Contract
ACCORDO DECENTRATO- PARTE ECONOMICA - CIRCA LA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2022
Premesso che:
- in data 29/12/2022 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente di questo Comune per l’anno 2022 e che la stessa è stata consegnata corredata della dovuta relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al vigente Collegio dei Sindaci Revisori, via mail il 12/01/2023;
- con nota del 23/01/2023, ns. prot. n. 2023/2365 il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 24/01/2023 ha dato l'autorizzazione per la sottoscrizione dell’Accordo Decentrato in argomento;
- il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta formalizzato dovrà essere trasmesso all’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di utilizzazione e con copia del presente provvedimento;
- ai sensi dell’art. 40 bis, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, ogni Amministrazione ha l’obbligo di trasmettere al Ministero Economia e Finanze, entro il 31 Maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno e che, ai sensi del medesimo art. 40 bis, comma 5, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all’ARAN entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa;
- ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 33/2013, in attuazione dei principi di trasparenza ed integrità, ciascuna Amministrazione ha, altresì, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, in modo permanente, la documentazione trasmessa annualmente all’Organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;
Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 08/02/2023, alle ore 15,00= presso il Palazzo Comunale situato in xxx Xxxxxxxxx 000 si procede alla firma dell'accordo decentrato integrativo parte economica anno 2022 tra la Delegazione trattante di parte pubblica, come ridefinita dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 16/12/2022,
e
la Delegazione Sindacale trattante Sono presenti:
• Membro della R.S.U., Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxx;
• Membro della R.S.U., Sig.ra Xxxx Xxxxxxxx:
• Membro della R.S.U., Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
• Membro della R.S.U., Sig. Xxxxx Xxxxxxxx;
• Delegato dell’Organizzazione Sindacale C.I.S.L.,
• Delegato dell’Organizzazione Sindacale C.G.I.L., ;
• Delegato dell’Organizzazione Sindacale U.I.L.;
ACCORDO – PARTE ECONOMICA 2022
Art. 1 – Ambito di applicazione e durata
1. Il presente accordo contrattuale si applica a tutto il personale dell'Ente, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, a tempo pieno o parziale, comandato o distaccato presso altri enti. Esso viene applicato dal giorno successivo alla stipula del contratto, con validità dal 1° Gennaio al
31 dicembre 2022 per la parte economica, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dallo stesso CCDI, dal CCNL e/o da accordi già esistenti fra le parti che vengono, comunque, integralmente richiamati.
2. Le disposizioni a carattere normativo rimangono in vigore fino ad una loro espressa modifica od abrogazione ad opera di un successivo contratto decentrato integrativo.
Art.2 – Fondo risorse decentrate
1. Le parti prendono atto dell'ammontare delle risorse decentrate, sia stabili che variabili, determinate dall'Ente ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 (Tabella 1).
2. Le risorse disponibili per l'anno 2022 sono ripartite tra i vari istituti del salario accessorio secondo la (Tabella 2) allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.
3. Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'Ente e di qualità dei servizi offerti, mediante la realizzazione di programmi, piani di attività e progetti strumentali basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati ottenuti.
Art.3 – Compensi per la performance organizzativa (art. 68, comma 2, lett. a, C.C.N.L. 21/05/2018)
1. Il sistema di incentivazione del personale è finalizzato a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'Ente e di qualità dei servizi offerti. Si può parlare di effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi solo in presenza di risultati aggiuntivi apprezzabili rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
2. Le parti concordano nel destinare le risorse relative al miglioramento dei servizi al raggiungimento degli specifici obiettivi riportati nel Piano dettagliato degli obiettivi (PdO) correlato al P.E.G., che determinino un sostanziale e verificabile miglioramento dei servizi esistenti, correlato al maggiore impegno ad un aumento delle prestazioni del personale in servizio. I relativi compensi sono strettamente connessi al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati mediante il sistema permanente di valutazione adottato dall'Ente.
3. In particolare, ciascun obiettivo dovrà indicare:
a) l'obiettivo concreto e tangibile da conseguire;
b) gli indicatori di risultato;
c) i tempi di realizzazione;
d) i sistemi di verifica a consuntivo;
e) le risorse necessarie.
4. I compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi possono essere corrisposti soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione, effettuato ai sensi del sistema di valutazione della performance.
5. Il premio verrà liquidato in base all'effettiva presenza in servizio, considerando presenza anche la maternità obbligatoria, le ferie e i permessi individuali retribuiti.
6. Le eventuali economie nella distribuzione delle risorse dei vari istituti di cui al presente contratto decentrato andranno ad incrementare il fondo destinato ai compensi per la performance, con le eccezioni previste dalla vigente normativa in materia.
Art.4 – Specifici progetti di sviluppo
1. Oltre agli obiettivi strategici incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui al precedente articolo 3, possono essere individuati specifici progetti di sviluppo con obiettivi di particolare rilevanza, di carattere interdisciplinare o finanziati attraverso appositi istituti nell'ambito dei compensi
per la produttività ed il miglioramento dei servizi, ai sensi del Regolamento disciplinante il Ciclo di gestione della performance.
2. Gli obiettivi di cui al comma precedente, individuati ed assegnati ai servizi interessati, sono oggetto di apposite relazioni sindacali quali “informazione” relativa ai contenuti dei progetti di che trattasi e dei servizi a cui gli stessi vengono rivolti e “ contrattazione” delle risorse economiche agli stessi correlate;ciascun obiettivo deve indicare la tipologia dell'attività da svolgere, il periodo di svolgimento, i risultati che si intendono raggiungere con i relativi indicatori, il grado di compatibilità con gli obiettivi programmatici stabiliti dall'Amministrazione, il contingente di personale, distinto per categorie, che svolgerà l'attività ed i parametri di controllo che saranno posti in essere.
3. Per il calcolo della premialità si fa riferimento al Regolamento sopra citato, in quanto compatibile con la normativa vigente e la contrattazione nazionale. I compensi potranno essere liquidati solo a seguito dell'accertamento da parte del Nucleo di Valutazione delle effettive disponibilità di bilancio, espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
Art. 5 – Indennità per specifiche responsabilità - comma 1, art. 70 quinquies, C.C.N.L. 21/05/18
1. L'Indennità di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere e valorizzare, nell'ambito dell'articolazione organizzativa dell'ente, l'assunzione di specifiche responsabilità - ulteriori rispetto all'esercizio dei compiti e delle funzioni propri della declaratoria della categoria di appartenenza – da parte del personale dipendente non titolare di posizione organizzativa, così come precisato nell'accordo specifico allegato (sub a) al CCDI 2011, con il quale sono stati concordati nuovi criteri per l'attribuzione degli incarichi di che trattasi e delle relative misure, a valere dall' 1.01.2012.
2. La determinazione e liquidazione dell'indennità correlata a ciascuna posizione di responsabilità è effettuata dal competente Servizio Personale in base ai punteggi attribuiti dai Dirigenti/Responsabili di Area e di Servizio Autonomo in virtù del livello di complessità, autonomia e responsabilità della posizione stessa, così come stabilito dall'Accordo sopra richiamato
3. L'importo dell'indennità viene determinato nella misura massima contrattuale.
Art. 6 – Indennità per specifiche responsabilità- comma 2, art. 70 quinquies, C.C.N.L. 21/05/18
1. L'indennità prevista dall'art. 70 quinquies, comma 2, del C.C.N.L. 21/05/18, è stabilita nella misura massima contrattuale.
2. L'indennità di cui al precedente punto 1 viene erogata agli aventi diritto in un'unica soluzione annuale, previa individuazione formale del Dirigente/Responsabile d'Area e di Servizio Autonomo, ed è proporzionalmente ridotta per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Le figure professionali che beneficiano dell'indennità di cui trattasi sono le seguenti:
a) ufficiale di stato civile e anagrafe;
b) ufficiale elettorale;
c) addetti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
d) specifiche responsabilità del personale addetto ai servizi di Protezione Civile.
e) funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
4. Le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili, ma non sono cumulabili con le indennità di cui all’art. 5, qualora siano erogate per funzioni analoghe. Non spetta ai titolari di posizione organizzativa.
Art. 7 – Indennità condizioni di lavoro (art. 70 bis, CCNL 21/05/2018)
1. L'indennità condizioni di lavoro è finalizzata a remunerare lo svolgimento di attività:
a) disagiate;
b) esposte a rischi, pericolose o dannose per la salute;
c) maneggio valori.
2. Per situazioni di lavoro comportanti disagio si intendono le attività continuative svolte in condizioni particolarmente gravose. L'indennità di cui al presente comma è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed è determinata in € 1 euro al giorno.
L’ individuazione del personale in situazioni di disagio è di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Area o di Servizio Autonomo cui il dipendente è assegnato.
3. Per attività esposte a rischi si intendono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale. I lavoratori che hanno diritto alla indennità di cui trattasi sono quelli che, in maniera diretta e continuativa, sono esposti ai seguenti rischi:
a) esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, gassosi;
b) esposizione a rischi di precipitazione;
c) esposizione a rischi di usura psico-fisica particolarmente intensa;
d) esposizione a rischio specifico connesso alla conduzione di mezzi meccanici per espletamento del proprio lavoro.
L'individuazione del personale esposto ad alcuno dei rischi sopra elencati è di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Area o di Servizio Autonomo cui il dipendente è assegnato.
L'indennità di cui al presente comma è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed è determinata in € 1 euro al giorno.
4. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa contanti, compete una indennità giornaliera in rapporto al valore annuale dei valori maneggiati, così come di seguito riportato:
Ai dipendenti addetti a servizi di cassa per un importo annuo non inferiore ad € 3.000,00= e fino ad € 5.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 1,00=.
Ai dipendenti addetti a servizi di cassa per un importo annuo non inferiore ad € 5.989,00= e fino ad € 8.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 1,50=.
Ai dipendenti addetti ai servizi di cassa per un importo superiore ad € 8.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 2,00=.
I Dirigenti/Responsabili di Area e del Servizio Autonomo individuano il personale beneficiario di tale istituto e indicano i giorni di effettivo maneggio di cassa per ciascun dipendente (comma 3 dell'art. 70 bis).
Art. 8 – Indennità di turno (art. 23, comma 5, C.C.N.L. 21/05/2018)
1. L'indennità di turno è attribuita ai dipendenti che articolano la loro prestazione lavorativa su turni.
2. Affinché la prestazione lavorativa venga considerata articolata su turni, occorre che gli stessi siano distribuiti in maniera equilibrata e avvicendata nell'arco del mese.
Art. 9 – Reperibilità (art. 24, C.C.N.L. 21/05/2018)
1. L'istituto della reperibilità è disciplinato dall'art.24 del C.C.N.L. 21/05/2018.
2. Il servizio di pronta reperibilità è istituito limitatamente per:
a) esigenze di protezione civile, secondo le regole di attivazione e monitoraggio di cui alla pianificazione comunale, resterà reperibile, a rotazione, un dipendente al giorno, per 365 giorni all'anno;
b) il personale dell'ufficio di stato civile relativamente alle denunce di morte in giornate festive (12 ore).
Art. 10 - Indennità di servizio esterno. Art.56 quinquies
1. L’indennità di servizio esterno di cui all’art. 56-quinquies del C.C.N.L del 21.05.2018 è correlata allo svolgimento di servizi esterni di vigilanza. E’ necessaria:
- l’adibizione ad attività lavorativa ordinaria giornaliera in servizio esterno di vigilanza risultante da formali atti organizzativi del Comandante del Corpo di Polizia Municipale (ordine di servizio, determina ecc.);
- Collocazione della prestazione lavorativa all’interno dell’ordinario orario di lavoro settimanale;
- Presenza in servizio con effettiva adibizione ad attività lavorativa ordinaria giornaliera di servizio esterno di vigilanza in via continuativa (minimo 3 ore giornaliere).
- L’indennità sarà riconosciuta al personale che, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, rende servizio esterno in un numero di giornate maggiori del 50% del totale delle giornate lavorate nel mese e solo per tale numero di giornate e per minimo 5 giornate mensili.
2. L’attribuzione dell’indennità sarà effettuata sulla base di specifica rendicontazione del Comandante della P.M. da trasmettere al Servizio Personale con periodicità massima trimestrale, tenendo conto delle estrapolazioni del gestionale.
3. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni.
4. L’indennità di cui al presente articolo:
a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5 del CCNL;
b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
d) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis del CCNL (indennità condizioni di lavoro)
5. Ai dipendenti addetti al servizio esterno di vigilanza spetta un compenso giornaliero pari ad € 1,00=, tale cifra potrà essere rivista nel prossimo anno sulla base di quelle che saranno le disponibilità effettive di bilancio.
Art. 11 - Incarichi di posizione organizzativa
1. Le parti prendono atto, altresì, che è stato sottoscritto specifico accordo in data 26/05/2021. Si impegnano ad una revisione dello stesso qualora dovessero mutare le esigenze organizzative.
Art.12 – Altri compensi
1. Le parti confermano, per il 2022, la vigente disciplina per l'erogazione dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni di risultato del personale quali, nello specifico, gli incentivi per le funzioni tecniche (D.Lgs. n.50/2016), di cui all'accordo allegato alla lettera A del CCDI 2018.
2. Le parti confermano, per il 2022, di alimentare il Fondo Previdenziale/assistenziale con quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, ex art.208, come da accordo sottoscritto il 17/12/2014.
3. Le parti danno atto che in attuazione dell'art. 70 ter del CCNL 2018, i compensi ISTAT saranno erogati per prestazioni rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.
4. Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 164/2002, al personale che svolge attività di ordine pubblico sarà erogata la relativa indennità, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 13 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sulla interpretazione di disposizioni del presente contratto decentrato, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata presenta formale e motivata richiesta di incontro, che deve tenersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le stesse procedure previste per la sottoscrizione del presente contratto, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della sua vigenza.
Art. 14 – Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. In virtù di quanto disposto dall'art.40 comma 3/bis del D.Lgs. 150/2009 (secondo il quale le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere contratti collettivi integrativi decentrati in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale e che, in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle e non possono essere applicate), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, sono abrogate tutte le norme contenute nei vigenti contratti integrativi concernenti il Comune di Montemurlo ed incompatibili con i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
FIRME ACCORDO DECENTRATO 2022:
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE:
Arch. Xxxx Xxxxxxx firmato su originale
LA DELEGAZIONE SINDACALE TRATTANTE:
XXXXXX XXXXXXXX
MAVI XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX assente
DELEGATO CGIL firmato su originale DELEGATO CISL firrmato su originale
DELEGATO UIL
firrmato su originale
nota a verbale unitaria allegata
Comune di Montemurlo | |
UTILIZZO FONDO | 2022 |
V- TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (B+C) | 474.145,65 |
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA DOPO LE DECURTAZIONI (B) | 367.994,10 |
TOTALE RISORSE VARIABILI TOLTE LE DECURTAZIONI INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE A BLOCCO ( C) | 106.151,55 |
UTILIZZO FONDO PARTE STABILE | ||
PREVENTIVO | CONSUNTIVO | |
Progressioni economiche STORICHE | 145.000,00 | |
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a carico fondo | 45.000,00 | |
Totale utilizzo risorse stabili (D) | 190.000,00 | |
SOMME STABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (E=B-D) | 177.994,10 | |
Totale utilizzo progressioni | 145.000,00 |
UTILIZZO FONDO RISORSE VINCOLATE (Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 2018) | ||
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 2018 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE | 63.770,28 | |
Art. 68 c. 2 lett. h CCNL 2018 - Compensi per notifiche | 1.033,00 | |
Art. 70 ter CCNL 2018 - compensi ISTAT | 4.242,69 | |
Altri utilizzi Lettera k) primo comma art. 15 | 1.000,00 | |
Totale utilizzo risorse vincolate (F) | 70.045,97 |
SOMME VARIABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (G=C-F)
SOMME STABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (E=B-D)
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | ||
Turno - art. 23 CCNL 2018 | 31.000,00 |
Pagina 1
Indennità condizioni di lavoro Art. 70 bis CCNL 2018 (Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi) | 2.500,00 | |
Indennità di servizio esterno – art. 56 quinquies CCNL 2018 (Vigilanza) | 2.000,00 | |
Indennità di Reperibilità art. 24 CCNL 2018 specificatamente contrattata nel CCDI dell'anno | 8.300,00 | |
Indennità Specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL 2018 (ex art. 17 lett. f) | 32.050,00 | |
Indennità Specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 2 CCNL 2018 (ex art. 17 lett. i) | 7.350,00 | |
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 2018 - Compenso per prestazione lavorativa giorno di riposo previsto dall'art. 24 comma 1 CCNL 14.9.2000, per il personale che presta attività lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale contrattate nel CCDI dell'anno | 2.250,00 | |
Premi collegati alla performance organizzativa – art. 68 c. 2 lett. a) CCNL 2018 | 73.007,32 | |
Premi collegati alla performance individuale - art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 2018 contrattate nel CCDI dell'anno | 55.642,36 | |
Totale utilizzo altre indennità (H) | 214.099,68 | |
VI - TOTALE GENERALE UTILIZZO (D+F+H) | 474.145,65 |
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Comune di Montemurlo | |
Preventivo | |
2022 | |
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ | |
Risorse storiche | |
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A) | 524.148,20 |
Incrementi stabili soggetti al limite | |
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - XXX e assegni ad personam | 9.886,50 |
Totale incrementi stabili (a) | 9.886,50 |
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite | |
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 0000 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX | 9.673,56 |
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019 | 7.737,60 |
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b) | 17.411,16 |
DECURTAZIONI – a detrarre | |
Decurtazione ATA. Risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per personale trasferito a seguito del decentramento e delega di funzioni (personale Ata) | 5.683,22 |
Decurtazione incarichi di Posizione Organizzativa (Enti con e senza DIRIGENZA) | 125.538,13 |
Altre risorse | 37.653,08 |
Totale decurtazioni parte stabile (c) | 168.874,43 |
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a- c) | 365.160,27 |
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c) | 382.571,43 |
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RISORSE VARIABILI | |
Risorse variabili sottoposte al limite | |
Art. 67 c. 3 lett. f) CCNL 2018 – Compensi per Notifiche | 1.033,00 |
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2018 - Xxx e assegni ad personam personale cessato quota rateo anno di cessazione | 822,42 |
Totale voci variabili sottoposte al limite (d) | 1.855,42 |
Risorse variabili NON sottoposte al limite | |
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - compensi ISTAT | 4.242,69 |
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE | 63.770,28 |
ALTRE RISORSE | 1.000,00 |
Art. 68 c. 1 CCNL 2018 - Risparmi Fondo Stabile Anno Precedente | 0,00 |
Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2018 - Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente | 35.283,16 |
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e) | 104.296,13 |
II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e) | 106.151,55 |
III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II) | 488.722,98 |
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DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI | |
Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010 | |
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f) | 0,00 |
Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015 | |
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g) | 1.091,87 |
Decurtazioni per rispetto limite | |
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h) | 13.485,46 |
IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h) | 352.438,36 |
V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b) | 474.145,65 |
FONDO STRAORDINARIO - Art. 14 c. 1 CCNL 1.4.1999 | |
Fondo straordinario stanziato | 60.283,16 |
Fondo straordinario erogato |
TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 | |
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2016 | |
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite | |
477.976,49 | |
Fondo Straordinario 2016 | 60.283,16 |
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 | 538.259,65 |
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2022 | |
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite | 352.438,36 |
Indennità di Posizione e risultato PO anno corrente | 125.538,13 |
Fondo Straordinario anno corrente | 60.283,16 |
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 | 538.259,65 |
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO | OK |
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