DISCIPLINARE CONCESSIONE DEL “CENTRO LA PROPOSTA DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO”
Xxxxxx xx Xxxxx Xxx Xxxxxx |
Xxxx xx Xxx Xxx Xxxxx |
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx • Bèrghem |
DISCIPLINARE CONCESSIONE DEL “CENTRO LA PROPOSTA DEL COMUNE DI PONTE SAN XXXXXX”
CIG: 74957329B8
Indice
Art. 1 - Oggetto della concessione
Art. 2 - Descrizione degli immobili oggetto di concessione Art. 3 - Durata della concessione
Art. 4 - Canone di concessione e utile per il concessionario
Art. 5 - Esercizio dei Servizi di Somministrazione di Alimenti e Bevande e Gestione del Parco Art. 6 - Carattere della concessione
Art. 7 - Principi generali Art. 8 - Definizioni
Art. 9 - Oneri a carico del concessionario Art. 10 - Oneri a carico del Comune
Art. 11 - Programmazione dell’attività e assegnazione spazi Art. 12 - Utilizzo della struttura da parte del Comune
Art. 13 - Servizi complementari all’attività di gestione del bar-ristoro Art. 14 - Locali e attrezzature
Art. 15 - Investimenti
Art. 16 - Pulizia e manutenzione del verde
Art. 17 - Manutenzione delle attrezzature e degli spazi del parco Art. 18 - Manutenzione straordinaria
Art. 19 - Forzata chiusura della struttura Art. 20 - Relazione sullo stato degli impianti Art. 21 - Pubblicità
Art. 22 - Domicilio e responsabilità
Art. 23 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti Art. 24 - Divieto di cessione del contratto
Art. 25 - Obblighi a carico del concessionario Art. 26 - Vigilanza e controlli
Art. 27 - Penali
Art. 28 - Decadenza dalla concessione
Art. 29 - Recesso unilaterale del concessionario Art. 30 - Garanzie
Art. 31 - Assicurazioni - Responsabilità
Art. 32 - Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi Art. 33 - Danni e ammanchi
Art. 34 - Esecuzione d’ufficio dell’apertura e della chiusura del parco Art. 35 - Personale
Art. 36 - Rispetto D.Lgs. n.81/2008 Art. 37 - Rispetto D.Lgs. 196/2003
Art. 38 - Consegna e restituzione locali e attrezzature Art. 39 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari Art. 40 - Controversie
Art. 41 - Riferimenti normativi Art. 42 - Lingua da usare
Art. 43 - Trattamento dati personali
Art. 44 - Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni. Allegato A)
Allegato B) Allegato C)
Art. 1 - Oggetto della concessione
1. La presente concessione ha per oggetto la concessione del complesso immobiliare “Centro La Proposta del Comune di Ponte San Xxxxxx”. I locali, il contiguo porticato ed il parco pubblico, come individuati nella documentazione tecnica allegata, sono destinati ad attività di somministrazioni di alimenti e bevande di proprietà comunale, inserito nel parco pubblico di via San Marco – località Briolo.
2. Obiettivo dell’Amministrazione è che il Centro La Proposta, inteso come complesso di beni mobili ed immobili oggetto di concessione, venga destinato ad attività di aggregazione e promozione sociale e sia assicurato un servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Il Comune si riserva la facoltà, durante la vigenza della concessione, di realizzare nuove opere sul terreno attualmente adibito a parco pubblico; tali opere non saranno automaticamente concesse unitamente alla gestione del Centro La Proposta.
4. Fatte salve le disposizioni contenute nel presente disciplinare, viene trasferito in capo al concessionario il rischio operativo e da domanda, come dedotto all’art.3, comma 1, lett. zz) e ccc) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 2 - Descrizione degli immobili oggetto di concessione
1. Il complesso – costituente il parco pubblico suscettibile di essere impiegato parzialmente per la somministrazione, fatto salvo l’obbligo ad assicurare il libero accesso del pubblico per la parte prevalente – è denominato “Xxxxxx Xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxx Xxxxxx” ed è costituito dalle seguenti strutture:
a) campo scoperto polivalente (basket e volley);
b) area coperta presso l’ex campo di bocce;
c) piattaforma semicircolare in cemento per attività varie;
d) palazzina comprendente locale bar/ristoro e servizi per la superficie complessiva di mq. 300 oltre al porticato. L’immobile è sprovvisto di arredi, tranne il banco bar, i quali sono a carico del concessionario. È altresì a carico del concessionario l’eventuale adeguamento degli impianti tecnologici necessari all’uso, previa autorizzazione del Comune;
e) aree verdi adibite a parco per mq. 5.630 ca., come da planimetria allegata dove viene delimitata con il perimetro in colore rosso l’area e l’edificio oggetto di concessione.
2. Tutti gli spazi sopra descritti sono meglio identificati nelle planimetrie, costituenti gli allegati “A” e “B”, e dovranno essere gestiti direttamente dal concessionario, secondo le modalità più avanti precisate.
3. Alla consegna dei locali verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti comprendente anche gli arredi e le attrezzature concessi in uso, elencati nell’allegato “C”.
4. Eventuali lavori di tinteggiatura e di adeguamento dei locali dovranno essere concordati con l’Amministrazione Comunale (Ufficio lavori pubblici e manutenzioni) d eseguiti direttamente a cura e spese del concessionario.
5. Per i restanti elettrodomestici ed attrezzature necessarie all’erogazione del servizio, ed anche per quanto riguarda le stoviglie, i bicchieri, le tazze, le tovaglie e i tovaglioli il Concessionario sarà tenuto a dotarsene autonomamente.
6. Ogni eventuale integrazione o temporanea sostituzione di arredi esistenti a carico del Concessionario dovrà rispettare lo stile degli arredi offerti in sede di gara.
7. In relazione alle norme riguardanti l’avviamento commerciale degli esercizi, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine della concessione, per qualunque motivo intervenuta, né nei confronti del Comune né nei confronti dell’eventuale successivo concessionario.
Art. 3 - Durata della concessione
1. La durata della concessione è stabilita in anni 6 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. La concessione potrà essere rinnovata per ulteriori anni 6 subordinatamente alla verifica da parte del Comune della gestione del precedente periodo con riferimento alla corretta attuazione degli obiettivi di qualità della gestione del “Centro La Proposta” perseguito dall’Amministrazione, così come di seguito declinati:
a. assenza di eventi di disturbo rilevati in termini di superamento dei limiti di inquinamento acustico;
b. assenza di rilievi formalizzati al Concessionario da parte del Concedente circa la non corretta manutenzione dei beni oggetto di concessione ovvero non corretta e costante pulizia del Parco e degli spazi dedicati alla somministrazione;
c. assenza di rilievi formalizzati al Concessionario da parte del Concedente circa la non corretta e puntuale vigilanza del parco al fine di evitare fenomeni di degrado o il radicarsi di condotte illecite;
d. mancanza di contestazione circa il mancato adempimento o il non puntuale adempimento agli obblighi conseguenti ai progetti gestionali presentati in sede di gara.
3. Il concessionario alla scadenza del contratto, è tenuto all’eventuale prosecuzione della gestione agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall’Ente sino alla consegna della medesima concessione al successivo affidatario, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
Art. 4 - Canone di concessione e utile per il concessionario
1. Per la concessione in oggetto, il canone annuo sarà quello fissato in sede di gara e dovrà essere versato in rate mensili anticipate rispetto alla decorrenza della concessione stessa.
2. Dopo il primo anno contrattuale il canone sarà aggiornato di anno in anno secondo l’indice ISTAT di variazione del costo dei beni di consumo, ridotto al 75%.
3. La remunerazione del concessionario deriverà esclusivamente dai proventi dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande svolto e dalle attività commerciali ad esso connesse.
4. Il ritardato pagamento dei canoni dà diritto al concedente di applicare gli interessi moratori che le parti convengono di determinare nella misura al tempo vigente per le transazioni commerciali come determinata ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012, del D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, e del
D.L. n. 51/2015, convertito con modificazioni con la legge n. 91/2015.
5. Il ritardato pagamento del canone di concessione oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza, comporterà l’escussione del deposito cauzionale per un importo pari alla rata del canone scaduto maggiorato degli interessi legali maturati, con obbligo per il concessionario di reintegrare la fideiussione medesima entro
30 (trenta) giorni dalla richiesta. La mancata reintegrazione del deposito cauzionale nel termine assegnato, dà titolo a disporre la decadenza della concessione secondo le condizioni di cui al successivo art. 28.
6. Qualora la morosità si ripeta nel corso della durata della concessione per più di due volte, fatto salvo il diritto del Concedente di escutere la garanzia fideiussoria, il Comune ha il potere di dichiarare la decadenza della concessione. In tal caso il Concessionario ha l’obbligo di liberare il centro ed il parco nel termine essenziale di quindici giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno di notifica a mezzo
p.e.c. del provvedimento.
Art. 5 - Esercizio dei Servizi di Somministrazione di Alimenti e Bevande e Gestione del Parco.
1. L’operatore economico deve espressamente indicare la persona fisica che eserciterà l’attività nell’ambito della concessione. Pertanto, ai fini della presente concessione e del rapporto con l’ente concedente, è essenziale la precisa individuazione del gestore dell’attività in sede di gara, salvo il caso di delega o di nomina del preposto, non contemplato in sede di gara, che sono espressamente subordinati ad autorizzazione da parte dell’ente, fatti salvi i requisiti professionali richiesti per legge.
2. Il concessionario dovrà presentare in modalità informatica presso il S.u.a.p. del Comune la scia per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali e negli spazi aperti oggetto di concessione, ai sensi della L.R. Lombardia n.6/2010.
3. Nella gestione delle aree oggetto di concessione, dovrà essere garantito il libero accesso del pubblico ed altresì lo svolgimento delle iniziative tradizionali quali il “Mercato Briologico solidale”. Tale iniziativa implicherà l’occupazione del suolo pubblico oggetto di concessione, con esclusione delle aree del porticato contiguo all’ingresso dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. L’evento si svolge una volta la settimana, nel giorno e nelle ore che saranno autonomamente disposti dal Comune che si riserva, per tale evento, l’applicazione del tributo locale previsto per l’occupazione del suolo pubblico.
4. Il Concessionario ha facoltà di organizzare eventi e manifestazioni nel parco e nelle relative strutture, garantendo in ogni caso il libero accesso del pubblico a tutte le aree oggetto di concessione. L’organizzazione di eventi musicali, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune al fine di assicurare il rispetto dei limiti di inquinamento acustico previste dal regolamento comunale di zonizzazione acustica al tempo vigente per la pertinente zona.
5. La Parte concessionaria si obbliga a condurre direttamente l’esercizio. È ammessa la delega, salvo verifica da parte dell’Amministrazione dell’adeguatezza del delegato e l’obbligo del rispetto delle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale. Qualora il Comune accerti la violazione dell’obbligo ad una gestione diretta ovvero di impiego di preposti privi di requisiti professionali e non autorizzati dal Concedente medesimo, dichiarerà la decadenza della concessione.
6. Il Concessionario non potrà servirsi dei locali per usi diversi da quelli stabiliti nel presente disciplinare.
7. Il Concessionario dovrà mantenere costantemente i locali, gli arredi, le attrezzature e tutto il materiale destinato al servizio, in uno stato decoroso e di perfetta pulizia.
8. Il Concessionario dovrà provvedere, inoltre, alla pulizia dell’area del Parco ed alla manutenzione ordinaria delle essenze arboree, alla loro potatura ed allo sfalcio dell’erba secondo le specifiche tecniche contenute nel presente disciplinare e nell’offerta tecnica presentata.
9. Il personale del bar dovrà essere idoneo, fornito delle adeguate autorizzazioni igieniche e sanitarie, con particolare riferimento alle norme contenute nella Legge 283/1962, nel Decreto 372/80 e nel Regolamento comunale di igiene pubblica, ed in numero sufficiente per un sollecito servizio.
10. Il Concessionario si obbliga, altresì, per sé e per i suoi aventi causa, a rispettare tutte le disposizioni di legge e le disposizioni che l’Amministrazione dovesse impartire riguardanti il servizio, assumendo a proprio carico gli oneri relativi e rispettando le normative in materia di assunzione del personale.
11. Il Concessionario è vincolato, a pena di decadenza, all’attuazione dei criteri gestionali indicati nella relazione–progetto fornita in sede di gara e alle eventuali prescrizioni dettate dalle norme regolamentari di polizia urbana e del regolamento del commercio.
12. Il Concessionario, i suoi dipendenti ed eventuali delegati sono tenuti all’osservanza della normativa in vigore sulla somministrazione di bevande alcoliche.
13. Negli spazi destinati all’esercizio del bar sono vietate, in qualunque forma, le attività che favoriscono le dipendenze, con particolare riguardo a quelle del gioco ex artt. artt. 88 e 110 T.U.L.P.S. Il Concessionario si impegna direttamente e attraverso i suoi collaboratori a rispettare tale divieto.
Art. 6 - Carattere della concessione
1. Il concessionario dovrà garantire continuità nella gestione della struttura e pertanto la gestione medesima non potrà essere sospesa o abbandonata per alcun motivo.
2. Solo per cause di forza maggiore, non imputabili alla responsabilità del concessionario, l’attività potrà essere sospesa, ed il concessionario avrà l’obbligo di informare tempestivamente il Comune.
3. Inoltre l’attività potrà essere sospesa, previa autorizzazione del Comune, per attività ed interventi incompatibili con l’apertura del bar.
4. Il Comune non è responsabile in caso di sospensione dell’attività derivante da sopralluoghi effettuati da enti preposti alla sorveglianza ed alla sicurezza che accertino inadempienze da parte del concessionario.
Art. 7 - Principi generali
1. La struttura denominata “Xxxxxx Xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxx Xxxxxx” ed i relativi impianti (descritti all’art. 2) dovranno essere adibiti ad attività ricreativa, aggregativa, sportiva e di ristoro e come punto di socializzazione e animazione per tutta la durata della concessione anche in collaborazione con le associazioni del territorio. Il concessionario dovrà vigilare e garantire il comportamento dei frequentatori del bar e del parco.
2. Il personale che verrà impegnato nell’espletamento della concessione dovrà sempre garantire il massimo rispetto degli utenti e dei loro diritti.
3. Il concessionario dovrà inoltre garantire una costante flessibilità operativa, perseguendo nelle strutture e nell’organizzazione la qualità del servizio tale che le attività si conformino il più possibile ai ritmi, alle abitudini e alle esigenze degli utenti.
Art. 8 - Definizioni
1. Ai fini della concessione di cui al presente disciplinare, con le seguenti locuzioni si intende:
a. Manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle strutture di cui all’art. 1 e quelle necessarie a integrare ed a mantenere in efficienza gli impianti tecnici e tecnologici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alla struttura o all’organismo edilizio, in modo da consegnare al Comune, alla scadenza del servizio, la struttura in buone condizioni di conservazione e funzionamento;
b. Servizi accessori: servizi compatibili con la destinazione d’uso degli impianti affidati in concessione e riferiti alla sfera del benessere della persona.
c. Piano di gestione e di manutenzione – progetto di utilizzo delle strutture: documenti proposti in sede di gara dal concessionario, contenenti il progetto gestionale tecnico ed il programma di gestione delle strutture del Centro La Proposta.
Art. 9 - Oneri a carico del concessionario
1. Le prestazioni e le attività che il concessionario si impegna a svolgere per la conduzione del bar, per l’espletamento delle varie fasi dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché per l’assolvimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare per l’efficiente conduzione dell’attività sono di seguito così elencate:
a. Custodia e la perfetta funzionalità, la sicurezza e la igienicità degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza;
b. Fornitura e posa di arredi ed attrezzature non forniti dalla proprietà, necessari per lo svolgimento delle attività di bar e somministrazione di alimenti e bevande;
c. Eventuali interventi di adeguamento impiantistico dei locali, necessari per lo svolgimento delle attività;
d. Pulizia quotidiana dell’edificio e dell’area affidata in concessione;
e. Manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature concesse;
f. Pulizia del parco e svuotamento dei cestini portarifiuti in relazione alle esigenze ed all’afflusso degli utenti;
g. La custodia del parco, volta a prevenire danneggiamenti a piante o a cose da parte del pubblico presente nelle ore di apertura;
h. La vigilanza del parco con personale idoneo e qualificato, al fine di garantire che all’interno dello stesso non si verifichino condotte illecite o idonei a disturbare la socializzazione. Rammentato il divieto di vendere o somministrare a minori di anni 18 alcolici e superalcolici, il concessionario dovrà impegnarsi ad aderire a progetti che hanno come scopo la prevenzione specifica rispetto al consumo ed abuso di alcool e di sostanze stupefacenti. Il concessionario dovrà inoltre vigilare per evitare il verificarsi di episodi di ubriachezza molesta nell’ambito della struttura;
i. Agli utenti del parco pubblico e degli impianti sportivi non può essere imposto alcun obbligo di consumazione presso tale punto. Non è vietata ai fruitori del parco la consumazione di alimenti o bevande all’interno del parco medesimo. Il concessionario non potrà richiedere alcun corrispettivo per l’uso o l’occupazione del parco da parte di privati che svolgano attività diverse da quelle aventi natura commerciale;
j. Ripristino del decoro e della corretta funzionalità dell’edificio a seguito di eventuali atti vandalici;
k. Interventi comprendenti l’irrigazione delle aree verdi, la semina, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose, la potatura delle alberature e degli arbusti quando necessario e con mezzi adeguati come previsto dal programma di manutenzione;
l. Spese di luce, gas, acqua e telefono di pertinenza della struttura, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico e di tutti gli oneri riferiti alla gestione, compresi gli oneri per l’illuminazione e l’irrigazione del parco;
m. Attivazione a proprie cure e spese di un servizio di medicazione e primo soccorso presso la struttura, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso;
n. Acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che per le altre attività;
o. Applicazione di tutte le norme in ambito igienico-sanitario all’interno della struttura;
p. Ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all’interno degli impianti;
q. Intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell’impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo;
r. Costante attività di informazione e promozione degli impianti, dell’attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all’interno del parco;
s. Elaborazione ed esposizione al pubblico delle modalità di fruizione della struttura;
t. Esposizione al pubblico del tariffario;
u. Apertura e chiusura del parco, che dovrà mantenersi nell’ambito delle seguenti indicazioni:
Periodo da ottobre a marzo: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 |
Periodo da aprile a settembre: dalle ore 7.30 alle ore 23.30 |
Gli orari di cui alla tabella sono da considerarsi minimi ed il concessionario avrà la possibilità di ampliarli, fatto salvo l’obbligo di rispettare i limiti di inquinamento acustico prescritti per la zona dal regolamento di zonizzazione acustica al tempo vigente. Gli orari di apertura della struttura bar/ristoro dovranno essere individuati dal concorrente in sede di gara tenendo conto dei seguenti orari minimi da effettuare, tali orari potranno essere diversificati a seconda dei giorni della settimana. Non è previsto alcun giorno per di riposo settimanale.
Periodo da ottobre ad marzo: minimo 6 ore al giorno |
Periodo da aprile a settembre: minimo 12 ore al giorno |
v. Divieto di esercizio delle attività previste come gioco d’azzardo lecito ai sensi degli artt.88 e 110 del T.u.l.p.s.;
w. L’attività di intrattenimento ovvero gli spettacoli all’esterno dovranno svolgersi nel rispetto del regolamento di zonizzazione acustica al tempo vigente e dei limiti di inquinamento ivi previsti. Fatto salvo quanto innanzi precisato, l’attività di intrattenimento nelle aree esterne dovranno cessare entro le ore 22.00 (da domenica a giovedì) e venerdì, sabato e festivi infrasettimanali entro le ore
23.30 durante tutto l’anno. Circa il rispetto dei parametri del vigente piano di zonizzazione acustica di cui il Comune di Ponte San Xxxxxx è dotato, il concessionario si obbliga a predisporre la relazione di verifica acustica ai sensi della legge 447/1995 entro due mesi dalla stipula del contratto di concessione. Il Concessionario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di impatto acustico indicati nell’art. 9 del Testo Unico Regolamentare in materia di commercio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11/10/2013 che si riporta di seguito1;
x. Gli spettacoli dal vivo dovranno essere sempre preventivamente autorizzati dal Comune presentando idonea istanza, anche in forma aggregata, almeno 5 giorni prima dell’evento ai sensi dell’art 18 del Testo Unico Regolamentare in materia di commercio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11/10/2013. Pena la mancata emissione del titolo autorizzativo e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 42 e successivi del citato Testo Unico;
y. La musica all’interno del locale dovrà cessare alle ore 24.00;
z. Il concessionario potrà affittare la sala interna del Centro ad una tariffa non superiore a 20,00
€/h (venti euro l’ora);
aa. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto, prima dell’inizio della gestione e con la massima celerità, il recapito telefonico ove l’Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della struttura.
Art. 10 - Oneri a carico del Comune
1. Restano a carico del Comune le spese:
1 Art. 9 – Impatto acustico 1. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande inseriti in contesti urbani residenziali o strutturalmente connessi ad edifici con abitazioni, ferme le prescrizioni di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, devono osservarsi i limiti di contenimento acustico stabiliti dall’amministrazione comunale o dalle disposizioni legislative vigenti inerenti l’area d’insediamento.
2. I titolari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, compresi i circoli privati, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, devono produrre una relazione d’impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico redatte da un tecnico competente in acustica ambientale.
3. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dove si utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all’aperto, deve autocertificare che l’emissione acustica e le caratteristiche dell’impianto corrispondono alla normativa vigente in materia; l’autocertificazione deve essere corredata dalla relazione del tecnico competente in acustica ambientale, deve essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, agli organi incaricati al controllo dell’attività.
4. La documentazione di previsione di impatto acustico è trasmessa da parte dell’amministrazione comunale, per la relativa valutazione, all’ARPA territorialmente competente. L’eventuale parere negativo dell’ARPA espresso in fase di valutazione della relazione d’impatto acustico presentata dall’interessato comporta l’adeguamento del locale entro un termine prefissato dall’amministrazione comunale. Analogo comportamento si terrà qualora, da successivi controlli da parte dell’ARPA o altri organi preposti al controllo, si dovesse riscontrare un superamento dei limiti acustici dell’area d’insediamento od inosservanza della relazione di impatto acustico presentata dall’interessato.
a. Di straordinaria manutenzione degli impianti e dei locali e di cui all’art. 1621 c.c., salvo i casi di avaria provocata da accertata negligenza nella conduzione degli impianti;
b. Gli oneri tributari afferenti alla proprietà dell’immobile.
Art. 11 - Programmazione dell’attività e assegnazione spazi
1. Il concessionario deve garantire l’accesso e la fruizione del parco al pubblico, senza discriminare alcuno e senza prevedere, a carico dell’utente, alcuna quota d’iscrizione, contributo di tesseramento o altro onere.
2. La programmazione annuale delle attività previste nell’impianto deve rispettare i criteri e le linee guida del piano gestionale proposto dal concessionario in sede di gara.
3. Qualora per consentire lo svolgimento di manifestazioni sportive o feste si dovessero modificare gli orari di apertura e chiusura del parco stabiliti all’art. 7, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all’Amministrazione comunale almeno 5 giorni prima della data fissata per le stesse.
Art. 12 - Utilizzo della struttura da parte del Comune
1. Il Comune si riserva di utilizzare la struttura senza corrispondere compensi per mostre, manifestazioni, riunioni, spettacoli ed altro di interesse collettivo, per un numero massimo di 12 volte l’anno, con un preavviso di almeno 10 giorni e salvo disponibilità degli spazi richiesti.
Art. 13 – Servizi ed obblighi complementari all’attività di gestione del bar-ristoro
1. Il concessionario, in presenza dei necessari presupposti di legge e nel rispetto delle normative di settore, può organizzare anche attività complementari di ristorazione, benessere psico-fisico, commerciali, ricreative, culturali e del tempo libero.
2. Tutti gli oneri necessari all’esercizio delle predette attività (compresi eventuali opere integrative necessarie all’avvio delle attività) sono a carico del concessionario, che deve provvedere ad acquisire, altresì, le prescritte licenze e autorizzazioni, senza nulla pretendere dal Comune.
3. Tali attività possono essere curate direttamente dal concessionario o affidate a terzi, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale.
4. In relazione al servizio di bar-ristorazione il concessionario si impegna ad attivare le necessarie convenzioni per consentire ai fruitori di pagare le consumazioni a mezzo carta di credito, bancomat.
5. Lo stesso potrà altresì effettuare le ulteriori attività di merchandising inerenti alla somministrazione di alimenti e bevande ritenute dal medesimo opportune e/o necessarie.
6. L’offerta di generi di consumo dovrà essere caratterizzata da prodotti freschi e/o confezionati, di qualità, adatti ai vari pubblici di riferimento frequentanti il Centro la Proposta ed il Parco, e soddisfare la domanda di servizio nelle diverse fasce orarie previste.
7. I generi di consumo dovranno essere genuini, di buona qualità, ed in quantità sufficiente a soddisfare la domanda del pubblico; in particolare, la vendita di generi avariati, adulterati, contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica darà motivo all’applicazione delle condizioni di decadenza dalla concessione, senza pregiudizio della sanzioni previste dalla legge per simili trasgressioni.
Art. 14 - Locali e attrezzature
1. I locali e il materiale messi a disposizione dal Comune, oggetto di apposito verbale di consegna, dovranno essere gestiti e utilizzati con la diligenza professionale dovuta e restituiti, al termine della concessione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà. Il concessionario ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta la durata del contratto.
2. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del concessionario.
3. Sarà cura del concessionario l’eventuale messa a norma degli impianti necessaria al corretto funzionamento della struttura.
4. Per tale onere nulla sarà dovuto al concessionario da parte del Comune.
Art. 15 - Investimenti
1. Il Concessionario ha facoltà di eseguire gli investimenti ritenuti necessari all’esercizio della concessione. Tali investimenti dovranno essere ammortizzati nell’arco temporale di durata del primo periodo di concessione, prima dell’esercizio della facoltà di rinnovo da parte del concedente.
2. Il Concessionario è consapevole che nulla sarà dovuto dal Comune per gli investimenti non ammortizzati dal concessionario. Allo stesso modo, qualora il Comune Concedente disponga la decadenza della concessione per inadempimenti agli obblighi prescritti dalla convenzione contratto, nulla sarà dovuto al concessionario.
3. Qualora il Concedente dovesse dichiarare la decadenza della concessione per motivi di pubblico interesse, senza che ricorrano responsabilità per violazione agli obblighi della concessione contratto, si applica espressamente l’art.176 del D.lgs. n.50/2016.
4. Il Concessionario è obbligato al ripristino della pavimentazione in legno presente al di sotto della tettoia (ex campo bocce) posta sul lato sud – ovest del parco. L’intervento di ripristino dovrà essere eseguito nel termine di anni uno dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Il concedente si riserva di accertare che l’intervento sia eseguito a regola d’arte e, in caso di mancata realizzazione del ripristino ovvero di interventi non conformi alle regole di buona tecnica, si avvarrà della polizza fideiussoria per l’esecuzione in danno del Concessionario.
Art. 16 - Pulizia e manutenzione del verde
1. Il concessionario si impegna ad adottare e applicare un programma di pulizia e manutenzione del verde con carattere continuativo e ripetitivo, da fornire secondo le frequenze e modalità offerte in sede di gara.
2. Inoltre si impegna a migliorare la zona a verde ed a giardino della struttura gestita con piantumazioni e semine appropriate.
3. Il concessionario dovrà provvedere allo sgombero della neve nell’ambito della struttura ove necessario.
Art. 17 - Manutenzione delle attrezzature e degli spazi del parco
1. Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli spazi del parco.
2. In caso di malfunzionamento delle attrezzature dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque entro le 48 ore successive al verificarsi dell’anomalia.
3. Qualora l’attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 48 ore, il concessionario è tenuto alla immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività. In caso di inadempimento circa gli obblighi da manutenzione il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al concessionario e fatto salvo l’applicazione delle sanzioni/penali.
4. Il concessionario, al fine di incentivare l’uso del parco e degli impianti, può apportare a proprie spese modifiche migliorative.
5. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione comunale e subordinate all’approvazione della stessa.
Art. 18 - Manutenzione straordinaria
1. La manutenzione straordinaria della struttura (edificio e parco) è di competenza del Comune.
2. Non sono considerati interventi di manutenzione straordinaria la sostituzione delle attrezzature obsolete o danneggiate, gli interventi sostitutivi a manutenzione ordinaria non effettuata per incuria o trascuratezza del concessionario, nonché l’installazione di impianto antintrusione.
3. Qualora il concessionario intenda effettuare direttamente degli interventi di manutenzione straordinaria, resi necessari ed improrogabili per ragione connesse alla pubblica incolumità o alla sicurezza, dovrà preventivamente chiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni dal Comune.
4. In questo caso il concessionario avrà diritto di essere indennizzato dal Comune nei limiti della spesa sostenuta ed autorizzata.
Art. 19 - Forzata chiusura della struttura
1. Qualora fosse necessario procedere a interventi di carattere manutentivo che rendano obbligatoria la chiusura, fatta salva la necessità di determinare la natura straordinaria dell’intervento, questa dovrà essere concordata fra le parti. Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal concessionario per il mancato introito nei giorni di chiusura per manutenzione.
Art. 20 - Relazione sullo stato degli impianti
1. Il concessionario ha l’obbligo e l’onere, nel rispetto della normativa vigente, di presentare ogni due anni al Comune una specifica relazione tecnica sullo stato di manutenzione e conservazione degli impianti tecnologici e degli immobili oggetto della concessione.
Art. 21 - Pubblicità
1. È consentita l’affissione, all’interno del locale bar-ristoro, di forma di pubblicità fissa.
2. All’esterno della struttura potrà essere esposta pubblicità unicamente in occasione di eventi, e limitatamente per il tempo di durata degli stessi.
3. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all’ordine pubblico ed al buon costume, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente.
Art. 22 - Domicilio e responsabilità
1. Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente concessione. Il concessionario è obbligato ad indicare in sede di gara il recapito di posta elettronica certificata.
Art. 23 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti
1. È fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze che abbiano attinenza con l’attività svolta.
Art. 24 - Divieto di cessione del contratto
1. Il contratto non può essere ceduto, pena la nullità del medesimo.
2. Allo stesso modo il contratto di concessione è strettamente legato alle persone indicate quali titolari dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in quanto in possesso dei requisiti professionali previsti dalla Legge Regionale n.6/2010. Pertanto la sostituzione del personale preposto all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere autorizzato dal Comune. In caso di preposizione o di delega alla direzione dell’esercizio e della concessione a persone diverse, rispetto a quello indicato, senza la preventiva autorizzazione del Comune Concedente, quest’ultimo avrà titolo per dichiarare la decadenza della concessione.
Art. 25 - Obblighi a carico del concessionario
1. Oltre agli altri obblighi previsti nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell’espletamento delle attività affidate che, ad avviso del concessionario medesimo, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio. Parimenti il concessionario ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione alla Amministrazione comunale di qualsiasi sospensione o abbandono delle attività, specificandone le ragioni e la durata.
Art. 26 - Vigilanza e controlli
1. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
2. Il concessionario è altresì tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.
Art. 27 - Penali
1. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle eventuali disposizioni in seguito impartite dal concedente, è tenuto a sottostare a penali pecuniarie. Quando l'inadempienza non rappresenti un caso grave tale da prevedere la decadenza “de iure” della concessione, si applicano le seguenti penali, decorso un termine di tre mesi dall’immissione in possesso:
a. Il ritardato adempimento rispetto al cronoprogramma presentato in sede di gara, per cause estranee al concedente, agli obblighi assunti in sede di gara sotto il profilo tecnico, della sicurezza, delle modalità o della qualità delle prestazioni, obbligano il Concessionario al pagamento di penali in favore del concedente. La penale è pari al cinque per cento (10%) dell’importo del canone annuo dedotto in contratto a seguito della procedura ad evidenza pubblica. In tal caso il Concedente, applicata la penale, fissa un nuovo termine per l’adempimento;
b. In caso di nuovo ritardo all’adempimento degli obblighi contrattuali rispetto al termine fissato dal Comune concedente ai sensi della precedente lett. a), viene applicata una penale è pari al 20% del canone annuo dedotto in contratto a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
2. Il termine di pagamento della penalità da parte del concessionario verrà indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non venga rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.
3. Decorso un termine di tre mesi dall’immissione in possesso, il concedente che accerti le inadempienze al presente contratto, provvede alla contestazione ed all’applicazione della penale prevista dal comma precedente. Il concessionario è obbligato al pagamento della penale nel termine di quindici giorni dalla formale richiesta, salvo non produca elementi di prova a discarico. Sugli stessi si pronuncia il concedente confermando o annullando la contestazione e formalizzando la decisione senza possibilità di ulteriori contro deduzioni, con obbligo del concessionario al pagamento della penale nel termine di quindici giorni, decorso il quale la concedente ha facoltà di escutere la fideiussione.
Art. 28 – Decadenza dalla concessione
1. Il Comune procede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione nelle fattispecie espressamente richiamate dagli articoli precedenti del presente disciplinare ed in quelle di seguito riportate:
a. Il contratto ha subito una modifica sostanziale agli obblighi contrattuali che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara. In tal senso il ritardato adempimento o l’inadempimento, per più di tre volte nell’arco della durata del contratto, a qualsivoglia obbligo assunto in sede di gara sotto il profilo tecnico, della sicurezza, delle modalità o della qualità delle prestazioni. È fatto salvo il diritto del concedente di escussione della garanzia fideiussoria nella misura dell’intero importo garantito;
b. Inadempimento all’obbligo di gestione diretta della concessione ovvero all’obbligo di delegarne l’esercizio a personale previa autorizzazione del Concedente;
c. Il concessionario si trovi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all’ art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara. È fatto salvo il diritto del concedente di escussione della garanzia fideiussoria nella misura dell’intero importo garantito;
d. Nel caso di mancato o parziale pagamento anche di una sola rata del canone di concessione nel termine di trenta giorni dalla formale messa in mora da parte del concedente, fatta salva l’applicazione degli interessi moratori e di escussione dell’intero importo garantito;
e. Nel caso di mancato rinnovo della garanzia fideiussoria o sua reintegrazione a seguito della sua parziale escussione nei casi e termini previsti dal presente disciplinare. È fatto salvo il diritto del concedente di escussione della garanzia fideiussoria nella misura dell’intero importo garantito;
f. Il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del concessionario per delitti finanziari che incidano sulla moralità professionale ovvero di condanna per i delitti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
g. L’inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonché quelli relativi al pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali e assistenziali a loro favore;
h. L’inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione dei servizi affidati;
i. La messa in liquidazione, la cessazione di attività del concessionario;
j. La ricorrenza di una situazione di crisi d’impresa o lo stato d’insolvenza, come qualificato dalla disciplina nazionale, consente al concedente di recedere dal contratto là dove non vengano fornite adeguate garanzie circa la capacità del concessionario di adempiere con continuità e puntualità al presente contratto ed agli obblighi su di esso ricadenti in base alle autorizzazioni e convenzioni su
di esso incombenti. In tal caso il concedente può valutare di procedere a norma dell’art. 176, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il concedente ha facoltà di disporre la decadenza la concessione per altri motivi di pubblico interesse. In tal caso si applica l’art. 176 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il concedente che accerti le inadempienze ovvero una delle fattispecie contemplate nel presente articolo, provvede alla contestazione. Il concessionario può contro dedurre producendo elementi di prova a discarico nel termine di trenta giorni. Il concedente, esaminati gli elementi di prova, dispone e comunica il recesso dal contratto ed escute l’intero importo garantito dalla fideiussione prestata, ovvero annulla la contestazione.
Art. 29 - Recesso unilaterale del concessionario
1. Il concessionario può recedere unilateralmente dal contratto, anche prima della scadenza, dandone comunicazione alla controparte almeno 6 mesi prima.
2. A seguito del recesso, il Comune procederà ad introitare il 50% della cauzione definitiva a titolo di penale, salvi i maggiori danni eventualmente rilevati.
3. Il concessionario non potrà richiedere alcun rimborso della spesa sostenuta per gli investimenti eseguiti.
4. In ogni caso la concessione in essere dovrà proseguire sino a nuovo affidamento ad altro concessionario.
Art. 30 - Garanzie
1. A garanzia degli impegni assunti e della corretta gestione del Centro La Proposta, il gestore dovrà prestare cauzione definitiva pari all’importo annuo del canone di concessione offerto in sede di gara, a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa.
2. La garanzia copre anche l’obbligo disciplinato all’art.15, comma 4, del presente disciplinare.
3. La garanzia copre il corretto, puntuale e completo adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, ed altresì delle penali ivi previste in caso di mancato, ritardato o non puntuale adempimento delle medesime obbligazioni, ovvero in caso di risoluzione per inadempimento del contratto o di recesso da parte del concedente.
4. La fideiussione ha efficacia annuale, fino a dichiarazione liberatoria del concedente e con obbligo di rinnovo da parte del concessionario sei mesi prima del 31/12 di ciascun anno solare. Le parti espressamente convengono che il termine di rinnovo annuale di sei mesi antecedenti al termine di ciascun anno solare è essenziale per il concedente.
5. Pertanto il mancato rinnovo della polizza nel termine suddetto è giusta causa di recesso da parte del concedente dal contratto senza che si debba contestare alcunché al concessionario. Pertanto il recesso del concedente opera di diritto e consente allo stesso di procedere all’indizione di una nuova gara per l’individuazione di un nuovo contraente procedendo all’escussione dell’intero importo garantito, con obbligo per il fideiussore a provvedere entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Allo stesso modo, qualora il concedente abbia escusso in parte l’importo garantito a seguito dell’applicazione di penali o di interessi moratori non assolti nei termini prescritti dal concessionario, quest’ultimo è obbligato al ripristino della garanzia nel termine di trenta giorni dall’avvenuta escussione. In mancanza il concedente ha facoltà di recesso dal contratto con diritto di escutere l’intero importo residuo della garanzia con obbligo per il fideiussore a provvedere entro trenta giorni dalla richiesta. Il concedente, escussa la garanzia, bandisce una nuova gara.
7. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
8. La garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento DPR 207/2010 (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della 1. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).
Art. 31 - Assicurazioni - Responsabilità
1. La concessione si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, con riguardo all’oggetto principale della concessione per danni a cose e/o persone occorsi nell’area del Centro La Proposta e del relativo parco pubblico con attrezzature.
2. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.).
3. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
a. Condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall’esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in concessione, compresa la responsabilità civile derivante dalla organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti le specifiche discipline svolte nella struttura;
b. L’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del concessionario nell’esercizio delle attività svolte per conto dello stesso;
c. Che sono compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il concessionario ha in consegna e/o custodia;
d. L’estensione della definizione di “terzi” agli amministratori del Comune e ai prestatori di lavoro che a qualsiasi titolo svolgano la propria attività per conto del Comune;
e. L’estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del concessionario o dallo stesso detenute. Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00= (euro unmilione) per danni a cose ed € 3.000.000,00= (euro tremilioni) per danni a persona.
4. Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del concessionario.
5. Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».
6. La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali.
7. Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00= (euro tremilioni) per ogni “dipendente” infortunato.
8. La polizza dovrà coprire, altresì, i danni accertati nei sei mesi successivi alla scadenza del contratto.
9. È in facoltà dell’Amministrazione comunale richiedere, al termine di ogni biennio di concessione, l’eventuale aggiornamento dei massimali sopra indicati in misura non superiore al 15% rispetto al precedente massimale assicurativo.
10. L’esistenza di tale polizza non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Il concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
a. danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
b. danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del concessionario o di terzi, escluso il Comune, che si trovano nell’ambito della struttura in concessione.
11. Nella polizza “Incendio e altri eventi” deve essere inclusa la clausola di “rinuncia” da parte dell’assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune.
12. Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con impegno dell’assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del concessionario contraente.
Art. 32 - Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi
1. Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell’incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell’Amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell’esecuzione delle attività oggetto della presente concessione; a tal fine dovrà adottare, nell’esecuzione delle attività, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.
Art. 33 - Danni e ammanchi
1. Il concessionario sarà responsabile di ammanchi di qualsiasi genere e di tutti i danni a beni pubblici e privati che l’Amministrazione riscontrasse esistenti nei luoghi oggetto della concessione; il concessionario stesso potrà ottenere l’esonero da tale responsabilità qualora provi che tali ammanchi e/o danni siano del tutto estranei all’attività dei propri dipendenti.
Art. 34 - Esecuzione d’ufficio dell’apertura e della chiusura del parco
1. In caso di inottemperanza nell’apertura e/o nella chiusura del parco, qualsiasi ne sia la causa, il Comune ha facoltà di provvedere – sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza – sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese del concessionario, e ferme restando a carico dello stesso tutte le responsabilità derivanti dall’inottemperanza.
Art. 35 - Personale
1. Tutto il personale impiegato nella gestione della struttura deve possedere adeguata professionalità.
2. Il concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell’offerta e per tutta la durata della concessione. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
3. Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
4. Tutto il personale dovrà essere iscritto nel libro paga del concessionario.
5. Il concessionario si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile: in specifico, il concessionario dovrà produrre, per ciascun proprio dipendente/collaboratore che nell’esercizio dell’appalto debba avere contatti diretti e regolari con gli utenti minori del servizio, copia del certificato di cui all’articolo 25 del DPR 14 novembre 2002 n.313, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Art. 36 - Rispetto D.Lgs. 81/2008
1. Il concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.
2. Resta inteso che l’appaltatore, nel redigere l’offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
Art. 37 - Rispetto D.Lgs. 196/2003
1. Il concessionario deve garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente disciplinare e l’osservanza di tutte le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003, indicando il responsabile del trattamento dati. Il concessionario ed il suo personale assumono la responsabilità degli incaricati del trattamento dati per conto del Comune. Il concessionario, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di appalto, è tenuta a depositare presso il servizio comunale competente copia del documento di prevenzione e sicurezza del trattamento dei dati personali relativi al servizio oggetto del presente disciplinare. I dati, le informazioni e le notizie fornite ed acquisite nello svolgimento del servizio sono di proprietà del Comune e a questo devono essere trasmesse e consegnate alla scadenza del contratto. Il concessionario non è autorizzata a trattenere i dati acquisiti nel corso dello svolgimento del servizio a meno che per l’acquisizione non abbia richiesto ed ottenuto dagli utenti uno specifico e consapevole consenso.
Art. 38 - Consegna e restituzione locali e attrezzature
1. Prima della consegna della struttura sarà redatto un verbale in contraddittorio relativo allo stato dei locali, delle attrezzature e del parco.
2. Al termine della concessione il tutto dovrà essere riconsegnato in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento.
3. Dell’atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, nel quale il Comune farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali e attrezzature.
Art. 39 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il concessionario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal concessionario, sub concessionario, loro appaltatori e subcontraente, il codice identificativo di gara attribuito dall’ANAC.
3. Il concessionario comunica al concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. Il concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri sub concessionari, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.
Art. 40 - Controversie
1. Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione della concessione oggetto del presente disciplinare, è competente il foro di Bergamo.
Art. 41 - Riferimenti normativi
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali vigenti in materia, nonché, per quanto applicabili, alle norme del codice civile.
Art. 42 - Lingua da usare
1. Tutti i rapporti scritti e verbali tra il Comune e il concessionario, comunque inerenti al presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
Art. 43 - Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, in ordine al procedimento cui si riferisce questo disciplinare, si informa che:
a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
b. il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
c. l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione;
d. i soggetti e le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
e. il personale interno dell’Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
f. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
g. ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90;
h. i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all’art. 7 del medesimo D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia;
i. il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione appaltante.
Art. 44 - Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni.
1. Le comunicazioni relative al rapporto di concessione dovranno essere effettuate al domicilio eletto in sede di stipulazione del contratto con le seguenti modalità:
a. mediante posta elettronica;
b. mediante consegna a mani dei responsabili del concessionario o del Comune ovvero dei dipendenti espressamente a ciò autorizzati.
Allegato A)
Allegato B)
Allegato C)
Elenco arredi/attrezzature Centro La Proposta di Ponte San Xxxxxx
D | 9153 | 9153 | MACCHINA LAVAPAVIMENTI | 1,00 |
D | 9155 | 9155 | BANCO BAR HEXAGON ML. 3,50 COMPLETO DI RETRO CAFFE' BANCO | 1,00 |
D | 9156 | 9156 | LAVELLO | 1,00 |
D | 9703 | 9703 | SCIVOLO H 100 + PARAPETTI + PANNELLI | 1,00 |
D | 9704 | 9704 | TAVOLO PING PONG | 1,00 |
D | 9705 | 9705 | TAVOLO PING PONG | 1,00 |
D | 9706 | 9706 | AREA GIOCHI PLAYGROUND | 1,00 |
D | 9707 | 9707 | SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA + VIDEOREGISTRATORE + ANTIFURTO | 1,00 |
D | 9708 | 9708 | NR. 25 TAVOLI E 50 PANCHINE IN LEGNO | 75,00 |
D | 9709 | 9709 | ARREDO PER ESTERNO CENTRO LA PROPOSTA | 1,00 |
D | 9710 | 9710 | NR. 82 SEDIE IN FAGGIO LACCATO OPACO BIANCO RAL 9010 CON SEDILE IN LEGNO MASSELLO | 82,00 |
D | 9711 | 9711 | NR. 4 TAVOLI CON 4 GAMBE CONICHE MM. 64 FAGGIO LACCATO OPACO BIANCO RAL 9010 COMPLETO DI PIANO CM 80X80 LAMINATO ARPA 001 SP. 27 MM | 22,00 |
D | 9712 | 9712 . | XXXXXX XXXXXX ED ATTREZZATURE (BANCO REFRIGERATO - PIANO LAVORO IN MARMO - FORNO PIZZA - FORNO ELETTRICO - PIASTRA ELETTRICA – IMPASTATRICE) | 1,00 |