Azienda Tutela della Salute SARDEGNA CONTRATTO APPALTO INTEGRATO
REPUBBLICA ITALIANA
Azienda Tutela della Salute SARDEGNA CONTRATTO APPALTO INTEGRATO
(art.53 comma 2 lett.c del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.) Appalto fra la ATS Sardegna e l’IMPRESA INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI SPA con sede in Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxx xxx Xxxxxxx , x.x 0 CF e P.IVA 01226390480 per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori e forniture necessari per la realizzazione del nuovo ospedale di San Xxxxxx Xxxxxxxx.
L’anno 20…. , il giorno …………………………… del mese di
… …………….., presso la sede amministrativa della ATS Sardegna, in via
Piero della Francesca n. 1 SELARGIUS, INNANZI A ME, sono comparsi:
Da una parte – l’ ATS Sardegna con sede legale in SASSARI nella via E. Costa n. 57 - CF 92005870909 e P.IVA 00935650903, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx nato a Cagliari il 17/06/1953 CF STRGGC53H17B354F, domiciliato presso la sede della ATS Sardegna nella qualità di Commissario Straordinario, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 31/2 del 05/08/2019.
E dall'altra parte - l'Impresa INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI SPA in amministrazione straordinaria di seguito per brevità denominata INSO Appaltatore, con sede in Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxx xxx Xxxxxxx , x.x 0 CF e P.IVA 01226390480 e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze al numero FI–261093 rappresentata
dall’Ing. Luca Del Fabbro in qualità di Direttore Generale o un suo delegato con procure o in alternativa dai : 1)Signor Xxxxxxxx Xxxxx nato a Cosenza (CS) il 25/12/1973 CF BRNGNN70T25D086W 2)Signor Xxxxxx Xxxxxxx nato a Sant’Angelo Lodigiano (LO) il 20/04/1977 CF GGTMTT 77D20I274N 3) Signor Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a ROMA ( RM) il 07/10/1962 CF PRDGLC62R07H501X ,domiciliati/o presso la carica a Firenze in Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxx xxx Xxxxxxx , n.° 1, in qualità di Commissari Straordinari della INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI SPA in
Amministrazione Straordinaria, nominati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 05 dicembre 2018;
Detti comparenti della cui identità personale io Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Ufficiale rogante dell’ATS Sardegna sono certo.
PREMETTONO
che con delibera del Commissario Straordinario n. 479 in data 21/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, l'Azienda Sanitaria Locale n°6 Sanluri ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'articolo
55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., al conferimento, previo acquisizione del progetto definitivo in sede d'offerta, dell'appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e forniture ai sensi dell'art..53 comma 2 lett.c del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. necessari per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Xxxxxx Xxxxxxxx per un importo di lavori complessivo di euro 50.233.430,00, oltre euro 1.507.002,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, oltre Euro 1.958.248,00 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A.
nella misura di legge
- che il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto posto a base di gara è stato fissato in giorni 1920 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ;
- che il tempo utile per la redazione del progetto esecutivo è stato stabilito a giorni 90 (novanta), naturali successivi e continui decorrenti dall’ordinativo del responsabile del procedimento;
- che l'Azienda ha stabilito di procedere alla relativa aggiudicazione, selezionando la migliore offerta ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- che il giorno 30/10/2015 ha avuto luogo, presso la ASL, la prima seduta pubblica previa pubblicazione di bando sulla G.U.R.I. - Serie V speciale n. 87 e sulla GUCE S142 in data 25/07/2015 e pubblicato, per estratto, sui quotidiani "LA REPUBLICA ed IL SOLE 24ORE " - edizione nazionale in data 29/07/2015 e "L’UNIONE SARDA ed LA NUOVA SARDEGNA " -
edizione locale in data 29/07/2015, nonché sui siti internet del ASL 6 Sanluri, della Regione Sardegna e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che in detta seduta si è proceduto all'ammissione delle Imprese partecipanti alla procedura di gara, così come riportato nel verbale di gara n.1, redatto in pari data e che é depositato in originale agli atti del servizio tecnico logistico;
- che, avendo tutte le Imprese partecipanti dimostrato, attraverso la presentazione delle relative attestazioni S.O.A. idonee per categoria e classifica e la documentazione relativa ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale e Disciplinare d’appalto - di possedere la necessaria qualificazione, il Presidente ha disposto la apertura delle buste sigillate
contenenti le offerte tecniche presentate dalle Imprese, onde procedere, in seduta riservata, alla loro valutazione;
- che il giorno 03/12/2015 a seguito della conclusione della valutazione dell’offerta tecnica effettuata dalla Commissione, ha avuto luogo, presso la ASL, la terza seduta pubblica, in cui si è dato atto dei risultati ottenuti dai singoli concorrenti, e si è proceduto all'apertura dell’offerta relativa al “tempo di esecuzione” nonché delle offerte economiche;
- che sulla base delle risultanze di gara, riportate nel verbale di gara n. 3, redatto in pari data, al quale si fa pieno riferimento e che, in originale, è depositato agli atti del servizio tecnico logistico, è risultata prima nella graduatoria, con un punteggio complessivo di punti 94.670 (novantaquattro/670), l'INSO avendo offerto il ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base d’asta pari al 22,358% (ventidue/358 percento), per avere questa offerto mediante offerta a corpo di pari importo, il prezzo complessivo di euro 39.002.239,72 (trentanovemilioniduemiladuecentotrentanove/72) per i lavori, oltre euro 969.795,23 (novecentosessantanovemilasettecentonovantacinque/25) per spese di progettazione definitiva, oltre euro 986.494,52 (novecentoottantaseimilaquattrocentonovantaquattro/52) per spese di progettazione esecutiva, oltre a euro 1.507.002,00 (unmilonecinquecentosettemiladue/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, il tutto oltre I.V.A. di legge;
- che l’offerta è risultata presuntivamente anomala ai sensi del comma 2 dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pertanto l'aggiudicazione è stata subordinata alla verifica della congruità dell’offerta;
- che in data 22/12/2015 si è svolta la quarta seduta di gara, per la valutazione delle giustificazioni fornite dall’Appaltatore, in esito alla quale la Commissione è pervenuta alla conclusione che l’offerta presentata è risultata congrua ed adeguata alle prestazioni dovute a norma del Capitolato Speciale e Disciplinare d’Appalto e ha, quindi, aggiudicato provvisoriamente l’appalto all'Appaltatore come da verbale di gara in pari data;
- che con successiva delibera del Commissario Straordinario n. 9 in data 18/01/2016, esecutiva, l’ASL di Sanluri ha aggiudicato definitivamente l’appalto di cui trattasi all'Appaltatore;
- che all’ASL di Sanluri è subordinata l’ATS Sardegna istituita con L.R. 27 luglio 2016 n. 17;
- che a seguito della conclusione della Conferenza dei Servizi Decisoria del 20/10/2017 veniva approvato, da parte degli Enti coinvolti, il Progetto definitivo presentato dall’Appaltatore in sede di gara;
- che successivamente alla Verifica del Progetto da parte della società Rina Check, con Determinazione Dirigenziale del Direttore SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri n. 4436 del 22/05/2019, veniva approvato il Progetto Definitivo dell’opera;
- che, l’Azienda, ai sensi dall'articolo 169 del D.P.R. n. 207/2010, ha previsto che l'affidatario, previo ordinativo da parte del Responsabile del Procedimento, dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al Capitolato Speciale allegato al progetto preliminare posto a base di gara.
Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorreranno i termini previsti dall'articolo 153, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 per la consegna
dei lavori;
- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’articolo 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall’ultima di tali comunicazioni.
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
L’ATS Sardegna affida in appalto all'Appaltatore, che, accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva (incluso il Piano di sicurezza e coordinamento ex art..100 Dlgs 81/2008) e la esecuzione dei lavori e forniture necessari la realizzazione del nuovo Ospedale di San Xxxxxx Xxxxxxxx.
Il presente contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art.53 comma 4 del DPR 163/06.
L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145 e dal Capitolato Speciale Prestazionale e Disciplinare d'appalto unito alla delibera del Commissario Straordinario n. 479 in data 21/07/2015, nonché alle condizioni di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 9 in data 18/01/2016 , integrante, a seguito della verifica, il progetto definitivo, nonché alle condizioni delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Copia delle citate deliberazioni del Commissario Straordinario direttore generale n.479 del 21/07/2015 e n.9 del 18/01/2016 debitamente verificate, approvate dalle Parti sono depositate agli atti del servizio tecnico logistico.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’Appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 4 del presente contratto.
4.Descrizione dell'opera: L’edificio Ospedaliero è concepito come una struttura a prevalente sviluppo orizzontale, di altezza contenuta ed integrata nel paesaggio con una particolare attenzione all’eco-compatibilità ed alla sostenibilità. Il Nuovo Ospedale è costituito da tre blocchi: uno centrale, a corte, adibito alle degenze e due fabbricati di testata: il primo un fabbricato più basso di forma rettangolare destinato all’Accoglienza mentre il secondo è una Piastra Tecnologica di forma pressoché quadrata. Distaccati dall’edificio dell’Ospedale si trovano i fabbricati delle Centrali Tecnologica e quello dell’Asilo Nido. La struttura del Nuovo Ospedale è concepita in modo tale da destinare ai servizi diurni di diagnosi e cura le aree più vicine all’area dell’Accettazione e dell’Accoglienza riservando le aree della Piastra Tecnologica ai livelli di diagnosi e cura a più alta intensità e a maggior impatto tecnologico. Il corpo a Sud-Est, definito Corpo dell’Accettazione e Accoglienza, rappresenta l’ingresso principale dell’Ospedale. È caratterizzato
da tre livelli, uno interrato e due fuori terra. I collegamenti verticali di tale corpo sono costituiti da un corpo scale ed un blocco ascensori posizionate rispettivamente nell’ala a nord-est e nell’ala a sud-ovest. Il corpo centrale, definito Corpo delle Degenze, è costituito da cinque livelli, uno interrato e quattro fuori terra. Al piano terra di tale corpo una via principale costituita da un’ampia galleria attraversa longitudinalmente il corpo e permette il collegamento di tutti e tre i corpi di fabbrica. Ai lati della galleria sono ubicate aree sanitarie diurne dedicate principalmente all’utenza esterna e funzionalmente collegate con quelle presenti nel corpo dell’Accettazione e Accoglienza. Il contesto è ampio e gradevole con un’importante area di illuminazione naturale dalle corti interne destinate a verde. I piani dal primo al quarto contengono i reparti di degenza organizzati in moduli da un numero variabile di posti letto flessibili ad accogliere le diverse aree dipartimentali che caratterizzeranno il Nuovo Ospedale. I collegamenti verticali del corpo degenza sono posizionati in modo simmetrico rispetto all’asse trasversale del corpo. In testa, ovvero dal lato in comunicazione con l’ingresso principale, sono posizionati due coppie di ascensori e le relative scale che saranno utilizzati dai visitatori che accederanno ai reparti di degenza. Dal lato opposto, quello collegato con l’area di diagnosi e cura ad alta intensità, altre due coppie di ascensori sono dedicate al movimento sanitario del personale, dei degenti e del materiale. Tale disposizione dei collegamenti verticali rende i reparti di degenza estremamente funzionali eliminando le interferenze fra i differenti percorsi. Il terzo corpo di fabbrica, caratterizzato da una forma quadrata, è la Piastra Tecnologica, che contiene le funzioni di diagnosi e cura a più alta complessità funzionale e tecnologica. Tale corpo è costituito da cinque livelli,
di cui uno interrato e quattro fuori terra. Al piano terra è presente la Camera Calda per l’accesso al Pronto Soccorso, posizionato quindi in un’area opposta rispetto all’ingresso principale dell’Ospedale per un’ottimale gestione dell’urgenza-emergenza. All’interno della Piastra sono previsti due monta- lettighe dedicate all’emergenza ed in particolare per il collegamento fra il Pronto Soccorso e il Blocco Operatorio e l’Area di Degenza Intensiva. Con uscita opposta rispetto ai monta lettighe dell’emergenza, e con sbarco nell’area di collegamento fra Piastra e Corpo delle Degenze, sono previsti due ascensori per i visitatori e gli ambulanti che potranno accedere ai servizi di Diagnosi e cura della Piastra. Queste persone avranno un’area di sbarco dedicata e l’ingresso alle funzioni ad alta intensità di cura sarà controllato e filtrato. Due scale completeranno i collegamenti verticali nell’area fra la piastra e le degenze, mentre altre due scale sul lato nord-ovest della Piastra permetteranno i collegamenti a piedi fra i piani e una possibile uscita di emergenza.
Articolo 2. Progettazione Esecutiva.
L’ATS Sardegna prende atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori verrà eseguita dall’ Associazione Temporanea Professionisti ( ATP) tra
G.P.A. Ingegneria S.R.L.- Studio Valle Progettazioni S.R.L. – Dott. Geologo Xxxxxx Xxxxxxx costituiti in associazione con atto notarile in data 06/09/2017 Notaio Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx registrato a Prato il 07/09/2017 al n. 10085 serie 1T.
L'Appaltatore assicura che il progettista procederà alla redazione del progetto esecutivo (incluso il Piano sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 comma 1 del Dlgs 81/2008) e l'Appaltatore stesso all’esecuzione dei lavori
alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
L’Appaltatore, attraverso l’attività dell’Associazione Temporanea Professionisti tra G.P.A. Ingegneria S.R.L.- Studio Valle Progettazioni S.R.L.
– Dott. Geologo Xxxxxx Xxxxxxx progettisti esterni, si obbliga :
a redigere e presentare, il progetto esecutivo nel pieno rispetto del progetto definitivo come modificato dalla società aggiudicataria sulla base delle risultanze della verifica disposta dall'Azienda, entro il termine essenziale di
90 (novanta) giorni, naturali successivi e continui decorrenti dalla data dell'ordine di servizio del RUP ai sensi dell'art. 168 comma 2 del D.P.R. 207/10, il progetto esecutivo (incluso il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 comma 1 del D.Lgs. 81/2008), relativo ai lavori di cui si tratta, corredato di tutti gli elaborati prescritti dagli artt. 33 – 43 del DPR 207/10. L'Appaltatore s’impegna alla redazione del progetto esecutivo alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nel crono-programma presentato a corredo della propria offerta ed a quelle contenute nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché agli impegni assunti nel verbale di verifica del progetto definitivo.
L’Appaltatore, nel corso della redazione della progettazione esecutiva, si obbliga a tener conto dello stato dei luoghi. Pertanto, nello sviluppo del Progetto Esecutivo delle Opere, l’Appaltatore - senza che ciò determini modifiche economiche o temporali all’esecuzione dell’Appalto - dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
adeguare il Progetto Esecutivo delle Opere ai riscontri dei rilievi di dettaglio,
ivi compresa la risoluzione di eventuali divergenze o incongruenze rilevate in fase di verifica del Progetto Definitivo, anche effettuando, a sua cura e spese, studi, indagini, verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelle contenute nel Progetto Preliminare;
effettuare le modifiche tecnicamente e funzionalmente necessarie per la realizzazione a regola d’arte delle Opere.
L’Appaltatore si obbliga a provvedere alla redazione del Progetto Esecutivo e a realizzare i Lavori, a propria cura e spese, con organizzazione dei mezzi necessari, gestione a proprio rischio e obbligo di risultato, nonché ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali e alle obbligazioni che, pur necessarie o utili, non siano state ivi indicate.
In particolare - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l’Appaltatore si obbliga a:
-redigere il Progetto Esecutivo, nel rispetto del Progetto Definitivo - fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 1 – in conformità del CSA e delle autorizzazioni e prescrizioni della Azienda e/o di Amministrazioni ed Enti competenti;
-svolgere le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Azienda e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, assumendo ogni altro onere inerente e connesso, nei tempi contrattualmente previsti. L'ATS Sardegna, provvederà all'esame del progetto stesso chiedendo, se del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, alle quali l'Appaltatore dovrà provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
Il progetto esecutivo verrà validato e approvato dall’ATS Sardegna previa verifica da parte della società incaricata e dell’approvazione dell’UTR Regionale nei termini di 90 giorni salvo rilievi e necessita di integrazioni da parte dei progettisti .
Dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte dell’ATS Sardegna decorrono i termini per la consegna dei lavori.
In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verranno applicate le penali previste dall’articolo 6-ter del presente Contratto, salvo il diritto di risolvere il contratto da parte dell’ATS Sardegna.
Qualora il progetto esecutivo redatto dal progettista non sia ritenuto meritevole di approvazione ai sensi dell’art.168, comma 7, del D.P.R. 207/2010, l’ATS Sardegna avvierà la procedura prevista per la risoluzione per grave inadempimento dell’Appaltatore ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei Contratti, con conseguente incameramento della cauzione prestata. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, l’ATS Sardegna recede dal contratto e all’Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 del D.P.R. n. 207/2010 .
Articolo 3. Ammontare del contratto.
1. L’importo complessivo contrattuale ammonta a euro 42.465.531,47 (quarantaduemilioniquattrocentosessantacinquecinquecentotrentuno/47) di cui: euro 39.002.239,72 (trentanovemilioniduemiladuecentotrentanove/72) per lavori, euro 969.795,23 (novecentosessantanovemilasettecentonovantacinque/23) per la progettazione definitiva, euro 986.494,52 (novecentoottantaseimilaquattrocentonovantaquattro/52) per la progettazione
esecutiva, ed euro 1.507.002,00 ( unmilionecinquecentosettemiladue/00) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, del D.Lgs. 163/2006, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) dell’articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le variazioni da apportare al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal Capitolato Generale e se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. 207/2010.
Il quadro normativo di riferimento è quello contenuto nel Capitolato Speciale Prestazionale.
Qualora la variante derivi da atti o omissioni progettuali imputabili all’Appaltatore, sempre che la stessa non ecceda il limite di cui all’articolo 132, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sono a suo totale carico l’onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante. La ATS Sardegna in tali casi procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni,
nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Prestazionale .
In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, e 161 e 162 del regolamento approvato con
D.P.R. n. 207/2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.
L’ATS Sardegna costituirà, ai sensi dell’articolo 147 del D.P.R. n. 207/2010 l’Ufficio di Direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali tra le quali l’Ispettore di cantiere, una assidua presenza nell’ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto da parte del direttore di cantiere delle norme di conduzione e gestione tecnica dell’appalto soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell’Appaltatore, di personale munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa. L’esito dell’accertamento verrà riferito al Responsabile dei lavori ai
sensi del Dlgs 81/2008. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà la presenza in cantiere del personale autorizzato il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Appaltatore all’atto della consegna dei lavori ed ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l’elenco dovrà essere corredato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed azienda di appartenenza e relativo contratto applicato.
In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all’INPS, all’INAIL ed alla CASSA EDILE , al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 780 (settecentottanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (corrispondenti alla riduzione sul tempo offerta in sede di gara del 59,375%).
3. La consegna di cui al comma 1 è riferita all’ultimo verbale delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all’ultimazione integrale dei lavori; per l’ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest’ultimo, fermo restando quanto disposto dall’articolo
154 comma 6 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 6. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale.
2. La penale prevista per il ritardo nell’ultimazione lavori, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nel crono- programma.
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10 % dell’importo lavori, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.
0.Xx stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.
Articolo 6-bis. Penali per inadempimento.
In ragione del criterio di aggiudicazione, qualora quanto offerto in sede di gara e valutato ai fini utili dell’attribuzione del punteggio sull’offerta tecnica, non sia conforme alle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la propria offerta sarà comminata una penale pari all’1 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto offerto in sede di gara.
L’offerta è strettamente vincolante e impegnativa e pertanto l'Azienda e si riserva di valutare l’entità del maggior danno subito e il relativo risarcimento
derivante dal ritardo nell’esecuzione degli interventi.
Sarà comminata una penale pari all’1 per mille per ogni giorno di ulteriore ritardo rispetto ai termini offerti in sede di gara.
La mancata realizzazione e attivazione degli apprestamenti e delle strumentazioni offerti in sede di gara costituisce valido motivo di impedimento per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ufficio Direzione Lavori per l'esecuzione dei lavori.
L’applicazione delle suddette penali non obbliga comunque l’ATS Sardegna a risolvere il presente contratto in relazione a quanto previsto al comma 3 dell’articolo 6 del presente contratto.
Articolo 6-ter. Penale per i ritardi nella progettazione esecutiva.
In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 2 del presente contratto, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura pari allo 1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale di cui all’art. 3 del presente contratto relativo alla progettazione esecutiva.
Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all’approvazione da parte di quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’Appaltatore o ai progettisti
dell’Appaltatore.
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione, trovano all’uopo applicazione gli articoli 158 e 159 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.
Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale Prestazionale d’appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale. In particolare l'Appaltatore deve garantire, anche attraverso un suo rappresentante, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/2000, per tutta la durata dei lavori, la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell’articolo 6 del citato D.M. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l’Appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. L’ATS, con la massima tempestività ed i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Appaltatore presso la sua sede.
2. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. La direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 Decreto del Ministero dei LL.PP. 19.4.2000 n. 145 è assunta dal Direttore Tecnico Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Taranto Il 7.10.1960, in qualità di Tecnico incaricato secondo le previsioni del Capitolato Speciale Prestazionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’ATS eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
L'Appaltatore si impegna a eseguire i Lavori - comprensivi di tutte le prestazioni, incluse quelle tecniche ed amministrative, anche non espressamente indicate nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali - in modo da garantire la perfetta realizzazione dell’Opera e la sua funzionalità.
I Lavori dovranno essere eseguiti in conformità al Progetto Esecutivo, con la massima diligenza, nel rispetto di tutte le autorizzazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni della Stazione Appaltante, delle amministrazioni e degli enti competenti, comunque denominati, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia - e di quelle eventualmente applicabili, che entreranno in vigore nel corso dell’esecuzione del presente Contratto - e delle prescrizioni e modalità di cui a tutti i Documenti Contrattuali e, in particolare, del CSA.
Nell’adempimento dei propri obblighi, l’Appaltatore provvede, in particolare, a proprio rischio e a sue esclusive cura e spese:
-alla redazione del Progetto Esecutivo e all’adempimento di ogni altra attività connessa nel rispetto dei tempi previsti nel Cronoprogramma e nel Cronoprogramma di Ingegneria di Dettaglio, nonché all’esecuzione dei Lavori e all’adempimento di ogni altra attività connessa nei tempi previsti nel Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio;
-alle attività di assistenza necessarie per il Collaudo dei Lavori;
-ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di stipulazione del Contratto - e quelle successive, eventualmente emanate in corso di esecuzione - fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai e a ritenere l’adempimento ricompreso nel corrispettivo contrattuale;
-a rispettare e a far rispettare ai propri subappaltatori e sub affidatari, le disposizioni di cui al Protocollo di Legalità, alle Linee Guida Antimafia,
nonché ai protocolli che verranno anche successivamente stipulati e a ritenere detti obblighi ricompresi nel Corrispettivo contrattuale;
-ad adottare - attraverso ogni possibile strumento, mezzo, opera, fornitura - ogni misura idonea a prevenire e mitigare gli effetti derivanti da eventi di Forza Maggiore;
-a garantire l’utilizzo di badge per l’accesso al Sito;
-ad assicurare - in adempimento ai propri obblighi di garanzia di cui al successivo art. 13 - il ripristino, la riparazione e la sostituzione di difetti, difformità e guasti delle Opere o di parti delle stesse;
-a redigere e consegnare i documenti di cui ai CSA , nonché ad aggiornare gli stessi, secondo le tempistiche e le modalità ivi previste.
Ancora nell’adempimento dei propri obblighi, l’Appaltatore provvede inoltre a proprio rischio:
-alla redazione del Progetto Esecutivo e all’esecuzione dei Lavori nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o di amministrazioni ed enti competenti;
-ad utilizzare, e far utilizzare, nell’esecuzione dei Lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente in materia.
L’Appaltatore non potrà per alcun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura con la Stazione Appaltante o con terzi o di sospensioni dei pagamenti a qualsiasi titolo, sospendere o rallentare la redazione della progettazione esecutiva e/o l’esecuzione dei Lavori, né
sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni contrattuali e agli ordini del Direttore dei Lavori, con rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c., fatto salvo comunque quanto previsto dal successivo art.12, comma 2.
L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro – ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto – in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo la Stazione Appaltante da ogni onere, responsabilità o danno che quest’ultima dovesse subire, e considerando detto onere ricompreso nel Corrispettivo.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia; l’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali, nonché le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.
L’Appaltatore si obbliga a richiedere e a fare ogni miglior sforzo per ottenere il rispetto da parte di tutte le imprese subappaltatrici e affidatarie operanti in cantiere, nonché da parte di tutti i fornitori, di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente, salute e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL, CCPL dell’edilizia e Contratti Collettivi di Lavoro, stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali. Nel caso di inosservanza di tale obbligo, rimane salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere all’Appaltatore di rimuovere tempestivamente la situazione di irregolarità, assumendo ogni opportuno provvedimento, tra cui anche la risoluzione del contratto, e ogni altra idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 del presente contratto.
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti (titolo IX capo II del DPR 207/2010).
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota
contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile,
2. Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all’art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 .
Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Sul valore dell’importo contrattuale viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertato dal responsabile unico del procedimento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La
predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L’Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
2. Il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo, relativo alla redazione del progetto definitivo presentato in sede di gara e della prima rata di acconto pari al 40 %, del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo, è effettuato entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, così come stabilito all'articolo 169, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.
3. Il saldo, pari al restante 60 % del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo, sarà legato ai successivi pagamenti in acconto, relativi alla esecuzione dei lavori, suddiviso in non meno di cinque rate, che verranno effettuati in ragione dell'effettivo andamento dei lavori, ogni 2 (diconsi due) mesi qualunque sia il loro ammontare, con le modalità di cui all’articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, del D.P.R. n. 207/2010.
La persona autorizzata dall'Appaltatore a sottoscrivere i documenti contabili è
l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Project Manager qualora non coincidesse con lo stesso legale rappresentante;
I pagamenti relativi dovranno essere effettuati dall’ATS Sardegna entro i
termini di cui all’articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010:
- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l’emissione del certificato di pagamento;
- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di pagamento.
Ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché dell'articolo 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n.2 per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori; l'Appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come pure l’irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all’emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all’articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010.
In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge
n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell’affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'Appaltatore medesimo.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente
comma, ai sensi dell'art. 141 comma 3 D.P.R. 207/2010.
Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto.
Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, previa garanzia fideiussoria ex articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché articolo 124 del D.P.R. n. 207/2010.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate.
Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, la ATS Sardegna, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 e successive modiche ed integrazioni, presso “Agenzia delle Entrate riscossione”. Nel caso l’Agenzia delle Entrate comunichi la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila euro, l’Amministrazione non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per il lasso temporale previsto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell’art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai
sensi dell'articolo 72-bis del citato d.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell’art.3 del D.M.E. e
F. n. 40 del 18 gennaio 2008, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é J89H12000580000 il C.I.G. attribuito alla gara é 633252441E .
I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca "CREDEM" - Agenzia n. 9 – di FIRENZE - Codice IBAN : IT 77 J030 320280801 0000001462 – SWIFT : XXXXXX00000 dedicato in
via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono Signor Xxxxxxxx Xxxxx nato a Cosenza (CS) il 25/12/1973 CF BRNGNN70T25D086W, Signor Xxxxxx Xxxxxxx nato a Sant’Angelo Lodigiano (LO) il 20/04/1977 CF GGTMTT 77D20I274N, Signor Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a ROMA ( RM) il 07/10/1962 CF PRDGLC62R07H501X,
domiciliati/o presso la carica a Firenze in Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxx xxx Xxxxxxx , n.° 1;
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle
operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.
L'Appaltatore medesimo si impegna a comunicare, entro sette giorni, all’ATS eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
L'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. regolamenta la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata alla ATS e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso l’ATS potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 144 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla medesima, di ricorrere al giudice ordinario per la risoluzione del contratto.
Articolo 13. Collaudo, gratuita manutenzione.
1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità al presente contratto avviene con l’emissione del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall’ultimazione lavori.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo/ i, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo di cui al comma 1; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, applicando in tal caso le regole della consegna anticipata.
Articolo 14. Risoluzione del contratto.
1. Ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena la risoluzione del medesimo,
devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Posta Italiane
S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
2. Il Responsabile del Procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità e nei casi previsti dal comma 1 dell’articolo 135 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ossia qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
3. Inoltre l’ATS Sardegna procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 136 del D.Lgs 163/2006 nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:
a) qualora il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione ;
b) nel caso di ritardo nella consegna del progetto, pregiudizievole, del rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stessi;
c) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;
e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
f) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la CASSA EDILE;
g) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera;
l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
m) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
n) mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore giustificato dal
mancato pagamento nei confronti dello stesso delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;
o) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai ed alla omessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di cantiere al direttore dei lavori o al coordinatore della sicurezza in fase operativa;
p) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato l’inefficacia delle stesse verso l’assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dall’ATS Sardegna, diversamente coperti dalle suddette polizze;
q) revoca dell’attestazione di qualificazione con provvedimento dell’ANAC, dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 l’ATS Sardegna ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell’indennizzo calcolato ai sensi del 2° comma del medesimo articolo.
Articolo 14 bis. Clausola risolutiva espressa.
Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena l'immediata risoluzione del medesimo, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Articolo 15. Controversie.
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo qualora siano di importo pari o superiore al dieci percento di quello contrattuale ai sensi e agli effetti dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sentito l'Appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria Competente - Foro esclusivo di Cagliari.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Esso si impegna a trasmettere alla ATS Sardegna, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la CASSA EDILE, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.
2 L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.
3. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui e' tenuto il subappaltatore.
L’Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all’esibizione da parte di questi della predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore.
La ATS Sardegna provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto
all'Appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento da parte dello stesso delle obbligazioni di cui sopra
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, la ATS Sardegna effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia
1. La ATS Sardegna ha chiesto l’informativa prefettizia ai sensi del D.Lgs. n.
490 in data 8 agosto 1994 e del D.P.R. n. 252 in data 3 giugno 1998 e del D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’Appaltatore con esito negativo.
2. La ATS Sardegna effettuerà le valutazioni discrezionali previste dalla legge nei confronti delle ditte per le quali vengono fornite informazioni atipiche ai sensi dell’art.10, comma 9, del d.P.R. 252/1998 e del D.Lgs. n. 159/2011. La ATS Sardegna valuterà le informazioni supplementari atipiche – di cui all’art.1 septies del Decreto legge 6 settembre 1982, n.629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n.726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'Appaltatore sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del d.P.R. n.252/1998 e del D.Lgs. n. 159/2011.
3. L’Appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.
L’Appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. L’Appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia alla ATS Sardegna di Sanluri, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.
4. L’Appaltatore si impegna a non affidare mediante subappalto o sub contratto alcuna prestazione relativa al contratto in oggetto a imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l’affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all’individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. L’Appaltatore è consapevole che la stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.
5. L’Appaltatore assume l’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’art.
118, 11° comma, ultimo capoverso, del D.Lgs. n. 163/2006, corredate da autocertificazione avente oggetto il possesso del certificato camerale con nulla osta antimafia, prima dell’effettiva prestazione, ivi comprese quelle relative ai subcontratti posti in essere dal subappaltatore. La ATS Sardegna si impegna a trasmettere tempestivamente al Prefetto tali comunicazioni. l’autorizzazione di tutti i subappalti e dei subcontratti inerenti le tipologie di prestazioni di seguito indicate:
a) trasporto materiale a discarica;
b) trasporto e smaltimento rifiuti;
c) fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
d) noli a freddo di macchinari;
e) fornitura di ferro lavorato
f) servizi di guardiania di cantiere;
g) servizi di autotrasporto;
h) fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006);
i) noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006).
j) alloggiamento e vitto maestranze.
Nei casi previsti dall’art.11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni fornite dal Prefetto. I subappalti e i subcontratti stipulati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione di tale subcontratto, qualora le verifiche diano esito positivo.
Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all’autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzazioni ai subappalti ed ai subcontratti revocate.
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori depositerà presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, che si rendano necessarie in conseguenza della redazione del progetto esecutivo, con l’intesa che dette integrazioni non giustificheranno modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza e coordinamento nel suo complesso entrerà a far parte integrante degli obblighi contrattuali, al momento della sua approvazione unitamente al progetto esecutivo, mentre le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza saranno espressamente recepiti con apposito atto aggiuntivo.
3. L'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, e l’Appaltatore, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato,
garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell’art. 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Articolo 19. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della ATS Sardegna e nel rispetto dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. In particolare si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:
OG 1 per la quota del 30%, OG 11 per la quota del 30%, OG 3 per la quota del 100% .
Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini previsti dall’articolo 118 comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga, all’atto della presentazione dell’istanza di subappalto a presentare la seguente documentazione:
a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato dall'Appaltatore esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato
dall’articolo 118 comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d’appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.
b) Attestazione S.O.A. riferita all' impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro, comprova dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010
c) autocertificazione resa ai sensi di legge attestante il possesso di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, comprensivo del nulla osta antimafia.
Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo del contratto d’appalto oppure inferiori a 100.000 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi è compresa l’incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto.
I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell’autorizza- zione da parte del ATS Sardegna ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall’articolo 118 comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163 e s.m.i. senza che l’Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o abbia contestato la regolarità. Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, la ATS Sardegna non procederà al rilascio dell’autorizzazione,
provvederà a contestare la carenza documentale all'Appaltatore, convenendo altresì le parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Appaltatore medesimo e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l’applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.
3. E’ fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la L’ATS procederà alla formale contestazione dell’addebito all’Appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all’Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento l’ATS Sardegna potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, conseguentemente, all’escussione della garanzia prestata dall’Appaltatore ai sensi dell’articolo 113 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i
L’ATS Sardegna non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.
Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero 1487220 in data 18/07/2019 rilasciata dalla società/dall'istituto Elba Assicurazioni SpA agenzia/filiale di Idea Service-Lucca per l'importo di
Euro 4.893.249,23 (quattromilioniottocentonovantatremila duecentoquarantanove/23) pari al 11,947% per cento dell'importo del presente contratto avente validità fino al 26/07/2020 ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
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2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo salvo quanto previsto dall’art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il ATS Sardegna da ogni responsabilità al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del DPR 207/2010 l'Appaltatore si impegna a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne la ATS Sardegna dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro (42.465.531,47) corrispondente all'importo dei Lavori compresi oneri sicurezza e progettazione Definitiva ed Esecutiva , che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un
massimale di Euro (5.000.000,00).
3. ai sensi dell’art.111 del Codice e 269 del Regolamento l'Appaltatore ha presentato la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista/i incaricati della redazione dei progetti definitivo ed esecutivo mediante Polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale numero Z075958 in data 13/12/2018 rilasciata dalla società/dall'istituto ZURICH agenzia/filiale Navarrini R.& Xxxxxxx L. snc di San Xxxxxxxx Valdarno ( AR)
per l'importo di Euro … ……………(…), e Polizza assicurativa di
responsabilità civile e professionale numero 113133JCQ in data 13/12/2018 rilasciata dalla società/dall'istituto LLOYDS agenzia/filiale
………….. ( ….)
… ………………. di per l'importo di Euro
…………(………),
Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all’articolo 2 lettere c) , e) , articolo 10 lettere a) , c) del suddetto schema contrattuale la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l’Appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti della ATS Sardegna per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.
In caso di mancato risarcimento del danno subito dalla ATS, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell’Appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
L'Appaltatore si impegna a prestare la polizza indennitaria decennale , di cui all’articolo 129, comma 2, del Codice, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, e per responsabilità civile verso terzi.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del ATS Sardegna, i seguenti documenti:
- il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto ancora vigente;
- il Capitolato Speciale prestazionale d’appalto o CSA;
- il progetto definitivo redatto dall'Appaltatore e approvato dall’Amministrazione corredato da tutti i documenti richiesti;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni facenti parti del progetto Definitivo Così come approvato dall’ATS;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;
- il crono-programma presentato in sede di gara dall'Appaltatore.
Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000, nonché la “normativa di riferimento” riportata nelle pagine da 110 a 114 del CSA. per quanto ancora vigente .
Articolo 24 Elezione del domicilio
Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del D.M. 145/2000 l'Appaltatore elegge domicilio in Sanluri presso:
- l'ufficio tecnico logistico/Area tecnica Or-Ca-Sanluri con sede in xxx Xxxxxxx , 00 x Xxxxxxx
- o altro indirizzo che sarà indicato dall’Appaltatore
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) (pro-quota) sono a carico dell'Appaltatore che, come sopra costituita, vi si obbliga.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (vi).
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
5. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.
Richiesto io, Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Ufficiale Rogante della ATS Sardegna ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina mediante inchiostro nero indelebile, ed in parte a mano da persona di mia fiducia, su ……. fogli e parte
del ……. resi bollati, del quale è stata data lettura alle Parti contraenti che lo approvano e con me lo firmano a termini di legge.