SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Contratto n. xxxxxxxxxxx
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati 3
Articolo 2 Oggetto 4
Articolo 3 Durata 4
Articolo 4 Esecuzione dei Servizi 4
Articolo 5 Rappresentanti delle Parti per l’esecuzione del Contratto 5
Articolo 6 Corrispettivi e Clausola Broker 6
Articolo 7 Cauzione 8
Articolo 8 Responsabilità 9
Articolo 9 Recesso 9
Articolo 10 Recesso per giusta causa 10
Articolo 11 Disposizioni antimafia 11
Articolo 12 Obblighi nei confronti del personale dipendente 13
Articolo 13 Obbligo di riservatezza 14
Articolo 14 Trattamento dei dati 15
Articolo 15 Divieto di cessione del Contratto 16
Articolo 16 Subappalto 16
Articolo 17 Foro competente 18
Articolo 18 Oneri fiscali e spese contrattuali 18
Articolo 19 Clausola finale 19
TRA
ANSF - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, con sede in , Via n.
, nella persona di , nato a il in qualità di giusta i poteri conferitigli con in data , elettivamente domiciliato presso la sede legale dell’Agenzia;
E
xxx, con sede legale in xxx – Via xxx n. xx, Capitale Sociale Euro xxx=, iscritta al registro delle imprese di xxx al n. xxx, partita IVA e codice fiscale n. xxx, nella persona di xxx in qualità di xxx, giusta i poteri conferitigli con xxx in data xxx, elettivamente domiciliato presso la sede legale della società;
PREMESSO CHE
a) ai termini con iniziale maiuscola ed in corsivo, di cui in seguito, viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
− Capitolato Speciale: il documento che contiene l’insieme delle specifiche tecniche alle quali dovranno essere conformi i “Servizi”;
− Contratto: il presente accordo, stipulato tra “ANSF” ed il “Fornitore”;
− ANSF: ANSF - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, come in epigrafe;
− Fornitore: xxx, come in epigrafe;
− Offerta Economica: l’offerta economica presentata in sede di gara dal Fornitore per l’esecuzione dei “Servizi”;
− Parti: congiuntamente ANSF ed il Fornitore;
− Servizi: i servizi di brokeraggio assicurativo descritti nel Capitolato Speciale;
b) ANSF intende procedere all’acquisizione di servizi di brokeraggio assicurativo per le esigenze della medesima ANSF, per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di inizio della prima annualità di copertura assicurativa;
c) ANSF, pertanto, a seguito di quanto autorizzato con Determina n. xxx del xx/xx/xxxx, ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’acquisizione di servizi di brokeraggio
assicurativo per le esigenze della medesima ANSF, per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di inizio della prima annualità di copertura assicurativa;
d) ANSF, con provvedimento del xx/xx/xxxx (prot. n. xxxx), comunicato ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ha aggiudicato la gara al Fornitore che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
e) il Fornitore, a tal proposito, dichiara che quanto risulta dalla documentazione di gara ed in particolare dal Contratto e dal Capitolato Speciale definisce in modo adeguato e completo le specifiche attività richieste e le modalità di esecuzione delle stesse, consentendo un’idonea valutazione delle condizioni economiche offerte;
f) ai sensi di quanto previsto dalla documentazione di gara, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e, quindi, la stipula del Contratto, sono subordinate all’accertamento del possesso dei requisiti di legge per contrarre;
g) ANSF ha concluso con esito positivo l’accertamento del possesso da parte del Fornitore dei requisiti di ordine generale previsti dalla disciplina vigente (ex art.38 D.Lgs. 163/2006), nonché dei requisiti di legge per contrarre;
h) ai fini della sottoscrizione del Contratto, il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del Contratto ed in particolare la documentazione di seguito indicata, che viene conservata agli atti di ANSF:
- cauzione definitiva per un importo di € xxxxxxxxxxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxx/xx), prodotta ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 113 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sotto forma di … [fideiussione bancaria o polizza assicurativa] rilasciata da xxxxxxxxxx in data xx xx xxxx;
- comunicazione del numero di conto corrente dedicato nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
-
i) il Fornitore dichiara di essere in possesso dell’organizzazione, dei mezzi e delle
risorse necessarie per eseguire efficacemente ed efficientemente i Servizi nel rispetto degli standard richiesti, alle condizioni tutte del Contratto e dei suoi allegati.
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentante e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati ed in particolare il Capitolato Speciale, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. L’esecuzione del Servizio è regolata, in via gradata:
a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti e dalle norme in esse richiamate;
b) dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), nonché dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e, in ogni caso, dalle disposizione aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del Contratto; e dalle altre condizioni normative in vigore ( es. Codice delle Assicurazioni D.Lgs. n. 209/2005 e regolamenti attuativi).
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti di gara prodotti da ANSF prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da ANSF in osservanza delle prescrizioni di legge.
In caso di difficoltà interpretative o di contrasto tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto contenuto nel Contratto, fatti salvi i limiti di legge, prevarrà quanto
contenuto nel Contratto.
Articolo 2
Oggetto
1. XXXX affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione dei Servizi, descritti nel Capitolato Speciale.
2. Il Fornitore s’impegna ad eseguire i Servizi, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previste dal Contratto e dal Capitolato Speciale.
Articolo 3
Durata
1. Il Contratto avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e conserverà la sua validità sino al quinto anno successivo alla data di inizio della prima annualità di copertura assicurativa.
2. Alla scadenza del Contratto il Fornitore, su formale richiesta di ANSF, si impegna ad assicurare la prosecuzione dei Servizi per il periodo che verrà indicato e, comunque, per non oltre 120 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze ad un nuovo fornitore.
Articolo 4
Esecuzione dei Servizi
1. Il Fornitore s’impegna a svolgere i Servizi, per tutta la durata contrattuale, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone la perfetta esecuzione a regola d’arte.
2. Il Fornitore s’impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività e ad adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l’esecuzione dei Servizi a regola d’arte, anche se non espressamente specificati nel Contratto e nel Capitolato Speciale.
3. Il Fornitore non potrà, comunque, apportare variazioni alle modalità di esecuzione
dei Servizi senza il preventivo consenso scritto di ANSF, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che sarà facoltà di ANSF apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza dell’emanazione di norme e/o regolamenti, circolari e direttive in materia.
5. Il Fornitore si obbliga, comunque, a dare immediata comunicazione ad ANSF di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sulla regolare esecuzione dei Servizi.
6. Il Fornitore garantisce che, nell'esecuzione dei Servizi, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza pro tempore vigenti. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ANSF da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
7. ANSF si riserva di provvedere al pagamento del premio in favore delle Compagnie di assicurazione per il tramite del Fornitore; in tale caso, il Fornitore, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare ad ANSF le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.
Articolo 5
Rappresentanti delle Parti per l’esecuzione del Contratto
1. Per la gestione dell’esecuzione del Contratto, anche ai fini della definizione delle eventuali problematiche operative che dovessero emergere nell’esecuzione dei Servizi, nonché ai fini di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le Parti, ai sensi dell’articolo 299 e seguenti del D.P.R. 207/2010, queste ultime hanno nominato un proprio rappresentante.
2. Il rappresentante di ANSF è il Sig. xxxxxxxxxx, nominato Responsabile del procedimento, mentre il rappresentante del Fornitore è il Sig. xxxxxxx.
3. Il Fornitore dà atto che, in considerazione del ruolo e delle funzioni attribuite al proprio rappresentante, ai sensi del presente articolo, lo stesso è munito dei
necessari poteri con premessa di avere fin d’ora per rato e valido il suo operato.
4. L’eventuale sostituzione del rappresentante dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all’altra Parte; in detta comunicazione dovrà essere indicato il nominativo del sostituto.
5. Resta inteso che tutte le comunicazioni tra i rappresentanti delle Parti, ancorché non espressamente previste dal Contratto, dovranno essere scambiate mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in caso di momentanea indisponibilità, mediante l’utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la trasmissione, la ricezione e la presa d’atto della comunicazione stessa.
Articolo 6
Corrispettivi e Clausola Broker
1. Il Servizio oggetto del presente Contratto non comporta alcun onere economico- finanziario diretto a carico di ANSF in quanto il Fornitore verrà remunerato da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze, con una provvigione, di cui al successivo comma 3, calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi con l’assistenza del Fornitore (c.d. “clausola Broker”).
2. Nessun compenso spetta al Fornitore nel caso in cui ANSF ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o qualora le relative procedure per la selezione della Compagnia di assicurazione non abbiano dato buon esito.
3. La provvigione a favore del Fornitore attinente ciascuna polizza stipulata da ANSF è pari a %. Detto compenso, che non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per ANSF, sarà compreso nell’importo complessivo massimo di spesa per i premi assicurativi relativi alle polizze assicurative che ANSF sottoscriverà mediante l’assistenza del Fornitore.
4. Il Fornitore non potrà variare in aumento la predetta percentuale per tutta la durata del Contratto e non potrà richiedere ad ANSF alcun compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura, per l’espletamento delle attività oggetto del Contratto.
5. XXXX non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti, da parte delle compagnie assicuratrici nei confronti del Fornitore, relativi ai pagamenti della suddetta provvigione.
6. Il Fornitore prende atto ed accetta espressamente che ANSF potrà richiedere in qualsiasi momento i giustificativi (ivi incluse le quietanze, ecc.) relativi all’incasso della provvigione di cui al presente Contratto; anche a tale fine il Fornitore si impegna a predisporre la documentazione di dettaglio necessaria per comprovare detto incasso.
7. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010, ivi incluso, in particolare, la regolamentazione dei rapporti tra il Fornitore medesimo e le Compagnie di assicurazione in relazione alla provvigione di cui sopra.
8. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, ANSF - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
9. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
10. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei
servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
11. ANSF verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti
- sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad ANSF, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che ANSF si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 7
Cauzione
1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato la
cauzione definitiva, di cui alle premesse, rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006.
2. La garanzia opera nei confronti di ANSF a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del medesimo. Il Fornitore, pertanto, s’impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del Contratto.
3. La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
Articolo 8
Responsabilità
1. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, a persone e cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione – di ANSF e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione dei Servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.
2. Il Fornitore risponderà dei danni causati in occasione dell’esecuzione del presente Contratto, anche se rilevati dopo la scadenza del Contratto stesso.
3. Alla data di sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore dichiara di avere stipulato la polizza di cui all’art. 112, comma 3, D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., destinata al risarcimento dei danni nei confronti di ANSF.
4. Il Fornitore è altresì responsabile e pertanto tenuto a risarcire ANSF per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest’ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei Servizi, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al Fornitore stesso.
Articolo 9
Recesso
1. ANSF si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di
giustificazioni, di recedere in tutto o in parte dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Fornitore almeno 15 (quindici) giorni solari prima della data di efficacia del recesso, indicata nella comunicazione stessa.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare i Servizi fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ANSF.
3. In caso di recesso il Fornitore avrà diritto al solo pagamento per le attività regolarmente eseguite per le quali ha maturato il diritto al conseguimento di un corrispettivo, sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 6.
4. Il Fornitore pertanto si impegna a restituire ad ANSF le eventuali somme percepite eccedenti il pagamento di cui al comma precedente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal recesso.
5. Resta inteso che, oltre al pagamento di quanto previsto dal presente articolo, il Fornitore non potrà avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pretese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori compensi e/o indennizzi e/o rimborsi spese.
Articolo 10
Recesso per giusta causa
1. ANSF ha diritto di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal Contratto al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione al Fornitore nella quale verrà altresì indicata la data di efficacia del recesso.
2. Resta inteso che per giusta causa s’intende il verificarsi in capo al Fornitore di un fatto e/o evento che faccia venire meno il rapporto di fiducia, presupposto della conclusione del Contratto, quali a titolo indicativo e non esaustivo:
i) il deposito contro il Fornitore di un ricorso promosso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel
caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) il rinvio a giudizio di un rappresentante del Fornitore, per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità del Fornitore stesso o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, in qualsiasi modo, l’immagine di ANSF;
iii) in caso di reiterati inadempimenti, anche se non gravi;
iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare per iscritto ad ANSF tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari, il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente comma lettere i) ed ii), o di ogni fatto e/o evento che possa incidere sul rapporto di fiducia. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del Fornitore.
4. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare i Servizi fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno ad ANSF.
5. In caso di recesso il Fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo relativo alla parte di Servizi prestata a regola d’arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 e 1738c.c..
6. Il Fornitore pertanto si impegna a restituire ad ANSF le somme percepite eccedenti il pagamento di cui al comma precedente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal recesso.
Articolo 11
Disposizioni antimafia
1. Il Fornitore prende atto che l’efficacia del Contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
2. Il Fornitore, fermo restando l’esatto adempimento di quanto previsto dal Contratto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, si obbliga al rispetto di quanto ulteriormente disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, di quanto disposto in ordine ai rapporti con i propri dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi riferibili, anche se non in via esclusiva, alle prestazioni oggetto del Contratto stesso (“filiera rilevante delle imprese”).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi, ANSF, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta legge 136/2010, ne darà comunicazione alle Autorità competenti ed avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
4. Il Fornitore prende altresì atto che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa antimafia, nel corso di durata del Contratto, non dovranno essere emessi, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell’organo di amministrazione del Fornitore stesso, provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni ovvero, nei confronti del Fornitore medesimo, non dovranno sussistere tentativi di infiltrazione mafiosa o essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
5. Il Fornitore s’impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 o, in quanto applicabili, ai sensi delle leggi n. 1423/1956, n. 575/1965, n. 203/1991 e successive disposizioni in materia, a comunicare per iscritto ad ANSF, tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari, i seguenti fatti che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del Contratto:
a) l’istruzione di procedimenti ovvero l’emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei confronti della società, del suo legale rappresentante, nonché dei
componenti l’organo di amministrazione;
b) ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nell’organo di amministrazione;
c) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
d) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione pro tempore vigente.
6. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del Fornitore.
7. Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 4, ANSF potrà risolvere di diritto il Contratto.
Articolo 12
Obblighi nei confronti del personale dipendente
1. Il Fornitore dichiara che con il proprio personale preposto all’esecuzione dei Servizi, intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente.
2. Il Fornitore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Il Fornitore è altresì tenuto ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Fornitore per tutto il periodo di validità del Contratto anche nel caso in cui il Fornitore non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. Il Fornitore prende atto che i pagamenti destinati al personale dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; in caso di violazione, ANSF potrà risolvere di diritto il Contratto.
Articolo 13
Obbligo di riservatezza
1. E’ fatto obbligo al Fornitore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso del rapporto, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte di ANSF.
2. Sono da considerati riservati tutti i dati e le informazioni messi a disposizione del Fornitore nonché quelli di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del Contratto, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, la documentazione realizzata in esecuzione dei Servizi ed ogni altra informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico, relativo ai Servizi stessi.
3. Xxxxx restando gli obblighi assunti dal Fornitore in ordine al trattamento dei dati di cui oltre, il Fornitore stesso assume l’obbligo di mantenere riservati i dati e/o le informazioni di cui al precedente comma. L’obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
4. Il Fornitore è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi, compresi i collaboratori, dell’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il Fornitore dovrà imporre e far rispettare l’obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei
dati riservati.
5. L’obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del Contratto o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.
6. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al Contratto, salvo espressa autorizzazione per iscritto di ANSF.
7. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, ANSF ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Articolo 14
Trattamento dei dati
1. Il Fornitore prende atto che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice Privacy”, ANSF è “Responsabile” dei dati personali che la stessa consegnerà, di volta in volta, al Fornitore per l’esecuzione dei Servizi.
2. Il Fornitore è legittimato, in forza del Contratto, ad eseguire i soli trattamenti necessari per l’esatta esecuzione dei Servizi.
3. Prima dell’avvio dei Servizi il Fornitore è obbligato a fornire ad ANSF l’elenco nominativo del proprio personale che verrà impiegato al trattamento di detti dati. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Codice Privacy, il personale indicato nel suddetto elenco rivestirà la qualifica di “Incaricato” del trattamento dei dati.
4. Il Fornitore s’impegna a tenere aggiornato l’elenco degli “Incaricati” ed a comunicare tempestivamente ad ANSF, le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso di efficacia del Contratto.
5. In ogni caso il Fornitore e gli “Incaricati” saranno tenuti al rispetto delle eventuali ulteriori istruzioni che ANSF e/o il “Titolare” del trattamento dei dati, potrà impartite nel corso di efficacia del Contratto.
6. Il Fornitore dichiara espressamente di aver adottato le misure minime di sicurezza
per il trattamento dei dati personali di cui al Codice Privacy e s’impegna, ora per allora, ad adottare le misure di sicurezza che dovessero essere in futuro previste ai sensi dell’articolo 36 del Codice Privacy stesso.
7. ANSF si riserva la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di verificare il rispetto delle istruzioni impartite, nonché di verificare il rispetto e/o l’adozione delle misure minime di sicurezza.
8. Nel caso in cui ANSF dovesse accertare difformità rispetto alle prescrizioni previste dal presente articolo, il Fornitore sarà tenuto ad adeguarsi nei termini indicati da ANSF stessa, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
9. In ogni caso il Fornitore sarà ritenuto l’unico responsabile e pertanto sarà tenuto a manlevare e tenere indenne ANSF da ogni pretesa, anche risarcitoria, avanzata dal Titolare e/o da terzi in conseguenza del trattamento dei dati in violazione a quanto previsto dal presente articolo e dalle disposizioni normative e regolamentari dettate in materia.
Articolo 15
Divieto di cessione del Contratto
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Resta inteso che, nell’ipotesi di cessione di azienda o del ramo d’azienda preposto all’esecuzione del Servizio da parte del Fornitore, nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore medesimo, troverà applicazione quanto previsto dall’articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto al precedente comma 1, ANSF potrà risolvere di diritto il Contratto.
Articolo 16
Subappalto
1. (da inserire se il subappalto è vietato) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del
Contratto. In caso di violazione del predetto obbligo, ANSF potrà risolvere di diritto il Contratto.
[ovvero]
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: . A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad ANSF la documentazione di cui all’articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte del Servizio di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di ANSF per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti di ANSF della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ANSF da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti prescritti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’articolo 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ANSF annullerà l’autorizzazione al subappalto.
7. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad ANSF entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, ANSF sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da ANSF inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ANSF, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ANSF può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 17
Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
Articolo 18
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a ANSF per legge.
2. Resta inteso tra le Parti che il Contratto sarà registrato solo “in caso d’uso” e le relative spese (compresi sanzioni e interessi) saranno a carico della parte che, con il proprio inadempimento, vi avrà dato causa.
Articolo 19
Clausola finale
1. I termini previsti dal Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 c.c..
2. Qualsiasi modifica alle clausole del Contratto sarà valida e vincolante solo se fatta per atto sottoscritto tra le Parti.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di ANSF non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che dovranno comunque essere fatti valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
4. Nessuna rinuncia concernente una clausola del Contratto od un diritto derivante dallo stesso, costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell’atto formale di rinuncia.
5. Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del Contratto rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da ANSF.
6. In tal caso il Fornitore s’impegna a definire con ANSF nuove previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al Contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che ANSF aveva oggettivamente voluto perseguire con l’indizione della gara e con l’esecuzione del Contratto stesso. Le suddette nuove previsioni saranno oggetto di apposito atto, integrativo e modificativo del Contratto, sottoscritto tra le Parti.
Firenze,
ANSF S.p.A. Il Fornitore
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:
Articolo ; Articolo [da completare al momento della redazione finale] Firenze,
Il Fornitore
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