoro è sciolto
• nella misura del pensionamento parziale non subentra alcun diritto alle prestazioni d’invalidità.
Il piano di previdenza stabilisce se il pensionamento parziale è possibile.
Art. 14 Definizione di salario
1 - Salario annuo
Il salario annuo è riportato nel piano di previdenza e può sempre essere limitato da disposizioni giuridiche.
2 - Disposizioni
Perdita di salario temporanea
Se il salario annuo diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità, adozione o motivi analoghi, l’attuale salario rimane valido.
Durata dell’occupazione inferiore a un anno
Se la persona assicurata lavora da meno di un anno, viene considerato come salario annuo presumibile il salario che rag- giungerebbe se esercitasse un’occupazione sull’arco di un anno.
Persone con diversi datori di lavoro
Se una persona assicurata lavora per altri datori di lavoro, queste parti di salario non possono essere assicurate nel presente regolamento di previdenza.
Limite di salario insufficiente per l’assicurazione
Una persona, il cui salario annuo diminuisce sotto l’importo fissato come limite per l’ammissione, senza che si tratti di una perdita di salario temporanea, rimane assicurata, se ciò è previsto nel regolamento di previdenza.
Continuazione dell’assicurazione al livello del precedente salario annuo
Se dopo l’età di 58 anni il salario annuo diminuisce di al massimo la metà, al momento della riduzione la persona assicurata può richiedere la continuazione della previdenza sulla base del precedente salario annuo assicurato. L’assicurazione può essere continuata interamente o parzialmente. La continuazione dell’assicurazione termina irrevocabilmente
• nella misura in cui il salario annuo viene nuovamente aumentato
• se il precedente salario annuo viene ridotto di oltre la metà
• se la persona assicurata richiede la cessazione della conti- nuazione dell’assicurazione
• se la persona assicurata raggiunge l’età di pensionamento ordinaria
La cessazione della continuazione dell’assicurazione non può essere richiesta con effetto retroattivo.
Per determinare il precedente salario annuo e il guadagno presumibilmente perso si tiene conto del salario annuo prima della prima riduzione dopo l’età di 58 anni.
Art. 15 Salario assicurato
1 - Salario assicurato
Il salario assicurato viene così stabilito: salario annuo meno importo di coordinamento.
Nel piano di previdenza sono stabiliti gli importi di coordi- namento e il salario assicurato minimo.
2 - Salario assicurato di persone parzialmente invalide
Se una persona assicurata diventa parzialmente invalida, si procede a una suddivisione fra parte di salario attiva e parte di salario passiva. È determinante il salario annuo assicurato prima dell’inizio dell’incapacità lavorativa.
Parte passiva
Il diritto alla rendita risulta dalla parte di salario passiva e viene calcolato in percento delle prestazioni fissate per l’invalidità totale. La parte di salario passiva rimane costante per la durata dell’invalidità.
Parte attiva
La parte di salario attiva corrisponde al completamento al 100%. Il salario assicurato, il salario massimo e l’importo di coordinamento vengono calcolati in base alla capacità di guadagno residua.
Se una modifica del grado d’invalidità si ripercuote sull’ammontare delle prestazioni d’invalidità, avviene una nuova suddivisione. Se, entro un anno dal recupero della capacità di guadagno, subentra una ricaduta,
• le prestazioni vengono concesse senza nuovo periodo d’attesa
• gli adeguamenti delle prestazioni vengono annullati. Ciò vale per l’invalidità parziale e l’invalidità totale.
3 - Salario assicurato di persone impiegate a tempo parziale Nel piano di previdenza risulta come viene preso in considerazione il grado di occupazione.
Se viene preso in considerazione il grado di occupazione, l’importo di coordinamento si riduce proporzionalmente a tale grado. Il salario massimo si riduce in proporzione all’importo di coordinamento.
Il salario assicurato corrisponde almeno al salario assicurato minimo secondo il piano di previdenza.
C. Prestazioni assicurate
La persona assicurata ha diritto a una prestazione assicurata in caso di vecchiaia, invalidità e decesso se questa è assicurata. Questa informazione è consultabile nel piano di previdenza.
Art. 16 Avere di vecchiaia
1 - Avere di vecchiaia individuale
Per la persona assicurata viene costituito un avere di vecchiaia individuale.
All’avere di vecchiaia vengono accreditati:
• gli accrediti di vecchiaia annui
• le prestazioni di libero passaggio da precedenti rapporti di previdenza in Svizzera e all’estero
• acquisti e versamenti
• interessi.
All’avere di vecchiaia vengono addebitati:
• le prestazioni di libero passaggio da trasmettere in caso di divorzio
• il prelievo anticipato destinato alla proprietà d’abitazioni o la somma costituita in pegno in seguito a una realizzazione del pegno.
2 - Accrediti di vecchiaia annui
L’ammontare degli accrediti di vecchiaia annui è stabilito nel piano di previdenza.
3 - Remunerazione
Gli interessi vengono calcolati sul saldo dell'avere di vecchiaia alla fine dell’anno precedente e accreditati all'avere di vecchiaia alla fine di ogni anno civile. Le mutazioni nel corso dell’anno vengono rilevate pro rata temporis.
Il consiglio di fondazione stabilisce verso fine anno
• il tasso d’interesse definitivo per la remunerazione degli averi di vecchiaia per tutte le persone assicurate il 31 dicembre dell’anno in corso nonché
• il tasso d’interesse provvisorio per la remunerazione in caso di mutazioni nel corso dell’anno (x.xx. uscita dalla previdenza a favore del personale, subentrare di un caso di previdenza) nell’anno successivo.
I tassi d’interesse attualmente validi vengono comunicati in forma adeguata.
In casi giustificati il consiglio di fondazione può decidere che venga fissata una remunerazione inferiore o pari a zero.
4 - Avere di vecchiaia finale con e senza interessi
L’avere di vecchiaia finale è l’avere di vecchiaia all’età di pensionamento ordinaria.
Avere di vecchiaia finale con interessi
L’avere di vecchiaia finale con interessi corrisponde
• all’avere di vecchiaia disponibile alla fine dell’anno civile in corso più
• la somma degli accrediti di vecchiaia per il periodo mancante fino all’età di pensionamento ordinaria
più interessi.
Per il calcolo si parte dal presupposto che il salario annuo attualmente assicurato e i tassi d’interesse non subiranno altri cambiamenti.
Avere di vecchiaia finale senza interessi
L’avere di vecchiaia finale senza interessi corrisponde
• all’avere di vecchiaia disponibile alla fine dell’anno civile in corso più
• la somma degli accrediti di vecchiaia per il periodo mancante fino all’età di pensionamento ordinaria
senza interessi.
Per il calcolo si parte dal presupposto che il salario annuo attualmente assicurato non subirà altri cambiamenti.
Prestazioni di vecchiaia
Art. 17 Capitale di vecchiaia
1 - Diritto
Ha diritto a una prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale di vecchiaia la persona assicurata il primo del mese dopo
• al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria oppure
• all’adempimento delle condizioni per un pensionamento anticipato oppure
• alla fine del differimento del pensionamento.
2 - Ammontare della prestazione
Il capitale di vecchiaia corrisponde all’avere di vecchiaia al momento del pensionamento. Esso viene versato una tantum.
Prestazioni d’invalidità
Art. 18 Invalidità
1 - Definizione
L’invalidità è l’incapacità di guadagno totale o parziale
presumibilmente duratura o di lunga durata.
È considerata incapacità di guadagno la perdita, totale o parziale, derivante da pregiudizio alla salute fisica, mentale o psichica, delle possibilità di guadagno sul mercato del lavoro stabile per il caso specifico e che permane anche dopo che siano state applicate le cure e le misure d’integrazione ragionevoli.
Sono determinanti gli artt. 7 e 8 LPGA.
2 - Invalidità parziale
Se la persona assicurata è parzialmente invalida, l’ammontare delle prestazioni d’invalidità viene determinato in base al grado d’invalidità nella seguente misura.
Grado d’invalidità in % | Portata delle prestazioni in % |
0–24 | 0 |
25–69 | in base al grado d’invalidità |
Dal 70 | 100 (= invalidità totale) |
3 - Esclusione del diritto alle prestazioni
Se l’invalidità è stata provocata o aggravata intenzionalmente, le prestazioni d’invalidità non vengono corrisposte.
4 - Periodo d’attesa
Per determinare il periodo d’attesa si sommano i periodi relativi all’incapacità lavorativa, a condizione che non siano precedenti a un periodo di capacità lavorativa completa durato oltre dodici mesi. La rendita d’invalidità, risp. l’esonero dal pagamento dei contributi, è esigibile senza ulteriore periodo d’attesa, se la persona assicurata aveva già in precedenza
diritto a una rendita d’invalidità, risp. a un esonero dal pagamento dei contributi e se nel frattempo non fruiva della sua piena capacità lavorativa per un periodo durato oltre dodici mesi.
I periodi d’attesa applicabili sono stabiliti nel piano di previ- denza.
5 - Continuazione provvisoria dell’assicurazione secondo l’Art. 26a LPP
Se la rendita dell’Assicurazione federale per l’invalidità (rendita dell’AI) viene ridotta o revocata in seguito a diminuzione del grado d’invalidità, la persona assicurata rimane assicurata alle medesime condizioni per tre anni, se prima della riduzione o della revoca della rendita dell’AI aveva partecipato a misure di reinserimento professionale secondo l’Art. 8a LAI o se la rendita dell’AI è stata ridotta o revocata in seguito alla ripresa di un’attività lucrativa o a un aumento del grado di occupazione.
La copertura assicurativa e il diritto alle prestazioni vengono mantenuti fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria secondo l’Art. 32 LAI.
Art. 19 Rendita d’invalidità
1 - Diritto
Se il piano di previdenza lo prevede, la persona assicurata ha diritto a una rendita d’invalidità se è invalida ai sensi dell’AI e al subentrare dell’incapacità lavorativa la cui causa ha portato all’invalidità era assicurata presso la fondazione. all’invalidità era assicurata presso la fondazione.
Il diritto alle prestazioni d’invalidità subentra dopo la scadenza del periodo d’attesa.
Il diritto a una rendita d’invalidità si estingue se la persona assicurata
• riacquista la capacità di guadagno
• decede
• raggiunge l’età di pensionamento ordinaria.
2 - Prestazione
È stabilito nel piano di previdenza se e in quale misura è assicurata una rendita d’invalidità in caso di invalidità totale.
Art. 20 Rendita per figli d’invalidi
1 - Diritto
Se previsto nel piano di previdenza, la persona assicurata ha diritto a una rendita per figli d’invalidi se percepisce una rendita d’invalidità e ha figli aventi diritto a una rendita.
Il diritto a una rendita per figli d’invalidi si estingue se
• viene meno la condizione di avente diritto del figlio o
• si estingue il diritto a una rendita d’invalidità.
2 - Prestazione
È stabilito nel piano di previdenza se e in quale misura è assicurata una rendita per figli d’invalidi in caso di invalidità totale.
Art. 21 Esonero dal pagamento dei contributi
La persona assicurata ha diritto all’esonero dal pagamento dei contributi dopo la scadenza del periodo d’attesa. L’esonero dal pagamento dei contributi determina il venir meno dei contributi ordinari, eccettuati i contributi al fondo di garanzia previsti dalla legge.
Il diritto all’esonero dal pagamento dei contributi si estingue se la persona assicurata
• riacquista la capacità di guadagno
• decede
• oppure raggiunge l’età di pensionamento ordinaria.
Prestazioni di decesso
Art. 22 Rendita per coniugi
1 - Diritto
Se previsto nel piano di previdenza, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi, se la persona assicurata decede prima o dopo il pensionamento.
La rendita viene versata a partire dal giorno del decesso, al più presto, tuttavia, dalla fine del versamento dell’intero salario.
Il diritto alla rendita si estingue se la persona avente diritto
• contrae nuove nozze prima del compimento dei 45 anni, nel qual caso viene versata una liquidazione unica in capitale dell’ammontare di tre rendite annue oppure
• decede.
Diritto dell’ex coniuge
L’ex coniuge è parificato al coniuge se
• il matrimonio è durato almeno dieci anni e
• in virtù della sentenza di divorzio, l’ex coniuge beneficia di una rendita ai sensi degli articoli 124e cpv. 1 CC o 126 cpv. 1 CC.
La rendita corrisponde all’importo nella cui misura le pretese derivanti dalla sentenza di divorzio superano le prestazioni per i superstiti dell’AVS. I diritti personali dell’ex coniuge a prestazioni di AVS e AI non vengono computati. In nessun caso la rendita è superiore alla rendita assicurata. Essa è corrisposta fintantoché la rendita assegnata nell’ambito della sentenza di divorzio avrebbe dovuto essere versata dalla persona assicurata.
2 - Prestazione
È stabilito nel piano di previdenza se e in quale misura è assicurata una rendita per coniugi.
3 - Riduzione delle prestazioni
Nel caso di coniugi ed ex coniugi, le prestazioni possono essere ridotte alle condizioni menzionate.
Differenza d’età di oltre dieci anni
Se il coniuge superstite è di dieci anni più giovane della persona assicurata, la rendita per coniugi viene ridotta dell’1% della rendita intera per ogni anno o frazione d’anno che supera la differenza di dieci anni.
Matrimonio dopo i 65 anni
Se il matrimonio ha avuto luogo dopo il compimento dell’età di 65 anni della persona assicurata, la rendita - eventualmente già ridotta ai sensi delle suddette disposizioni - viene diminuita e portata alla seguente percentuale:
• in caso di matrimonio durante il 66mo anno di età: 80%
• in caso di matrimonio durante il 67mo anno di età: 60%
• in caso di matrimonio durante il 68mo anno di età: 40%
• in caso di matrimonio durante il 69mo anno di età: 20%
• matrimonio dopo il raggiungimento dell’età di 69 anni: 0%.
Se la persona assicurata si è sposata dopo aver compiuto i 65 anni e se, quando ha contratto il matrimonio, soffriva di una malattia che le doveva essere nota e in seguito alla quale decede entro due anni dal matrimonio, non viene versata alcuna rendita.
Se i coniugi hanno convissuto prima di contrarre il matrimonio, per queste limitazioni in luogo del momento del matrimonio si considera l’inizio della convivenza.
Art. 23 Rendita per conviventi
1 - Diritto
Se previsto nel piano di previdenza, il partner superstite ha diritto a una rendita per conviventi se al momento del decesso sussisteva una convivenza nella medesima economia domestica e se entrambi i partner conviventi
• non sono sposati e non vivono in un’unione domestica registrata
• non sono imparentati e non vi è tra loro affinità in linea discendente
• negli ultimi cinque anni hanno convissuto ininterrottamente nella medesima economia domestica o al momento del decesso hanno convissuto nella medesima economia domestica e provvedevano al mantenimento di almeno un figlio in comune avente diritto alla rendita.
Le disposizioni relative alla rendita per coniugi valgono anche per la rendita per conviventi.
Non sussiste alcun diritto a una rendita per conviventi
• se il partner convivente superstite percepisce già una rendita per coniugi o una rendita per conviventi da un’istituzione di previdenza, a meno che non si tratti di una rendita vitalizia in virtù dell’Art. 124a CC nell’ambito di un divorzio
• o se la rendita per conviventi non viene fatta valere dal partner superstite entro la fine dell’anno a partire dal momento del decesso.
2 - Prestazione
È stabilito nel piano di previdenza se è assicurata una rendita per conviventi. L’ammontare della rendita per conviventi assicurata corrisponde a quello della rendita per coniugi annuale.
3 - Riduzione delle prestazioni
Le riduzioni delle prestazioni della rendita per coniugi riguardano anche la rendita per conviventi, nel qual caso al posto del matrimonio si considera l’inizio della convivenza.
Art. 24 Rendita per orfani
1 - Diritto
Se previsto nel piano di previdenza, i figli aventi diritto alla rendita hanno diritto a una rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata prima o dopo il pensionamento. La rendita viene versata a partire dal giorno del decesso, al più presto, tuttavia, dalla fine del versamento dell’intero salario.
Il diritto si estingue se viene meno la condizione di avente diritto del figlio.
2 - Prestazione
È stabilito nel piano di previdenza se e in quale misura è assicurata una rendita per orfani.
Art. 25 Capitale di decesso
1 - Diritto
Il diritto a un capitale di decesso sussiste se la persona assicurata decede prima del pensionamento. Il diritto non sussiste se non viene fatto valere entro un anno a partire dal momento del decesso.
2 - Importo della prestazione
L’ammontare del capitale di decesso è stabilito nel piano di previdenza.
3 - Ordinamento dei beneficiari
Hanno diritto al capitale di decesso le seguenti persone fisiche nell’ordine e nella misura indicati. Rimangono riservate disposizioni restrittive di legge e una corretta attribuzione beneficiaria della persona assicurata.
Categoria di beneficiari I:
100% del capitale di decesso per
a) il coniuge della persona assicurata; in sua mancanza:
b) i figli aventi diritto alla rendita; in loro mancanza:
c) le persone sostenute in misura preponderante dalla persona assicurata o la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata non sposata durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio in comune. Non sussiste alcun diritto a un capitale di decesso per persone che percepiscono una rendita per coniugi o una rendita per conviventi da un’istituzione di previdenza, a meno che non si tratti di una rendita vitalizia in virtù dell’Art. 124a CC nell’ambito di un divorzio;
in loro mancanza:
Categoria di beneficiari II:
100% del capitale di decesso per
d) i figli non aventi diritto alla rendita della persona assicurata;
in loro mancanza:
e) i genitori della persona assicurata; in loro mancanza:
f) le sorelle e i fratelli della persona assicurata; in loro mancanza:
Categoria dei beneficiari III:
50% del capitale di decesso, almeno tuttavia le prestazioni di libero passaggio apportate dalla persona assicurata, contributi e versamenti supplementari a titolo d’acquisto, ognuno senza interessi per gli altri eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.
La ripartizione del capitale di decesso fra varie persone bene- ficiarie avviene in parti uguali. I capitali di decesso non versati permangono presso la fondazione.
4 - Attribuzione beneficiaria
La persona assicurata può, per iscritto nei confronti della fondazione,
• modificare l’ordine delle persone aventi diritto in seno alla medesima categoria di beneficiari e/o
• determinare che la ripartizione del capitale di decesso avvenga in parti non uguali fra varie persone beneficiarie.
L’ordine delle categorie di beneficiari non può essere modificato.
D. Finanziamento
Art. 26 Contributi
1 - Contributi ordinari
Il datore di lavoro e le persone assicurate finanziano i contributi ordinari. I contributi del datore di lavoro sono almeno pari alla somma dei contributi di tutte le persone assicurate.
L’ammontare e la composizione dei contributi ordinari sono stabiliti nel piano di previdenza.
I contributi destinati alla continuazione dell’assicurazione del precedente salario annuo dopo i 58 anni, in particolare l’ammontare di un’eventuale quota del datore di lavoro, sono anch’essi contemplati nel piano di previdenza.
Il contributo delle persone assicurate viene dedotto dal salario in quote uguali. Il datore di lavoro può anche apportare i suoi contributi da riserve di contributi precedentemente accumulate.
2 - Inizio e fine dell’obbligo di contribuzione
L’obbligo di contribuzione inizia con l’ammissione alla previdenza a favore del personale.
L’obbligo di contribuzione termina
• all’uscita dalla previdenza a favore del personale in seguito a risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
• in caso di mancato raggiungimento, presumibilmente durevole, del salario minimo
• dopo la scadenza del periodo d’attesa in caso d’invalidità
• in caso di decesso
• al momento del pensionamento.
Art. 27 Acquisto
1 - Principio
È possibile effettuare acquisti unicamente nell’ambito delle disposizioni legali
• per finanziare anni assicurativi mancanti
• per finanziare un aumento del salario
• per finanziare xxxxxx nella previdenza dovute ad altri motivi.
Gli acquisti sono ammessi fino a un mese prima dell’pensionamento, al più tardi, tuttavia, fino al pensionamento anticipato. Essi aumentano l’avere di vecchiaia.
2 - Versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile prima del pensionamento ordinario
Il versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile corrisponde alla differenza fra
• l’avere di vecchiaia massimo possibile e
• l’avere di vecchiaia effettivo al momento dell’acquisto.
Avere di vecchiaia massimo possibile
L’avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde all’avere di vecchiaia raggiungibile, secondo il piano di previdenza, in caso di periodo di contribuzione senza interruzioni e con l’attuale salario assicurato fino al momento dell’acquisto. Il calcolo dell’avere di vecchiaia massimo possibile avviene tenendo conto di un tasso d’interesse come da piano di previdenza.
Avere di vecchiaia effettivo
L’avere di vecchiaia effettivo è formato dai seguenti elementi:
• avere di vecchiaia disponibile
• importo prelevato in anticipo ai fini della proprietà d’abitazioni
• averi di libero passaggio non apportati nella previdenza a favore del personale
• parte dell’avere della previdenza individuale vincolata di cui occorre tenere conto per legge,
se questi capitali non sono già stati computati in un altro piano di previdenza.
La persona assicurata deve informare in merito all’esistenza di tali averi prima dell’acquisto. La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di informare.
3 - Versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile durante il differimento del pensionamento
Il versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile corrisponde alla differenza fra
• l’avere di vecchiaia massimo possibile al momento del pensionamento ordinario
• l’avere di vecchiaia effettivo al momento dell’acquisto.
Avere di vecchiaia massimo possibile al momento del pensio- namento ordinario
Si tratta dell’avere di vecchiaia raggiungibile al momento del pensionamento ordinario, secondo il piano di previdenza, in caso di periodo di contribuzione senza interruzioni e con il salario assicurato al momento del pensionamento ordinario. Il calcolo avviene tenendo conto di un tasso d’interesse come da piano di previdenza.
Avere di vecchiaia effettivo al momento dell’acquisto Questo avere di vecchiaia viene calcolato sulla base del conteggio succitato al titolo "Avere di vecchiaia effettivo".
4 - Restrizioni
Deducibilità fiscale
La rivendicazione dei versamenti supplementari a titolo d’acquisto dal punto di vista fiscale rientra nella sfera di responsabilità della persona assicurata. La deducibilità di detti versamenti dalle imposte viene valutata dall’autorità fiscale di competenza. La fondazione non influisce su questa decisione e non si assume alcuna responsabilità al riguardo.
Rimborso sotto forma di capitale
Le prestazioni risultanti dall’acquisto non possono essere ritirate sotto forma di capitale dalla previdenza a favore del personale prima della scadenza di un termine di tre anni (parte bloccata). Al momento del pensionamento, le prestazioni acquistate durante gli ultimi tre anni vengono obbligatoriamente convertite in una rendita di vecchiaia. Il consiglio di fondazione decide in merito alle aliquote di conversione applicabili, che sono riportate nell’allegato al presente regolamento di previdenza. Questa rendita di vecchiaia viene versata vita natural durante.
In linea di massima la parte non bloccata può essere percepita sotto forma di capitale. In tal caso occorre osservare l’attuale prassi delle autorità fiscali: se, entro tre anni dopo l’acquisto, viene effettuata una liquidazione in capitale, di regola non viene riconosciuta la deducibilità fiscale dell’acquisto nell’ambito dell’imposta sul reddito. Dal punto di vista dell’imposta sul reddito, la liquidazione in capitale entro tre anni dopo l’acquisto può pertanto risultare svantaggiosa.
Prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un’abitazione Se la persona assicurata ha prelevato in anticipo una parte dell’avere di vecchiaia per la proprietà d’abitazioni, può effettuare un versamento supplementare a titolo d’acquisto unicamente dopo aver interamente rimborsato l’importo prelevato in anticipo. Ciò non vale per l’acquisto per colmare la lacuna previdenziale sorta in seguito a divorzio.
Incapacità lavorativa; invalidità
L’acquisto è possibile fino all’inizio di un’incapacità di guadagno la cui causa provoca l’invalidità o il decesso. L’acquisto può essere effettuato solo sulla parte attiva dell’assicurazione.
Pensionamento parziale
Un acquisto prima dell’età di pensionamento ordinaria può essere effettuato solo sulla parte attiva dell’assicurazione.
Se l’acquisto avviene durante il differimento del pensionamento, l’avere di vecchiaia massimo possibile al momento del pensionamento ordinario si riduce conformemente al grado del pensionamento parziale.
Arrivo dall’estero
Per una persona assicurata che proviene dall’estero e che in Svizzera non è mai stata affiliata a un’istituzione di previdenza, il versamento supplementare a titolo d’acquisto annuo nei primi cinque anni dopo l’ammissione alla previdenza a favore del personale non può superare il 20% del salario assicurato. Le persone assicurate sono tenute a fornire informazioni veritiere in merito al loro arrivo dall’estero e alla loro assicurazione precedente presso un’istituzione di previdenza svizzera. La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di informare.
Art. 28 Copertura insufficiente / Risanamento
1 - Struttura della fondazione
I rischi decesso e invalidità per gli assicurati attivi sono riassicurati mediante un contratto d’assicurazione fra la fondazione e Swiss Life SA. Gli altri rischi, in particolare il rischio d'investimento per gli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive (rischio di capitale e rischio di tasso d'interesse) e il rischio di longevità, considerando gli eventuali beneficiari di rendite di vecchiaia, vengono sostenuti dalla fondazione stessa.
2 - Copertura insufficiente
Sussiste una copertura insufficiente della fondazione se il capitale di previdenza necessario al giorno determinante per il bilancio non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile della fondazione e il grado di copertura della fondazione è inferiore al 100%.
3 - Misure di risanamento
A seconda dell’ammontare del grado di copertura è possibile avviare le seguenti misure di risanamento atte ad eliminare la copertura insufficiente:
• versamento dalla riserva dei contributi del datore di lavoro
• rinuncia all'utilizzazione della riserva dei contributi del datore di lavoro
• remunerazione ridotta o pari a zero dell’avere di vecchiaia
• contributi di risanamento di datori di lavoro e dipendenti
• contributi di risanamento dei beneficiari di rendite
• riduzione delle prestazioni in aspettativa,
• differimento del diritto di beneficiare di un prelievo anticipato per acquistare la proprietà di un'abitazione.
Il consiglio di fondazione stabilisce quanto segue:
• tipo
• durata e
• momento
delle misure di risanamento concrete.
E. Versamento di prestazioni
Art. 29 Uscita dalla previdenza a favore del personale e prestazione di libero passaggio
1 - Diritto alla prestazione di libero passaggio
Se una persona assicurata lascia l’opera di previdenza, risp. la fondazione, prima che subentri un caso di previdenza
• perché il rapporto di lavoro viene sciolto
• perché non adempie più le condizioni per l’ammissione a questa previdenza a favore del personale
ha diritto a una prestazione di libero passaggio calcolata secondo la LFLP.
La persona assicurata ha anche diritto a una prestazione di libero passaggio se lascia l’opera di previdenza, risp. la fondazione, fra l’età di pensionamento anticipata e l’età di pensionamento ordinaria e continua l’attività lucrativa oppure è registrata come disoccupata.
2 - Importo della prestazione di libero passaggio
La prestazione di libero passaggio è l’importo massimo derivante dai due seguenti calcoli:
• prestazione di libero passaggio secondo il primato dei contributi (Art. 15 LFLP)
• importo minimo della prestazione di libero passaggio (Art. 17 LFLP), meno:
- parte dell’avere di vecchiaia prelevata in anticipo per la proprietà d’abitazioni
- parte della prestazione di libero passaggio trasferita all’istituzione di previdenza di un ex coniuge
Per la durata di un’eventuale copertura insufficiente della fondazione, il tasso d’interesse per il calcolo dell’importo minimo della prestazione di libero passaggio secondo l’art. 17 LFLP corrisponde al tasso d’interesse per la remunerazione dell’avere di vecchiaia, se quest’ultimo risulta inferiore al tasso d’interesse minimo LPP.
3 - Prestazione di libero passaggio per persone uscenti parzialmente invalide
Se il rapporto di lavoro di una persona parzialmente invalida viene sciolto, per la parte attiva ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
Se la persona parzialmente invalida riacquista in seguito la piena capacità di guadagno, ha diritto a una prestazione di libero passaggio anche per la parte rimasta assicurata dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.
4 - Continuazione provvisoria dell’assicurazione secondo l’Art. 26a LPP
Il diritto a una prestazione di libero passaggio sussiste solo alla fine di un’eventuale continuazione provvisoria dell’assicurazione secondo l’Art. 26a LPP.
5 - Rimborso della prestazione di libero passaggio
Se l’istituzione di previdenza deve erogare prestazioni per i superstiti e d’invalidità dopo aver versato la prestazione di libero passaggio, la stessa dev’essere rimborsata nella misura delle prestazioni per i superstiti e d’invalidità da versare. In caso di mancato rimborso, le prestazioni vengono ridotte.
Art. 30 Impiego della prestazione di libero passaggio
1 - Mantenimento della protezione previdenziale
La prestazione di libero passaggio viene trasferita all’istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro per mantenere la protezione previdenziale.
In vista del versamento della prestazione di libero passaggio alla nuova istituzione di previdenza, la persona assicurata è tenuta a notificare al datore di lavoro, risp. alla fondazione, i seguenti dati:
• nome e indirizzo del nuovo datore di lavoro
• nome, indirizzo e recapito per i pagamenti della nuova istituzione di previdenza.
2 - Versamento in contanti
La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio alle seguenti condizioni:
• lascia definitivamente la Svizzera e non prende domicilio nel Liechtenstein
• inizia un’attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria
• la prestazione di libero passaggio è inferiore al proprio contributo annuo.
In caso di pagamento in contanti il coniuge della persona assicurata deve dare l’approvazione scritta. Occorre inoltre il consenso scritto del creditore pignoratizio se è costituito in pegno il diritto a prestazioni di previdenza.
3 - Mantenimento della protezione previdenziale senza nuova istituzione di previdenza
Se una persona assicurata non si affilia a una nuova istituzione di previdenza e non fa valere il proprio diritto alla liquidazione in contanti, al momento dell’uscita dalla previdenza a favore del personale ha diritto
• a una polizza di libero passaggio oppure
• a un versamento su un conto di libero passaggio.
Se la persona assicurata non effettua alcuna notifica, la presta- zione di libero passaggio viene trasferita alla fondazione istituto collettore LPP al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni.
Art. 31 Prolungamento della copertura assicurativa; mantenimento del diritto alle prestazioni
1 - Prolungamento della copertura assicurativa
La persona assicurata rimane assicurata per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza per i rischi assicurati. Se inizia un nuovo rapporto di lavoro prima di tale termine, il prolungamento della copertura assicurativa cessa anzitempo e la competenza assicurativa passa alla nuova istituzione di previdenza.
2 - Mantenimento del diritto alle prestazioni
Una persona assicurata che non presenta piena capacità lavorativa al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza o alla scadenza del periodo di copertura dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro ha diritto a prestazioni d’invalidità secondo il presente regolamento di previdenza, se l’incapacità lavorativa porta
• a invalidità entro 360 giorni
• all’aumento del grado d’invalidità entro ulteriori 90 giorni.
Una persona assicurata parzialmente invalida al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza o alla scadenza del periodo di copertura dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro ha diritto a prestazioni d’invalidità secondo il presente regolamento di previdenza anche per l’aumento del grado d’invalidità, se questo aumento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del periodo di copertura dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro ed è dovuto alla medesima causa.
In tutti gli altri casi non vengono erogate prestazioni.
Art. 32 Modalità di pagamento
1 - Consenso del coniuge
Se la persona assicurata è sposata, per il versamento del capitale occorre esibire il consenso scritto del coniuge.
2 - Luogo di versamento; tasso d’interesse
Su incarico della fondazione, Swiss Life SA versa le prestazioni dovute al domicilio svizzero degli aventi diritto in Svizzera oppure in uno Stato UE o AELS. In mancanza di tale domicilio le prestazioni sono da versare alla sede della fondazione. Un eventuale interesse moratorio viene versato nella misura del tasso d’interesse applicabile per la remunerazione dell’avere di vecchiaia.
3 - Versamento delle rendite; rimborso
La scadenza per i pagamenti della rendita è stabilita nel piano di previdenza.
Il primo importo parziale viene calcolato dal momento della giustificazione del diritto alle prestazioni fino al successivo pagamento della rendita. Se un beneficiario di una rendita decede, le rendite eventualmente pagabili ai superstiti sono esigibili per la prima volta a partire dal giorno di pagamento susseguente al decesso. Le tranches di rendite percepite oltre il giorno in cui viene meno il diritto e il successivo giorno di versamento della rendita non devono essere rimborsate, eccezion fatta per le rendite d’invalidità e le rendite per figli d’invalidi in caso di diminuzione del grado d’invalidità.
Art. 33 Forma delle prestazioni esigibili
1 - Liquidazione in capitale della rendita per coniugi o per conviventi
In luogo di una rendita per coniugi o per conviventi, la persona avente diritto può richiedere una liquidazione totale o parziale. A tale scopo deve consegnare una dichiarazione scritta prima del primo versamento della rendita.
L’ammontare dell’intero capitale corrisponde
• per persone aventi diritto dopo il compimento dei 45 anni: alla riserva matematica individuale (cfr. glossario nell’allegato).
• per persone aventi diritto prima del compimento dei 45 anni: alla riserva matematica individuale ridotta. La riduzione ammonta al 3% per singolo anno intero o frazione d’anno che alla persona avente diritto al decesso della persona assicurata mancano per avere 45 anni.
• almeno, tuttavia, quattro rendite annuali.
2 - Liquidazione in capitale di rendite esigue
Se la rendita d’invalidità intera è inferiore al 10%, la rendita per coniugi o la rendita per conviventi è inferiore al 6% e la rendita per orfani o la rendita per i figli è inferiore al 2% della rendita minima di vecchiaia dell’AVS, in luogo della rendita viene assegnata una liquidazione in capitale.
In caso di conversione imperativa in una rendita di vecchiaia in seguito ad acquisto entro tre anni prima del pensionamento, non avviene alcuna liquidazione in capitale.
3 - Ripercussioni della liquidazione in capitale
Per la parte percepita sotto forma di capitale si estinguono tutti i diritti derivanti dal regolamento.
Art. 34 Adeguamento facoltativo di rendite all’evoluzione dei prezzi (indennità di rincaro)
Le rendite per i superstiti e le rendite d’invalidità nonché le rendite di vecchiaia eventuali vengono adeguate all’evoluzione dei prezzi secondo le possibilità finanziarie dell’opera previdenza.
Se sono date le possibilità finanziarie, la commissione amministrativa decide annualmente se e in quale misura debba avvenire l’adeguamento e comunica la decisione al più tardi per fine ottobre. L’adeguamento avviene al 1° gennaio dell’anno successivo, sotto forma di versamento unico in aggiunta alle prestazioni di rendita.
F. Rapporto con terzi
Art. 35 Coordinamento con altre assicurazioni
1 - Riduzione delle prestazioni
Sovraindennizzo
La fondazione riduce le prestazioni nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso. La riduzione di altre prestazioni effettuata al momento del raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria non viene compensata.
Continuazione provvisoria dell’assicurazione secondo l’Art. 26a LPP
La fondazione riduce la rendita d’invalidità della persona assicurata in proporzione alla riduzione del grado d’invalidità, tuttavia solo nella misura in cui la riduzione viene compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.
Caso di previdenza cagionato da colpa grave
Non viene fornita alcuna compensazione se l’AVS, l’AI, l’assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione militare riduce o rifiuta una prestazione allorché il caso di previdenza è causato da colpa grave.
2 - Redditi conteggiabili
Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versate alle persone aventi diritto sulla base dell’evento danneggiante.
Rientrano in questa categoria, per esempio, le rendite o le prestazioni in capitale con la loro aliquota di conversione della rendita di assicurazioni sociali e istituzioni di previdenza in Svizzera e all’estero, indennità giornaliere da assicurazioni obbligatorie e indennità giornaliere da assicurazioni facoltative, se queste vengono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro. Vengono conteggiate anche le prestazioni di terzi responsabili, nella misura in cui la fondazione rinuncia all’esercizio del diritto. Non rientrano nella categoria dei redditi conteggiabili gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazioni dell’integrità, le indennità uniche in capitale, i contributi per l’assistenza e prestazioni simili.
Ai beneficiari di prestazioni d’invalidità viene inoltre computato il reddito di lavoro o il reddito sostitutivo conseguito o ancora conseguibile, fatta eccezione per il reddito supplementare conseguito durante la partecipazione alle misure di reinserimento professionale ai sensi dell’Art. 8a LAI. Nel caso di beneficiari di rendite per coniugi viene inoltre computata la rendita per orfani.
Art. 36 Responsabilità di terzi
La fondazione è surrogata nelle pretese della persona assicurata, dei suoi superstiti e di altre persone beneficiarie, nei confronti di un terzo responsabile per l’evento assicurato secondo il presente regolamento di previdenza.
G. Disposizioni finali
Art. 37 Modifiche
1 - Modifiche del piano di previdenza e del regolamento di previdenza
La commissione amministrativa può modificare il piano di previdenza. Lo fa nell’ambito dei piani di previdenza offerti dalla fondazione.
Il consiglio di fondazione può sempre modificare il regolamento di previdenza.
Le modifiche non hanno ripercussioni sui diritti acquisiti in precedenza dagli aventi diritto. Rimangono riservate eventuali modifiche in seguito a divorzio.
2 - Modifiche in base a norme di legge
Rimangono riservate modifiche del regolamento di previdenza in seguito a deroga delle prescrizioni legali, decisioni del Tribunale federale e per conformarsi alle disposizioni in materia di diritto di vigilanza e diritto fiscale.
3 - Cambiamento di istituzione di previdenza
In caso di cambiamento di istituzione di previdenza, dalla sua scadenza fino al versamento alla nuova istituzione di previdenza, l’avere di vecchiaia disponibile / la riserva mate- matica viene remunerata in base ai tassi d’interesse applicabili per l’avere di vecchiaia secondo il piano di previdenza.
Art. 38 Entrata in vigore
1 - Entrata in vigore
Il presente regolamento di previdenza entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce tutte le precedenti disposizioni. Ne viene informata ogni persona ammessa alla previdenza a favore del personale.
2 - Prestazioni prima dell’entrata in vigore
L’entrata in vigore del presente regolamento di previdenza annulla ogni precedente disposizione per tutte le persone per le quali l’evento assicurato decesso, invalidità e previdenza vecchiaia non sia subentrato durante il periodo d’applicazione del precedente regolamento di previdenza. Vengono considerati caso di previdenza subentrato:
• il decesso
• l’inizio dell’incapacità lavorativa la cui causa provoca l’invalidità o il decesso
• il pensionamento.
Per il caso di previdenza vecchiaia e le prestazioni legate al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia è applicabile il regolamento di previdenza di base al momento del pensionamento.
Nel caso di persone invalide, il caso di previdenza vecchiaia risulta subentrato al raggiungimento dell’età di pensiona- mento ordinaria secondo il presente regolamento di previdenza.
Al subentrare del caso di previdenza vengono versate le prestazioni assicurate al momento determinante. Rimangono riservate eventuali modifiche in seguito a divorzio.
Appendice I
Promozione della proprietà d’abitazioni
Art. 1 Prelievo anticipato e costituzione in pegno
1 - Prelievo anticipato e costituzione in pegno
La persona assicurata può effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno fino a un mese prima dell’età di pensionamento ordinaria risp. fino all’inizio del diritto a prestazioni d’invalidità:
• per il finanziamento di una proprietà d’abitazioni
• per l’acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili
• per rimborsare prestiti ipotecari
se essa stessa usa lo spazio abitativo del luogo di domicilio o della dimora abituale.
Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno è consentito/a solo sulla parte attiva dell’assicurazione.
2 - Importo massimo
L’importo massimo di un prelievo anticipato o di una costituzione in pegno viene stabilito come segue:
• fino al compimento dei 50 anni: la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato o della costituzione in pegno
• dopo il compimento dei 50 anni: fra i seguenti importi, quello maggiore al momento del prelievo anticipato o della costituzione in pegno:
- la prestazione di libero passaggio al compimento dei 50 anni oppure
- metà della prestazione di libero passaggio.
3 - Momento del pagamento
La fondazione paga il prelievo anticipato entro sei mesi, al più presto, tuttavia, al momento richiesto, al più tardi alla scadenza delle prestazioni di vecchiaia. Il pagamento avviene dietro presentazione dei documenti giustificativi e d’intesa con la persona assicurata direttamente alla parte autorizzata da lei indicata.
Art. 2 Rimborso
1 - Rimborso
La persona assicurata può rimborsare l’importo prelevato in anticipo o versare il ricavato della realizzazione del pegno in un unico importo o in più tranches:
• fino a un mese prima dell’età di pensionamento ordinaria oppure
• fino all’inizio del diritto a prestazioni d’invalidità (eccezione: parte attiva dell’assicurazione) oppure
• fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
2 - Obbligo di rimborso
La persona assicurata è tenuta a rimborsare l’importo prelevato in anticipo in un unico importo se
• aliena la proprietà d’abitazione
• concede sulla proprietà d’abitazione diritti economicamente equivalenti a un’alienazione.
Art. 3 Importi
1 - Importo minimo del prelievo anticipato
L’importo minimo di un prelievo anticipato ammonta a
CHF 20 000.
È escluso da questa regolamentazione l’acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe.
2 - Importo minimo del rimborso
L’importo minimo del rimborso ammonta a CHF 10 000.
Se lo scoperto è inferiore all’importo minimo, il rimborso
viene effettuato in una soluzione unica.
Art. 4 Ripercussioni sulla previdenza a favore del personale
1 - Prelievo anticipato
A seguito del prelievo anticipato, l’avere di vecchiaia disponibile viene ridotto proporzionalmente. Ne consegue che le prestazioni di vecchiaia nonché d’invalidità e di decesso vengono ridotte, se queste ultime vengono determinate sulla base dell’avere di vecchiaia.
Al fine di colmare la lacuna che emerge nella copertura delle prestazioni d’invalidità e di decesso, è possibile stipulare un’assicurazione complementare presso Swiss Life SA i cui costi vanno interamente a carico della persona assicurata.
La riduzione delle prestazioni regolamentari in seguito a sovrindennizzo avviene computando le prestazioni che sarebbero risultate senza un prelievo anticipato; cfr. regolamento di previdenza, articolo "Coordinamento con altre assicurazioni".
2 - Rimborso del prelievo anticipato
In caso di rimborso del prelievo anticipato, l’avere di vecchiaia aumenta di conseguenza. Le prestazioni vengono definite in base al regolamento di previdenza valido al momento del rimborso.
3 - Costituzione in pegno e realizzazione del pegno
Nel caso della costituzione in pegno le prestazioni non vengono ridotte. La realizzazione del pegno implica i medesimi effetti come il prelievo anticipato.
Art. 5 Imposte
Il prelievo anticipato, risp. il ricavato della realizzazione del pegno sono imponibili al momento del pagamento come prestazione in capitale proveniente dalla previdenza.
In caso di rimborso totale o parziale del prelievo anticipato, risp. del ricavato della realizzazione del pegno, il relativo importo fiscale, senza interesse, può essere richiesto presso l’autorità del cantone che ha riscosso l’importo fiscale. Ciò deve avvenire con domanda scritta entro tre anni dal rimborso.
Art. 6 Costi
Alla persona assicurata vengono fatturati i seguenti costi:
• attuazione prelievo anticipato per proprietà d’abitazioni: CHF 500
• attuazione costituzione in pegno della proprietà d’abitazioni: CHF 300.
Art. 7 Ulteriori disposizioni
1 - Consenso scritto nel caso di persone sposate
Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno premette il consenso scritto del coniuge.
2 - Costituzione in pegno
Il consenso del creditore pignoratizio è necessario nei seguenti casi:
• pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio
• versamento della prestazione di previdenza
• trasferimento di una prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale di un’unione domestica registrata.
La costituzione in pegno deve essere notificata per iscritto alla fondazione.
3 - Ulteriore prelievo anticipato
Un ulteriore prelievo anticipato non può essere chiesto prima che siano trascorsi cinque anni dall’ultimo prelievo.
4 - Osservanza del regolamento di previdenza e delle disposizioni legali
In caso di prelievo anticipato o di costituzione in pegno, occorre attenersi all’articolo del regolamento di previdenza relativo al riscatto. Per il resto sono in vigore le disposizioni legali della LPP e dell’OPPA.
Art. 8 Copertura insufficiente
Durante il periodo in cui sussiste un’eventuale copertura insufficiente può essere limitato o rifiutato il versamento di un prelievo anticipato per il rimborso di prestiti ipotecari.
Appendice II
Modalità e finanziamento pensionamento anticipato
1 - Principio
È possibile finanziare il pensionamento anticipato mediante acquisti se il piano di previdenza lo prevede.
La persona assicurata può finanziare, totalmente o parzial- mente, la lacuna nella previdenza a livello di prestazioni di vecchiaia in seguito a pensionamento anticipato apportando versamenti supplementari a titolo d’acquisto. Sussistono le medesime restrizioni come per l’acquisto.
La persona assicurata può finanziare il pensionamento anticipato se al momento dell’acquisto:
• le prestazioni di libero passaggio sono state apportate nella previdenza a favore del personale, qualora prescritto
• sono stati effettuati tutti gli acquisti possibili per migliorare la protezione previdenziale
• è stato interamente rimborsato un eventuale prelievo anticipato per l’acquisto di una proprietà d’abitazioni
Per poter finanziare il pensionamento anticipato, la persona assicurata deve comunicare per iscritto, alla fondazione, l’età prevista per il pensionamento e fare aprire un conto aggiuntivo. L’avere sul conto aggiuntivo viene trattato e remunerato alla stregua di una parte dell’avere di vecchiaia.
2 - Versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo sul conto aggiuntivo
L’ammontare del versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile per il finanziamento del pensionamento anticipato corrisponde alla differenza fra
• la prestazione di vecchiaia ordinaria che sarebbe risultata all’età di pensionamento ordinaria e
• la prestazione di vecchiaia decurtata che risulterà in base all’età di pensionamento anticipata
meno
• averi paragonabili agli averi di libero passaggio all’interno della previdenza a favore del personale
• averi di libero passaggio non apportati nella previdenza a favore del personale
• parte dell’avere della previdenza individuale vincolata di cui occorre tenere conto per legge,
a condizione che questi capitali non siano stati precedente- mente computati.
La persona assicurata deve informare in merito all’esistenza di tali averi prima dell’acquisto. La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di informare.
Prestazione di vecchiaia ordinaria:
La prestazione di vecchiaia ordinaria corrisponde all’avere di vecchiaia calcolato all’età di pensionamento ordinaria sulla base dell’attuale salario assicurato con interessi e accrediti di vecchiaia al momento dell’acquisto.
Prestazione di vecchiaia ridotta:
La prestazione di vecchiaia ridotta corrisponde all’avere di vecchiaia calcolato all’età di pensionamento anticipata notificata sulla base dell’attuale salario assicurato con interessi e accrediti di vecchiaia al momento dell’acquisto.
Le prestazioni di vecchiaia vengono calcolate tenendo conto di un tasso d’interesse ipotetico, il cui importo si evince dal certificato di previdenza.
3 - Pensionamento dopo l’età di pensionamento anticipato prevista
Se la persona assicurata continua a esercitare l’attività lucrativa oltre l’età di pensionamento originariamente prevista, la fondazione deve esserne informata tempestivamente, con l’indicazione della nuova età di pensionamento. Il versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo sul conto aggiuntivo viene ridefinito.
Se l’avere sul conto aggiuntivo al momento del pensionamento effettivo è più elevato della lacuna da finanziare, il conto aggiuntivo viene utilizzato, nell’ordine seguente, per i seguenti fini:
• acquisto di anni assicurativi per colmare la lacuna nella previdenza
• il rimanente importo per l’ulteriore finanziamento di prestazioni di vecchiaia fino all’importo massimo del 5% del livello di prestazioni previsto dal regolamento
• il rimanente importo per acquistare una rendita transitoria fino all’ammontare della rendita massima di vecchiaia dell’AVS per il periodo compreso fra il pensionamento effettivo e l’età di pensionamento secondo l’AVS.
• il rimanente importo per il pagamento dei contributi ordinari del dipendente durante di periodo di differimento del pensionamento.
Un eventuale importo residuo viene attribuito alla fondazione.
4 - Pagamenti dal conto aggiuntivo
Prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un’abitazione; diritti del coniuge in caso di divorzio
I prelievi anticipati per l’acquisto di proprietà d’abitazioni e i trasferimenti della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio vengono dapprima dedotti dal conto aggiuntivo. Un eventuale importo eccedente viene adde- bitato all’avere di vecchiaia. Un rimborso viene dapprima effettuato nell’avere di vecchiaia, mentre un importo eccedente viene accreditato al conto aggiuntivo.
Capitale di decesso
In caso di decesso di una persona assicurata, ai superstiti viene trasferito il conto aggiuntivo a titolo di capitale di decesso addizionale.
Invalidità
Fintantoché la persona assicurata ha diritto a una rendita d’invalidità completa, l’avere disponibile viene lasciato sul conto aggiuntivo. Viene versato come prestazione di vecchiaia, in un unico importo, al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. In caso d’invalidità parziale queste disposizioni si applicano per la parte passiva dell’assicurazione.
Prestazione di libero passaggio
Se la persona assicurata ha diritto a una prestazione di libero passaggio, l’avere disponibile diventa esigibile come prestazione di libero passaggio supplementare.
Appendice III
Aliquote di conversione applicabili in %:
Uomini | Donne | |||||||
Età | 2023 | 2024 | dal 2025 | Età | 2023 | 2024 | dal 2025 | |
58 | 4,7370 | 4,5373 | 4,3382 | 58 | 4,8037 | 4,6020 | 4,4010 | |
59 | 4,8462 | 4,6461 | 4,4465 | 59 | 4,9177 | 4,7163 | 4,5154 | |
60 | 4,9589 | 4,7585 | 4,5586 | 60 | 5,0380 | 4,8368 | 4,6361 | |
61 | 5,0757 | 4,8752 | 4,6750 | 61 | 5,1653 | 4,9644 | 4,7639 | |
62 | 5,1973 | 4,9967 | 4,7965 | 62 | 5,3006 | 5,1001 | 4,8997 | |
63 | 5,3243 | 5,1239 | 4,9237 | 63 | 5,4451 | 5,2449 | 5,0447 | |
64 | 5,4580 | 5,2578 | 5,0577 | 64 | 5,6000 | 5,4000 | 5,2000 | |
65 | 5,6000 | 5,4000 | 5,2000 | 65 | 5,7663 | 5,5665 | 5,3666 | |
66 | 5,7524 | 5,5526 | 5,3526 | 66 | 5,9456 | 5,7459 | 5,5460 | |
67 | 5,9164 | 5,7166 | 5,5166 | 67 | 6,1392 | 5,9396 | 5,7396 | |
68 | 6,0926 | 5,8928 | 5,6927 | 68 | 6,3487 | 6,1490 | 5,9489 | |
69 | 6,2822 | 6,0824 | 5,8821 | 69 | 6,5758 | 6,3761 | 6,1757 | |
70 | 6,4863 | 6,2863 | 6,0858 | 70 | 6,8228 | 6,6229 | 6,4221 |
In caso di età di pensionamento non a numero intero si procede a un’interpolazione lineare.
Esempio per un uomo nato nel 1961, che va in pensione all’età di 62 anni e 5 mesi nel 2023:
Aliquota di conversione all'età di 62 | Aliquota di conversione all'età di 63 | Aliquota di conversione interpolato all'età di 62 anni e 5 mesi |
5,1973% | 5,3243% | 5,2502% |
Appendice IV
Glossario
Concetti | Spiegazioni |
Parte attiva e parte passiva dell’assicurazione (differenza) | Parte attiva: viene denominata così la parte per cui la persona assicurata esercita un’attività lucrativa. Aumenti salariali, acquisti, ecc. sono possibili su questa parte. Parte passiva: viene denominata così la parte per la quale la persona assicurata percepisce un reddito sostitutivo (di regola una rendita). Gli aumenti salariali non hanno alcuna ripercussione. Non sono possibili acquisti, ecc. |
Superstiti e rendita per i superstiti | Nel presente regolamento di previdenza con questi termini s’intendono • le persone aventi diritto al momento del decesso e • le rendite che giungono a scadenza (x.xx. rendita per coniugi o rendita per orfani). |
Riserva matematica individuale per rendita per coniugi o per conviventi | La riserva matematica individuale corrisponde almeno al fabbisogno di capitale per finanziare la rendita per coniugi o per conviventi. Essa corrisponde, tuttavia, all’avere di vecchiaia disponibile, se esso supera il capitale necessario per finanziare la rendita per coniugi o per conviventi. |
Occupazione a tempo parziale e pensionamento parziale (differenza) | Attività a tempo parziale: orario di lavoro ridotto. Pensionamento parziale: riduzione dell’orario di lavoro e contemporaneo versamento di una prestazione di vecchiaia pari all’ammontare della riduzione. |
Abbreviazioni
AI | Assicurazione per l’invalidità (previdenza statale) |
AVS | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (previdenza statale) |
CO | Codice svizzero delle obbligazioni |
XXX | Xxxxx federale sull’assicurazione per l’invalidità |
LAINF | Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni |
XXX | Xxxxx federale sull’assicurazione militare |
LFLP | Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità |
LPD | Legge federale sulla protezione dei dati |
LPGA | Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali |
LPP | Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità |
LUD | Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali |
OPPA | Ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale |