CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SO.G.I.P. S.r.l. Servizi Acqua e Gas Metano
Via X. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx, 21 – 00000 Xxxxxxxx tel: 000 0000000 fax: 000 0000000
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO IDRICO E RELATIVE OPERE IDRAULICHE PER LA FRAZIONE DI ACIPLATANI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Articolo 53, comma 4, periodo terzo,quarto, quinto e sesto del Codice dei Contratti (articolo 43 commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 207/2010)
euro | ||
1) | Importo totale da appaltare a base d’asta | 176.802,67 |
a) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 2% sui lavori | 8.055,60 |
b) | Importo dell’appalto soggetto a ribasso | 168.747,07 |
2) | Somme a disposizione dell’amministrazione | 58.197,33 |
1) + 2) | TOTALE PROGETTO | 235.000,00 |
Acireale, 01/02/2012 Il Progettista
Geom Santo Leotta
Il Direttore Generale
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Indice
PARTE PRIMA
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto.........................................................................................................................
Art. 2 – Ammontare dell’appalto .................................................................................................................
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto..............................................................................................
Art. 4 – Categoria prevalente,categoria subappaltabili..................................................................................
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili ......................................................................
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto ....................................................
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto .......................................................................................
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto .............................................................................
Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore ...........................................................................................................
Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.................................................
Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.............................................
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini ......................................................................
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori...........................................................................................................
Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori...............................................................................................
Art. 15 – Proroghe.........................................................................................................................................
Art.16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori……………………………………………….
Art. 17- Sospensioni ordinate dal R.U.P………………………………………………………………
Art. 18 – Penali in caso di ritardo .................................................................................................................
Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma ............................................
Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione ........................................................................................
Art. 21 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ............................................................
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 – Anticipazione .................................................................................................................................
Art. 23 – Pagamenti in acconto .....................................................................................................................
Art. 24 – Pagamenti a saldo ..........................................................................................................................
Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ...................................................................................
Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo .......................................................................................
Art. 27 – Revisione prezzi.............................................................................................................................
Art. 28 – Cessione del contratto e cessione dei crediti ..................................................................................
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 – Lavori a misura ..............................................................................................................................
Art. 30 – Lavori in economia………………………………………………………………………………..
Art. 31 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.................................................................
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 32 – Cauzione provvisoria .....................................................................................................................
Art. 33 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva ...................................................................................
Art. 34 – Riduzione delle garanzie ................................................................................................................
Art. 35 – Obblighi assicurativi a carico dell’impresa ....................................................................................
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 36 – Variazione dei lavori......................................................................................................................
Art. 37 – Varianti per errori od omissioni progettuali ...................................................................................
Art. 38 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi............................................................................
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 39 – Norme di sicurezza generali...........................................................................................................
Art. 40 – Sicurezza sul luogo di lavoro .........................................................................................................
Art. 41 –Piano di sicurezza sostitutivo e Piano operativo di sicurezza .........................................................
Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ..............................................................................
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 43 – Subappalto .....................................................................................................................................
Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto.........................................................................................
Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori ........................................................................................................
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 46 – Ordine da tenersi sull’andamento dei lavori e accordo bonario.....................................................
Art. 47 – Definizione delle controversie ......................................................................................................
Art. 48 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ......................................................................
Art. 49 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori............................................................
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 50 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.............................................................................
Art. 51 – Termini per il collaudo o accertamento della regolare esecuzione ................................................
Art. 52 – Presa in consegna dei lavori ultimati .............................................................................................
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 53 – Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore......................................................................................
Art. 54 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore .....................................................................................
Art. 55 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ..........................................................................
Art. 56 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
Art. 57 – Custodia del cantiere......................................................................................................................
Art. 58 – Cartello di cantiere.........................................................................................................................
Art. 59 – Prescrizioni generali sulla qualità, provenienza e accettazione dei materiali…………………….
Art. 60 – Prescrizioni generali per l’esecuzione delle opere .........................................................................
Art. 61 – Norme particolari per i noleggi
Art. 62 – Norme particolari per i lavori a misura Art. 63 – Scavi e demolizioni,rinterri e ripristini Art. 64 – Protezione dei tubi
Art. 65 – Prescrizioni per acquedotti già in servizio Art. 66 – Pulizia e lavaggio dei tubi
Art. 67 – Prova di tenuta – Collaudi idraulici
Art. 68 – Prescrizioni generali per la movimentazione dei tubi
Art. 69 - Posa in opera di tubi in acciaio e dei relativi pezzi speciali
Art. 70 – Posa in opera dei tubi in polietilene e dei relativi pezzi speciali Art. 71 – Giunti a flange
Art. 72 – Posa in opera di saracinesche,valvolame in genere e chiusini Art. 73 – Calcestruzzi semplici e armati realizzati in opera
Art. 74 - Malte
Art. 75 – Impermeabilizzazioni Art. 76 - Tubazioni
CAPO 13 – DISPOSIZIONI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 77 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 78 – Causa di risoluzione
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nella realizzazione delle opere in cemento armato per la realizzazione di una vasca di circa 500 metri cubi, le opere idrauliche di servizio e collegamento con la rete idrica esistente e le opere di collegamento degli impianti elettrici e del sistema di telecontrollo.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati del progetto esecutivo, delle quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. Ai fini dell’esecuzione dell’appalto di cui sopra, le norme statali e regionali che regolano la materia dei LL. PP. vengono abbreviate come segue:
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti (D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009);
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) per le parti ancora in vigore;
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva prevista dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresì dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
-L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in euro | Euro | |
TOTALE | ||
a) | Importo esecuzione lavori esclusi gli oneri della sicurezza. | 168.747,07 |
b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 2% sui lavori | 8.055,60 |
c) | Importo totale dei lavori | 176.802,07 |
3. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, lettera a, aumentato dell’importo di cui al comma 1 lettera b relativo agli oneri della sicurezza che non sono soggetti ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell’art. 131, primo periodo, del Codice dei contratti e del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi degli articoli 53, comma 4, del Codice dei contratti e dell’art. 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente
eseguite, xxxxx restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili
1. Ai sensi del’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG6 : ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE »
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui al’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 43 del D.P.R. 207/2010, sono quelli indicati nell’elenco sopra riportato, allegato allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, secondo specifiche indicazioni del Direttore dei lavori.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto.
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto;
b) il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento
f) il piano operativo di sicurezza;
g) il crono programma;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti- colare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
c) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii;
d) il regolamento approvato con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222
e) il decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
f) la legge n. 136 del 13/08/2010;
g) il D.P.R. 5/10/2010 n. 207;
h) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto.
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del D.P.R. 207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 138, 139 e 140 del D. Lgs 163/2006.
2. In riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, la stazione appaltante, previa comunicazione da parte del soggetto interessato, prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti di legge.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo, 167 del D.P.R. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, ai sensi dell’art. 153, comma 2, del D.P.R. 207/2010, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale ed unitamente alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 - Proroghe
1. L'appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congrua anticipo rispetto alla scadenza del termine contratt uale, tenendo conto del tempo previsto dall'art. 159, comma 10, del DPR 207/2010. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
2. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori.
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e) d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se nel caso anche con riferimènto alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. II verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure opponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 190 del D.P.R. 207/2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata 1'accettazione tacita; non possano essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U,P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della suaredazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali é pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.
Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. II R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette
l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6
mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 18 - Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale, corrispondente ad euro 40,00.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 2;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) è disapplicata, e, se già addebitata, è restituita qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione dal Direttore dei Lavori in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D. lgs.
n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U,P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della L. 248/2006.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e
il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 23 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore al 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale aggiornato con eventuali varianti.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 4 del del D.P.R. 207/2010, da liquidarsi, se nulla osta, in sede di conto finale.
3. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 dei D.P.R. 207/2010, il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ……….” con l'indicazione della data di chiusura, consegnandolo al R.U.P.
4. Xxxxx x 00 (xxxxxx) giorni successivi al termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 195 del DPR 20712010, il quale deve esplicitamente far riferimento al relativo stata di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di specifico mandato a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del d. lgs. n. 267/2000, ferme restando la completezza è la regolarità della documentazione richiesta e dopa aver verificato, mediante acquisizione del DURC, la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice.
6. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata, altresì, all'acquisizione del DURC dell'eventuale subappaltatore per la quota di lavorazione eseguita indicata dal D.L..
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipèndènti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, fermo restando che l'importo del SAL finale non potrà essere inferiore al 25% del contratto aggiornato con quello di eventuali varianti.
8. In deroga alla previsione del comma 1, prima del SAL finale qualora se né verifichi l'esigenza potrà essere emesso un SAL di importo inferiore al 20% (venti per cento) del contratto, fermo restando quanto indicato al comma 1 dell'Art. 24 del capitolato speciale d'appalto.
Art. 24 - Pagamenti a saldo
1. L'importo del SAL finale non dovrà essere inferiore al 25% dell'importo di contratto aggiornata con quello di eventuali varianti,
2. il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 4 e alle condizioni di cui al comma 5.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni: se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si considera come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’art. 185 del d.lgs. n. 267/2000, mediante emissione di specifico mandato a favore dell'appaltatore, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta è dopo aver verificato, mediante acquisizione del DURC, la permanenza della regolarità contributiva éd assicurativa dell'impresa appaltatrice è degli eventuali subappaltatori.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dèll'opéra, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del DPR 207/2010, e la polizza assicurativa di cui all'art. 125, comma 3 ultimo periodo, del DPR 207/2010, essendo previsto un periodo di garanzia.
6. Ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del DPR 207/2010, la garanzia fideiussoria di cui al comma 5, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni, decorrenti dall'emissione dei certificato di regolare esecuzione:
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopa l'emissione del certificato di regalare esecuzione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto che deve avere le seguenti caratteristiche:
− Oggetto: restituzione totale o parziale della rata di saldo da parte del garante per il pagamento di quanta dovuto per difformità o vizi dell'opera oggetto del contratto, compresa la maggiorazione degli
interventi legali;
− Durata: l'efficacia della garanzia decorre dall'emissione del certificato di regolare esecuzione (che rappresenta concessione della rata di saldo) e cessa due anni dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
− Somma garantita: valore dell'importo della rata di saldo concesso maggiorata del tasso legale d'interesse applicato al periodo intercorrente tra l'emissione e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione;
− Escussione della garanzia: il garante pagherà l'importo dovuto dal contraente entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del
successivo art. 6 é motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al contraente. Il garante non godrà del bèneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. restano salve le azioni di legge nél caso che le somme pagate dal garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute,
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo,
8. Ai sensi dell'art. 1668 del c.c. qualora nel caso di 10 anni dal compimento l'opera rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore é responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno.
9. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il Loro rimedio.
Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 27 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell'art. 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, é esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del c.c..
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma
1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misuro non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a2) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
a3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate
le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 26, comma 5, della legge
n. 109 del 1994 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
3. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
4. La cessione del credito è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
5. Ai fini dell'applicazione della L. 136/2010 e ss.mm.ii. anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CUP/CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.
In ogni caso la Stazione appaltante, cui dovrà essere notificata la cessione, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, in base al presente contratto.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 30 – Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le modalità previste dall’art. 179 del D.P.R. 207/2010.
2. Gli oneri per la sicurezza per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
Art. 31 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. I manufatti relativi a forniture e posa in opera dei relativi materiali, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all’articolo 21 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera, come stabilito nell’elenco dei prezzi unitari del presente capitolato speciale.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 21, all'importo dei lavori eseguiti è
aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 32 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi del’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro 3.536,06 (tremilacinquecentotrentasei/06) pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
Art. 33 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, é dell’articolo 123 del D.P.R. 207/2010, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata médiante atto dì fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale olla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo e automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati dì avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo è l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.
7. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti dì Sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
Art. 34 – Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 32 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui al’articolo 33 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000.
2. A tal proposito si precisa che:
a. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese in forma orizzontale, verticale o misto la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria è possibile unicamente, pena l'esclusione, solo se tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento risultano in possesso di detta certificazione di qualità;
b. la riduzione parziale della garanzia è possibile nei casi in cui solo alcune imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese in forma verticale sono in possesso della certificazione di qualità; la riduzione della garanzia è possibile per la quota parte riferibile all'importo delle opere assunto dalle imprese in possesso di certificazione.
Art. 35 – Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
1. Ai sensi del’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125 del D.P.R, 207/2010e, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità alo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 250.000,00,
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00;
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 36 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 37 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 38 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del DPR 207/2010.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 39 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nel’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free» (libero da incidenti e infortuni).
Art. 40 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato od osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreta applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 41- Piano di sicurezza sostitutivo e Piano operativo di sicurezza
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di redigere, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo di sicurezza come indicato dall'art. 131 comma 2 lett. b del D.Lgs. 163/06, nel caso non si applichi il disposto di cui al D.Lgs. 81/2008.
Tale piano é messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. Il piano sostitutivo di sicurezza dovrà contenere gli stessi elementi del piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 2.1.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, con esclusione della Stima dei costi della sicurezza.
3. L'appaltatore ove non sia prevista la redazione del PSC, deve integrare il piano Sostitutivo di Sicurezza con gli elementi del Piano operativo di Sicurezza.
4. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente è senza riserve o eccezioni il piano sostitutivo di Sicurezza.
Art. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L'appaltatore è obbligato od osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 16, 17, 18 e 19.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alla normativa, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. II direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte dì tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano Sostitutivo della Sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appaltato. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 43 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferma restando l’osservanza dell’art. 118 del Codice dei contratti, che vieta il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, del’importo dei lavori della stessa categoria prevalente.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
Ai sensi della L. 136/2010 la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, pena di nullità assoluta, sia inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore o subcontraente è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; una o più dichiarazione del subappaltatore o subcontraente, rilasciate ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del subcontraente, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà;
4. La violazione del divieto di affidare in subappalto l’esecuzione di opere senza l'autorizzazione della Stazione appaltante comporta conseguenze penali e civili, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 21 della L. 646/1982 e dell'art. 1418 del c.c. In caso di subappalto senza preventiva autorizzazione l'Amministrazione ha l'obbligo di denunciare il fatto al magistrato penale ove ricorrano gli estremi relativi e può decidere di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore;
5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; l’affidatario dovrà corrispondere alle imprese subappaltatrici o ai subcontraenti gli oneri della sicurezza relativi a dette prestazioni, senza alcun ribasso;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’art.131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza predisposto dall’appaltatore ai sensi dell’art.41 del presente Capitolato
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività, ovunque espletate, che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. Al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere l’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dalla L.136/2010, comma 9 dell’articolo 3, l’appaltatore è tenuto al rispetto delle regole di tracciabilità; tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura deve inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessante ai lavori;
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
9. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto o subaffidamento, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati o subaffidati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui al’articolo 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto o subaffidamento.
3. Il subappalto o sub affidamento non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore o il subcontraente dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino al'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal'appaltatore al subappaltatore o al subaffittuario.
Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere ala stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere ala trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, accertato che lo stesso non sia frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del subappaltatore o del Subcontraente stesso, la Stazione appaltante potrà:
- sospendere il successivo pagamento a favore dell'affidatario ai Sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, e provvedere al pagamento diretto al subappaltatore o subcontraente che ne faccia richiesta, dell'importo dei lavori eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettiva desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto a cottimo;
- sollevare eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. n. 1460 del c.c., rifiutando il pagamento del successivo SAL all'appaltatore, fino a quando questi non fornisca la prova déll'avvenuto pagamento del subappaltatore o del subcontraente ovvero giustifichi il proprio comportamento contestando un eventuale inadempimento dell'impresa subappaltatrice o del subcontraente;
- far valere la gravità dell'inadempimento fino o giungere alla risoluzione del contratto previa esclusione della garanzia definitiva.
Qualora ricorrano 1e circostanze di cui ai precedenti capoversi la Stazione appaltante procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale trasmettere le fatture quietanzate del Subappaltatore o del subcontraente, o per lo meno fornire i chiarimenti necessari giustificare l'omesso tempestivo invio delle stesse.
Pertanto, nel caso in cui l’appaltatore non abbia fatto pervenire in tempo utile le suddette fatture, ovvero siano state comunque valutate negativamente le giustificazioni adottate in merito all’omesso tempestivo adempimento di tale obbligo contrattuale, la Stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto, con conseguente esclusione della garanzia fideiussoria, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
4. Ai sensi del’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dal’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 46 – Ordine da tenersi sull’andamento dei lavori e Accordo bonario
1. Ai sensi del’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito del’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto al’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del’effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi del’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga
palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo xxxxxxx.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente al’appaltatore e ala Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sule somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi del’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di
100.000 euro, è necessario il parere del'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 47 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 46 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2 del presente articolo.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Catania ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 48 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, l’affidatario è obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
e) è obbligato, durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, ad osservare tutte le norme
antinfortunistiche vigenti, nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante e del piano operativo di sicurezza redatto dalla stessa impresa appaltatrice, ai sensi art. 131 comma 2 D. Lgs. 163/2006 e del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
2. In caso di inottemperanza ai richiamati obblighi contributivi, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è
disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.
3. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitate a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del D. Lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato un’apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del dotare di lavoro, nonché la data di assunzione e, in casa di subappalto, la relativa autorizzazione, seconda quanto previsto dalla L. 136/2010. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, la cui tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l'indicazione del mittente, ai sensi quanto previsto dalla
L. 136/2010 ed il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili).
5. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria iniziativa.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore dì lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro
300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del\ decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 49 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) xxxxx nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’art. 136 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sula sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto n. 81 del2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 38 e 39 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 25, comma 5-bis, della legge n. 109 del 1994, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 50 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal presente capitolato.
Art. 51 - Termini per il collaudo o l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine di tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 52 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 53 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore deve comunicare ella Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto e dell'art. 3 della L. 136/2010:
a) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati accesi per tutti i movimenti finanziari relativi al presente capitolato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi,
entro sette giorni dalla stipulazione del contratto;
b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in canto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo a tutti i contratti stipulati a valle dell’aggiudicazione principale nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
La stazione appaltante ha l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia.
In caso di informazioni positive si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub- contratto e alla automatica risoluzione del vincolo.
In caso di automatica risoluzione del vincolo, si prevede una penale, pari al 10% del valore del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno.
L'Impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, alla Stazione appaltante ed alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a
qualunque titolo nell’esecuzione del contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati riportati nei certificati camerali, con particolare riferimento ai soggetti che hanno la rappresentanza legale o l'amministrazione o la direzione tecnica dell'impresa medesima.
3. L'Impresa aggiudicataria si impegna altresì ad attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti. Il mancato rispetto dei suindicati obblighi comporta la risoluzione del contratto.
4. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico del’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
5. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso al’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi del’articolo 1659 del codice civile;
6. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo la formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
7. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
8. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
9. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
10. il mantenimento, fino al’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
11. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque al’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore, le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dal’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
12. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
13. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
14. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
15. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
16. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
17. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
18. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
19. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
20. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
21. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto ala direzione e sorveglianza dei lavori.
22. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi nature definitive e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Inoltre l’appaltatore è tenuto a:
− L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
− L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le
incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un’adeguata illuminazione del cantiere.
− La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
− L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la
sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
− La vigilanza e guardiania del cantiere, se richiesta nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, dell’Amministrazione, o di altre ditte), nonché le opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente fra l’ultimazione ed il collaudo, salvo l’anticipata consegna delle opere
all’Amministrazione appaltante per le opere consegnate.
− La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l’adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all’igiene e sicurezza del lavoro, essendo l’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di leggi e dei regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori.
− La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
− La fornitura dei locali uso ufficio (in muratura o prefabbricato) idoneamente rifiniti e forniti di servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di uffici della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel
cantiere od in luogo prossimo, stabilità od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua e telefono) facendosi carico all’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso, di manutenzione e di pulizia.
− La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
− La fornitura dei locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico sanitari in numero adeguato.
− La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifica in corso d’opera, contabilità e collaudo dei lavori.
− La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
− Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferendosi alle opere in genere.
− La smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l’estirpazione delle ceppaie.
− Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi ecc. per: opere di presidio, occupazione temporanea di suoli pubblici o privati, apertura di cave di
prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazioni di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità
,canoni, abilitazione di impianti, cauzioni ecc.
In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
− La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a cure e spese con opportune opere provvisionali o
provvisorie deviazioni. Xxx l’appalto contemplasse l’esecuzione di nove strade, l’Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l’Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.
− Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone, restando liberi ed indenni l’Amministrazione appaltante ed il suo personale.
− La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni prescritti dal Direttore dei Lavori delle dimensioni
minime di 1.50x2.00 m remeranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla sottostante tabella con le opportune modifiche o integrazioni. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiale di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sarà applicata all’Appaltatore una penale di € 130,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 13,00 dal giorno della constatata
inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all’inadempienza.
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REGIONE SICILIANA COMUNE DI ACIREALE
SO.G.I.P. S.r.l. Servizi Acqua e Gas Metano
OGGETTO:…………………………………
Legge di finanziamento:
Impresa:
Importo complessivo dei lavori a base d’asta: Data consegna lavori:
Data prevista ultimazione lavori: Progettista:
Direttore dei Lavori:
Direttore del cantiere:
Coordinatore per la sicurezza in esecuzione: Responsabile della sicurezza per l’Impresa: Il funzionario responsabile del procedimento:
− La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori per periodi quindicinali a decorrere dal Sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorni della quindicina, con le relative ore lavorative.
b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il Mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 5,00 che sarà addebitata con le modalità di cui al precedente punto.
− L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale.
− La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
− L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richieste dalla Direzione Lavori.
− L’approntamento di un laboratorio in cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l’Amministrazione ritenesse di istituire nonché le spese per il personale addetto.
− L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, presso il Laboratorio di cantiere o presso gli Istituti
Autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegate o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
− La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall’Appaltatore in idonei locali o negli Uffici direttivi.
− Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito o in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni.
− Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
− La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore,
fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
− L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione dei Lavori, al personale di assistenza e sorveglianza, al personale tecnico dipendente dall’Ente Committente e al funzionario responsabile del procedimento, in
qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
− L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di
sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
− La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione dei Lavori e comunque non inferiori a due per ogni Stato d’avanzamento, nel formato 18 x 24.
− L’assunzione di un Direttore del cantiere, ove l’Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di competenza
professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell’inizio dei lavori.
− La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non inserita in progetto, compreso ogni incombenza e spese per denuncie, approvazione, licenze, collaudi,
omologazioni ecc. che al riguardo fossero prescritte.
L’Appaltatore dovrà inoltre sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno impartite dagli Enti, Uffici ecc. cui è devoluto per Legge o regolamento il controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta.
− La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, nella ipotesi e con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l’approvazione del progetto da parte della Direzione dei Lavori non solleva l’Appaltatore, il progettista ed il direttore del cantiere per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
− Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
− La prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione dei Lavori o dal Collaudatore; l’apprestamento di quanto occorrente
(materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche.
− L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso di mine, ove tale uso sia consentito.
− La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
− Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.
− Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall’Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati.
− La spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio e per gli eventuali ripristini.
− Le spese di contratto e accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
Art. 54- Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 55 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. Il Direttore dei Lavori notificherà all’Impresa un ordine di servizio scritto con il quale in attuazione del’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati come specificato nel computo, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. In assenza del predetto ordine di servizio i materiali provenienti dalle
escavazioni e/o demolizioni sono ceduti all’appaltatore il quale per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
4. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al’articolo 53.
Art. 56 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi del’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del
ministero del’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Art. 57 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. Per lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia continuativa, ai sensi dell’articolo
22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.
Art. 58 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici di cui al precedente art. 52.
Art. 59 - Prescrizioni generali sulla qualità, provenienza e accettazione dei materiali
Ad integrazione e sottolineatura di quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dai regolamenti e dal Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici, richiamati al’art. 5, si prescrive quanto segue:
I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate dovranno essere delle migliori qualità, in ottimo stato di conservazione, senza difetti di sorta, lavorati a regola d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci; dovranno soddisfare le prescrizioni delle norme di legge vigenti per l'accettazione dei materiali idraulici ed elettrici, dei materiali da costruzione ecc., delle prescrizioni del Ministero della Sanità per i materiali destinati a venire a contatto con acqua potabile, delle norme di sicurezza antinfortunistica, delle norme emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, delle norme UNI, nonché tutte le particolari prescrizioni aggiuntive del presente Capitolato e del'Elenco Prezzi. La provenienza dei materiali dovrà essere sempre preventivamente segnalata ala Direzione Lavori, che si riserva la facoltà di non accettare materiali che, per motivate ragioni, ritiene di non sufficiente affidabilità o non rispondenti pienamente alle prescrizioni del Capitolato e dell'Elenco. Pertanto tutti i materiali dovranno essere accettati, previa eventuale campionatura, dalla Direzione Lavori, ciò varrà in particolare se l'Appaltatore chiederà di fornire materiali di caratteristiche diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.
Per i manufatti prefabbricati (tubi, accessori idraulici, pozzetti ecc.), prima della spedizione in cantiere, dovrà essere preavvertita con almeno 10 giorni di anticipo la Direzione Lavori, affinché possa effettuare i controlli e le prove di fabbrica, previsti dal Capitolato e dalle norme.
Tutti i manufatti prefabbricati dovranno essere marcati, in modo indelebile, col nome della Ditta costruttrice; per i tubi ed il valvolame la marcatura dovrà comprendere anche il diametro nominale o il diametro esterno o interno e la classe di impiego, oltre a quanto specificamente prescritto per ciascun tipo di tubo, dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
Su tutti i tubi dovrà essere indicata anche la data di fabbricazione (mese ed anno).
Indipendentemente dalle altre condizioni di accettazione, sarà facoltà della Direzione Lavori di accettare tubi fabbricati più di cinque mesi prima della consegna in cantiere.
La Direzione Lavori deciderà, a suo insindacabile giudizio, in base al tipo di tubazione, alle condizioni di stoccaggio, allo stato di conservazione ecc., avvalendosi eventualmente anche dei risultati di prove ed analisi fatte eseguire presso la Ditta produttrice o presso Laboratori di fiducia.
La Direzione Lavori avrà facoltà, in qualunque tempo, di prelevare campioni dai materiali e dai manufatti,
sia prefabbricati che formati in opera, tanto a piè d'opera quanto in opera, per l'accertamento delle loro caratteristiche. Le prove potranno essere eseguite presso Istituto autorizzato, presso la fabbrica di origine o in cantiere, a seconda delle disposizioni particolari del presente Capitolato, o in mancanza, della Direzione Lavori.
L'Appaltatore non avrà diritto a nessun compenso, né per i materiali asportati, né per i manufatti eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni. Se la Direzione Xxxxxx denunzierà una qualsiasi provvista come non atta al'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese del'Appaltatore.
Malgrado l'accettazione dei materiali, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
Se l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegherà materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.
Se l'Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impiegherà materiali di dimensioni, consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l'opera potrà essere rifiutata e l'Appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali ed a rifare l'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuali.
Art. 60 - Prescrizioni generali per l'esecuzione delle opere
Nell’esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti (in modo particolare si richiamano le leggi relative al'esecuzione delle opere in calcestruzzo semplice ed armato ed alle condotte), alle prescrizioni del presente Capitolato, nonché agli ordini della Direzione Lavori.
L'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione Lavori, per l'approvazione, il programma di esecuzione delle opere illustrante anche le località in cui intende concentrare i mezzi d'opera ed i depositi dei materiali.
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere, prima di por mano ai lavori, al tracciamento planimetrico delle opere progettate ed a porre i necessari capisaldi atti a garantire una sicura guida per l'esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto.
L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori, né sottrarsi al'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini del Direttore dei Lavori. I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.
Per le assistenze edili al montaggio, da parte di altre Imprese, di apparecchiature elettromeccaniche, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, nelle giornate ordinate dalla Direzione Lavori, tutto il personale ed i mezzi necessari.
Nell’escussione dei lavori l'Appaltatore dovrà adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare danni a persone e cose, ferma restando la sua completa responsabilità penale e civile.
Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto o in parte dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore, dietro preavviso di almeno 5 giorni, dovrà mettere a disposizione, nei giorni stabiliti, personale e mezzi d'opera idonei per la presa in consegna, lo scarico ed il deposito dei materiali nei depositi concordati con la Direzione Lavori; da quel momento l'Appaltatore sarà unico responsabile della buona conservazione di quanto avuto in consegna.
Art. 61 - Norme particolari per i noleggi
Nei prezzi di noleggio si intendono sempre comprese e compensate tutte le spese di carico, scarico, trasporto, sia al'inizio che al termine del nolo, lo sfrido di impiego e di eventuale lavorazione dei materiali, l'usura ed il logorio dei macchinari, degli attrezzi e degli utensili, la fornitura di carburante, energia elettrica, lubrificanti, accessori, attrezzi e quanto altro occorrente per il regolare funzionamento ed installazione dei macchinari, tutte le spese e prestazioni per gli allacciamenti elettrici e per il trasporto e l'eventuale trasformazione del'energia elettrica.
Tutti i macchinari, attrezzi ed utensili, dovranno essere dati sul posto di impiego in condizioni di perfetta efficienza; eventuali guasti od avarie che si verificassero durante il nolo dovranno essere prontamente riparati a cura e spese del'Appaltatore; per tutto il periodo in cui i macchinari rimarranno inefficienti per detti motivi, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso.
Il prezzo dei noleggi rimarrà invariato, sia per prestazioni diurne che notturne o festive.
La durata del nolo dei legnami verrà computata dal giorno della loro posa in opera al giorno in cui verrà ordinato il disfacimento delle opere eseguite col materiale noleggiato.
La durata del nolo di ponteggi, piani di lavoro ecc. verrà computata per i giorni di effettiva utilizzabilità del
ponteggio, esclusi quindi i tempi di montaggio e smontaggio.
Per quanto riguarda il nolo dei macchinari, delle pompe e delle attrezzature, verranno compensate le sole
ore di lavoro effettivo e non verrà riconosciuto alcun compenso per il periodo di inattività dei macchinari, per periodi di riscaldo, messa in pressione e portata a regime degli stessi.
Il compenso per permanenza inattiva delle pompe verrà corrisposto solo nei casi ordinati dalla Direzione Lavori e per i periodi di almeno 24 ore consecutive di inattività.
Nei casi in cui fosse necessario un funzionamento continuo degli impianti di aggottamento, l'Appaltatore a
richiesta della Direzione Lavori dovrà procedere nell'esecuzione delle opere con due turni giornalieri e con squadre rafforzate, allo scopo di abbreviare al massimo i tempi di funzionamento degli impianti stessi.
L'Appaltatore sarà inoltre tenuto responsabile di ogni eventuale danno e maggiore spesa conseguenti al'arresto degli impianti di aggottamento, nonché del rallentamento dei lavori per detto motivo.
I prezzi del noleggio di mezzi di trasporto si intendono comprensivi di tutte le spese complementari quali: carburante, lubrificante ecc., nonché delle prestazioni dei conducenti.
Verranno compensate le sole ore di lavoro effettivo, escludendo ogni perdita di tempo per qualsiasi causa.
Art. 62 - Norme particolari per i lavori a misura
Scavi, rinterri e ripristini
Tutti i materiali di risulta da scavi, demolizioni ecc., dovranno essere portati a discarica, da reperirsi da parte del'Appaltatore, a qualunque distanza, intendendosi tale onere, comprensivo degli eventuali diritti di discarica, sempre incluso nei relativi prezzi di scavo, demolizione ecc. Il computo degli scavi generali, con relativi trasporti e rinterri verrà effettuato tenendo conto soltanto delle scarpe e delle dimensioni risultanti dai tipi di progetto e dagli ordini della Direzione Lavori.
Per le fondazioni, il volume verrà desunto dalle effettive misure geometriche prese sulle verticali esterne delle murature e calcestruzzi di fondazione.
Gli scavi e le rotture di pavimentazione relativi alla posa di tubazioni verranno valutati a metro lineare, con
gli stessi criteri indicati per la misurazione delle condotte, intendendosi compresi nel prezzo tutti gli allargamenti per nicchie, valvolame, pezzi speciali ecc.
Il prezzo degli scavi comprende: il nolo delle eventuali armature, sbadacchiature e puntellazioni, la manodopera per la loro formazione, manutenzione e ripresa, nonché il consumo ed il trasporto di esse e tutti gli altri oneri indicati nel presente Capitolato.
Nel caso in cui venisse ordinato il rinterro senza recupero delle armature in legno, le tavole, le travi ed i
puntelli verranno misurati e compensati con prezzi pari al 50% di quelli del'Elenco per fornitura dei materiali stessi: non verrà invece riconosciuto alcun compenso per i cunei, i tasselli, le reggie, le chioderie ecc.
I rinterri ed i riempimenti con materiali non provenienti dallo scavo verranno valutati come volume effettivo in opera senza tener conto del'aumento delle terre, facendo sempre riferimento ai suddetti volumi di scavo. I ripristini di pavimentazioni stradali e di terreni di coltura, i rinterri con inerti di cava in sostituzione del terreno di scavo ecc. relativi ala posa di tubazioni verranno valutati a metro lineare con gli stessi criteri indicati per gli scavi.
Condotte
Lo sviluppo delle condotte verrà misurato convenzionalmente in opera comprendendo anche il valvolame, i giunti dielettrici ed i pezzi speciali in esse inseriti.
Alo stesso modo verranno computati letto, rinfianco e copertura con sabbia. Pertanto l'Appaltatore, prima di acquistare i tubi, dovrà verificare il loro sviluppo, fermo restando che non verranno di norma pagati
eventuali tubi acquistati in eccesso, salvo diverse decisioni della Stazione Appaltante.
Nel caso che la Stazione Appaltante, per ragioni proprie, decida di ridurre lo sviluppo delle tubazioni o l’entità del valvolame da posare rispetto a quanto previsto dal Capitolato e confermato in occasione della consegna dei lavori, verrà pagata la sola fornitura dei materiali non posati, che diverranno di proprietà della Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore dovrà portare detti materiali nei depositi che saranno indicati dalla Stazione Appaltante; tale operazione verrà compensata in economia.
Xxxxxxxxxxxx, murature volte e cappe
Il conteggio del calcestruzzo e delle murature verrà di regola fatto sul volume del rustico dell'opera eseguita con deduzione di tutti i vani sfondati ad apertura avente luce netta superiore a mezzo mq. Verranno pure dedotti da essi le parti occupate da pietre naturali od artificiali, cementi armati ed altri materiali che fossero conteggiati a parte.
I voltini delle finestre e gli architravi con luce fino a m 2,00, le corree dei solai, le altre piccole opere in calcestruzzo annegate nelle murature, gli incastri nelle murature di solette, rampe di scale, travi, mensole ecc., verranno compensate col prezzo delle murature; per tali opere verrà corrisposto, in aggiunta a detto prezzo, il solo compenso per la fornitura in opera del ferro.
I calcestruzzi di sottofondo alle tubazioni saranno valutati conteggiando la sezione prescritta anche quando di fatto essa fosse superiore.
I tavolati verranno misurati nell'effettiva loro superficie finita in rustico deducendo tutti i vani superiori ad 1 mq. Le volte saranno misurate secondo l'effettivo volume del manufatto.
Le cappe di cemento lisciate, le cappe di asfalto o di cemento plastico, saranno misurate secondo le effettive
superfici.
Cementi armati
Nella valutazione delle opere in calcestruzzo armato, si terrà conto del ferro effettivamente impiegato, del conglomerato e dei casseri, valutando separatamente le singole opere con i relativi prezzi dell'Elenco. Non verrà fatta alcuna detrazione dell'armatura metallica immersa nel conglomerato e dei volumi di calcestruzzo corrispondenti a fori e vani inferiori a mc. 0,30.
I casseri verranno misurati in base all'effettiva superficie bagnata del getto. Nel prezzo dei casseri si intendono compresi, oltre la loro formazione e disfacimento, anche il consumo e lo spreco di tutti i materiali impiegati. Il prezzo del ferro comprende il taglio, la piegatura e sagomatura prescritte, nonché la posa in opera con le opportune legature; non sarà pertanto computato lo scarto; il peso di ogni fornitura verrà dedotto, qualora non lo si possa dare direttamente, dal rilievo del materiale effettivamente impiegato. Qualora si richiedesse l'aggiunta negli impasti dei calcestruzzi di additivi, fluidificanti, idrofughi ecc., l'Impresa non avrà diritto ad alcun particolare compenso oltre al pagamento dei materiali additivi valutati con i prezzi dei materiali a piè d'opera.
Intonaci e stilature
Gli intonaci e le stilature verranno misurati sula loro effettiva superficie deducendo tutti i vuoti superiori a mq. 2,00. Gli intonaci su murature verranno computati a vuoto per pieno a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani non dedotti che non verranno sviluppate.
Gli intonaci sulle murature con vani superiori a mq 2,00 o con vani con contorni rivestiti e compensati a parte verranno computati sulla superficie effettivamente intonacata, deducendo tutti i vuoti ed aggiungendo le riquadrature dei vani.
Nei prezzi degli intonaci, si intendono compensati anche: la formazione delle gole e degli smussi tra le pareti e tra queste ed il soffitto od il pavimento; la ripresa degli intonaci dopo la chiusura di ogni singola traccia, dopo l'esecuzione o la posa di pavimenti, zoccolature, serramenti, mensole, ganci ecc.; i ponti di servizio e lo spreco dei materiali vari.
Pavimenti e rivestimenti in mattonelle o piastrelle
Tutti i pavimenti ed i rivestimenti verranno misurati sula loro superficie effettiva con deduzione di ogni vuoto superiore a mq 0,25.
Opere in ferro
Nel prezzo delle opere in ferro non zincate sarà sempre compresa la verniciatura con una mano di minio di piombo da praticarsi nell'officina del fabbro. I prezzi di queste opere si intendono sempre comprensivi di tutto quanto occorre per la loro posa in opera.
Verniciatura e tinteggiatura
Le verniciature in genere verranno contabilizzate in base alla loro superficie.
Per le murature ed i condotti non si dedurranno i vani di superficie inferiore a mq 2,25.
Per le opere metalliche la superficie, ove non facilmente sviluppabile, verrà convenzionalmente misurata in base alla sua proiezione verticale.
A tal fine, in relazione alla sua maggiore o minore complessità, la superficie stessa verrà moltiplicata per un coefficiente convenzionale, come indicato nella tabella seguente:
Coefficiente convenzionale | |
- parapetti, inferriate, scale a pioli e simili di tipo liscio, superficie da proiezione verticale | 1 |
- parapetti, inferriate, scale e simili di tipo lavorato, superficie c.s. | 2 |
- reti metalliche con maglie inferiori a 2 cm di lato, superficie c.s. | 2 |
- reti metalliche con maglie da 2 a 5 cm di lato, superficie c.s. | 1,5 |
- reti metalliche con maglie superiori a 5 cm di lato, superficie c.s. | 1 |
Art. 63 - Scavi e demolizioni, rinterri e ripristini
Prima di iniziare i lavori di realizzazione dei condotti, l'Appaltatore dovrà accertare presso i rispettivi Enti gestori, se necessario con la collaborazione della Stazione Appaltante, la posizione di tutti i servizi interrati esistenti. Sula base di tali informazioni, la Direzione Lavori concorderà con l'Appaltatore il tracciato di posa della tubazione.
Nel caso si rendessero necessari lo spostamento o la modifica di alcuni dei servizi esistenti, l'Appaltatore, in accordo con la Direzione Lavori, dovrà predisporre le occorrenti pratiche da inoltrare alle Amministrazioni interessate.
In caso di sottopassi ed attraversamenti di ferrovie, tranvie, autostrade, strade nazionali e provinciali, fiumi, torrenti, corsi d'acqua pubblici o privati ecc., le pratiche relative verranno svolte dalla Stazione Appaltante; l'Appaltatore però dovrà, a richiesta, fornire i disegni, i rilievi, i calcoli statici e gli altri elaborati occorrenti. L'Appaltatore non potrà sollevare nessuna eccezione in caso di ritardi per l'ottenimento delle concessioni relative a quanto sopra.
Prima di procedere agli scavi nell'interno degli abitati l'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, accertarsi dello stato delle fondazioni e delle costruzioni latistanti agli scavi. Nel caso si dovessero temere cedimenti o
danni in conseguenza dell'esecuzione degli scavi, l'Appaltatore dovrà informare la Direzione Lavori e, di concerto con questa, studiare i provvedimenti del caso, pur rimanendo l'Appaltatore unico responsabile di ogni eventuale danno. Dovrà comunque essere preventivamente redatto, in accordo col proprietario delle strutture interessate, un verbale dello stato di fatto, corredato da documentazione fotografica, rilasciandone copia alla Direzione Lavori. Se necessario, l'Appaltatore dovrà anche verificare con assaggi nel terreno la profondità della falda e la litologia degli strati interessati dallo scavo, per sottoporre eventualmente alla Direzione Lavori proposte di ricorso ad armature a cassero chiuso, ad aggottamenti, drenaggi ecc.
La profondità delle tubazioni d'acquedotto rispetto al piano campagna, misurata sula generatrice superiore del tubo, non dovrà essere inferiore a mt. 1 (uno) salvo diversa prescrizione della Direzione dei lavori e comunque in ottemperanza alle indicazioni del progetto.
La Direzione Lavori potrà pertanto autorizzare profondità minori in presenza di rocce, servizi ecc.,
ordinando nel contempo eventuali accorgimenti di protezione del tubo.
Se il fondo dello scavo non darà sufficiente affidamento di stabilità o consistenza o risulterà roccioso o se nel tracciato si incontreranno ostacoli imprevisti, l'Appaltatore dovrà informare subito la Direzione Lavori perché possa impartire le opportune disposizioni.
La larghezza dello scavo dovrà essere tale che ciascuna parete disti almeno cm 10 dalle generatrici laterali esterne del tubo.
Il fondo dello scavo e le pareti in corrispondenza del tubo dovranno essere ripuliti da ciottoli o sporgenze dure che potrebbero danneggiare i tubi.
Di norma, i servizi interrati preesistenti dovranno essere sopra o sottopassati, in accordo con la Direzione Lavori, evitando di spostarli e danneggiarli.
L'Appaltatore è tenuto comunque ad assicurare, anche con eventuali strutture di sostegno, l'incolumità di dette opere, restando a suo carico ogni responsabilità per i danni arrecati sia direttamente che indirettamente, tanto alle opere quanto agli utenti delle stesse.
Saranno a carico della Stazione Appaltante unicamente le spese occorrenti per quegli spostamenti e quelle modifiche delle opere sotterranee esistenti, inevitabili e strettamente indispensabili per la realizzazione delle opere progettate.
Saranno invece a carico del'Appaltatore e si intendono compresi nei prezzi di contratto, tutti i maggiori oneri e magisteri derivanti dall'esistenza nella sede dei lavori delle opere sotterranee sopra dette, dall'esecuzione dei lavori in condizioni disagiate e difficoltose, dal rispetto delle particolari prescrizioni della Direzione Lavori e delle Amministrazioni interessate alle opere sotterranee ed ai sottopassi, ivi compresa anche l'esecuzione delle strutture di sostegno delle opere esistenti e delle particolari armature e sbadacchiature degli scavi.
Qualora nel corso dei lavori si rinvenissero avarie o si arrecassero danni di qualunque genere a dette opere, l'Appaltatore dovrà immediatamente segnalarle sia ala Direzione Lavori sia all'Amministrazione interessata, per i provvedimenti del caso.
Saranno compresi negli oneri dell'Impresa esecutrice degli scavi e quindi nei prezzi di contratto le eventuali armature degli scavi od il loro aggottamento in presenza di acque piovane o di qualsiasi altra provenienza (infiltrazioni di fognature ecc.) che non siano acque freatiche, così pure il sottopassaggio degli allacciamenti del gas, della fognatura, dell'acquedotto, di cavi elettrici ecc., comprese le eventuali opere per il loro puntellamento o sostegno e la loro riparazione nel caso venissero accidentalmente rotti.
Saranno inoltre a carico del'Appaltatore, quindi inclusi nei prezzi di scavi e ripristini, gli oneri per consentire il passaggio pedonale, gli accessi ai fabbricati ecc., con l'installazione di idonee passerelle in legno o ferro, eventuali parapetti e quant'altro occorrente.
Nel caso di pavimentazioni bituminose o in calcestruzzo, queste dovranno essere demolite il meno possibile ed in modo regolare, per cui dovranno essere preventivamente tagliate con martello demolitore o, meglio, con fresa. Il materiale di risulta di queste pavimentazioni potrà essere usato per la sola parte superiore del rinterro, lontano dal condotto, per cui dovrà essere accumulato a parte, a meno che non sia stato sminuzzato con apposita macchina trituratrice.
Nel caso di pavimentazioni in porfido, i cubetti o le lastre dovranno essere accatastati in appositi depositi; analogamente dovrà essere fatto per i cordoni di marciapiede in granito o simili.
A posa tubazioni ultimate, gli scavi dovranno essere immediatamente colmati a strati e costipati a regola d'arte, cioè con bagnatura e battitura con mazzeranga o vibratore, o compressi con rullo secondo il tipo di terreno. Quando ordinato dalla Direzione Lavori, il rinterro verrà effettuato con mistone di cava ben costipato curando che non vadano a contatto dei tubi ciottoli od altri componenti duri che potrebbero danneggiarli; in tal caso, tutto il terreno originario, non appena scavato, dovrà essere portato a discarica.
Se gli scavi verranno eseguiti in terreni coltivati, la terra di coltura dovrà essere accumulata a parte; nel rinterro dovrà essere ripristinato lo strato di terreno di coltura per uno spessore pari a quello preesistente e comunque non inferiore a cm 30, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori; in caso di terreni irrigui, dovranno essere ripristinate le pendenze originarie.
I ripristini in genere dovranno essere sorvegliati sino al collaudo finale; in caso di xxxxxxxxx, formazione di buche ecc., dovranno essere ricaricati con un nuovo strato di materiale idoneo, a cura e spese del'Impresa.
Art. 64 - Protezione dei tubi
A seconda del tipo di materiale e delle condizioni di posa, verrà prescritto il tipo di protezione da adottare per evitare il danneggiamento dei tubi.
Art. 65 - Prescrizioni per acquedotti già in servizio
Qualora la posa dei tubi si riferisse ad estensioni e ristrutturazioni di acquedotti già in servizio, l'Appaltatore dovrà curare che l’esecuzione dei lavori non impedisca il regolare servizio di erogazione di acqua potabile. Qualsiasi sospensione del servizio - anche parziale - dovrà essere in precedenza autorizzata dalla Direzione Lavori e comunicata tempestivamente per iscritto all'Ente gestore dell'acquedotto perché possa preavvertire gli utenti; dovrà durare il meno possibile e comunque non più di 10 ore consecutive, se del caso anche realizzando collegamenti volanti per l'alimentazione provvisoria di determinati tratti di rete; l'Appaltatore dovrà provvedere alla manovra delle saracinesche ed a tutti gli altri provvedimenti necessari per lo svolgimento delle opere.
Dovunque possibile, le derivazioni e gli allacciamenti su qualsiasi tipo di condotte in esercizio dovranno essere effettuate in pressione, con apposite macchine e pezzi speciali per prese in carico.
Analogamente, le riparazioni su condotte in esercizio dovranno essere eseguite, dovunque possibile, con collari, manicotti, fasce in acciaio o ghisa, con guarnizioni di tenuta in elastomero, adatte per pressioni di 16 bar, di caratteristiche da approvarsi dalla Direzione Lavori.
L'Impresa dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare intorbidamenti dell'acqua distribuita, effettuando se necessario spurghi anche sulle condotte in esercizio, specie sui terminali, e sulle prese d'utenza.
Art. 66 - Pulizia e lavaggio dei tubi
E' della massima importanza che prima e durante la messa in opera delle tubazioni non finiscano in esse corpi estranei. Durante l'accatastamento, prima della messa in opera, le testate dei tubi dovranno essere chiuse con appositi tappi o coperchi di lamiera, legno o plastica (non con stracci o carta).
Prima della posa, l'interno del tubo dovrà comunque essere controllato ed eventualmente pulito da ogni deposito.
Analoghe precauzioni dovranno essere adottate durante la posa, per evitare entrate di terriccio, di sassi, di
animali ecc.
Al termine dei lavori e comunque prima dell'entrata in servizio, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire un completo energico lavaggio di tutte le condotte d'acquedotto con acqua pulita, con l'aggiunta di una soluzione adatta di ipoclorito di sodio o di calcio, con la seguente procedura:
lavaggio della tubatura con acqua pulita fino ala fuoriuscita di acqua limpida;
riempimento della tubazione con acqua pulita addizionata di circa 100 grammi di ipoclorito di sodio al 6% di cloro attivo, per mc. di condotta, o equivalente disinfettante a base di cloro;
permanenza di tale soluzione nella condotta per almeno 4 ore;
spurgo e lavaggio della condotta con acqua pulita per almeno 15 minuti, comunque fino a scomparsa del'odore di cloro.
Tutti gli oneri conseguenti alle operazioni di pulizia e lavaggio delle condotte sono a carico del’Appaltatore
Art. 67- Prove di tenuta - Collaudi idraulici
Le prove di tenuta verranno effettuate, a cura e spese del'Appaltatore, su tronchi di lunghezza variabile fino a m 1000, a tubazioni posate, prima o dopo il rinterro, secondo la convenienza.
Nella preparazione e svolgimento delle prove di tenuta l'Appaltatore dovrà provvedere, sotto la sua responsabilità, a realizzare tutti gli ancoraggi, strutture di bloccaggio e contrasto ecc., adeguati alle pressioni prescritte e conseguenti spinte, per evitare spostamenti dei tubi, scoppio dei fondelli ecc., con conseguenti pericoli per persone e cose.
Nel punto o nei punti più alti del tratto di tubazione da provare dovranno essere applicati attacchi di sfiato con xxxxxxxxx, così che la condotta possa essere riempita completamente d'acqua, senza bolle d'aria, che potrebbero rendere la prova più difficoltosa, incerta e pericolosa.
La prova consisterà nel pressare la tubazione completamente riempita di acqua alla pressione prescritta negli articoli che seguono per ciascun tipo di tubazioni, lasciandola a tale pressione per la durata di almeno ventiquattro ore senza che si verifichi perdita alcuna; in pratica la pressione indicata dal manometro dovrà restare fissa per tutta la durata della prova. Per i tubi in polietilene potrà essere ordinata la prova a 80°C per la durata di quarantotto ore.
Se una prova di tenuta non riuscirà soddisfacente, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente a sua cura e spese alla ricerca ed eliminazione delle perdite, ripetendo poi la prova a sua cura e spese sino ad esito favorevole.
A tubazione completamente posata ed interrata e prima della messa in servizio, dopo il lavaggio secondo le prescrizioni di Capitolato, verrà eseguita una prova generale di funzionamento che consisterà nel manovrare tutte le saracinesche e gli idranti e nel verificare il libero deflusso del'acqua delle condotte, eventualmente anche mediante prove di portata con misure di pressione. Sarà a carico dell'Appaltatore ricercare le eventuali anomalie ed ostruzioni ed eliminarle, dopo di che la prova stessa verrà ripetuta.
Tutti i mezzi di prova secondo le disposizioni date dalla Direzione Lavori e l'acqua pulita per il riempimento delle tubazioni, se non si potesse disporre di quella alimentante l'acquedotto, dovranno essere forniti ed installati dall'Appaltatore a sua cura e spese.
Tutti gli oneri conseguenti alle prove di tenuta e ai collaudi idraulici sono a carico dell’Appaltatore.
Art. 68 - Prescrizioni generali per la movimentazione dei tubi
Movimentazione e conservazione dei tubi
Nello scarico dai mezzi di trasporto i tubi non dovranno per nessun motivo essere lasciati cadere o fatti rotolare, ma si dovranno prendere tutti gli accorgimenti necessari ed usare i mezzi idonei per depositarli sul terreno senza arrecare il minimo danno ai tubi, in particolare alle testate ed ai rivestimenti protettivi.
Il sollevamento dovrà essere fatto usando apposite fasce morbide della larghezza di almeno cm 10 provviste
di un perno rimovibile ad un'estremità, in modo da essere agganciato al tubo senza danneggiarlo; per nessun motivo dovranno essere usate catene o corde senza adatte imbottiture nelle parti a contatto col tubo.
Anche durante le operazioni di sfilamento, allineamento e posa i tubi non dovranno mai essere trascinati o fatti rotolare sul terreno né fatti cadere nello scavo.
Prima della posa, i tubi dovranno essere accatastati su un'area piana e stabile, protetta da pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da variazioni termiche e raggi ultravioletti. Le cataste dovranno essere ben fissate con cunei, paletti infissi ecc., dovranno essere di altezza contenuta, esterne alle sedi stradali e ben segnalate, in modo da non presentare pericoli per le persone e le cose.
Prima della posa in opera, tubi e pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati, scartando o sostituendo quelli danneggiati in modo tale da compromettere la qualità e funzionalità dell'opera.
Art. 69 - Posa in opera di tubi in acciaio e dei relativi pezzi speciali
Pressione di prova.
Le giunzioni dei tubi dovranno essere eseguite con saldatura elettrica o ossiacetilenica. Le saldature, che dovranno risultare a perfetta tenuta, dovranno essere eseguite a regola d'arte, senza soffiature o altri difetti. Il tracciato di posa dovrà essere studiato in modo da ridurre al minimo indispensabile le deviazioni angolari e la loro angolatura, che di norma dovrà essere mantenuta inferiore a 45°, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori.
Per le curve dovranno essere di norma usate quelle tipo 3D, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori.
Pressione di prova
Le condotte dovranno essere provate in opera ad una pressione pari ad almeno 1,5 volte la pressione nominale delle tubazioni posate in opera, comunque non inferiore a 10 bar.
Protezione passiva contro correnti vaganti e corrosioni elettrochimiche
Per la resistenza alla corrosione dei tubi in acciaio con rivestimenti protettivi di qualunque tipo, è fondamentale mantenere perfettamente integri i rivestimenti protettivi ed evitare qualsiasi contatto diretto col terreno e con altre strutture metalliche. Pertanto nella posa di tali tubi dovranno essere rispettate le prescrizioni che seguono, oltre a quelle generali.
Fasciatura delle saldature e delle rotture del rivestimento. La continuità dei rivestimenti protettivi non dovrà essere interrotta per alcun motivo; anche in corrispondenza di passamuri di camerette il rivestimento dovrà essere integro per tutto lo spessore del muro, così da creare massa contro terra.
Dopo l'esecuzione della giunzione fra tubo e tubo, il giunto dovrà essere rivestito come sotto descritto. Qualunque interruzione dei rivestimenti per giunzioni, saldature, pezzi speciali, ammaccature e strappi dovrà essere accuratamente riparata.
I tratti scoperti del rivestimento dovranno essere preventivamente spazzolati e puliti da ruggine, tracce di umidità, scorie di saldatura ed altro materiale.
Nel caso di tubi con rivestimento esterno in vetroflex e bitume, sul tratto così preparato, dovrà essere applicato un sottile strato di catramina e successivamente tutta la parte interessata dovrà essere avvolta con doppia fasciatura di tessuto di vetroflex imbevuto di catrame bollente. La fasciatura così applicata dovrà rimontare per almeno cm 10 il rivestimento esistente e avere uno spessore minimo di 1,5 volte lo spessore del rivestimento originale.
Dopo un'interruzione dovuta a cattivo tempo o altro motivo, le parti di tubazione già catramate dovranno essere nuovamente ispezionate e, se necessario, ripulite per depositare un nuovo strato di catramina prima della fasciatura con vetroflex e bitume.
La parte del tubo catraminata non dovrà appoggiare sul terreno ma rimanere su appositi sostegni, per consentire la fasciatura con catrame e vetroflex.
Il catrame dovrà essere scaldato in apposita caldaia e mantenuto alla temperatura più adatta per l'applicazione, opportunamente mescolato per evitare surriscaldamenti. Catrame scaldato a temperatura
eccessiva che avesse perso le proprietà originali non dovrà essere impiegato.
E' consentito all'Appaltatore, per particolari necessità di lavori, usare, in sostituzione del vetroflex, fasce paraffinate autoadesive o fasce in politene autoadesive.
La Direzione Lavori ha facoltà di ordinare un'ulteriore fasciatura per tronchi determinati e l'Appaltatore sarà
tenuto a provvedervi a perfetta regola d'arte, intendendosi l'operazione compensata nel prezzo per la posa tubi sino ad uno sviluppo lineare massimo pari al'1% del'intero sviluppo della condotta.
Nel caso di tubi con rivestimento esterno in polietilene o analogo, sul tratto di tubo preparato come scritto sopra dovrà essere applicata un’apposita fascia o manicotto termorestringente in polietilene reticolato, con colante sulla superficie interna; fasce e manicotti dovranno essere applicati a caldo, secondo le istruzioni della Ditta produttrice, dovranno risultare perfettamente aderenti al tubo e dovranno sovrapporsi al rivestimento originario per almeno cm 5.
La superficie interna di pezzi speciali destinati ad essere inseriti su condotte con rivestimento interno in resine epossidiche dovrà essere verniciata con resine epossidiche delle stesse caratteristiche usate per i tubi (spessore almeno micron 250).
Attraversamenti.
Negli attraversamenti di strade, corsi d'acqua ed in special modo di ferrovie e tramvie, fatti entro tubi di protezione, la condotta dovrà essere completamente isolata dal tubo di protezione; pertanto su tutta la lunghezza del condotto, dovranno essere applicati dei distanziatori isolanti in nylon o PVC, disposti a corona ad una distanza non superiore a m 1, di spessore tale che il tubo dell'acquedotto non venga a contatto col tubo di protezione.
La massima cura dovrà essere posta nell'infilare la condotta principale dentro il tubo di protezione, per evitare la formazione di contatti diretti fra parti metalliche e l'introduzione di sassi o altro materiale.
Si dovrà curare anche un perfetto isolamento della condotta nei punti di ingresso e uscita dal tubo guaina, se del caso disponendo dei basamenti in corrispondenza agli imbocchi del tubo.
Incroci e parallelismi con altre strutture interrate. La condotta non dovrà per nessun motivo toccare od appoggiarsi su strutture metalliche interrate preesistenti. In un incrocio la distanza minima fra la condotta e la struttura dovrà essere di almeno cm 30.
Nel caso eccezionale e di assoluta necessità che la distanza dovesse essere ridotta, è indispensabile applicare alla condotta dei distanziatori isolanti del tipo usato per gli attraversamenti e di dimensioni maggiori.
Nei parallelismi la distanza minima di rispetto fra le due strutture dovrà essere non inferiore a cm 40. In vicinanza di tramvie o ferrovie questa distanza dovrà essere non inferiore a m 1.
Giunti dielettrici.
Su tutti i collegamenti con le condotte metalliche preesistenti e nelle altre posizioni che verranno prescritte dalla Direzione Lavori dovranno essere inseriti dei giunti dielettrici.
Inserimenti di elementi flangiati.
Nelle condotte destinate ad essere dotate di protezione catodica attiva, per la quale è indispensabile una buona continuità elettrica, tutti gli elementi flangiati inseriti nella condotta dovranno essere bypassati con una sbarra in acciaio zincato a caldo, almeno Ý mm 12, ben fasciata con nastro isolante. La barretta avrà teste appiattite e forate, che verranno inserite verso l'esterno di due bulloni, in modo da avere un buon contatto metallico. Se si tratta di elemento interrato, il tutto andrà ben isolato dal terreno.
Art. 70 - Posa in opera dei tubi in polietilene e dei relativi pezzi speciali
- Pressione di prova
Prima di eseguire la giunzione, le testate dovranno essere preventivamente pulite, regolarizzate e levigate mediante apposito utensile; così trattate non dovranno essere toccate con le mani o venire a contatto col terreno o altro prima della giunzione, specie se eseguita per polifusione.
Le giunzioni potranno essere realizzate:
per polifusione, mediante riscaldamento delle testate con apposite piastre alla temperatura e per il tempo prescritti dalla Ditta produttrice dei tubi e successivo accostamento a pressione delle due testate fra loro, a mezzo di apposite ganasce e presse, alla pressione e per il tempo prescritto dalla stessa Ditta;
per polifusione, mediante appositi manicotti a resistenza elettrica autosaldanti forniti dal costruttore dei tubi, utilizzando le specifiche attrezzature di alimentazione elettrica e di controllo di temperatura, durata ecc.
dell'operazione;
mediante robusti bigiunti a perfetta tenuta anche in depressione, classe PN 16, in ghisa verniciata con resine epossidiche o in ottone o in bronzo; tali bigiunti dovranno essere di caratteristiche e marche preventivamente approvate dalla Direzione Lavori, in seguito ad esame dei campioni forniti.
Il tracciato di posa dovrà essere studiato in modo da ridurre al minimo indispensabile le deviazioni angolari e l'angolatura, che di norma dovrà essere mantenuta inferiore a 45°, salvo diverse disposizioni della
Direzione Lavori. Le curve stampate dovranno essere usate solo se indispensabili, sfruttando il più possibile la flessibilità dei tubi.
La curvatura dei tubi sarà ammessa comunque solo finché non comporterà schiacciamenti nella sezione dei tubi.
In relazione al suo elevato coefficiente di dilatazione termica, il tubo, una volta posato, dovrà essere rinterrato al più presto e, in estate, preferibilmente nelle ore meno calde.
I tubi non dovranno essere posati quando la temperatura ambiente è sotto zero; in particolare, durante la stagione fredda, si dovrà evitare di posare tubi forniti in rotoli. Nei casi autorizzati dalla Direzione Lavori in cui fosse inevitabile la posa a basse temperature, il tubo prima di essere posato dovrà essere tenuto per almeno un giorno e fino al momento della posa in ambiente riscaldato, in modo che perda la rigidezza.
Modalità e pressione di prova
Le condotte dovranno essere provate in opera almeno alla pressione nominale, misurata nel punto più basso, comunque in modo che in nessun punto la pressione di prova sia inferiore ad 1,2 volte la massima pressione di esercizio e superiore ad 1,5 volte la pressione nominale.
Ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà essere ordinato di eseguire la prova alla pressione
suddetta con acqua ad 80°C e per una durata di ventiquattro ore.
Art. 71 - Giunti a flange
Nella posa dei pezzi speciali, del valvolame o comunque delle tubazioni flangiate, si procederà per tratte rettilinee e per livellette, ponendo la massima cura nel disporre i pezzi secondo l'allineamento voluto, perfettamente centrati e con le flange accostate con precisione, previa interposizione della guarnizione in lastra di gomma telata della migliore qualità e dello spessore di mm 3 circa.
Tali guarnizioni dovranno essere ricavate esclusivamente per tranciatura con apposito stampo, in modo che dopo la chiusura dei bulloni, non abbiano a sporgere né ai bordi delle flange né verso l'interno; i bulloni dovranno essere in acciaio anodizzato, se interrati dovranno essere spalmati di grasso grafitato e verranno alternativamente stretti a grado fino a raggiungere la perfetta chiusura e tenuta. E' in ogni caso vietato l'impiego di più guarnizioni in uno stesso giunto.
Per le saracinesche di linea, non terminali, quando prescritto dalla Direzione Lavori, si adotterà su un lato un bout con guarnizione lunga che, grazie alla possibilità di spostamenti assiali di alcuni millimetri, funge anche da giunto di montaggio e smontaggio.
Per le saracinesche terminali o vicine a curve, quando prescritto dalla Direzione Lavori, si adotterà un bout come sopra, ma con dispositivo antisfilamento.
Art. 72 - Posa in opera di saracinesche, valvolame in genere e chiusini
Per le saracinesche, se interrate, dovrà essere curato in special modo che l'albero di prolungamento ed i relativi manicotti siano rigidamente collegati tra loro ed all'albero della saracinesca; il tubo protettore dovrà rivestire completamente il premistoppa ed i suoi bulloni. Qualora l'asta ed il tubo protettore dovessero essere accorciati od allungati in relazione alla quota della tubazione, l'Appaltatore sarà tenuto a provvedervi, fornendo i materiali necessari nel caso di allungamento.
L'albero di manovra dovrà sporgere sopra il cappellotto del tubo protettore almeno di tutto il manicotto terminale.
Il piede delle saracinesche dovrà appoggiare saldamente su un basamento di almeno cm 10 di calcestruzzo o di mattoni.
In corrispondenza delle saracinesche il rinterro dovrà essere eseguito esclusivamente con sabbia grossa o ghiaietto perfettamente costipato, così da evitare successivi assestamenti.
Sotto il piano di campagna dovranno essere ancorati con un blocchetto in calcestruzzo; per il resto, le modalità di posa saranno le stesse degli idranti interrati.
La saracinesca di esclusione, se prescritta, dovrà essere installata vicino all'idrante.
I chiusini stradali per valvolame, idranti, giunti dielettrici interrati dovranno essere posati su solido basamento in mattoni o calcestruzzo, in modo da restare ben fissati e stabili; la superficie superiore dovrà risultare orizzontale ed a filo del piano stradale definitivo.
Per ogni saracinesca, idrante e giunto dielettrico interrato, l'Appaltatore - all'atto della posa - dovrà anche mettere in opera le relative targhe segnaletiche che dovranno essere applicate a muri, recinzioni o pali vicini ad un'altezza compresa fra m 2,50 e m 4, mediante tasselli e viti ad espansione; ogni targa dovrà essere completata con relative piastrine indicanti le distanze e la sigla dell'apparecchio segnalato.
In caso di mancanza di un appoggio dovranno essere applicate su appositi cippi in calcestruzzo o su paline in acciaio zincato a caldo ∅ 1 1/2 '', altezza almeno m 1,40 dal suolo, incastrate in basamento interrato in cls, dimensioni minime cm 30 x 30 x 30.
Le targhe dovranno essere in plastica, resistenti agli urti e inalterabili agli agenti atmosferici, di colore blu, con la scritta “acqua”, dimensioni circa cm 20 x 14, con gli spazi per l'inserimento di apposite piastrine ad incastro con numeri e lettere.
Nel caso di applicazione su paline, sul retro dovranno essere applicate le apposite piastre di chiusura.
Nei casi prescritti dalla Direzione Lavori saracinesche, contatori, ed altro valvolame dovranno essere installati entro camerette interrate praticabili in cemento armato, di altezza non inferiore a m 1,70, con chiusino e scaletta di accesso, come da disegni di progetto, dimensionate, per carichi stradali di 1ª categoria e comunque non inferiori a 2.500 kg/mq, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori. In tal caso, le saracinesche e gli altri tipi di valvolame (valvole a farfalla, valvole di ritegno, di riduzione, di scarico, contatori, sfiati ecc.) dovranno essere installati in modo da essere sempre facilmente accessibili, manovrabili e sostituibili.
Art. 73 - Calcestruzzi semplici e armati realizzati in opera.
Tutte le opere in conglomerato cementizio armato e non armato dovranno essere realizzate secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.
I calcestruzzi dovranno essere confezionati con impastatrice meccanica.
Se, in via eccezionale, la preparazione avverrà manualmente, dovrà essere eseguita con attrezzi idonei, sopra apposito tavolato riparato dal sole e dalla pioggia.
Il calcestruzzo verrà sempre impiegato appena confezionato e tutti gli avanzi saranno gettati fra le materie rifiuto.
L’esecuzione dei getti sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e
rettificato i piani di posa e le casseforme, in maniera che i getti abbiano a risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni della Direzione Lavori.
Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle parti di contenimento. I getti potranno essere iniziati solo dopo verifica degli scavi e delle casseforme da parte della Direzione Lavori. Il calcestruzzo sarà posato in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi o irregolarità di sorta.
L'assestamento in opera verrà eseguito mediante vibrazione, con idonei apparecchi approvati dalla Direzione Lavori. All'uopo il getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza limitata. Di norma, nell'esecuzione dei getti, lo strato superiore dovrà essere gettato prima che il sottostante abbia iniziato la presa.
In ogni caso tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze di aspetto e, se non eseguita a calcestruzzo fresco, la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta liquida dosata a ql 6 di cemento per ogni m3 di sabbia, senza speciale compenso. Parimenti, dovendosi addossare il calcestruzzo a murature eseguite già da qualche tempo, queste verranno abbondantemente lavate, quindi asperse di malta fresca, affinché possa avere luogo il collegamento.
A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo.
Il sistema proposto dal'Appaltatore dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.
Durante il periodo di stagionatura i getti saranno riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
I calcestruzzi, specialmente quelli delle volte, dovranno essere riparati dal sole mediante coperture da mantenere bagnate fino a sufficiente indurimento.
Xxxxxxxxxxxx e murature dovranno essere difesi dall'acqua e dal gelo con opportuni ripari.
La Stazione Appaltante potrà richiedere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie esterna con parametri speciali in pietra; in tal caso i getti dovranno essere eseguito in modo da consentire l'adattamento e l'ammorsamento.
Il calcestruzzo per fondazione di manufatti e platee verrà disteso sul fondo dello scavo - previamente regolarizzato - e, se in terra sciolta, battuto a strati dello spessore prescritto, compressi fortemente con appositi battitoi.
Se il getto di calcestruzzo dovrà essere eseguito sommerso nell'acqua, l'Appaltatore dovrà adoperare le precauzioni ed i mezzi necessari a che non avvengano dilavamenti od irregolari stratificazioni.
I getti sommersi potranno comunque essere effettuati solo in casi eccezionali, per sottofondazioni o simili,
previa autorizzazione della Direzione Lavori.
Per le resistenze caratteristiche cubiche dei calcestruzzi, le tensioni ammissibili e le procedure di calcolo, si farà riferimento alle norme tecniche vigenti nell'ambito della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Nei casi in cui la Direzione Lavori prescriverà getti con superfici lisce, si dovranno usare casseforme metalliche o tavole di legno nuove. Fra gli oneri a carico del'Appaltatore è comunque compresa la pulizia delle parti non perfettamente riuscite mediante flessibile od altri sistemi adeguati, il ripasso degli spigoli e tutti quei lavori che saranno necessari a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
La Direzione Lavori deciderà, volta per volta, quali superfici saranno da prevedere come calcestruzzo a vista.
L'Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima del'inizio dei getti, all'approvazione della Stazione Appaltante:
- il nominativo della Ditta fornitrice dei calcestruzzi;
- il tipo e le caratteristiche di resistenza dei calcestruzzi, con indicazione del dosaggio del cemento e curva granulometrica degli inerti;
- lo sviluppo dei calcoli delle opere in cemento armato.
L'approvazione della Stazione Appaltante non esonera l'Appaltatore dalla totale responsabilità nel'esecuzione del lavoro a regola d'arte secondo le prescrizioni contrattuali e da tutte le responsabilità di legge.
L'esame e la verifica da parte della Direzione Lavori delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e dalle precise pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori, nell'interesse dell'Amministrazione, l'Appaltatore stesso rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione.
Art. 74 - Malte
I componenti le malte saranno ad ogni impasto separatamente misurati.
La miscela tra sabbia e legante verrà fatta al'asciutto; l'acqua sarà aggiunta soltanto dopo il raggiungimento di intima miscelazione.
Se la confezione avverrà manualmente, si dovrà operare sopra aree pavimentate in legno o mattoni e riparate dal sole e dalla pioggia.
Per lavori nella stagione rigida, la Direzione Lavori potrà richiedere di unire alla malta un solvente; per tale
impiego l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni e non avrà diritto ad alcun maggiore compenso oltre il prezzo stabilito dall'Elenco per tale prodotto.
Il volume degli impasti verrà limitato alla quantità necessaria all'immediato impiego: gli eventuali residui saranno portati a rifiuto.
Art. 75 - Impermeabilizzazioni
Qualsiasi impermeabilizzazione sarà posta su piani predisposti con le opportune pendenze.
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile, specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe ecc.; le eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dal’Impresa, a sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino.
Esse saranno eseguite:
- con la posa in opera di due membrane plastomeriche applicate a mezzo fiamma di bruciatore a gas propano, previo trattamento dei piani di posa con imprimitura a base bituminosa.
- con la posa in opera di malta a presa ultrarapida (tipo Waterplug Thoro): prima del trattamento con il materiale, si procederà ad un’accurata pulizia delle superfici mediante idrolavaggio o spazzolatura, rimuovendo parti friabili, oli disarmanti o eventuali tracce di precedenti interventi. Bisognerà modellare con lo scalpello o con il flessibile tutti i fori o fessure da cui penetri acqua e la sezione delle lesioni sarà conformata ad angolo retto o a coda di rondine evitando i profili a “V”; si procederà infine alla sigillatura delle infiltrazioni riempiendo gli scassi con la malta a presa ultrarapida. Quest’ultima sarà preparata impastando a mano 0,12 - 0,14 litri di acqua ogni 0,5 kg di polvere: sarà opportuno non preparare quantità maggiori per volta; si dovrà aggiungere gradualmente il liquido, mescolare rapidamente fino ad ottenere un impasto plastico e applicare immediatamente non appena comincerà a sviluppare calore e prima del’inizio presa.
- con la posa in opera di rivestimento flessibile impermeabilizzante a base di cemento (tipo Thoroseal FX 100): si dovrà preparare la malta mescolando a macchina 9,4 - 10 litri di additivo a base di polimeri acrilici (tipo Thoroseal FX 100 Liquid) ogni 25 kg di polvere; il cemento (tipo Thoroseal FX 100) sarà versato progressivamente nel liquido. Prima del’applicazione sarà necessario far riposare l’impasto per 10 minuti, quindi andrà rimpastato per 10 - 20 secondi.
Sono fatte salve tutte le prescrizioni tecniche del produttore.
Art. 76 – Tubazioni
Generalità:
La verifica e la posa in opera delle tubazioni sarà conforme al Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/1 2/1 985. A tale scopo l'Impresa, indicherà la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrà dare libero accesso, nella propria azienda, agli incaricati dell'Amministrazione appaltante perché questi possano verificare la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura.
Prima di ordinare i materiali l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori, eventuali illustrazioni e/o campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le flange ed eventuali giunti speciali, Insieme al materiale illustrativo disegni e campioni.
Al'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature:
- marchio del produttore;
- sigla del materiale;
- data di fabbricazione;
- diametro interno o nominale;
- pressione di esercizio;
- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati); - normativa di riferimento.
Segnalazione delle condotte:
Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa apposito nastro di segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante.
Il nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per profondità comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondità inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da consentire l’interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata.
Tubi e pezzi speciali di Acciaio
I tubi e pezzi speciali dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. I tubi
e i pezzi speciali di acciaio prima dell'applicazione del rivestimento protettivo dovranno essere sottoposti in officina alla prova idraulica, assoggettandoli ad una pressione tale da generare nel materiale una sollecitazione pari a 0,5 volte il carico unitario di snervamento. Per i pezzi speciali, quando non sia possibile eseguire la prova idraulica, saranno obbligatori opportuni controlli non distruttivi delle saldature, integrati da radiografie. Sui lotti di tubi e pezzi speciali saranno eseguiti controlli di accettazione statistici, per accertarne le caratteristiche meccaniche, eseguiti secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori. Quando le esigenze del terreno lo impongono potranno essere richiesti dalla Direzione dei Lavori rivestimenti di tipo speciale, da studiare e stabilire di volta in volta in relazione alle effettive esigenze d'impiego.
I raccordi devono essere di acciaio da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI-EN 10253/02.
Le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare a sovrapposizione o del tipo da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 1092-1/03.
Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e avranno superficie di tenuta a gradino secondo la UNI EN 1092-1/03.
I bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettato devono essere conformi ala UNI 6609/69 e UNI 6610/69.
Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 20898-2/94 per la classe 4.8.
I raccordi ed i pezzi speciali di ghisa malleabile devono avere caratteristiche qualitative non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 1562/99 per la ghisa W-400-05 (a cuore bianco) o B-350-10 (a cuore nero) e caratteristiche costruttive conformi ala UNI EN 10242/01.
Tubi e raccordi in Ghisa Sferoidale
Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno avere giunto elastico automatico con guarnizione a profilo divergente, tipo GIUNTO RAPIDO conforme alle norme UNI 9163/87, gli anelli di gomma saranno fabbricati per stampaggio e convenientemente vulcanizzati.
I raccordi avranno le estremità adatte al tipo di giunzione previsto dalle prescrizioni di progetto. Se non diversamente previsto dalla voce, il giunto sarà elastico di tipo meccanizzato a bulloni conformi alle norme UNI 9164/94. I tubi saranno di norma protetti all'esterno con un rivestimento a base di vernice bituminosa, composta di bitumi ossidati sciolti in adatti solventi o di altri prodotti eventualmente previsti in progetto ed espressamente accettati dalla Direzione dei Lavori.
Di norma, nei diametri da DN 80 a DN 700 la verniciatura sarà preceduta dal'applicazione di uno strato di zinco mediante apposita pistola conforme alle norme UNI 8179/86.
Le tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto dovranno essere conformi alle norme UNI EN 545/03, saranno in generale rivestite internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione, distribuita uniformemente sulle pareti con gli spessori stabiliti dalle norme UNI ISO 4179/87. Tutti i raccordi, se non diversamente stabilito dalle prescrizioni di progetto, saranno rivestiti sia internamente che esternamente mediante immersione con vernice bituminosa composta da bitumi ossidati sciolti in adatti solventi.
Le tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura dovranno essere conformi alle norme UNI EN 598/95, i tubi saranno zincati esternamente, centrifugati, ricotti e rivestiti con vernice di colore xxxxx xxxxx.
Tubi in Polietilene ad alta densità
I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 1220 -1÷5/04, Istituto Italiano dei Plastici 312 - Circolare Ministero Sanità n. 102 del 02/12/78.
Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno rispettare le pressioni nominali richieste, non
riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili: nome del produttore, sigla IIP, diametro, spessore, SDR, tipo di Polietilene, data di produzione, norma di riferimento; inoltre il tubo PE dovrà avere minimo n. 4 linee coestruse (azzurre per tubo acqua e gialle per tubo gas) lungo la generatrice. Il colorante utilizzato per la coestrusione deve essere dello stesso compound utilizzato per il tubo.
La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono essere conformi alle corrispondenti prescrizioni UNI EN 12201-1÷5/04 e devono essere realizzata, a seconda dei casi, mediante:
- saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI 10520/97; - saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521/97;
- raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (vedi UNI 9736/90), aventi caratteristiche idonee all'impiego.
Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine acetaliche, materiali metallici) previsti in progetto e ritenuti idonei dalla D.L.. Per diametri fino a mm 110, per le giunzioni di testa fra tubi, sono in uso appositi manicotti con guarnizione circolare torica ed anelo di battuta.
Prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate attrezzature da qualsiasi materiale estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta.
Sulle teste da saldare la pulizia dovrà avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di lunghezza. Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremità dovranno essere eliminate con tagli o corrette
utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto elettrico (elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di apposito raschiatore meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo.
Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L..
I tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla stessa attrezzatura in posizione perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da unire non si presentano perfettamente parallele e combacianti, le estremità dovranno essere intestate con apposita attrezzatura a rotelle in maniera da rispondere a questo requisito.
Prima della saldatura le tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia di umidità.
Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovrà essere protetta da sole diretto, pioggia, neve, vento e polvere. La gamma di temperatura del'ambiente ammessa durante le operazioni dovrà essere compresa fra 0 e 40 gradi centigradi.
A saldatura avvenuta la protezione dovrà garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di bloccaggio dei tubi sula macchina saldatrice dovrà garantirne la ferma posizione fino a raffreddamento.
La sezione dei cordoni di saldatura dovrà presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza
evidenza di soffiature od altri difetti.
Al termine delle operazioni di saldatura sull'ultima testa di tubo dovrà essere posto idoneo tappo ad espansione per garantire il mantenimento della pulizia all'interno della condotta.
Alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo si procederà solo con adeguati mezzi d'opera per evitare deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna dei tubi dopo aver verificato la rispondenza plano-altimetrica degli scavi in funzione delle prescrizioni progettuali e della D.L.. Eventuali variazioni potranno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla presenza di altri sottoservizi non suscettibili di spostamento e preventivamente autorizzate dalla D.L.. In quei casi, prima di ogni variazione delle livellette, dovrà preventivamente essere studiato il nuovo intero profilo di progetto, da sottoporre ad espressa autorizzazione della D.L..
Tubi di PVC rigido non plastificato
I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1/98 tipo SN, contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformità alle norme UNI.
Prima di procedere alla posa in opera, i tubi dovranno essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.
I tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il letto stesso. I giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrà opportuno. In questi casi si avrà cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere assorbiti interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio.
Tubi di PE corrugato doppia parete
I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti ala norma UNI 10968-1 tipo SN, contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformità alle norme UNI.
Prima di procedere alla posa in opera, i tubi dovranno essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.
I tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il letto stesso.
Tubazioni in grès
Devono avere la superficie liscia, brillante ed uniforme caratteristica del materiale silicio-alluminoso cotto ad altissime temperature.
In cottura dovrà essere ottenuta la parziale vetrificazione con l’aggiunta di appropriate sostanze, senza l’applicazione di vernici.
I tubi dovranno essere dritti, privi di lesioni, abrasioni, cavità bolle ed altri difetti che possano
comprometterne la resistenza. Devono essere perfettamente impermeabili e se immersi completamente nell’acqua per otto giorni non devono aumentare di peso più del 3%.
Le condotte ed i relativi pezzi speciali dovranno:
- essere inattaccabili da acidi minerali ed organici, anche se caldi;
- resistere agli ossidanti ed agli aggressivi in genere;
- presentare frattura compatta e concoide con durezza pari al 3° grado della scala di Mohs;
- resistere agli urti, alla compressione, alla trazione ed alla torsione;
- non lasciarsi scalfire sulla superficie esterna, né su quella di frattura da un utensile di acciaio comune. L’Ente Appaltante si riserva il diritto di far effettuare in fabbrica, alla presenza di proprio personale, verifiche e prove di accertamento della qualità delle forniture.
Un tubo o pezzo speciale, portato gradualmente ad una pressione idraulica interna di 2 kg/m² e così mantenuta per 20 secondi, non dovrà trasudare, né presentare incrinature.
Un tubo poggiato su una tavola con interposto foglio di feltro, in maniera che il manicotto rimanga all’esterno libero da contatto, e gravato da un peso di 800 kg a mezzo di leva agente sopra un regolo di
legno lungo 40 cm e largo 3, disposto longitudinalmente sulla parte centrale, con interposto altro foglio di feltro, non dovrà presentare incrinature. Per le suddette prove l’Appaltatore si dovrà impegnare presso la ditta fornitrice o la fabbrica a mettere a disposizione dell’incaricato dell’Amministrazione appaltante il personale, i materiali, i mezzi e le apparecchiature necessarie.
I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 295.
I tubi e pezzi speciali al momento della posa dovranno essere battuti leggermente con martello per verificarne l’integrità. Se risponderà con suono metallico (cristallino) sarà considerato accettabile, se invece il suono sarà rauco verrà scartato ed allontanato dal cantiere.
Tubazioni in cemento:
Nelle fognature per acque nere, le tubazioni dovranno essere rivestite interamente con resina poliuretanica dello spessore medio - nominale di mm 6. Il rivestimento interno di ogni singolo tubo ed il rivestimento delle due parti dell’incastro (giunto maschio e giunto femmina), dovrà essere eseguito per iniezione in soluzione unica. Il rivestimento poliuretanico all’interno dovrà essere, al tatto e visivamente, perfettamente liscio senza ondulazioni od asperità di alcun genere e dovrà garantire il passaggio di liquidi fino ad una temperatura di 80 °C. La resina utilizzata dovrà garantire una durezza standard del rivestimento pari a 70 ± 10 Shore.
Le aziende produttrici dovranno allegare, durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di fabbrica inerente i controlli dimensionali, le prove distruttive e le prove di tenuta idraulica eseguite sulla fornitura stessa. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della legge 10-05-1976 n.319, recanti le norme per la tutela delle acque dall’inquinamento. L’assorbimento d’acqua del calcestruzzo non dovrà superare l’8% in massa.
I tubi e i pezzi speciali non armati dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI Sperimentali
9534/89.
I tubi e i pezzi speciali non armati, rinforzati con fibre di acciaio dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 1916/04.
Le tubazioni in cemento armato prefabbricate a sezione circolare con o senza piano d’appoggio e bicchiere esterno dovranno di norma avere lunghezza non inferiore a m 2,00. Le guarnizioni di tenuta in gomma sintetica posizionate sul giunto maschio dovranno essere conformi alle norme UNI EN 681-1/97 atte a garantire una tenuta idraulica perfetta ad una pressione interna di esercizio non inferiore 0.5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall’applicazione sull’imbocco femmina del tubo di apposito lubrificante compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna richiesta in progetto e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalle norme UNI 8520/02, UNI 8981/99, dal D.M. 12-12-1985 e circolare Ministeriale LL.PP. n. 27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non dovrà essere inferiore a 45 MPa (450 kg/cmq).
I tubi e i pezzi speciali armati per condotte in pressione dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 639/96, UNI EN 640/96 e UNI EN 641/96.
CAPO 13 – DISPOSIZIONI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Art.77. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Art. 78. Causa di risoluzione
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii..
Acireale, 01/02/2012 Il Progettista
Geom. Santo Leotta
Il Direttore Generale
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxx