Prodotto assicurativo abbinato facoltativamente a Mutuo
Prodotto assicurativo abbinato facoltativamente a Mutuo
Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi diversi
dai prodotti d’investimento assicurativo (DIP Vita)
Compagnia: NET INSURANCE LIFE S.p.A.
Prodotto: NET CPI Mutui Data ultimo aggiornamento 05/2022
Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
NET CPI Mutui è un Contratto assicurativo stipulato da BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA (Contraente) al quale possono aderire,
facoltativamente, in qualità di Aderenti, i clienti della Contraente - persone fisiche - che hanno sottoscritto un contratto di mutuo con la stessa. L’adesione a NET CPI Mutui, su base individuale e facoltativa, ha la finalità di protezione contro l’accadimento di eventi imprevisti che possono colpire la persona assicurata compromettendo la capacità dell’Aderente di far fronte alla restituzione delle rate del mutuo.
Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni? | Che cosa NON è assicurato? |
✓Decesso (Garanzia sempre presente - sottoscrivibile da qualsiasi Assicurato indipendentemente dallo status lavorativo) -. garantisce ai Beneficiari designati il pagamento di un importo pari al Debito residuo previsto dal piano di ammortamento del Contratto di Mutuo calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso al netto di rate insolute. La Copertura Assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. Il Capitale Assicurato non potrà essere superiore ad euro 1.000.000. Qualora il capitale assicurato sia inferiore all’importo erogato del mutuo ovvero al debito residuo, la prestazione assicurata verrà ridotta secondo la proporzione tra capitale assicurato e l’ammontare del mutuo erogato o del debito residuo del contratto di mutuo. La predetta garanzia di ramo Vita è prestata congiuntamente alle garanzie di ramo danni (Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o malattia, Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico, Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia, Perdita d’impiego) prestate dalla compagnia NET INSURANCE S.p.A. in caso di scelta da parte dell’Aderente/Assicurato delle opzioni di prodotto 1, 2 o 3. L’Assicurato può aderire alle seguenti opzioni in base allo status occupazionale al momento dell’adesione alla polizza,: Opzione 1: sottoscrivibile da qualsiasi tipologia lavorativa di Assicurato; Opzione 2: sottoscrivibile solo da Assicurato Produttore di reddito, non sottoscrivibile da Lavoratore Dipendente del settore Privato con contratto a tempo indeterminato o Non lavoratore Opzione 3: sottoscrivibile solo da Assicurato Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo indeterminato, non sottoscrivibile da Produttore di reddito e Non lavoratore | Non è assicurabile: 🗶chi non ha la propria residenza o il proprio domicilio abituale in Italia; 🗶 il soggetto che non abbia un’età compresa tra i 18 e i 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione; 🗶chi non abbia stipulato un Contratto di mutuo con la Contraente e chi non abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e, ove richiesto, il Questionario Medico Semplificato ed il Questionario Anamnestico anche con l’aiuto del proprio Medico di famiglia; Inoltre: 🗶 la permanenza in copertura è limitata al compimento dei 75 anni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Il rischio è coperto qualunque possa essere la causa del Decesso – senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato – salvo nei casi in cui il Decesso sia causato da alcuni eventi specifici quali, ad esempio, da: ! dolo del Beneficiario dell’Assicurato; ! malattie insorte anteriormente alla stipulazione del contratto (malattie pregresse), malformazioni, invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosticate.; ! partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni; ! partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. |
✓ La copertura vale in tutto il mondo.
Dove vale la copertura?
All’inizio del contratto: alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Assicurato deve compilare il Questionario Medico Semplificato, e se richiesto, il Questionario Anamnestico, rendendo dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul suo stato di salute. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
Durante il corso del contratto: l’Assicurato ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia eventuali modifiche riguardanti il proprio
profilo (ad esempio, modifiche riguardanti lo status professionale dello stesso) che siano intervenute in corso di contratto.
In caso di presentazione di una denuncia di Sinistro: l’Aderente/Assicurato è tenuto a denunciare eventuali sinistri, nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi, inviando il modulo di denuncia sinistri oppure una richiesta con: dati del Beneficiario con documento di identità e codice fiscale, indicazione delle coordinate bancarie, certificato di morte, relazione del medico curante circa le cause del decesso, copia di eventuali cartelle cliniche e/o documentazione sanitaria, copia di eventuali cartelle cliniche. In caso di decesso avvenuto in seguito ad infortunio, omicidio o suicidio, inviare: copia del referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche e/o verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del decesso.
Che obblighi ho?
L’assicurazione viene prestata dietro pagamento da parte dell’Aderente di un Premio unico in via anticipata e in un’unica soluzione o, in caso di Mutui già erogati/surrogati di un Premio annuale ricorrente con tacito rinnovo per tutta la durata del Mutuo. ll pagamento del premio, unico o annuale, avviene su autorizzazione dell’Aderente tramite addebito sul conto corrente dell’Aderente stesso e, per il tramite della Banca, corrispondente accredito sul conto corrente della Compagnia.
Il Premio viene versato dall’ Aderente:
- Per i Mutui di nuova erogazione al momento dell’erogazione del Mutuo;
- Per i Mutui già erogati o surrogati, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione alle Polizze Collettiva abbinate al Contratto di Mutuo o alla data di accettazione del rischio
Come e quando devo pagare?
La garanzia oggetto del presente Contratto assicurativo inizia a decorrere dal momento del perfezionamento dell’Adesione. L’Adesione si intende perfezionata, purché sia stato corrisposto il premio, alle ore 24 della Data di Decorrenza, coincidente con:
•la data di erogazione del Finanziamento, per i Mutui di nuova erogazione;
•la data di firma presente nel Modulo di Adesione, per i Mutui già erogati o surrogati.
La durata del Contratto di assicurazione potrà variare a seconda della tipologia di Mutuo nel rispetto dei seguenti limiti:
tra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 360 mesi per i Mutui Ipotecari e per i Mutui SAL, e tra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 120 mesi per i Mutui Chirografari (al netto del periodo di pre-ammortamento tecnico per i mutui di nuova erogazione).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Aderente ha diritto di recedere dalle Coperture Assicurative relative alla propria Adesione entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza, con restituzione del Premio pagato (al netto delle imposte, per le coperture danni).
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le Compagnie, anche per il tramite della Contraente,
rimborsano il Premio all’Aderente. L’Aderente ha facoltà di disdire il Contratto:
•in caso di Premio annuale, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla Data di Scadenza annuale;
•annualmente dalle coperture danni, in caso di Premio unico anticipato, con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della annualità, con restituzione del Premio pagato e non goduto (al netto delle imposte);
•in caso di Premio unico anticipato con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla Data di Scadenza annuale.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Il presente contratto non prevede valore di riscatto né di riduzione.
Sono previsti riscatti o riduzioni? Sì NO
Assicurazione Danni -
Prodotto assicurativo abbinato facoltativamente a Mutuo
Documento Informativo precontrattuale dei contratti assicurativi danni Compagnia: NET INSURANCE S.p.A.
Prodotto: NET CPI Mutui Data ultimo aggiornamento: 05/2022
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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
NET CPI Mutui è un Contratto assicurativo stipulato da BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA (Contraente) al quale possono aderire
facoltativamente, in qualità di Aderenti, i clienti della Contraente - persone fisiche che hanno sottoscritto un contratto di mutuo con la stessa. L’adesione a NET CPI Mutui, su base individuale e facoltativa, ha la finalità di protezione contro l’accadimento di eventi imprevisti che possono colpire la persona assicurata compromettendo la capacità dell’Aderente di far fronte alla restituzione delle rate del mutuo.
Che cosa è assicurato? | Che cosa non è assicurato? |
Le sotto riportate garanzie di ramo Xxxxx sono prestate congiuntamente alla garanzia Decesso di ramo Vita prestata dalla compagnia NET INSURANCE LIFE S.p.A. ✓ Invalidità Totale e Permanente di grado uguale o superiore al 60% derivante da Infortunio o Malattia (Garanzia sempre presente - sottoscrivibile da qualsiasi Assicurato indipendentemente dallo status lavorativo) – l’Indennizzo è pari al Capitale assicurato ovvero all’importo totale del Mutuo (per i Mutui di nuova erogazione) o all’importo del Debito Residuo (per i Mutui già erogati) ovvero al differente importo inferiore rispetto all’importo totale/Debito Residuo stessi. Qualora il capitale assicurato sia inferiore all’importo erogato del mutuo ovvero al debito residuo, le prestazioni assicurate verranno ridotte secondo la proporzione tra capitale assicurato e l’ammontare del mutuo erogato o del debito residuo del contratto di mutuo. L’indennizzo non potrà superare l’importo di euro 1.000.000,00. ✓ Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (Garanzia sottoscrivibile solo da Assicurato Produttore di reddito, non sottoscrivibile da Lavoratore Dipendente del settore Privato con contratto a tempo indeterminato o Non lavoratore) – garantisce la liquidazione mensile all’Assicurato da parte di NET INSURANCE S.p.A. di una somma pari all'ammontare delle Rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuo, o tenuto conto della percentuale assicurata che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 18 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale tenuto conto della percentuale assicurata. ✓ Perdita d’Impiego (Garanzia sottoscrivibile solo da Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo indeterminato, non sottoscrivibile Assicurato Produttore di reddito o da Non lavoratore)- garantisce all’Assicurato la liquidazione mensile di una somma, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuo tenuto conto della percentuale assicurata, pari all’importo delle Rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della Disoccupazione, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati alla pro-rata dei giorni effettivi di Disoccupazione, con il massimo di euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 18 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale tenuto conto della percentuale assicurata. ✓ Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico (Garanzia sottoscrivibile solo da Assicurato Produttore di reddito e da Lavoratore Dipendente del settore Privato con contratto a | Non è assicurabile: 🗶 chi non ha la propria residenza o il proprio domicilio abituale in Italia; 🗶 il soggetto che non abbia un’età compresa tra i 18 e i 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione; 🗶 chi non abbia sottoscritto il Modulo di Adesione; Inoltre: 🗶 la permanenza in copertura è limitata al compimento dei 75 anni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Principali esclusioni per le garanzie invalidità totale e permanente: ! incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; ! incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); ! malattie insorte anteriormente alla stipulazione del contratto (malattie pregresse), malformazioni, invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosticate.; ! partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra; ! partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni; ! dolo dell’Assicurato Alcune delle esclusioni per la garanzia Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico: ! atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato; ! infortuni subiti in stato di ubriachezza occasionale, alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di allucinogeni e/o di psicofarmaci e/o di sostanze stupefacenti; Alcune delle esclusioni per la garanzia perdita d’impiego: ! la disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa; ! risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Assicurato; ! Per alcune garanzie sono previste carenze e/o franchigie. |
tempo indeterminato e anzianità minima 6 mesi, non sottoscrivibile da Non lavoratore) - garantisce un indennizzo forfettario tenuto conto della percentuale assicurata pari a 12 volte la rata mensile di Mutuo, con il massimo di euro 3.000,00, se l’intervento è eseguito presso una qualsiasi struttura sanitaria in regime di solvenza oppure 6 volte la rata mensile di Mutuo, con il massimo di euro 3.000,00 se l’intervento è eseguito presso una struttura sanitaria pubblica o se privata, in regime di convenzionamento con il S.S.N. | |
Dove vale la copertura? | |
✓ La copertura vale in tutto il mondo. ✓ Relativamente alla garanzia perdita d’impiego, la copertura vale per i sinistri relativi a contratti di lavoro regolamentati dalla legge italiana. | |
Che obblighi ho? | |
All’inizio del contratto: alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Assicurato deve compilare il Questionario Medico Semplificato, e se richiesto, il Questionario Anamnestico, rendendo dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul suo stato di salute. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo. Nel corso della durata del contratto: In caso di sottoscrizione della garanzia Inabilità Temporanea Totale o della garanzia Perdita di Impiego, qualora subentri una variazione dello status lavorativo, è necessario comunicare il cambiamento alla compagnia In caso di presentazione di una denuncia di Sinistro: l’ Aderente/Assicurato è tenuto a denunciare eventuali sinistri, nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi, inviando il modulo di denuncia sinistri oppure una richiesta con: dati del Beneficiario con documento di identità e codice fiscale, indicazione delle coordinate bancarie, dichiarazione del sinistro compilato dal medico curante, copia della cartella clinica in caso di ricovero, in caso di Sinistro avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute, certificazione di invalidità permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.), in difetto, un certificato di un medico legale, se disponibile. | |
Quando e come devo pagare? | |
L’assicurazione viene prestata dietro pagamento da parte dell’Aderente di un Premio unico in via anticipata e in un’unica soluzione o, in caso di Mutui già erogati/surrogati di un Premio annuale ricorrente con tacito rinnovo per tutta la durata del Mutuo. In caso di durata del Mutuo superiore a 10 anni e Premio unico anticipato, per la garanzia Perdita d’impiego l’anticipazione è limitata ai primi 10 anni. A partire dall’undicesimo anno, il pagamento del Premio di detta garanzia avrà luogo - per tutta la durata residua del Mutuo e sino al Pensionamento - con Premio annuale ricorrente con tacito rinnovo. ll pagamento del premio, unico o annuale, avviene su autorizzazione dell’Aderente tramite addebito sul conto corrente dell’Aderente stesso e, per il tramite della Banca, corrispondente accredito sul conto corrente della Compagnia. Il Premio viene versato dall’ Aderente: − Per i Mutui di nuova erogazione al momento dell’erogazione del Mutuo; − Per i Mutui già erogati o surrogati, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione alle Polizze Collettiva abbinate al Contratto di Mutuo o alla data di accettazione del rischio | |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Le garanzie oggetto del presente Contratto assicurativo iniziano a decorrere dal momento del perfezionamento dell’Adesione. L’Adesione si intende perfezionata, purché sia stato corrisposto il premio, alle ore 24 della Data di Decorrenza, coincidente con: la data di erogazione del Finanziamento, per i Mutui di nuova erogazione; la data di firma presente nel Modulo di Adesione, per i Mutui già erogati o surrogati. La durata del Contratto di assicurazione potrà variare a seconda della tipologia di Mutuo nel rispetto dei seguenti limiti: tra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 360 mesi per i Mutui Ipotecari e per i Mutui SAL, e tra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 120 mesi per i Mutui Chirografari (al netto del periodo di pre-ammortamento tecnico per i mutui di nuova erogazione). | |
Come posso disdire la polizza? | |
L’Aderente ha diritto di recedere dalle Coperture Assicurative relative alla propria Adesione entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza, con restituzione del Premio pagato (al netto delle imposte, per le coperture danni). Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le Compagnie, anche per il tramite della Contraente, rimborsano il Premio all’Aderente. L’Aderente ha facoltà di disdire il Contratto: • in caso di Premio annuale, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla Data di Scadenza annuale; • annualmente dalle coperture danni, in caso di Premio unico anticipato, con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della annualità, con restituzione del Premio pagato e non goduto (al netto delle imposte); • in caso di Premio unico anticipato con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla Data di Scadenza annuale. |
Assicurazione Multirischi
Prodotto assicurativo abbinato facoltativamente a Mutuo
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Compagnie che realizzano il prodotto: NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A. Prodotto: NET CPI Mutui
Data ultimo aggiornamento: 05/2022
Il Dip Aggiuntivo Multirischi pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa Assicuratrice.
L’Aderente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
RAMO VITA (garanzia Decesso) |
Net Insurance Life S.p.A. – Società per Azioni con unico socio – fa parte del Gruppo Net Insurance – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx; Tel. 00 000000 – Fax 00 00000000; Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel Ramo Vita I con provvedimento IVASS n. 2591 del 14/02/2008. Iscritta all’Albo Imprese IVASS al n. 1.000164. |
Il patrimonio netto di Net Insurance Life S.p.A. ammonta a € 29,5 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 15 milioni e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammontano a € 14,5 milioni. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammonta a € 15,3 milioni; il requisito patrimoniale minimo (MCR) ammonta a € 3,9 milioni e i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ammontano a € 34,5 milioni. L’indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 225,33%. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2021 disponibile sul sito internet dell’impresa al seguente |
RAMO DANNI (garanzia Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita di Impiego, Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico) |
Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Net Insurance - Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; Email: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all’Albo delle imprese IVASS n. 1.00136. |
Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 85,2 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 17,6 milioni e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammontano a € 67,5 milioni. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammonta a € 43,6 milioni; il requisito patrimoniale minimo (MCR) ammonta a € 15,5 milioni e i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ammontano a € 85,5 milioni. L’indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 196,04%. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2021 disponibile sul sito internet dell’impresa al seguente |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato/quali sono le prestazioni? |
Il presente Contratto comprende le seguenti garanzie: • Decesso, per qualsiasi categoria lavorativa di Assicurato, prestata da NET INSURANCE LIFE S.p.A. (Opzioni 1, 2 e 3); • Invalidità Totale Permanente, per qualsiasi categoria lavorativa di Assicurato, prestata da NET INSURANCE S.p.A. (Opzioni 1, 2 e 3); • Inabilità Temporanea Totale, solo per Assicurato Produttore di reddito, prestata da NET INSURANCE S.p.A. (Opzione 2); • Perdita di Impiego, solo per Assicurato Dipendente del settore Privato a tempo indeterminato, prestata da NET INSURANCE S.p.A. (Opzione 3); • Ricovero Ospedaliero per Grande intervento Chirurgico, solo per Assicurato Produttore di reddito o per Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo indeterminato, prestata da NET INSURANCE S.p.A. (Opzioni 2 e 3). Ramo Vita Decesso (OPZIONE 1, 2, 3): in caso di Decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, NET INSURANCE LIFE S.p.A. garantisce ai In caso di Decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, NET INSURANCE LIFE S.p.A. garantisce al Beneficiario il pagamento del Capitale Assicurato. La Copertura Assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente al Decesso dell’Assicurato. Il valore del Capitale Assicurato sarà pari all’importo totale del Mutuo, nel caso di Mutui di nuova erogazione, o all’importo del Debito Residuo, nel caso di Mutui già erogati, ovvero all’ importo anche inferiore rispetto all’importo totale/Debito Residuo stessi. Qualora il Capitale assicurato sia inferiore al Debito residuo le Prestazioni Assicurate, verranno ridotte secondo la proporzione tra Capitale assicurato o Debito residuo e Capitale erogato ovvero secondo la percentuale assicurata. Nel caso di Mutui SAL, il pagamento è pari al Debito residuo previsto dal piano di ammortamento deliberato dalla Banca in sede di erogazione della prima tranche di Mutuo. Il Capitale Assicurato non potrà comunque superare l’importo di Euro 1.000.000, come previsto dall’art. 4. Nel caso in cui l’Assicurato non sia colpito da Sinistro nel corso della durata contrattuale, il Contratto si intenderà estinto alla data di scadenza ed il Premio pagato per la copertura Decesso resterà acquisito da NET INSURANCE LIFE S.p.A.. Xxxx Xxxxx Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia (OPZIONE 1, 2, 3): In caso di Infortunio avvenuto o Malattia insorta dell'Assicurato, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della sua integrità psicofisica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, , NET INSURANCE S.p.A. garantisce al Beneficiario il pagamento di un importo pari Capitale Assicurato. La Copertura Assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente all’Invalidità dell’Assicurato. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 - “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”. Il valore del Capitale A ssicurato sarà pari all’importo totale del Mutuo (per i Mutui di nuova erogazione) o all’importo del Debito Residuo (per i Mutui già erogati) ovvero al differente importo inferiore rispetto all’importo totale/Debito Residuo stessi. Qualora il Capitale assicurato sia inferiore al Debito residuo le Prestazioni Assicurate verranno ridotte secondo la proporzione tra Capitale assicurato o Debito residuo e Capitale erogato ovvero secondo la percentuale assicurata. Nel caso di Mutui SAL, il pagamento è pari al Debito residuo previsto dal piano di ammortamento deliberato dalla Banca in sede di erogazione della prima tranche di Mutuo. Il Capitale Assicurato non potrà comunque superare l’importo di Euro 1.000.000, come previsto dall’art. 4. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente. Nel caso in cui l’Assicurato non sia colpito da Sinistro nel corso della durata contrattuale, il Contratto si intenderà estinto alla data di scadenza ed il Premio pagato per la copertura Invalidità Totale Permanente resterà acquisito da NET INSURANCE S.p.A.. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (OPZIONE 2): La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea Totale, la liquidazione mensile all’Assicurato da parte di NET INSURANCE S.p.A. di una somma pari all'ammontare delle Rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuo, o tenuto conto della percentuale assicurata che hanno |
scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro- rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 18 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale tenuto conto della percentuale assicurata. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare qualsiasi professione o mestiere. Perdita d’Impiego (OPZIONE 3): In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: ▪ giustificato motivo oggettivo; ▪ cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; NET INSURANCE S.p.A., liquiderà mensilmente all’Assicurato una somma, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuo tenuto conto della percentuale assicurata, pari all’importo delle Rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della Disoccupazione, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati alla pro-rata dei giorni effettivi di Disoccupazione, con il massimo di euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 18 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale tenuto conto della percentuale assicurata. Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico (OPZIONE 2, 3): In caso di Ricovero Ospedaliero di durata non inferiore a 5 giorni presso un Istituto di Cura, reso necessario per l’esecuzione di uno dei Grandi Interventi Chirurgici compreso nell’Allegato 1 – Elenco Grandi Interventi Chirurgici, NET INSURANCE S.p.A. liquiderà un indennizzo forfettario tenuto conto della percentuale assicurata pari a: ▪ 12 volte l’indennità mensile (rata mensile di mutuo), con il massimo di euro 3.000,00, indicata se l’intervento è eseguito presso una qualsiasi struttura sanitaria in regime di solvenza; ▪ 6 volte l’indennità mensile (rata mensile di mutuo) , con il massimo di euro 3.000,00, indicata se l’intervento è eseguito presso una struttura sanitaria pubblica o se privata, in regime di convenzionamento con il S.S.N. La presente garanzia è sottoposta ad un periodo di carenza pari a 30 giorni. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ramo Vita Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del Decesso – senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato – salvo nei casi in cui il decesso sia causato da: - dolo del Beneficiario e dell’Assicurato; - malattie insorte anteriormente alla stipulazione del contratto (malattie pregresse), malformazioni, invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosticate.; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall’entrata in vigore del contratto; - stato di ubriachezza/ebbrezza: • qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo; • in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro; - incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); - contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici; - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro; - infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; - da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; |
- abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; - trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera). Inoltre, è escluso il Decesso causato da: - uso, anche come passeggero di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; - pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; - uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; - pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4,000m e/o oltre il III grado della scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall’altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere; - svolgimento delle seguenti attività professionali: • militari, quando in servizio attivo all’Estero • attività circensi e stuntman • attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere Xxxx Xxxxx Sono esclusi dalla garanzia i casi di Invalidità Totale Permanente causati da: - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni; - contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici; - dolo dell’Assicurato; - malattie insorte anteriormente alla stipulazione del contratto (malattie pregresse), malformazioni, invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosticate.; - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro; - infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; - infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; - abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; - stato di ubriachezza/ebbrezza: • qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo; • in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro; - infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti o risse a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; - aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi; - infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera); - eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco- depressive o stati paranoidi; - applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione; - mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale; inoltre, sono esclusi gli infortuni causati da: - uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; - pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; - uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e |
nelle relative prove; - pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4.000 metri e/o oltre il 3° grado scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall’altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere; - svolgimento delle seguenti attività professionali: • militari, quando in servizio attivo all’Estero • attività circensi e stuntman • attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere Sono esclusi dalla garanzia i casi di Inabilità Temporanea Totale causati da: - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni; - eventi legati direttamente o indirettamente a infortuni avvenuti o a malattie e patologie preesistenti al momento della Richiesta di Adesione; - contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici; - dolo dell’Assicurato; - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro; - infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; - infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; - abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; - stato di ubriachezza/ebbrezza, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo; - infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti o risse a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; - aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi; - infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); - eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; - applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione; - mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale; inoltre, sono esclusi gli infortuni causati da: - uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; - pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; - uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; - pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4.000 metri e/o oltre il 3° grado scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall’altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere; - svolgimento delle seguenti attività professionali: • militari, quando in servizio attivo all’Estero • attività circensi e stuntman • attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere. |
Nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia di Assicurazione per il caso di Perdita d’Impiego nei seguenti casi: - l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente del settore Privato in modo consecutivo e con contratto a tempo indeterminato con obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali per i 12 (dodici) mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro; - il licenziamento è dovuto a giusta causa; - il licenziamento è dovuto a giustificato motivo soggettivo; - risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Assicurato; - il licenziamento è dovuto a motivi disciplinari o professionali; - l’Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; - all’atto dell’adesione l’Assicurato è a conoscenza della prossima Disoccupazione o è al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di Disoccupazione; - l’Assicurato rientra nei casi di Disoccupazione parziale (lavori socialmente utili); - l’Assicurato non si è iscritto nella lista di collocamento. La garanzia Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico non è operante se il Grande Intervento Chirurgico è causato da: - malattie insorte anteriormente alla stipulazione del contratto (malattie pregresse), malformazioni, invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosticate all’Assicurato prima della Data di Decorrenza dell’Assicurazione e sottaciute dolosamente dall'Assicurato alla Compagnia - atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato; - infortuni subiti in stato di ubriachezza occasionale, alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di allucinogeni e/o di psicofarmaci e/o di sostanze stupefacenti; - malattie dovute ad alcolismo, uso non terapeutico di allucinogeni e/o di psicofarmaci e/o di sostanze stupefacenti; - delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; - guerra anche non dichiarata, insurrezioni, atti di terrorismo; - scioperi, sommosse, tumulti popolari a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; - malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; - sindromi organiche cerebrali; - parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi; - trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); - interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità del Contratto; - Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua attività lavorativa fuori dagli Stati membri dell’Unione Europea, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni; - mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea. Altre limitazioni per la garanzia Inabilità Temporanea Totale: Carenza e Franchigia La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale è sottoposta: - ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inabilità lavorativa; - ad un Periodo di Carenza di 30 giorni: qualora l’Inabilità Temporanea Totale venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata l’indennità non verrà corrisposta. Periodo di Riqualificazione Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Inabilità Temporanea Totale se: - dal termine del Sinistro precedente – se dovuti alla medesima causa - non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua Normale attività lavorativa. - dal termine del Sinistro precedente – se dovuti a cause differenti - non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua Normale attività lavorativa. |
Altre limitazioni per la garanzia Perdita d’Impiego: Carenza e Franchigia La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: - ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa; - ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta. Qualora le Compagnie di Assicurazione stiano pagando le Rate mensili e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente del settore Privato dovrà informare tempestivamente per iscritto le Compagnie di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Qualora il contratto di lavoro dipendente del settore Privato sia a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi. Periodo di Riqualificazione Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Nel caso in cui l’Assicurato, durante il periodo di erogazione della prestazione, si impieghi con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, le Compagnie di Assicurazione provvederanno a sospendere l’erogazione della prestazione ed a riprenderla al termine del periodo di lavoro a tempo determinato senza aprire un nuovo Sinistro per i mesi restanti al raggiungimento di 18 mensilità. Altre limitazioni per la garanzia Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico: La Copertura Assicurativa per Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico è sottoposta ad un Periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni; qualora il sinistro, se conseguente a malattia, sia avvenuto nei primi 30 (trenta) giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta. In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzione delle Nazioni unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America (esclusione applicabile sia al Ramo Vita che al Ramo Danni). Gli Indennizzi previsti per ciascuna copertura assicurativa non sono mai cumulabili in riferimento al medesimo periodo temporale. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa Assicuratrice? | |
Che cosa devo fare in caso di evento? | Denuncia di sinistro: I sinistri devono essere tempestivamente denunciati mediante apposita comunicazione o compilazione del modulo Denuncia di Sinistro. La denuncia del Sinistro, completa della documentazione prevista, dovrà essere inoltrata alle Compagnie di Assicurazione ai seguenti indirizzi: ▪ per la Copertura Vita (Decesso): Net Insurance S.p.A. x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 XXXXXXX – Xxxxxx ▪ per le Coperture Danni: (Invalidità Totale Permanente, Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego): Net Insurance S.p.A. x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 XXXXXXX – Xxxxxx La documentazione necessaria, suddivisa per garanzia, è la seguente: DECESSO: - modulo di Denuncia di Sinistro debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni: • dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale); • indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile; • fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del legale |
rappresentante, nonché un documento societario che ne attesti la rappresentanza legale; - originale/copia del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita; - relazione del medico curante circa le cause del decesso, completa di anamnesi patologica prossima e remota, con particolare riferimento alla patologia che ha causato il decesso; - copia di eventuali cartelle cliniche e/o documentazione sanitaria correlata; - se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale di eventuali cartelle cliniche, complete di anamnesi, relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato in relazione alla malattia che ha causato il decesso; - in caso di decesso avvenuto in seguito ad infortunio, omicidio o suicidio: • copia del referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche; • verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del decesso; Nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l’intervento dell’Intermediario e/o per particolari casistiche, NET INSURANCE LIFE S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere l'autentica della firma del richiedente. NET INSURANCE LIFE S.p.A. esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore del Beneficiario entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra e dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore del Beneficiario sono dovuti gli interessi legali. Inoltre, il Beneficiario deve: - fornire ogni ulteriore documentazione che NET INSURANCE LIFE S.p.A. ritenga opportuno richiedere per l’accertamento del Sinistro; - consentire a NET INSURANCE LIFE S.p.A. di svolgere tutte le indagini che essa ritenga necessarie. INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE: - modulo di Denuncia di Sinistro debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni: • dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale); • indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile; • fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante, nonché un documento societario che ne attesti la rappresentanza legale; - dichiarazione del Sinistro compilato dal medico curante; - copia della cartella clinica se, a seguito del Sinistro, è stato necessario il ricovero; - in caso di Sinistro avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; - certificazione di invalidità permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.); in difetto, un certificato di un medico legale, se disponibile. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE: - modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni: • dati anagrafici dell’Assicurato (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale); • indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile; • fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale dell’Assicurato; - dichiarazione del Sinistro compilata dal medico curante; - dichiarazione della Banca attestante l’importo della Rata mensile del Mutuo; - copia del certificato del Pronto Soccorso; - copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica; - copia dei certificati medici attestanti il periodo di Inabilità fino a quello attestante la guarigione; - i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale). La documentazione andrà presentata al verificarsi del Sinistro e allo scadere di ogni periodo di Inabilità certificato dal medico. In casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia di Assicurazione potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare |
il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal Contratto. L’Assicurato deve consentire alla Compagnia di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia di Assicurazione stessa. PERDITA D’IMPIEGO: - modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni: • dati anagrafici dell’Assicurato (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale); • indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile; • fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale dell’Assicurato; - dichiarazione della Contraente attestante l’importo della Rata mensile del Mutuo; - copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro; - copia della lettera di assunzione o certificazione equipollente; - copia dell’iscrizione alla sezione circoscrizionale del Centro per l’impiego e dell’eventuale permanenza nella detta sezione di mese in mese; - certificato di “Disponibilità al Lavoro” (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego); - copia della domanda del datore di lavoro della CIGS (qualora l’Assicurato sia in regime di CIGS); - attestazione del proprio periodo di CIGS con relativo pagamento (qualora l’Assicurato sia in regime di CIGS); - -dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente Bancario e codice IBAN. L’Aderente/Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia stessa. L’Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Compagnia in caso di cessazione dello stato di Disoccupazione. RICOVERO OSPEDALIERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO - modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni: • dati anagrafici dell’Assicurato (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale); • indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile; • fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale dell’Assicurato; - certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. | |
Prescrizione garanzia VITA (prestata da NET INSURANCE LIFE S.p.A.): 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione. | |
Prescrizione garanzie DANNI (prestata da NET INSURANCE S.p.A.): 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Liquidazione delle prestazioni: L’Impresa Assicuratrice liquida le prestazioni previste dal contratto entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro completa di ogni documento. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti il comportamento dell’Aderente/Assicurato relativamente a fatti o circostanze tali da comportare un aggravamento del rischio, l’Impresa si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | L’assicurazione viene prestata dietro pagamento da parte dell’Aderente/Assicurato di un Premio unico in via anticipata e in un’unica soluzione o, in caso di Mutui già erogati/surrogati di un Premio annuale ricorrente con tacito rinnovo per tutta la durata del Mutuo. Si evidenzia che in caso di durata del |
Mutuo superiore a 10 anni e Premio unico anticipato, per la garanzia Perdita d’impiego l’anticipazione è limitata ai primi 10 anni. A partire dall’undicesimo anno, il pagamento del Premio di detta garanzia avrà luogo - per tutta la durata residua del Mutuo e sino al Pensionamento - con Premio annuale ricorrente con tacito rinnovo. ll pagamento del premio, unico o annuale, avviene su autorizzazione dell’Aderente tramite addebito sul conto corrente dell’Aderente stesso e, per il tramite della Banca, corrispondente accredito sul conto corrente delle Compagnie. Il premio si intende comprensivo di imposte, laddove previste. Nel caso di contratto con durata superiore a dieci anni, il premio annuo relativo alla garanzia “Perdita involontaria di impiego” dall’11° anno in poi avverrà tramite addebito sul conto corrente dell’Aderente stesso e, per il tramite della Banca, corrispondente accredito sul conto corrente di NET INSURANCE S.p.A. L’ammontare del premio viene determinato moltiplicando l’importo del Capitale Assicurato Iniziale (pari all’importo totale - o parziale - del Mutuo richiesto) per il tasso di tariffa, in base alla durata in mesi del Mutuo, al netto del periodo di preammortamento tecnico. L’importo totale del Premio Unico o Premio Annuale è pari alla somma della componente di Premio per la Copertura Decesso (prestata da NET INSURANCE LIFE S.p.A.) e delle componenti del Premio per le Coperture danni (prestate da NET INSURANCE S.p.A.). Il Premio viene versato dall’ Aderente: - Per i Mutui di nuova erogazione al momento dell’erogazione del Mutuo; - Per i Mutui già erogati o surrogati, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione alle Polizze Collettiva abbinate al Contratto di Mutuo o alla data di accettazione del rischio. In caso di Premio Annuale, se trascorso un anno dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa, e alla scadenza di ciascuna annualità, l’Aderente, o per suo conto la Contraente, non paga il Premio dell’annualità successiva, la medesima copertura resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno successivo al termine dell’annualità e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto delle Compagnie al pagamento dei Premi scaduti. In ogni caso non sarà riconosciuta alcuna prestazione per i Sinistri occorsi durante il periodo di sospensione. La combinazione di Premio Annuale è prevista solo per i mutui già erogati o surrogati. In caso di premio annuale, l’Aderente può chiedere il frazionamento mensile senza l’applicazione di ulteriori costi | |
Rimborso | L’Aderente ha diritto al rimborso del premio versato (al netto delle imposte applicabili) se recede dal contratto entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza. Nel caso di estinzione anticipata del Mutuo, salvo il caso in cui l’Aderente non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria, le Imprese restituiranno la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria in caso di estinzione totale o alla proporzionale riduzione del rischio in caso di estinzione parziale. La parte di Premio rimborsata sarà pari alla somma: - del Premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del Capitale Assicurato residuo; - dei costi, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. |
Sconti | Non sono previsti sconti di premio applicabili al presente contratto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata del Contratto di assicurazione potrà variare a seconda della tipologia di Mutuo nel rispetto dei seguenti limiti: tra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 360 mesi per i Mutui Ipotecari e per i Mutui SAL, e tra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 120 mesi per i Mutui Chirografari (al netto del periodo di pre-ammortamento tecnico per i mutui di nuova erogazione). La durata delle coperture assicurative è pari: - alla durata del Mutuo, in caso di Mutuo di nuova erogazione, oppure - alla durata residua del Mutuo, in caso di Mutuo già erogato. In caso di Mutuo già erogato, la durata residua all’atto dell’Adesione non potrà essere inferiore a 48 mesi. Le garanzie oggetto del presente Contratto di assicurazione iniziano a decorrere dal momento del perfezionamento dell’Adesione. L’Adesione si intende perfezionata alle ore 24 della Data di Decorrenza, coincidente con: |
- la data di erogazione del Mutuo, per i Mutui di nuova erogazione; - la data di firma presente nel Modulo di Adesione, per i Mutui già erogati; a condizione che: ▪ siano stati compilati, datati e sottoscritti il Modulo di Adesione, il Questionario Medico Semplificato e, ove richiesto, il Questionario Anamnestico compilato datato e sottoscritto dall’Assicurato da solo o con l’aiuto del proprio Medico di Famiglia; ▪ sia stata fornita l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta; ▪ ci sia stata l’accettazione da parte delle Compagnie; ▪ sia stato pagato, da parte dell’Aderente il Premio unico anticipato o il Premio annuale rispettivamente a NET INSURANCE LIFE S.p.A. per la sua quota parte relativa alla garanzia Decesso e NET INSURANCE S.p.A. per la sua quota parte relativa alle garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita di impiego e Ricovero Ospedaliero Grande Intervento Chirurgico (a seconda dell’Opzione attivata) Successivamente verrà inviato il Certificato di Assicurazione. Tutte le garanzie cessano al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 1. Decesso dell’Assicurato; 2. Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; 3. scadenza dell’Adesione; 4. scadenza della ricorrenza annuale in caso di disdetta da parte del Cliente per Adesioni con durata annuale; 5. scadenza della ricorrenza annuale in caso di disdetta da parte dell’Aderente/Assicurato per la garanzia Perdita d’Impiego; 6. raggiungimento dell’età di Pensionamento (solo per le coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego) 7. raggiungimento del 75° anno di età dell’Assicurato; 8. esercizio del diritto di recesso; 8. anticipata estinzione totale del Mutuo (nel caso in cui l’Aderente non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria dell’Adesione); 9. surrogazione del Mutuo ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Aderente non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa); 10. variazione di parametri fondamentali del Mutuo, quali la durata e/o la scadenza, formalizzata come richiesta di modifica alle Compagnie. | |
Sospensione | In caso di Premio annuale e se trascorso un anno dalla Data di Decorrenza della Copertura Assicurativa, e alla scadenza di ciascuna annualità, l’Aderente, o per suo conto la Contraente, non paga il Premio dell’annualità successiva, la medesima copertura resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno successivo al termine dell’annualità e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa Assicuratrice al pagamento dei Premi scaduti. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’impiego, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione mensile e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente del settore Privato, quest’ultimo dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente del settore Privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | L’ Adesione non è revocabile dall’Aderente. |
Recesso | L’Aderente ha diritto di recedere dalle Coperture Assicurative relative alla propria Adesione entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza, con restituzione del Premio pagato (al netto delle imposte, per le coperture danni). Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le Compagnie, anche per il tramite della Contraente, rimborsano il Premio all’Aderente. Il recesso deve essere comunicato per iscritto alle Compagnie, , mediante lettera raccomandata A/R contenente gli estremi identificativi del Contratto stesso, inviata a: NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia L’esercizio del diritto di recesso libera il Contraente e le Compagnie di Assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questo prodotto assicurativo è dedicato alle Persone Fisiche - clienti della banca - che hanno sottoscritto un contratto di Mutuo con la stessa e che hanno un’età compresa tra 18 e i 70 anni non compiuti al momento dell’Adesione. |
Caricamento | |
Garanzia Vita | 63,00% |
Garanzie Danni | 67,00% |
Caricamento | |
Garanzia Vita | 68,25% |
Garanzie Danni | 70,15% |
Sono previsti riscatti o riduzioni? 🗆 SI 🗷 NO | |
Valore di riscatto e riduzione | Il presente contratto non prevede valori di riscatto e di riduzione. |
Richiesta di informazioni | Il presente contratto non prevede valori di riscatto e di riduzione. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: per la Copertura Vita (Decesso): Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): NET INSURANCE LIFE S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx - Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 4 – 00000 XXXX • Posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; • Fax: 00.00000.000 per la Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego, Ricovero Ospedaliero per Grandi Interventi Chirurgici): Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): NET INSURANCE S.p.A. – Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 4 – |
Costi gravanti sul premio
Si riporta di seguito l’informativa dettagliata sui costi:
del Premio unico anticipato o Premio di Durata annuale al netto delle imposte, ove applicabili.
Costi di intermediazione
Si evidenza di seguito la quota parte dei costi percepita in media dal distributore del prodotto:
del costo stesso.
Quali costi devo sostenere?
00000 XXXX • Posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; • Fax: 00.00000.000 I reclami saranno riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione. | |
All’IVASS | In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o di assenza di riscontro da parte dell’Impresa Assicuratrice o dell’intermediario entro 45 giorni, l’Aderente/Assicurato può rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alle Imprese. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato Irrituale per le controversie di natura medica, attivabile mediante conferimento di mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | • La parte di premio destinata alla copertura di Xxxx Xxxx non è soggetta ad imposizione fiscale, mentre la parte di Premio relativa alle coperture di Xxxx Xxxxx è soggetta all’imposta del 2,5%. • Nel caso in cui l’Aderente sia una società di persone o di capitali, i premi versati all’Impresa Assicuratrice aventi ad oggetti il rischio di Decesso e di Invalidità Totale e Permanente per Infortunio o Malattia sono deducibili se, ai sensi della normativa fiscale applicabile al caso di specie (Art. 109, comma 5, Tuir), risultano correlati da un rapporto causa-effetto alle attività produttive di reddito imponibile. E’ consigliato avvalersi di adeguata consulenza fiscale per il corretto inquadramento del costo. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO, L’IMPRESA ASSICURATRICE HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’ IMPRESA ASSICURATRICE LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. |
L’ IMPRESA ASSICURATRICE HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO E/O IL QUESTIONARIO MEDICO ANAMNESTICO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN TALI DOCUMENTI. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA. |
PER QUESTO CONTRATTO L’ IMPRESA ASSICURATRICE DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Sommario
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 6
PRODOTTO ASSICURATIVO COLLETTIVO AD ADESIONE FACOLTATIVA - NET CPI Mutui 6
ART. 2 OBBLIGHI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 7
ART. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E FORMALITA’ DI AMMISSIONE 7
ART. 4 LIMITI DI INDENNIZZO 8
ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 8
ART. 6 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONE NELLA PROFESSIONE 8
ART. 7 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 9
ART. 8 DIRITTO DI RECESSO E DISDETTA 9
ART. 9 BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI 10
ART. 10 PAGAMENTO DEL PREMIO 10
ART. 11 ANTICIPATA ESTINZIONE E SURROGA DEL MUTUO 11
ART. 12 DENUNCIA DEL SINISTRO 12
ART. 13 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 14
ART. 14 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 15
ART. 15 ALTRE ASSICURAZIONI 15
ART. 16 IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI 15
ART. 18 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ADERENTE 15
ART. 19 RINUNCIA ALLA RIVALSA 15
ART. 22 XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 00
ART. 24 CESSIONE DEI DIRITTI 16
ART. 26 TERMINI DI PRESCRIZIONE 16
ART. 28 MODIFICHE AL MODULO DI ADESIONE 16
ART. 29 OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI DECESSO 16
ART. 30 PRESTAZIONE ASSICURATA 16
ART. 32 RISCATTO E PRESTITI 17
ART. 33 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 17
ART. 34 PRESTAZIONE ASSICURATA 18
ART. 36 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 19
ASSICURAZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE 19
ART. 37 PRESTAZIONE ASSICURATA 19
ART. 38 ESCLUSIONI 20
ART. 39 DENUNCE SUCCESSIVE - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI 20
ART. 40 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 20
ASSICURAZIONE PERDITA D’IMPIEGO 21
ART. 41 PRESTAZIONI ASSICURATE 21
ART. 43 DENUNCE SUCCESSIVE - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI 22
ART. 44 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 22
ASSICURAZIONE RICOVERO OSPEDALIERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO 22
ART. 45 PRESTAZIONI ASSICURATE 22
Art. 47 - DENUNCE SUCCESSIVE - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI 23
ALLEGATO 1 – ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 23
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 1
MODULO DI ADESIONE 1
QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO 1
QUESTIONARIO ANAMNESTICO 1
CONTATTI UTILI 1
Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.
Definizioni
Aderente
Persona Fisica che ha stipulato il Contratto di Mutuo con la Contraente, che ha aderito facoltativamente alle Polizze Collettive pagandone il relativo Premio e che ha sottoscritto il Modulo di Adesione. Deve necessariamente coincidere con l’Assicurato.
Adesione
Applicazione derivante dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione alle Polizze Collettive (o Contratto) da parte dell’Aderente e dell’Assicurato.
Assicurato
Assicurato è la persona fisica di età compresa tra i 18 ed i 70 anni non compiuti che, in possesso dei requisiti di assicurabilità, ha prestato il consenso all’adesione alle Polizze Collettive ai sensi dell’art. 1919 c.c.
Banca
Contraente della Convenzione assicurativa in base alla quale il Prodotto assicurativo può essere proposto.
Beneficiario
Beneficiario della prestazione per il caso di Decesso è la persona fisica o giuridica designata nel Modulo di Adesione dall’Assicurato e che riceve la prestazione prevista dalla Polizza Collettiva, quando si verifica il Sinistro.
Beneficiario delle prestazioni per le Coperture Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego e Ricovero Ospedaliero Grande Intervento Chirurgico è l’Assicurato stesso.
Capitale Assicurato
Prestazione che le Compagnie di Assicurazione corrispondono al Beneficiario in caso di Decesso o di Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato nel corso della Durata dell’Adesione. È pari al Debito Residuo, in linea capitale del Contratto di Mutuo stipulato con la Contraente e collegato con l’adesione alle Polizze Collettive, calcolato alla data del Sinistro ipotizzando il regolare rimborso dello stesso sulla base del piano d’ammortamento originario. L’importo corrisposto, pertanto, sarà al netto delle rate o quote di rate insolute e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati. Compagnie/Imprese di Assicurazione
Per la copertura vita: NET INSURANCE LIFE S.p.A. Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 4 – 00000 Xxxx.
Per le coperture danni: (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego e Ricovero Ospedaliero Grande Intervento Chirurgico): NET INSURANCE S.p.A. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxx.
Contraente
Banca/Istituto di Credito presso il quale è stato richiesto il Mutuo e che ha stipulato la Convenzione Assicurativa con le Compagnie.
Contratto di Mutuo / Mutuo
Il Contratto con il quale la Banca/Istituto di Credito concede al Cliente un mutuo, rientrante nell’ambito dei mutui ipotecari o
chirografari o SAL (Stato Avanzamento Lavori) per una somma predeterminata che dovrà essere rimborsata dal Cliente secondo un piano di ammortamento alla francese, di durata tra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 360 mesi sia per i Mutui Ipotecari che per i Mutui SAL e di 120 mesi per i Mutui Chirografari al netto del periodo di Pre-ammortamento tecnico (di durata non superiore a 18 mesi).
Copertura Assicurativa
Garanzia assicurativa prestata dalle Compagnie di Assicurazione ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, a fronte del versamento di un Premio, a fronte del quale le Compagnie di Assicurazione sono obbligate al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro.
Data di Decorrenza
Data a partire dalla quale l’Adesione produce i suoi effetti:
a) per i Mutui di nuova erogazione, a condizione che il Mutuo concesso dalla Contraente sia stato effettivamente erogato, la Data di Decorrenza coincide con la data di erogazione del Mutuo. Nel caso in cui la data di firma presente sul Modulo di Adesione non coincida con la data di erogazione del Mutuo, si terrà conto solo di quest’ultima e l’Adesione si intenderà perfezionata, producendo i relativi effetti, solo a partire dalla Data di Decorrenza;
b) per i Mutui già erogati (stock), la Data di Decorrenza coincide con la data di firma presente nel Modulo di Adesione. Decesso
Morte dell’Assicurato.
Debito Residuo
Quanto residua, in linea capitale, a favore della Contraente, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento del Contratto di Mutuo, al netto di eventuali rate insolute.
Disoccupazione
Lo stato dell’Assicurato, Lavoratore Dipendente del settore Privato, qualora egli contemporaneamente:
• abbia cessato la sua Normale attività lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno;
• sia iscritto negli elenchi anagrafici o percepisca un’indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
• non rifiuti eventuali offerte di lavoro.
Durata della Copertura Assicurativa
Intervallo di tempo compreso tra la Data di Decorrenza dell’Adesione e la sua scadenza, durante il quale sono operanti le Garanzie ed ha validità il presente Contratto. Estero
Situato oltre i confini dello Stato italiano.
Inabilità Temporanea Totale
Perdita temporanea ed in misura totale, a seguito di infortunio o malattia, della capacità dell’Assicurato ad attendere a qualsiasi professione o mestiere.
Indennizzo
La somma dovuta dalle Compagnie di Assicurazione, in base alle Coperture Assicurative di cui al presente prodotto assicurativo collettivo, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili e indennizzabili a termini della presente Polizza Collettiva.
Invalidità Totale Permanente
Perdita definitiva ed irrimediabile, in misura pari o superiore al 60% dell’integrità psicofisica dell’Assicurato a seguito di infortunio o malattia. Il grado percentuale di invalidità permanente è accertato sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 - “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”. La valutazione dell’Invalidità Permanente verrà effettuata non prima che siano decorsi sei mesi dalla data della denuncia della Malattia o dell’Infortunio e comunque non oltre i dodici mesi da tale data.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Lavoratore Dipendente del settore Privato (Ai fini dell’eleggibilità per l’opzione 3):
Persona fisica che presti la propria attività lavorativa, con qualunque qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali.
A titolo esemplificativo sono considerati Lavoratori Dipendenti:
- i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai;
- i soci di cooperativa iscritti nei libri paga.
Malattia
Ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattie pregresse
Malattie insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, malformazioni, invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosticate.
Modulo di Adesione
Dichiarazione sottoscritta dall’Aderente/Assicurato, contestualmente al Contratto di Mutuo stipulato con la Contraente, mediante la quale l’Aderente/Assicurato aderisce alle Polizze Collettive e che contiene le dichiarazioni rilevanti ai fini dell’Assicurazione.
Mutuo SAL
Tipologia di Mutuo che può essere erogata nel caso in cui si debba procedere all’acquisto di un immobile che necessiti anche di una ristrutturazione. Prevede l’erogazione del
Mutuo in più tranche, che vengono concesse dalla banca solo al momento della verifica dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti e al raggiungimento del valore necessario per lo svincolo delle somme.
Non Lavoratore (Ai fini dell’eleggibilità per l’opzione 1):
Persona fisica che non sia Produttore di Reddito.
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati Non Lavoratori: Pensionati, Studenti, Casalinghe.
Normale attività lavorativa
Attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza, immediatamente prima del Sinistro.
Parti
Le Compagnie Assicurative e la Contraente.
Pensionamento
Passaggio del lavoratore dal servizio attivo alla condizione di pensionato. Tale situazione autorizza o impone la cessazione dell’attività di un lavoratore e la sua messa in pensione.
Perdita d’Impiego
Stato di disoccupazione a seguito di: - giustificato motivo oggettivo; - cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Periodo di Riqualificazione
Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione o di Inabilità Temporanea Totale durante il quale l’Assicurato deve svolgere la propria Normale attività lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Disoccupazione o Inabilità Temporanea Totale.
Polizze Collettive (o Contratto)
Contratto assicurativo in forma collettiva ad adesione facoltativa, sottoscritto tra NET INSURANCE S.p.A., NET INSURANCE LIFE S.p.A. e la Banca Contraente nell’interesse dell’Aderente/Assicurato che intende proteggersi contro i rischi dedotti nelle Polizze Collettive medesime.
Pre-ammortamento
Periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del mutuo, di durata non superiore a 18 mesi, in cui il cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale o in cui il cliente riceve le tranches di capitale in caso di Mutui a SAL. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo. Nel periodo di preammortamento la copertura è quindi pari al capitale assicurato totale.
Premio
Importo, comprensivo di imposte, che l’Aderente deve corrispondere alla sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture Assicurative prestate.
Produttore di Reddito (Ai fini dell’eleggibilità per l’opzione 2): Persona fisica diversa dal Lavoratore Dipendente del settore Privato che percepisca, al momento dell’Adesione, redditi di lavoro o di impresa, ovvero redditi derivanti da prestazioni di lavoro dipendente pubblico, dall’esercizio di arti o professioni e attività commerciali.
Questionario Medico Semplificato/ Questionario Anamnestico
Documenti che l’Assicurato deve compilare, ove richiesto dalle Compagnie, prima della stipulazione dell’assicurazione, contenenti domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Sinistro
Il verificarsi, nel corso del periodo di durata della Copertura Assicurativa, dell’evento dannoso per il quale è prestata la
garanzia.
Status occupazionale
Categoria lavorativa individuata tra le seguenti:
- Lavoratore Dipendente del settore Privato
- Produttore di Reddito
- Non lavoratore
per le quali si rinvia alle definizioni date.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
PRODOTTO ASSICURATIVO COLLETTIVO AD ADESIONE FACOLTATIVA - NET CPI Mutui
I testi integrali delle Polizze Collettive stipulate tra la CONTRAENTE e le COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE sono depositati presso la sede della Contraente e presso la sede di NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A..
Il presente Contratto comprende le seguenti garanzie:
• Decesso, per qualsiasi categoria lavorativa di Assicurato, prestata da NET INSURANCE LIFE S.p.A. (Opzioni 1, 2 e 3);
• Invalidità Totale Permanente, per qualsiasi categoria lavorativa di Assicurato, prestata da NET INSURANCE S.p.A. (Opzioni 1, 2 e 3);
• Inabilità Temporanea Totale, solo per Assicurato Produttore di reddito, prestata da NET INSURANCE S.p.A. (Opzione 2);
• Perdita di Impiego, solo per Assicurato Dipendente del settore Privato a tempo indeterminato, prestata da NET INSURANCE
S.p.A. (Opzione 3);
• Ricovero Ospedaliero per Grande intervento Chirurgico, solo per Assicurato Produttore di reddito o per Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo indeterminato, prestata da NET INSURANCE S.p.A. (Opzioni 2 e 3).
Si riporta, per maggior chiarezza, il seguente schema esemplificativo:
Opzione contrattuale | Persone Assicurabili | Coperture assicurative | ||||
(prestata da NET INSURANCE LIFE S.p.A.) | (prestate da NET INSURANCE S.p.A.) | |||||
Temporanea caso morte (D) | Invalidità Totale e Permanent e (ITP) | Inabilità Temporanea Totale (ITT) | Perdita d’impiego (PI) | Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico (ROGIC) | ||
Opzione 1 | Tutte le tipologie di Assicurati | Si | Si | No | No | No |
Opzione 2 | Riservata ai soli Produttori di Reddito. Non sottoscrivibile per NON Lavoratori e Lavoratori Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato e anzianità minima 6 mesi | Si | Si | Si | No | Si |
Opzione 3 | Riservata ai soli Lavoratori Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato e anzianità minima 6 mesi. Non sottoscrivibile per NON Lavoratori e Produttori di reddito. | Si | Si | No | Si | Si |
Le garanzie sono prestate dalle Compagnie di Assicurazione in base alle dichiarazioni dell’Aderente/Assicurato.
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma la garanzia Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea. La garanzia Perdita d’Impiego è valida solo relativamente a contratti di lavoro regolamentati dalla Legge Italiana.
ART. 2 OBBLIGHI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
Gli obblighi delle Compagnie risultano esclusivamente dalle Polizze Collettive, dalle Condizioni Generali di Assicurazione, dal Modulo di Adesione e dalle eventuali appendici rilasciate dalle Compagnie stesse.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.
ART. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E FORMALITA’ DI AMMISSIONE
Per poter validamente aderire alle Polizze Collettive è necessario che:
a) l’Aderente, che deve necessariamente coincidere con l’Assicurato:
• stipuli o abbia stipulato (come intestatario, cointestatario o garante) un Contratto di Mutuo Ipotecario o Mutuo Chirografario o Mutuo a SAL con la Contraente – fino ad un importo massimo per assicurato pari a euro 1.000.000,00;
• abbia aderito alle Polizze Collettive sottoscrivendo il Modulo di Adesione;
• abbia pagato il Premio unico anticipato o il Premio annuale, dopo che ci sia stata l’eventuale accettazione da parte delle Compagnie.
• abbia un’età compresa tra i 18 e i 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, fermo restando che l’età massima a scadenza ai fini dell’efficacia dell’Assicurazione è:
- di 75 anni non compiuti per la garanzia Decesso (prestata da NET INSURANCE LIFE S.p.A.) e per le garanzie Invalidità Totale Permanente e Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico (prestate da NET INSURANCE S.p.A.);
- al Pensionamento per le garanzie Inabilità Totale Temporanea e Perdita di Impiego (prestate da NET INSURANCE S.p.A.);
• abbia sottoscritto il Questionario Medico Semplificato e, ove richiesto, il Questionario Anamnestico da solo o anche con l’aiuto del proprio Medico di famiglia;
• abbia fornito l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta;
• abbia prestato il consenso all’adesione alle Polizze Collettive ai sensi dell’art. 1919 c.c..
3.1 Norme assuntive
L’accettazione del rischio avviene sulla base dei dati forniti con il Modulo di Adesione, che dovrà essere completato in ogni parte, datato e firmato dall’Aderente/Assicurato e, ove richiesto, del Questionario Anamnestico, compilato, datato e sottoscritto dall’Assicurato da solo o con l’aiuto del proprio Medico di Famiglia e di ulteriore documentazione eventualmente richiesta.
Ogni Adesione dovrà essere completata con la seguente documentazione:
⮚ Qualora – al momento dell’adesione - l’Assicurato abbia un’età inferiore a 60 anni compiuti, per capitali fino a Euro 200.000,00, dovrà essere fornita la sottoscrizione del Questionario Medico Semplificato presente sul Modulo di Adesione. In caso di almeno una risposta positiva – diversa dalla sola eccezione prevista per la domanda relativa al Covid19 - nel precedente questionario, dovrà essere trasmesso alle Compagnie anche lo specifico Questionario Anamnestico. L’Adesione potrà essere perfezionata solo dopo che le Compagnie avranno dato il proprio consenso;
⮚ Qualora – al momento dell’adesione - l’Assicurato abbia un’età superiore o pari a 60 anni compiuti, per capitali fino a Euro 200.000,00, dovrà essere fornita la sottoscrizione del Questionario Anamnestico. In caso di almeno una risposta positiva - – diversa dalla sola eccezione prevista per la domanda relativa al Covid19 -, il questionario dovrà essere inoltrato alle Compagnie e l’Adesione potrà essere perfezionata solo dopo che le Compagnie avranno dato il proprio consenso. In caso di tutte risposte negative nel Questionario Anamnestico, l’Adesione potrà essere perfezionata senza consenso delle Compagnie;
⮚ Indipendentemente dall’età dell’Assicurato al momento dell’adesione, per capitali compresi tra Euro 200.000,01 ed Euro 299.999,99, dovrà essere fornita la sottoscrizione del Questionario Anamnestico. In caso di almeno una risposta positiva - – diversa dalla sola eccezione prevista per la domanda relativa al Covid19 - , il questionario dovrà essere inoltrato alle Compagnie e l’Adesione potrà essere perfezionata solo dopo che le Compagnie avranno dato il proprio consenso. In caso di tutte risposte negative nel Questionario Anamnestico, l’Adesione potrà essere perfezionata senza consenso delle Compagnie;
⮚ Indipendentemente dall’età dell’Assicurato al momento dell’adesione, per capitali compresi tra Euro 300.000,00 ed Euro 399.999,99, dovrà essere fornita la sottoscrizione del Questionario Anamnestico. In qualsiasi caso, il questionario dovrà essere inoltrato alle Compagnie e l’Adesione potrà essere perfezionata solo dopo che le Compagnie avranno dato il proprio consenso.
⮚ Indipendentemente dall’età dell’Assicurato al momento dell’adesione, per capitali da Euro 400.000,00, oltre allo specifico Questionario Anamnestico di cui sopra, dovrà essere trasmessa alle Compagnie tutta la seguente documentazione sanitaria:
▪ Analisi del sangue: esame emocromocitometrico - piastrine - Velocità di eritro sedimentazione – Glicemia – creatinina
– uricemia - colesterolo totale - HDL (Lipoproteine ad alta densità) - LDL (Lipoproteine a bassa densità) – trigliceride - transaminasi GOT/GPT - Gammaglutammiltransferasi - anticorpi anti HIV 1 e 2 - sierologia epatite virale B (antigeni HB
– anti-HBs – anti HBc) - sierologia epatite virale C (anti VHC);
▪ Esame cardiovascolare con resoconto medico;
▪ Elettrocardiogramma;
▪ Analisi del PSA (semenogelasi/antigene prostatico specifico) esclusivamente per gli uomini la cui età all’Adesione
supera i 50 anni;
▪ Relazione medica.
L’Adesione potrà essere perfezionata solo dopo che le Compagnie avranno dato il proprio consenso.
Le Compagnie si riservano in ogni caso di richiedere ulteriore documentazione per la valutazione del rischio e nel caso in cui dagli accertamenti sanitari o dal Questionario Anamnestico emergano patologie di rilievo, si riservano la facoltà di rifiutare l’assunzione del rischio.
Il Capitale Assicurato non potrà essere superiore ad euro 1.000.000. Il capitale assicurato iniziale:
a) per i Mutui di nuova erogazione, sarà pari: all’importo totale del Mutuo oppure ad un importo inferiore;
b) per i Mutui già erogati, sarà pari all’importo del Debito Residuo oppure ad un importo inferiore. L’indennizzo è determinato con riferimento al piano di ammortamento e non potrà superare:
▪ in caso di Decesso (garanzia prestata da NET INSURANCE LIFE S.p.A.) o Invalidità Totale Permanente (garanzia prestata da prestata da NET INSURANCE S.p.A.): Euro 1.000.000,00.
▪ In caso di Inabilità Temporanea Totale e di Perdita d’Impiego (garanzie prestate da NET INSURANCE S.p.A.) : Euro 2.000,00 mensili col massimo di 18 Indennizzi mensili di Rate di Mutuo per Sinistro e 36 Indennizzi mensili di Rate di Mutuo per l’intera Durata della Copertura Assicurativa;
▪ In caso di Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico (garanzie prestate da NET INSURANCE S.p.A.):
a. 12 volte l’indennità mensile (rata mensile di mutuo) indicata in polizza, con il massimo di euro 3.000,00, se l’intervento è eseguito presso una qualsiasi struttura sanitaria in regime di solvenza;
b. 6 volte l’indennità mensile (rata mensile di mutuo) indicata in polizza, con il massimo di euro 3.000,00, se l’intervento è eseguito presso una struttura sanitaria pubblica o se privata, in regime di convenzionamento con il S.S.N
Qualora il Capitale assicurato sia inferiore al Debito residuo le Prestazioni Assicurate, verranno ridotte secondo la proporzione tra Capitale assicurato o Debito residuo e Capitale erogato ovvero secondo la percentuale assicurata.
ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Aderente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Compagnie di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dalle Compagnie di Assicurazione all’atto dell’adesione alle Polizze Collettive, devono corrispondere a verità ed esattezza.
ART. 6 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONE NELLA PROFESSIONE
L’Assicurato è esonerato dal dover dare comunicazioni alla Compagnia di eventuali aggravanti e diminuzioni di rischio ai sensi degli Artt. 1897-1898 Codice Civile.
Ai sensi dell’Art. 1926 del Codice Civile l’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia eventuali cambiamenti di status occupazionale.
L’Assicurato può aderire solo all’opzione che, alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, corrisponde al suo effettivo status occupazionale. Qualora lo status occupazionale dell’Assicurato cambi in corso di durata delle Coperture Assicurative, egli è tenuto a comunicare il cambiamento alla Compagnia, sapendo che:
• Le coperture Decesso ed Invalidità Totale Permanente (presenti in tutte e tre le opzioni) restano in vigore senza alcuna modifica;
• Le coperture Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego e Ricovero Ospedaliero Grande Intervento Chirurgico (operanti in funzione dello status occupazionale dell’Assicurato a seconda dell’opzione sottoscritta) cessano la propria efficacia e la Compagnia rimborserà all’Assicurato la relativa parte di Premio non goduta. In questo caso, l’Assicurato potrà optare per l’attivazione della nuova garanzia corrispondente al nuovo status occupazionale, dietro corresponsione del corrispondente Premio.
ART. 7 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La durata del Contratto di assicurazione potrà variare a seconda della tipologia di Mutuo nel rispetto dei seguenti limiti:
tra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 360 mesi per i Mutui Ipotecari e per i Mutui SAL, e tra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 120 mesi per i Mutui Chirografari (al netto del periodo di pre-ammortamento tecnico per i mutui di nuova erogazione). La durata delle coperture assicurative è pari:
- alla durata del Mutuo, in caso di Mutuo di nuova erogazione, oppure
- alla durata residua del Mutuo, in caso di Mutuo già erogato.
In caso di Mutuo già erogato, la durata residua all’atto dell’Adesione non potrà essere inferiore a 48 mesi.
Le garanzie oggetto del presente Contratto di assicurazione iniziano a decorrere dal momento del perfezionamento dell’Adesione. L’Adesione si intende perfezionata alle ore 24 della Data di Decorrenza, coincidente con:
- la data di erogazione del Mutuo, per i Mutui di nuova erogazione;
- la data di firma presente nel Modulo di Adesione, per i Mutui già erogati; a condizione che:
- siano stati compilati, datati e sottoscritti il Modulo di Adesione, il Questionario Medico Semplificato e, ove richiesto, il Questionario Anamnestico compilato datato e sottoscritto dall’Assicurato da solo o con l’aiuto del proprio Medico di Famiglia;
- sia stata fornita l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta;
- ci sia stata l’accettazione da parte delle Compagnie;
- sia stato pagato, da parte dell’Aderente il Premio unico anticipato o il Premio annuale rispettivamente a NET INSURANCE LIFE
S.p.A. per la sua quota parte relativa alla garanzia Decesso e NET INSURANCE S.p.A. per la sua quota parte relativa alle garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita di impiego e Ricovero Ospedaliero Grande Intervento Chirurgico (a seconda dell’Opzione attivata)
Successivamente verrà inviato il Certificato di Assicurazione. Tutte le garanzie cessano al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. Decesso dell’Assicurato;
2. Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato;
3. scadenza dell’Adesione;
4. scadenza della ricorrenza annuale in caso di disdetta da parte del Cliente per Adesioni con durata annuale;
5. raggiungimento del 75° anno di età dell’Assicurato;
6. scadenza della ricorrenza annuale in caso di disdetta da parte dell’Aderente/Assicurato per la garanzia Perdita d’Impiego e limitatamente ad essa;
7. raggiungimento dell’età di Pensionamento (solo per le coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego)
8. esercizio del diritto di recesso;
9. anticipata estinzione totale del Mutuo (nel caso in cui l’Aderente non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria dell’Adesione);
10. surrogazione del Mutuo ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Aderente non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa);
11. variazione di parametri fondamentali del Mutuo, quali la durata e/o la scadenza, formalizzata come richiesta di modifica alle Compagnie;
La parte di Premio rimborsata sarà pari alla somma:
a. del Premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del Capitale Assicurato residuo;
b. dei costi, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
ART. 8 DIRITTO DI RECESSO E DISDETTA
L’Aderente ha diritto di recedere dalle Coperture Assicurative relative alla propria Adesione entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza, con restituzione del Premio pagato (al netto delle imposte, per le coperture danni).
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le Compagnie, anche per il tramite della Contraente, rimborsano il Premio all’Aderente.
L’Aderente ha facoltà di disdire il Contratto:
• in caso di Premio annuale, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla Data di Scadenza annuale;
• annualmente dalle coperture danni, in caso di Premio unico anticipato, con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della annualità, con restituzione del Premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) calcolato sulla base della formula di rimborso prevista dal successivo art. 11.
• in caso di Premio unico anticipato con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla Data di Scadenza annuale.
il recesso e la disdetta devono essere comunicate per iscritto alle Compagnie, , mediante lettera raccomandata A/R contenente gli estremi identificativi del Contratto stesso, inviata a:
NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A.
c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia
L’esercizio del diritto di recesso libera il Contraente e le Compagnie di Assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.
ART. 9 BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI
Beneficiario delle prestazioni assicurative, in riferimento alle garanzie Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego e Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico è l’Assicurato; in riferimento alla garanzia Decesso, Beneficiario dell’Indennizzo è il soggetto (o i soggetti) indicato/i, in forma nominativa o generica, dall’Assicurato all’interno del Modulo di Adesione. La Banca o l’intermediario finanziario possono essere designati come Beneficiari solo qualora il Contratto non sia intermediato dalla Banca o dall’intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. L’Assicurato può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tali designazioni comunicandolo per iscritto alle Compagnie o con testamento recante l’espressa indicazione dell’Adesione al Contratto.
Tuttavia, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo il Decesso dell’Assicurato;
- quando l’Assicurato e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto alle Compagnie, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alle Compagnie di volersi avvalere del beneficio.
Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso e liquidazione richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Nel caso di estinzione anticipata o accollo del Mutuo e portabilità del Mutuo, laddove sia stato richiesto alle Compagnie il mantenimento delle coperture assicurative, Beneficiario delle prestazioni resta l’Assicurato stesso o, in caso di Decesso, i suoi aventi diritto, il suo/suoi eventuale/i Garante/i, ovvero la persona fisica designata dall’Assicurato nella Richiesta di Adesione.
L’assicurazione viene prestata dietro pagamento da parte dell’Aderente/Assicurato di un Premio unico in via anticipata e in un’unica soluzione o, in caso di Mutui già erogati/surrogati di un Premio annuale ricorrente con tacito rinnovo per tutta la durata del Mutuo. Si evidenzia che in caso di durata del Mutuo superiore a 10 anni e Premio unico anticipato, per la garanzia Perdita d’impiego l’anticipazione è limitata ai primi 10 anni. A partire dall’undicesimo anno, il pagamento del Premio di detta garanzia avrà luogo - per tutta la durata residua del Mutuo e sino al Pensionamento - con Premio annuale ricorrente con tacito rinnovo.
ll pagamento del premio, unico o annuale, avviene su autorizzazione dell’Aderente tramite addebito sul conto corrente dell’Aderente stesso e, per il tramite della Banca, corrispondente accredito sul conto corrente di:
− NET INSURANCE LIFE S.p.A. per la quota parte relativa alla garanzia in caso di decesso dell'Assicurato (premio Vita);
− NET INSURANCE S.p.A. per la quota parte del suddetto premio relativa alle restanti garanzie assicurate (premio danni).
Il premio si intende comprensivo di imposte, laddove previste. Nel caso di contratto con durata superiore a dieci anni, il premio annuo relativo alla garanzia “Perdita involontaria di impiego” dall’11° anno in poi avverrà tramite addebito sul conto corrente dell’Aderente stesso e, per il tramite della Banca, corrispondente accredito sul conto corrente di NET INSURANCE S.p.A.
L’ammontare del premio viene determinato moltiplicando l’importo del Capitale Assicurato Iniziale (pari all’importo totale - o parziale - del Mutuo richiesto,) per il tasso di tariffa, in base alla durata in mesi del Mutuo, al netto del periodo di preammortamento tecnico.
L’importo totale del Premio Unico o Premio Annuale è pari alla somma della componente di Premio per la Copertura Decesso (prestata da NET INSURANCE LIFE S.p.A.) e delle componenti del Premio per le Coperture danni (prestate da NET INSURANCE S.p.A.).
Il Premio viene versato dall’ Aderente:
I. Per i Mutui di nuova erogazione al momento dell’erogazione del Mutuo;
II. Per i Mutui già erogati o surrogati, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione alle Polizze Collettiva abbinate al Contratto di Mutuo o alla data di accettazione del rischio.
In caso di Premio Annuale, se trascorso un anno dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa, e alla scadenza di ciascuna annualità, l’Aderente, o per suo conto la Contraente, non paga il Premio dell’annualità successiva, la medesima copertura resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno successivo al termine dell’annualità e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto delle Compagnie al pagamento dei Premi scaduti. In ogni caso non sarà riconosciuta alcuna prestazione per i Sinistri occorsi durante il periodo di sospensione.
La combinazione di Premio Annuale è prevista solo per i mutui già erogati o surrogati.
In caso di premio annuale, l’Aderente può chiedere il frazionamento mensile senza l’applicazione di ulteriori costi.
ART. 11 ANTICIPATA ESTINZIONE E SURROGA DEL MUTUO
Nel caso di anticipata estinzione totale del Contratto di Mutuo, salvo il caso in cui l’Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria, le Compagnie di Assicurazione provvederanno alla restituzione della parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria o alla proporzione del capitale rimborsato rispetto al Debito Residuo. Nei casi di surroga e rinegoziazione del Mutuo, la copertura assicurativa viene estinta dalla data di anticipata estinzione/surroga/rinegoziazione del Contratto di Mutuo.
La Contraente dovrà inviare alle Compagnie di Assicurazione comunicazione dell’anticipata estinzione totale/parziale/surroga del Contratto di Mutuo, indicandone gli elementi economici atti al calcolo del rimborso, oltre alla modalità di rimborso gradita dall’Assicurato.
Le Compagnie di Assicurazione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, restituiranno all’Assicurato la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata per quanto concerne il Premio inerente la Copertura Decesso:
Rimborso del Premio Puro: PVita *(1-H)*[(N-K)*(N-K+1)] / [N*(N+1)] Rimborso dei Costi: PVita*H*[(N-K)/N]
dove:
• PVita = Premio versato per la Copertura Decesso
• H = Costi sul premio versato per la Copertura Decesso
• N = durata originaria del Mutuo espressa in mesi interi
• K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data di anticipata estinzione totale/surroga del Mutuo.
Da sommarsi alla parte di Premio non goduto inerente le Coperture danni (Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego), calcolato come segue:
×
C ⎧⎪ ( ) (N − K )
(1− (1+ J /12)−( N − K ) )
(N − K )⎫⎪
R = × ⎨P × 1− H ×
D ⎪⎩ N
(1− (1+ J /12)− N )
+ P × H ×
⎬
N ⎪⎭
dove:
R = Importo da rimborsare
C = Quota di capitale utilizzata a titolo di estinzione
D = Debito residuo al giorno immediatamente antecedente a quello in cui l’estinzione è avvenuta
P = Premio pagato per le coperture danni al netto delle imposte, degli eventuali diritti e di eventuali restituzioni a seguito di rimborsi per precedenti estinzioni parziali
H = % dei costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N = Durata dell'assicurazione espressa in mesi interi
K = Durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi
J =Tasso di ammortamento iniziale convenuto nel piano di ammortamento del Mutuo
La parte di Premio rimborsata è pari alla somma:
• del Premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del Capitale assicurato residuo;
• dei costi, al netto del costo di emissione, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
In caso di anticipata estinzione parziale del Contratto di Mutuo, il rateo di Premio da rimborsare sarà calcolato come sopra indicato. Resta altresì inteso che, a seguito dell’operazione di rimborso, il Premio originariamente versato risulterà ridotto in proporzione del capitale estinto rispetto al Debito Residuo.
Nei casi in cui l’anticipata estinzione parziale comporti variazioni di parametri fondamentali della tariffa quali la modifica della durata e/o del tasso di interesse e/o della scadenza, quindi di fatto in presenza di una rinegoziazione del Contratto di Xxxxx, lo stesso cesserà i suoi effetti secondo le modalità seguite per la totale estinzione. Contestualmente verrà emesso un nuovo contratto per il restante
periodo di esposizione debitoria con nuovo iter assuntivo e valutazione sanitaria per l’Assicurato. Tuttavia, qualora originariamente l’Assicurato abbia aderito alla Polizza Collettiva stipulata con le Compagnie, non si procederà né con un nuovo iter assuntivo né con una nuova valutazione sanitaria. Parimenti, non si procederà con l’applicazione di alcuna carenza prevista – fatto salvo l’eventuale periodo residuo – se non per le maggiori somme.
In alternativa l’Aderente, su richiesta scritta da inviare alle Compagnie di Assicurazione, potrà mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria.
Si precisa che il rimborso del rateo di Premio pagato e non goduto in seguito ad estinzione totale o parziale viene previsto solo in caso di Adesione con Premio Unico anticipato.
La richiesta dovrà essere effettuata dall’Assicurato direttamente alle Compagnie di Assicurazione o per il tramite della Contraente ali seguente indirizzo:
Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia.
La richiesta di estinzione parziale è comunicata alle Compagnie dalla Contraente indicandone gli elementi economici atti al calcolo del rimborso, oltre alla modalità di rimborso gradita dall’Assicurato.
I Sinistri devono essere tempestivamente denunciati mediante apposita comunicazione o tramite compilazione dell’apposito Modulo Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia, xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, in versione sempre aggiornata). La denuncia del Sinistro, completa della documentazione prevista, dovrà essere inoltrata alle Compagnie di Assicurazione al seguente indirizzo
Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia
Per informazioni relative ai Sinistri gli aventi causa potranno rivolgersi a:
Email: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx Fax: x00 0000000000
Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati nel Modulo Denuncia di Sinistro.
Le Compagnie di Assicurazione si riservano il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o le documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro nonché copia del Contratto di Mutuo. L’Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia delle Compagnie il cui costo sarà a totale carico di quest’ultima.
Le Compagnie di Assicurazione eseguono i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di seguito specificata, riguardante ogni garanzia.
La documentazione necessaria, suddivisa per garanzia, oltre al piano di ammortamento relativo al finanziamento sottostante la copertura è la seguente:
Art.12.1 - Decesso
- modulo di Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia, xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, in versione sempre aggiornata) debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni:
• dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
• indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile;
• fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante, nonché un documento societario che ne attesti la rappresentanza legale;
- originale/copia del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
- relazione del medico curante circa le cause del decesso, completa di anamnesi patologica prossima e remota, con particolare riferimento alla patologia che ha causato il decesso;
- copia di eventuali cartelle cliniche e/o documentazione sanitaria correlata;
- se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale di eventuali cartelle cliniche, complete di anamnesi, relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato in relazione alla malattia che ha causato il decesso;
- in caso di decesso avvenuto in seguito ad infortunio, omicidio o suicidio:
• copia del referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche;
• verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del decesso;
Nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l’intervento dell’Intermediario e/o per particolari casistiche, NET INSURANCE LIFE
S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere l'autentica della firma del richiedente.
NET INSURANCE LIFE S.p.A. esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore del Beneficiario entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra e dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore del Beneficiario sono dovuti gli interessi legali.
Inoltre, il Beneficiario deve:
- fornire ogni ulteriore documentazione che NET INSURANCE LIFE S.p.A. ritenga opportuno richiedere per l’accertamento del Sinistro;
- consentire a NET INSURANCE LIFE S.p.A. di svolgere tutte le indagini che essa ritenga necessarie.
Art. 12.2 Invalidità Totale e Permanente
- modulo di Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia, xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, in versione sempre aggiornata) debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni:
• dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
• indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile;
• fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante, nonché un documento societario che ne attesti la rappresentanza legale;
- dichiarazione del Sinistro compilato dal medico curante;
- copia della cartella clinica se, a seguito del Sinistro, è stato necessario il ricovero;
- in caso di Sinistro avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;
- certificazione di invalidità permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.); in difetto, un certificato di un medico legale, se disponibile.
Art. 12.3 Inabilità Temporanea Totale
- modulo di Denuncia Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia, xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, in versione sempre aggiornata debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni:
- dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
- indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile;
- fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale dell’Assicurato;
- dichiarazione della Banca attestante l’importo della Rata mensile del Mutuo;
- dichiarazione del Sinistro compilata dal medico curante;
- copia del certificato del Pronto Soccorso;
- copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica;
- copia dei certificati medici attestanti il periodo di Inabilità fino a quello attestante la guarigione;
- i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale).
La documentazione andrà presentata al verificarsi del Sinistro e allo scadere di ogni periodo di Inabilità certificato dal medico.
In casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia di Assicurazione potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro.
L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal Contratto. L’Assicurato deve consentire alla Compagnia di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia di Assicurazione stessa.
Art. 12.3.1 Denunce successive - sospensione delle prestazioni
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa.
Art. 12.4 Perdita di impiego
- modulo di Denuncia Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia, xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, in versione sempre aggiornata) debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni:
- dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
- indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile;
- fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale dell’Assicurato;
- dichiarazione della Contraente attestante l’importo della Rata mensile del Mutuo;
- copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro;
- copia della lettera di assunzione o certificazione equipollente;
- copia dell’iscrizione alla sezione circoscrizionale del Centro per l’impiego e dell’eventuale permanenza nella detta sezione di mese in mese;
- certificato di “Disponibilità al Lavoro” (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego);
- copia della domanda del datore di lavoro della CIGS (qualora l’Assicurato sia in regime di CIGS);
- attestazione del proprio periodo di CIGS con relativo pagamento (qualora l’Assicurato sia in regime di CIGS);
- dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente Bancario e codice IBAN.
L’Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia stessa. L’Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Compagnia in caso di cessazione dello stato di Disoccupazione.
Art. 12.4.1 Denunce successive - sospensione delle prestazioni
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’impiego, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo indeterminato ed abbia superato il periodo di prova.
Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione mensile e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente del settore Privato, quest’ultimo dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitivamente.
Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente del settore Privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva.
Art. 12.5 Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico
- modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni:
- dati anagrafici dell’Assicurato (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
• indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile;
• fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale dell’Assicurato;
- certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica.
L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Disposizioni comuni
Le Compagnie di Assicurazione si riservano il diritto di richiedere, direttamente all’Assicurato o agli aventi causa, ulteriori accertamenti medici o documentazioni atti ad una corretta valutazione del Sinistro.
L’Assicurato deve inoltre:
− sciogliere dal segreto professionale i medici curanti;
− consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia delle Compagnie, il cui costo sarà a totale carico delle Compagnie medesime.
ART. 13 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per la garanzia caso Decesso
In caso di Decesso, gli aventi causa possono compilare apposita comunicazione o il Modulo Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia, xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, in versione sempre aggiornata),
e inviare lo stesso con lettera raccomandata A/R a:
Net Insurance S.p.A. x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 XXXXXXX – Xxxxxx
unitamente alla documentazione di cui all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione e secondo le modalità ivi indicate.
Per le garanzie danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego e Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico)
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia di Assicurazione. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita al diritto o la relativa riduzione ai rimborsi ai sensi dell’Art.1915 C.C.
la denuncia di xxxxxxxx va inviata mediante lettera raccomandata A/R a:
Net Insurance S.p.A. x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 XXXXXXX – Xxxxxx
unitamente alla documentazione prevista nelle Condizioni Generali di Assicurazione e, specificamente, all’art. 12.2 per il caso di Invalidità Totale Permanente, all’art. 12.3 per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, all’art. 12.4 per il caso di Perdita
d’Impiego all’art. 12.5 per il caso Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico.
ART. 14 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Verificatosi l’evento assicurato, le Compagnie di Assicurazione provvederanno ad effettuare il pagamento relativo alle prestazioni garantite dal presente Contratto entro i termini previsti dall’art. 12.
Conseguentemente, l’Aderente/Assicurato, riconosce fin da ora che le Compagnie saranno liberate dalle proprie obbligazioni di pagamento dell’indennizzo con il versamento del medesimo al Beneficiario.
Resta convenuto che le Coperture Assicurative possono cumularsi con altre assicurazioni; di tale cumulo si terrà conto ai fini delle norme assuntive di cui al precedente art. 3.1.
ART. 16 IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI
Eventuali imposte ed altri oneri futuri relativi al presente Contratto sono a carico dell’Aderente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati all’Aderente ed alla Contraente.
Tutte le comunicazioni da parte dell’Aderente alla Compagnia con riferimento alle Polizze Collettive dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A/R. Eventuali comunicazioni da parte delle Compagnie saranno indirizzate presso i recapiti indicati dall’Aderente nel Modulo di Adesione.
ART. 18 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ADERENTE
La Contraente - in sede di conclusione del Contratto di Mutuo - provvederà ad informare della possibilità di aderire alle Polizze Collettive e a fornire all’Aderente copia del presente Set Informativo.
Resta inteso che l’adesione da parte dei clienti della Contraente è meramente facoltativa e rimessa alla loro esclusiva volontà.
La Contraente terrà indenne e manlevata le Compagnie da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dal mancato rispetto di quanto sopra da parte della Contraente stessa.
Le Compagnie rinunciano al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C..
La legge applicabile è quella italiana.
Il Foro competente è quello di residenza o sede dell’Aderente, o quello da lui preferito.
L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente al Sinistro formante oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato prima del Sinistro.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
per la Copertura Decesso:
• Posta cartacea (anche raccomandata A.R.): NET INSURANCE LIFE S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx - Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 4 – 00000 XXXX
• Posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
• Fax: 00.00000.000
per la Copertura Danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico):
• Posta cartacea (anche raccomandata A.R.): NET INSURANCE S.p.A. – Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 4 – 00000 XXXX
• Posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
• Fax: 00.00000.000
I reclami saranno riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione.
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), lei deve inviare una comunicazione scritta a quest’ultimo con le modalità indicate nel modello Allegato 4, documento che le è stato consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.
L’intermediario si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il
reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o di assenza di riscontro da parte della Compagnia o dell’Intermediario entro 45 giorni, l’Aderente/Assicurato può rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx
L’Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi , o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalle coperture di cui alla presente Contratto di assicurazione.
Per la risoluzione di eventuali controversie, fermo restando la possibilità delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, esse hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto della copertura prestata dal presente Contratto. In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino alla sede dell’Aderente.
ART. 26 TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti delle Compagnie di Assicurazione si prescrive entro il termine di dieci anni per la Copertura Vita e due anni per la Copertura Danni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C.
In nessun caso le Compagnie saranno tenute a fornire alcuna Copertura Assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente Contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
ART. 28 MODIFICHE AL MODULO DI ADESIONE
Le eventuali modifiche alle informazioni, comunicate dall’Aderente/Assicurato nel Modulo di Adesione, devono essere approvate dalle Compagnie.
ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA DECESSO
(valida per ogni tipologia di Assicurato) – OPZIONI 1, 2, 3
ART. 29 OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI DECESSO
Nel caso di Decesso dell’Assicurato, NET INSURANCE LIFE S.p.A. corrisponderà l’indennizzo qualora:
a) il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura Assicurativa è efficace secondo le modalità definite al successivo art. 30;
b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art. 31;
c) l’Aderente abbia adempiuto agli oneri di cui al successivo art. 33.
ART. 30 PRESTAZIONE ASSICURATA
In caso di Decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, NET INSURANCE LIFE S.p.A. garantisce al Beneficiario il pagamento del Capitale Assicurato. La Copertura Assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente al Decesso dell’Assicurato.
Il valore del Capitale Assicurato sarà pari all’importo totale del Mutuo, nel caso di Mutui di nuova erogazione, o all’importo del Debito Residuo, nel caso di Mutui già erogati, ovvero all’ importo anche inferiore rispetto all’importo totale/Debito Residuo stessi.
Qualora il Capitale assicurato sia inferiore al Debito residuo le Prestazioni Assicurate, verranno ridotte secondo la proporzione tra Capitale assicurato o Debito residuo e Capitale erogato ovvero secondo la percentuale assicurata.
Nel caso di Mutui SAL, il pagamento è pari al Debito residuo previsto dal piano di ammortamento deliberato dalla Banca in sede di erogazione della prima tranche di Mutuo.
Il Capitale Assicurato non potrà comunque superare l’importo di Euro 1.000.000, come previsto dall’art. 4.
Nel caso in cui l’Assicurato non sia colpito da Sinistro nel corso della durata contrattuale, il Contratto si intenderà estinto alla data di scadenza ed il Premio pagato per la copertura Decesso resterà acquisito da NET INSURANCE LIFE S.p.A..
In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Mutuo, si rinvia a quanto indicato all’art 11.
La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli artt. 9 e 14 che precedono.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del Decesso – senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato
– salvo nei casi in cui il decesso sia causato da:
- dolo del Beneficiario e dell’Assicurato;
- malattie insorte anteriormente alla stipulazione del contratto (malattie pregresse), malformazioni, invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosticate;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall’entrata in vigore del contratto;
- stato di ubriachezza/ebbrezza:
• qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
• in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
- incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
- contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
- infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
- da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
- abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione
e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera).
Inoltre, è escluso il Decesso causato da:
- uso, anche come passeggero di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4,000m e/o oltre il III grado della scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall’altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere;
- svolgimento delle seguenti attività professionali:
• militari, quando in servizio attivo all’Estero
• attività circensi e stuntman
• attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere
32.1 L’Assicurazione non ha né conferisce alcun valore di riscatto.
32.2. In relazione alle presenti Polizze non sono concedibili prestiti.
ART. 33 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di Decesso, si richiama quanto indicato al precedente art. 12.
Condizioni di Assicurazione – NET CPI Mutui
Prodotto assicurativo Collettivo ad Adesione facoltativa
ASSICURAZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA
(valida per ogni tipologia di Assicurato) – OPZIONI 1, 2, 3
ART. 34 PRESTAZIONE ASSICURATA
In caso di Infortunio avvenuto o Malattia insorta dell'Assicurato, , nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della sua integrità psicofisica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, , NET INSURANCE
S.p.A. garantisce al Beneficiario il pagamento di un importo pari Capitale Assicurato. La Copertura Assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente all’Invalidità dell’Assicurato.
L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 - “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”.
Il valore del Capitale A ssicurato sarà pari all’importo totale del Mutuo (per i Mutui di nuova erogazione) o all’importo del Debito Residuo (per i Mutui già erogati) ovvero al differente importo inferiore rispetto all’importo totale/Debito Residuo stessi.
Qualora il Capitale assicurato sia inferiore al Debito residuo le Prestazioni Assicurate verranno ridotte secondo la proporzione tra Capitale assicurato o Debito residuo e Capitale erogato ovvero secondo la percentuale assicurata.
Nel caso di Mutui SAL, il pagamento è pari al Debito residuo previsto dal piano di ammortamento deliberato dalla Banca in sede di erogazione della prima tranche di Mutuo.
Il Capitale Assicurato non potrà comunque superare l’importo di Euro 1.000.000, come previsto dall’art. 4.
Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente.
Nel caso in cui l’Assicurato non sia colpito da Sinistro nel corso della durata contrattuale, il Contratto si intenderà estinto alla data di scadenza ed il Premio pagato per la copertura Invalidità Totale Permanente resterà acquisito da NET INSURANCE S.p.A..
In caso di anticipata estinzione totale e di surroga del Contratto di Mutuo si rinvia a quanto indicato all’art 11.
La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli artt. 9 e 14 che precedono.
Sono esclusi dalla garanzia i casi di Invalidità Totale Permanente causati da:
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
• contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
• dolodell’Assicurato;
• malattie insorte anteriormente alla stipulazione del contratto (malattie pregresse), malformazioni, invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosticate.;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni
vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
• infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
• infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
• abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci,
stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
• stato di ubriachezza/ebbrezza:
- qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
- in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
• infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti o risse a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
• aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi;
• infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
• eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco- depressive o stati paranoidi;
Condizioni di Assicurazione – NET CPI Mutui
Prodotto assicurativo Collettivo ad Adesione facoltativa
• applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione;
• mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
inoltre, sono esclusi gli infortuni causati da:
• uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
• pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
• uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
• pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4.000 metri e/o oltre il 3° grado scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall’altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere;
• svolgimento delle seguenti attività professionali:
• militari, quando in servizio attivo all’Estero
• attività circensi e stuntman
• attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere
ART. 36 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di Sinistro, l’Aderente/Assicurato deve darne avviso scritto a NET INSURANCE S.p.A. entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell’infortunio o malattia o da quando ne ha avuto la conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del C.C.
La denuncia di Xxxxxxxx deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e all’apposita comunicazione o al Modulo Denuncia di Sinistro deve essere allegata la documentazione specificata al precedente art. 12
ASSICURAZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
(valida solo per i Produttori di reddito ad eccezione dei Lavoratori Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato) - OPZIONE 2
ART. 37 PRESTAZIONE ASSICURATA
La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea Totale, la liquidazione mensile all’Assicurato da parte di NET INSURANCE S.p.A. di una somma pari all'ammontare delle Rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuo o tenuto conto della percentuale assicurata, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 18 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale tenuto conto della percentuale assicurata.
L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare qualsiasi professione o mestiere.
Carenza e Franchigia
La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale è sottoposta:
1. ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inabilità lavorativa;
2. ad un Periodo di Carenza di 30 giorni: qualora l’Inabilità Temporanea Totale venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata l’indennità non verrà corrisposta.
Periodo di Riqualificazione
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Inabilità Temporanea Totale se:
a) dal termine del Sinistro precedente – se dovuti alla medesima causa - non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua Normale attività lavorativa.
b) dal termine del Sinistro precedente – se dovuti a cause differenti - non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua Normale attività lavorativa.
In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Mutuo si rinvia a quanto indicato all’art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli artt. 9 e 14 che precedono.
Condizioni di Assicurazione – NET CPI Mutui
Prodotto assicurativo Collettivo ad Adesione facoltativa
ART. 38 ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di Inabilità Temporanea Totale causati da:
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
• contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
• dolodell’Assicurato;
• malattie insorte anteriormente alla stipulazione del contratto (malattie pregresse), malformazioni, invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosticate.;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni
vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
• infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
• infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
• abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci,
stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
• stato di ubriachezza/ebbrezza:
- qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
- in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
• infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti o risse a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
• aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi;
• infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
• eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco- depressive o stati paranoidi;
• applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione;
• mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
inoltre, sono esclusi gli infortuni causati da:
• uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
• pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
• uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
• pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4.000 metri e/o oltre il 3° grado scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall’altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere;
• svolgimento delle seguenti attività professionali:
• militari, quando in servizio attivo all’Estero
• attività circensi e stuntman
• attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere
ART. 39 DENUNCE SUCCESSIVE - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua Normale attività lavorativa.
ART. 40 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di infortunio o malattia l’Assicurato o chi per esso devono darne avviso scritto alla Compagnia di Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
La denuncia dell’infortunio o della malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e all’apposita comunicazione o al modulo Denuncia di Sinistro deve essere allegata la documentazione specificata al precedente art. 12.3.
ASSICURAZIONE PERDITA D’IMPIEGO
(valida per i Lavoratori Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato) – OPZIONE 3
ART. 41 PRESTAZIONI ASSICURATE
In caso di Perdita d’Impiego dovuta a:
1. giustificato motivo oggettivo;
2. cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
NET INSURANCE S.p.A., liquiderà mensilmente all’Assicurato una somma, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuo tenuto conto della percentuale assicurata, pari all’importo delle Rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della Disoccupazione, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati alla pro-rata dei giorni effettivi di Disoccupazione, con il massimo di euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 18 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale tenuto conto della percentuale assicurata.
Carenza e Franchigia
La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta:
▪ ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa;
▪ ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta.
Qualora le Compagnie di Assicurazione stiano pagando le Rate mensili e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente del settore Privato dovrà informare tempestivamente per iscritto le Compagnie di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente.
Qualora il contratto di lavoro dipendente del settore Privato sia a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi.
Periodo di Riqualificazione
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Nel caso in cui l’Assicurato, durante il periodo di erogazione della prestazione, si impieghi con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, le Compagnie di Assicurazione provvederanno a sospendere l’erogazione della prestazione ed a riprenderla al termine del periodo di lavoro a tempo determinato senza aprire un nuovo Sinistro per i mesi restanti al raggiungimento di 18 mensilità.
In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Mutuo si rinvia a quanto indicato all’art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli artt. 9 e 14 che precedono.
Nessun Indennizzo è dovuto dalla Compagnia di Assicurazione per il caso di Perdita d’Impiego se, al momento del Sinistro, l'Assicurato è Soggetto diverso da Lavoratore Dipendente del settore Privato con contratto a tempo indeterminato.
Nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia di Assicurazione per il caso di Perdita d’Impiego nei seguenti casi:
• l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente del settore Privato in modo consecutivo e con contratto a tempo indeterminato con obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali per i 12 (dodici) mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
• il licenziamento è dovuto a giusta causa;
• il licenziamento è dovuto a giustificato motivo soggettivo;
• risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Assicurato;
• il licenziamento è dovuto a motivi disciplinari o professionali;
• il licenziamento è tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
• l’Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
• i contratti di lavoro sono stipulati all’estero a meno che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge italiana;
• all’atto dell’adesione l’Assicurato è a conoscenza della prossima Disoccupazione o è al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di D isoccupazione;
• l’Assicurato rientra nei casi di Disoccupazione parziale (lavori socialmente utili);
• l’Assicurato non si è iscritto nella lista di collocamento.
ART. 43 DENUNCE SUCCESSIVE - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova.
Nel caso in cui l’Assicurato, durante il periodo di erogazione della prestazione, si impieghi con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, la Compagnia di Assicurazione provvederà a sospendere l’erogazione della prestazione ed a riprenderla al termine del periodo di lavoro a tempo determinato senza aprire un nuovo Sinistro per i mesi restanti al raggiungimento di 18 mensilità.
ART. 44 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
L’Assicurato deve, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi della Disoccupazione, comunicare alla Compagnia di Assicurazione la propria Disoccupazione inviando apposita comunicazione o il modulo Denuncia di Sinistro con allegata la documentazione specificata al precedente art. 12.4.
L’Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Compagnia di Assicurazione in caso di cessazione dello stato di Disoccupazione.
ASSICURAZIONE RICOVERO OSPEDALIERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO –
(valida per i Produttori di reddito) – OPZIONE 2 e 3
ART. 45 PRESTAZIONI ASSICURATE
In caso di Ricovero Ospedaliero di durata non inferiore a 5 giorni presso un Istituto di Cura, reso necessario per l’esecuzione di uno dei Grandi Interventi Chirurgici compreso nell’Allegato 1 – Elenco Grandi Interventi Chirurgici, NET INSURANCE S.p.A. liquiderà un indennizzo forfettario tenuto conto della percentuale assicurata pari a:
▪ 12 volte l’indennità mensile (rata mensile di mutuo), con il massimo di euro 3.000,00, indicata se l’intervento è eseguito presso una qualsiasi struttura sanitaria in regime di solvenza;
▪ 6 volte l’indennità mensile (rata mensile di mutuo) , con il massimo di euro 3.000,00, indicata se l’intervento è eseguito presso una struttura sanitaria pubblica o se privata, in regime di convenzionamento con il S.S.N.
La presente garanzia è sottoposta ad un periodo di carenza pari a 30 giorni.
In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Mutuo si rinvia a quanto indicato all’art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli artt. 9 e 14 che precedono.
La garanzia non è operante se il Grande Intervento Chirurgico è causato da:
• malattie insorte anteriormente alla stipulazione del contratto (malattie pregresse), malformazioni, invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosticate all’Assicurato prima della Data di Decorrenza dell’Assicurazione e sottaciute dolosamente dall'Assicurato alla Compagnia
• atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato;
• infortuni subiti in stato di ubriachezza occasionale, alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di allucinogeni e/o di psicofarmaci e/o di sostanze stupefacenti;
• malattie dovute ad alcolismo, uso non terapeutico di allucinogeni e/o di psicofarmaci e/o di sostanze stupefacenti;
• delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
• guerra anche non dichiarata, insurrezioni, atti di terrorismo;
• scioperi, sommosse, tumulti popolari a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
• malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
• sindromi organiche cerebrali;
• parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità del Contratto;
• Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua attività lavorativa fuori dagli Stati membri dell’Unione Europea,
salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;
• mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea.
Art. 47 - DENUNCE SUCCESSIVE - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
Nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Ricovero Ospedaliero se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di 30 (trenta) giorni, oppure di 90 (novanta) giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.
Condizioni di Assicurazione – NET CPI Mutui
Prodotto assicurativo Collettivo ad Adesione facoltativa
ALLEGATO 1 – ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Cardiochirurgia
• Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione.
• Sostituzione valvolare singola o multipla.
• Interventi per malformazioni del cuore o dei grossi vasi
• Resezione cardiaca (per aneurisma, infarto, tumore).
• Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo con prelievo di vasi.
• Asportazione corpi estranei o tumori del cuore.
• Reinterventi in CEC per protesi valvolari o settali, by-pass Ao-Co.
Chirurgia Vascolare
• Interventi sull’aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale.
• Interventi per stenosi o aneurismi sui seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrali, succlavie, renali, iliache.
• Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca.
Neurochirurgia
• Anastomosi dei vasi intra-extra cranici.
• Asportazione di tumori o aneurismi endocranici.
• Asportazione di tumori orbitali per via endocranica.
• Interventi endorachidei per asportazione di tumori, cordotomie, rizotomie e affezioni meningomidollari.
• Interventi per tumori della base cranica per via transorale.
• Interventi sulla cerniera atlo-occipitale.
• Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale.
• Neurotomia retrogasseriana o sezione intracranica di altri nervi.
• Rizotomia chirurgica intracranica.
• Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari.
Chirurgia Toracica
• Pneumonectomia, pleuropneumonectomia.
• Lobectomia polmonare o resezione segmentaria.
• Resezione bronchiale con reimpianto.
• Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi lobare o polmonare.
• Interventi sul mediastino per tumori.
• Asportazione totale del timo.
Chirurgia Generale
• Tiroidectomia per tumori maligni con svuotamento funzionale del collo.
• Esofagectomia totale.
• Gastrectomia totale con linfoadenectomia.
• Esofago-gastrectomia per via toraco-laparotomica.
• Anastomosi porta-cava o spleno-renale o mesenterica-cava.
• Pancreaticoduodenectomia radicale.
• Interventi per la ricostruzione delle vie biliari.
• Colectomia totale con linfoadenectomia.
• Amputazione del retto per via addomino-perineale o addomino-sacrale.
Chirurgia Pediatrica
• Asportazione tumore di Wilms.
• Atresia dell’esofago.
• Atresia dell’ano semplice: abbassamento addomino-perineale.
• Atresia dell’ano con fistola retto-ureterale, retto- vulvare: abbassamento addomino-perineale.
• Fistola congenita dell’esofago.
• Interventi per fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale.
• Megacolon: resezione anteriore; operazione addomino-perineale secondo Xxxxxxx x Xxxxxxx.
• Interventi per megauretere.
• Polmone cistico o policistico (lobectomia o pneumonectomia).
• Spina bifida: mielomeningocele.
Chirurgia Ginecologica
• Eviscerazione pelvica.
• Vulvectomia allargata con linfoadenectomia.
• Isterectomia totale con annessiectomia e linfoadenectomia per tumori maligni.
Chirurgia Ortopedica
• Artroprotesi totale di anca.
• Artroprotesi totale di ginocchio
• Artrodesi vertebrali per via anteriore.
• Interventi per rimozione e reimpianto di protesi d’anca o di ginocchio.
Chirurgia Otorinolaringoiatrica e Maxillo-Facciale
• Interventi demolitivi del massiccio facciale per tumori maligni.
• Interventi demolitivi del cavo oro-faringeo per tumori maligni.
• Laringectomia totale, laringofaringectomia.
• Intervento per neurinoma dell’ottavo paio.
Chirurgia Urologica
• Nefrectomia allargata per tumore.
• Nefro-ureterectomia totale.
• Cistectomia radicale con ureterosigmoidostomia.
• Uretero-ileo anastomosi mono o bilaterale.
• Surrenalectomia.
Trapianti d’organo
• Tutti.
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati
personali n. 679/2016
Il Gruppo Net Insurance S.p.A. (più avanti, anche l’“Assicuratore”) con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4
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Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.
Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.
Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “il/i Contratto/i) al fine dell’esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/i Contratto/i.
3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:
- finalità connesse all’emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalle Compagnie del Gruppo (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartire da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui il Gruppo è soggetto;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere
in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti delle Compagnie. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse del Gruppo alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.
Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte delle Compagnie del Gruppo per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza il Gruppo non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all’esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.
Inoltre, il Gruppo tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:
- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi delle Compagnie del Gruppo, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l’esecuzione del rapporto con il Gruppo, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.
4) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:
a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
c. è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.
5) Destinatari dei dati
a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d’Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. “catena assicurativa” e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.,), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Compagnie del Gruppo.
L’elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ovvero presso la sede del Gruppo.
I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall’unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, il Gruppo si impegna a garantire livelli
di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ovvero con lettera raccomandata indirizzata al Gruppo – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l’elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).
6) Periodo di conservazione dei dati
L’Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:
• riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
• riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).
7) Diritti dell’Interessato
7.1) Il Regolamento conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati,
che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:
• Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
• Diritto di rettifica (art. 16);
• Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
• Diritto di opposizione (art. 21);
• Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;
7.3) Per esercitare i diritti, può scrivere a: NET INSURANCE S.p.A.
Responsabile Protezione Dati
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7.4) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l’Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:
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QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO
QUESTIONARIO ANAMNESTICO
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