ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
TRA
L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E
LA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito indicata come " ANAC", rappresentata dal suo Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxx,
e il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di seguito indicato come “RGS”, rappresentata dal Ragioniere Generale dello Stato,
Xxxxxxx Xxxxxx
in seguito denominate congiuntamente "Le Parti",
VISTO l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l’X.X.XX. quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Considerato che il ruolo dell’X.X.XX. risulta ampliato e rafforzato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito all’Autorità Nazionale Anticorruzione i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto l’articolo 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. che attribuisce all'Autorità la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita dall’articolo 62-bis del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.
Visto l’art. 213, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che conferisce all’ANAC il compito di definire con i titolari delle banche dati (MEF – BDAP) le modalità ed i tempi per garantire l’affluenza dei dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonchè il compito di concordare le modalità di rilevazione ed interscambio delle informazioni nell’ambito delle banche dati di competenza delle succitate amministrazioni, al fine di assicurare l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.
Visto l’articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dispone l’istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della Banca dati delle amministrazioni pubbliche;
Visto l’articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, introdotto dall’articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale dispone il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni mediante la piattaforma elettronica di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge 35, dell’8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64;
Visto l’articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto con l'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale;
Visto l’articolo 1, commi 411-415, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prescrive che la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi deve essere effettuate in forma elettronica per mezzo del sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che il sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura l'integrazione del Sistema di gestione di cui al comma 412 con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici prevista dall'articolo 213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 alla Commissione europea, modificato con decisione di esecuzione della Commissione Europea dell'8 febbraio 2018;
Visto il Protocollo Unico di Colloquio (PUC) di cui alla circolare RGS n.18 del 30 aprile 2015, riferimento documentale che individua e descrive l’insieme delle informazioni oggetto del monitoraggio degli interventi finanziati dalla politica di coesione e che dovranno essere trasmesse al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229 disciplina l’attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
Visto l’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.229/2011, dispone che le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sono tenuti, tra l’altro, a garantire che, nell’ambito dei sistemi gestionali, l'opera pubblica sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 . Il medesimo articolo dispone, inoltre, che il Codice identificativo di gara non può essere rilasciato dall’ANAC, nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217,
Visto il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2013, attuativo dell’articolo 5 del decreto legislativo n.229/2011, ed il relativo Allegato A, che definisce i contenuti informativi minimi che i sistemi informativi delle Amministrazioni Pubbliche ed i soggetti des tinatari di
finanziamenti ed agevolazioni a carico del bilancio dello Stato, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, devono detenere, nonché le modalità di trasmissione dei dati alla BDAP;
Visto l’articolo 7 decreto legislativo n.229/2011 prevede che i titolari di banche dati previste ai sensi dalla normativa vigente e contenenti gli elementi informativi di cui alla presente norma, condividono le informazioni ai fini dell'alimentazione della BDAP sulla base di appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS e le Amministrazioni interessate;
Visto il principio di unicità dell’invio di cui all’art 3, comma 1 lettera ggggg-bis del dlgs 50/2016, ovvero il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse;
Visto l’art 29 comma 4-bis del dlgs 50/2016 che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici”.
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”.
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
convengono quanto segue.
ARTICOLO 1
Obiettivo
Il presente Accordo quadro mira a strutturare la cooperazione tra le Parti per lo scambio di conoscenze, dati, metodologie di analisi e buone pratiche e per il pieno dispiego delle sinergie istituzionali, che consentano una migliore attuazione delle rispettive missioni istituzionali.
ARTICOLO 2
Aree di cooperazione
Per il conseguimento dell'obiettivo dell’Accordo quadro, le Parti convengono di intraprendere azioni di cooperazione, con particolare riguardo a:
1. interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici e integrazione delle banche dati;
2. semplificazione amministrativa;
3. studi e analisi sulle tematiche di competenza.
ARTICOLO 3
Modalità di cooperazione
Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento e nei limiti delle disponibilità di bilancio, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche.
ARTICOLO 4
Utilizzo dei dati
Le parti si impegnano a condividere la regole di aggregazione e di costruzione dei principali indicatori sulla base dei dati elementari presenti nella banche dati integrate, anche nella prospettiva di rendere disponibili, parte delle informazioni, in modalità aperta.
ARTICOLO 5
Oneri
Il presente Accordo quadro non crea o implica alcun obbligo di natura finanziaria per le Parti né da esso derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ARTICOLO 6
Coordinamento e monitoraggio
Per il coordinamento e il monitoraggio del presente Accordo quadro ciascuna Parte designa un proprio referente.
Le Parti convengono che attraverso i referenti valutano e monitorano periodicamente le azioni di cooperazione previste dal presente Accordo quadro.
E’ facoltà delle Parti procedere alla sostituzione del proprio referente dandone tempestiva
comunicazione all’altra Parte.
Ciascun Accordo attuativo può prevedere l’istituzione di un Comitato operativo in relazione alle esigenze della specifica attività prevista.
E’ facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti nel Comitato operativo dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte.
ARTICOLO 7
Attuazione dell’accordo
Il contenuto, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 relativamente agli ambiti di collaborazione di cui all’articolo 2 sono disciplinati con appositi Accordi attuativi sottoscritti da appositi referenti a tal fine individuati dalle Parti stesse.
La firma degli Accordi attuativi non preclude ulteriori forme di collaborazione tra le Parti.
ARTICOLO 8
Proprietà intellettuale e utilizzo dei loghi
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo quadro sono di proprietà di RGS e dell’ANAC che possono utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.
Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Accordo quadro sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.
ARTICOLO 9
Trattamento dei dati personali
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all’applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della privacy, nonché alla libera circolazione di tali dati.
ARTICOLO 10
Durata, modifica e recesso
Il presente Accordo quadro entra in vigore alla data di sottoscrizione, ha durata di tre anni e può essere modificato o integrato di comune accordo tra le Parti prima della sua scadenza e può essere prorogato alla scadenza con apposito atto sottoscritto dalle Parti.
Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo quadro, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre mesi prima della data di scadenza.
Le Parti concordano che l’eventuale cessazione anticipata del presente Accordo quadro non pregiudica il completamento delle attività nel frattempo intraprese.
ARTICOLO 11
Risoluzione delle controversie
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo quadro, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.
Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, le Parti stabiliscono in xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxx.
ARTICOLO 12
Norme finali
Il presente protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
Il Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioniere Generale dello Stato
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
( firmato digitalmente il 19 dicembre 2018 )