La responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative
La responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative
CORTE DI CASSAZIONE, sezione sesta civile-2, ord. 16 novembre 2021, n. 34510; Pres. Orilia
– Est. Abete
[conclusione del contratto – esecuzione prima della risposta dell’accettante
– responsabilità pre-contrattuale – recesso ingiustificato dalle trattative – interruzione delle trattative]
Xxxxxxx – Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. (massima ufficiale)
Fatto – La società Alfa conveniva in giudizio la società Beta, esponendo di aver ricevuto incarico da parte di quest’ultima di redigere un progetto da porre a base di una gara d’appalto per l’installazione di un impianto di lavaggio e di non aver mai ricevuto alcun compenso per tale lavoro di progettazione. Parte attrice, dunque, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo dovuto per la redazione del progetto originario e delle successive variazioni allo stesso ritenute necessarie sulla base delle esigenze via via emergenti e domandava altresì la condanna al risarcimento del danno sofferto derivato da responsabilità precontrattuale della società Beta per il recesso ingiustificato dalle trattative di quest’ultima. La convenuta si costituiva, domandando il rigetto della domanda attorea. Il Tribunale rigettava le domande della società Alfa e condannava quest’ultima al pagamento delle spese di lite. La società Alfa proponeva, quindi, appello avverso il provvedimento emesso dal giudice di primo grado. La Corte d’Appello, tuttavia, rigettava il gravame, confermando quanto stabilito dal Tribunale, e rilevava che la società Alfa non aveva assolto il proprio onere della prova, tant’è che, dalla documentazione prodotta, non poteva ritenersi acquisita la prova dell’avvenuta conclusione del contratto d’appalto allegato dall’attrice a fondamento della propria domanda. La Corte evidenziava, inoltre, che, quantunque l’appellante avesse confidato nella conclusione del contratto, siffatto affidamento non era stato suscitato da una
condotta sleale o contraria a buona fede dell’appellata e rilevava come, in ordine all’interesse negativo, la società Alfa non avesse fornito elementi di valutazione ai fini della quantificazione dei costi sostenuti per la redazione del progetto e delle successive variazioni. Inoltre, non risultava che, a causa e in ragione delle lunghe trattative, la società Alfa avesse perduto occasioni per la stipulazione di contratti con soggetti terzi né l’accertamento di tale pregiudizio avrebbe potuto essere demandato all’attività di un consulente tecnico. Avverso la pronuncia della Corte d’Appello la società Alfa proponeva ricorso per Cassazione, a cui la società Beta resisteva con controricorso. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denunciava l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, l’accertamento dell’effettivo incontro delle volontà dei contraenti e il conseguente perfezionamento del contratto per facta concludentia, mediante inizio dell’esecuzione delle prestazioni in esso dedotte ai sensi dell’art. 1327 c.c. Con il secondo motivo la ricorrente deduceva che la Corte di merito, disconoscendo la responsabilità precontrattuale della resistente, aveva omesso di considerare come la società Beta abbia interrotto le trattative senza darne comunicazione alla propria controparte. Con il terzo motivo la ricorrente denunciava che la società Beta nel corso delle trattative si era altresì sottratta all’obbligo di trasmettere a controparte informazioni rilevanti ai fini della conclusione del contratto, ritenendo di avere anche su tale base diritto al risarcimento dell’interesse negativo correlato alla diminuzione di fatturato nell’anno di riferimento.
Questioni – La Suprema Corte rigetta il riscorso e, esaminando i rilievi che emergono dai motivi proposti, si pronuncia sulle questioni qui di seguito per punti sintetizzate. A) Con la pronuncia in epigrafe la Suprema Corte aderisce ad un insegnamento giurisprudenziale consolidato, a mente del quale l’accertamento dell’avvenuta conclusione del contratto, anche ai sensi dell’art. 1327 c.c., si sottrae al sindacato di legittimità e rientra esclusivamente nei poteri del giudice di merito. B) La Corte, inoltre, prendendo congiuntamente in esame il secondo e il terzo motivo di impugnazione, coglie l’occasione per ribadire – ancora una volta aderendo all’orientamento prevalente – che, al fine di ritenere integrata la responsabilità precontrattuale, occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste ultime siano giunte ad uno stadio idoneo da ingenerare nella controparte il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che le trattative non siano state interrotte senza giustificato motivo dalla parte cui si addebita la responsabilità e che non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento alla conclusione del contratto. Tale accertamento, tuttavia, – precisa la Suprema Corte – è sottratto al giudizio di legittimità e compete in via esclusiva ai giudici di merito.
Precedenti – A) In senso conforme si esprime Cass. 27 settembre 2006, n. 21019, in OneLEGALE. Anche in tale pronuncia si ribadisce che l’avvenuta conclusione di un contratto implica un mero accertamento di fatto e, conseguentemente, compete al solo giudice di merito.
B) Sugli elementi dai quali deriva una responsabilità precontrattuale per ingiustificata interruzione delle trattative si esprimono nello stesso senso della pronuncia in epigrafe indicata Cass., 15 aprile 2016, n. 7545, in OneLEGALE; Cass., 29 marzo 2007, n. 7768, in OneLEGALE; Cass., 8 giugno 2004, n. 11438, in DeJure e Cass., 7 maggio 2004, n. 8723, in OneLEGALE, le quali, peraltro, confermano anche che l’accertamento di tale responsabilità non è sindacabile in sede di legittimità. Più in generale, sui presupposti al verificarsi dei quali il recesso ingiustificato dalle trattative possa integrare responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. si segnalano Xxxx., 25 gennaio 2012, n. 1051, in Foro it., IV, 1063, che ravvisa responsabilità precontrattuale ove si sia verificato un recesso da trattative che siano giunte ad uno stadio tale da generare nell’altro contraente un legittimo affidamento circa la conclusione del contratto; che tale affidamento abbia indotto l’altra parte a sostenere spese o a rinunciare a occasioni più favorevoli e che il recesso sia stato determinato da mala fede o, quantomeno, da colpa e che, dunque, non sia sorretto da giusta causa. Nello stesso senso si sono pronunciate, ex multis, anche Xxxx., 14 giugno 1999, n. 5830, in OneLEGALE; Cass., 17 gennaio 1981, n. 430, in OneLEGALE; Trib. Busto Arsizio, 7 giugno 2021, n. 905, in OneLEGALE; Trib. Milano, Sez. spec. impresa, 4 maggio 2017, n. 4927, in OneLEGALE; Trib. Roma, 11 maggio 2009, n. 10161, in OneLEGALE e Trib. Genova, 31 maggio 2007, n. 1992, in OneLEGALE.
Nota bibliografica – A) Ai sensi dell’art. 1327 c.c., su richiesta del proponente, quando lo richiede la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione oggetto della proposta contrattuale può essere eseguita prima che intervenga l’accettazione. Tale deroga alla disciplina di cui all’art. 1326 c.c. trova fondamento in un’esigenza di speditezza nell’esecuzione della prestazione, che prevale sull’esigenza di instaurazione di un dialogo tra le parti e sullo svolgimento delle trattative (cfr. C.M. XXXXXX, Il contratto, Xxxxxxx, 2019, 212 ss.; X. XXXXXXXXXXXX, Contratti in generale, in Trattato di Diritto Civile diretto da Grosso e Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Vallardi, 1972, 104 ss.; GALLO, sub art. 1327, in Commentario del codice civile diretto da Xxxxxxxxx, Dei contratti in generale (a cura di Xxxxxxxxxx e Orestano), Utet, 2011, 310 s. e SACCO, La conclusione mediante l’inizio dell’esecuzione, in Trattato di diritto civile diretto da Xxxxx, Utet, 2005, 310 ss.). Quantunque non strettamente rilevante ai fini della decisione della Suprema Corte, si segnala, in merito all’esecuzione del contratto prima della risposta dell’accettante, una divergenza dottrinale in merito alla qualificazione giuridica dell’esecuzione stessa (cfr. XXXXXXXX, La conclusione del contratto per inizio dell’esecuzione, in Trattato del contratto diretto da
Roppo, I, Formazione (a cura di Xxxxxxxx), Xxxxxxx, 2006, 179 ss.). Vi è chi ritiene che l’esecuzione configuri un negozio attuativo (XXXXXXX-XXXXXXXXXX, Dottrine generali del diritto civile, Jovene, 1964, 136 s.) e chi, di contro, esclude che l’esecuzione da sola possa qualificarsi quale fattispecie negoziale, integrando piuttosto gli estremi di un accordo tacito (C.M. XXXXXX, op. cit., 213). Altra dottrina ancora qualifica l’esecuzione quale comportamento concludente, a condizione che essa presenti tutti gli elementi di una vera e propria accettazione negoziale (XXXXXXXXX, La formazione del contratto, I, Le fasi del procedimento, Xxxxxxx, 372 ss.). L’esecuzione, peraltro, deve risultare conforme alla proposta e il suo inizio deve essere tempestivo. Un’esecuzione non conforme al contenuto della proposta potrà al più valere come una nuova proposta.
B) Il decisum della pronuncia in epigrafe è conforme all’interpretazione dottrinale secondo cui incorre in responsabilità precontrattuale, ai sensi dell’art. 1337 c.c., la parte che interrompe le trattative contrattuali senza addurre alcuna valida motivazione, di modo da sacrificare, senza alcuna ragione giustificativa, l’affidamento che la controparte abbia fatto sulla conclusione del contratto. Sul punto si vedano C.M. XXXXXX, op. cit., 145 ss., X. XXXXXXX, voce Responsabilità precontrattuale, in Enc. giur., Treccani, 1994, 2 ss.; MESSINEO, voce Contratto, in Enc. dir., IX, Xxxxxxx, 1961, 848 ss.; X. XXXXX, Responsabilità precontrattuale e contratti standard, in Codice civile. Commentario fondato da Xxxxxxxxxxx, diretto da Xxxxxxxx, Xxxxxxx, 2012, 55 ss. e MANTOVANI, sub art. 1337, in Commentario del codice civile diretto da Xxxxxxxxx, Dei contratti in generale (a cura di Xxxxxxxxxx e Orestano), Utet, 2011, 462 ss. Si richiamano, inoltre, alcuni riferimenti bibliografici fondamentali sul tema del dovere precontrattuale di informazione che incombe sulle parti in trattativa, che la società ricorrente adduce a sostegno della propria impugnazione. Tale dovere ricomprende senza alcun dubbio il dovere di comunicare alla controparte gli elementi affinché possa formarsi il libero convincimento sulla conclusione dell’accordo, le cause di invalidità e di inefficacia del contratto (cfr. art. 1338 c.c.), le cause di inutilità del contratto e della prestazione (ROPPO, Il contratto, in Trattato di diritto privato a cura di Xxxxxx e Xxxxx, Xxxxxxx, 2011, 177 ss.). Tuttavia, è da precisare che tale dovere di informazione non si estende a tutti gli elementi utili alla controparte per valutare la convenienza o meno dell’affare, trattandosi di valutazioni che rientrano nel gioco della contrattazione (C.M. XXXXXX, op. cit., 142; X. XXXXXXX, op. cit., 38).
Xxxxxx Xxxxxxx
Dottoranda di ricerca nell’Università di Verona