COMUNE DI VOLLA
XXXXXX XX XXXXX
(Xxxxxxxxx xx Xxxxxx)
Xxx Xxxx Xxxx xx 0 – c.a.p. 80040
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ACCORDO QUADRO (art. 59 comma 4° del D.Lgs 163/06) GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE COMUNALI MESI 12 (DODICI) CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE COMUNALI Anno 2015/2016 Redatto nel mese di settembre 2015 |
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la conclusione di un ACCORDO QUADRO, così come definito dall’art. 59 comma 4° del D.Lgs. 163/2006, relativamente a tutte le prestazioni connesse al servizio di conduzione e manutenzione per mesi 12 di n. 40 impianti ascensori comunali ubicati negli edifici di proprietà comunale ovvero nei plessi scolastici, in Xxx Xxxxx 000/xx e nel Parco Panorama- Via De
Xxxxxxx ed assunzione delle responsabilità gravanti sul manutentore ai sensi del DPR 162/99 art. 15.
La durata dell’appalto di Accordo Quadro è stabilita per il periodo di 365 GIORNI dalla data di consegna dei lavori e comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale, in tutti i casi non oltre il 31 Dicembre 2016.
Il quadro economico risulta il seguente:
A) lavori a misura (compresi € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (gestione n° 40 impianti x mesi 12 x €/cad 70,00) (manutenzione straordinaria, € 6.400,00) | €. | 40.000,00 |
B) somme a disposizione | ||
B1) IVA 22% | € | 8.800,00 |
B2) Spese tecniche, 2% | € | 800,00 |
B3) imprevisti e arrotondamento | € | 400,00 |
Totale generale progetto (A + B) | €. 50.000,00 |
Gli impianti oggetto del presente capitolato sono costituiti da ascensori da intendersi come tali in base alla definizione riportata per essi nel D.P.R. 162/99 all’art. 2.
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta da esperirsi con il criterio del massimo ribasso sul predetto importo di € 40.000,00 oltre IVA. II valore del contratto stipulato a seguito della presente procedura concorsuale sarà quello risultante dall'applicazione della percentuale di sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di gara sull'importo dell'appalto soggetto a ribasso a misura. Il prezzo desunto dall'offerta dell'aggiudicatario si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio di manutenzione articolato nelle sue varie prestazioni comprensivo di materiali e manodopera.
L’Accordo Quadro si riferisce a tutte le prestazioni connesse al servizio di conduzione e manutenzione per mesi 12 di n. 40 impianti ascensori comunali (come appresso specificati) che saranno da espletarsi sulla scorta di singoli Ordini di Servizio emessi dalla Direzione Lavori dell’U.T.C. entro il limite massimo dell’importo di € 40.000,00 ed entro il periodo di validità dell’A.Q.
Il presente Accordo Quadro intende assicurare:
1. La sicurezza delle persone e delle cose in relazione alla presenza e/o all’uso degli impianti;
2. Il funzionamento, la funzionalità, e la conservazione degl’impianti;
Gli impianti oggetto del servizio di conduzione e manutenzione sono individuati come di seguito:
Edil Domus ed. D sc. 2 Via De Xxxxxxx - Parco Panorama |
Edil Domus ed. D sc. 4 “ |
Edil Domus ed. E sc. 1 “ |
Edil Domus ed. E sc. 3 “ |
COMEA sc. A “ |
COMEA sc. B “ |
COMEA sc. C “ |
CAPITELLO I sc. A “ |
CAPITELLO I sc. B “ |
CAPITELLO I sc. C “ |
CAPITELLO II sc. A “ |
CAPITELLO II sc. B “ |
NUOVA DOMUS 10 sc. A “ |
NUOVA DOMUS 10 sc. B “ |
NUOVA DOMUS 8 sc. A “ |
NUOVA DOMUS 8 sc. B “ |
Casa Comunale Via Xxxx Xxxx |
Scuola Media De Sica Via De Carolis |
Scuola Elementare De Sica Via Filichito |
Scuola Media Falcone Via Xxxxxxxxxxx |
Scuola Elementare di Xxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx |
Scuola Elementare 2° Circolo Via Rossi |
Scuola Media M. Serao Via X. Xxxxxxxxx |
Cimitero comunale Xxx Xxx Xxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxx Xxx Xxxxxxx |
Xxxxxxxx comunale Via San Giorgio |
Cimitero comunale Via San Giorgio |
Edificio comunale scala A Via Lufrano |
Edificio comunale scala B Via Lufrano |
Edificio comunale Via X. Xxxxxxxx |
Edifici comunali B10 Via Rossi 161 bis |
Edifici comunali C16 |
Edifici comunali C17 |
Edifici comunali C18 |
Edifici comunali C19 |
Edifici comunali C20 |
Edifici comunali B9 |
Edifici comunali G3 |
Edifici comunali A1 |
Edifici comunali A2 |
ART. 2 - REQUISITI DELLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le imprese devono essere in possesso di certificazione SOA OS4 classifica 1 o i requisiti di cui al
D.P.R. 34/2000 relativi alla SOA OS4 ctg 1 nonché dell’iscrizione alla CCIAA per l’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione impianti di sollevamento con l’abilitazione di cui al D.M.. 37/08 ex L. 46/90.
ART. 3 – GESTIONE E MANUTENZIONE
Ai fini della condotta del contratto di Accordo Quadro oggetto del presente Appalto, il Manutentore designerà un direttore tecnico responsabile qualificato di provata capacità nel campo specifico, adeguata competenza tecnica con piena conoscenza delle norme che regolano il contratto, munito di certificato di abilitazione, preposto alla direzione tecnica del servizio e dei lavori, con poteri e mezzi occorrenti per garantire tutte le provvidenze riguardanti l’adempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto dovrà essere sempre reperibile in ogni momento. Tale referente per tutte le attività comprese nel presente capitolato deve garantire la propria reperibilità nei normali orari di lavoro fornendo un numero di telefono cellulare.
Nei periodi di ferie o altro, il referente per la manutenzione deve indicare altra persona formalmente designata dal Manutentore che ne faccia le veci ai fini del presente Appalto.
5. L’Amministrazione rimarrà estranea ad ogni rapporto tra l’Appaltatore ed il suo personale.
6. L’Appaltatore dovrà utilizzare personale opportunamente addestrato ed in possesso della prescritta abilitazione professionale.
7. Sarà inoltre a cura della Ditta appaltatrice provvedere alla periodica pulizia dei locali macchina, degli armadi e quadri elettrici al servizio degli impianti, la pulizia delle fosse secondo le periodicità indicate all’interno del capitolato riportando sul “Registro dei Lavori”
le date e i luoghi degli interventi. Le operazioni sopra descritte dovranno anch’esse seguire le prescrizioni procedurali riportate di seguito art. art. 12 e 14.
10. Durante il periodo di svolgimento dei lavori la Committente potrà effettuare ispezioni per constatare la presenza ed idoneità del personale impiegato dall’Appaltatore.
3.1) Modalità del pronto intervento – Intervento di emergenza - Penalità
Servizio di reperibilità a mezzo telefono cellulare ( che dovrà essere indicato nel contratto) per gestione emergenze e pronto intervento 24 ore su 24, comprese le giornate festive, ad ascensori e montacarichi.
L’intervento sarà richiesto per:
- liberare le persone rimaste bloccate in cabina;
- la ricerca delle cause che hanno provocato il fermo dell’elevatore;
- l’eliminazione del disservizio con l’eventuale sostituzione dei particolari costitutivi non funzionanti;
- controllare l’efficienza delle varie sicurezze meccaniche ed elettriche, prove ed eventuali regolazioni;
- la rimessa in esercizio dell’elevatore.
La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare l’intervento entro un ora dalla chiamata.
1. Per manutenzione a carattere di urgenza si deve intendere l'insieme di tutte quelle operazioni e interventi atti a ripristinare l'efficienza degli impianti, interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi.
2. Nella manutenzione con carattere di urgenza il guasto è rilevato dalla Impresa direttamente, oppure dalla Amministrazione ed, in questo caso, l’intervento di manutenzione è attivato “a chiamata” anche a mezzo telefono, fax o telegramma, in ore diurne e notturne, sia in giorni feriali che festivi. Al termine dell’intervento l’impresa procederà ad inoltrare immediato avviso all’Amministrazione, per iscritto o telefax, la quale potrà fissare data e modalità di un eventuale sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare l’idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento dell’impianto. Del sopralluogo verrà redatto verbale in duplice copia, controfirmato dalle parti. L’impresa comunicherà alla Amministrazione i recapiti ed i nominativi dei responsabili cui indirizzare le richieste di intervento di manutenzione.
3. Il manutentore non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultano necessari; per tali interventi e riparazioni dovrà pertanto essere utilizzata la massima celerità d’intervento al fine di eliminare il guasto nel tempo strettamente necessario alla localizzazione dello stesso e alla esecuzione del lavoro. In ogni caso l'intervento deve avvenire entro un’ora dalla richiesta di intervento.
4. Qualora la ditta non provveda di sua iniziativa nel senso sopra descritto, essa sarà soggetta a penalità come previsto dal presente capitolato speciale d'appalto. Il committente avrà inoltre diritto di imporre quelle riparazioni, sostituzioni od opere che, nell'interesse del servizio e della buona conservazione degli impianti, ritenga necessario effettuare.
5. Nel caso che la ditta non provveda ad eseguire quanto richiesto, nel tempo e con le modalità stabilite, anche in ore straordinarie, notturne e/o festive, l'amministrazione si riserva di procedere in danno, affidando le prestazioni ad altra ditta.
6. Qualsiasi lavoro ritenuto necessario e che implichi l'interruzione di qualche servizio, deve preventivamente essere autorizzato dall'amministrazione attraverso il referente individuato dall’U.T.C.
7. Si intende che le operazioni di manutenzione che comportano le sospensioni del servizio, fatte senza il predetto assenso, saranno ritenute arbitrarie e soggette alla previste penalità.
8. E' fatto assoluto divieto alla ditta di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e precisa autorizzazione dell'amministrazione. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la ditta sarà tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.
In caso di ritardo l’Xxx.xx si riserva la facoltà di richiedere l’intervento di altre Ditte o di provvedere in altro modo in danno della Ditta aggiudicataria, detraendo la somma necessaria dal canone trimestrale da corrispondere ed applicando, altresì, una penale pari a euro 150,00.
Laddove il ritardo negli interventi di reperibilità si ripeta per più di tre volte, l’Amministrazione potrà rescindere il contratto.
3.2) Operazioni di manutenzione programmata e/o preventiva
Servizio di manutenzione preventiva
1. Per manutenzione ordinaria programmata si intendono le azioni periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura, atte a prevenire i guasti qualora questi siano prevedibili, ed a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità gli impianti descritti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
La manutenzione programmata consiste nell’insieme delle operazioni progettuali, tecniche e gestionali, finalizzate alla conservazione in buono stato di esercizio ed efficienza di tutto il patrimonio onde preservare il livello di sicurezza degli impianti, le sue prestazioni, nonché prevenirne malfunzionamenti e guasti.
Tali operazioni saranno eseguite da tecnici specializzati e muniti di patente ad operare. Per tutta la durata dell'appalto sarà a totale carico della Ditta appaltatrice la manutenzione ordinaria programmata degli impianti indicati nel prospetto precedente.
2. La Ditta appaltatrice è tenuta a mantenere sempre in buono stato ed al massimo grado di efficienza tutti gli impianti, i macchinari, le apparecchiature, gli equipaggiamenti principali ed ausiliari, in modo da assicurare il loro funzionamento regolare e continuo, provvedendo spontaneamente e tempestivamente alla riparazione e, se necessario, alla sostituzione di tutte quelle parti che non si dimostrassero in buona efficienza.
3. E’ a carico della ditta Appaltatrice la tenuta di un sistema di gestione della manutenzione ordinaria programmata su apposito sistema informatico. Gli oneri connessi con la tenuta del sistema informatico sono a carico dell’Appaltatore e già remunerati nel corrispettivo d’appalto.
4. Durante il periodo di vigenza del contratto, la Committente potrà effettuare, direttamente e/o attraverso collaudatori da essa nominati, visite di controllo sugli impianti per verificare la puntuale esecuzione degli interventi di ripristino nonchè di manutenzione.
5. Le sostituzioni di apparecchiature, accessori, parti di impianto, ripristini di ogni genere, salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, dovranno essere effettuate con ricambi originali, ovvero con dispositivi uguali a quelli da sostituire.
6. l’appalto comprende tutti gli oneri di mano d’opera e materiali necessari per la sostituzione dei componenti previsti nonché di piccole parti di consumo , pulsanti di chiamata, lampadine di segnalazione, lampade di illuminazione. Sono inclusi ancora la pulizia delle apparecchiature
installate nel locale macchine, delle cabine, e dei binari di scorrimento delle porte e del vano corsa.
6 Sono escluse dall’appalto tutte le riparazioni conseguenti ad atti vandalici e comunque causate da terzi.
La manutenzione preventiva consiste nel verificare tutte le apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche, secondo un programma prestabilito sulla base delle caratteristiche tecniche dell’impianto stesso. Lo stesso della manutenzione preventiva è quello di individuare le operazioni necessarie da effettuare prima che si manifestino eventuali guasti o anomalie di funzionamento, nella misura ove sia possibile prevedere, minimizzando così i fermi dell’impianto.
Assistenza di personale tecnico
- alle verifiche periodiche da parte dei Funzionari dell’U.S.L. o degli Organismi di Certificazione Notificati preposti al controllo dell’impianti.
- Alle verifiche di eventuali collaudatori nominati dall’Amministrazione Appaltante per
constatare gli stati di fatto degli impianti, durante qualsiasi periodo dell’appalto, previa richiesta telefonica della Amministrazione stessa, con un preavviso di 48 ore, nonché l’assistenza all’eventuale ispezione da parte di Responsabili interni preposti dall’Amministrazione con un preavviso di 24 ore.
Il programma di manutenzione mensile dovrà prevedere con cadenza alternata in tre mesi, le seguenti operazioni:
a. grado di lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche;
b. controllo e registrazione delle componenti elettriche presenti nel quadro di manovra;;
c. controllo segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;
d. controllo impianti di allarme e dei suoi componenti;
e. controllo livellamento al piano;
f. controllo di tutti i dispositivi elettrici e meccanici nei vani corsa;
g. verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche;
m. controllo dei dispositivi elettrici, meccanici ed idraulici ed elettrici delle porte dei piani e delle serrature;
n. verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
o. lubrificazione e di pulizia di tutte le parti.
PROGRAMMA ANALITICO DETTAGLIATO DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE AGLI ELEVATORI ELETTRICI, ASCENSORI E MONTACARICHI
3.3) Operazioni con frequenza mensile eseguite da personale specializzato e abilitato ai sensi dell’art.5 della Legge n.1415 del 24/10/1942 e successive modifiche e integrazioni
- Applicazione ai piani del cartello “Fuori servizio per manutenzione”.
- Controllo efficienza dei dispositivi di sicurezza e di blocco delle porte dei piani e di cabina con eventuali registrazioni.
- Controllo e registrazione del livello di fermata ai piani.
- Controllo funzionamento dei pulsanti di chiamata.
- Controllo e funzionamento segnaletica ai piani.
- Controllo e funzionamento del segnale di allarme.
- Controllo, pulizia e registrazione del dispositivo fotocellula e costola mobile.
- Controllo funzionamento del pulsante di arresto “ALT”.
- Controllo livello lubrificante argano e supporto con eventuale rabbocco.
- Controllo funzionamento gruppo argano motore e verifica rispettivi giochi.
- Controllo e registrazione funzionamento del freno.
- Controllo funzionamento del convertitore statico.
- Controllo efficienza delle sicurezze elettriche, fusibili, protezioni termiche, differenziali con eventuale taratura e dispositivi di emergenza.
- Controllo aderenza delle funi di trazione e carrucola di adesione.
- Controllo integrità delle funi di trazione e della fune del limitatore di velocità.
- Pulizia del locale argano.
- Controllo e registrazione funzionamento dei fine corsa superiore e inferiore.
- Controllo e registrazione funzionamento apparecchio di blocco cabina con relativi leveraggi.
- Controllo e registrazione dispositivi di blocco porte ai piani, contatti di sicurezza, motorino porte.
- Controllo e registrazione contatti di sicurezza porte cabina.
- Controllo efficienza dispositivo elettronico di comando apertura e chiusura porte.
- Controllo ed eventuale lubrificazione delle guide di cabina e del contrappeso.
- Pulizia tetto cabina.
- Pulizia fondo fossa.
- Raccogliere ai piani i cartelli “Fuori Servizio per manutenzione”.
1.2) Operazioni con frequenza semestrale come previsto dall’Art.15 comma 4 del D.P.R. 162/99 delle verifiche di Legge, agli ascensori e montacarichi che prevedono:
- verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- verifica accurata delle funi di trazione, delle catene e dei loro attacchi;
- verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e della efficienza dei collegamenti con la terra;
- annotazione dei risultati di queste verifiche sul libretto di immatricolazione dell’elevatore.
PROGRAMMA ANALITICO DETTAGLIATO DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI OLEODINAMICI
3.4) Operazioni con frequenza mensile eseguite da personale specializzato e abilitato ai sensi dell’art.5 della Legge n.1415 del 24/10/1942 e successive modifiche e integrazioni.
- Applicazione ai piani de cartello “Fuori Servizio per manutenzione”.
- Controllo efficienza dei dispositivi di sicurezza e di blocco delle porte dei piani e di cabina con eventuali registrazioni.
- Controllo e registrazione del livello di fermata ai piani.
- Controllo funzionamento dei pulsanti di chiamata.
- Controllo e funzionamento segnaletica ai piani.
- Controllo e funzionamento del segnale di allarme.
- Controllo, pulizia e registrazione del dispositivo fotocellula.
- Controllo funzionamento del pulsante di arresto “ALT”.
- Controllo livello lubrificante nella centralina con eventuale rabbocco.
- Controllo funzionamento gruppo valvole ed eventuale registrazione.
- Controllo funzionamento gruppo motore pompa oleodinamica.
- Controllo e registrazione funzionamento dei vai dispositivi sul quadro di manovra.
- Controllo efficienza delle sicurezze elettriche, fusibili, salvamotore termico, differenziali con eventuale taratura.
- Controllo integrità delle funi.
- Pulizia del locale centralina.
- Controllo e registrazione funzionamento del fine corsa superiore.
- Controllo e registrazione dispositivo di blocco cabina.
- Controllo e registrazione dispositivi di blocco delle porte piani, contatti di sicurezza, motorino porte.
- Controllo e registrazione contatti di sicurezza porte cabina.
- Pulizia tetto cabina.
- Controllo e registrazione pattini di scorrimento.
- Pulizia fondo fossa.
- Raccogliere ai piani i cartelli “Fuori Servizio per manutenzione”.
3.5 Controlli semestrali (DPR 162/99, art. 15)
Due volte all’anno il Manutentore ha l’obbligo di verificare:
a. L’integrità ed efficienza del paracaduta, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
verifica delle funi, delle catene e dei loro attacchi;
c. verifica dell’efficienza dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra;
d. annotare i risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione dell’impianto di cui all’art. 16 del DPR 162/99;
Operazioni con frequenza semestrale come previsto dall’art.1 comma 4 del D.P.R. 162/99 delle verifiche di Legge, al montacarichi che prevedono:
- verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute e degli altri dispositivi di sicurezza;
- verifica accurata della funzionalità del gruppo valvole;
- verifica accurata delle funi di trazione e loro attacchi;
- verifica isolamento dell’impianto elettrico e della efficienza dei collegamenti con la terra;
- annotazione dei risultati di queste verifiche sul libretto di immatricolazione.
a) deve essere assicurato l’intervento del personale specializzato ad ogni richiesta per eventuali interruzioni dalle ore 7,00 alle ore 24,00 di tutti giorni compreso i festivi;
b) assicurare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi concernenti le verifiche biennali degli impianti fornendo altresì assistenza ad Enti di controllo o organismi certificati: deve essere prestata l’assistenza durante le visite di controllo periodico da parte di Enti o organismi certificati;
c) in caso di mancata disponibilità degli schemi tecnici degli impianti ascensori o in caso
di incompletezza degli stessi la Ditta si assume l’obbligo di redigerli, o farli redigere da un Tecnico abilitato per le verifiche degli ascensori entro i primi 6 mesi, senza alcun onere aggiuntivo da parte dell’Amministrazione Comunale;
d) istruire direttamente sulla manovra a mano di emergenza, il personale di custodia o chi per esso;
e) fornitura di un opuscolo con informazioni utili al personale di custodia dello stabile;
f) verifica periodica: si deve provvedere a mezzo di personale patentato a verificare il regolare funzionamento degli impianti , di tutti i dispositivi meccanici ed elettrici, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza e di allarme;
g) controllo periodico: si deve effettuare ogni quattro mesi una visita di controllo da parte di un tecnico specializzato, che deve redigere un dettagliato rapporto sulle condizioni di conservazione e di manutenzione degli impianti; detto rapporto, controfirmato anche dal rappresentante legale della ditta, deve essere trasmesso entro dieci giorni all’Amministrazione Comunale, in uno con le proposte eventuali di intervento. Il primo controllo periodico dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna del servizio;
h) pulizia e lubrificazione: devono essere effettuate con regolarità e comunque quando necessario, le normali operazioni di pulizia e di lubrificazione, con la fornitura di tutto il materiale e della mano d’opera occorrente;
i) riparazioni e sostituzioni: devono essere effettuate le riparazioni e le sostituzioni di tutte
le parti soggette ad usura; devono essere effettuate altresì tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie e di rifacimento delle parti di impianti accessibili e manovrabili dall’utente (bottoniere, pulsantiere, pavimenti ecc.).
j) Si precisa espressamente che per parti soggette ad usura si intendono anche i freni, i motori, le funi di trazione, i cavi flessibili, i cuscinetti, i riduttori, i contatti, batterie, suonerie, ecc.)
ART. 4 – CANONE DI GESTIONE E/O MANUTENZIONE
Servizio di manutenzione - Operazioni e controlli mensili:
Visita periodica mensile da parte di personale regolarmente abilitato, ai sensi dell’art.5 della Legge 1415 del 24/10/1942, e specificatamente addestrato per l’espletamento delle seguenti operazioni agli ascensori e montacarichi, così come stabilito dall’art.15 del D.P.R. n°162 del 30/04/1999 e successive modifiche e integrazioni:
- verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e particolarmente, il regolare funzionamento delle porte dei piani e dei relativi dispositivi di controllo e di blocco;
- verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra;
- verificare lo stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi;
- procedere alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, con fornitura di lubrificanti, grasso, pezzame e fusibili;
- procedere alla pulizia periodica del tetto della cabina e della fossa di fine corsa;
- lubrificare le parti in movimento, le guide e le funi;
- controllare le fermate ai piani con eventuale taratura del relativo livello di fermata;
- annotare sul libretto d’esercizio i risultati delle verifiche come previsto al comma 4 del’ art.15 del D.P.R. n°162 del 30/04/1999.
Servizio di manutenzione integrale – Interventi di manutenzione straordinaria:
Sostituzione e riparazione di tutte le parti meccaniche, elettriche ed elettroniche costitutive all’installazione ad usura dal normale esercizio per mantenere gli impianti in uno stato di efficienza, funzionalità, sicurezza e conservazione sia nel loro complesso, che in ogni singola parte ed organo:
Locale macchina :
Argano, motore, centralina e valvole per impianti oleodinamici, gruppo convertitore statico, quadro di manovra a memoria programmata comprendenti:
vite sena fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti reggispinta, supporti, carrucole, bobine del freno elettromeccanico, elettromagnete del freno, ceppi del freno, spazzole, avvolgimenti elettrici, collettori, elementi rotanti, contatti, bobine, resistenze per manovra e per circuiti, motore, armatura motore, pulegge, contatti, ingranaggi, selettore, contatti, capifissi, limitatore di velocità, raddrizzatori, trasformatori, interruttori automatici, relais, guarnizioni e vari componenti elettronici di alta tecnologia.
La fornitura e posa in opera dell’olio occorrente per il funzionamento dell’elevatore oleodinamico. Vano:
Funi di trazione e di compensazione, funi limitatore di velocità, tenditori, pulegge di rinvio, nastro selettore, cavi flessibili, cilindri e pistoni di impianti oleodinamici.
Piani:
Pulsanti, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, chiudiporte automatico, contatti porte, serrature, chiudiporte, invertitori o impulsori, contatti di livellamento, telai e soglie delle porte di piano.
Cabina:
Pulsanti, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, chiudiporte automatico, contatti porte, apparecchi sicurezza, pattini guide, sospensioni porte, operatori, cerniere, maniglie, attacchi funi, pattini retrattili. Inoltre la riparazione o la sostituzione dei dispositivi di illuminazione della cabina (lampade comprese).
La manutenzione ordinaria e’ finalizzata a garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e di efficienza a contenere il normale degrado d’uso degli impianti, nonchè a far
fronte ad eventi accidentali; detti interventi sono compresi nel corrispettivo del canone.
La manutenzione verrà svolta mediante squadre di tecnici specializzati e sarà assicurata per tutti i giorni.
Le sostituzioni degli accessori dei componenti dell’impianto avverranno ogni qualvolta l’accessorio relativo, le parti di apparecchiature, le parti di impianto, le apparecchiature, così come descritte ai precedenti punti risultino non funzionanti, per qualsiasi causa, ovvero per deperimento normale, o per esaurimento, o per guasti accidentali e/o di forza maggiore comunque prodotti e/o verificatisi con la sola esclusione della causa per atto vandalico.
Per tutti i tipi di impianto le sostituzioni comprendono la installazione delle nuove parti e la rimozione con trasporto a deposito e/o a rifiuto delle parti sostituite.
L’impresa dovrà svolgere le verifiche periodiche atte a definire sia lo stato di conservazione che di sicurezza degli impianti.
L’Impresa effettuerà le verifiche periodiche previste dalle norme vigenti, nei modi e nei termini previsti da queste nonché dai manuali d’uso e manutenzione delle varie apparecchiature, in base ad apposito piano di monitoraggio degli impianti e programmazione periodica degli interventi di manutenzione, specificando che tale piano sarà comunicato alla stazione appaltante contestualmente alla presentazione del rapporto di primo controllo, di cui al punto f) dell’art.3.
Allo scopo di verificare le condizioni di funzionamento e di conservazione degli impianti l’Impresa dovrà organizzare un sistema di monitoraggio delle condizioni di funzionamento e comunque effettuare le verifiche di seguito descritte.
In particolare i tempi ed i risultati delle verifiche dovranno essere annotati su un apposito registro, consultabile in qualsiasi momento su richiesta della Direzione lavori, con l’indicazione della data di effettuazione della verifica, del tipo di verifica, dell’esito della
verifica, del tipo di intervento eventualmente effettuato.
a) deve essere assicurato l’intervento del personale specializzato ad ogni richiesta per eventuali interruzioni dalle ore 7,00 alle ore 24,00 di tutti giorni compreso i festivi;
b) assicurare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi concernenti le verifiche biennali degli impianti fornendo altresì assistenza ad Enti di controllo o organismi certificati: deve essere prestata l’assistenza durante le visite di controllo periodico da parte di Enti o organismi certificati;
c) in caso di mancata disponibilità degli schemi tecnici degli impianti ascensori o in caso
di incompletezza degli stessi la Ditta si assume l’obbligo di redigerli, o farli redigere da un Tecnico abilitato per le verifiche degli ascensori entro i primi 6 mesi, senza alcun onere aggiuntivo da parte dell’Amministrazione Comunale;
d) istruire direttamente sulla manovra a mano di emergenza, il personale di custodia o chi per esso;
e) fornitura di un opuscolo con informazioni utili al personale di custodia dello stabile;
f) verifica periodica: si deve provvedere a mezzo di personale patentato a verificare il regolare funzionamento degli impianti , di tutti i dispositivi meccanici ed elettrici, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza e di allarme;
g) controllo periodico: si deve effettuare ogni quattro mesi una visita di controllo da parte di un tecnico specializzato, che deve redigere un dettagliato rapporto sulle condizioni di conservazione e di manutenzione degli impianti; detto rapporto, controfirmato anche dal rappresentante legale della ditta, deve essere trasmesso entro dieci giorni all’Amministrazione Comunale, in uno con le proposte eventuali di intervento. Il primo controllo periodico dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna del servizio;
h) pulizia e lubrificazione: devono essere effettuate con regolarità e comunque quando necessario, le normali operazioni di pulizia e di lubrificazione, con la fornitura di tutto il materiale e della mano d’opera occorrente;
i) riparazioni e sostituzioni: devono essere effettuate le riparazioni e le sostituzioni di tutte
le parti soggette ad usura; devono essere effettuate altresì tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie e di rifacimento delle parti di impianti accessibili e manovrabili dall’utente (bottoniere, pulsantiere, pavimenti ecc.).
j) Si precisa espressamente che per parti soggette ad usura si intendono anche i freni, i motori, le funi di trazione, i cavi flessibili, i cuscinetti, i riduttori, i contatti, batterie, suonerie, ecc.).
ART. 5 – INTERVENTI STRAORDINARI
La manutenzione straordinaria comprende le riparazioni a carattere straordinario e/o le sostituzioni integrali di parti d’impianto e/o di componenti di impianto (plafoniere apparecchi di comando e dispositivi di protezione da sovracorrenti, ecc.), rese necessarie per eventi accidentali, guasti, vetustà. per modifiche della destinazione d’uso degli immobili per adeguamento alle norme di sicurezza o perché espressamente richiesto dagli Enti preposti alla sicurezza, ed in generale tutte le opere e forniture non classificabili tra quelle previste nella manutenzione ordinaria di cui all’art.4.
I prezzi riguardanti la manutenzione straordinaria sono quelli di cui alla Tariffa DEI anno 2014 e ribassati del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta vincitrice dell’appalto.
La manutenzione dovrà essere effettuata in qualsiasi giorno, festivi inclusi, assicurando la disponibilità a chiamata di almeno n.1 squadra di intervento.
Dovrà essere eseguita mediante squadre di personale specializzato.
L’esecuzione dei lavori è subordinata alla preventiva autorizzazione della Direzione Lavori.
ART. 6 - I MATERIALI
Tutti i macchinari e gli apparecchi da impiegare e da installare, anche in sostituzione di quelli esistenti, devono essere conformi alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e, se compresi nell’elenco ufficiale dei materiali ammessi al regime del Marchio di Qualità
(IMQ). devono essere obbligatoriamente scelti tra quelli provvisti del contrassegno IMQ.
Resta in ogni caso stabilito che l’Impresa è obbligata a dar corso, senza indugio e senza sollevare riserva, alle disposizioni che, in relazione alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.
In particolare, tutti i materiali dovranno essere riconosciuti, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, delle migliori qualità e specie.
Allorquando il Direttore dovesse rifiutare qualche partita di materiali, l’impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, allontanando immediatamente dal posto di lavoro, a sua cura e spesa, i materiali rifiutati. Tutti i materiali e tutti gli apparecchi dovranno essere provvisti del contrassegno che, nel relativo paese di produzione, sia equivalente al contrassegno IMQ, CEI o CE.
ART.7 – DURATA DELL’APPALTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO
La gestione del servizio in oggetto avrà la durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza dal
01/11/2015 o da data che sarà comunicata dall’Amministrazione.
Dell’inizio del servizio sarà redatto apposito verbale di consegna, secondo la vigente
Legislazione Fissato il giorno della consegna, se per qualsiasi di una delle cause di seguito descritte ed addebitabili all’Appaltatore, non si possa procedere alla consegna medesima mediante il processo verbale, sarà fissato un nuovo termine entro il quale I ‘Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere le cause ostative:
1. assenza dell’appaltatore;
2. mancata presentazione della polizza assicurativa;
3. mancata presentazione dei piani delle misure di sicurezza.
Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dalla Direzione dei
Lavori, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Capitolato Generale.
La ditta è obbligata a dare immediato inizio al servizio, anche in assenza e/o in attesa del perfezionamento degli atti amministrativi e contrattuali; in tal caso la consegna del servizio sarà effettuata sotto le riserve di legge.
E’ tassativamente escluso il tacito rinnovo nonché il subappalto.
ART.8 – PREZZO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il canone mensile a base dell’appalto ammonta a netti €. 2.800,00= (Euro DUEMILAOTTOCENTO/00), pari ad €. 70,00 per ciascun impianto, onnicomprensivi delle prestazioni stabilite nel precedente art. 3, corrispondenti ad un importo complessivo dell’appalto, con riferimento a mesi 12 (dodici), pari a ad €. 33.600,00=, distinti nel modo di seguito specificato:
- canone gestione, mesi 12 x €/mese 2.800,00 = €. 33.600,00
- interventi di manutenzione straordinaria, € 6.400,00
Complessivamente € 40.000,00 compreso € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
I pagamenti saranno effettuati quadrimestralmente ad avvenuta esecuzione del servizio e previa notifica di certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale con cadenza trimestrale (D.U.R.C.) sulla scorta di contabilità redatta per competenza da parte del Direttore dei Lavori dell’U.T.C. sulla scorta dei prezzi decurtati del ribasso unico offerto, riferiti alla manutenzione ordinaria (canone di gestione) e alla Tariffa Impianti Tecnologici DEI 2014 che qui si intende interamente allegata, per gli interventi di ripristino funzionale, ovvero di manutenzione straordinaria come sopra specificato.
ART. 9 – REVISIONE O MODIFICHE DEL PREZZO
Il prezzo del compenso a corpo, diminuito del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, comprese le eventuali proroghe, anche se il numero degli impianti di ascensore in esercizio, potrà aumentare nel limite massimo di n. 2
impianti per effetto delle decisioni dell’Amministrazione Comunale e ciò, sia in relazione a decisioni proprie dell’Ente, comunque insindacabili da parte della ditta appaltatrice, sia in relazione ad innovazioni, trasformazioni, sostituzioni parziali e/o totali del parco impianti ed installazione di nuovi impianti.
Pertanto non è ammessa alcuna revisione prezzi.
Le uniche modifiche al prezzo pattuito potranno essere in difetto e dovute a mancato servizio, anche per cause ascrivibili all’Amministrazione Comunale.
A tal fine si precisa che il canone unitario, per servizi resi parzialmente nel trimestre, sarà rapportato ai novantesimi e corrisposto per il servizio effettivamente reso.
ART. 10 - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI O TRASFORMAZIONI TOTALI
La ditta appaltatrice del servizio di manutenzione di cui al presente Capitolato si obbliga ad effettuare l’installazione di nuovi impianti e le totali innovazioni e/o trasformazioni delle caratteristiche degli impianti esistenti, qualora si rendessero necessarie durante il periodo di affidamento del servizio, secondo i prezzi di cui al listino prezzi del Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 57 del 26/03/2010, allegato al presente Capitolato, ai quali sarà applicato lo stesso ribasso offerto per il servizio di manutenzione.
ART. 11 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L’appaltatore deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna del servizio - un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità della organizzazione del cantiere e dell’esecuzione del servizio, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.
ART. 12 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
a) - Cauzione provvisoria:
L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione del servizio in parola, deve essere corredata, da una cauzione pari al 2% dell’importo complessivo del servizio da appaltare, da prestare anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di pari importo, e rilasciata da Istituto Bancario o Assicurativo all’uopo autorizzato dallo Stato. La
cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed é svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo e al rilascio della cauzione definitiva. La cauzione sarà restituita ai non aggiudicatari entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
b) - Cauzione definitiva:
La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire cauzione definitiva, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, da prestarsi anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.
La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti preposti (INPS, INAIL), previa redazione del certificato di
regolare esecuzione;
Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito;
Successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati d'avanzamento
lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
L’Ente appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il l’espletamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.
L’Amministrazione appaltatrice ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi ove sono ubicati gli impianti oggetto dell’appalto.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
ART.13 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE E DANNI VERSO TERZI
Sono a carico della ditta di manutenzione i rischi derivanti dalle sue responsabilità quale assuntrice della manutenzione e limitatamente ai massimali coperta dalla polizza L’appaltatore è unico e solo responsabile verso il Comune e verso i terzi, di qualsiasi danno possa derivare alle persone, alle cose e agli impianti, durante l’esercizio degli stessi.
Ricevuto in consegna gli impianti, la ditta appaltatrice deve provvedere immediatamente a contrarre con primaria compagnia di assicurazione, apposita polizza assicurativa di responsabilità
civile verso terzi, compreso il Comune di Volla con massimale unico di garanzia per elevatore di € 5.164.568,99 con limite di € 258.228,45 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali di € 77.468,53 per danneggiamento a cose, qualunque ne sia il numero, anche se appartenenti a più persone e pertanto la ditta risponderà per la sua responsabilità civile per suo fatto e colpa inerente e conseguente alla manutenzione entro i massimali suindicati.
La polizza avrà la durata dell’appalto. La liquidazione del premio per detta assicurazione costituisce un onere a totale carico dell’impresa , senza diritto a rivalsa. La polizza deve essere stipulata espressamente ed unicamente per l’appalto de quo e deve essere consegnata all’Ufficio della direzione dei lavori entro due giorni naturali e consecutivi, dalla
data del verbale di consegna, pena la risoluzione del contratto adita dall’Amministrazione Comunale.
ART. 14 – CONTO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE
Al termine dell’appalto il Dirigente del VII Settore del Comune di Altamura, in contraddittorio con il Responsabile per l’Appaltatore provvederà alla redazione del verbale di ultimazione e successiva emissione del conto finale, in cui si stabilisce che lo stesso verrà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data dell’ultimazione dei lavori e il collaudo entro sei mesi dalla stessa data.
Il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione, corredato da una relazione acclarante i lavori eseguiti ed i rapporti intervenuti con l’impresa, a cui il Dirigente competente farà seguire il provvedimento conclusivo di liquidazione del credito
residuo rappresentato dall’ultima mensilità.
ART. 15 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Nessun indennizzo sarà corrisposto all’appaltatore in caso di anticipata risoluzione del contratto per colpa del medesimo. In questo caso, la penale da corrispondere alla stazione
Appaltante da parte dell’Appaltatore, è pari ad 1/10 del compenso globale pattuito riferito l periodo residuo contrattuale.
L’Ente appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt.1671 e 1674 del Codice Civile.
ART.16 – CESSAZIONE DEL SERVIZIO
Su semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, anche non motivata, in qualsiasi momento e in qualsiasi modo la ditta appaltatrice deve cessare il servizio degli ascensori, in qualsiasi numero, secondo le sotto elencate clausole, senza che ciò debba costituire per la ditta appaltatrice motivo di richiedere compensi, neanche a titolo di mancato utile, che non siano quelli relativi al prezzo dell’appalto per il periodo effettivamente svolto:
a) la cessazione del servizio degli ascensori potrà essere provvisoria o definitiva; nel primo caso sarà interdetto l’uso dell’ascensore e la ditta provvederà solo alle operazioni di puro e semplice mantenimento degli impianti per evitare il degrado; nel secondo caso, gl’impianti saranno definitivamente abbandonati;
b) la ditta deve provvedere, senza eccezione o riserva alcuna, a svolgere il servizio, come descritto all’art. 3, per i rimanenti ascensori,
c) la ditta non deve in alcun modo intralciare l’attività di altre ditte incaricate dall’Amministrazione Comunale, di eseguire i lavori di innovazione, trasformazione, sostituzione dell’ascensore, cui è stata richiesta la cessazione del servizio o di installazione di nuovo ascensore.
ART. 17 - INADEMPIENZE E PENALITA’
L’impresa è passibile di penalizzazioni per inadempienze come di seguito specificato:
- Per ogni mancato intervento straordinario 100,00 (Euro Cento/00);
- Per mancata assistenza all’ISPESL e visite ispettive in genere o per omessa verifica e/o controllo periodico €.400,00 (Euro Quattrocento/00);
In caso di difettosa manutenzione o di mancata osservanza degli ordini di servizio, in proposito comunicati dal Responsabile del 1° Servizio LL.PP., si procederà senza alcuna formalità alla esecuzione dei lavori in danno e il relativo importo sarà trattenuto dai pagamenti in corso ed a saldo, se necessario, dalla cauzione versata.
L’impresa è tenuta ad adempiere a quanto disposto negli ordini di servizio entro le ventiquattro ore; trascorso tale termine, l’Ufficio predisporrà come prima detto.
Il mancato intervento per tre giorni o per tre giorni nello stesso mese o per dieci giorni nel trimestre, costituiscono grave colpa che faculterà l’Amministrazione Comunale, senza alcuna formalità a dichiarare la ditta, decaduta dall’appalto, fatta salva ogni azione di ivalsa
per danni.
ART. 18 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Nel caso di danni da cause di forza maggiore valgono le prescrizioni di cui al Capitolato Generale.
ART. 19 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Quando sorgono contestazioni tra la Direzione Lavori e l’Impresa e fra l’Ente Appaltante e l’Impresa. si procederà alla risoluzione di esse con le modalità stabilite Capitolato Generale.
E’ escluso il ricorso al procedimento arbitrale.
Per qualsiasi controversia giudiziaria il foro competente è quello di Nola.
.
ART.20 – RAPPRESENTANTE DELLA DITTA APPALTATRICE
La Ditta appaltatrice prima di iniziare il servizio propone un proprio rappresentante preposto alla direzione del servizio e un sostituto che, durante l’assenza del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. La ditta Appaltatrice rimane comunque responsabile dell’operato del rappresentante o del suo eventuale sostituto. Il appresentante
della ditta appaltatrice o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata del servizio in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.
ART. 21 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto, sono fatte dal Responsabile Unico del Procedimento, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.
La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di comunicare le variazioni eventuali del proprio domicilio legale che abbiano luogo nel corso del contratto.
ART. 22 - TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE
Tutto il personale adibito dalla ditta appaltatrice al servizio, lavorerà direttamente ed esclusivamente a carico della medesima, la quale, è tenuta ad osservare tutte le ondizioni
generali e particolari stabilite dalle disposizioni legislative in vigore per le assicurazioni ai lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza o malattia, assegni familiari, contratti collettivi di lavoro, assicurazione contro invalidità e la vecchiaia, disoccupazione, norme e regolamenti antinfortunistici ed ogni altra legge presente o futura e ogni altro obbligo in materia di lavoro.
L’Amministrazione Comunale rimane estranea ad ogni eventuale divergenza tra l’Appaltatore ed il personale addetto alla conduzione degli impianti.
ART. 23 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 18 della legge 19/3/1990 n.55 nei riguardi dei lavoratori dipendenti, l’impresa e’ tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l’Impresa non e’ aderente alle associazioni che hanno stipulato i predetti contratti.
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa, esibisce i documenti idonei a dimostrare la sua regolare posizione nei confronti dell’I.N.A.I.L., dell’I.N.P.S.. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa, è tenuta a trasmette all’Amministrazione appaltante la documentazione di vvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
Ai sensi dell’art.9 1° comma del D.P.C.M. 10/1/1991 n.55 la suddetta documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici deve essere resentata prima dell’inizio lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
Ai sensi dell’art.9. 2° comma del D.P.C.M. 10/1/1991 n.55 la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonche’ quelli dovuti agli organismi aritetici previsti dalla contrattazione collettiva, deve essere effettuata con cadenza trimestrale.
Circa le prestazioni di mano d’opera, l’Impresa si obbliga ad osservare le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente, oltre a tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, ed affini, anche gli accordi locali integrativi dello tesso,
in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Ai sensi dell’art. 13 del CAPITOLATO GENERALE di appalto:
1. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni.Ove egli non provveda e non contesti formalmente e/o motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine soprassegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
2. i pagamenti di cui al comma 1) fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati;
3. nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, il Responsabile del Procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
ART. 24 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELCONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati:
- - il presente Capitolato Speciale;
- - l’elenco prezzi Tariffa DEI Genio Civile di Roma, anno 2012
ART. 25 – SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la registrazione del contratto, bollo e registro, di copie del contratto e di altri eventuali documenti che possono essere presentati, nonché spese di bollo per atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio, qualora necessarie;
ART. 26 - RICHIAMI AL CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO ED OSSERVANZA DI NORMATIVE.
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle norme, in quanto compatibili, del Capitolato Generale di Appalto approvato con D. Ministeriale LL.PP.19 Aprile 2000
n. 145, e da quant’altro previsto dalla vigente normativa per tale tipo di appalto.
ART. 27. Osservanza di leggi, regolamenti e norme Nell’esecuzione degli obblighi contrattuali
il Manutentore dovrà conformarsi a tutta la normativa vigente, al momento dell’effettuazione delle prestazioni, in materia di ascensori e piattaforme per disabili.
Si richiamano in particolar modo:
• Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
• Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
• D.M. dl 11/01/2010
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";
• Norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici.";
• Norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici.";
• Norma UNI 10411 - "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti.";
• D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici." per le parti ancora applicabili;
• D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l’esecuzione della l. 24-10-1942, n. 1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;
• D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato." per la parti ancora applicabili;
• D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
• D.M. 14 giugno 1987, n. 246 - "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente Capitolato;
• D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica";
• D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. ";
• Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro";
• X.X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000 - "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;
• Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l’applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili";
• D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
• D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
• Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
• Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
• D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle
barriere architettoniche." per le parti relative agli impianti di sollevamento;
• Legge 46/90 del 5 marzo 1990 - "Norma per la sicurezza degli impianti elettrici.";
• Norme CEI applicabili agli impianti oggetto dell’appalto;
• X.X.X. 000/00 - "Xxxxx per la prevenzione degli infortuni sul lavoro." e normative applicative;
• Decreto legislativo 626/94 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e relative normative di applicazione;
• Decreto legislativo 494/96 per la sicurezza nei cantieri edili e relative normative applicative nei casi in cui si ricada nei presupposti dello stesso.
• D.P.R. 222/2003 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”
L’elenco sopra riportato si intende non esaustivo.
Il Manutentore è quindi tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno. La Ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, dei decreti e dei regolamenti emanati o che venissero emanati nel corso dell'appalto e che riguardino in qualsiasi modo tutte le operazioni e gli adempimenti necessari connessi con il contratto d'appalto, rimanendo pertanto l'Amministrazione appaltante esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali infrazioni da parte della Ditta appaltatrice, con la precisazione che tutte le indicazioni, salvo quelle aventi forza di legge, varranno se e in quanto non in contrasto con il contenuto del presente Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri documenti contrattuali.
ART. 28 - Assicurazione a carico dell’impresa
L’Appaltatore è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione “tutti i rischi”, a copertura dei danni parziali e/o totali che dovessero derivare agli impianti, alle apparecchiature ed agli edifici ad essi connessi affidati alla Ditta, che garantisca il Committente da tutti i rischi di esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente appalto, da qualsiasi causa determinati, eccetto quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore con un massimale di euro 500.000,00 e una polizza per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, con massimale unico di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) che dovrà avere una validità per patto espresso dalla consegna degli impianti fino al verbale di riconsegna degli impianti. La polizza deve prevedere che per “terzi” si intende anche il Comune di Volla, il suo personale.
ART. 29 - Obblighi ed oneri diversi a carico dell'appaltatore
Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000 ed agli altri articoli del presente Capitolato Speciale d'appalto, sono a carico della Ditta appaltatrice e quindi compresi nei prezzi dell’offerta, gli obblighi ed oneri che seguono, con le conseguenti spese:
1. L’obbligo ed onere di affissione dei cartellini di identificazione dell’impianto e dei riferimenti per la richiesta di assistenza, da collocarsi all’interno della cabina e d a tutte le porte di piano come evidenziato all’interno dell’allegato E ”Cartelli di Identificazione impianto”;
2. L’onere di ogni spesa per la mano d'opera specializzata (ascensoristi, elettricisti, elettronici, meccanici, ecc.) e per il personale tecnico secondo le necessità, e per i periodi necessari ad assicurare l’esecuzione degli interventi, oggetto dell’appalto, compresi i compensi per il lavoro in ore straordinarie, notturne o festive, con tutte le indennità e contributi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
3. L’obbligo ad ottemperare alle disposizioni legislative verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato le disposizioni di cui al D.L. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'obbligo di istituire un servizio di pronto intervento qualificato professionalmente in relazione all'oggetto dell'appalto, di gradimento dell'Amministrazione appaltante, che durante l'esercizio e non degli impianti dovrà essere sempre reperibile, sia di giorno che di notte, per qualsiasi evenienza, per interventi urgenti su chiamata.
5. L'obbligo di adibire alla condotta degli impianti personale capace ed in possesso dei requisiti prescritti dalle norme in materia, personale che dovrà essere altresì di gradimento dell'Amministrazione appaltante, che avrà la facoltà di richiedere l'immediata sostituzione del personale che non risultasse accettabile per motivi di disciplina, comportamento o manifesta incapacità.
6. L’obbligo di provvedere, in caso di assenza o impedimento del direttore tecnico (ferie - malattia
- permessi ecc.), alla sua sostituzione con un altro direttore tecnico di gradimento al Committente, comunicando nominativo e periodo di sostituzione.
7. L’obbligo di dotare il personale utilizzato nell’appalto di telefono cellulare dedicato, di tessera di riconoscimento, oltre che di dotazione di indumenti e/o capi di vestiario di sicurezza ( scarpe,guanti, elmetto, ecc.)
8. L’onere di tutte le spese per i materiali e le attrezzature di ogni genere occorrenti per il regolare funzionamento degli impianti e per la manutenzione ordinaria degli stessi, compresi tutti gli oneri per i trasporti, tiri in alto, ponteggi, dogana, imposte, magazzinaggio, carico, scarico o trasporto, all’interno ed all’esterno dei fabbricati relativi alla realizzazione degli interventi.
9. L’obbligo e onere della rimozione e trasporto in officina delle apparecchiature per riparazioni non eseguibili in loco.
10. L’obbligo e onere di tutte le opere provvisionali, di protezione e segnaletica necessarie per l’esecuzione dei lavori.
11. L’obbligo e onere della pulizia dei locali immediatamente dopo l’esecuzione degli interventi ed il relativo sgombero dei materiali di rifiuto o di recupero inutilizzabili (imballaggi, sfridi di lavorazione, etc.), compreso il trasporto alle pp.dd.
12. L’obbligo e onere per l'allontanamento giornaliero di eventuali scorie, polveri e/o detriti di qualsiasi genere prodotti dagli impianti e dei materiali di risulta derivanti da operazioni di manutenzione, restando vietata nel modo più assoluto la formazione di cumuli di rifiuti, anche di piccole entità, nell'ambito di aree di pertinenza del Comune di Volla. In caso di inadempienza riscontrata dell'Amministrazione appaltante, questa avrà la facoltà di provvedere in merito, addebitando le relative spese alla Ditta appaltatrice.
13. L'osservanza di tutte le vigenti prescrizioni in materia di prevenzione infortuni, nonché tutte le disposizioni atte ad evitare danni a terzi, intendendo con ciò che l’Appaltatore è l’unico responsabile di fronte alle Autorità competenti dell’osservanza e della verifica di tutte le norme antinfortunistiche del proprio specifico lavoro, mantenendo sollevati ed indenni da ogni responsabilità l’Amministrazione ed i suoi rappresentanti.
14. L’Appaltatore dichiara di essere munito di tutte le licenze e le autorizzazioni amministrative eventualmente occorrenti per lo svolgimento dell’attività contrattuale e di impiegare il proprio personale dipendente.
15. L’Appaltatore si impegna ad esibire, a semplice richiesta della Committente, i libri paga, il libro matricola, le ricevute dei versamenti previdenziali ed assicurativi relativi al personale impiegato nell’esecuzione del contratto.
16. L’obbligo e onere di ricorrere ad ogni possibile accorgimento e precauzione per non creare danni e molestie di qualsiasi tipo e natura, evitando nel modo più assoluto l’esecuzione di lavori rumorosi nelle ore della giornata dedicate alle attività dell’Ateneo.
17. L’obbligo e l’onere di mantenere i locali tecnici sempre puliti e sgombri da qualsiasi materiale od apparecchiatura da impiegarsi per i lavori di manutenzione.
18. L’obbligo e onere di tutte le spese per le prestazioni di personale idoneo e provvisto degli strumenti ed attrezzi necessari per l'esecuzione di misurazioni, verifiche, tarature, bilanciamenti, rilievi di ogni genere, documentazione e disegni relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo dei lavori straordinari, sia agli effetti tecnici che contabili
19. L’obbligo di tempestiva segnalazione delle scadenze per le visite di controllo e per le attività comunque soggette ai vari enti ispettivi quali: ISPESL–ASL–VVF–UTIF-Comune, ed inoltre l’assistenza ai funzionari durante le visite succitate.
20. L’obbligo di provvedere ad applicare sull’ingresso dei locali tecnici un cartello con l’identificazione del locale, il nominativo della Ditta di manutenzione con relativa sede e recapito telefonico, e il numero di telefono di pronto intervento e il numero di reperibilità.
21. All’Appaltatore verrà messa a disposizione la documentazione tecnica riguardante i disegni e gli schemi degli impianti, nonché le monografie, laddove esistenti, con le caratteristiche e specifiche tecniche delle varie apparecchiature, così come forniti dalle ditte installatrici dell’impianto stesso. L’Appaltatore avrà l’obbligo di tenere aggiornati i disegni e gli schemi succitati ed inviarne copia alla Committente nel caso di modifiche, sostituzioni, varianti effettuate. Analogamente è fatto obbligo all’Appaltatore di restituire alla Committente tutta la documentazione tecnica suddetta al termine del contratto d’appalto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso.
22. L’Obbligo di riparazione dei danni, che per cause dipendenti dalla sua negligenza fossero apportati ai materiali, impianti e manufatti esistenti e/o di nuova fornitura ed installazione, in occasione o per causa dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto senza che l’Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.
23. L'obbligo di provvedere, entro i 15 giorni successivi alla scadenza dell'appalto, allo sgombero di tutti i materiali, attrezzi e mezzi d'opera di proprietà della ditta, restando salvi tuttavia eventuali accordi circa rilievi di materiali e combustibili da parte dell'Amministrazione appaltante.
24. La consegna, al termine del contratto di appalto o in sede di risoluzione anticipata del medesimo, di tutte le chiavi relative ai locali avuti in gestione degli edifici di proprietà della Committente.
Resta convenuto che di tutti gli obblighi di cui sopra e indicati o richiamati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto è stato tenuto conto nello stabilire i prezzi contrattuali e che quindi per il rispetto degli obblighi stessi non spetterà alla Ditta appaltatrice alcun altro compenso particolare non previsto nel Capitolato Speciale
ART. 30 - Obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro
1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie interventi l'appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori stessi.
2. Conseguentemente, come specificato nell'art. 118 comma 6 del D.lgs n. 163 del 2006, nonché nell’art.35, commi 28-34, del D.L. 223/2006, convertito in L 248/2006, l'appaltatore e per suo tramite le imprese subappaltatrici devono trasmettere all'Amministrazione appaltante:
a) prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione d'avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la cassa edile;
b) successivamente e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, idonea documentazione attestante l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi.
3. Il direttore dei lavori, procederà alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
4. L’emissione dei predetti certificati di pagamento potrà, inoltre, essere sospesa fino all’esibizione da parte dell’appaltatore, o del subappaltatore, della documentazione relativa ai versamenti stessi.
5. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
6. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
7. L'appaltatore è responsabile in rapporto all'amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui i contratti collettivi non disciplinino l'ipotesi del subappalto.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall’Amministrazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro,
l'Amministrazione appaltante comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso d'esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
9. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
10. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non può opporre eccezioni di sorta all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
11. L'appaltatore è rigorosamente tenuto all'osservanza della vigente normativa per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
ART. 31 - Cessione del contratto e subappalto
1. Non è ammesso il subappalto ovvero la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della garanzia definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Comune di Volla.
ART. 32- Disposizioni generali relative ai prezzi contrattuali
Tutti i compensi unitari relativi alle prestazioni e forniture oggetto del presente appalto comprendono:
1. ogni spesa necessaria per la fornitura di tutti gli altri materiali occorrenti per il regolare esercizio degli impianti dati in appalto, posti in opera in qualsiasi punto delle aree e fabbricati del Comune di Volla, compresi i relativi trasporti, carichi, scarichi, cali, perdite, sfridi, ecc.;
2. ogni spesa occorrente per la mano d'opera, relativa sorveglianza e direzione tecnica, prestazioni specialistiche, reperibilità al di fuori degli orari contrattuali, per lavoro in giorni feriali e festivi e in ore notturne, quote e contributi per le varie assicurazioni sociali e per ogni altro accessorio previsto per legge a carico del datore di lavoro, nonché per fornire gli operai degli attrezzi e mezzi d'opera occorrenti;
3. ogni spesa occorrente per la fornitura ed il noleggio di macchinari ed attrezzature (tiri, ponteggi, mezzi d’opera, ecc.) di ogni genere necessari all'esecuzione dell'appalto.
4. ogni spesa conseguente all'adempimento degli obblighi ed oneri elencati negli altri articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
5. le spese generali della Ditta appaltatrice, il suo utile ed ogni altra ulteriore spesa che la medesima dovrà sostenere in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto.
6. I prezzi unitari contrattuali si intendono pertanto pienamente remunerativi ed accettati dalla Ditta appaltatrice in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e debbono quindi ritenersi fissi ed invariabili salvo i casi di revisione previsti all'articolo seguente.
ART: 33 - Sanzioni e penali
Qualora si verificassero deficienze o negligenza grave nella conduzione, manutenzione ed erogazione del servizio, ritardo nel compimento dei lavori è prevista l’applicazione delle seguenti penali, salvo i casi di forza maggiore.
In caso di mancata manutenzione mensile, sarà applicata una sanzione apri al 10% del canone mensile del singolo impianto.
Per mancata consegna nei termini previsti del P.O.S. verrà applicata una penale di euro 50,00.
Le penali suddette dopo la constatazione delle deficienze stesse e redazione di un breve verbale riepilogativo redatto a cura dell’Amministrazione Appaltante, verranno inserite nella contabilità con le modalità di cui all’art.- 36 “Pagamenti”.
ART. 34 - Collaudi
1. A giudizio della Committente e in relazione all’importanza dell’intervento potranno essere richiesto un collaudo tecnico dei lavori ordinati dalla Committente. Le modalità di collaudo per gli impianti e le apparecchiature saranno quelle stabilite dalle norme vigenti, che l’Appaltatore dichiara di ben conoscere. Le spese dei collaudi sono a carico della Committente mentre rimane a carico dell’Appaltatore l’assistenza al collaudo durante il corso dello stesso.
L’esito favorevole del collaudo non esonera l’Appaltatore dalle garanzie date.
2. l'Amministrazione appaltante provvederà periodicamente a verificare lo stato di funzionamento e di conservazione dei vari impianti affidati alla Ditta appaltatrice, onde accertare se la stessa abbia o meno adempiuto agli obblighi contrattuali relativi al presente appalto.
3. Eventuali deficienze riscontrate dovranno essere prontamente eliminate, entro i termini perentori che verranno comunicati alla Ditta.
4. L’Amministrazione appaltante potrà provvedere direttamente all'eliminazione delle manchevolezze precedentemente contestate addebitandone il costo alla Ditta appaltatrice ed eventualmente incamerando il corrispondente importo dalla cauzione di cui all’art. 27.
ART. 35 - Pagamenti
1. Gli importi di contratto saranno liquidati a Stati d’Avanzamento Lavori relativamente ai lavori eseguiti per importi comunque non inferiori ad Euro 10.000,00 lordi
2. Tutte le opere non comprese nel prospetto allegato devono essere preventivamente formalmente ordinate dal Committente e verranno pagate secondo le disposizioni contenute negli ordini specifici.
3. Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate dal Committente.
4. Entro 30 giorni dalla data di emissione, se favorevole, del verbale di collaudo per regolare esecuzione degli impianti, si procederà alla redazione del conto finale, ed al saldo del residuo credito annuale della Ditta.
5. Nel caso non favorevole, la redazione del conto finale potrà essere effettuata oltre il termine di cui al comma 4) dovendo l'Amministrazione quantificare gli addebiti indicati all’art. 35;
6. Per il pagamento dei suddetti stati d’avanzamento, l’Appaltatore è vincolato alla presentazione di apposita dichiarazione di regolarità contributiva con allegata la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (modello F24 e modello DM10).
7. Sugli importi dei certificati di pagamento saranno effettuate le trattenute di legge.
ART. 36 - CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 3 della L. 179 del 18/10/2012 e con decorrenza 01/01/2013 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».
La ditta aggiudicataria, pertanto, deve possedere la firma digitale.
Inoltre, in relazione alla particolare natura ed importanza dei servizi affidati alla Ditta aggiudicataria del presente appalto, l'Amministrazione appaltante considererà che l'appalto stesso
sia condotto in modo gravemente deficiente da parte della Ditta e quindi possibile di risoluzione, nei casi appresso indicati:
a. Deficienze gravi nel funzionamento degli impianti, riscontrate sino a tre volte nel corso dell’Appalto e regolarmente contestate dall'Amministrazione appaltante senza che la Ditta appaltatrice abbia dimostrato un effettivo interessamento all'eliminazione del grave inconveniente;
b. Sospensione totale del funzionamento di un impianto ove siano stati già ultimati i lavori per un periodo che raggiunga i venti giorni consecutivi;
c. Quando non viene garantita la presenza e disponibilità del personale richiesto per assicurare la continuità e l’efficienza nella conduzione e manutenzione degli impianti stessi, e che ciò venga rilevato previa contestazione formale scritta all’Appaltatore per almeno 5 volte.
d. In caso di prolungata e ingiustificata sospensione dell’assistenza e/o gravi reiterati ritardi, negligenza e imperizia, negli interventi oggetto dell’appalto e quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita e che ciò venga rilevato previa contestazione formale scritta all’Appaltatore per almeno tre volte.
e. Inadempienza della Ditta appaltatrice a specifici obblighi contrattuali circa la conduzione e/o la manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti oggetto dell'appalto o concernenti la sicurezza nella gestione degli impianti stessi, contestata per iscritto dall'Amministrazione appaltante con l'invito a provvedere entro un termine perentorio e senza aver ottenuto un risultato soddisfacente.
f. Il fatto che la Ditta appaltatrice ostacoli con la sua condotta il rapido svolgimento dei rapporti contrattuali o presenti ripetutamente riserve che risultino chiaramente infondate.
g. Mancata reintegrazione del deposito cauzionale.
h. Quando la somma totale delle penali superi il 10% dell’importo annuo del contratto.
2. Nei casi sopra indicati, dopo un'ultima ingiunzione da parte dell'Amministrazione appaltante (che contesti le manchevolezze precedentemente riscontrate) rimasta ancora senza effetto, a giudizio dell'Amministrazione stessa, nel termine dei 15 giorni successivi, questa avrà diritto di considerare operante la clausola risolutiva del contratto d'appalto, dandone immediata comunicazione alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R., significando la decisione da essa presa per la risoluzione in tronco ovvero, a seconda dei casi, per la risoluzione al termine indicato dall’Amministrazione appaltante.
3. Resta salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. Saranno altresì fondati motivi di risoluzione del contratto:
a. la cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara di appalto o comunque non autorizzate dall'Amministrazione appaltante. Non sono considerate subappalto le commesse date ad altre imprese per la fornitura di materiali;
b. il fallimento o l'amministrazione controllata della Ditta.
ART. 37 - Recesso
1. Il Comune di Volla potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione del servizio, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, ai sensi dell’art. 1671 c.c.
ART. 38 - Riservatezza
1. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del servizio, le informazioni tecniche relative a procedimenti,
disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, strutture, ecc. che vengano messi disposizione dall'Ente appaltante o di cui l’Appaltatore venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione del servizio.
2. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Ente appaltante per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire all'Ente appaltante tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
4. E' pure fatto divieto all'Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano all'Ente appaltante, senza prima aver ottenuto il benestare scritto dall'Ente stesso, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi dell'Ente stesso, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione dei lavori assunti.
ART. 39 - Controversie
1. Per tutte le controversie tra la Committente e l’Appaltatore comunque attinenti all'interpretazione e all'esecuzione del contratto d'appalto che non fosse possibile
comporre in via amministrativa si stabilisce di escludere la competenza arbitrale e di indicare quale Giudice competente il Foro di Nola.
Allegati-Si intende altresì allegata al presente Capitolato la Tariffa Prezzi del Genio Civile Roma DEI anno 2014.