PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA CHE MODIFICA L’ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica di Croazia (qui di seguito denominati le “Parti Contraenti”),
In riferimento all’Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla Promozione e Protezione Reciproca degli Investimenti, concluso a Zagabria il 7 maggio 2004 (qui di seguito denominato “l’Accordo”),
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
L’articolo 4 dell’Accordo è modificato come segue:
“Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita
1. Ciascuna Parte Contraente accorda, nel proprio territorio, agli investimenti e ai redditi di investitori dell’altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti e ai redditi dei propri investitori, o agli investimenti e ai redditi di investitori di qualsiasi altro Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole accordato agli investitori interessati.
2. Ciascuna Parte Contraente accorda, nel proprio territorio, agli investitori dell’altra Parte Contraente, con riguardo alla gestione, al mantenimento, al godimento e all’uso dei propri investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori, o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole accordato agli investitori interessati.
3. Le disposizioni del presente Articolo sul trattamento nazionale e sul trattamento di nazione più favorita non si applicano ai benefici accordati da una Parte Contraente in conformità ai propri obblighi in qualità di membro di un’unione doganale, economica o monetaria, un mercato comune o un’area di libero scambio.
4. Le disposizioni del presente Accordo non possono essere interpretate in maniera tale da obbligare una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell’altra Parte Contraente i benefici di un trattamento, preferenza o privilegio accordati agli investitori di qualsiasi Stato terzo in virtù degli obblighi di tale Parte Contraente in qualità di membro di un’unione doganale, economica o monetaria, un mercato comune o un’area di libero scambio, derivanti da un accordo internazionale o da un accordo di reciprocità di tale unione doganale, economica o monetaria, mercato comune o un’area di libero scambio.
5. Le disposizioni del presente Accordo non possono essere interpretate in maniera tale da obbligare una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell’altra Parte Contraente, o agli investimenti o ai redditi di tali investitori, i benefici di un trattamento, preferenza o privilegio che possono essere estesi dalla Parte Contraente in base ad un accordo internazionale o convenzione interamente o parzialmente in materia di imposizione fiscale.
Articolo 2
L’Articolo 7 dell’Accordo è modificato inserendo il nuovo comma 4 dopo il comma 3, formulato come segue:
“4. Sono applicate le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente Articolo fatti salvi i provvedimenti adottati dall’Unione Europea.”
Articolo 3
Un nuovo Articolo 9 è inserito dopo l’Articolo 8 del seguente tenore:
“Articolo 9
Interessi Essenziali di Sicurezza
Il presente Accordo non preclude l’applicazione da parte di una delle Parti Contraenti dei provvedimenti necessari a mantenere l’ordine pubblico, soddisfare i propri obblighi riguardo al mantenimento o ripristino della pace o della sicurezza internazionale, o la tutela dei propri interessi essenziali di sicurezza che possono comprendere interessi derivanti dalla propria appartenenza ad un’unione doganale, economica o monetaria, un mercato comune o un’area di libero scambio.”
Articolo 4
Gli Articoli 9, 10, 11, 12 e 13 dell’Accordo diventano Articoli 10, 11, 12, 13 e 14.
Articolo 5
Il presente Protocollo Aggiuntivo costituisce parte integrante dell’Accordo.
Il presente Protocollo Xxxxxxxxxx entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti Contraenti si sono notificate, mediante i canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie alla sua entrata in vigore.
Fatto a Roma il 1 agosto 2012 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana, croata ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.
Per il Governo della Repubblica di San Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Per il Governo della Repubblica di Croazia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx |