CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
E SERVIZI ASSOCIATI ALL’UNIONE DI ACQUISTO COSTITUITA DA AASSLL NUORO CAGLIARI SASSARI ORISTANO LANUSEI E AOU CAGLIARI - CIG 5348872CCC
Art. 1
Oggetto del servizio e definizioni
Il presente Capitolato Tecnico disciplina il contratto per la fornitura di Energia Elettrica anno 2014, con eventuale opzione di estensione per l’anno 2015, per tutte le utenze delle Aziende aderenti all’unione di acquisto costituita dalle AASSLL Nuoro, Cagliari, Sassari, Oristano, Lanusei e AOU di Cagliari.
la Società partecipante o aggiudicataria di seguito denominata
“Fornitore”
l’Azienda Sanitaria di seguito denominato "Acquirente".
Ai fini del presente contratto il Fornitore dichiara:
- Di essere acquirente Grossista ai sensi dell’art. 2, punto 5. del D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79, il cosiddetto “Decreto Bersani” (di seguito indicato come D.Lgs. n.79/99) e si impegna ad approvvigionare ed a cedere ai punti di fornitura indicati dall’Acquirente l’energia elettrica secondo i fabbisogni da questi indicati ed alle condizioni di seguito concordate e definite;
- di essere iscritto nell’apposito Elenco dei venditori dei clienti liberi dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas;
- di essere iscritto nell’apposito Elenco degli operatori ammessi al mercato elettrico ai sensi dell’art. 16 comma 16.3 del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico approvato con D.M. 19/12/2003 e ss.mm.i.;
- di essere titolare del contratto di dispacciamento con Terna sul quale saranno caricati i POD in fornitura per l’Acquirente elencati nell’allegato B alla corrispondente ragione sociale.
Art. 2 Durata del contratto
Periodo di fornitura - durata del contratto: dal 01.01.2014 al 31.12.2014.
Il presente Contratto potrà essere prorogato per anni 1 (uno), previo accordo scritto tra le parti, per il periodo di fornitura dal 01.01.2015 al 31.12.2015 ( 12 mesi continuativi) alle medesime condizioni
contrattuali e medesimi prezzi applicati per l’anno di fornitura 2014.
Alla scadenza del periodo di fornitura del presente contratto, l’Acquirente si riserva la facoltà di chiedere un periodo di proroga di 3 (tre) mesi.
Art. 3
Quantità di energia in fornitura e Quinto d’obbligo
La quantità previsionale di energia elettrica oggetto del presente contratto per l’Acquirente sopra indicato è come da allegato A2014 per i relativi POD indicati in allegato B. Nessun addebito sarà in ogni caso posto a carico dell’Acquirente a causa di scostamenti orari e/o quantitativi tra consumo previsionale e consumo effettivo del sito di prelievo.
Nel caso di proroga di anni 1 (uno) del presente contratto, come definito nell’art. 2, la quantità previsionale di consumo di energia in fornitura per l’anno 2015 è
quella indicata nell’allegato A2015.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 311, comma 4, del d.P.R. 207/2010, ciascuna amministrazione contraente potrà apportare un aumento delle forniture oggetto del presente capitolato, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo in euro. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo in euro del presente capitolato, le forniture integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente capitolato e remunerate ai prezzi unitari offerti.
In caso di diminuzione delle forniture fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente capitolato, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le forniture effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
Art. 4
Tipologia di contratto ai fini dei corrispettivi per l’energia elettrica
Ai fini della fatturazione dell’energia e per ciascun punto di prelievo, sarà applicata una tariffazione monoraria o multi oraria in funzione dello strumento di misura presente sul punto di fornitura.
Nello specifico: tipologia monoraria per i punti con misuratore non in grado di rilevate i consumi per fascia oraria (misuratore integratore), tipologia multi oraria per i punti con misuratore in grado di rilevate i consumi per fascia oraria.
Per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il Distributore Locale provveda all’installazione di un contatore orario, o elettronico, in corso di contratto potrà essere applicata la tipologia multi oraria a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’installazione.
Le fasce orarie secondo le quali avverrà l’addebito dell’energia sono quelle definite dalla delibera AEEG n. 181/06 e successive modifiche opportunamente calendarizzate sul periodo effettivo di fornitura.
Art. 5
Componenti di prezzo per l’energia elettrica
Sono a carico del Fornitore e, quindi, compresi nel prezzo di fornitura, il costo di sbilanciamento, gli oneri derivanti dall'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di anidride carbonica (CO2) (direttiva 2003/87/CE), gli oneri derivanti dall'obbligo di immissione in rete di energia rinnovabile (Certificati Verdi), così come esplicitati all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Sono a carico dell’Acquirente, quindi, non compresi nel prezzo di fornitura:
• Le perdite di rete
• I corrispettivi di trasporto
• Le eventuali penali per energia reattiva
• I corrispettivi di dispacciamento per il mercato libero. Sono esplicitamente esclusi i corrispettivi art.40, art.41 e art 43 delib. AEEG 111/06 all.A. che si intendono a carico del Fornitore
• Le maggiorazioni dei corrispettivi (componenti "A") di cui all'art. 2 della delibera AEEG 108/00 (Adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete) e s.m.i.
• Le componenti UC ed MCT previste per il mercato libero.
• I costi e gli oneri conseguenti a interventi di qualsiasi natura concordati direttamente tra il l’Acquirente ed il Distributore
• Le imposte.
La valorizzazione degli oneri di cui sopra seguirà il cosiddetto concetto di “oneri passanti” e farà quindi riferimento alla normativa vigente pro-tempore, alle deliberazioni della AEEG, e in generale ai costi sostenuti dal Fornitore verso il Distributore locale, Terna o altro soggetto legittimato in merito alla fornitura di energia elettrica ai siti dell’Acquirente.
Ai siti non dotati di misuratori atti a rilevare l’energia elettrica per fascia oraria (integratori o totalizzatori) verrà applicato un prezzo fisso ed invariabile per ogni mese di fornitura, come determinato sulla base del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, pari a:
Energia fascia Fo: base d’asta €/MWh – ribasso % del =
€/MWh
Ai siti dotati di misuratori atti a rilevare l’energia elettrica per fascia oraria (orari o elettronici) verrà applicato il prezzo per fasce orarie, come determinato sulla base del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, pari a :
Energia fascia F1:base d’asta €/MWh – ribasso % del =
€/MWh
Energia fascia F2: base d’asta €/MWh – ribasso % del =
€/MWh
Energia fascia F3: base d’asta €/MWh – ribasso % del =
€/MWh
Art. 6
Prezzo dell'energia (vedi art. 11)
Il prezzo per la somministrazione di energia è determinato in base alla struttura tariffaria stabilita nel contratto ed è applicato a tutti i prelievi effettuati dall’Acquirente, secondo le condizioni richiamate al precedente paragrafo. Il prezzo contrattuale dell’energia ed i quantitativi di energia rilevati dal misuratore non sono comprensivi delle perdite di cui alla Del.16803, art.14 comma 14.6 lettera b) e definite nell’apposita tabella del Testo Integrato. Tali perdite saranno addebitate in fattura al medesimo prezzo dell’energia prelevata e calcolate secondo le percentuali valide ora per allora e fissate dall’AEEG.
Art. 7
Condizioni di fornitura
L’energia elettrica venduta nell’ambito della presente procedura è destinata ai siti dell’Acquirente (di seguito denominati punti di prelievo) elencati nell’allegato B alla corrispondente ragione sociale ed è caratterizzata dalla continuità di servizio anche in casi di forza maggiore, come definiti al successivo art. 25, poiché necessaria per la prestazione sanitaria, sia per i siti alimentati in media, sia in bassa tensione.
In relazione alla funzione di pubblica utilità svolta dall’Acquirente, tutte le utenze hanno carattere di non interrompibilità della fornitura.
Per quanto sopra esposto si diffida il Fornitore ad inoltrare al Distributore locale competente alcuna richiesta di sospensione della fornitura di energia e/o di riduzione della potenza per qualunque tipo di circostanza, a meno che non sia stato espressamente richiesto dall’Acquirente.
L’Acquirente è infatti qualificabile come gestore di pubblico servizio: eventuali riduzioni di potenza erogata e/o sospensioni di fornitura per cause iscrivibili al Fornitore, costituirebbero una interruzione di pubblico servizio, direttamente imputabile al Fornitore con conseguenti responsabilità per danni e/o oneri che dovessero direttamente o indirettamente derivarne.
L'energia elettrica, di produzione nazionale o di importazione, sarà immessa nella rete nazionale dal Fornitore, con continuità e secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità.
La fornitura dell'energia elettrica verrà effettuata mediante riconsegna ai singoli punti di prelievo dell’Acquirente ed attraverso il servizio di distribuzione.
L’Acquirente ha facoltà di inserire/eliminare in corso di fornitura nuove utenze alimentate in BT e MT alle stesse condizioni contrattuali sottoscritte. Per le attività di connessione il fornitore applicherà in fattura eventuali oneri di connessione in forma “passante” e previsti dalla normativa vigente senza addebitare costi amministrativi propri.
Per eventuali nuove utenze, il Fornitore si impegna a fornire l’energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura se giunge al suo domicilio email pec entro fine mese di ogni mese.
L’Acquirente ha facoltà di modificare i livelli di tensione e di potenza massima disponibile per le utenze alimentate in BT e MT in corso di fornitura alle stesse condizioni contrattuali sottoscritte. Per le attività di modifica di connessione il fornitore applicherà in fattura eventuali oneri di connessione in forma “passante” e previsti dalla normativa vigente senza addebitare costi amministrativi propri.
Eventuali chiusure dei contatori che si rendessero necessarie per qualunque motivo dovranno essere eseguite solo previo assenso o richiesta scritta da parte dell’Acquirente al fine di evitare situazioni di rischio per la salute degli utenti del sito per cui è chiesta la disalimentazione.
L'energia elettrica è somministrata dal Fornitore utilizzando la rete nazionale di trasmissione e trasporto e, ove occorra, quella del Distributore Locale.
II Fornitore si impegna, previo rilascio da parte dell’Acquirente delle necessarie deleghe, a definire tutti i rapporti contrattuali con il GSE, il Distributore locale o con altri soggetti necessari per il buon fine della fornitura.
II Fornitore si impegna ad assistere l’Acquirente affinché produca tutti gli atti di propria competenza.
Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato a:
a) gestire la fornitura di energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalla vigenti disposizioni dell'AEEG;
b) soddisfare l'intero fabbisogno dell’acquirente, in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto per tutti i punti di prelievo dell’Acquirente indicati nell’allegato B alla corrispondente ragione sociale e per gli eventuali ulteriori punti di prelievo che verranno richiesti nel corso della fornitura;
c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
Art. 8
Previsioni di prelievo, suddivisione dell'energia in fasce e obblighi dell’Acquirente
Il ritiro dell’energia avviene indicativamente nell’ambito delle previsioni di prelievo per fascia oraria del periodo oggetto del contratto indicate nell’allegato A2014 ed in caso di accettazione scritta tra le parti di proroga di anni 1 (uno), nell’allegato A2015. Nessun addebito sarà in ogni caso posto a carico dell’Acquirente a causa di scostamenti orari tra consumo previsionale e consumo effettivo del sito di prelievo nel rispetto del presente articolo e del precedente art. 3.
Art. 9
Modalità della somministrazione
L’energia elettrica è immessa nella rete nazionale dal Fornitore con carattere di continuità, secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo art. 25 del contratto e le eccezioni regolate da specifiche pattuizioni.
Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell’energia elettrica al punto di prelievo, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi tra le parti, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che vengono emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell’uso delle reti e attengono ai rapporti fra l’Acquirente ed il Distributore Locale ovvero TERNA, al quale ogni punto di prelievo è collegato. In particolare sono a carico dell’Acquirente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendano necessari nel corso della fornitura.
Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di TERNA e/o del Distributore, le interruzioni o limitazioni della somministrazione, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti autorità, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del contratto.
Per quanto espressamente previsto nel comma precedente, il Fornitore, quale “Acquirente grossista” ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D. Lgs. n. 79 del 1999, non risponde dei danni causati dall’energia somministrata, essendo lo stesso persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.
Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile al Fornitore, quest’ultimo si accollerà il maggior onere che l’Acquirente sosterrà per il funzionamento degli impianti, oltre che l’attribuzione di responsabilità per danni che dovessero direttamente o indirettamente derivare da conseguenti interruzioni di pubblico servizio.
Art. 10
Uso delle reti, dispacciamento dell’energia elettrica e servizi accessori corrispettivi e oneri
I corrispettivi per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) così come gli oneri generali di sistema, le maggiorazioni e ogni altro onere connesso al trasporto dell’energia, sono a carico dell’Acquirente, secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 348/07 e successive modificazioni e integrazioni.
L’Acquirente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza ai sensi dell’Art. 1705 x.x. xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxx di trasmissione, distribuzione e misura) e dispacciamento per i punti di prelievo oggetto del presente contratto, rispettivamente con il distributore competente e con Terna
S.p.A. Il Fornitore, senza possibilità di delega ad altri soggetti, si obbliga a stipulare tali contratti, a propria cura e senza chiedere compenso per ciò, sottoponendo, ove necessario, l’eventuale modulistica all’Acquirente, il quale si impegna a prestare la necessaria collaborazione e a fornire tutti i documenti e le informazioni utili e necessarie allo scopo.
L’Acquirente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà a sottoscrivere nell’espletamento del mandato e che, in particolare, per l’attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione, non devono sussistere proprie obbligazioni insolute nei confronti del distributore competente.
Resta invece inteso che l’Acquirente conserverà ogni rapporto con il distributore competente per tutto ciò che concerne caratteristiche e condizioni tecniche di connessione alla rete dei Siti ed impianti.
I costi del trasporto saranno esposti nella medesima fattura che riporta i costi dell’energia del corrispondente periodo.
I corrispettivi previsti per il servizio di dispacciamento saranno secondo quanto previsto dalla Delibera n. 168/03 dell’AEEG contenente “Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 16.3.1999 n. 79” e successive modifiche e integrazioni e dalle delibere 111/06, 253/06 e 73/07 dell’AEEG. Sono esplicitamente esclusi i corrispettivi ex art.40 e art.41 delib. AEEG 111/06 all.A. che si intendono a carico del Fornitore.
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o regolamenti applicativi disposti dall’AEEG e/o TERNA, relativamente alle succitate delibere, saranno applicate integralmente dal Fornitore all’Acquirente.
Il prezzo offerto comprende già i vantaggi derivanti dall’energia d’importazione e CIP 6. Pertanto l’Acquirente rilascerà al Fornitore, entro le scadenze prescritte e secondo quanto disposto dall’AEEG e dal GSE o da altro organo competente, la dichiarazione di interesse e/o il mandato per la partecipazione, in relazione all'anno di fornitura, all'assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero e dei diritti per l'energia CIP 6.
Per quanto riguarda gli oneri di sbilanciamento definiti dall’Art. 32 Del. AEEG 168/03 il Fornitore nulla richiederà all’Acquirente.
Nel prezzo di fornitura sono compresi eventuali oneri derivanti dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE in materia di emissione di CO2 in atmosfera, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione del gas ad effetto serra all’interno della Comunità.
Eventuali corrispettivi legati alla capacità di trasporto e relative eventuali
coperture della volatilità di prezzo saranno a carico del Fornitore.
Art. 11 Trattamento fiscale
Dal prezzo sono escluse, e sono pertanto addebitate a parte all’Acquirente, le imposte, che sono applicate secondo le disposizioni fiscali vigenti.
Il Fornitore opera in qualità di sostituto di imposta, fatti salvi accordi particolari tra l’Acquirente e l’Amministrazione Finanziaria che dovranno essere trasmessi al Fornitore.
Quanto all’imposta sul valore aggiunto, l’Acquirente comunica in forma scritta, prima dell’inizio della fornitura, eventuali situazioni che prevedano l'applicazione di aliquote diverse da quelle normalmente stabilite.
Il Fornitore provvederà ai versamenti delle imposte erariali e addizionali presso i competenti Enti nei tempi e con le modalità prevista dalle norme vigenti in materia.
Resta inteso che l’Acquirente resterà, in qualsiasi caso, esonerato da eventuali oneri derivanti da inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.
Art. 12
Rilievo dati di consumo - modalità di fatturazione
Il rilievo dei dati di consumo dell’energia elettrica somministrata ai singoli punti di prelievo avviene sulla base dei dati analitici relativi ai consumi stessi resi noti al Fornitore dal Distributore Locale.
Nel caso in cui i dati non siano resi disponibili dal Distributore Locale in tempi utili per la fatturazione, il Fornitore ha facoltà di utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione e analisi dati ai fini della fatturazione o di procedere alla fatturazione in acconto sulla base dei consumi storici.
Il Fornitore si impegna altresì, non appena in possesso dei dati ufficiali di prelievo da parte del distributore, a conguagliare, nella prima fattura utile e dandone opportunamente evidenza, la quantità mancante e/o in eccesso rispetto a quella precedentemente fatturata in acconto adeguando i prezzi all’effettivo mese cui gli stessi si riferiscono.
Inoltre il Fornitore dovrà inviare tempestivamente o rendere disponibile mensilmente sul proprio sito web tramite accesso dedicato all’Acquirente, un report almeno mensile sulle “curve di prelievo” intendendo le curve orarie di
potenza e di energia per ogni singolo punto di prelievo che sia dotato di idoneo misuratore di energia. Tali curve sono obbligatoriamente richieste per i punti di prelievo in MT, mentre la loro disponibilità è opzionale per quelli in BT.
La fatturazione, relativamente a ciascun punto di prelievo, è effettuata all’Acquirente, il tutto in base ai disposti in materia fiscale vigenti.
La stessa viene effettuata sulla base dei dati di consumo dell’energia, rilevati come sopra disposto, e la fattura è emessa di norma entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi.
Il fornitore emetterà fatture aggregate in relazione al livello di Tensione (1 fattura mensile aggregata per la Bassa Tensione e 1 fattura mensile aggregata per la Media Tensione) per ciascuno dei POD oggetto della fornitura.
Le fatture saranno prodotte sia a livello cartaceo ed inviate alla sede amministrativa dell’Acquirente sia a livello digitale in formato Acrobat (pdf) o simile ed inviate agli indirizzi e-mail di posta elettronica certificata (PEC) indicati al seguente Art 26.
Il fornitore dovrà inoltre produrre un estratto di tutte le voci fatturate mensilmente per ogni POD in formato Excel (o analogo formato) nel quale sia evidente se si tratta di una nota di credito o un addebito dei relativi consumi e costi, l’invio del file sarà da effettuare mensilmente da inviare agli indirizzi e-mail indicati al seguente Art 26.
Al termine di ogni trimestre il fornitore renderà disponibili all’Acquirente in formato excel (o similare) i dati di prelievo orario dei siti in fornitura, in alternativa all’invio a mezzo e-mail agli indirizzi indicati all’art 26 il Fornitore potrà rendere disponibili tali dati su un proprio sito internet dando disponibilità dei codici di accesso al referente contrattuale.
Art. 13
Condizioni di pagamento - pagamento fatture
Il Fornitore è tenuto ad emettere la fatturazione all’Acquirente secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.
I pagamenti saranno effettuati, dopo il controllo di regolarità delle fatture, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità e del Regolamento per la disciplina dei contratti del della Pubblica Amministrazione, tramite il servizio tesoreria, entro 30 (trenta) giorni dalla data ricezione della fattura da parte dell’Acquirente a mezzo di e-mail pec (posta elettronica certificata) con indirizzo indicato al seguente art. 26, ovvero entro la tempistica prevista all’art.4 comma 5
punto b) del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal Fornitore. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di ritardato pagamento rispetto alla corretta scadenza delle fatture, dal giorno successivo l’Acquirente potrà essere gravato dagli interessi moratori calcolati al saggio di cui all’art.5 comma 1 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002
n. 231; la valutazione degli interessi e la loro fatturazione, accompagnata da una distinta di ciascuna fattura di energia elettrica pagata in ritardo rispetto ai termini di cui ai precedenti punti, sarà presentata dal Fornitore con specifica fattura.
Nel caso in cui l’Acquirente rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, il Fornitore verrà chiamato a fornire, entro 5 (cinque) giorni dalla data della segnalazione, le proprie controdeduzioni.
Il Fornitore, ove si ravvisasse la fondatezza della contestazione, dovrà provvedere ad emettere prontamente nota di credito relativamente ai consumi non dovuti, il cui valore sarà conguagliato all’Acquirente con il pagamento della prima fattura in scadenza.
L’Acquirente sospenderà il pagamento della fattura contestata in caso di mancato riscontro alla contestazione avanzata.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura, a pena di risoluzione del contratto.
Ai fini del pagamento in applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 il Fornitore deve comunicare all’Acquirente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge dovrà essere riportato il Codice CIG.
Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, l’Acquirente, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di risolvere il contratto d’appalto e di procedere all’esecuzione d’ufficio del medesimo qualora le transazioni non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, nel rispetto dell’art. 3 della legge
136/2010 e s.m.i.
Art. 14 Garanzie sui pagamenti
Non è previsto che l’Acquirente rilasci garanzia bancaria o assicurativa a garanzia dei pagamenti delle forniture.
Art. 15
Recesso anticipato per intervenuta disponibilità di convenzioni Consip
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 95 del 06/07/2012, convertito nella L. 134/2012, l’Acquirente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dal Fornitore, nel caso in cui il Fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso di 30 giorni.
Art. 16 Risoluzione
A prescindere da quanto sopra previsto, ognuna delle Parti ha il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto nell’eventualità che l’altra Parte rimanga inadempiente ad una delle obbligazioni assunte, fermo restando che prima di risolvere il contratto la Parte non inadempiente deve contestare per iscritto l’avvenuto inadempimento all’altra Parte, intimandole di porvi rimedio entro un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di messa in mora.
Qualora allo scadere del termine del periodo di mora di cui sopra l’inadempimento continui a sussistere, la Parte non inadempiente ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta, fatto comunque salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni sopportati.
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il Contratto verrà risolto di diritto qualora dalle verifiche prefettizie o anche successivamente alle stesse risultino sussistere, nei confronti del Fornitore, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
L’Acquirente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto qualora non
risultassero, a seguito di verifica, confermati i requisiti generali e i requisiti tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara.
Il contratto è risolto di diritto qualora venga meno in capo all’Acquirente la qualifica di Acquirente Xxxxxx, o qualora una delle Parti sia sottoposta a fallimento, a concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale.
Il contratto è risolto di diritto qualora venga meno in capo al Fornitore il contratto di dispacciamento.
L’Acquirente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. nei seguenti casi:
a) mancato avvio della fornitura;
b) mancata esecuzione da parte dell’aggiudicatario dell’appalto così come previsto nel presente capitolato e dagli atti di Gara;
c) parziale inadempienza nell’effettuazione della fornitura;
d) cessione del contratto.
La risoluzione avviene di diritto con effetto dalla data di invio della parte interessata di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r., nella quale dichiara di volersi avvalere della risoluzione ipso iure del contratto.
L'Acquirente dichiara che alla data di inizio del contratto i punti di fornitura di cui all'allegato B risultano liberi da ogni sorta di vincolo derivante da precedenti contratti di fornitura.
Art. 17 Cauzione definitiva
Il Fornitore, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una cauzione il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 10 del Disciplinare di Xxxx in coerenza con il D.Lgs.163/2006.
La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113 e 75 del D.Lgs. 163/2006.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 18 Penali
In caso di disservizi sulla fornitura di cui al presente appalto, l’Acquirente ha facoltà di applicare la penale di cui sotto:
a) per eventuali interruzioni della fornitura dovute al comportamento del Fornitore è applicata una penale pari al 5% dell’importo complessivo del punto di prelievo e al netto di iva fatturato all’Acquirente nel mese in cui è avvenuto il disservizio.
L’applicazione della penale è comunicata per iscritto. Il Fornitore ha 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione di detta comunicazione per presentare le proprie controdeduzioni.
In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni o rigetto delle stesse, la penale è applicata e decurtata dal primo pagamento utile o prelevata dall’importo della cauzione definitiva.
L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Art. 19 Spese contrattuali
Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni ed ogni onere di qualsiasi natura compresi quelli di natura fiscale.
Art. 20 Cessione del contratto
Il contratto non è cedibile a terzi, totalmente o parzialmente, da parte dell’Acquirente e del Fornitore; salvo eventuale accordo scritto tra le parti.
Art. 21
Inserimento di regolamentazioni tecniche e di clausole negoziali; modifica della normativa e dei parametri economici
Le Parti si danno atto che nel contratto sono recepite automaticamente tutte le clausole negoziali, le regolamentazioni tecniche e tariffarie in esecuzione delle eventuali future determinazioni dell’AEEG, di TERNA e di legge.
Art. 22 Privacy
Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.
Ai sensi del D. Lgs 136/03 le parti dichiarano di aver ricevuto l’informativa prescritta dall’art. 13 del citato decreto e di consentire reciprocamente al trattamento dei propri dati personali per gli esclusivi fini del contratto di fornitura.
Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto salvo diverso accordo con l’Acquirente.
Successivamente alla sottoscrizione del contratto di fornitura l’Acquirente potrà avvalersi di rendere nota l’attività di gara svolta a mezzo stampa per dare informazione della trasparenza della propria condotta e dei vantaggi economici raggiunti.
Art. 23 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Tecnico che disciplina il contratto, si fa rinvio al Disciplinare e agli altri Atti di Gara, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'Autorità, al Regolamento per la disciplina dei contratti della Pubblica Amministrazione ed alle norme del cod. civ., laddove applicabili.
Art. 24 Modifiche al Contratto
Le modifiche o integrazioni del contratto hanno validità solo se redatte per iscritto e se sottoscritte da entrambe le Parti.
Art. 25
Clausole per la Forza Maggiore
La forza maggiore comprende qualsiasi evento o circostanza o combinazione di eventi o circostanze che impedisce, in tutto o in parte, o ritarda irrimediabilmente l’esecuzione degli obblighi previsti a carico delle parti dal contratto, ma solo se e
nella misura in cui tali eventi o circostanze siano al di fuori del controllo, diretto o indiretto, della Parte Impossibilitata, non possono essere evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata dalla Parte Impossibilitata e sono invocati dalla Parte Impossibilitata come eventi di Forza Maggiore.
A condizione che siano soddisfatti i requisiti sopra detti, si considerano in via esemplificativa eventi di Forza Maggiore:
(a) disastri e calamità naturali, incendi, guerre e sommosse, epidemie;
(b) factum principis;
(c) atti terroristici e vandalici.
Il Fornitore si impegna a comunicare all’Acquirente il verificarsi di ogni evento di Forza Maggiore immediatamente, e comunque entro ventiquattro ore dalla conoscenza dello stesso.
Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare le adeguate misure per recuperare l’eventuale ritardo nell’esecuzione del contratto, causato dall’evento di Forza Maggiore, e per mitigare le altre conseguenze negative di tale evento sull’esecuzione del contratto.
Il Fornitore inoltre accetta e prende atto che i seguenti eventi non costituiranno eventi di Forza Maggiore:
a. fallimento del Fornitore;
b. eventi connessi a una variazione del rischio assicurato di cui il Fornitore, sebbene ne fosse a
conoscenza, non abbia diligentemente informato l’Acquirente;
Resta inteso che per l’intera durata dell’evento di Forza Maggiore ognuna delle Parti sopporterà i costi di propria competenza.
Il Fornitore non potrà richiedere alcun aumento del prezzo contrattuale in relazione all’evento di Forza Maggiore.
Art. 26 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il capitolato devono essere trasmesse per iscritto al Responsabile del Procedimento e ai Referenti Tecnici indicati nel Disciplinare al punto 11.
I referenti tecnici e amministrativi dell’aggiudicatario e delle singole Aziende acquirenti che si occuperanno del contratto saranno indicati al momento della stipula dei singoli atti dalle rispettive Aziende di appartenenza.
Art. 27 Foro competente
L’Acquirente ed il Fornitore eleggono domicilio, a tutti gli effetti del contratto, presso la propria sede legale.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto e relativi allegati si utilizzerà in via esclusiva il Foro competente dove ha sede l’Acquirente.
Art. 28 Allegati
Il rapporto tra le parti sarà regolato, oltre che dal presente Contratto, per quanto non già previsto ed indicato nel presente Contratto, anche dai sottoelencati documenti, che ne formano parte integrante ed essenziale:
• Allegato A2014: elenco per fascia della quantità di energia previsionale per l’anno 2014 per fascia complessiva dell’Acquirente
• Allegato A2015: elenco per fascia della quantità di energia previsionale per l’anno 2015 per fascia complessiva dell’Acquirente
• Allegato B: elenco dei punti di prelievo (POD) e quantità di energia relativo all’Acquirente
Sede legale dell’Acquirente in , il giorno del mese di
dell’anno 2013.
Il Responsabile del
Procedimento
Xxxx.Xxxxxxxxx Xxxxx