CONTRATTO AZIENDALE
CONTRATTO AZIENDALE
PER LA DISCIPLINA DEI TURNI DI ATTIVITÀ DI ANALISI TAMPONI NELL’AMBITO DI UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNOLOGICA CON APSS
DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA “COVID-19”
(Personale CCPL personale Fondazioni l.p. n 14/2005 e personale provinciale a disposizione)
T R A
FONDAZIONE XXXXXX XXXX (“FEM”), qui rappresentata dal Direttore generale, ing. Xxxxx Xxx Xxxxxx Destreri,
da un lato,
E
RSA CGIL, qui rappresentata da Xxxxxxx Xxxxx, RSA CISL, qui rappresentata da Xxxx Xxxxxx, RSA CISL (PAT): Xxxxxxxx Xxxxxxx,
RSA UIL, qui rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxxx,
RSA FENALT (PAT), qui rappresentata da Xxx Xxxxxxxx
dall’altro,
di seguito denominati individualmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.
PREMESSO CHE
a) FEM ha stipulato in data 10 aprile 2020 un contratto di collaborazione tecnologica con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (“APSS”) al fine di assolvere a finalità condivise di interesse pubblico attinenti il supporto e il contributo attivo a favore delle Autorità competenti in relazione all’emergenza Coronavirus Covid-19, con particolare riferimento alla esecuzione di attività analitiche concernenti Covid-19;
b) Le relative misure di sicurezza sono state disciplinate in apposito protocollo tecnico, allegato agli accordi in essere con l’APSS;
c) In ragione delle sopra citate finalità di interesse pubblico a supporto del territorio provinciale, l’attività di analisi dei tamponi inviati di volta in volta dall’APSS deve essere effettuata tutti i giorni settimanali, incluso il sabato e la domenica, a ciclo continuo ed è organizzata in tre distinte fasi:
- 1° FASE: estrazione RNA;
- 2° FASE: analisi RT-PCR;
- 3° FASE: inserimento risultati analisi nel software dell’APSS;
d) Le unità di personale impiegate nello svolgimento delle predette tre fasi di attività sono mediamente:
- 1° FASE: tre/quattro unità di personale;
- 2° FASE: un’unità di personale;
- 3° FASE: un’unità di personale;
e) L’organizzazione di tale attività è programmata e coordinata dal dirigente del Centro di Ricerca e Innovazione;
f) Le attività di cui al presente accordo, svolte dai dipendenti coinvolti, sostituiscono corrispondentemente, per le ore impiegate, lo svolgimento delle attività ordinarie;
g) Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno:
- Definire, in linea di massima, le fasce orarie all’interno delle quali vengono svolte le tre fasi di attività;
- Prevedere per il personale “R”, “T2” e “T3” che non ha riconoscimento del lavoro straordinario una specifica disciplina del lavoro svolto nelle giornate di sabato o domenica/festivi;
- Prevedere dei turni di reperibilità che garantiscano la sostituzione di eventuale personale assente nei turni programmati per il sabato e la domenica/festivi;
- Prevedere, più in generale, apposite disposizioni per garantire il rispetto dei riposi e pause previste dal d.lgs. n. 66/2003 a tutela della salute e sicurezza del lavoratore.
Tutto ciò premesso e considerato
S I C O N V I E N E E S I S T I P U L A Q U A N T O S E G U E
Art. 1 – Presupposti
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Ambito di applicazione e durata
1. Il presente accordo si applica a tutto il personale di FEM di cui al CCPL personale Fondazioni e al personale provinciale a disposizione afferente al Centro Ricerca e Innovazione (“CRI”) e al Centro di Trasferimento Tecnologico (“CTT”), individuato dal Dirigente di riferimento e comunicato, unitamente alla turnazione settimanale, alla Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane (“RORU”).
2. Il personale di cui al precedente comma viene appositamente selezionato sulla base delle competenze specifiche richieste e appositamente addestrato dai referenti delle specifiche fasi in cui saranno coinvolti.
3. Le disposizioni di cui al presente accordo trovano applicazione dalla data di sua stipulazione e, per le strutture ove le attività in esame sono già operative, dalla data di inizio effettivo delle stesse comunicata dal Dirigente di riferimento e fino alla cessazione delle attività stesse.
Art. 3 – Fasce orarie per le distinte fasi di attività, pause e riposi previsti dal d.lgs. n. 66/2003
1. Le tre fasi di attività evidenziate nelle premesse si svolgono a ciclo continuo dal lunedì alla domenica, hanno la seguente durata media e sono ripetute all’interno della fascia oraria evidenziata a fianco di ciascuna:
- 1° FASE: durata di circa 4 ore per fase, fascia oraria di svolgimento dalle 07:30 alle 18:00;
- 2° FASE: durata di circa 4 ore per fase, fascia oraria di svolgimento dalle 07:30 alle 20:00;
- 3° FASE: durata di circa 2 ore per fase, fascia oraria di svolgimento dalle 07:30 alle 22:00 (da svolgersi possibilmente in telelavoro).
2. I dipendenti individuati possono svolgere un solo turno al giorno, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 66/2003 in materia di:
- Pausa giornaliera: minimo 30 minuti dal lunedì al venerdì e minimo 15 minuti il sabato e la domenica, quando l’orario di lavoro normale giornaliero o l’orario effettivo, nei giorni non lavorativi, supera le 6 ore;
- Riposo giornaliero: 11 ore consuntive di riposo entro le 24 ore dall’inizio della prestazione lavorativa giornaliera; in altri termini il lavoratore non può terminare l’attività oltre le 13 ore dall’inizio della stessa, comprese le pause.
3. Per i dipendenti con orario lavorativo che prevede fasce obbligatorie di presenza, l’Unità Paghe e Presenze della RORU provvede d’ufficio, in base ai nominativi e alla turnistica comunicata, alla copertura con apposito giustificativo delle fasce di presenza obbligatorie rimaste scoperte al fine del rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2.
4. Nella definizione della turnistica si deve in particolare tener conto delle disposizioni previste dal sopra citato d.lgs. n. 66/2003 in materia di riposo settimanale e pertanto nel turno settimanale il dipendente può essere assegnato al turno che copre il giorno non lavorativo (sabato) oppure al turno che copre il giorno di riposo settimanale (domenica).
Art. 4 – Prestazioni lavorative in giornata non lavorativa (sabato) e domenicale/festiva
1. Per le prestazioni lavorative svolte in giornata non lavorativa (sabato) e domenicale/festiva da parte del personale tecnico (A4, A3 e A2) e T4 di cui al CCPL FEM e da parte del personale provinciale a disposizione trovano applicazione le vigenti disposizioni contrattuali e applicative in materia di lavoro straordinario e relativo pagamento/recupero.
2. Per le prestazioni lavorative svolte in giornata non lavorativa (sabato) e domenica/festiva da parte del personale “R”, “T3” e “T2” di cui al CCPL FEM e da parte del personale ricercatore/tecnologo provinciale a disposizione (in tal caso, previa intesa con l’Amministrazione provinciale) verrà erogata per le ore intere effettivamente lavorate un’indennità oraria pari:
- Per la giornata del sabato, al 15% del trattamento economico fondamentale di garanzia;
- Per la giornata domenicale/festiva, al 30% del trattamento economico fondamentale di garanzia.
Qualora al termine del quadrimestre il personale di cui al presente comma non riesca a compensare le ore svolte, si procederà al termine del 2° quadrimestre 2020 (31 agosto 2020) a elevare il limite del saldo per la quantità di ore lavorate nell’espletamento dell’attività di cui al presente accordo nei giorni non lavorativi (sabato) e domenicali/festivi del quadrimestre. In tal modo, tali ore potranno essere utilizzate nel quadrimestre successivo, fermo restando il ripristino del limite del saldo entro la fine del 2020.
3. Le attività delle fasi 2 e 3 nelle giornate di sabato, domenica o festivi – ove svolte in sede e fermo restando che la fase 3 deve essere svolta possibilmente in telelavoro – dovranno essere effettuate da due dipendenti per ragioni di sicurezza.
Art. 5 – Saldo lavoro personale ricercatore e T2, T3 al termine del quadrimestre
1. Qualora il personale “R”, “T3” e “T2” di cui al CCPL FEM e il personale ricercatore/tecnologo provinciale a disposizione, coinvolto nell’attività di cui al presente accordo, presentino al termine del quadrimestre (31/08) un saldo lavoro positivo superiore alla somma del limite ordinario (64 ore per il personale a tempo pieno) e delle ore svolte nei giorni non lavorativi e domenicali/festivi di cui al precedente articolo, si procederà a segnalarlo al dirigente della struttura interessata per le relative valutazioni. In caso di esito positivo verranno riconosciute le ore eccedenti il predetto limite, fermo restando il ripristino del limite ordinario del saldo entro la fine del 2020.
Art. 6 – Turni di reperibilità
1. Per garantire la copertura di eventuali assenti sui turni che coprono i giorni non lavorativi (sabato), di riposo settimanale (domenica) e festivi verranno programmati dal Dirigente del Centro di competenza dei turni di reperibilità secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti.
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In ragione dell’emergenza sanitaria in essere, il presente accordo viene stipulato a distanza, in via telematica, mediante scambio di consensi sulla copia di accordo condivisa via e-mail.
San Xxxxxxx all’Adige, il 25 maggio 2020.
Fondazione Xxxxxx Xxxx – rappresentata dall’ing. Xxxxx Xxx Xxxxxx Destreri FIRMATO IN ORIGINALE RSA CGIL – rappresentata da Xxxxxxx Xxxxx FIRMATO IN ORIGINALE
RSA CISL – rappresentata da Xxxx Xxxxxx FIRMATO IN ORIGINALE RSA CISL (PAT) – rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx FIRMATO IN ORIGINALE RSA UIL – rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxxx FIRMATO IN ORIGINALE
RSA FENALT (PAT) – rappresentata da Xxx Xxxxxxxx FIRMATO IN ORIGINALE