ACCORDO NAZIONALE 4 FEBBRAIO 1983
ACCORDO NAZIONALE 4 FEBBRAIO 1983
Sottoscritto a Roma in data 4 febbraio 1983 tra Federtrasporti, Anac, Fenit, e la Federazione Nazionale Autoferrotranvieri CGIL, CISL, UIL
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297
Possono richiedere l'anticipazione i lavoratori dipendenti con almeno 8 anni di servizio idoneo per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Tale servizio deve essere maturato alla data di cui la domanda è presentata, quale risulta dal protocollo aziendale di arrivo.
Per identificare il numero degli aventi titolo all'anticipazione, si fa riferimento al personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
La cifra risultante costituisce un limite annuale inderogabile ed ha efficacia per l’anno successivo alla data di rilevazione.
La parte di aliquota eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile a quello successivo.
Art. 3 -Misura dell'anticipazione
L'anticipazione è stabilita fino alla misura massima del 70% del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'ammontare dell'anticipazione è comunque ridotto della parte del trattamento di fine rapporto gia impegnata a garanzia di debiti contratti dal lavoratore interessato.
L'importo dell'anticipazione non potrà comunque essere superiore a quello risultante dalla documentazione prodotta.
Art. 4 - Motivi che giustificano l'anticipazione e criteri di priorità
La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalle necessità di:
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per il lavoratore e per i familiari considerati a carico dalla normativa sugli assegni familiari;
b) acquisto documentato della prima casa di abitazione per sé o per1 figli. Sono stabilite le seguenti priorità, in ordine decrescente d'importanza:
a) spese sanitarie;
b) spese per l'acquisto della prima casa di abitazione. Nell'ambito delle priorità di cui sopra, possono essere previsti aziendalmente criteri di precedenza.
La necessità di terapie e di interventi straordinari deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.
Ai fini della determinazione e dell'erogazione dell'anticipazione, la richiesta deve essere corredata da preventivo di spesa.
Ciascuna domanda sarà esaminata con la massima urgenza.
Il 10% di tutte le anticipazioni concedibili nei limiti indicati all'art.2 è riservato, con decorrenza 1° aprile e fino al 1° dicembre di ogni anno, per soddisfare le richieste per spese sanitarie.
A terapia od intervento eseguiti, l'interessato è tenuto alla consegna, entro 6 mesi, delle fatture quietanzate o di documentazioni equivalenti, ivi compresa la dichiarazione personale di spese accessorie sostenute e non documentabili.
Qualora tale consegna non abbia avuto luogo oppure la terapia o l'intervento non siano stati eseguiti, l'azienda recupererà l'importo erogato.
Nel caso che la spesa sia risultata inferiore alla somma erogata, l'azienda recupererà la parte non utilizzata.
Art. 6 - Acquisto della prima casa di abitazione
I dipendenti che hanno diritto all'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, devono presentare domanda corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante comunque
che il dipendente, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle vigenti norme di legge per coloro che rendano dichiarazioni false o compiano atti fraudolenti al fine di procurare indebiti benefici per sé o per altri, richiede l'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione e che lo stesso o il figlio non risultano essere proprietari o comproprietari di altre unità abitative ovunque ubicate.
Ai dipendenti che, in base alla graduatoria formulata con i criteri di cui all'art. 4, rientrano nei limiti numerici indicati all'art. 2, l'azienda corrisponde l'anticipazione alla presentazione dell'atto preliminare di compravendita per sé o per i figli, redatto mediante atto notarile.
L'anticipazione potrà ugualmente essere richiesta per l'acquisizione di un alloggio in cooperativa edilizia. In tal caso il dipendente dovrà presentare la dichiarazione del Presidente della cooperativa, con firma autenticata a termini di legge, da cui risulti che il dipendente o il figlio sono assegnatari di alloggio, su terreno acquisito, con l'indicazione dell'entità dell'importo richiesto per la costruzione dell'alloggio stesso.
Qualora la richiesta di anticipazione sia stata giustificata dall'atto preliminare di vendita ovvero dalla partecipazione a cooperativa edilizia, il dipendente, entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, è tenuto all'esibizione dell'atto notarile di acquisto definitivo dell'abitazione ovvero della documentazione, autenticata a termini di legge, che giustifichi i motivi del mancato rispetto dei termini di cui sopra. Tale documentazione deve essere ripresentata ogni 12 mesi.
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, l'azienda recupererà l'importo lordo maggiorato della somma necessaria alla ricostituzione integrale del fondo di accantonamento individuale previsto dalla legge.
Le domande di anticipazione per l'acquisto o l'acquisizione della prima casa vengono esaminate nel mese di aprile di ciascun anno.
In tale circostanza, vengono esaminate tutte le domande, pervenute dall'1.1 al 31.3 precedente, che presentano i requisiti stabiliti.
Le domande stesse sono accolte nei limiti di cui all'art. 2, fatte salve le riserve di cui al precedente art. 5.
Nel caso che nella istruttoria di aprile sopra accennata non vengano assegnate tutte le residue anticipazioni concedibili nei limiti indicati all'art. 2, si procederà, fatta salva la riserva del 10% di cui all'art. 5, trimestralmente, all'esame delle ulteriori domande di anticipazione, sino al raggiungimento dei limiti accennati.
Entro la prima quindicina di dicembre di ciascun anno si procede ad una istruttoria suppletiva per Tesarne di ulteriori domande di anticipazione in sostituzione degli assegnatari decaduti ovvero per l'utilizzazione di disponibilità non impegnate sulla riserva del 10% per spese sanitarie di cui al precedente articolo 5.
Non potrà tenersi conto delle spese sanitarie e delle spese per l'acquisto o l'acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per i pro-pri figli, sostenute in adempimento di obbligazioni o impegni assunti in data anteriore all'1.6.1982.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Le domande di anticipazione non soddisfatte entro l'anno di presentazione si intendono decadute.